FOCUS 3/17
RISOLUZIONI E PROVVEDIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Dal 1° Aprile al 31 Maggio 2017
RISOLUZIONI
1. Risoluzione n. 43 del 4 aprile 2017
Applicabilità dell’articolo 177 del TUIR ad una operazione di scambio di partecipazioni, nella quale la società conferitaria e la società scambiata sono soggetti non residenti.
L’Agenzia delle Entrate, fornisce un chiarimento in materia di scambio di partecipazioni mediante conferimento.
Nel caso di specie, la società istante è una holding, residente in Italia, che controlla due società residenti in Inghilterra e che intende conferire una società nell’altra, per poi procedere con la fusione delle due.
In tal caso si chiede l’applicabilità della normativa, prevista dal comma 2 dell’art. 177 del TUIR, che disciplina, in regime di neutralità fiscale, lo scambio di partecipazioni mediante conferimento.
Tale articolo dispone che le azioni o quote ricevute a seguito di un conferimento di società, mediante il quale la società conferitaria acquisisce il controllo di un’altra, sono valutate in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.
Tale disciplina costituisce un criterio per valutare le partecipazioni ricevute dal conferente, per determinare il reddito di tale soggetto e consente di non far emergere nessuna plusvalenza imponibile nel caso in cui il valore di iscrizione della partecipazione risulti pari all’ultimo valore fiscale della partecipazione conferita (“neutralità indotta”).
Secondo l’agenzia però, l’applicabilità dell’articolo 177 del TUIR, non è possibile, in quanto seppure il comma 2, non vi faccia espresso riferimento, devono ritenersi applicabili le medesime condizioni previste dal comma 1 in ordine allo scambio di partecipazioni mediante permuta, quindi ne è data la possibilità solo alle società di capitali residenti.
2. Risoluzionen. 46 del 10 aprile 2017
Produzione e conservazione elettronica dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari.
L’Agenzia delle Entrate ha dettato le regole per la produzione e la conservazione elettronica dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari.
La normativa da prendere in considerazione, è il D.M del 17 giugno del 2014, che va a sostituirsi al precedente, D.M. del 23 gennaio 2004.
Con riferimento alle fatture, si ricorda che per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico purché sia assicurata l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione.
In merito alla sua conservazione elettronica è stato chiarito che si potrà procedere all’acquisizione della relativa immagine tramite il processo di generazione della rappresentazione grafica di stampa, a condizione che l’immagine così acquisita rispecchi in maniera fedele, corretta e veritiera il contenuto rappresentativo del documento.
Ai fini fiscali, vale la stessa definizione, ovvero un documento informatico è qualsiasi “documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”. Per tale definizione, non vi è l’obbligo di materializzazione su supporti fisici per considerarlo giuridicamente esistente.
Le disposizioni di cui agli articoli 25 e 39 del D.P.R. n. 633 del 1972, dispongono che per assicurare l’ordinata rilevazione del documento di acquisto e l’univocità dell’annotazione nei registri contabili, bisogna attribuire al documento di acquisto, un “numero di protocollo” di corrispondenza, all’atto della ricezione e all’atto di registrazione.
L’apposizione fisica del “numero progressivo IVA” sul documento originale non è indispensabile qualora sia assicurata la perfetta corrispondenza dei dati contenuti nella fattura e quelli riportati nel registro IVA degli acquisti e nel registro dei protocolli di arrivo. È tuttavia indispensabile che attraverso la consultazione dell’archivio informatico sia possibile reperire agevolmente qualsiasi documento originale contraddistinto dal numero di “protocollo di arrivo” e conservato nell’archivio cartaceo.
La facoltà di non stampare i documenti sopra illustrati, compreso il registro dei protocolli di arrivo, è consentita dal momento in cui si proceda alla conservazione in modalità elettronica degli stessi secondo le formalità previste dalla legge.
A tal riguardo, viene ricordato che, la conservazione dei documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, deve essere eseguita entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, da intendersi, in un’ottica di semplificazione e uniformità del sistema, con il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
In caso di verifiche, controlli o ispezioni, il documento informatico deve essere reso leggibile e, a richiesta, disponibile su supporto cartaceo o informatico presso la sede del contribuente, o presso la sede di conservazione delle scritture.
