FOCUS 5/17
RISOLUZIONI E PROVVEDIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Dal 1° luglio al 31 luglio 2017
RISOLUZIONI
1. Risoluzione n. 86 del 4 luglio 2017
Applicazione delle agevolazioni riservate alla prima casa di abitazione –Reiterazione.
L’Agenzia risponde ad un interpello di un contribuente che richiedeva, per la donazione di un’abitazione, l’applicabilità delle agevolazioni “prima casa” ai sensi dell’articolo 69, commi 3 e 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342, risultando già proprietario di un immobile, acquistato a titolo oneroso per il quale aveva già goduto delle agevolazioni.
Secondo Il contribuente potevano infatti applicarsi, per analogia, le disposizioni contenute nella Circolare n. 18/E del 29 maggio 2013, per la quale: ”L’agevolazione ‘prima casa’ fruita per l’acquisto di immobili a titolo di donazione non preclude la possibilità di chiedere nuovamente il regime di esenzione in caso di successivo, eventuale acquisto a titolo oneroso di altro immobile (soggetto ad imposta di registro), stante la diversità dei presupposti che legittimano l’acquisto del bene agevolato”.
Secondo l’Agenzia delle Entrate invece, il soggetto che abbia già fruito dei benefici delle agevolazioni “prima casa” in sede di acquisto a titolo oneroso, non può reiterare il trattamento agevolativo in caso di, successivo, acquisto di immobile a titolo gratuito.
Infatti, per usufruire delle agevolazioni “prima casa” in caso di acquisto a titolo gratuito, l’art. 69 citato richiama espressamente il soddisfacimento dei requisiti contenuti nella Nota II-bis), secondo la quale il beneficiario delle agevolazioni deve dichiarare: “[…]di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione […].
L’Agenzia ha tuttavia chiarito che la Legge di Stabilità 2016, ha inserito il nuovo comma 4-bis nella Nota II-bis) della Tariffa, consentendo al contribuente di fruire delle agevolazioni “prima casa” in relazione all’acquisto di un nuovo immobile, ancorché risulti già in possesso di altra abitazione acquistata con le agevolazioni, a condizione che si impegni ad alienare l’immobile preposseduto entro un anno dal nuovo acquisto agevolato e la circolare n.12 del 8 aprile 2016, confermando l’estensione della nuova disciplina anche agli acquisti effettuati a titolo gratuito.
2. Risoluzione n. 87 del 5 luglio 2017
Trasmissione telematica all’AGE delle fatture – Ulteriori chiarimenti
L’Agenzia delle Entrate ha offerto chiarimenti su quesiti pervenuti da Dottori Commercialisti e da associazioni di categoria sulla comunicazione “dati fattura”.
1. Integrazione e rettifica della comunicazione
E’ possibile integrare e rettificare la comunicazione oltre il quindicesimo giorno dal termine dell’adempimento. In tal caso, si applicano le disposizioni in materia di ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 D.LGS 472/1997.
2. Invio comunicazione per “competenza”
I dati riferiti alle fatture emesse devono contenere tutte le informazioni relative al periodo di riferimento(es: I° semestre – dal 1° gennaio 2017 al 30° giugno 2017).
I dati riferiti alle fatture ricevute dovranno contenere tutte le fatture annotate sul registro degli acquisti dal 1° gennaio 2017 – 30° giugno 2017.
3. Fatture emesse da “autotrasportatori”
Gli autotrasportatori, che si avvalgono della facoltà di differire la registrazione al trimestre successivo a quello di emissione, ai fini della comunicazione, faranno riferimento alla data di registrazione. Al momento dell’invio, sarà segnalata un’anomalia per l’incompatibilità tra la data di emissione ed il periodo di riferimento, ma tale segnalazione non avrà conseguenze sulle elaborazioni future.
4. Bollette doganali
Il quesito posto verte sulla possibilità di rendere facoltativi i campi “Identificativo Paese” e “Identificativo Fiscale” del cedente/prestatore extracomunitario, in quanto, nella prassi contabile, si è soliti inserire una sola anagrafica a fronte del fornitore “bolla doganale”.
L’AGE consente, per il solo periodo d’imposta 2017, di inserire nel campo “Identificativo Paese” la stringa “OO” e nel campo “Identificativo Fiscale” una sequenza numerica composta da undici “9”.
