n. 6/2017

FOCUS 7/17

RISOLUZIONI E PROVVEDIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Dal 1° settembre al 31 ottobre 2017

RISOLUZIONI

1. RISOLUZIONE n.115 dell’ 01/09/2017

Sanzione per omessa o tardiva comunicazione di proroga del contratto in regime di cedolare secca

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito come comportarsi in caso di sanzione per omessa o tardiva comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione in regime di cedolare secca ed ha confermato l’applicabilità dell’istituto del ravvedimento operoso.

Tale inadempimento, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 7- quater, comma 24, del D.L. n. 193 del 2016, all’art. 3, comma 3, del D.lgs.

n. 23 del 2011, non comporta la revoca dell’opzione già esercitata, se il contribuente continua ad effettuare i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca.

La sanzione, in tal caso, è stabilita nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. A tale sanzione si applica la disciplina del ravvedimento operoso prevista dall’art. 13 del D.lgs. n. 472 del 1997.

L’AGE ha chiarito, allo stesso modo, che in caso di proroga di un contratto che contiene già la rinuncia all’aumento del canone, il locatore non deve inviare alcuna comunicazione mediante raccomandata. Essa è necessaria solo se la rinuncia all’aumento del canone non sia già stata prevista nel contratto stesso.

2. RISOLUZIONE N. 118 del 15/09/2017

Cumulabilità del credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive con il super ammortamento

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire chiarimenti in merito alla possibilità di cumulare il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive, di cui all’articolo 10 del D. L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014 n. 106 (cd. bonus hotel), con la maggiorazione del 40% del costo di acquisto degli investimenti in beni materiali nuovi (cd “super ammortamento”), visto l’esplicito divieto di cumulo con altre agevolazioni fiscali contenuto nel decreto interministeriale di attuazione.

L’AGE ha evidenziato che il divieto imposto si riferisce alle sole misure agevolative aventi il medesimo ambito soggettivo, oggettivo e temporale di applicazione, evitando di “moltiplicare” indebitamente i benefici concessi.

Il super ammortamento, invece, costituisce uno strumento per incentivare gli investimenti in beni strumentali valevole esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi, che si differenza profondamente dal bonus hotel, il quale costituisce un contributo pubblico concesso sotto forma di credito di imposta.

La conclusione a cui perviene l’AGE è che bonus hotel e superammortamento non sono alternativi tra loro, sebbene le spese ammissibili, in talune circostanze, possano coincidere.

3. RISOLUZIONE N. 121 del 09/10/2017

Credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo – Modifica dell’esercizio sociale

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito i dubbi in merito all’applicazione del “credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo” nei casi di modifica dell’esercizio sociale, ipotizzando una chiusura anticipata.

Il credito di imposta in questione spetta per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020 ed è commisurato alle spese ammissibili sostenute in eccedenza rispetto alla media delle spese ammissibili sostenute nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Nel caso di modifica dell’esercizio sociale, ai fini del calcolo del credito di imposta spettante, sono da considerare solamente i costi ammissibili sostenuti nel periodo intercorrente tra la data di inizio dell’esercizio e la data di chiusura anticipata.

Allo stesso modo, per omogeneità di calcolo, il triennio di riferimento per il calcolo della media degli investimenti pregressi dovrà essere ragguagliato alle mensilità del primo esercizio sociale modificato.

L’AGE ha inoltre evidenziato che, anche nel caso in esame, l’arco temporale di applicazione dell’agevolazione disposto dalla norma corrisponde a complessivi sei periodi di imposta (ovvero a 72 mesi).

4. RISOLUZIONE N. 122 del 10/10/2017

Credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo

Con la risoluzione in esame l’Agenzia delle entrate risponde di nuovo sul credito di imposta per attività di ricerca sviluppo, in ordine all’individuazione di talune attività agevolabili ed all’ammissibilità di alcune tipologie di investimento.

L’AGE ha condiviso la risposta con il competente Ministero dello Sviluppo Economico.

