Focus n.5 Risposte dal 1° al 31 maggio 2022

FOCUS 5/2022

Risposte dell’Agenzia delle Entrate Dal 1° al 31 MAGGIO 2022

1. Risposta n. 252 del 10 maggio 2022

Scissione in società neocostituita – riporto perdite fiscali

L’istanza in oggetto è stata presentata per la società GAMMA1 S.r.l. dalla Alfa S.r.l., che l’ha incorporata, nel mese di gennaio 2019, dopo averne acquisito le partecipazioni. L’istanza è relativa alla precedente operazione di scissione totale proporzionale che ha riguardato la società Beta Holding S.p.a. oltre che la stessa GAMMA1 S.r.l.

L’istante ha chiarito che la GAMMA1 S.r.l. era stata costituita allo scopo di rendersi beneficiaria della scissione di Beta Holding S.p.A. Entrambe le società menzionate avevano per oggetto sociale l’acquisizione di partecipazione in altre società.

Beta Holding S.p.A. è stata scissa totalmente e proporzionalmente, con iscrizione del registro imprese in data 19 luglio 2018 a favore delle seguenti quattro società:

– GAMMA1 S.r.l.

– GAMMA2 S.r.l.

– GAMMA3 S.r.l.

– GAMMA4 S.r.l.

Prima della scissione, la Beta Holding S.p.A. controllava la “G2 S.p.A.” e la “G3 S.p.A.” con il 100% del capitale sociale (concessionarie di autoveicoli); “I1 S.r.l.” “I2 S.r.l.” ed “I3 S.r.l.” possedendo in ciascuna di esse il 90.05% del capitale (Gestione dei compendi immobiliari strumentali per le concessionarie) e l’intera partecipazione sociale della società “ZETA S.r.l.” ( svolge attività agricola di vigneti.)

La scissione si sarebbe resa necessaria per fronteggiare i repentini cambiamenti nel mondo del settore automobilistico. Inoltre anche l’attività immobiliare e vitivinicola, richiedono specifiche competenze e nuovi investimenti.

L’atto di scissione è stato firmato il 16 luglio 2018 con decorrenza degli effetti giuridici, fiscali e contabili dell’operazione alla data 19 luglio 2018. La società Beta Holding S.p.A. presenta le seguenti posizioni fiscali soggettive da riportare:

– Euro 3.084.588 a titolo di perdite fiscali riportabili in misura limitata;

– Euro 43.964 a titolo di interessi passivi riportabili.

In presenza di perdite fiscali ed interessi passivi nella Beta Holding S.p.A. ed essendo assenti, nella società scissa, i costi di lavoro dipendente, l’istante chiede la disapplicazione dell’art. 172, comma 7, del TUIR, in relazione alla descritta operazione straordinaria, e quindi di poter considerare riportabili le perdite fiscali pregresse e gli interessi passivi della società.

L’istante ritine che la norma che condiziona il riporto delle perdite all’accertamento della sussistenza degli indici di vitalità non può trovare applicazione allorché la società sia costituita da meno di tre periodi di imposta oppure manchino i ricavi o le spese per lavoro dipendete, per ragioni legate alla tipologia di attività esercitata e sulla base di questa considerazione, procede con l’analisi dei risultati della gestione degli esercizi precedenti focalizzandosi sul fatto che la scissa ha avuto proventi da partecipazione dal 2015 al 2017 e reddito positivo negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2015 e 2017, il risultato negativo del 2016 deriva da svalutazioni operate sulle partecipazioni detenute, ritenendo in questo modo di dimostrare la capacità produttiva e l’operatività di Beta Holding S.p.A.

L’Agenzia delle Entrate fornisce parere positivo alla disapplicazione della normativa di contrasto alla compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali di cui all’art. 172, comma 7, richiamato dall’articolo 173, comma 10, del TUIR, limitatamente alle posizioni soggettive che si ritengono trasferibili ad una delle beneficiarie della scissione, la GAMMA1 S.r.l. per la quale è stata presentata l’istanza in oggetto.

2. Risposta n. 255 del 10 maggio 2022

Fusione per incorporazione – riporto perdite

L’istante società Alfa (da ora in poi La Società) ha presentato un’istanza per il diritto al riporto delle perdite fiscali pregresse a seguito della fusione per incorporazione di Beta.

Essa fa parte del gruppo multinazionale Alfa ed ha acquisito il gruppo Beta attraverso la fusione per incorporazione della Beta, società italiana del gruppo Beta, nella società Alfa. In tal proposito Alfa evidenzia che in data … è stato sottoscritto un contratto di affitto di ramo d’azienda tra la Beta (locatrice) e la società Alfa (affittuaria).

In base alle specifiche previsioni della descritta fusione, si rileva che questa ha avuto efficacia civilistica a decorrere dal 31 dicembre, mentre i suoi effetti contabili e fiscali, decorrono retroattivamente dal 1 gennaio dello stesso anno.

Ciò posto, La società evidenzia che le limitazioni di cui all’articolo 172, comma 2 del TUIR troverebbero applicazione esclusivamente per Beta, impedendo a questa di riportare tutte le sue perdite fiscali pregresse pur rispettando i c.d. test di vitalità economica per il c.d. periodo interinale.

