n. 7/2017

FOCUS 8/17

RISOLUZIONI E PROVVEDIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

1° al 30 novembre 2017

RISOLUZIONI

1. RISOLUZIONE n.136 del 07/11/2017

Credito di imposta Art – Bonus

Una Fondazione ha chiesto chiarimenti in merito all’applicabilità dell’istituto del credito d’imposta di cui all’articolo 1 del decreto – legge 31 maggio 2014, n. 83, c.d. Art-Bonus.

In particolare la Fondazione, avendo la natura giuridica di diritto privato, e gestendo un museo, ha richiesto conferma se le erogazioni in danaro finalizzate a sostenere lo stesso museo potessero rientrare sotto la fattispecie del “sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.lgs n. 42 del 22 gennaio 2014”, permettendo ai soggetti che effettuano tali erogazioni di beneficiare di un credito di imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate.

L’istante, inoltre, ha evidenziato che la Fondazione è stata costituita da una pubblica amministrazione la quale: (i) ha conferito al Museo, in uso gratuito, beni artistici e architettonici di proprietà dello Stato; (ii) esercita la vigilanza nominando il presidente e la maggioranza del CdA; (iii) infine è sottoposta al controllo della Corte dei Conti.

L’Agenzia delle Entrate ha sentito il parere del MiBACT, il quale ha ritenuto che gli istituti della cultura che: (i) gestiscono un patrimonio culturale di appartenenza pubblica; (ii) sono tenuti a rispettare alcune regole proprie della pubblica amministrazione, come l’obbligo di trasparenza o il rispetto della normativa sugli appalti, oppure sono sottoposti al controllo di una pubblica amministrazione, ancorché aventi personalità giuridica di diritto privato, abbiano in realtà natura pubblicistica e pertanto e possano essere considerati come luogo della cultura di appartenenza pubblica.

In considerazione di ciò, l’AGE ha affermato che le erogazioni liberali destinate a tali soggetti sono ammissibili al beneficio fiscale dell’Art- Bonus.

2. RISOLUZIONE n.140 dell’ 15/11/2017

Accollo del debito d’imposta altrui – Estinzione per compensazione

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’accollo del debito d’imposta altrui disciplinato dal comma 2, art. 8, Statuto del Contribuente, in merito alla possibilità che l’estinzione del debito tributario accolato avvenga tramite compensazione dei crediti dell’accollante.

Il codice civile disciplina l’istituto dell’accollo prevedendo che un soggetto può assume negozialmente l’obbligo di estinguere il debito altrui, con l’eventuale liberazione del debitore originario, laddove il creditore aderisca all’accordo. L’accordo tra accollante ed accollato attribuisce al creditore il diritto di pretendere dall’accollante l’adempimento della prestazione.

Nell’ordinamento tributario, il contribuente (debitore principale) non è mai liberato; infatti l’impegno di pagare le imposte dovute dall’iniziale debitore non significa “assumere la posizione di soggetto passivo del rapporto tributario, ma la qualità di obbligato (o coobbligato) in forza di titolo negoziale”, tanto che l’Amministrazione finanziaria non può esercitare nei confronti degli accollanti i propri poteri di accertamento.

L’AGE ha precisato che la compensazione, eccetto le limitazioni previste da disposizioni normative ad hoc, trova applicazione solo per i debiti ( e i contrapposti crediti) in essere tra i medesimi soggetti e non tra soggetti diversi.

Pertanto, nell’accollo disciplinato dall’art. 8 della L. n. 212, il debito oggetto di accollo non può essere utilizzato in compensazione con i crediti vantati dall’accollante nei confronti dell’Erario.

L’Agenzia delle Entrate ha ribadito che, fino all’entrata in vigore di tale documento di prassi, visto le obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle norme richiamate, non sono considerati punibili i pagamenti dei debiti dell’accollato effettuati tramite compensazione dei crediti dell’accollante.

Successivamente la pubblicazione della risoluzione in oggetto, invece, tutti i comportamenti tenuti in difformità di quanto sopra previsto, ancorché riferiti a contratti di accollo antecedentemente stipulati, non liberano il contribuente originario.

In virtù di ciò, per l’accollato, debitore originario, l’omesso pagamento comporterà il recupero dell’imposto con l’applicazione di sanzioni ed interessi, per l’accollante l’utilizzo di un credito d’imposta in violazione delle suddette norme, comporterà l’irrogazione delle sanzione del 30% del credito utilizzato, qualora questo sia effettuvamente esistente, nella misura dal cento al duecento per cento, laddove il credito sia inesistente.