L’istante ha richiesto l’ammissibilità al credito per le attività di studi clinici non interventistici (osservazionali) e sugli studi clinici di fase IV, ritenendo che le stesse possano rientrare nelle attività di ricerca agevolabili.

Per l’attività di studi clinici non interventistici, infatti, è necessario elaborare un “protocollo di ricerca” che definisce gli obiettivi ed il disegno dello studio, mentre gli studi clinici di fase IV, essendo tali studi sia terapeutici si osservazionali, possono condurre a nuove indicazioni terapeutiche o a nuove posologie fino la ritiro dal mercato in caso di scoperta di effetti pericolosi.

L’AGE ha ritenuto le spese per studi clinici non interventistici sempre ammissibili, mentre per le spese degli studi clinici di fase IV sono state ritenute ammissibili solo le spese di natura medico – scientifica.

L’istante ha, inoltre, richiesto se le tipologie di investimenti, di seguito riportate, siano considerate spese ammissibili:

1. Acquisto di materiali per la realizzazione del prototipo di un macchinario;

2. Lavorazioni speciali, che non possono essere svolte internamente in azienda e senza le quali sarebbe impossibile realizzare il prototipo stesso;

3. Contratti di sviluppo sperimentale, con il seguente contenuto: studio di fattibilità tecnica, progettazione, ingegnerizzazione, realizzazione del prototipo di un nuovo macchinario e il suo test.

In merito alla prima tipologia, l’AGE ha risposto negando l’ammissibilità delle spese per il mero acquisto di semplici materiali o componenti già disponibili sul mercato, ma ha ritenuto ammissibili al beneficio le quote di ammortamento di tutti i beni materiali ammortizzabili, il cui impiego sia indispensabile per la realizzazione del prototipo.

In merito alla seconda, l’AGE ha evidenziato che i costi di esternalizzazione di attività non qualificabili come ricerca commissionata, sono da ritenersi come costi ammissibili se strumentali alla realizzazione del prototipo o di una parte di esso, ed in merito alla terza, ha chiarito che i contratti di sviluppo sperimentale rientrano tra i contratti di ricerca extra-muros, pertanto riconducibili ai costi di esternalizzazione.

La richiesta ha riguardato anche ulteriori fattispece di costi sotto riportati:

A) Costi relativi a personale non altamente qualificato, che svolge la propria attività in totale autonomia di mezzi e organizzazione

In merito a tale tipologia di attività, ritenuta spesa ammissibile dall’istante, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che sia per il lavoro non qualificato sia per il lavoro qualificato, posso sussistere circostanze tali da ricondurre tali costi tra la ricerca commissionata.

Pertanto sarà onere della prova del contribuente, supportare con prova documentale che la spesa in questione sia eleggibile quale competenza tecnica piuttosto che ricerca commissionata.

B) Costi per personale altamente qualificato assunto con contratto di apprendistato.

L’AGE ha ritenuto ammissibili tali spese, in quanto, nonostante il contratto di apprendistato sia un contratto di tipo formativo, ciò non implica che con detta tipologia contrattuale non sia possibile apportare conoscenze proprie e/o competenze specifiche all’attività di ricerca e sviluppo.

C) Spese relative a contratti di ricerca dei costi riferibili a consulenze regolatorie.

In ambito scientifico l’attività regolatorie è l’insieme delle attività connesse e propedeutiche all’immissione nel mercato di un farmaco e/o alla brevettabilità dello stesso e/o di un processo.

L’AGE ha ritenuto ammissibili le spese per consulenza regolatorie finalizzate alla definizione delle caratteristiche scientifiche e del disegno dello studio clinico; non sono ammissibili, invece, le attività generiche assimilabili ai “lavori amministrativi e legali necessari per richiedere brevetti e licenze”

D) Ammissibilità come spesa extra-muros dei costi relativi a commesse di ricerca tra imprese aventi il medesimo consiglio di amministrazione.

L’AGE ha affermato che in sede di consulenza giuridica non è possibile affrontare molteplici ipotesi a tal fine rilevanti, ma occorrerà verificare caso per caso se il valore dell’attività di ricerca commissionata sia determinato in base al reale costo di mercato e non sussistano influenze dominanti idonee ad incidere su svariati fattori economici.