Inoltre per il periodo antecedente a quello di deliberazione di fusione la Beta disponeva di un patrimonio netto negativo per effetto di perdite conseguite.

Alfa ritiene che le limitazioni del diritto al riporto delle perdite fiscali pregresse di Beta siano disapplicabili, in quanto Beta non è un soggetto qualificabile come “bara fiscale” ma una società pienamente operativa.

Le perdite civilistiche di cui sopra non rappresentano in alcun modo indici di inconsistenza operativa ma sono espressione di situazioni contingenti, legate esclusivamente alla flessione dei ricavi.

Tale flessione dei ricavi è stata gestita dalla Beta con una strategia fondata sulle politiche di prezzo particolarmente aggressive e sul rafforzamento dell’organico interno per il raggiungimento di più elevati livelli di produttività, scelte che hanno portato ad un abbassamento degli utili.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, se da un lato gli effetti retroattivi della descritta fusione, assumono rilevanza ai fini dell’esatta quantificazione delle posizioni fiscali, da un altro lato i dati economici del periodo interinale sono indice della capacità di recupero anche “stand alone” della perdita fiscale pregressa da parte della Beta che appare quindi dotata di un’autonoma capacità di produrre redditi imponibili.

Di conseguenza il c.d. limite sulle perdite fiscali di BETA è disapplicabile.

3. Risposta n. 256 del 10 maggio 2022

Scissione parziale in due beneficiarie di nuova costituzione e conferimento quote

L’istante è la società Alfa a capo di un gruppo, posseduta direttamente da quattro persone fisiche. Tizio e Caio detengono una partecipazione del 46% ciascuno, Sempronio e Mevio del 4% ciascuno.

Alfa possiede diverse partecipazioni di maggioranza per le quali svolge attività di holding, ma direttamente anche la gestione attiva di un significativo patrimonio immobiliare e intende porre in essere un’operazione di riorganizzazione, articolata in due fasi.

Fase 1: Scissione parziale proporzionale di Alfa a favore di due società di capitali neo costituite, “Gamma” e “Delta”. Alfa si occuperebbe del ramo immobiliare Delta di attività dell’area finanziaria e Gamma opererebbe come holding per le relative partecipazioni – servizi di management – gestione marchi.

Fase 2: Conferimento da parte dei soci di Alfa di una partecipazione pari al 52% di Alfa in Gamma. Così facendo Gamma diventerebbe la nuova holding di gruppo.

Nell’ambito della prospetta scissione, la ripartizione del patrimonio di Alfa fra la medesima società e le neo costituite Gamma e Delta sarà effettuata allocando attività e passività in campo ad ogni entità, coerentemente con la tipologia di business di ciascuna di esse perseguito.

I soci persone fisiche, a seguito dell’operazione di scissione manterrebbero rispettivamente in Alfa, Gamma e Delta le medesime percentuali di partecipazioni di ciascuno di essi originariamente detenute, mentre successivamente al conferimento, in considerazione dell’ingresso nella compagine di Alfa della conferitaria Gamma, essi verrebbero a possedere il 48% di Alfa nelle medesime proporzioni in cui ne possedevano il 100%.

Viene chiarito che nessuno dei soci post operazione intenderebbe trasferire le proprie partecipazioni.

Ai fini delle imposte dirette, la sopracitata Fase 1, dovrebbe avvenire in neutralità ai sensi del 173 TUIR non essendo previsto alcun conguaglio per i soci, ma solo la ripartizione del costo fiscalmente riconosciuto in capo agli stessi delle partecipazioni in Alfa.

Per quanto concerne la fase 2, essa sarebbe disciplinata ai sensi dell’articolo 177, comma 2 del TUIR, e sarà soggetta al c.d. “regime a realizzo controllato”

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che la prospettata operazione non ha profili di elusività in quanto la separazione dell’attività della società scissa da quella delle beneficiarie non appare preordinata al trasferimento a terzi delle partecipazioni delle beneficiarie.

Fermo restando che i canoni di locazione intercompany degli immobili siano di mercato e la scissione non sia, di fatto, volta all’assegnazione dei beni della scissa o delle beneficiarie attraverso la formale attribuzione dei medesimi a società di “mero godimento”, non connotate da alcuna operatività, al solo scopo di rinviare sine die la tassazione delle plusvalenze latenti sui beni trasferiti usufruendo del regime di neutralità fiscale.

4. Risposta n. 257 del 10 maggio 2022

ACE – Rinuncia a crediti

L’istante è la società X, in qualità di società incorporante B, e ha chiesto la disapplicazione delle disposizioni antielusive di cui art.10, comma 4 del DM 3 agosto 2017 (“Decreto Ace”), con riferimento alla rinuncia al finanziamento di Euro 209.000.000 effettuata nel 2014 a favore di B.

La società istante ha una base ACE di euro 306.468.975, formata dalle seguenti variazioni in aumento di capitale proprio:

o Euro 97.468.975 relativamente all’accantonamento dell’utile di esercizio realizzato da B negli esercizi precedenti;

o Euro 209.000.000 relativamente alla rinuncia di A al finanziamento.