5. Variazione dati anagrafici del Soggetto mittente e dei Clienti e Fornitori
Le informazioni anagrafiche dei contribuenti, inserite nei campi della sezione “Altri dati identificativi” della comunicazione “dati fattura”, devono essere le più aggiornate possibili.
6. Fatture acquisto fuori campo IVA, ex Art.74 DPR 633/72
Le fatture di acquisto fuori campo IVA ex articolo 74 del D.P.R. n 633/1972, se registrate, devono essere trasmesse indicando nella sezione “Natura” il codice N2.
7. Fatture “cointestate”
La fattura cointestata è possibile emetterla sono nei confronti di soggetti non IVA. In tal caso, è necessario indicare solamente i dati di un solo di esso, nella sezione “Identificativi fiscali”.
3. Risoluzione n. 89 del 11 luglio 2017
Erogazioni liberali. Articolo 15, comma 1, lettera h) e art. 100 comma 2, lettera f) del TUIR
L’AGE fornisce un chiarimento sulla detraibilità e deducibilità delle erogazioni liberali a sostegno dei lavori di restauro e risanamento, effettuate ad un ente ecclesiastico (parrocchia) civilmente riconosciuto con decreto del Ministero dell’Interno ed iscritto nel registro delle persone giuridiche istituito presso la Prefettura.
In particolare, l’ente istante ha chiesto la conferma: 1) della detraibilità e/o deducibilità delle erogazioni liberarli effettuate in suo favore per la realizzazione di restauro e risanamento conservativo della chiesa e di sue pertinenze, 2) del contenuto e della forma delle convenzioni da stipulare, 3) l’indicazione dell’iter procedurale della comunicazione alla Soprintendenza delle erogazioni liberali ricevute e i tempi di detta comunicazione.
Nei confronti delle persone fisiche la detrazione spetta a condizione che per le erogazioni sia redatta un’apposita convenzione, che risponda per forma e per contenuto, ai requisiti previsti dall’articolo 15, comma 1, lettera h) del TUIR e dalla circolare n. 222 del 2012 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Nei confronti di un’imprese o ente commerciale la norma non prevede l’obbligo della stipula della convenzione.
Inoltre, l’ente dovrà richiedere al competente ufficio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, l’approvazione progetto e l’autorizzazione ai lavori o all’avvio dell’iniziativa culturale allegando il relativo preventivo di spesa, con esplicito riferimento al contributo delle erogazioni liberali.
Al termine dei lavori o dell’iniziativa culturale occorre presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alle spese effettivamente sostenute e comunicare alla Soprintendenza le erogazioni liberali ricevute entro il 31 dicembre dell’anno in cui sono state erogate. La Soprintendenza invia il preventivo di spesa vistato al soggetto erogatore e al soggetto beneficiario dell’erogazione.
L’invio del preventivo di spesa vistato dalla Soprintendenza al soggetto erogatore costituisce l’autorizzazione alla richiesta di detrazione fiscale.
4. Risoluzione n. 93 del 18 luglio 2017
Modalità di determinazione dell’IRAP e di compilazione della dichiarazione IRAP da parte dei soggetti agricoli.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito tali chiarimenti in seguito alle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 70, della legge n. 208/2015.
Dal periodo di imposta 2016, i soggetti che esercitano attività agricola sono esclusi dal novero dei soggetti passivi IRAP, fatte salve tre eccezioni, soggette all’applicazione dell’IRAP con aliquota ordinaria:
attività di agriturismo;
attività di allevamento di animali con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari;
altre attività connesse rientranti nell’art. 56-bis del TUIR.
Per queste tre tipologie di attività che rimangono soggette all’IRAP, vi sono diverse metodologie di determinazione della base imponibile Irap.
La Circolare 4 giugno 1998, n. 141, ha fornito precise indicazioni in merito all’individuazione della base imponibile da assoggettare ad aliquota ridotta; l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto i suddetti criteri validi anche per calcolare la quota del valore della produzione esclusa dall’Irap ai sensi dell’art.1, comma 70, della legge n. 208/2015.
I soggetti che esercitano le attività di allevamento di animali con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari e determinano il reddito d’impresa forfetariamente ai sensi dell’art. 56, comma 5 del TUIR, l’individuazione della base imponibile da escludere ad aliquota IRAP è calcolata in proporzione al numero dei capi allevati entro i limiti di cui all’art. 32, del Tuir, rispetto al numero complessivo dei capi allevati.
