FOCUS 2/17
RISOLUZIONI E PROVVEDIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Dal 1° marzo al 31 marzo 2017
RISOLUZIONI
1. Risoluzione n. 25 del 2 marzo 2017
Trasferimento della partecipazione di controllo dal patrimonio della stabile organizzazione in Italia al patrimonio della casa madre estera.
L’Agenzia risponde ad un interpello ad una società, capogruppo di uno dei principali gruppi bancari europei, operante in Italia tramite stabile organizzazione in Milano e presente sul territorio anche attraverso alcune società di capitali controllate direttamente o indirettamente.
Nel caso in esame la capogruppo intendeva trasferire la partecipazione detenuta in una società, presente sempre sul territorio italiano, dal patrimonio della stabile organizzazione al patrimonio della casa madre mantenendo la stessa controllata tra le consolidate del gruppo. L’istante quindi ha chiesto se fosse stato possibile innanzitutto perseguire il consolidato e poi se tale operazione dovesse essere obbligatoriamente comunicata all’Agenzia.
L’Agenzia ha risposto che secondo le modifiche introdotte dal “Decreto Internazionalizzazione” la stabile organizzazione di un soggetto non residente può svolgere il ruolo di consolidante, anche se il suo patrimonio non comprende la partecipazione di una società rientrante nel perimetro di consolidamento, tutto ciò perché tale decreto ha eliminato la connessione patrimoniale delle partecipazioni delle consolidate con la stabile organizzazione della controllante non residente.
Pertanto anche in seguito al trasferimento della partecipazione totalitaria della società, presente sul territorio italiano, dal patrimonio della stabile organizzazione in Italia al patrimonio della casa madre, continuavano a sussistere in capo alla società controllante i requisiti per mantenere il regime della tassazione di gruppo con la consolidata di cui è stata trasferita la partecipazione, attraverso la stabile organizzazione in Italia.
In conclusione, ai fini dell’esercizio dell’opzione per il consolidato è importante il requisito del controllo che andrà verificato direttamente in capo al soggetto non residente che intende rinnovare o esercitare l’opzione; inoltre poiché non si verifica una causa di interruzione del consolidato fiscale, e non essendovi alcun mutamento che intralci l’opzione, non sussiste l’obbligo di comunicare il trasferimento della partecipazione all’Agenzia delle Entrate.
2. Risoluzione n. 27 del 7 marzo 2017
Tassazione delle riserve della società incorporata in caso di fusione di una società di capitali in una fondazione.
L’Agenzia delle Entrate ha offerto chiarimenti ad una fondazione, in procinto di effettuare una fusione per incorporazione con una società a responsabilità limitata, in merito al trattamento fiscale delle riserve da rivalutazione, presenti nel patrimonio netto della società incorporata.
Secondo la soluzione interpretativa proposta dalla fondazione la riserva, in applicazione del principio generale di neutralità fiscale, non doveva subire alcuna tassazione.
L’Agenzia ha evidenziato che secondo il principio di neutralità fiscale delle fusioni, ai fini tributari, l’operazione non determina fenomeni fiscalmente realizzativi. In secondo luogo, ha sottolineato che l’operazione oggetto dell’istanza di interpello, doveva essere qualificata alla stregua di una trasformazione eterogenea, cioè considerata come una trasformazione da una società di capitali, ad un ente non commerciale.
Dal punto di vista civilistico, tale tipo di operazione è disciplinata dall’articolo 2500-septies cc, secondo cui “le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, possono trasformarsi in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni”.
Secondo l’Agenzia, nel caso di specie, bisogna prendere in considerazione l’articolo 171 del TUIR che implica l’applicazione della disposizione relativa alla destinazione dei beni della società incorporata, a finalità estranee all’esercizio di impresa. Ne consegue che devono essere assoggettati a tassazione i maggiori valori dei beni del soggetto incorporato, nel nostro caso la società, in ragione della loro destinazione a finalità estranee all’esercizio di impresa e in virtù della circostanza che gli stessi non confluiscono “nell’azienda o complesso aziendale” della fondazione.
Per ciò che concerne il trattamento fiscale della riserva in sospensione d’imposta, sempre l’articolo 171 del Tuir prevede che la tassazione delle riserve di utili avvenga nel momento della loro effettiva distribuzione o utilizzazione per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio, purché le stesse vengano inserite in bilancio con indicazione della loro origine.