Le società, residenti in Italia, redigono il proprio bilancio d’esercizio in base ai principi contabili nazionali e terminano il proprio esercizio il 30 settembre di ogni anno.

Al 30 settembre B apparteneva al gruppo X ed era interamente posseduta da A, società lussemburghese, a sua volta posseduta dalla capogruppo svizzera C società ad azionariato diffuso quotata al NYSE.

B svolge il ruolo di sub-holding italiana del gruppo possedendo direttamente o indirettamente le partecipazioni totalitarie delle società italiane del gruppo.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’art. 10, comma 4), D.M. 3 agosto 2017, prevede che la variazione in aumento sia ridotta dei conferimenti in denaro provenienti da soggetti diversi da quelli domiciliati in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Nella fattispecie rappresentata risulta la presenza di soggetti c.d.” Black listed” alla data di riferimento (i.e la capogruppo Svizzera).

La presenza di soggetti esteri lungo la catena societaria impone di procedere ad un’analisi “look through” al fine di poter delimitare il perimetro del gruppo, per poi verificare la presenza di fenomeni duplicativi del beneficio nell’ambito dello stesso.

In proposito, la società B è l’unica società del gruppo ad aver beneficiato di un incremento di capitale proprio ACE per effetto di conferimento in denaro (oggetto di disapplicazione) e tale circostanza esclude che le somme ricevute dall’istante a titolo di conferimento (i.e. rinuncia ai crediti di natura finanziaria) possano aver generato una duplicazione del beneficio del gruppo.

L’Agenzia acconsente, dunque, alla disapplicazione dell’articolo 10, comma 4, del D.M. 3 agosto 2017, in relazione al conferimento descritto per l’importo di euro 209.000.000.

5. Risposta n. 271 del 18 maggio 2022

Regime forfetario dell’attribuzione di stock option

L’istante è un imprenditore che si avvale del regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, che ha stipulato un contratto di consulenza con la società Alfa.

Nel contratto in questione, la modalità di remunerazione per l’attività di consulenza svolta, è stata prevista l’assegnazione all’istante di stock options della società, sulla base di apposito «Stock Option Plan».

Al riguardo, l’istante precisa che tali diritti di opzione non sono cedibili a terzi, hanno un vesting period progressivo, e sono esercitabili entro una determinata data, con perdita del diritto in caso di cessazione del rapporto.

In proposito, viene evidenziato che l’esercizio delle stock options prevede il pagamento di un corrispettivo, a titolo di strike price.

L’istante ha richiesto chiarimenti in merito al trattamento fiscale dell’assegnazione delle azioni in conformità allo Stock Option Plan suddetto, con particolare riferimento:

a) agli adempimenti da porre in essere al ricevimento delle azioni per effetto dell’esercizio delle stock options;

b) alla determinazione del valore normale delle azioni ricevute, ai sensi dell’articolo 9 del TUIR;

c) alle modalità con cui l’assegnazione delle azioni concorre al reddito d’impresa in regime forfetario;

d) al trattamento fiscale applicabile alla successiva cessione delle azioni acquisite.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in tale fattispecie e in relazione al trattamento ai fini IRPEF, le azioni riservate al lavoratore rientrano nella sua disponibilità giuridica solo nel momento in cui egli si avvale dell’opzione e non prima, costituendo così un corrispettivo “in natura” per l’attività di consulenza resa alla società cliente Alfa, classificabile tra i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettera a), del TUIR.

Per ciò che concerne la valorizzazione delle azioni ricevute, dovrà essere applicato quanto disposto dall’articolo 9, comma 4, del TUIR, a norma del quale il valore normale è determinato:

o per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese;

o per le altre azioni, per le quote di società non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente, ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, all’ammontare complessivo dei conferimenti;

Il valore normale delle azioni assegnate a seguito dell’esercizio dell’opzione, dunque, concorrerà alla formazione del reddito dell’istante nell’esercizio di assegnazione, senza tenere conto di quanto versato dal medesimo istante a titolo di strike price.

Per quanto concerne la successiva cessione dei titoli in questione da parte dell’istante, l’AGE ha citato quanto previsto dall’articolo 67, comma 1, del TUIR, che afferma: le cessioni a titolo oneroso di azioni di cui alle lettere c) e c-bis) del medesimo comma costituiscono « redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente».

In tale fattispecie la cessione delle azioni, essendo estranea all’attività d’impresa svolta dall’istante, non determina la produzione di ricavi rilevanti ai fini dell’attività svolta in regime forfetario, dando invece luogo ad una plusvalenza tassabile con imposta sostitutiva del 26 per cento.

Infine tale operazione non assume rilevanza ai fini IVA.

6. Risposta n. 272 del 18 maggio 2022

Accantonamenti relativi al fondo rischi recupero ambientale

La società istante ha dichiarato di svolgere attività di produzione fotovoltaica, utilizzando un impianto fotovoltaico ed in relazione alla gestione del suddetto impianto ha sottoscritto una Convenzione con il GSE Spa per il riconoscimento della tariffa incentivante che sarà erogata per la per tutta la durata della convenzione.

