FOCUS 11/2022
Risposte dell’Agenzia delle Entrate
Dal 1° al 30 novembre 2022
1. Risposta n.542 del 4 novembre 2022
Bonus pubblicità tramite agenzie – Servizi accessori
La società ALFA qualificata agenzia di pubblicità, grafica e web, si occupa di ideare, realizzare e pianificare campagne pubblicitarie.
Essa intende fatturare alla clientela i mezzi pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC e sui quotidiani e periodici precedentemente acquistati, offrendo anche servizi ancillari e complementari rispetto a quelli che possono beneficiare della agevolazione.
Ha chiesto di sapere se il cliente finale possa richiedere l’agevolazione di cui all’articolo 57-bis del DL 50/ 2017, per i soli servizi agevolabili -anche se questi ultimi vengono forniti per tramite di agenzie di marketing – e non anche per quelli accessori.
L’Agenzia ha ricordato che l’articolo 3, comma 2, del DPCM 16 maggio 2018, n. 90, dispone che, ai soli fini dell’attribuzione del credito di imposta, le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa.
Dunque, nell’ipotesi in cui un soggetto realizzi un investimento di cui all’articolo 57-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, affidando la realizzazione della campagna pubblicitaria a ad un intermediario, la fruizione dell’agevolazione è consentita esclusivamente con riferimento alle spese nette sostenute.
Restano, dunque, in ogni caso esclusi i costi del servizio svolto dalla società di intermediazione.
2. Risposta n.543 del 4 novembre 2022
Compensazione di crediti di imposta 4.0 nel consolidato fiscale
In un consolidato fiscale ALFA è la consolidante e BETA è la consolidata e nell’esercizio 2021 BETA ha maturato un ingente credito per investimenti in beni strumentali di cui all’allegato A alla legge n.232/2016 interconnessi nel 2021, ed ha intenzione di attribuire detto credito nell’ambito del consolidato fiscale di cui fa parte, nei limiti di quanto consentito.
BETA ha chiesto di sapere quali limiti sussistono e quali modalità debbano essere seguite per l’attribuzione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ex L.178/2020 e del credito IVA maturati dalla consolidata e per l’utilizzo in compensazione di detti crediti da parte della consolidante.
L’Agenzia delle Entrate, nel fornire la risposta ha evidenziato che l’articolo 1 comma 1056, della legge del 30 dicembre 2020, n. 178 ( “Legge di Bilancio 2021”) dispone che alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi entro il 31 dicembre 2022, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 50% del loro costo fino a 2,5 milioni di euro, per il 30% del costo , per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni, e nella misura del 10% per gli investimenti sopra i 10 milioni fino ad un limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
A differenza del previgente articolo 1, comma 191, della legge n.160 del 2019, ai sensi del quale il credito di imposta non poteva formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale, l’attuale comma 1059 non prevede alcun espresso divieto di cessione o trasferimento del credito.
Nel 2023, perdurando il consolidato nazionale, la consolidata potrà attribuire al consolidato un’altra quota del credito (la seconda delle tre), pari ad un terzo del credito per investimenti 4.0 maturato nel 2021, ove da essa stessa non utilizzata e sempre nei limiti dell’IRES di gruppo dovuta.
Quando agli adempimenti da assolvere:
– La società consolidata compilerà la sezione V del quadro GN del Modello Redditi SC indicando il codice, l’anno di insorgenza e l’ammontare del credito
– La società consolidante compilerà la sezione VI del quadro NX del modello CNM, indicando il codice, l’anno di insorgenze e l’ammontare del credito.
3. Risposta n. 544 del 3 novembre 2022
Partecipazione di una società non residente all’Iva di Gruppo – decorrenza
ALFA è una società di capitali con sede legale in Lussemburgo, fiscalmente residente in Italia ai sensi dell’articolo 73, commi 3 e 5-bis, TUIR, integralmente ed indirettamente controllata da una società italiana.
La società fin dalla sua costituzione, avvenuta anteriormente al 1° luglio 2021, detiene le partecipazioni di controllo in alcune società di capitali di diritto italiano e ritiene di qualificarsi come soggetto passivo stabilito ai fini IVA in Italia, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera d), del DPR 633/72 e di essere in possesso dei requisiti soggettivo, oggettivo e temporale normalmente previsti per l’esercizio dell’opzione, a partire dal 1° gennaio 2022, per la procedura di liquidazione IVA di gruppo.