3. RISOLUZIONE n.143 del 22/11/2017

Applicabilità della Convenzione tra Italia e Francia contro le doppie imposizioni alle royaltes pagate per i diritti di utilizzazione economica di icone

Con la risoluzione in oggetto, un contribuente ha richiesto la corretta applicazione dell’art. 12, paragrafo 3, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e la Francia, stipulata a Venezia il 5 ottobre 1989 e ratificata con la legge 7 gennaio 1992, n.20 (di seguito “la Convenzione”).

In particolare la società Alfa S.p.A. ha stipulato un contratto, come licenziataria con la Fondazione Beta, soggetto di diritto francese, licenziante, per acquisire i diritti di utilizzazione economica (fabbricazione commercializzazione) di alcune icone riferite ad elementi di arredamento in cambio del pagamento di royalties commisurate al fatturato.

La società Alfa S.p.A., operante nel settore dell’arredamento di alta gamma, si serve di tali icone, progetti e disegni, per opere derivate dal design originale di famosi architetti del XX secolo riviste nel rispetto degli elementi caratteristici del modello ed in funzione della sua produzione industriale.

L’AGE ha specificato che la normativa italiana (art. 25, comma 4, D.P.R. n. 600/1973) prevede che i compensi corrisposti a non residenti, per “l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industraili e di marchi d’impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico”, sono assoggettati a ritenuta a titolo di imposta nella misura del 30 per cento. Pertanto, le royalties corrisposte alla Fondazione Beta rientrano nella normativa italiana.

Tuttavia, la Convenzione, all’art. 12, prevede che i “canoni corrisposti per l’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche[…], di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli,[…]” possano essere tassati, oltre che nello Stato di residenza del beneficiario effettivo, anche nello Stato della fonte (Italia) mediante l’applicazione di una ritenuta con aliquota del 5 per cento applicabile sul’importo lordo dei canoni stessi.

Il paragrafo 3 dell’art.12 della Convenzione prevede una deroga, all’applicazione della ritenuta del 5 per cento, solo per “i canoni provenienti da uno Stato e pagati ad un residente dell’altro Stato per l’uso

o la concessione in uso di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche

o scientifiche, sono imponibili soltanto in questo altro Stato, qualora detto residente ne sia l’effettivo beneficiario.”

Pertanto, secondo l’Agenzia delle Entrate affinchè la Convenzione sia applicabile, si deve risolvere il problema interpretativo dell’opera artistica, mancando nella citata convenzione una definizione di “diritto d’autore su opere artistiche”.

A tal proposito l’AGE ha evidenziato che l’art. 22 del d.lgs n. 95/2001, in attuazione della direttiva 98/71/CE ha esteso la protezione del diritto d’autore alle “opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.”

La giurisprudenza ha ribadito che riguardo al carattere della creatività, questo “non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta” ma bisogna che “sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore”.

Per quanto concerne il valore artistico, nello specifico, di un design industriale, questo costituisce un elemento che, unitamente al carattere creativo, conferisce al prodotto un valore diverso ed aggiuntivo rispetto a quello della sua mera funzionalità (Cass.Civ.Sez. I, 13 novembre 2015, n. 23292).

In particolare, la Corte di Cassazione ha individuato dei parametri soggettivi ed oggettivi di valutazione. Tra i parametri soggettivi, la Corte di Cassazione ha ricompreso:

a) l’idoneità a suscitare emozioni estetiche;

b) la creatività o originalità delle forme;

Tra i parametri oggettivi cui fare riferimento, vi sono:

a) il riconoscimento ricevuto da parte degli ambienti culturali ed istituzionali delle qualità estetiche ed artistiche dell’oggetto. Tale riconoscimento può manifestarsi tramite l’esposizione in mostre e in musei, la pubblicazione in riviste specializzate, la partecipazione a manifestazioni artistiche, l’attribuzione di premi, gli articoli di critici esperti del settore;

b) l’opera del design deve essere commercializzata nel mercato artistico e non in quello puramente commerciale

c) la circostanza che l’opera sia stata creata da un noto artista.

In definitiva, il requisito del valore artistico richiesto dalla normativa, esentativo della ritenuta, può essere riconosciuto anche fuori dall’ambito dell’arte figurativa in senso stretto, ma non può essere riconosciuto quando l’opera è riproducibile in serie, in ragione del fatto che la possibilità di creare un numero indefinito di esemplari di un prodotto contraddistingue la produzione industriale da tutte le opere del disegno industriale.