Allo scadere della Convenzione con il GSE Spa, al termine della produzione, la società ha l’obbligo di procedere alla dismissione dell’impianto e rispristinare i luoghi dove ora insiste l’impianto.

I costi connessi agli obblighi contrattuali assunti dall’impresa e relativi alla dismissione dell’impianto e ripristino dei luoghi ove esso insiste, saranno sostenuti successivamente alla scadenza della convenzione che cesserà di generare ricavi.

La società ha precisato, inoltre, di non essere micro impresa ai sensi dell’articolo 2435- ter del codice civile ed ha chiesto di adottare per i costi di ripristino area (smantellamento, bonifica ecc.) post gestione, lo stesso trattamento contabile previsto per le discariche, dove viene concesso l’accantonamento anno per anno di ratei di costi di chiusura e post chiusura in base alle percentuali di riempimento del sito.

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che anche in tale fattispecie la società istante è obbligata a sostenere i costi di ripristino ambientale al termine dell’attività sulla base di disposizioni di legge e accordi contrattuali.

Tuttavia dalle citate convenzioni, secondo l’Agenzia, non è possibile desumere il momento dal quale tali costi di post gestione dovranno essere sostenuti. Diversamente da quanto succede per le discariche, quindi, dove tale parametro è certo ed è rappresentato dal riempimento della discarica.

Ne consegue che non vi sono elementi che consentono di stabilire con certezza la cessazione dell’attività di produzione di energia e, dunque, determinare un periodo durante il quale gli oneri in parola possono essere ripartiti in funzione dell’utilizzo dei pannelli fotovoltaici. L’effetto è che l’accantonamento annuale a fondi oneri di ripristino è indeducibile, fermo restando il diritto al recupero delle imposte anticipate nel momento in cui tali costi verranno effettivamente sostenuti.

7. Risposta n. 274 del 18 maggio 2022

Interposizione reale di società domiciliata alle isole Cayman

L’Istante è stato assunto dalla società Alfa, gruppo attivo nella gestione dei fondi di investimento e gli è stato proposto di partecipare ad un piano di coinvestimento riservato ad alcuni manager del Gruppo residenti ai fini fiscali in diversi Stati.

L’Istante si è impegnato ad effettuare un apporto per la sottoscrizione di una partecipazione di minoranza della società denominata Gamma LP Limited (LP), con sede nelle Isole Cayman e domiciliata presso la Beta SPV (Cayman) Limited anch’essa residente nell’isola.

La LP utilizzerà i capitali raccolti tra i manager per sottoscrivere le quote di alcuni fondi di investimento alternativi gestiti dal Gruppo.

L’Istante ha diritto a percepire unicamente i proventi derivanti dalle quote del fondo di investimento, nel suo caso specifico istituito in Lussemburgo, corrispondenti all’investimento da lui effettuato e non avrà diritto a percepire i proventi derivanti dalle quote di altri fondi d’investimento in cui la LP ha investito.

La LP è amministrata dalla società GP Limited anch’essa residente alle Cayman e la sua attività consiste nella mera detenzione delle quote del fondo.

La LP non detiene attività finanziarie o patrimoniali localizzate in Italia, non ha sostenuto costi per il personale, non dispone di locali adibiti allo svolgimento di un’effettiva attività economica, essendo come sopra anticipato, domiciliata presso la Beta SPV Limited.

La LP in sostanza rappresenta uno strumento societario che permette di gestire in modo flessibile l’investimento accentrato di molteplici manager del Gruppo.

l’Istante ha richiesto conferma che:

o i proventi che riceverà da LP siano qualificati quali redditi di capitale ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera g), del TUIR e, pertanto, saranno soggetti ad imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento,

o l’obbligo di indicare il valore nominale dell’investimento nel fondo nel quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi.

L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che la LP non possa considerarsi soggetto interposto ai fini fiscali, poiché lo schema societario utilizzato è coerente con la scelta del Gruppo di prevedere che i propri manager, tra cui l’Istante, investano in fondi gestiti da società facenti parte del medesimo Gruppo, indirettamente, attraverso un’unica società, la LP residente nella Isole Cayman.

I proventi percepiti, in quanto provenienti da una società residente in uno Stato a regime fiscale privilegiato, ai sensi dell’articolo 47-bis del TUIR, concorrono integralmente alla determinazione del reddito complessivo dell’Istante secondo quanto disposto dall’articolo 47, comma 4.

Inoltre, l’Istante dovrà compilare il quadro RW del Modello Redditi, al fine di assolvere agli obblighi di monitoraggio fiscale.

8. Risposta n. 281 del 25 maggio 2022

Carried interest: mancato rispetto delle condizioni di legge

La società Istante, a seguito di una riorganizzazione ha ceduto il 2% delle azioni a favore di manager legati da un rapporto di lavoro dipendete, allo scopo di allineare il più possibile i loro interessi a quelli degli altri soci.

Le azioni cedute ai manager sono di categoria B e prevedono il diritto di ricevere il c.d. “carried interest” dai soci detentori delle azioni di tipologia A, a condizione che si verifichi un evento di liquidità, inoltre le azioni di tipologia B prevedono un obbligo di lock up.

