FOCUS 1/17
RISOLUZIONI E PROVVEDIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Dal 1° gennaio al 28 febbraio 2017
RISOLUZIONI
1. Risoluzione n. 2 del 12 gennaio 2017
Regime di non imponibilità per le navi adibite alle navigazione in alto mare.
L’Agenzia ha chiarito diversi quesiti riguardanti la corretta interpretazione della nozione di “navi adibite alla navigazione in alto mare” al fine dell’applicazione del regime di non imponibilità previsto dall’art 8-bis del DPR n. 633 del 1972.
Per beneficiare della suddetta agevolazione, le navi devono essere adibite alla navigazione in “alto mare” e al trasporto, a pagamento, di passeggeri, ovvero attività commerciali, industriali e di pesca, esclusa la pesca costiera.
Ai fini IVA, per “alto mare” si intende quella parte di mare che eccede il limite massimo delle 12 miglia nautiche, misurate a partire dalle linee di base previste dal diritto internazionale del mare1.
L’Agenzia inoltre stabilisce che una nave si ritiene adibita alla navigazione in alto mare se essa ha effettuato, su base annua oltre il 70% dei sui viaggi in alto mare.
2. Risoluzione n. 4 del 17 gennaio 2017
Configurabilità di un Hub logistico quale stabile organizzazione e trattamento ai fini IVA delle operazioni di acquisto e vendita di prodotti immagazzinati in depositi IVA
Il decreto “Internazionalizzazione”2 ha introdotto l’interpello sui nuovi investimenti, grazie al quale se un’impresa straniera decide di effettuare investimenti in Italia, superiori a trenta milioni di euro, può presentare all’Agenzia delle Entrate il relativo progetto d’investimento per conoscerne il trattamento fiscale.
Il primo quesito ha riguardato l’implementazione di un centro di distribuzione e di immagazzinamento in Italia e se questa determini, o meno, una stabile organizzazione in Italia.
1 Art. 3 Convenzione sui diritti del mare, Montego Bay 10.12.1982
2 Art. 2 Dlgs. n. 147/2015
In risposta l’Agenzia chiarisce che per escludere la configurabilità dell’Hub Logistico quale stabile organizzazione risulta necessario che in tale sede venga svolta solo attività di deposito, di esposizione e di consegna merci, ovvero attività che hanno carattere ausiliario e preparatorio, che non costituiscono una parte essenziale dell’attività stessa dell’impresa.
Il secondo quesito riguarda il trattamento Iva relativo a una serie di operazioni di acquisto intra UE finalizzate alla successiva rivendita poste in essere dalla società consociata.
Le operazioni poste così in essere dalla consociata, soggetto identificato ai fini IVA in Italia attraverso la nomina di un proprio rappresentate fiscale, costituiscono acquisti intracomunitari soggetti ad IVA nel territorio dello Stato. Per cui la consociata, effettua un acquisto intracomunitario tramite l’utilizzo del proprio numero di identificazione IVA italiano, integrando la fattura emessa dal proprio fornitore comunitario o la fattura emessa tramite la partita IVA attribuita dallo Stato membro di spedizione dei prodotti ed applicando l’aliquota IVA propria di ciascun bene.
3. Risoluzione n. 9 del 20 gennaio 2017
Modalità di pagamento delle spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica.
L’Agenzia delle Entrate si esprime in merito alle modalità di pagamento delle spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica.
La società istante chiede se è possibile beneficiare della detrazione riconosciuta ai fini delle imposte sui redditi, pur effettuando tali spese tramite bonifici disposti da istituti di pagamento diversi dalle banche.
L’Agenzia chiarisce, in prima analisi, che gli istituti di pagamento sono imprese che effettuano servizi specifici di pagamento, diversi dalle banche e da altri istituti di moneta elettronica. Tali istituti di pagamento sono autorizzati dalla Banca d’Italia e obbligatoriamente devono essere iscritti in uno specifico albo consultabile pubblicamente.
Per beneficiare della detrazione è necessario il soddisfacimento di alcune condizioni. L’istituto di pagamento deve procedere con il versamento delle ritenute, certificare al beneficiario l’ammontare delle somme e delle ritenute effettuate, indicarle nella dichiarazione dei sostituti d’imposta, e procedere con la trasmissione all’Amministrazione finanziaria dei dati relativi al mittente, ai beneficiari della detrazione e ai destinatari dei pagamenti.