Infine, L’Agenzia delle Entrate ha specificato che affinché ci sia la non imponibilità delle royalties corrisposte da Alfa alla Fondazione Beta, in applicazione dell’art. 12 della Convenzione, è necessario accertare il valore artistico ed il carattere creativo delle opere in esame.

4. RISOLUZIONE n.144 del 22/11/2017

Documentazione probatoria nel caso di distribuzione di utili di fonte estera.

Con l’interpello in oggetto, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ai dubbi interpretativi di un contribuente sulla corretta tassazione degli utili di fonte estera percepiti dal socio italiano per il tramite di società intermedie non residenti (art. 89 del Tuir).

In particolare, la società residente Alfa detiene il 100 per cento del capitale della società olandese Beta, la quale controlla interamente la società Gamma, residente in Olanda. Quest’ultima fino al 2009 ha prodotto utili tramite un ramo in Svizzera, ramo che successivamente ha ceduto.

La Gamma ha distribuito i propri utili negli anni 2008 e 2013, che sono stati parzialmente girati ad Alfa tramite la controllata Beta.

L’Agenzia delle Entrate, in sede di attività di verifica, ha ripreso a tassazione gli utili distribuiti ad Alfa, in quanto quest’ultima aveva applicato l’art. 89, comma 2 del Tuir, escludendoli dalla tassazione in misura del 95 per cento del loro ammontare. L’Agenzia delle Entrate aveva verificato che quota parte degli utili erano stati prodotti dal ramo di Gamma in Svizzera, paese incluso nella black list.

In sede di contenzioso, l’Amministrazione finanziaria aveva ricomposto le riserve di utili detenute da Gamma, dividendo quelle composte da utili black list e quelle composte da utili white list.

Successivamente, negli anni post-vendita del ramo svizzero, Gamma ha deliberato di distribuire utili a Beta che ha deliberato la distribuzione di tale dividendo ad Alfa.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che già la circolare del 06 ottobre 2010 n. 51/E aveva evidenziato che nell’ordinamento tributario italiano manca un principio di carattere generale che regola la distribuzione delle riserva nel caso in cui quota parte di quelle riserve siano formate da utili proveniente da paradisi fiscali. Tale circolare prevede che occorre documentare, di volta in volta, la provenienza degli utili distribuiti. In mancanza di una documentazione probatoria, si ritengono distribuiti in via prioritaria gli utili provenienti da un paradiso fiscale.

Nel caso del contribuente, essendo le riserve di utili già oggetto di verifica da parte dell’Amministrazione finanziaria che aveva suddiviso le quote di utili prodotte nel paese black list da quelli prodotti nel paese white list, l’AGE ha ritenuto idonea tale documentazione probatoria.

Per quanto attiene la prova dell’utilizzo delle specifiche riserve patrimoniali, l’AGE ha precisato che, l’adozione di apposite delibere da parte della società erogante, sia una condizione sufficiente per la prova documentale.

5. RISOLUZIONE n.145 del 24/11/2017

Super ammortamento dei beni dal costo unitario non superiore ad euro 516,46

L’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in merito all’applicazione del super ammortamento dei beni dal costo unitario non superiore ad euro 516,46 nell’ipotesi in cui tali beni vengano ammortizzati in bilancio in più esercizi.

L’AGE ha precisato che la possibilità di non avvalersi della facoltà prevista dall’art. 102, comma 5, del TUIR e quindi di ammortizzare i beni in più esercizi, prevede la deduzione delle quote di ammortamento solo attraverso l’applicazione dei coefficienti previsti dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Relativamente alla maggiorazione del 40% prevista per il super ammortamento, l’AGE è del parere che non sia possibile usufruire del beneficio fiscale integralmente nell’anno di sostenimento della spesa.

Pertanto, dal punto di vista fiscale, il contribuente può dedurre le quote di ammortamento dei beni ai sensi dell’art. 102, commi 1 e 2, del TUIR, e dedurrà extracontabilmente le quote relative alla maggiorazione del 40% applicato ai coefficienti previsti dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988, indipendentemente dal coefficiente di ammortamento civilistico adottato in bilancio.