In ipotesi di bad leaver, inoltre, le azioni di categoria B sarebbero convertite automaticamente in azioni di categoria B-1, che prevedrebbero diritti patrimoniali limitati al 25 per cento dell’importo di tutti i proventi ordinari, diritti di voto limitati alle sole assemblee straordinarie.

la Società, in qualità di sostituto d’imposta in relazione al rapporto di lavoro dipendente dei manager, ha chiesto chiarimenti in merito alla riconducibilità del carried interest ai redditi di natura finanziaria pur in assenza di alcuni dei requisiti previsti dall’articolo 60 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.

L’Agenzia delle Entrate ha dato esito positivo alla richiesta dell’instante, nonostante non rispetti il requisito di cui alla lettera b) e c) del citato comma 1, dell’articolo 60.

Al riguardo si osserva che assume rilievo che i manager/investitori mantengano il diritto a detenere parte delle azioni di categoria B anche in ipotesi di interruzione del rapporto lavorativo. Inoltre viene garantito ai manager, attraverso un sistema di vesting, il diritto a mantenere una certa percentuale di azioni crescente con il decorrere del tempo.

In ogni caso, anche qualora venisse esercitato il diritto di opzione su una parte delle azioni di categoria B detenute da un manager che si qualifichi good leaver, l’esercizio non avverrebbe ad un prezzo minimo o prefissato tra le parti, ma al valore di mercato, lasciando il manager esposto al rischio di perdita del capitale investito al pari di un qualsiasi investitore.

Infine, anche nell’ipotesi di bad leaver non è escluso il diritto del manager uscente a mantenere la partecipazione nella Società, ma è prevista una conversione in una differente categoria di azioni (categoria B-1) che comporta una limitazione dei diritti patrimoniali e amministrativi ordinariamente spettanti.

Parimenti assume rilievo la significatività dell’investimento richiesto ai manager sia in termini assoluti che se rapportato ai relativi livelli retributivi, attestandosi tra il 24 e il 98 per cento della retribuzione annua lorda degli stessi. Pertanto, alla luce degli elementi sopra esaminati, si ritiene che i proventi derivanti dall’investimento effettuato dai manager possano essere ricondotti ai redditi di natura finanziaria.

9. Risposta n.295 del 25 maggio 2022

Carried interest: investimento inferiore all’1% – good leaver e bad leaver

L’istante è una società che ha l’obiettivo di gestire fondi d’investimento di private equity focalizzato sull’investimento in azienda italiane.

L’istante ha previsto che venga offerta ai manager della Società, la possibilità di partecipare al capitale della stessa, attraverso un aumento di capitale sociale, sottoscrivendo un importo pari all’1 per cento del valore di mercato dell’equity della Società al momento del conferimento.

Qualora però si verificasse la conversione del prestito obbligazionario, sottoscritto dalla SGR che gestisce il fondo di investimento della società istante, i manager andrebbero a detenere solo lo 0,7 per cento della società.

Inoltre, l’istante ha stabilito che i manager hanno diritto alla distribuzione degli utili derivanti dall’exit dell’operazione di investimento, ma solo se gli azionisti e la SGR abbiamo ottenuto un rendimento minimo.

L’Agenzia delle Entrate ha rilevato che secondo la circolare 16 ottobre 2017, n. 25/E, la soglia minima, al fine di “misurare” l’adeguatezza dell’investimento prevista dell’art. 60, comma 1, D.L. n. 50/2017 lettera a), non è un requisito statico ma dinamico. Quindi in caso di conversione del prestito obbligazionario l’ammontare dell’investimento sottoscritto dal management potrebbe non raggiungere pienamente in valore percentuale i limiti previsti dalla norma (1 per cento).

In tale fattispecie le clausole di leavership assumono un ruolo determinante al fine di considerare gli utili distribuiti come i redditi finanziari nonostante non rispettino la lettera a) e b) del sopracitato articolo.

Con particolare riferimento alla clausola di good leavership, al manager uscente è garantito il mantenimento di almeno una parte delle azioni anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Invece in caso di bad leavership la risoluzione del rapporto di lavoro comporterebbe il riscatto da parte della Società o degli altri soci della totalità delle azioni per un corrispettivo pari al minore tra il valore di mercato e il valore di sottoscrizione delle azioni.

Pertanto, l’AGE ha ritenute che i redditi derivanti dall’investimento dei manager possano rientrare tra i redditi di natura finanziaria.

10. Risposta n. 301 del 26 maggio 2022

Adesione al regime del consolidato: quando non si realizza l’indebito vantaggio fiscale

La società istante ha definito che la prospettata gestione congiunta verrà realizzata mediante le operazioni di riorganizzazione che si articoleranno nei seguenti passaggi:

a) costituzione in Italia di una società a responsabilità limitata da parte di ALFA (di seguito, “NewCo”);

b) conferimento nel 2022 da ALFA e società affiliate di ALFA alla NewCo delle partecipazioni detenute in Società Target;

c) cessione da ALFA a BETA del 50% delle azioni di NewCo, meno di una azione;

d) esercizio da parte di NewCo dell’opzione per accedere al consolidato fiscale già in essere del gruppo ALFA, facente capo ad ALFA in quantità di consolidante (di seguito, “Consolidato ALFA”), con effetto dal 2022.