Si rende altresì necessario che l’istituto di pagamento abbia aderito alla Rete Nazionale Interbancaria e utilizzi la procedura TRIF, poiché funzionale sia alla trasmissione telematica dei flussi di informazioni tra gli operatori del sistema dei pagamenti ai fini dell’applicazione della ritenuta, sia alla trasmissione all’Amministrazione finanziaria dei dati relativi ai bonifici disposti.
4. Risoluzione n. 12 del 25 gennaio 2017
Credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo- art. 3, del decreto legge del 23 dicembre 2013, n. 145
L’ Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile cumulare i crediti di imposta e le sovvenzioni dell’Unione Europea in relazione agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo.
La possibilità del cumulo è subordinata al verificarsi di alcune condizioni. Bisogna infatti individuare i costi, relativi agli investimenti, ammissibili sia per la disciplina agevolativa europea, che per quella nazionale; poi bisogna assumere quali costi sono rilevanti ai fini del bonus di ricerca e sviluppo.
L’importo del credito, sommato ai contributi comunitari, non deve essere superiore ai costi ammissibili di competenza del periodo di imposta, per il quale si intende accedere all’agevolazione.
Se la somma tra i contributi comunitari e il credito d’imposta, teoricamente spettabile, è minore o uguale alla spesa totale ammissibile, è possibile beneficiare del credito d’imposta per l’intero importo calcolato.
Qualora, invece, il risultato della somma fosse superiore al 100% dei costi sostenuti, il soggetto interessato è tenuto a ridurre corrispondentemente il credito di imposta in modo da garantire che tutti gli incentivi pubblici ricevuti per sovvenzionare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo non eccedano i costi complessivamente sostenuti eleggibili al bonus nazionale.
La risoluzione puntualizza, che occorre dare un’evidenziazione analitica da cui risulti, in primo luogo, la distinzione tra i “costi diretti” e i “costi indiretti” e, in seguito, l’individuazione, dei costi rilevanti e di quelli irrilevanti ai fini del credito del credito di imposta, nonché l’importo dei contributi comunitari agli stessi rispettivamente riferibili.
5. Risoluzione n. 13 del 26 gennaio 2017
Permanenza dell’agevolazione “prima casa” in caso di vendita infraquinquennale e costruzione dell’abitazione principale
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche nel caso in cui venga ceduto l’immobile acquistato con le agevolazioni c.d. “prima casa”, prima dei 5 anni dall’acquisto, il soggetto non perde tale agevolazioni.
Tutto ciò però è subordinato al verificarsi di un evento. Il regime di favore, infatti non decade, qualora entro un anno dal trasferimento a titolo oneroso, il contribuente proceda all’acquisto di un altro immobile da adibire ad abitazione principale.
In coerenza con la sentenza della Corte di legittimità, il regime di favore può essere mantenuto anche nel caso in cui si provveda, sempre nell’arco dell’anno successivo, all’acquisto di un terreno sul quale venga realizzata un’abitazione principale, oppure nel caso in cui il contribuente sia già in possesso di un terreno se su di esso si edifichi un immobile da adibire sempre ad abitazione principale.
6. Risoluzione n. 14 del 1° febbraio 2017
Adempimenti dichiarativi da porre in essere in conseguenza dello scioglimento della società, disposto dall’Autorità di vigilanza, ai sensi dell’art. 2545 del Codice Civile.
La risoluzione in oggetto sopra, offre risposta ad un interpello in merito all’interpretazione dell’art. 183 del TUIR, in riferimento a quanto espresso all’articolo 2545 septierdecies, ovvero “scioglimento per atto dell’autorità”.
Il soggetto istante, commissario liquidatore di una società cooperativa, ha chiesto all’Agenzia dell’Entrate chiarimenti riguardo gli adempimenti dichiarativi da porre in essere nel caso di scioglimento della società, disposto dalle Autorità in ordine all’articolo 2545-septiesdiecies del C.C.
L’agenzia chiarisce che l’articolo 183 del TUIR dispone che, ai fini delle imposte sui redditi, l’intera fase della procedura liquidatoria costituisce un unico periodo d’imposta.