Tuttavia la condizione che esclude la tassazione può dirsi realizzata solo quando il soggetto trasformato, nel nostro caso, la fondazione incorporante, svolga anche attività commerciale; perciò solo in tal caso può aversi l’utilizzo delle riserve per coprire le perdite di esercizio.
In conclusione, quindi, nell’ipotesi in cui l’ente non commerciale risultante dalla trasformazione eterogenea non eserciti alcuna attività commerciale, la riserva in sospensione d’imposta è assoggettata a tassazione in capo alla società incorporata, perché destinata a finalità estranee all’esercizio d’impresa.
3. Risoluzione n. 28 del 9 marzo 2017
“Patent box”: attività di sviluppo, mantenimento ed accrescimento del software protetto da copyright
L’Agenzia delle Entrate fornisce un importante chiarimento sull’ambito di applicazione del regime agevolato, con specifico riferimento a talune attività relative all’utilizzo indiretto di un programma applicativo.
In particolare la società istante, che produce programmi per elaborati elettronici, ha chiesto se fosse possibile poter beneficiare del regime di patent box, in riferimento ad un software protetto da copyright, per l’attività di concessione in uso del predetto software sotto forma di licenza iniziale e sotto forma di successivi canoni di assistenza e manutenzione, e per l’attività di realizzazione e concessione in uso delle modifiche al programma.
È noto che il Patent Box è un regime di tassazione agevolato per i redditi derivanti dall’utilizzo di software protetti da copyright, da brevetti industriali, da marchi d’impresa e da disegni, modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
L’Agenzia, nel caso specifico ha ritenuto, che le attività di sviluppo e di mantenimento del software, protetto da copyright, possano ritenersi incluse nelle attività di “implementazione, aggiornamento personalizzazione e customizzazione del software”, previste dal comma 1 articolo 8 del decreto Patent Box.
Pertanto rientrano nella determinazione del reddito agevolabile le attività quali la concessione in uso del predetto software e per l’attività di realizzazione e concessione in uso di implementazioni, personalizzazioni e funzioni aggiuntive del software.
Infine l’Agenzia sottolinea che, invece, non rientrano nelle attività agevolabili con il patent box quelle puramente strumentali all’utilizzo del software, come l’attività di formazione del personale, il basic help desk di “secondo livello”, il supporto telefonico, il canone periodico per l’utilizzo di software applicativi, altre attività.
4. Risoluzione n. 29 del 10 marzo 2017
Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.
L’ Agenzia delle Entrate offre chiarimenti in merito alla revoca del credito d’imposta fruito della società istante nel 2015 per gli investimenti effettuati in beni strumentali, (quali un carrello ed una attrezzatura magnetica), utilizzati dall’istante insieme, ma che hanno la possibilità di essere utilizzati autonomamente. L’istante ha chiesto, nello specifico, se fosse possibile vendere il carrello e continuare ad usufruire del credito d’imposta per l’attrezzatura magnetica.
Il credito d’imposta è introdotto da decreto competitività del 2015, e viene riconosciuta ai soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, che abbiano un ammontare minimo di 10.000 euro e che siano destinati a strutture produttivi ubicate nl territorio dello Stato.
Riguardo alle cause di revoca, viene precisato che sono disposte quando i beni, oggetto dell’investimento, sono trasferiti entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento agevolato.
In conclusione la cessione del bene oggetto dell’agevolazione costituisce causa di revoca del credito d’imposta relativamente all’acquisto del solo carrello elevatore, e quindi l’impresa dovrà restituire il credito d’imposta indebitamente utilizzato, maggiorato degli interessi, entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi per il periodo d’imposta in cui si è verificata la causa di revoca.
5. Risoluzione n. 32 del 10 marzo 2017
Credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo.
La risoluzione in esame offre ulteriori chiarimenti riguardi alle modalità per usufruire del credito d’imposta relativo alle attività di ricerca e sviluppo.
Nel caso di cui si è occupata l’Agenzia, un’associazione di cooperative aveva commissionato a un ente di ricerca taluni progetti che riguardavano il campo di attività di alcune delle cooperative dell’associazione. La società istante, che svolge attività di informazione, di servizio, di coordinamento e di formazione tecnica, in sede di interpello, specificava che i progetti dovevano essere realizzati nell’interesse delle associate e che i risultati di questi progetti sarebbero stati destinati a favore di una delle cooperative, che sarebbe subentrata in seguito in tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto, e che avrebbe altresì proceduto con il pagamento delle spese relative a questi progetti.