Ciò posto, ALFA ha chiesto all’Agenzia delle Entrate di confermare che le operazioni di cui agli step sub c) e d), non siano sindacabili in relazione alla disciplina delle imposte dirette, con particolare riferimento al tema della governance (50% + una azione).

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’eventuale risparmio d’imposta derivante dall’accesso al consolidato fiscale nazionale non può considerarsi indebito in quanto trattasi di un vantaggio offerto dal sistema tributario.

Quindi non può ritenersi indebito il vantaggio fiscale derivante dall’adesione al regime del consolidato fiscale, ottenuta attraverso una serie di operazioni specificamente volte ad approntare un assetto societario tale da consentire l’accesso a detto regime, pur in presenza di un modello di governance paritetica (con un soggetto estraneo al perimetro di consolidamento) della società consolidata.

In conclusione, in presenza (e al permanere) delle condizioni che legittimano l’accesso al regime del consolidato fiscale (il controllo c.d. di diritto ex articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civile – anche espresso dal 50% + 1 delle azioni – e il verificarsi del superamento contemporaneo della soglia del 50% della partecipazione al capitale e agli utili), non si realizza alcun vantaggio fiscale indebito.

11. Risposta n. 302 del 26 maggio 2022

Sopravvenienze da esdebitamento – guadagni da rinegoziazione dei debiti

L’istante avendo predisposto un piano di risanamento al fine di assicurare il riequilibrio economico-finanziario, nonché il recupero della redditività delle società, e il risanamento dell’esposizione debitoria chiede di sapere se:

1) le sopravvenienze derivanti dallo stralcio dei debiti in esecuzione di procedure di composizione della crisi d’impresa siano detassate ai sensi dell’art. 88 co. 4-ter del TUIR;

2) il guadagno derivante dalla rinegoziazione del debito a condizioni diverse rispetto a quelle di mercato (day one profit) rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 88, comma 4-ter, del TUIR;

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in merito al primo quesito, in caso di un piano attestato, pubblicato nel registro delle imprese, la riduzione dei debiti dell’impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, senza considerare il limite dell’ottanta per cento, la deduzione di periodo e l’eccedenza relativa all’aiuto alla crescita economica, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati.

In merito al secondo quesito la circolare n. 7/E del 28 febbraio 2011 chiarisce che l’iscrizione iniziale dei crediti nel sistema di regole degli IAS/IFRS non rappresenta un criterio di valutazione, ma una rappresentazione di tipo qualitativo, un’esposizione che tiene conto della attualizzazione dei flussi finanziari sulla base del tasso di interesse effettivo (ovvero di mercato, se divergente) e, pertanto, deve essere accettata come tale anche ai fini fiscali.

La citata circolare chiarisce, altresì, che, nell’ipotesi in cui il credito sia erogato a condizioni significativamente differenti da quelle di mercato, la prima iscrizione dei crediti può determinare la rilevazione a conto economico di un onere o di un provento, quale differenziale tra l’ammontare del credito erogato e il valore di mercato del credito stesso.

Relativamente agli effetti fiscali della prima iscrizione dei crediti, in virtù del principio di derivazione rafforzata previsto dall’art. 83 del TUIR, l’AGE precisa che:

– il differenziale (negativo) emerso non deve sottostare ai limiti di deducibilità imposti dall’articolo 106 del TUIR;

– eventuali componenti positivi o negativi di prima iscrizione partecipano integralmente alla determinazione del risultato di periodo.

Conseguentemente, il provento oggetto del quesito assume rilevanza anche ai fini fiscali e, poiché deriva da un piano attestato l’AGE ritiene che lo stesso rientri nell’ambito di applicazione del comma 4-ter), secondo periodo del citato art. 88.

12. Risposta n. 305 del 26 maggio 2022

Fondi rischi ed oneri iscritti in sede di acquisto di un ramo d’azienda

La società istante ha acquisito un ramo d’azienda e tra gli elementi del passivo trasferito risultano “fondi per rischi ed oneri”. A tal fine l’Istante chiede se:

o i relativi utilizzi non debbano essere oggetto di variazioni fiscali ai fini IRES/IRAP, e se i relativi rilasci costituiscano, per la società istante, sopravvenienze attive imponibili

o gli utilizzi/rilasci debbano essere imputati prioritariamente agli accantonamenti cui si riferiscono e, nel caso in cui non sia possibile individuare il collegamento tra utilizzi/rilasci ed accantonamenti, quale sia il corretto criterio di imputazione.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai fini delle imposte dirette la cessione di un’azienda (o di un ramo) è, per il cedente, un atto di realizzo dei beni che la compongono, che simmetricamente comporta il diritto dell’acquirente a iscrivere l’azienda acquisita al prezzo di cessione pagato, allocandolo fra gli asset (attivi e passivi) trasferiti e/o acquisiti ricompresi nell’azienda medesima.