Alla luce di quanto esposto dall’Agenzia, e dai citati articoli sopra, è possibile applicare l’articolo 183 del TUIR anche in caso di liquidazione di una società cooperativa, conseguente allo scioglimento per atto dell’Autorità. Ne consegue che al fine dell’imposta sui redditi, il liquidatore può presentare un’unica dichiarazione finale, relativa all’intero periodo d’imposta coincidente con la fase liquidatoria.
7. Risoluzione n. 16 del 6 febbraio 2017
Acquisti senza applicazione dell’IVA oltre il limite del plafond.
Regolarizzazione della violazione.
L’Agenzia delle Entrate tratta della regolarizzazione della violazione a seguito della non applicazione dell’IVA oltre i limiti del plafond.
Il soggetto istante è un esportatore abituale che beneficia del regime agevolativo previsto dall’articolo 8 del DPR 633/1972, ovvero ha la possibilità di effettuare operazioni internazionali (acquisti/vendite) senza applicare l’imposta sul valore aggiunto, entro un determinato limite annuale, conosciuto come plafond.
L’istante, nel corso del 2015 ha superato il limite del plafond annuale. L’Agenzia dispone che in caso di tale violazione il contribuente, oltre all’IVA non assolta e agli interessi è tenuto al versamento di una sanzione compresa tra il 100 e il 200% dell’imposta dovuta. La violazione tuttavia è regolarizzabile, attraverso varie modalità:
a) richiedendo al cedente, o prestatore, di effettuare le variazioni in aumento d’IVA e restando a carico dell’acquirente il pagamento degli interessi e delle sanzioni, tramite il ravvedimento;
b) emettendo un’autofattura, indicando l’ammontare eccedente del plafond e l’imposta che avrebbe dovuto essere applicata, sempre aggiungendo il versamento della sanzione e degli interessi.
c) emettendo un’autofattura, come indicato sopra, entro la fine dell’anno dello splafonamento, presentandone la copia al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
8. Risoluzione n. 19 del 14 febbraio 2017
Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo: interpretazione articolo 3 della Legge di stabilità 2015
La risoluzione, in oggetto, offre chiarimenti in merito alla possibilità di beneficiare del credito d’imposta relativo alle attività di ricerca e sviluppo.
La società istante ha effettuato, a partire dall’esercizio 2015, attività che rientrerebbero nella sezione di ricerca e sviluppo, consistenti in acquisto di numerosi marchi, brevetti e disegni derivanti dal fallimento di una società.
L’Agenzia, anche avvalendosi di quanto stabilito dal Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che i brevetti per invenzione e i brevetti per modelli di utilità possono essere ammessi al credito d’imposta per ricerca e sviluppo; non sono ammissibili invece i marchi d’impresa e i disegni. Sono inoltre ammissibili anche i costi sostenuti per l’acquisizione di privative da un fallimento di altra società.
L’Agenzia specifica inoltre, che nel caso in cui i documenti di acquisto riportino il costo complessivo dei beni acquistati, e non il valore di ogni singolo bene immateriale, per definire l’ammontare di spesa ammissibile alla determinazione
del credito di imposta è possibile adottare il criterio fondato sull’incidenza percentuale del valore normale del singolo bene rispetto al valore normale complessivo del lotto di beni acquistato.
9. Risoluzione n. 21 del 20 febbraio 2017
Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo: interpretazione articolo 3 della Legge di stabilità 2015
L’istante, è una società impegnata, assieme ad altri soggetti, in un progetto riguardante lo studio e la prototipazione di una sorgente di particelle, per il quale aveva anche beneficiato di un finanziamento nell’ambito di un programma operativo regionale.
Nello specifico la società istante aveva sviluppato l’attività di ricerca con la realizzazione del prototipo destinato ad esperimenti tecnologici. Nel dettaglio si era dedicata alla progettazione dei componenti di controllo, supervisione e diagnostica, mentre la fase della costruzione era stata affidata a soggetti terzi.
L’Agenzia dispone che gli investimenti sostenuti nel corso della progettazione di componenti di controllo, supervisione e diagnostica, finalizzata alla prototipazione di una sorgente di particelle, rientrano nell’ambito degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo per i quali è possibile usufruire del credito d’imposta.
10. Risoluzione n. 22 del 22 febbraio 2017
Tassazione decreti ingiuntivi emessi a favore del fideiussore, precedentemente escusso dal creditore, che abbia agito in via di regresso nei confronti del debitore principale
Nel caso di specie l’Agenzia, sulla scorta di quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 20266 del 9 ottobre 2015, dispone che il decreto ingiuntivo ottenuto dal garante escusso dal creditore garantito nei confronti del debitore principale è soggetto a registrazione con aliquota proporzionale al valore della condanna, in quanto il garante medesimo, a seguito del pagamento, non fa valere corrispettivi o prestazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto.