Ciò detto, la cooperativa istante necessitava di sapere se le suddette modalità di commissione dell’attività di ricerca avrebbero potuto costituire un ostacolo per usufruire del credito d’imposta previsto per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo.
In merito a ciò l’Agenzia chiarisce che ai fini del riconoscimento del suddetto credito non ha rilevanza la procedura con la quale è stata commissionata l’attività di ricerca; ciò che rileva è la conformità dei progetti di ricerca ai requisiti che danno diritto all’accesso all’agevolazione, introdotta con il D.L. n. 145/2013.
6. Risoluzionen. 35 del 20 marzo 2017
Modalità di presentazione della dichiarazione d’intento per utilizzo in estrazione da deposito IVA.
L’Agenzia offre chiarimenti alla modifica dell’articolo 50-bis del decreto legge del 30 agosto 1993 n. 331 recante disposizioni in materia di depositi fiscali ai fini IVA, avente decorrenza dal 1° Aprile 2017.
Con la novella normativa, l’esportatore abituale avrà la possibilità di effettuare l’estrazione di beni da deposito IVA senza pagare l’imposta prevista dall’articolo 50-bis D.L. 331/93.
Egli dovrà compilare una dichiarazione d’intento per ogni singola estrazione, indicando come destinatario della stessa il gestore del deposito, nella sezione “destinatario della dichiarazione”, e l’importo dell’estrazione deve essere invece indicato nella sezione “Dichiarazione” – campo 1 “una sola operazione per un importo fino a euro”.
La dichiarazione così compilata, sarà trasmessa all’Agenzia, che rilascerà la relativa ricevuta telematica. Dichiarazione e ricevuta poi dovranno essere consegnate al gestore del deposito, che procederà a riscontrare telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia ha precisato, che il soggetto che procede all’estrazione dovrà produrre una copia dell’autofattura; in caso di esportazione o cessione intracomunitaria una copia della fattura integrata con gli estremi della registrazione nel libri contabili. Inoltre dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con allegata la copia di un documento di identità attestante la conformità all’originale e l’effettiva registrazione nei libri contabili dell’autofattura o della fattura.
Infine l’utilizzo della dichiarazione d’intento, per l’estrazione di beni da deposito IVA, comporterà l’utilizzo da parte dell’esportatore abituale del suo plafond disponibile. A tal proposito l’Agenzia ha precisato che per ogni singola estrazione l’importo del plafond va ridotto dell’ammontare indicato nella Sezione “Dichiarazione” – campo 1 “una sola operazione per un importo fino a euro” del modello.
7. Risoluzione n. 36 del 20 marzo 2017
Omessa o ritardata presentazione del modello F24 a saldo zero ravvedimento operoso.
L’ Agenzia delle Entrate si esprime in merito alla possibilità di non incorrere in sanzione nel caso di tardiva o omessa presentazione del modello F24 a saldo zero.
L’Agenzia specifica che è sempre opportuno presentare il modello F24 anche a saldo zero, in quanto occorre monitorare l’entità dell’ammontare del credito che viene vantato dalla società, nel caso in cui la compensazione non sia più possibile e chiarisce innanzitutto quanto segue.
Per l’omessa presentazione del modello di versamento, a saldo zero, è possibile regolarizzare la violazione commessa grazie all’istituto del ravvedimento operoso, introdotto dall’articolo 13 Dlgs 472/1997, bisogna presentare un modello F24 in cui vengono indicate le somme da compensare a saldo zero e la sanzione prevista per tale violazione.
La sanzione “base” da corrispondere è determinata in maniera diversa, a seconda dell’arco temporale in cui il contribuente decide di sanare tale sanzione. Si deve applicare la riduzione di 1/9 alla sanzione base di euro 50 se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata con un ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi; la riduzione invece si applica alla sanzione base di euro 100 nel caso in cui il pagamento viene presentato con un ritardo superiore a cinque giorni lavorativi ma entro novanta dall’omissione.