A fronte della cessione, il cedente rileverà un’eventuale plusvalenza o minusvalenza derivante dal trasferimento degli asset facenti parte dell’azienda ceduta e l’acquirente provvederà a iscrivere i singoli asset acquisiti attraverso una propria autonoma valutazione.

Con la cessione d’azienda non si assiste ad alcuna forma di subentro o di successione da parte dell’acquirente nei valori e nelle posizioni fiscali del cedente e il soggetto acquirente potrà iscrivere -sempre che sussistano i presupposti e nel rispetto delle regole contabili – a titolo originario i fondi con piena rilevanza fiscale.

Il successivo utilizzo di tali fondi (frutto di una autonoma valutazione dell’acquirente in sede di acquisto dell’azienda, iscritti direttamente nello stato patrimoniale) seguirà le proprie regole contabili con il conseguente riconoscimento fiscale.

Anche ai fini IRAP, il fondo iscritto in sede di acquisizione del ramo d’azienda e il suo utilizzo assumeranno piena valenza ai fini della determinazione della sua base imponibile.

Ciò precisato, in relazione al quesito sub 1 l’AGE conferma il trattamento fiscale ordinariamente applicabile agli utilizzi/rilasci riferibili a fondi considerati “dedotti” e, relativamente al quesito sub 2 ritiene che i relativi utilizzi/rilasci vadano imputati prioritariamente ai fondi riconosciuti fiscalmente.

13. Risposta n. 311 del 27 maggio 2022

Carried Interest: mancanza del requisito di investimento

La società Alfa istante ha chiesto di conoscere quale sia la corretta qualificazione tributaria da riservare ai carried interest pagati dal fondo ai manager, al fine di ottemperare ai propri obblighi in qualità di sostituto d’imposta.

In particolare l’istante chiede di sapere se i proventi possano qualificarsi redditi di natura finanziaria e se mantengono, ai fini fiscali, la natura giuridica di redditi di capitale.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’art. 60 co.1 DLGS 50/2017 prevede che i proventi derivanti dalla partecipazione in società percepiti da dipendenti ed amministratori o da soggetti ad essi legati da un rapporto di controllo o gestione, se relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati, si considerano, al ricorrere di determinati requisiti, redditi di capitale o redditi diversi.

Tale presunzione si presenza al verificarsi delle seguenti condizioni:

– l’impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e gli amministratori comporta un esborso almeno pari all’1% dell’investimento complessivo effettuato dall’organismo di investimento collettivo del risparmio o del patrimonio netto nel caso di società o enti;

– i proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari che danno i suindicati diritti patrimoniali rafforzati maturano solo dopo che tutti i soci abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito e ad un rendimento minimo previsto nello statuto;

– le azioni, le quote o gli strumenti finanziari aventi i suindicati diritti patrimoniali rafforzati sono detenuti dai dipendenti e amministratori per un periodo non inferiore a 5 anni o fino alla data di cambio di controllo o di sostituzione del soggetto incaricato della gestione.

L’AGE chiarisce inoltre che la circolare n.25/E del 16 ottobre 2017 ha evidenziato che la carenza di uno o più presupposti non determina l’automatica qualificazione di proventi come redditi collegati alla prestazione lavorativa, ma richiede un’analisi sull’idoneità dell’investimento volta ad attribuirne la natura finanziaria.

Nel caso di specie l’Age ha constatato che il requisito dell’investimento minimo che deve essere apportato dai manager sarebbe inferiore alla soglia del 1%.

L’Agenzia evidenzia che seppure il primo requisito non è soddisfatto, ai fini della qualificazione fiscale dei proventi è necessaria un’analisi delle caratteristiche delle quote e dei diritti patrimoniali rafforzati, necessari all’individuazione della natura reddituale dei loro proventi.

Nella valutazione del piano di co-investimento assume rilievo la circostanza che i manager percepiscono una retribuzione annua fissa e una retribuzione variabile che per gli amministratori/dipendenti è pari a una percentuale delle commissioni che vengono addebitate ai fondi del Gruppo.

Per quanto riguarda, l’esposizione al rischio di perdita del capitale investito dai manager, non sussistono accordi che garantiscano ai manager il diritto al rimborso del capitale investito.

Per tali motivazioni l’ADE ha ritenuto che i proventi derivanti dall’investimento effettuato dai manager possano ricondursi ai redditi di natura finanziaria.

14. Risposta n. 317 del 31 maggio 2022

Super ammortamento ed eliminazione del bene dal processo produttivo

La società Istante Rappresenta che il periodo di ammortamento civilistico nel suo settore va dai 2 ai 4 anni, e che le quote imputate a conto economico sono sempre superiori a quelle massime ammesse fiscalmente in deduzione.

Tanto premesso, l’Istante ha chiesto se nel caso di specie, in cui vi è una dismissione dovuta al completamento della vita utile ed economico-tecnica del bene che si realizza al termine del contratto di noleggio, possa continuare a dedurre extra-contabilmente le quote di super ammortamento anche successivamente al ritiro/distruzione del bene stesso, fino ad esaurimento.

Sul punto, l’AGE ha chiarito che non è possibile continuare a fruire della maggiorazione relativa al super ammortamento dopo la cessazione del rapporto contrattuale ed una volta eliminato il bene dal processo produttivo non si può fruire di eventuali quote non dedotte relative alla maggiorazione.