5. RISOLUZIONE N. 124 del 13/10/2017

Rinuncia al TFM da parte degli amministratori

L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla corretta applicazione della disciplina fiscale relativamente alla rinuncia al TFM da parte degli amministratori.

Il caso concerne una società con quattro amministratori, due amministratori soci e due amministratori non soci che, nell’ambito di una trattativa relativa alla cessione del pacchetto di maggioranza, hanno deciso di rinunciare al TFM accantonato nel corso degli esercizi precedenti per aumentare il valore della partecipata.

Alla luce del nuovo comma 4bis dell’art. 88 del TUIR, inserito con il D.lgs. 147/2015, il contribuente ha richiesto anche il corretto trattamento contabile e fiscale della sopravvenienza attiva concernente la rinuncia da parte degli amministratori soci e non soci ed infine, ha richiesto se la sopravvenienza attiva tassata delle quote di TFM oggetto di rinuncia, comporta la liberazione della società e degli amministratori da ulteriori obblighi fiscali.

Rinuncia da parte degli amministratori soci alle quote di TFM accantonate

L’AGE ha chiarito che il comma 4 bis dell’art 88 del TUIR prevede che “la rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale. A tal fine, il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero”, pertanto, viene considerato come “apporto” la sola parte di rinuncia che corrisponde al valore fiscalmente riconosciuto del credito.

Il socio è tenuto a fornire alla partecipata il valore fiscale del credito, mediante atto notorio, in assenza di ciò, il valore fiscale è da considerare pari a zero.

Nei limiti del valore fiscale del credito, il socio aumenta il costo della partecipazione ed il soggetto partecipato rileva fiscalmente un apporto (non tassabile).

L’eccedenza va invece a costituire per il debitore (partecipato) una sopravvenienza imponibile.

Nel caso in esame, avendo i soci intenzione di apportare nuove risorse al patrimonio della partecipata (con aumento del costo della partecipazione) e non essendoci differenza tra il valore dei crediti rinunciati e il loro valore nominale, in quanto in presenza di crediti di persone fisiche non esercenti un’attività di impresa, la società non dovrà tassare alcuna sopravvenienza attiva.

Rinuncia da parte degli amministratori non soci alle quote di TFM accantonate

In caso di rinuncia al TFM da parte degli amministratori non soci invece, la società istante deve assoggettare a tassazione la sopravvenienza attiva derivante dalla cancellazione del debito solo se ha dedotto le quote di TFM accantonate. In caso contrario, la rinuncia non avrà effetto fiscale.

Rilevanza reddituale in capo agli amministratori (soci e non soci) della rinuncia al TFM

L’Agenzia delle Entrate ha precisato il principio generale che la rinuncia ai crediti formati da compensi sottoposti a tassazione per cassa ne presuppone il loro incasso giuridico e, pertanto, ne deriva, per il percettore, l’obbligo di sottoporre a tassazione il loro ammontare.

Inoltre trattandosi di compesi professionali, nei confronti dei soci persone fisiche non imprenditori, la società e tenuta all’ obbligo di effettuare la ritenuta alla fonte.

6. RISOLUZIONE N. 126 del 17/10/2017

Agevolazione ‘prima casa’ nei trasferimenti derivanti da successioni e donazioni

Il contribuente ha richiesto l’applicabilità dell’agevolazione ‘prima casa’ ai sensi dell’art. 69, comma 3, della legge 21 novembre 2000 n. 342 per uno dei tre immobili ricevuti in eredità dal marito defunto.

In particolare due delle tre abitazioni cadute in successione erano in comproprietà al 50%, in regime di comunione legale dei beni, mentre, il terzo immobile, era posseduto dal marito per il 25% e per la restante parte di sua proprietà e in qualità di unica erede, le quote dei predetti immobili sono state ereditate interamente dalla contribuente.

Conseguentemente, l’agevolazione di cui sopra, venendo meno la contitolarità con il coniuge, di diritti di proprietà su altre case di abitazione, a causa di morte, dovrebbe essere divenuta applicabile.