Trascorso il termine di 90 giorni, qualora ne ricorrono le condizioni previste dall’articolo 13, comma 1, lettera b, del dlgs. 472/1997, ovvero nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, le somme da corrispondere devono commisurarsi alla sanzione base di euro 100,00, e quindi si verseranno:
-euro 12,50, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata entro un anno dall’omissione;
-euro 14,29, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata entro due anni dall’omissione;
-euro 16,67, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata oltre due anni dall’omissione;
-euro 20, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata dopo la constatazione della violazione.
8. Risoluzione n. 39 del 28 marzo 2017
Cessione del credito IVA a scopo di garanzia, rinuncia alla cessione da parte del cessionario.
L’ Agenzia delle Entrate ha chiarito la possibilità di rinunciare alla cessione del credito IVA, da parte del cessionario, e in tal caso, ha inoltre chiarito quali sono i requisiti essenziali di questo tipo di contratto e se sono previste alcune clausole specifiche dalle parti, che possono avere effetto verso l’amministrazione finanziaria.
L’ Agenzia conferma che la cessione del credito comporta, mediante il consenso delle parti legittimamente manifestato, il passaggio del credito da un soggetto ad un altro. L’obbligazione trasferita resta inalterata in tutti i suoi elementi, ad eccezione del lato soggettivo. Quindi un creditore si sostituisce a un altro, anche senza il consenso del debitore ceduto, “purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge”. La cessione del credito, infatti, è efficace nei confronti del debitore quando questi l’abbia accettata o anche a seguito di semplice notifica.
Nel caso di specie, il soggetto titolare del credito Iva decide di cederlo ad un’altra società per garantire un contratto di finanziamento stipulato con quest’ultima. Il contratto in esame quindi viene qualificato come un contratto di cessione del credito a scopo di garanzia, di conseguenza la cessione del credito si collega ad un contratto di finanziamento.
Il contratto di cessione del credito è accessorio al contratto di finanziamento, ed è soggetto ad una specifica condizione risolutiva, ovvero l’adempimento del debito garantito.
L’agenzia in definitiva qualifica la fattispecie di contratto in esame come contratto di cessione del credito a scopo di garanzia.
Dopo aver qualificato il contratto oggetto della risoluzione, l’Agenzia delle Entrate ritiene che:
– la cessione del credito Iva, chiesto a rimborso tramite la dichiarazione dei redditi, e notificato all’Amministrazione finanziaria, è opponibile nei confronti di essa;
– la clausola che prevede il versamento del rimborso sul conto della cedente è efficace anche nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.
Per ciò che riguarda la “rinuncia” alla cessione del credito, è opinione dell’istante che essa si configuri come una seconda cessione del credito; l’Agenzia chiarisce che invero non si tratta di una rinuncia, ma della comunicazione all’amministrazione finanziaria dell’intervenuta risoluzione del contratto dell’intervenuta risoluzione del contratto di cessione del credito, a seguito dell’adempimento, da parte del cedente, del debito garantito.
Si realizza quindi la perdita di efficacia della cessione originaria, con il trasferimento automatico della titolarità del credito al cedente originario, il quale non può, pertanto, considerarsi un soggetto terzo rispetto le parti contrattuali, non realizzando di conseguenza un’ulteriore cessione del credito.
PROVVEDIMENTI
1. Provvedimento del 3 marzo 2017
Modalità di acquisizione dei dati dei richiedenti l’iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero e definizione dei criteri per la formazione delle liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati.
Il decreto legge n.193 del 2016, prevede che i dati dei richiedenti l’iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), siano resi disponibili all’Agenzia delle entrate entro i sei mesi successivi alla richiesta, al fine della formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati.
L’acquisizione dei dati avverrà attraverso l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), che subentrerà alle Anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all’estero, tenute dai Comuni.
Il decreto fiscale ha inoltre previsto la riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria e ha altresì disposto che entro tre mesi dall’entrata in vigore del ANPR, sia adottato un provvedimento che dia informazioni sulle modalità di presentazione dei dati oggetto di comunicazione.
Poiché ancora non c’è stato alcun comunicato, il presente provvedimento prevede le modalità di trasmissione dei dati dei richiedenti l’iscrizione all’AIRE, in via transitoria, prima della completa attuazione del piano ANPR.
L’Agenzia, quindi, dispone che i controlli saranno prioritariamente indirizzati nei confronti dei soggetti, richiedenti l’iscrizione all’AIRE, che presentano significativi elementi segnaletici di una effettiva permanenza in Italia, mentre ai fini dell’individuazione delle attività finanziarie e degli investimenti patrimoniali esteri non dichiarati, assumono particolare rilievo i dati pervenuti, nell’ambito dello scambio automatico di informazioni, dalle Autorità fiscali estere, sulla base delle direttive europee e degli accordi internazionali.