Poiché il pagamento da parte del garante escusso segna l’esecuzione della polizza fideiussoria e, quindi, l’esaurimento della prestazione di garanzia rilevante, non viene a essere coinvolto il principio di alternatività tra l’IVA, cui è assoggettata la prestazione di garanzia, e l’imposta di registro.
Quindi, in sostanza, quando il fideiussore chiede l’emissione del decreto ingiuntivo per ottenere dal debitore garantito quanto ha versato al creditore, non fa valere il credito da corrispettivo per la prestazione di servizi resa allo stesso debitore, ma esercita i diritti che già spettano al creditore, a seguito del pagamento da lui eseguito.
PROVVEDIMENTI
1. Provvedimentodel 16 gennaio 2017
Approvazione dei modelli 730,0730-1, 730,2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo.
Il provvedimento in oggetto dispone le modalità e i termini per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto.
Esso quindi approva:
– il modello 730/2017, riguardante la dichiarazione semplificata dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale;
– il modello 730-1 concernente le scelte per la destinazione dell’8 e del 5 per mille dell’IRPEF;
– il modello 730-2 per il sostituto d’imposta ed il modello 730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato, concernenti la ricevuta dell’avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente;
– il modello 730-3, riguardante il prospetto di liquidazione relativo all’assistenza fiscale prestata;
– i modelli 730-4 e 730-4 integrativo relativi alla comunicazione del risultato contabile del sostituto d’imposta.
È ancora con questo provvedimento che l’Agenzia approva la bolla che il soggetto incaricato della trasmissione telematica deve utilizzare per la consegna dei Modelli 730 e 730-1, e disciplina la modalità di indicazione degli importi. Infine dà indicazioni sulla reperibilità di tali modelli e ne autorizza la stampa.
2. Provvedimentodel 31 gennaio 2017
Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2017–ENC”, con le relative istruzioni, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell’anno 2017
L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 31 gennaio 2017, si esprime in merito alla Dichiarazione dei Redditi degli Enti Non Commerciali relativa al periodo d’imposta 2016.
È approvato il modello dei “Redditi-ENC 2017”, che deve essere presentato dagli Enti Non Commerciali residenti nel territorio dello Stato e dei soggetti non residenti equiparati.
Sono, altresì, approvati i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri per il periodo d’imposta 2016. Questi costituiscono parte integrante della dichiarazione dei “Redditi-ENC 2017” e devono essere presentati da soggetti che svolgono un’attività professionale e per i quali non sono stati approvati gli studi di settore.
Sempre con lo stesso provvedimento viene disciplinata la reperibilità dei predetti modelli di dichiarazione e ne viene autorizzata la stampa.
3. Provvedimentodel 31 gennaio 2017
Approvazione del modello di dichiarazione “IRAP 2017” con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l’anno 2016.
È approvato il modello IRAP 2017, con le relative istruzioni, necessario per la redazione della dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa all’anno 2016.
L’agenzia delle Entrate dispone, con tale provvedimento, modifiche alla struttura e al contenuto della dichiarazione ai fini IRAP.
Viene, altresì, disciplinata la reperibilità del modello, reso disponibile in formato elettronico sui siti internet dell’Amministrazione finanziaria, e ne viene autorizzata la stampa, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche.
4. Provvedimentodel 31 gennaio 2017
Approvazione di n.193 modelli per la comunicazione dei dati relativi ai fini dell’applicazione degli studi di settore.
Il provvedimento approva i modelli con cui i contribuenti comunicano all’Agenzia delle entrate, in sede di dichiarazione dei redditi dati relativi agli studi di settore, concernenti le attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, da utilizzare per il periodo di imposta 2016.
I modelli approvati contengono anche le informazioni relative ai correttivi di crisi, individuate dalla Commissione degli esperti nella seduta del 7 dicembre scorso.
I modelli che sono approvati, 193 per l’esattezza, sono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello dei Redditi 2017.
5. Provvedimentodel 31 gennaio 2017
Approvazione del modello “Consolidato nazionale e mondiale 2017”.