3. Risoluzione n. 53 del 27 aprile 2017
Agevolazioni prima casa- requisiti per accedere
Le agevolazioni per l’acquisto della prima casa spettano all’acquirente, qualora ricorrano determinate condizioni. Una di queste prevede che l’acquirente risieda nel comune dove è stata acquisito l’immobile, o che comunque si impegni a trasferirvi nei prossimi 18 mesi. In alternativa alla residenza vi è la condizione che l’acquirente, eserciti la propria attività nello stesso comune dell’immobile.
Nel caso di specie, sottoposto all’Agenzia, era quest’ultima la condizione che aveva dato diritto all’agevolazione. Tale requisito era venuto meno dal momento in qui, al soggetto istante, gli era stata revocata una consulenza continuativa, che quindi non gli aveva mai dato la possibilità di poter esercitare la propria attività nel comune indicato.
A tal proposito l’Agenzia si espressa ritenendo che il soggetto istante può ancora mantenere l’agevolazione “prima casa”, a condizione che dichiari di impegnarsi a trasferire, entro 18 mesi dall’acquisto, la residenza nello stesso Comune dell’immobile. Tale dichiarazione deve essere inviata con le stesse formalità giuridiche dell’atto originario.
4. Risoluzione n. 54 del 2 maggio 2017
Società di persone in liquidazione. Modalità di applicazione del regime agevolato per l’assegnazione di beni ai soci.
L’ Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità per l’applicazione del regime agevolato di assegnazione di beni ai soci nel caso di modelli unici non aggiornati e viene precisato che le società di persone, ai fini dichiarativi, adottano le stesse regole previste per i soggetti IRES.
Per cui, in caso di periodo di imposta chiuso prima del 31 dicembre 2016, esse devono presentare la dichiarazione dei redditi in forma non unificata, mediante il modello dichiarativo dell’anno precedente.
Ne consegue che le società di persone poste in liquidazione nel corso del 2016 devono compilare, per il periodo di imposta ante liquidazione, il modello UNICO SP 2016, approvato nel corso del 2016.
Tale modello non prevede la sezione per riportare i dati dell’assegnazione e o cessione agevolata e la relativa imposta sostitutiva, ma l’Agenzia delle Entrate ritiene che possa trovare applicazione il principio di carattere generale del cd. comportamento concludente, disciplinato dall’articolo 1, comma 1, del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, secondo cui l’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili.
Di conseguenza, le suddette società di persone dovranno esercitare validamente l’opzione, anche senza apposita indicazione in dichiarazione, ma rispettando tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento ed effettuando il corretto e tempestivo versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva dovuta.
5. Risoluzione n. 55 del 3 maggio 2017
Deposito IVA: Art. 50-bis del DL n.331 del 1993.
L’Agenzia delle Entrate, risponde ad alcuni quesiti relativi alla disciplina dei depositi IVA.
Il “deposito IVA” è disciplinato dall’art. 50-bis, comma 1, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, esso è definito come luogo “per la custodia di beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi”.
Il deposito IVA quindi costituisce un vero e proprio “luogo fisico” destinato ad accogliere e custodire oltre che, eventualmente, a consentirne la lavorazione, beni nazionali e comunitari, configurandosi, nel contempo come un vero e proprio regime fiscale che consente la movimentazione delle merci senza pagamento dell’IVA.
Il decreto fiscale 2017 (D.L. 193/2016), ha modificato la disciplina dei depositi IVA e per questa ragione la società istante ha chiesto chiarimenti in relazione ad esse, mediante quattro quesiti che riguardano la sua attività.
Nello specifico l’istante era una società di diritto svizzero, con rappresentante fiscale in Italia, facente parte di un gruppo multinazionale, ed aveva come consorella una società che possedeva in Italia impianti di raffinazione siti all’interno di un polo petrolchimico, che costituiva un deposito fiscale.
