FOCUS 1/18
RISOLUZIONI E PROVVEDIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Dal 1° gennaio al 28 febbraio 2018
RISOLUZIONI
1. Risoluzione n. 4 del 15 gennaio 2018
Branch exemption – Chiarimenti sull’esercizio dell’opzione a seguito del Provvedimento del 28 agosto 2017.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito diverse problematiche riguardanti la corretta applicazione del regime di branch exemption di cui all’art. 168 ter del TUIR, viste le incongruenze tra le istruzioni dei modelli dichiarativi e le direttive contenute nel provvedimento del 28 agosto 2017.
A seguito di tali incoerenze, l’AGE ha ritenuto di escludere dall’applicazione delle sanzioni le dichiarazioni integrative presentate dalle imprese, che intendono adeguarsi a tale regime, oltre i 90 giorni dalla data del 31 ottobre 2017.
Riguardo al quesito sulla corretta compilazione del quadro RF del modello Unico, l’AGE ha chiarito che bisogna compilare più moduli del suddetto quadro; il primo deve essere compilato dal soggetto che compila la dichiarazione, affinché l’impresa nel suo complesso calcoli il reddito, mentre i successivi moduli vanno compilati per determinare il reddito delle singole stabili organizzazioni.
La somma algebrica dei redditi e delle perdite di tutte le singole branch risultanti dai predetti moduli va riportata tra le variazioni in aumento (se negativa) o in diminuzione (se positiva), rispettivamente, nei righi RF31 (codice 45) e RF55 (codice 41).
In relazione al quesito sulla corretta applicazione dell’agevolazione ACE rispetto alle stabili organizzazioni in regime di branch exemption, l’AGE ha affermato che bisogna, anche in tal caso, compilare tanti moduli quante sono le stabili organizzazioni seguendo lo stesso ordine progressivo presente nella compilazione dei vari moduli del quadro RF; così facendo, i moduli del quadro RS ed i moduli del quadro RF corrisponderanno alla medesima branch.
Il terzo quesito riguardava il caso in cui in un determinato Stato estero siano localizzati più siti produttivi di una medesima impresa dotate, in detto Stato, di autonomo codice di identificazione (c.d. stabili organizzazioni plurime).
L’AGE ha ribadito che le stabili organizzazioni plurime sono considerate ai fini Bex come un’unica stabile organizzazione, pertanto nel modello Unico (rigo RF 130, colonna 2) deve essere evidenziato indifferentemente uno qualunque dei codici attribuiti alle stabili organizzazioni estere.
In risposta al quesito n.4 sul credito per le imposte pagate all’estero, l’AGE ha precisato che l’art. 165 del TUIR stabilisce che il meccanismo del calcolo del Foreign Tax Credit (FTC) e le relative eccedenze di imposta riportabili, vanno considerati distintamente per singolo Paese.
Pertanto, se all’interno del medesimo Paese, esistono diverse componenti reddituali sia attribuibili alle stabili organizzazioni esenti sia attribuibili ad altri redditi esteri, bisognerà ricalcolare il FTC e le eventuali eccedenze riportabili in relazione ai redditi della sola stabile organizzazione esente
Le eccedenze degli altri redditi relativi al medesimo Paese saranno assoggettate alle regole ordinarie dell’art. 165 del TUIR.
Tale adempimento si rende necessario tramite la compilazione di più moduli del quadro CE.
Infine, per l’ultimo quesito riguardante la modalità di compilazione della dichiarazione Irap, l’AGE ha stabilito che il valore della produzione delle stabili organizzazioni estere in esenzione, calcolato in via analitica partendo dal rendiconto ex art. 152, comma 2, del TUIR, deve essere evidenziato nel mod. Irap come una generica variazione in diminuzione da indicare con il codice 99.
2. Risoluzione n. 5 del 16 gennaio 2018
Depositi IVA – Art. 50-bis del DL n. 331 del 1993.
Con la risoluzione in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha stabilito l’ambito di applicazione della garanzia stabilita dal DM 23 febbraio 2017 nell’ipotesi di immissione di beni in libera pratica.