6. RISOLUZIONE n.147 del 29/11/2017

Detrazione per lavori antisismici ai sensi dell’art. 16, comma 1- quater, de DL n. 63 del 2013

L’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti sulla diversa classificazione delle spese di ristrutturazione edilizia nel caso di un contribuente che debba contemporaneamente effettuare spese per lavori antisismici, spese di manutenzione straordinarie ex art. 16 bis, lettera b) del Tuir, ed interventi di riqualificazione energetica di cui alla Legge n. 296 del 2006, art. , comma 344.

Inoltre il contribuente ha richiesto la possibilità di beneficiare della suddivisione della spese per interventi antisismici nell’arco temporale di 10 anni anziché 5 anni.

L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato, innanzitutto, che la detrazione del 70 per cento per lavori antisismici deve essere ripartita in 5 rate; in alternativa, il contribuente può avvalersi dell’agevolazione del 50 per cento della spesa, ripartibile in 10 rate, ai sensi dell’art. 16-bis, lett. i) del Tuir.

Quanto alle spese di manutenzione straordinarie ex art. 16 bis, lettera b) del Tuir, vale il principio che l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati. Pertanto, la detrazione per interventi antisismici può essere applicata, anche alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Infine, l’Agenzia ha specificato che per gli interventi di cui all’art. 16-bis del Tuir, il limite di spesa agevolabile di € 96.000 annui, è unico ed è riferito all’immobile oggetto di intervento di ristrutturazione, pertanto, vi rientrano anche le spese di riqualificazione energetica.

PRINCIPALI PROVVEDIMENTI

1. PROVVEDIMENTO N.251544 del 08/11/2017

Comunicazione delle differenze tra il volume d’affari dichiarato e l’importo delle operazioni comunicate dai contribuenti e dai loro clienti.

Con il presente provvedimento l’Agenzia delle Entrate ha informato i contribuenti soggetti passivi IVA che rende disponibili, tramite una comunicazione inviata a mezzo Pec e consultabile dal cassetto fiscale, le informazioni derivanti dal confronto dei dati comunicati con la “Comunicazione dati fatture”, dagli stessi contribuenti e dai loro clienti soggetti IVA, per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso; informazioni volte a favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili IVA.

Tali comunicazioni consentiranno al contribuente, in un ottica di favorire le più avanzate tecniche di comunicazione tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria, di fornire elementi, fatti e circostanze in grado di giustificare la presunta anomalia.

L’Agenzia delle Entrate comunicherà i seguenti dati:

a) protocollo identificativo e data di invio della dichiarazione IVA, per il periodo d’imposta oggetto di comunicazione, nella quale le operazioni attive risultano parzialmente o totalmente omesse;

b) somma algebrica dell’ammontare complessivo delle operazioni riportate nei righi VE23, colonna 1 (Totale imponibile), VE31 (Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d’intento), VE32 (Altre operazioni non imponibili), VE33 (Operazioni esenti), VE35, colonna 1 (Operazioni con applicazione del reverse charge), VE37, colonna 1 (Operazioni effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi), e VE39 (Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell’anno oggetto di comunicazione) della dichiarazione di cui al punto a);

c) importo della somma delle operazioni relative a :

– cessioni di beni e prestazioni di servizi comunicate dai clienti soggetti passivi IVA ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;

– cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali, comunicate dal contribuente stesso ai sensi

dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e considerate al netto dell’IVA determinata secondo l’aliquota ordinaria;

d) ammontare delle operazioni attive che non risulterebbero riportate nel modello di dichiarazione di cui al punto a);

e) dati identificativi dei clienti soggetti passivi IVA (denominazione/cognome e nome e codice fiscale);

f) ammontare degli acquisti comunicati da ciascuno dei clienti soggetti passivi IVA di cui al punto e);

g) dati identificativi dei consumatori finali comunicati dal contribuente (denominazione/cognome e nome e codice fiscale);

h) ammontare delle cessioni o prestazioni comunicate dal contribuente per ciascuno dei consumatori finali di cui al punto g).

I dati e gli elementi di cui ai punti precedenti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.

Agli errori o alle omissioni eventualmente commessi è applicabile l’isituto del ravvedimento operoso secondo le modalità previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

2. PROVVEDIMENTO N.275294 del 28/11/2017

Comunicazione per i soggetti titolari di partita IVA che hanno omesso di presentare la Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva.

Con le stesse modalità del provvedimento n.251544 del 08/11/2017 e per le medesime finalità di collaborazione tra i contribuenti e l’Amministrazione Finanziaria, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione le informazioni desumibili dal confronto delle Comunicaizioni delle liquidazioni periodiche e delle Comunicazioni dati fatture. In particolare, il controllo verte sulle informazioni per le quali, relativamente al trimestre di riferimento, risultano comunicati dati di fatture emesse e non risulta pervenuta alcuna Comunicazione liquidazioni periodiche IVA.