Il primo quesito ha riguardato le modalità di assolvimento dell’imposta da parte del soggetto che estrae i beni dal deposito IVA, quando esso è diverso dal soggetto che li ha introdotti. In merito a ciò l’Agenzia dispone che le modalità di assolvimento dell’Iva è collegata all’operazione con la quale il bene è stato introdotto nel deposito, a nulla rilevano le successive cessioni di cui il bene eventualmente è stato oggetto durante il periodo di permanenza nel deposito, fermo restando che la base imponibile è comunque costituita dal corrispettivo o valore dell’ultima di tali cessioni.
Il secondo quesito invece tratta di due aspetti, ovvero il criterio per calcolare la base imponibile per i beni estratti dal deposito IVA; la tempistica e le modalità delle eventuali rettifiche in aumento o in diminuzione di tale base imponibile, in relazione ad una eventuale variazione dei prezzi delle merci.
In ordine al primo aspetto, l’Agenzia innanzitutto ricorda che, per i beni estratti da un deposito Iva, la base imponibile è data dal corrispettivo o valore relativo all’operazione non assoggettata all’imposta per effetto dell’introduzione ovvero, qualora successivamente i beni abbiano formato oggetto di una o più cessioni, dal corrispettivo o valore relativo all’ultima di tali cessioni.
A tal proposito si ricorda che il D.L. 193/2016, ed ha introdotto due modalità di estrazione dei beni dal deposito Iva, ossia il versamento diretto mediante F24 e l’inversione contabile, che si differenziano a seconda dell’operazione mediante la quale il bene è stato introdotto nel deposito.
In virtù di ciò, il soggetto che procede all’estrazione deve individuare l’operazione con cui i beni sono stati introdotti nel deposito, per poter correttamente determinare le modalità di versamento dell’IVA dovuta. C’è da dire che nel caso di specie in esame, tale individuazione era impossibile, in quanto i beni di cui si trattava erano materie prime, le quali, una volta introdotte nel deposito, avevano subito un processo di lavorazione che aveva portato a generare prodotti finiti di diversa natura. Pertanto la società ha proposto di utilizzare un criterio proporzionale di allocazione del valore imponibile delle merci italiane sul valore della produzione complessiva.
L’ agenzia ha ritenuto la metodologia di calcolo proposta, idonea per il calcolo della base imponibile. In definitiva, su questo punto, l’importo del versamento da effettuare con F24 per l’estrazione dei prodotti dal deposito può essere individuato applicando al corrispettivo pattuito per l’estrazione la percentuale di beni di provenienza italiana comunicata all’atto dell’estrazione. Alla restante somma sarà applicabile il meccanismo del reverse charge.
Con riferimento al secondo aspetto del quesito (relativo alle rettifiche di valore), la società istante ha fatto presente che i corrispettivi/valori dei beni introdotti in deposito possono subire variazioni tra il momento dell’introduzione e quello della successiva estrazione in quanto, trattandosi di prodotti petroliferi, gli stessi erano soggetti alle fluttuazioni dei listini, con riflessi anche sul corrispettivo pattuito per l’estrazione.
A tal proposito, l’Agenzia ha osservato che, se il corrispettivo viene variato in un momento successivo all’estrazione, sorge in capo a colui che estrae i beni dal deposito l’obbligo di effettuare la variazione in aumento, se il differenziale è positivo, e il diritto di effettuare la variazione in diminuzione, se il predetto
dato è negativo. La modalità di rettifica, infine, seguirà la modalità con cui è stata assolta l’Iva in fase di estrazione.
Il terzo quesito è espresso in relazione alla possibilità di compensazione del tributo. Il novellato art. 50-bis del D.L. 331/1993, ha escluso la possibilità di compensazione, prevedendo quale unico metodo di assolvimento dell’imposta dovuta, quella del versamento diretto.
La risposta al quarto quesito, infine, chiarisce che l’esportatore abituale che intende avvalersi della facoltà prevista dall’art. 50-bis, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, deve compilare una dichiarazione d’intento per ogni singola estrazione indicando come destinatario della stessa il gestore del deposito e trasmettere telematicamente la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate ed acquisire la relativa ricevuta telematica.