In particolare, il contribuente istante ha chiesto se, nel caso in cui il soggetto che procede all’estrazione dei beni dai Deposito IVA coincida con quello che ha effettuato l’immissione in libera pratica con introduzione dei beni nello stesso Deposito, sussista l’obbligo di prestare garanzia prevista dall’art. 50 bis del dl n. 331 del 1993.
L’AGE ha precisato che il suddetto DM, nell’art. 2, elenca i requisiti soggettivi di affidabilità che l’operatore deve possedere, nell’estrarre i beni dal deposito IVA, per poter adempiere mediante reverse charge, senza prestare la garanzia richiesta dall’art. 38-bis, comma 5, del D.P.R. 633/1972.
L’art. 4 del DM, invece, ha stabilito i casi in cui tali requisiti sono presunti, prevedendo l’esclusione dal prestare garanzia per il soggetto che introduce i beni nel Deposito e che attende anche l’estrazione degli stessi; tale circostanza presume che l’operatore abbia già prestato garanzia contestualmente all’introduzione stessa (art. 38-bis, comma 4, lett. b) DL n. 331/1993).
L’AGE ha affermato che in quest’ultima circostanza l’operatore è considerato affidabile ai sensi del DM 23 febbraio 2017.
Infine l’AGE ha richiamato i diversi ambiti in cui operano le garanzie, in quanto la garanzia in entrata la sostiene l’operatore al momento dell’immissione in libera pratica di beni destinati nei Depositi IVA, mentre la garanzia in uscita deve essere prestata dal soggetto che procede all’estrazione.
In conclusione, nel caso nel caso di immissione in libera pratica dei beni nel Deposito IVA, il soggetto che estrae i beni può applicare il reverse charge senza aver prestato la garanzia “in uscita” se possiede i requisiti di affidabilità indicati dall’art. 2 e rientra tra i soggetti contemplati dall’art. 4 del citato DM.
3. Risoluzione n. 6 del 16 gennaio 2018
Chiarimenti sul regime di non imponibilità previsto dall’art. 8-bis del DPR n. 633 del 1972.
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta per approfondire il tema del regime di non imponibilità per le navi adibite alla navigazione in alto mare.
A tal fine, una nave si considera “adibita alla navigazione in alto mare” se, nell’anno precedente a quello in cui si invoca la non imponibilità, ha effettuato più del 70 per cento dei viaggi in alto mare, ovvero oltre 12 miglia marine.
Il requisito deve essere verificato per ciascuno periodo d’imposta, con riferimento all’anno solare.
I viaggi utili a determinare tale percentuale sono tutti i tragitti compresi tra due punti di approdo, durante i quali vengono superate, a prescindere dalle rotte eseguite, le 12 miglia nautiche, nell’esercizio della propria attività commerciale (es: trasporto passeggeri, operazioni di carico e scarico merci, ecc.)
I viaggi effettuati interamente nelle acque territoriali di altri Paesi vanno considerati interamente effettuati in alto mare.
La prevalenza dei viaggi in alto mare deve essere comprovata da documentazione ufficiale come a titolo esemplificativo il giornale di navigazione o il giornale di bordo, la cartografia dei viaggi, i contratti commerciali, le fatture e i relativi mezzi di pagamento; tuttavia, i requisiti possono essere attestati con una dichiarazione dell’armatore, del comandante della nave o di chi ha la responsabilità gestionale effettiva.
L’AGE ha affermato, inoltre, che la suddetta dichiarazione può essere utilizzata anche per attestare l’uso previsto della nave. In tal caso, l’acquirente che rilascia la dichiarazione dovrà indicare i documenti probatori dai quali si potrà evincere il soddisfacimento del requisito del 70 per cento.
Se in sede di controllo venga accertato la mancanza del requisito dell’acquirente, il fornitore sarà tenuto a versare la maggiore imposta dovuta comprensiva di interessi di mora ma senza l’applicazione delle sanzioni.
Nel caso in cui l’acquirente in fare consuntiva rilevi il mancato raggiungimento del requisito, il fornitore dovrà effettuare le necessarie variazioni in aumento dell’imposta ai sensi dell’art. 26 del DPR 633 del 1972.