L’AGE ha chiarito che per potere beneficiare delle agevolazioni devo ricorrere le seguenti circostanze:

a) avere la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile da acquistare o di volerla stabilire entro diciotto mesi dall’acquisto;

b) non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel comune in cui è situato l’immobile da acquistare;

c) non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni.

Inoltre la Corte di Cassazione con la sentenza n.13760 del 03 luglio 2015 ha chiarito che “la morte (del coniuge) determina lo scioglimento del matrimonio, ovvero il verificarsi di una causa di scioglimento della comunione.”

Quindi, per effetto della morte del coniuge, viene a cessare il regime di comunione e, la contribuente può dichiarare di non essere titolare in comunione con il coniuge di diritti sugli immobili.

Dunque, fermo restando la sussistenza delle condizioni previste dalla citata Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, l’AGE ha confermato che la contribuente può invocare, in sede di successione, le agevolazioni ‘prima casa’, previste dall’articolo 69, comma 3, della legge n. 342 del 2000, consistenti nell’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa solo per uno dei tre immobili trasferiti per successione.

7. RISOLUZIONE N. 129 del 18/10/2017

Detraibilità degli interessi passivi su mutuo ipotecario per ristrutturazione dell’abitazione principale in capo al coniuge superstite

Il quesito riguarda la detraibilità degli interessi passivi, derivanti da un contratto di mutuo ipotecario stipulato per la ristrutturazione dell’abitazione principale, a seguito di accollo integrale del mutuo per decesso del coniuge cointestatario.

L’AGE ha confermato, per motivi di coerenza e sistematicità, l’orientamento fornito con riferimento al contratto di mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale, in cui il coniuge superstite, avendo provveduto ad accollarsi l’intero mutuo, ha diritto alla detrazione integrale degli interessi passivi sostenuti.

Quindi ai sensi dell’art. 15 co. 1-ter del TUIR la detrazione IRPEF degli interessi passivi spetta nella misura del 19%, su un importo massimo complessivo di 2.582,28 euro ed al ricorrere di alcune condizioni richieste dalla norma agevolativa.

8. RISOLUZIONE N. 131 del 23/10/2017

Applicabilità del ravvedimento operoso nell’ errore sull’imputazione

temporale di elementi negativi di reddito

Un contribuente ha richiesto l’interpretazione dell’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 a seguito di un avviso accertamento ricevuto per errata imputazione di elementi negativi di reddito per l’anno d’imposta 2012, atto definito in accertamento con adesione.

A tal proposito, il contribuente ha chiesto la possibilità di regolarizzare le medesime violazioni commesse negli anni successivi (dal 2013 al 2015), ravvedendo la sanzione di cui al citato articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 471 del 1997.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’art.1, comma 4, D.lgs. n. 471/1997, in termini di maggiore imposta come differenza l’ammontare del tributo liquidato in base all’accertamento e quello liquidabile in base alle dichiarazioni (artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/73), introduce nell’ambito della disciplina dell’infedele dichiarazione, due circostanze attenuanti che si applicano allorquando il contribuente non abbia posto in essere condotte fraudolente. In tal caso è prevista una riduzione della sanzione di un terzo della sanzione base (dal 90% al 180%).

La riduzione è applicabile solo in sede di accertamento, in quanto il presupposto per la riduzione sansonatoria è l’attività di controllo degli organi accertatori, volta a verificare che la condotta del contribuente sia caratterizzata dalla colpevolezza e dall’assenza di frode e, infine, dall’esiguità dell’evasione.

Nel caso in esame, l’AGE, preso atto che la violazione è già stata qualificata dall’organo accertatore in un’annualità, e che la violazione è stata commessa nella stessa tipologia negli anni successivi, ha ritenuto applicabile il ravvedimento della sanzione, nella misura ridotta, di cui al citato art. 1, comma 4, d.lgs. m.471/1997, in relazione alle annualità 2013,2014 e 2015.

9. RISOLUZIONE N. 132 del 24/10/2017

Super e iper ammortamento i caso di beni acquisiti in leasing

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulle disposizioni contenute nell’art. 1, commi 8 e 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) in tema di super e iper ammortamento.