Per i soggetti che esercitano le altre attività agricole e determinano il reddito d’impresa ai sensi dell’art. 56-bis del TUIR, il valore della produzione da escludere dall’Irap è calcolata sulla base del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e proventi riferibili all’attività agricola nei limiti dell’art. 32 del Tuir, e l’ammontare complessivo dei ricavi e proventi rilevanti ai fini Irap.
Nel caso in cui si svolgono in contemporanea l’attività agricola e attività di agriturismo il valore della produzione non imponibile si determina in base ai dati contabili risultanti dalle contabilità delle due attività che vanno tenute separatamente ai sensi dell’art. 36 del DPR 633/1972.
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, ha chiarito che le deduzioni per lavoro dipendente spettano solo in relazione ai dipendenti impiegati nell’attività soggetta ai fini Irap. Quindi, nel caso di dipendenti impiegati sia nell’attività agricola esclusa, sia nell’attività agricola rilevante ai fini Irap, l’importo delle deduzioni spetta per la sola quota riferibile all’attività rilevante ai fini Irap. Tale quota si determina applicando al totale delle deduzioni, lo stesso rapporto utilizzato per determinare la quota del valore della produzione non soggetta ai fini Irap.
5. Risoluzione n. 96 del 21 luglio 2017
Gestione documentale delle note spese e dei relativi giustificativi – D.M. 17 giugno 2014.
L’AGE ha risposto all’interpello di un contribuente concernente la correttezza di una procedura informatica di gestione delle note spese dei trasfertisti finalizzata alla completa dematerializzazione delle stesse.
Nel dettaglio vengono esposte le varie fasi del processo digitale: acquisizione di documenti informatici, formazione della nota spese, controllo e approvazione, e infine, registrazione sui sistemi contabili conservazione elettronica. Al termine di questo processo, i giustificativi di spesa vengono distrutti.
L’Agenzia afferma che i riferimenti principali in tema di documenti informatici sono il “CAD – Codice dell’Amministrazione Digitale”, D.lgs. n. 82 del 2005, i decreti che ad esso hanno dato attuazione (D.P.C.M. 22 febbraio 2013, 3 dicembre 2013 e 13 novembre 2014, in tema di regole tecniche per le firme elettroniche, la conservazione e la formazione dei documenti informatici), mentre per l’ambito tributario, il D.M. 17 giugno 2014 (“Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto”).
Poiché il Tuir prevede che ai fini della deducibilità dei costi, i documenti devono avere le caratteristiche di immodificabilità, integrità ed autenticità, l’Agenzia ribadisce che, laddove tali caratteristiche siano presenti all’interno del processo di digitalizzazione e siano realizzati duplicati informatici di documenti informatici, la procedura può portare alla dematerializzazione.
Quanto alla conservazione dei documenti giustificativi di spesa, l’AGE ha ribadito che, in generale, i giustificativi allegati alle note spese possono essere distrutti, senza l’intervento di un pubblico ufficiale, quando è «possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi». A tale ultima conclusione non è possibile giungere nell’ipotesi di giustificativi emessi da paesi extra UE, per i quali non sussiste una reciproca assistenza in materia fiscale, in quanto, risulta preclusa, per l’Amministrazione finanziaria, la possibilità di ricostruirli attraverso altre scritture o documenti in possesso dei terzi.
6. Risoluzione n. 97 del 25 luglio 2017
Abuso del diritto – Scissione finalizzata alla cessione di partecipazioni nella società scissa.
L’Agenzia ha risposto alla richiesta di un contribuente in ordine all’eventuale ricorrenza dei presupposti dell’abuso del diritto di un operazione di riorganizzazione aziendale, con la quale si intendeva separare la gestione del ramo immobiliare dalla gestione dell’attività caratteristica.
Il tema è molto noto e la presente risoluzione è importante perché segna uno spartiacque rispetto a provvedimenti precedenti di segno contraddittorio.
L’operazione si sostanziava in una scissione parziale proporzionale a favore di una beneficiaria neocostituita con la medesima compagine sociale, a cui veniva assegnato l’intero compendio immobiliare e la successiva cessione totalitaria delle partecipazioni nella società scissa.
Inoltre, i soci persone fisiche, intendevano rivalutare il valore delle proprie partecipazioni nella società scissa, applicando l’imposta sostitutiva dell’8%.