6. Risoluzione n. 59 del 12 magio 2017
Detrazione di cui all’articolo 15, comma 1, lett. i), del D.P.R. 22 dicembre 1986.
L’interpello è stato sottoposto all’agenzia da un’Associazione, legalmente riconosciuta, che svolge attività senza fini di lucro, e che raccoglie fondi per mezzo di erogazioni liberali da parte di persone fisiche, persone giuridiche ed enti.
Tali fondi sono poi erogati dall’associazione ad un altro ente, che svolge attività musicale grazie ad un’orchestra e che impiega le somme ricevute dall’Associazione, istante, in attività legate al settore dello spettacolo.
Le somme vengono utilizzate, dall’ente, in via esclusiva, per le attività di cui all’art.15, comma 1, lett. i), del D.P.R. 22 dicembre 1986, ovvero attività legate al settore dello spettacolo, pertanto l’istante ha chiesto se fosse possibile beneficiare della detrazione disposta dal citato articolo.
L’Agenzia, nell’esaminare il caso di specie, ha definito che l’Associazione, svolge attività, legate al settore dello spettacolo, sia in modo diretto che indiretto. In maniera indiretta, l’attività è svolta tramite l’ente, che come detto in precedenza si occupa di eventi musicali.
In definitiva quindi, è possibile per l’associazione beneficiare della detrazione, ma sarà a carico dell’Associazione, l’onere di provare che i fondi ricevuti dall’ente siano utilizzati per attività legate al settore dello spettacolo.
7. Risoluzione n. 62 del 24 maggio 2017
Stratificazione fiscale del patrimonio netto della società risultante della fusione in caso di fusione c.d. inversa
La risoluzione offre una risposta ad un interpello posto in relazione al trattamento fiscale da adottare in caso di un’operazione di fusione inversa.
La società Alfa è controllata dalla società Beta, a sua volta controllata dalla società Gamma. Nel caso di specie si pone in essere una fusione inversa, quindi la società Alfa risulterà essere la società incorporante.
Nell’istanza di interpello Alfa chiedeva di conoscere se, alla fusione inversa, la stratificazione fiscale del patrimonio netto della società risultante dalla fusione debba essere quella della società incorporata e, conseguentemente, quale sia la corretta interpretazione delle disposizioni contenute nell’art. 172, commi 5 e 6 del TUIR, che disciplinano rispettivamente delle riserve in sospensione d’imposta e del regime fiscale da adottare a tali riserve derivanti dalla società fusa o incorporante.
L’Agenzia delle Entrate osserva che alla luce dei principi contabili internazionali l’operazione di fusione inversa non configura un’acquisizione in senso economico, bensì una mera riorganizzazione della struttura societaria tra imprese riconducibili al medesimo gruppo.
L’operazione segue due fasi, la prima prevede l’aggregazione dei saldi patrimoniali delle società coinvolte nella fusione, la seconda invece prevede l’annullamento delle azioni della controllata-incorporante. Evidenziate le operazioni, l’istante chiede chiarimenti sulla possibilità di applicazione del comma 5, dell’articolo 172 del TUIR.
Tale comma 5, disciplina, come detto sopra, il trattamento fiscale applicabile alle riserve in sospensione d’imposta della società incorporata. In particolare stabilisce che le riserve in sospensione d’imposta, iscritte nell’ultimo bilancio della società fusa o incorporata, concorrono a formare il reddito della società risultante dalla fusione o incorporante, nella misura in cui non sono state ricostituite nel suo bilancio.
L’Agenzia ritiene che in caso di fusione inversa debba quindi applicarsi il ricordato comma 5 con riferimento alle riserve in sospensione d’imposta iscritte nell’ultimo bilancio della società incorporata; tuttavia dal momento che BETA non ha iscritto in bilancio alcuna riserva in sospensione di imposta, l’Agenzia ritiene che nessun obbligo fiscale deve gravare in tal senso su ALFA post fusione, se non quello di mantenere la stratificazione fiscale che aveva il suo Patrimonio Netto prima della fusione.