La società ha presentato:
– Il 20 maggio 2022 la dichiarazione di inizio attività
– Il 6 giugno 2022 la dichiarazione iva 2022, relativa all’anno 2021, nella quale ha esercitato, in qualità di società controllante, l’opzione per la procedura di liquidazione IVA di gruppo unitamente alle società controllate, con effetto dal 1° gennaio 2022.
E ciò posto chiede di avere conferma che:
a) qualora non vi sia coincidenza tra il luogo della sede legale e quello della sede effettiva, quest’ultimo debba assumere prevalenza ai fini dell’individuazione del luogo di stabilimento di una persona giuridica ai fini IVA e che conseguentemente, la società debba considerarsi come soggetto passivo stabilito ai fini IVA in Italia posto che in Italia sono
assunte le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell’impresa;
b) pur essendo costituita nella forma di società a responsabilità limitata di diritto lussemburghese, essa legittimatamene esercitare l’opzione per la procedura di liquidazione IVA di gruppo;
c) La validità dell’opzione per la procedura di liquidazione IVA di gruppo non sia in alcun modo inficiata dalle tempistiche con cui essa ha provveduto ad indentificarsi ai fini IVA in Italia e a presentare la dichiarazione modello IVA 2022 relativa al 2021.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che un soggetto passivo non residente, ovvero con sede legale in uno Stato estero, può effettuare operazioni rilevanti ai fini IVA nel territorio dello Stato, e dunque avere una propria soggettività IVA in Italia.
A tal fine, può adempiere ai relativi obblighi ed esercitare i relativi diritti mediante una stabile organizzazione (caso in specie) ovvero nominando un rappresentante fiscale o, infine, identificandosi direttamente.
In relazione al secondo quesito l’Agenzia ha chiarito che la procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo trova applicazione anche per le società residenti in altri Stati membri, purché in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 13 dicembre 1979 ed identificati ai fini IVA in Italia.
L’identificazione è un requisito che deve sussistere a partire dal 1° gennaio dell’anno di applicazione della medesima, avendo l’opzione effetto su tutte le operazioni effettuate a partire da tale data.
Ne consegue che, nel caso di specie, l’istante non può aderire come controllante delle altre società del gruppo alla procedura in parola già a partire dall’anno 2022, in quanto, al 1° gennaio 2022, non era identificata in Italia ai fini IVA.
Sul terzo quesito, non ha, altresì, rilevanza la dichiarazione annuale IVA 2022 presentata – peraltro in ritardo – per il periodo d’imposta 2021 al solo fine di esercitare l’opzione per la procedura di liquidazione IVA di gruppo, dato che l’istante nel 2021 non operava in Italia – né direttamente o con un rappresentante fiscale, né mediante una stabile organizzazione.
4. Risposta n.549 del 4 novembre 2022
Conferimento di azienda – qualificazione dell’azienda
Il curatore fallimentare della società conferente X, ha richiesto, ai fini delle imposte dirette e indirette, se nella prospettata operazione di conferimento si tratti di conferimento di azienda o di beni immobili.
Nel merito l’operazione prevedrebbe dapprima il conferimento da parte della società fallita X del complesso immobiliare in una Newco posseduta dalla società fallita e poi la vendita a terzi della partecipazione totalitaria nella sopracitata Newco.
In particolare il complesso di beni detenuto dalla società X è rappresentato da:
un complesso immobiliare parzialmente ultimato, destinato a centro commerciale e composto da una pluralità di unità commerciali;
le autorizzazioni e le licenze commerciali per lo svolgimento delle attività presso le unità che compongono il centro commerciale;
altri beni e crediti;
i contratti in corso di esecuzione riferibili al complesso immobiliare, quali in particolare un contratto di affitto d’azienda avente per oggetto una delle unità che compongono l’immobile;
i contratti di assicurazione a copertura dei danni diretti e indiretti della responsabilità civile verso terzi;
il contratto stipulato per l’amministrazione di condominio;
il contratto relativo alla manutenzione generale delle aree e degli impianti;
i contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’insieme di beni e diritti descritti, possiede quella caratteristica della “unità funzionale” che rende possibile il perseguimento dell’originario oggetto dell’impresa consistente nella gestione degli immobili già realizzati, nonché nel completamento delle opere in corso per rendere operativo tutto il centro commerciale.
Alla luce di quanto sopra, il complesso conferito è qualificabile come azienda, ai sensi dell’articolo 2555 del codice civile e che, pertanto, nella fattispecie di conferimento prospettato non si configurano profili elusivi e possono trovare applicazione:
– ai fini delle imposte dirette, l’articolo 176 del TUIR (conferimento neutrale);
– ai fini delle imposte indirette, l’applicazione in misura fissa delle imposte di registro (articolo 4, Tariffa Parte I, allegata al TUR), ipotecarie e catastali (articolo 10, comma 2 ed articolo 4 della tariffa allegata al DLGS 347/1990).