L’Agenzia evidenziava che, avendo il Legislatore offerto più percorsi alternativi per la circolazione di un azienda (o di un ramo di azienda) con la sostanziale indifferenza nel perseguire una strada anziché un’altra e, l’operazione non risultava riconducibile alle fattispecie dell’abuso del diritto in quanto tesa alla creazione di rami d’azienda da far circolare sotto forma di partecipazioni (da parte dei soci persone fisiche).
In conclusione, l’agenzia ha affermato che l’operazione di riorganizzazione aziendale deve sempre essere comunque finalizzata all’effettiva continuazione dell’attività imprenditoriale e non deve costituire il mezzo utilizzato per la costituzione di società non operative, «costituite solo da liquidità, intangibles o immobili».
Ai fini dell’imposta di registro, invece l’AGE ha precisato che il rispetto della normativa antielusiva non rende inefficace l’art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, che stabilisce che per l’applicazione del tributo, l’atto da sottoporre a registrazione deve essere qualificato in considerazione del contenuto giuridico dello stesso e non dal nomen iuris o dalla forma utilizzata dalle parti.
Quindi, ai fini della riconducibilità alle norme del DPR 131/86, occorre considerare gli interessi effettivamente perseguiti dai contraenti, anche in presenza di una pluralità di pattuizioni contestuali.
7. Risoluzione n. 98 del 26 luglio 2017
Abuso del diritto – Scissione finalizzata all’assegnazione di beni ai soci
Con la risoluzione in esame l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in materia di abuso del diritto, in relazione a un’operazione di scissione parziale asimmetrica non proporzionale finalizzata all’assegnazione agevolata di beni immobili solamente ad alcuni soci della scindenda.
Il caso riguardava una società proprietaria di un complesso residenziale contenente unità immobiliari locate a soci e familiari in regime di canone convenzionato.
Essendo taluni soci contrari all’assegnazione agevolata degli immobili ai sensi dell’art. 1, commi 115-120, della Legge n. 208/2015, si intendeva porre in essere un operazione di scissione parziale asimmetrica non proporzionale, in cui le quote della società beneficiaria, una newco sotto forma di società in accomandita semplice, andavano attribuite esclusivamente ai soci dissenzienti della società scindenda, mentre agli altri soci, favorevoli all’assegnazione, andavano attribuite solo quote della società scissa. Inoltre, gli immobili venivano suddivisi sulla base dello stesso valore fiscale in essere presso la società scindenda, e sulla base dei contratti di locazione già posti in essere con i soci.
L’Agenzia rinviene che l’operazione potrebbe assumere la valenza elusiva qualora la stessa si fosse posta come prima fase di una successiva cessione delle partecipazioni della società beneficiaria da parte dei soci persone fisiche al fine di disporre di un regime impositivo più lieve(capital gain) rispetto alla tassazione dei beni di primo grado (gli immobili).
Nel caso in esame, invece, la scissione appare dettata dall’esigenza di concedere la possibilità ad alcuni soci che rimangono nella scissa di procedere con l’assegnazione agevolata degli immobili societari ex art. 1, commi 115-120, legge n. 208 del 2015, pertanto, non si rinvengono elementi costitutivi dell’abuso del diritto.
Ai fini dell’imposta di registro, valgono le stesse considerazioni fatte nella risoluzione 97/E precedente.
8. Risoluzione n. 99 del 27 luglio 2017
Abuso del diritto – Conferimento d’azienda e assegnazione e cessione agevolata ai soci
L’Agenzia delle Entrate ha risposto all’interpello di una società che doveva avvalersi della disciplina dell’assegnazione agevolata ai soci prevista dalla legge 208/2015, essendo proprietaria di un immobile strumentale utilizzato come sede d’impresa, che quindi non rientrava nella disciplina agevolativa in quanto utilizzato per l’esercizio dell’attività.
In particolare la società intendeva estromettere dal regime d’impresa l’immobile, conferendo, dapprima, l’azienda commerciale a una newco snc alla quale, poi, concedere in locazione l’immobile.
Con tale operazione, l’immobile rimaneva nella società conferente mentre l’azienda veniva trasferita nella conferitaria. Tale immobile, essendo locato, non risultava più come immobile strumentale, e pertanto, poteva maturare i requisiti per accedere all’assegnazione agevolata.
Successivamente all’assegnazione, la società conferente veniva sciolta e la partecipazione nella newco snc assegnata ai soci.