Ne dovrebbe conseguire che la quota parte dell’avanzo da fusione nel Patrimonio dell’incorporante deve essere attribuito alla riserva in sospensione d’imposta dell’incorporata.
PROVVEDIMENTI
1. Provvedimentodel 4 aprile 2017
Fissazione della misura dell’interesse di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.
Con il provvedimento in oggetto è stato previsto che, a partire dal 15 maggio 2017, gli interessi di mora sulle somme versate in ritardo, a seguito della notifica di una cartella di pagamento, verranno ridotti di 0,63 punti: gli interessi passeranno, quindi, dal 4,13% al 3,5% su base annua.
2. Provvedimento del 14 aprile 2017
Approvazione del nuovo modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno.
L’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello da compilare per usufruire del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno.
Il modello previsto dalla legge del 28 dicembre del 2015, nel corso degli ultimi anni è stato oggetto di modifiche, infatti il modello approvato con il presente provvedimento sostituisce quello approvato con il provvedimento del 24 marzo 2016.
Possono usufruire di tale credito, i soggetti titolari di reddito d’impresa in relazione agli acquisti di beni strumentali nuovi, da destinare poi a strutture produttive localizzate nelle regioni della Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna.
All’interno del modello, reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, bisogna indicare i dati relativi al progetto d’investimento e i dati relativi alla struttura produttiva.
3. Provvedimento del 20 aprile 2017
Estensione delle modalità di versamento di cui all’articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241 all’imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’articolo 17 del D.P.R. 29 settembre 1973.
Il provvedimento dispone che tramite il modello F24, è possibile versare l’imposta sostitutiva sui finanziamenti, unitamente agli eventuali interessi e sanzioni.
L’Agenzia precisa che fino al 31 dicembre 2017, in relazione all’imposta sostitutiva, può ancora essere utilizzato, il modello F23, ma dal 1 gennaio 2018, esclusivamente il modello F24.
4. Provvedimentodel 3 maggio 2017
Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti che hanno omesso di presentare la dichiarazione IVA ovvero l’hanno presentata con la sola compilazione del quadro VA.
L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul tema dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti che hanno omesso di presentare la dichiarazione IVA o l’hanno presentata compilando solo il quadro VA.
La legge di stabilità 2015 ha previsto, con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia, di individuare le modalità con le quali gli elementi e le informazioni relative alla presenza di una partita IVA attiva e della dichiarazione ai fini IVA sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza.
Tali elementi sono forniti per segnalare la possibile mancata presentazione della dichiarazione ai fini IVA per l’anno d’imposta 2016, ma anche per l’erronea presentazione della stessa con la compilazione del solo quadro VA.
5. Provvedimentodel 23 maggio 2017
Accesso al regime premiale dall’articolo 10 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, modifica della modulistica degli studi di settore.
Con il provvedimento del 23 maggio, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate fissa i criteri per accedere al regime premiale previsto dall’articolo 10 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e modifica la modulistica degli studi di settore approvata con provvedimento del 31 gennaio 2017.
Il sistema premiale si rivolge ai contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore. Vengono riportati, qui di seguito, i criteri già previsti per le precedenti annualità, che sono confermati anche per il periodo di imposta del 2016.
Per accedere a tale regime è necessario che:
a) la coerenza sussista per tutti gli indicatori di coerenza e di normalità previsti dallo studio applicabile;
b) nell’ipotesi in cui conseguono redditi di impresa e di lavoro autonomo, l’assoggettabilità al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore sussiste per entrambe le categorie reddituali;
c) la congruità e la coerenza sussiste per tutti gli studi di settore applicabili;
d) hanno regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti, anche se vi sono errori o omissioni nella compilazione dei modelli, salvo il caso in cui non risulti modificata l’assegnazione ai cluster; la stima dei ricavi o dei compensi; il posizionamento rispetto agli indicatori di normalità e coerenza.
I benefici riconosciuti ai soggetti premiati sono la preclusione della possibilità per l’Agenzia di effettuare accertamenti basati su presunzioni semplici; la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti ai fini delle imposte sui redditi; l’inibizione della possibilità per l’Agenzia di effettuare accertamenti sintetici del reddito complessivo.