Per ciò che concerne il livello extra-UE le informazioni sono scambiate nell’ambito degli Accordi con i Governi di altri Stati esteri relativi allo scambio automatico di informazioni finanziarie secondo il Common Reporting Standard.
2. Provvedimento del 3 marzo 2017
Approvazione del modello e delle relative istruzioni per comunicare i dati relativi all’indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica degli atti ai sensi dell’articolo 60, comma 7 del D.P.R. 600/1973.
L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento in esame si esprime in merito alla comunicazione dei dati relativi all’indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica degli avvisi che per legge devono essere, appunto, notificati.
L’articolo 60, comma 7 del D.P.R. 600/1973 dispone che il “contribuente ha diritto di rivalersi dell’imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell’imposta. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione”.
Il modello oggetto del provvedimento può essere utilizzato solo dalle persone fisiche residenti e non residenti, dai soggetti diversi dalle persone fisiche, ovvero da quei soggetti non obbligati per legge ad avere un indirizzo PEC inserito nell’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata.
3. Provvedimento dell’8 marzo 2017
Modalità applicative per l’esercizio, la modifica o la revoca dell’opzione di cui al comma 1 dell’articolo 24-bis del TUIR.
Oggetto del provvedimento è l’articolo 24-bis del TUIR, introdotto proprio con la legge di Stabilità 2017.
L’articolo 24-bis del TUIR dispone un regime fiscale speciale riservato alle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato purché non siano state residenti in Italia in almeno nove dei dieci periodi d’imposta che precedono l’inizio del periodo di validità dell’opzione.
Il regime fiscale è opzionale e consente di versare un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi delle persone fisiche relativamente ai redditi prodotti all’estero, inoltre può essere esteso ai familiari dell’istante specificati a condizione che i predetti familiari trasferiscano la residenza in Italia e versino l’imposta per i residenti non domiciliati in Italia.
La misura dell’imposta sostitutiva è pari a centomila euro per ciascun anno d’imposta cui si riferisce la predetta opzione e ad euro venticinquemila per ciascuno dei familiari ai quali sono estesi.
Il presente provvedimento si occupa delle modalità di accesso a tale regime che si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in cui i soggetti hanno trasferito la residenza.
Per ciò che riguarda la cessazione degli effetti del regime di imposizione sostitutiva dei redditi prodotti all’estero, essi terminano, in ogni caso, decorsi quindici anni dal primo periodo d’imposta di validità dell’opzione.
4. Provvedimentodel 23 marzo 2017
Disposizioni attuative del decreto del Ministro delle finanze di ratifica dell’Accordo tra il Governo degli Stati Uniti d’America e il Governo della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento dispone delle modifiche all’attuazione dell’Accodo tra gli Stati Uniti e l’Italia, finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).
L’accordo FATCA è volto a contrastare l’evasione fiscale, sia quella realizzata dai cittadini statunitensi attraverso conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie italiane, sia quella realizzata dagli italiani, tramite lo scambio di informazioni finanziarie.
Le istituzioni finanziarie italiane infatti hanno l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati del conto del titolare statunitense, ovvero anche a comunicare gli importi corrisposti a istituzioni finanziarie non partecipanti.
5. Provvedimentodel 24 marzo 2017
Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti di soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono delle differenze tra il volume d’affari dichiarato e l’importo delle operazioni comunicate dai loro clienti all’agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate con il presente provvedimento detta le disposizioni concernenti le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, le informazioni derivanti dal confronto con i dati comunicati dai clienti del contribuente all’Agenzia delle Entrate, da cui risulterebbe che egli abbia quindi omesso di dichiarare, in tutto o in parte, il volume d’affari realmente conseguito.
L’Agenzia trasmette, al contribuente, una comunicazione contenente le informazioni utili per il confronto, attraverso la posta elettronica certificata. Le stesse informazioni poi sono consultabili dal contribuente all’interno del “Cassetto fiscale”, che si trova sul sito dell’agenzia delle Entrate.
Nel caso ci siano delle anomalie, il contribuente può regolarizzare errori ed omissioni, beneficiando anche della riduzione delle sanzioni previste.