Il presente provvedimento approva il modello “Consolidato nazionale e mondiale 2017”, con le relative istruzioni per la compilazione, da presentare nell’anno 2017 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residente e dei soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti.
I soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti, ovvero quelle che aderiscono al “consolidato nazionale” dovranno compilare, oltre al frontespizio, quadri specifici disposti dall’Agenzia.
I soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti, ovvero quelle che aderiscono al “consolidato mondiale”, dovranno utilizzare, oltre al frontespizio, altri quadri sempre specificati nel provvedimento.
Inoltre, il presente provvedimento dispone le modalità di presentazione, essa essere effettuata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un soggetto incaricato.
6. Provvedimento del 31 gennaio 2017
Approvazione del modello di dichiarazione “REDDITI 2017–PF”, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2017, per il periodo d’imposta 2016.
L’Agenzia delle Entrate approva il modello di dichiarazione “REDDITI 2017–PF”, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2017 da parte delle persone fisiche. Approva, inoltre, i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri per il periodo d’imposta 2016, di cui è data anche la scheda da utilizzare, ai fini delle scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF.
Con lo stesso provvedimento, l’Agenzia dà informazioni sulla reperibilità dei predetti modelli, che sono disponibili gratuitamente in formato elettronico sui siti internet dell’Amministrazione finanziaria, da cui è autorizzata la stampa.
7. Provvedimentodel 31 gennaio 2017
Approvazione del modello di dichiarazione “REDDITI 2017–SP”, con le relative istruzioni, che le società, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell’anno 2017, per il periodo d’imposta 2016.
L’Agenzia delle Entrate approva il modello di dichiarazione “Redditi 2017–SP” da presentare nell’anno 2017 da parte delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate.
L’Agenzia inoltre approva i vari modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri per il periodo d’imposta 2016 e viene disciplinata la reperibilità dei predetti modelli di dichiarazione.
8. Provvedimentodel 31 gennaio 2017
Approvazione del modello di dichiarazione “REDDITI 2017–SC”, con le relative istruzioni, che gli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell’anno 2017.
Il presente provvedimento approva il modello di dichiarazione “Redditi 2017– SC”, da presentare nell’anno 2017 dalle società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e dei soggetti non residenti equiparati. Sono anche approvati i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri per il periodo d’imposta 2016.
L’Agenzia inoltre chiarisce che il modello è reperibile sul sito dell’Agenzia ed è possibile la stampa.
9. Provvedimentodel 2 febbraio 2017
Modalità di fruizione del credito d’imposta in caso di accesso ai finanziamenti agevolati a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi.
La legge di stabilità 2016 ha previsto il riconoscimento di finanziamenti agevolati a favore di coloro che vivono, lavorano ed esercitano attività d’impresa in territori colpiti da eventi calamitosi. La legge inoltre prevede, che le modalità di fruizione del credito d’imposta, siano stabilite con il provvedimento in oggetto dell’Agenzia dell’Entrate.
Scopo dei finanziamenti è consentire di rimediare ai danni che interessano sia il privato sia l’attività produttiva-economica svolta.
Le banche possono concedere ai soggetti danneggiati finanziamenti agevolati, che saranno assistiti da garanzia statale. Il soggetto finanziatore recupera l’importo della sorte capitale e degli interessi e delle spese connesse, per la gestione del credito, mediante compensazione, tramite modello F24. Inoltre tale soggetto è tenuto a comunicare all’Agenzia i soggetti beneficiari, la somma concessa e l’ammontare delle singole rate.
In capo al beneficiario matura un credito d’imposta, che è dato dalla somma del capitale preso a prestito, degli interessi e delle spese necessarie per la gestione del finanziamento.
CIRCOLARI
Infine, per completezza informativa, si riporta qui di seguito la Circolare dell’Agenzia delle Entrate pubblicata nel periodo:
Circolare n. 1/E del 7 febbraio 2017
Articolo 1, comma 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127 e articolo
21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 – Trasmissione telematica
all’Agenzia entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute.
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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Napoli, 29.03.2017
Dott.ssa Grazia Alberico
graziaalberico@fiorentinoassociati.it
Dott. Marco Fiorentino
marcofiorentino@fiorentinoassociati.it
DISCLAIMER
Il presente focus ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.
FOCUS
Dal 1° gennaio al 28 febbraio 2017