L’Agenzia delle Entrate, in merito alla suddetta operazione, ha evidenziato che l’operazione prospettata è finalizzata soltanto a far rientrare il bene immobile tra quelli agevolabili, con conseguente tassazione delle plusvalenze in capo alla società inferiore rispetto all’imposizione ordinaria.
La plusvalenza è infatti tassata nella disciplina agevolativa con un’imposta sostitutiva pari all’8% o al 10,5% se la società è non operativa o in perdita sistematica, percentuale inferiore rispetto a quella ordinariamente prevista per le assegnazioni di beni. Tale risparmio è indebito perché modifica solo formalmente e non in maniera sostanziale la destinazione dell’immobile.
Sotto profilo della ‘sostanza economica’, invece, l’operazione non ha modificato la situazione giuridico – economica dei soci, se non per la titolarità dell’immobile, ma assume il carattere della circolarità, raggiungendo un risultato finale identico a quello di partenza in termini di utilizzo del bene nella medesima attività d’impresa. L’operazione è dunque priva di sostanza economica poiché manca il soddisfacimento di un interesse economico diverso da quello del perseguimento di un vantaggio fiscale.
Infine la risoluzione rilevava che nel caso prospettato non risultavano sussistere le ragioni extrafiscali che potessero giustificare la complessa operazione realizzata.
9. Risoluzione n. 100 del 27 luglio 2017
Abuso del diritto –Disciplina dell’assegnazione e cessione agevolata ai soci, società in contabilità semplificata
L’Agenzia delle Entrate ha preso in esame un interpello di una società che intendeva usufruire della disciplina dell’assegnazione agevolata ai soci prevista dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208 e, successivamente, cessare l’attività.
La particolarità è che la società era in regime di contabilità semplificata.
L’AGE ha precisato che, come già evidenziato dalla circolare 37/E/2016, la società può beneficiare dell’assegnazione agevolata dell’immobile ai soci pur essendo in contabilità semplificata.
10. Risoluzione n.101 del 27 luglio 2017
Deducibilità ai fini IRES e IRAP della minusvalenza derivante dalla cessione agevolata degli immobili ai soci al valore di mercato e verifica della legittimità della stessa ai sensi dell’art. 10 bis dello Statuto del Contribuente.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento in merito alla deducibilità ai fini IRES e IRAP della minusvalenza fiscale derivante dalla cessione agevolata degli immobili.
Nel caso di specie, la società istante, con azioni detenute da soci persone fisiche, svolge attività immobiliare di locazione e/o vendita di immobili propri nonché attività di holding (attraverso la detenzione di partecipazioni di maggioranza in società a responsabilità limitata che esercitano attività di ristorazione) e aveva effettuato una cessione agevolata ai soci di alcuni immobili (rivalutati nel 2008 con rilevanza fiscale e civilistica) dei quali gli stessi soci erano già conduttori mediante contratto di locazione. Il corrispettivo incassato è stato utilizzato per rimborsare anticipatamente buona parte di un prestito obbligazionario non convertibile.
La cessione è avvenuta a valore di mercato desunto da perizia di stima. Relativamente a tale cessione la società ha chiesto se si potesse ritenere deducibile ai fini delle imposte sul reddito (IRES e IRAP) la minusvalenza derivante dalla cessione agevolata degli immobili ai soci effettuata ad un valore più basso rispetto a quello contabile.
Il caso in specie fa poi espresso riferimento al regime fiscale agevolato di carattere temporaneo (disciplinato dai commi da 115 a 120 dell’art.1 della legge 28 dicembre 2015) introdotto per consentire l’assegnazione e la cessione agevolata ai soci dei beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione e dei beni mobili iscritti nei pubblici registri.
Secondo l’AGE, sulla base della circolare 37/E del 16 settembre 2016, se dalla cessione agevolata emerge una minusvalenza, tale componente di reddito assume rilevanza ai fini IRES e IRAP. Ai fini IRES tale minusvalenza può essere dedotta ai fini fiscali se determinata utilizzando il valore normale (a tutela dell’erario, poiché trattasi di una cessione tra società e socio e non di un contratto tra parti indipendenti). Ai fini IRAP, la minusvalenza in esame è considerata deducibile secondo l’importo rilevato in contabilità, sulla base del principio della presa diretta in bilancio.
In conclusione, l’AGE afferma che l’opzione per l’assegnazione agevolata piuttosto che per la cessione, è preordinata all’esercizio di una facoltà prevista dal legislatore, può originare un legittimo risparmio di imposta, insindacabile ai sensi dell’art. 10-bis della legge 27 luglio 2000 n. 212.