6. Provvedimentodel 28 marzo 2017
Aggiornamento delle istruzioni per la compilazione del modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale e delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.
Il presente provvedimento aggiorna le istruzioni riguardanti la compilazione del modello IVA TR.
Tale aggiornamento si è reso necessario per adeguare il quadro normativo relativo all’attuale modello IVA TR in seguito all’introduzione di disposizioni che hanno previsto, in alcuni casi, l’esonero della prestazione di garanzia e che hanno innalzato a 30.000 euro l’ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti.
7. Provvedimentodel 30 marzo 2017
Credito di imposta in favore delle persone fisiche per le spese sostenute nell’anno 2016 ai fini dell’installazione di sistemi di videosorveglianza. Definizione della quota percentuale del credito spettante ai soggetti che hanno validamente presentato l’istanza.
Il provvedimento in oggetto offre dei chiarimenti in merito alle modalità di fruizione del credito d’imposta da parte delle persone fisiche.
La legge del 28 dicembre 2015, ha riconosciuto un credito d’imposta in favore delle persone fisiche che, nel corso del 2016 hanno sostenuto spese per l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme, nonché per contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali, tutto ciò non nell’esercizio di attività d’impresa o di lavoro autonomo.
Le disposizione attuative del credito d’imposta sono state previste dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 dicembre 2016.
Questo prevede che per l’accesso al beneficio bisogna presentare una istanza all’Agenzia delle entrate che demanda alla medesima Agenzia la determinazione della quota percentuale del credito d’imposta spettante ad ogni soggetto, calcolata sulla base del rapporto tra il limite di spesa, previsto dall’articolo 1, comma 982, della citata legge del dicembre 2015, e l’ammontare del credito d’imposta complessivamente richiesto.
8. Provvedimentodel 31 marzo 2017
Modalità di esercizio dell’opzione di cui articolo 16 del Dlgs. n.147 del 14 settembre 2015, da parte dei lavoratori dipendenti, prorogata dall’articolo 3, comma – novies del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244.
Il provvedimento in esame dà degli aggiornamenti in merito al regime fiscale speciale per i lavoratori dipendenti rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015.
Il dlgs. n. 147/2015, infatti, ha introdotto un regime fatto apposta per i lavoratori “impatriati” in base al quale, dall’anno di imposta 2016, il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, può concorrere alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 70% del suo ammontare.
La legge di Stabilità 2017 ha modificato questa percentuale, stabilendo che i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia da lavoratori “impatriati”, a partire dall’anno d’imposta 2017, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare.
Per i lavoratori dipendenti di cui alla legge n. 238/2010, rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015, che non abbiano già esercitato l’opzione per accedere al regime speciale per i lavoratori “impatriati”, il decreto “milleproroghe” ha posticipato il termine al 30 aprile 2017, prorogato, in quanto festivo, al 2 maggio.
L’opzione consente di fruire del regime speciale per il quinquennio 2016/2020; ed in particolare per l’anno 2016 i lavoratori che esercitano la scelta fruiscono del regime agevolato in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo d’imposta, indicando il reddito di lavoro dipendente nella misura ridotta al 70%, mentre per l’anno di imposta 2017, l’agevolazione del 50% è applicata dal datore di lavoro.
CIRCOLARI
Infine, per completezza informativa, si riporta qui di seguito la Circolare dell’Agenzia delle Entrate pubblicata nel periodo:
Circolare n. 6 del 31/03/17
Bonus acquisto strumenti musicali nuovi – articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
Circolare n. 5 del 31/03/17
Novità in materia di iscrizione al contributo del cinque per mille – Primo anno di applicazione: esercizio finanziario 2017
Circolare n. 4 del 30/03/17
Industria 4.0 – Articolo 1, commi da 8 a 13, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
– Proroga, con modificazioni, della disciplina del c.d. “super ammortamento” e introduzione del c.d. “iper ammortamento”
Circolare n. 3 del 24/03/17
Consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale relativa a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento
Circolare n. 2/E del 08/03/17
Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016 – Art. 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193
***************************** Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Napoli, 02.05.2017
Dott.ssa Grazia Alberico
graziaalberico@fiorentinoassociati.it
Dott. Marco Fiorentino
marcofiorentino@fiorentinoassociati.it
DISCLAIMER
Il presente focus ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.
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