5. Risposta n. 552 del 7 novembre 2022
Emissione di strumenti partecipativi – rilevanza ai fini ACE
L’istante ALFA ha deliberato l’emissione di una categoria di strumenti finanziari partecipativi denominati «Strumenti Finanziari Partecipativi SB» (gli “SFP”).
In relazione a tale emissione risultavano sottoscritti e versati SFP, da parte di investitori non facenti ancora parte della compagine societaria, per complessivi euro 66.000, iscritti nell’apposita riserva di patrimonio netto.
La Società, ha richiesto se la sottoscrizione degli SFP di tipologia convertendo possano rientrate nell’ambito applicativo del beneficio “Super ACE”.
La relazione illustrativa al “Decreto ACE” ha chiarito che restano esclusi gli apporti a fronte dei quali non si acquisisce la qualità di soci.
E’ il caso, ad esempio, degli strumenti finanziari partecipativi di cui all’art. 2346, comma 6, del codice civile per i quali, peraltro, sussistono ancora incertezze circa la corretta modalità di imputazione contabile.
Pertanto, nel caso in specie gli apporti non rientrano nella base di calcolo della Super ACE. Dubbia è la loro utilizzabilità qualora i portatori di tali strumenti diventino soci a tutti gli effetti.
6. Risposta n.553 del 7 novembre 2022
Autovetture ad uso esclusivo – Art. 164 TUIR.
L’Istante ha richiesto chiarimenti sulla integrale deducibilità dei costi relativi ad auto aziendali con uso esclusivo, prevista dall’art. 164 del TUIR.
Le vetture hanno i seguenti requisiti:
sono contrassegnate e dotate di apposite attrezzature;
le caratteristiche specifiche ne escludono un uso privato.
L’Agenzia delle Entrate ha richiamato importati documenti sul concetto di strumentalità esclusiva del mezzo:
circolare n.37 del 1997;
circolare n.48 del 1998;
circolare n.1/E del 2007;
risoluzione n.59/E del 2007.
La prassi si è più volte espressa sul concetto di strumentalità “esclusiva”, ritenendo costantemente che, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano «utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa» i veicoli senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata.
Nel caso specifico, gli elementi forniti fanno ritenere sussistente l’essenzialità dei mezzi nell’attività di impresa svolta.
Quindi l’AGE si è espressa positivamente sulla possibilità di deduzione integrale delle spese sostenute per tali mezzi.
7. Risposta n.560 del 18 novembre 2022
Cessione di immobile oggetto di ristrutturazione e ampliamento, dopo il quinquennio dalla data di acquisto
L’Istante chiede se nell’ipotesi di cessione dell’immobile situato in Italia, ristrutturato ed ampliato, dopo il quinquennio dalla data di acquisto, ai fini della eventuale emersione della plusvalenza tassabile ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lett. b) del TUIR:
– la data dell’atto notarile di acquisto del bene immobile (8 luglio 2016) ;
– la data di avvenuta denuncia di variazione dell’immobile a seguito di ristrutturazione ed ampliamento (14 novembre 2018).
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di beni immobili diversi dalle aree edificabili, l’imponibilità della plusvalenza per persone fisiche e soggetti equiparati, è condizionata al fatto che la cessione intervenga entro cinque anni dall’acquisto o dalla costruzione del cespite, salve alcune particolari eccezioni.
La ratio della norma è quella di assoggettare a tassazione i guadagni derivanti dalle cessioni di beni immobili posti in essere con finalità speculative.
Tale intento si presume dalla circostanza che l’arco temporale che intercorre tra la data di acquisto o di costruzione dell’immobile e la data di vendita dello stesso sia inferiore a cinque anni.
Ai fini del computo del quinquennio di cui al citato articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR non rileva la circostanza che l’immobile sia stato oggetto di un intervento di ristrutturazione e di ampliamento essendo, invece, rilevante ai predetti fini l’acquisto dell’immobile stesso.
Ne consegue che la cessione dopo il quinquennio dalla data di acquisto dell’immobile non determina l’emersione di una plusvalenza ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera b) del TUIR, se effettuata in qualità di persona fisica al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni.
Dott.ssa Claudia De Falco
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Dott.ssa Annabella Arienzo
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Dott. Mattia Rodriguez
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Dott. Giuseppe Morra
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Dott. Marco Fiorentino
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