11. Risoluzione n.102 del 28 luglio 2017
Trattamento fiscale delle spese di emissione di un prestito obbligazionario.
La società istante aveva preso parte ad un’operazione con altre 3 società che aveva determinato un controllo totalitario a catena di cui la stessa rappresentava l’ultimo anello. Nell’ambito della suddetta operazione sono stati emessi due prestiti obbligazionari con relative spese di emissione.
Entrambe le tranches obbligazionarie sono state quotate sul mercato e le relative spese di emissione sono state contabilizzate alla voce “Spese pluriennali diverse” dello stato patrimoniale delle società emittenti.
In un caso il danaro è stato immediatamente riversato sulla diretta controllata attraverso l’emissione di un finanziamento soci, con medesima scadenza delle obbligazioni, e anche le spese di emissione relative a tali obbligazioni sono state riaddebitate nell’ambito del suddetto finanziamento.
Successivamente è divenuta efficace una fusione inversa che ha visto come incorporante la società istante con decorrenza da gennaio 2016.
L’AGE ha precisato che il comma 13 dell’art.32 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, cosiddetto “Decreto Crescita”, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 83, ha previsto che i costi sostenuti per l’emissione sul mercato del prestito obbligazionario, incluse le spese notarili, legali, tributarie e altra natura connesse con la stessa emissione sono deducibili nell’esercizio in cui tali spese sono sostenute, indipendentemente dal momento di imputazione a bilancio, a nulla rilevando a ripartizione dell’onere operata, in applicazione dei principi contabili, per tutta la durata dell’operazione di finanziamento. Non si tratta di un obbligo ma di una facoltà cui consegue la non applicazione dei limiti di deducibilità previsti dall’articolo 96.
Tuttavia l’AGE ha ammesso questa facoltà della deduzione immediata solo per le spese iscritte dalla società istante per effetto della fusione e/ per quelle direttamente sostenute.
Per le spese riaddebitate nel contesto del finanziamento soci la scelta agevolativa non spetta in quanto relative ad operazioni differenti. I relativi oneri devono essere ripartiti in più esercizi lungo la durata dell’operazione di finanziamento e sono deducibili man mano che transitano a conto economico.
12. Risoluzione n.103 del 28 luglio 2017
Compensazioni crediti infrannuale risultanti dalle istanze IVA TR – Soggetti abilitati all’apposizione del visto.
La società istante ha chiesto chiarimenti in merito alle compensazioni dei crediti infrannuale risultanti dalle istanze IVA TR e a chi siano i soggetti abilitati ad apporre il visto di conformità per le compensazioni superiori al limite di 5.000 euro annui.
L’articolo 3 del D.L. n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 26 del 2017, dispone che il visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1 lettera a), del D.lgs. n.241 del 1997 deve essere apposto sull’istanza da cui emerge il credito al fine di poter utilizzare in compensazione il credito IVA annuale o infrannuale per importi superiori a 5.000 euro.
Il visto di conformità è quindi obbligatorio se l’istanza con cui viene chiesto di poter compensare il credito IVA infrannuale è di importo superiore a 5.000 euro annui, anche quando alla richiesta non faccia seguito alcun effettivo utilizzo in compensazione.
Ciò non toglie che, laddove sia stato presentato un modello IVA TR con un credito chiesto in compensazione di importo superiore a 5.000 euro erroneamente senza apposizione del visto di conformità, l’utilizzo in misura inferiore a detto limite non ne inficerà la spettanza.
Nell’eventualità in cui il contribuente decida di compensare l’intero ammontare indicato nel modello, potrà farlo previa presentazione di un modello IVA TR integrativo con il visto di conformità, barrando la casella “modifica istanza precedente”. Il limite dei 5.000 euro “annui” va calcolato tenendo conto dei crediti trimestrali chiesti in compensazione nei trimestri precedenti. Inoltre si ritiene che l’importo indicato sull’istanza relativa al I trimestre 2017 concorre al limite dei 5.000 euro annui, anche se non utilizzato in compensazione.
I soggetti preposti all’apposizione del visto di conformità sono quelli indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’art. 3 del DPR 22 luglio 1998 n.322, ossia gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commercialisti e dei consulenti del lavoro e gli altri incaricati individuati con decreto del Ministero delle Finanze.