In particolare, è stato evidenziato che, a seguito della proroga al 30 giugno 2018 (30 settembre 2018 per l’iper ammortamento), per gli investimenti in leasing, potrebbe verificarsi Il caso in cui venga effettuato un ordine entro il 31 dicembre 2017, con versamento dell’acconto del 20%, e successivamente tale data, perfezionato l’investimento tramite:

– Acquisizione diretta dal fornitore;

– Acquisizione tramite locazione finanziaria;

In quest’ultimo caso, l’investitore può, alternativamente, decidere se utilizzare l’acconto versato al fornitore del bene a scomputo del maxi canone iniziale da corrispondere alla società di leasing oppure ottenere la restituzione dell’acconto dal fornitore del bene.

E’ fatta richiesta di verifica dell’applicabilità di suddetti benefici, soprattutto nel caso di modifica della forma tecnica d’investimento successivamente la data del 31 dicembre 2017.

L’Agenzia delle Entrate ha specificato, innanzitutto, che la proroga riguarda gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Inoltre ha affermato che deve ritenersi valido il principio di non discriminazione degli investimenti in base alla modalità di effettuazione degli stessi; pertanto:

– per i beni acquisiti in proprietà, la verifica della sussistenza delle due condizioni suddette è agevolmente individuabile;

– per gli investimenti in beni in leasing, in cui, l’investitore, ha effettuato l’ordine e pagato l’acconto del 20%, e successivamente, decida di acquisire il bene tramite leasing compensando l’acconto versato al fornitore con il maxi canone iniziale da corrispondere alla società di leasing, può fruire della maggiorazione in quanto, entro il 31 dicembre 2017, ha effettuato un ordine (accettato dal fornitore) e ha versato ad esso un acconto pari almeno al 20%.

– per gli investimenti in leasing, in cui, l’investitore, richiede la restituzione da parte del fornitore dell’acconto versato, può fruire dei benefici a condizione che venga corrisposto un maxi canone in misura almeno pari all’acconto restituito ed inserisca nel contratto di leasing, il riferimento dell’ordine effettuato originariamente con il fornitore del bene.

10. RISOLUZIONE N. 134 del 26/10/2017

Imputazione degli utili al convivente di fatto che presta stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente.

L’interpellante ha richiesto la validità dell’impresa familiare, sottoscritto a mezzo di scrittura privata autenticata dal notaio, nella quale si dichiarava cessata la prestazione d’opera della madre del contribuente e veniva inserita la prestazione della sua convivente di fatto.

L’AGE ha osservato che la legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze – Legge Cirinnà) ha introdotto l’istituto dell’unione civile tra persone dello stesso sesso e disciplinato il regime delle convivenze di fatto.

La legge Cirinnà ha modificato la disciplina dell’impresa familiare, da un lato estendendo le unioni civili alla disciplina dell’impresa familiare di cui all’art 230-bis del c.c., dall’altro introducendo l’art. 230-ter nel c.c., recante la regolamentazione delle convivenze more uxorio.

Tale ultima norma riconosce “Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente…il diritto di partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato”.

Tuttavia il regime tributario dell’impresa familiare, regolato dal comma 4 dell’articolo 5 del TUIR, richiama solo l’art. 230-bis del c.c. e non anche l’art. 230-ter del c.c., e ciò porterebbe ad escludere l’applicazione a tale ultima ipotesi della norma fiscale richiamata.

L’AGE ha concluso affermando che il reddito spettante alla convivente di fatto, derivante dalla partecipazione agli utili dell’impresa del convivente deve essere a lei imputabile in proporzione alla sua quota di partecipazione, a prescindere dal mancato richiamo dell’art. 230 ter del c.c.

PRINCIPALI PROVVEDIMENTI

1. PROVVEDIMENTO N.194409 del 25/09/2017

Misure di semplificazione degli obblighi comunicativi in relazione agli elenchi Intrastat

Il provvedimento in esame dà attuazione alle misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti in relazione agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (c.d. Modelli INTRA), garantendo la qualità e la completezza delle informazioni statistiche richieste dai regolamenti dell’Unione Europea.