L’Agenzia delle Entrate comunicherà i seguenti dati:

a) data di elaborazione del prospetto;

b) numero dei documenti trasmessi dal contribuente e dai suoi clienti e fornitori per il trimestre di riferimento;

c) dati identificativi dei clienti e fornitori (denominazione/cognome e nome, identificativo estero/codice fiscale/partita IVA);

d) dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti (tipo documento, numero documento, data di emissione e registrazione, imponibile/importo, aliquota IVA ed imposta, natura operazione, stato documento attivo, annullato, rettificato).

e) dati relativi al flusso di trasmissione (identificativo file, data di invio e numero della posizione del documento all’interno del file).

I dati e gli elementi di cui ai punti precedenti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.

Agli errori o alle omissioni eventualmente commessi è applicabile l’isituto del ravvedimento operoso secondo le modalità previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

3. PROVVEDIMENTO N.275956 del 28/11/2017

Country-by-Country reporting – Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. Modalità di presentazione della rendicontazione paese per paese

L’Agenzia delle Entrate ha dato attuazione al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 febbraio 2017 relativamente alla disciplina del Country-by-Country reporting nel settore fiscale.

La disciplina riguarda i gruppi di imprese multinazionali i cui ricavi complessivi risultanti dal bilancio consolidato sono non inferiori a 750 milioni di Euro.

Il Provvedimento fornisce il dettaglio delle informazioni necessarie per adempiere correttamente all’obbligo di presentazione del report relativamente all’anno 2016. Tale obbligo deve essere assolto entro il 9 febbraio 2018.

Tra i principali dati che devono essere comunicati troviamo:

a) le Giurisdizioni fiscali in cui le entità appartenenti al gruppo di imprese multinazionali sono residenti a fini fiscali o, nel caso di stabili organizzazioni, in cui quest’ultime sono situate.

b) i Ricavi costituiti dalla somma dei ricavi di tutte le entità appartenenti al gruppo di imprese multinazionali nella pertinente giurisdizione fiscale.

c) gli Utili (perdite) al lordo delle imposte sul reddito costituiti dal “Risultato prima delle imposte” di tutte le entità appartenenti al gruppo residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale.

d) le Imposte sul reddito pagate, costituite dall’importo totale delle imposte sul reddito effettivamente versate da tutte le entità appartenenti al gruppo residenti a fini fiscali nella giurisdizione fiscale di cui trattasi.

e) le Imposte sul reddito maturate, costituite dall’ammontare delle imposte correnti maturate sull’utile imponibile o alla perdita fiscale dell’anno a cui si riferisce la rendicontazione di tutte le entità appartenenti al gruppo, residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale, indipendentemente dal fatto che siano state pagate.

f) il Capitale dichiarato costituito dalla somma del capitale sociale e delle riserve di capitale di tutte le entità appartenenti al gruppo residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale.

g) gli Utili non distribuiti costituiti dalla somma degli utili non distribuiti a fine anno di tutte le entità appartenenti al gruppo residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale.

h) il Numero di addetti costituito dal numero totale di addetti, su base equivalente a tempo pieno (ETP), di tutte le entità appartenenti al gruppo residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale.

i) le Immobilizzazioni materiali costituite dalla somma dei valori contabili netti delle Immobilizzazioni materiali risultanti dallo stato patrimoniale, di tutte le entità appartenenti al gruppo residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale.

La norma prevede che “in caso di omessa presentazione della rendicontazione” o “di invio dei dati incompleti o non veritieri” si applica “la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000” (art. 1, comma 145, ultimo periodo, legge di stabilità 2016).

CIRCOLARI

Infine, per completezza informativa, si riporta qui di seguito la Circolare dell’Agenzia delle Entrate pubblicata nel periodo:

Circolare n. 27 del 07/11/17:

– IVA. Modifiche alla disciplina della scissione dei pagamenti – Art. 1 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96 – pdf

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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Napoli, 28.12.2017

Dott. Stefano Valerio

stefanovalerio@fiorentinoassociati.it

Dott. Marco Fiorentino

marcofiorentino@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

Il presente focus ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

FOCUS

Dal 1° al 30 novembre 2017

 

7. Focus Risoluzioni dal 1° al 30° novembre 2017

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