Infine, il provvedimento prevede modifiche ai modelli di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore da utilizzare per il periodo d’imposta 2016 approvati il 31 gennaio 2017.
6. Provvedimentodel 26 maggio 2017
Disposizioni per l’attuazione del regime di adempimento collaborativo disciplinato dagli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128
Il presente provvedimento dispone l’attuazione del regime di adempimento collaborativo, al fine di promuovere la comunicazione e la collaborazione tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti.
La Cooperative compliance è disciplinata dal Dlgs. n.128/2015, ed ha l’obiettivo di porre in essere un rapporto di fiducia tra Amministrazione e il contribuente.
Il contribuente, per poter accedere a tale regime, deve essere dotato di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.
L’accesso al regime, inoltre, prevede dei doveri che devono essere rispettati sia dall’Agenzia che dal contribuente, in particolare l’Agenzia deve valutare il sistema di controllo adottato dalla società, promuovere relazioni con i contribuenti improntate su principi di trasparenza, collaborazione e correttezza, nell’intento di favorire un contesto fiscale di certezza, realizzare specifiche semplificazioni degli adempimenti tributari, in conseguenza degli elementi informativi forniti dal contribuente nell’ambito del regime.
Per il contribuente, invece, è necessario che egli promuova una cultura aziendale improntata su principi di onestà, correttezza e rispetto della normativa tributaria, assicurandone affidabilità e completezza, nonché il coinvolgimento in tutti i livelli aziendali.
Il provvedimento, infine, detta anche i casi di esclusione dal regime. Una causa è il venir meno di uno dei requisiti, dettati dalla norma contenuta all’articolo 6 del Dlgs. 128/2015, necessari per accedere al regime ovvero:
Volume d’affari o di ricavi uguale o superiore ai 10 miliardi;
Volume d’affari o ricavi uguale o superiore ad 1 miliardo, a condizione che abbiano presentato adesione al progetto pilota “Regime di adempimento collaborativo” del 2013;
Imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell’AGE, fornita a seguito di istanza di interpello sui nuovi investimenti indipendentemente dal volume d’affari o di ricavi.
CIRCOLARI
Infine, per completezza informativa, si riporta qui di seguito la Circolare dell’Agenzia delle Entrate pubblicata nel periodo:
Circolare n. 17 del 23/05/17
Regimi agevolativi per persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia – Articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, ricercatori e docenti Articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 lavoratori rimpatriati – Articolo 24-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia
Circolare n. 16 del 11/05/17
La riforma della disciplina sanzionatoria del sistema dell’inversione contabile – art. 6, comma 9-bis, 9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 – chiarimenti in merito alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158
Circolare n. 15 del 28/04/17
Scomputo delle perdite nell’ambito dell’attività di accertamento – Riduzione in dichiarazione delle perdite utilizzate
Circolare n. 14 del 27/04/17
Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni – articolo 1, commi da 556 a 563 dell’articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
Circolare n. 13 del 27/04/17
Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo – Novità introdotte dalla Legge di bilancio 2017
Circolare n. 12 del 13/04/17
Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all’articolo 1, commi 98-108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall’articolo 7-quater del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.18
Circolare n. 11/E del 13/04/17
Nuovo regime di determinazione del reddito per le “imprese minori” – Disciplina IRPEF ed IRAP
Circolare n. 8 del 07/04/17
Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti in occasione di eventi in videoconferenza organizzati dalla stampa specializzata
Circolare n. 7 del 04/04/17
Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2016: spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità
***************************** Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Napoli, 19.06.2017
Dott.ssa Grazia Alberico
graziaalberico@fiorentinoassociati.it
Dott. Gianmaria Di Meglio
dimeglio@fiorentinoassociati.it
Dott. Marco Fiorentino
marcofiorentino@fiorentinoassociati.it
DISCLAIMER
Il presente focus ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.
FOCUS
Dal 1° aprile al 31 maggio 2017