Le modifiche decorreranno a partire dal 1° gennaio 2018 (fermo restando gli obblighi comunicativi di dicembre 2017 e del IV trimestre 2017) e possono essere così sintetizzate:

1. Eliminazione dei modelli INTRA trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi;

2. Valenza esclusivamente statistica per i modelli INTRA mensili relativi agli acquisti di beni e servizi ed innalzamento della soglia dell’ammontare delle operazioni da 50.000 euro a 200.000 euro trimestrali, per i beni, e da 50.000 euro a 100.000 euro trimestrali, per gli acquisti di servizi;

Pertanto a partire dal 1° gennaio 2018, ai fini fiscali, permarrà solo l’obbligo di trasmissione degli elenchi INTRA concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE.

Relativamente alle cessioni di beni, modello INTRA1 bis, l’indicazione dei dati statistici è facoltativa per i soggetti IVA che inviano gli elenchi con periodicità mensile e che non realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.

L’AGE, in conclusione, ricorda che, la verifica in ordine al superamento della soglia deve essere effettuata distintamente per categoria di operazioni, beni e servizi.

2. PROVVEDIMENTO N.216894 del 11/10/2017

Disciplina delle modalità di rimborso delle imposte già versate relative ad immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016

Con il provvedimento in esame si disciplinano la richiesta di rimborso dell’imposta di successione, delle imposte e tasse ipotecarie e catastali, dell’imposta di registro o di bollo, già versate per le successioni di persone fisiche aperte in data anteriore al 13 agosto 2017, relative ad immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016.

L’istanza va presentata all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate presso cui è stata presentata la dichiarazione di successione.

L’Agenzia delle Entrate provvede periodicamente ad erogare gli importi validamente liquidati con procedure automatizzate.

CIRCOLARI

Infine, per completezza informativa, si riporta qui di seguito la Circolare dell’Agenzia delle Entrate pubblicata nel periodo:

Circolare n. 23 del 25/09/17

Definizione agevolata delle controversie tributarie – Articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 – Risposte a quesiti.

Circolare n. 26 del 26/10/17

Nuovo regime di determinazione dell’agevolazione ACE.

Circolare n. 25 del 16/10/17

Proventi da partecipazioni a società, enti o OICR di dipendenti e amministratori: il c.d. carried interest- art. 60 d.l. n. 50 del 2017.

Circolare n. 24 del 12/10/17

Regime fiscale delle locazioni brevi – Art. 4 DL 24 aprile 2017 n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017 n. 96.

*****************************

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Napoli, 21.11.2017

Dott. Stefano Valerio

stefanovalerio@fiorentinoassociati.it

Dott. Marco Fiorentino

marcofiorentino@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

Il presente focus ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

FOCUS

Dal 1° settembre al 31 ottobre 2017

6. Focus_Risoluzioni_dal 1° settembre al 31 ottobre 2017

Altre news

Articolo Costo Zero – Incasso giuridico – la Cassazione chiude la vexata quaestio

INCASSO GIURIDICO: LA CASSAZIONE CHIUDELA VEXATA QUAESTIO Marco Fiorentinodottore commercialista / revisore legale dei Contimarcofiorentino@fiorentinoassociati.it Ristabilita, in via interpretativa, la simmetria fiscale delle operazioni di rinuncia ai crediti dei soci, negata fino ad oggi dall’Agenzia delle Entrate Il cc.dd. “incasso giuridico” è un’esplicita fictio iuris, cui finora ha fatto ricorso

Articolo Costo Zero – La Corte di Giustizia UE interviene sulla detrazione IVA

LA CORTE DI GIUSTIZIAUE INTERVIENESULLA DETRAZIONE IVA Marco Fiorentinodottore commercialista / revisore legale dei Contimarcofiorentino@fiorentinoassociati.it In commento due sentenze che appaiono molto rigorose e suscettibili di essererecepite dall’Agenzia delle Entrate Due recenti sentenze della Corte di Giustizia UE hanno trattato della sorte dell’IVA a credito nel caso di cessazione della