13. Risoluzione n.104 del 28 luglio 2017
Comunicazioni dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche I.V.A. – Applicabilità dell’istituto del ravvedimento operoso
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul ravvedimento operoso per sanare l’omessa o errata trasmissione della comunicazione trimestrale obbligatoria dei dati delle fatture emesse, di quelle ricevute e registrate, e delle relative note di variazione, nonché in merito all’omessa , incompleta o infedele comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche.
Entrambi gli adempimenti sono stati introdotti, nell’ambito delle misure di contrasto all’evasione in materia di IVA, dal D.L. 22 ottobre 2016 n.193, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225. Lo stesso D.L. ha altresì determinato gli aspetti sanzionatori legati alla loro violazione.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’istituto del ravvedimento operoso è applicabile.
PRINCIPALI PROVVEDIMENTI
1. Provvedimento n. 125650 del 4 luglio 2017
Disposizioni attuative del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 28 dicembre 2015. Modalità e termini di comunicazione dello scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale
Con il provvedimento in esame, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni per la rilevazione, la trasmissione e la comunicazione all’Amministrazione finanziaria dei dati dei clienti in merito allo scambio automatico transnazionale di informazioni in materia fiscale.
Difatti, si dà attuazione al decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 28 dicembre 2015, di attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95, e della direttiva n. 2014107UE. Il decreto ha portato al recepimento nell’ordinamento italiano degli accordi internazionali in tema di scambio obbligatorio automatico d’informazioni fiscali, che prevedono lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali secondo uno standard comune di comunicazione al fine di contrastare l’evasione fiscale internazionale.
Il provvedimento ha stabilito che le cd. “Istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione” (art. 1, comma 1, lett n del D.M. 28 dicembre 2015) sono tenute ad effettuare una due diligence dei conti finanziari dei non residenti ed inviare all’Agenzia delle Entrate i relativi dati, di modo che, questa possa, a sua volta, trasmetterli alle Amministrazioni dei soggetti non residenti.
Inoltre, le “Istituzioni finanziaria italiane” di cui all’art. 1, comma 1, lett n del Decreto, sono tenute all’iscrizione in anagrafe tributaria nella sezione “REI FATCA/CRS” del Registro Elettronico degli Indirizzi (“REI”). Questo adempimento non è obbligatorio per i soggetti già iscritti nella sezione “REI Indagini” con determinati codici operatore, per i quali si intende confermata anche per la sezione “REI FATCA/CRS” la PEC presente nella sezione “REI Indagini”
Con la scadenza del 21 agosto, si dà il via all’invio della comunicazione annuale per l’anno 2016 e segna una nuova fase nell’attività di accertamento fiscale transnazionale.
2. Provvedimento n. 124040 del 4 luglio 2017
Approvazione del modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.
L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello IVA TR da utilizzare per la richiesta di rimborso o l’utilizzo del credito IVA trimestrale in compensazione.
L’aggiornamento del modello si è reso necessario in seguito alle modifiche introdotte dall’art. 3, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha introdotto l’obbligo di apporre il visto di conformità per l’utilizzo dei crediti i compensazione per gli importi superiori a 5.000€.
In alternativa, al visto di conformità di cui all’art. 35, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la sottoscrizione può avvenire da parte dell’organo di controllo.
Il modello è utilizzabile a decorrere dalle istanze presentate per il secondo trimestre dell’anno 2017, da presentare entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.
CIRCOLARI
Infine, per completezza informativa, si riporta qui di seguito la Circolare dell’Agenzia delle Entrate pubblicata nel periodo:
Circolare n. 22 del 28/07/17
Definizione agevolata delle controversie tributarie – Articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 – pdf
Circolare n. 21 del 20/07/17
Modifiche alla disciplina della voluntary disclosure recate dall’articolo 1-ter del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50 nel testo modificato in sede di conversione dalla legge 21 giugno 2017 n. 96 – pdf
Circolare n. 20 del 13/07/17
Studi di settore – periodo di imposta 2016 – pdf
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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Napoli, 20.09.2017
Dott.ssa Alessandra Allocca
alessandraallocca@fiorentinoassociati.it
Dott. Stefano Valerio
stefanovalerio@fiorentinoassociati.it
Dott. Marco Fiorentino
marcofiorentino@fiorentinoassociati.it
DISCLAIMER
Il presente focus ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.
FOCUS
Dal 1° luglio al 31 luglio 2017