Ai fini della rideterminazione del credito d’imposta, la fattispecie rappresentata dall’Istante fa riferimento ad una situazione in cui il soggetto beneficiario dell’agevolazione estromette volontariamente (e anticipatamente rispetto al periodo di fruizione previsto) i beni agevolati dal regime d’impresa; pertanto, l’Istante, a seguito dell’eliminazione del bene dal processo produttivo, non può fruire delle quote residue non dedotte della maggiorazione relativa al super ammortamento.

15. Risposta n. 318 del 31 maggio 2022

IVA _ Trasferimenti di funzioni e di personale tra stabile organizzazione e casa madre

La società istante, di diritto estero, che agisce tramite la propria sede secondaria e stabile organizzazione (SO) sita in Italia, chiede chiarimenti in merito al trattamento riguardante trasferimenti di funzioni e di personale, che saranno effettuati dalla sede estera della Società e dalla sua stabile organizzazione situata nello Stato estero in favore della SO italiana.

In particolare l’Istante chiede conferma che i trasferimenti di funzioni e di personale si qualifichino come trasferimenti di rami d’azienda e, conseguentemente, siano esclusi dall’ambito di applicazione dell’IVA italiana da parte di SO italiana.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la disciplina fiscale nazionale non fornisce una propria autonoma definizione di azienda (o di ramo d’azienda), sicché occorre far riferimento alla disciplina civilistica e, in particolare, all’art. 2555 del codice civile che qualifica l’azienda come il complesso dei beni organizzato dell’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.

Da un punto di vista fiscale, la verifica degli elementi costitutivi di una cessione di azienda o di ramo di azienda, va, dunque, effettuata con riferimento all’oggetto del trasferimento stesso complessivamente considerato e, al contempo, va altresì verificato che l’operazione posta in essere determini il mutamento della titolarità dell’azienda, attraverso un fenomeno traslativo in senso ampio.

Nel caso in cui l’operazione si traduce, di fatto, nella stipula, da parte degli operatori, di un nuovo contratto di lavoro secondo la legislazione italiana presso la sede di destinazione, previa interruzione del contratto di lavoro presso la sede originaria, tale operazione, per come strutturata, non fa emergere profili di rilievo ai fini IVA, riguardando, essenzialmente la rinegoziazione, da parte degli operatori, del nuovo contratto di lavoro presso la nuova sede secondo la legislazione italiana, previa risoluzione del precedente contratto di lavoro.

Tale conclusione, che depone per la mancanza dei presupposti applicativi dell’imposta sul valore aggiunto, riguarda, peraltro, sia il caso di stipula di un contratto temporaneo di “secondment”, che di stipula di un nuovo contratto definitivo.

Con specifico riferimento al trasferimento del personale, non si ravvisano elementi per poter configurare alcuna “obbligazione di fare, non fare o permettere” rilevante ai fini IVA, né, secondo quanto espressamente riferito, è previsto il pagamento di alcuna somma quale remunerazione per una specifica prestazione tra gli stessi soggetti.

Inoltre nel caso di specie transazioni non emergono elementi tra le parti a cui possano eventualmente collegarsi i corrispondenti flussi compensativi infracompany, che possano risultare rilevanti ai fini IVA.

Pertanto appurata l’irrilevanza ai fini IVA dell’operazione di riorganizzazione, risulta superflua qualsiasi valutazione in ordine alla qualificazione dell’oggetto del trasferimento alla stregua di ramo di azienda.

*****************************

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Napoli, 7 novembre 2022

Dott.ssa Claudia De Falco

claudiadefalco@fiorentinoassociati.it

Dott.ssa Annabella Arienzo

annabellaarienzo@fiorentinoassociati.it

Dott. Mattia Rodriguez

mattiarodriguez@fiorentinoassociati.it

Dott. Giuseppe Morra

giuseppemorra@fiorentinoassociati.it

Dott. Marco Fiorentino

marcofiorentino@fiorentinoassociati.it

Fiorentino Associati sostiene www.associazionedo.no.it

DISCLAIMER

Il presente focus ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

Focus n.5 Risposte dal 1° al 31 maggio 2022

Altre news

Newsletter n.7 – 2024 – ZES Unica-Credito d’imposta 4.0,5.0

Indice 1. Bilanci abbreviati – nuove soglie dimensionali Il D.Lgs. n. 125/24, ha introdotto delle modifiche sui limiti dimensionali per la redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata e micro imprese. In particolare le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma

Articolo Costo Zero – Incasso giuridico – la Cassazione chiude la vexata quaestio

INCASSO GIURIDICO: LA CASSAZIONE CHIUDELA VEXATA QUAESTIO Marco Fiorentinodottore commercialista / revisore legale dei Contimarcofiorentino@fiorentinoassociati.it Ristabilita, in via interpretativa, la simmetria fiscale delle operazioni di rinuncia ai crediti dei soci, negata fino ad oggi dall’Agenzia delle Entrate Il cc.dd. “incasso giuridico” è un’esplicita fictio iuris, cui finora ha fatto ricorso