Infine, l’AGE ha ricordato che, qualora non abbia provveduto il fornitore, sarà compito del committente a procedere con la regolarizzazione dell’imposta dovuta.
4. Risoluzione n. 9 del 29 gennaio 2018
Termine di conservazione elettronica delle dichiarazioni fiscali
L’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento sull’interpretazione dell’art.3, comma3, del D.M. 17/06/2014 in tema di conservazione elettronica delle dichiarazioni fiscali.
L’AGE ha evidenziato che già con la risoluzione 46/E/2017 era stato chiarito che la conservazione dei documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, deve essere eseguita entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, da intendersi, in un’ottica di semplificazione e uniformità del sistema, con il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.
Pertanto, ai fini esemplificativi, un contribuente con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (1.1.2016-31.12.2016) concluderà il processo di conservazione di tutti i documenti rilevanti ai fini fiscali (documenti IVA e altri documenti) al più tardi entro il 31.12.20171.
1 Entro il 31 gennaio 2018, per effetto della proroga recata dall’articolo 1 del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 2017
5. Risoluzione n. 10 del 29 gennaio 2018
La valutazione titoli con il criterio del costo ammortizzato
Con la risoluzione in oggetto l’Agenzia dell’Entrate ha fornito dei chiarimenti sull’applicazione retroattiva del costo ammortizzato sui titoli di debito.
In particolare l’interpellante, a seguito di una fusione per incorporazione, aveva provveduto a rideterminare retroattivamente al costo ammortizzato il valore di tutti i titoli di debito in suo possesso al 31 dicembre 2016, anche quelli ereditati dalle società fuse.
Il mancato esercizio della facoltà contenuta nell’art. 12, comma 2, D.Lgs n.139/2015, che prevedeva la possibilità di non applicazione delle modifiche all’articolo 2426, comma 1, numeri 1), 6) e 8), del codice civile, per le operazioni che non avevano ancora esaurito i loro effetti in bilancio al 31.12.2016, aveva comportato la contabilizzazione degli effetti, sia per i titoli posseduti ante 2016 sia per quelli acquistati dal 1° gennaio 2016, come previsto dall’OIC 20, sul bilancio del primo esercizio di applicazione.
L’interpellante ha chiesto il corretto comportamento da adottare dal punto di vista fiscale al fine di non determinare la doppia tassazione delle componenti reddituali dei medesimi titoli di debito che sono stati già assoggettate a tassazione nei periodi antecedenti al 1° gennaio 2016. A tal fine, ha richiesto se sia corretto la costituzione, in via extracontabile, e la gestione di un doppio magazzino titoli, uno ante 2016, i cui effetti reddituali continueranno ad essere assoggettati alla disciplina fiscale “previgente” e l’altro per i titoli di debito acquistati dal 1° gennaio 2016, per i quali troverà applicazione il principio di derivazione rafforzata.
Infine, è stata evidenziata la necessità di stabilire un criterio di imputazione/movimentazione dei titoli di debito, al fine di imputare le operazioni di vendita poste in essere, ai due diversi magazzini fiscali; il criterio individuato dalla società prevede l’imputazione delle operazioni di vendita pro quota rapportando l’ammontare dei titoli della stessa specie giacenti in ciascun dei due magazzini fiscali e l’ammontare complessivo dei medesimi titoli posseduti dalla Società
Il parere dell’AGE ha confermato che la nuova formulazione dell’art. 83 de TUIR ha stabilito la rilevanza fiscale della contabilizzazione dei titoli basata sul costo ammortizzato, ma il DL n. 244/2016 al comma 5 dell’art.13 ha stabilito che le novità fiscali “hanno efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015”.
L’AGE ha espresso parere positivo sulle soluzioni prospettate dall’istante condividendo la soluzione di suddivisione dei magazzini fiscali ed evidenziando l’utilità del criterio di imputazione pro quota della vendita dei titoli, in quanto non consente scelte arbitrarie sugli stessi.
6. Risoluzione n. 13 del 2 febbraio 2018
Riportabilità delle perdite in caso di fusione per incorporazione della consolidante in una società veicolo (SPAC).
L’Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso di una società veicolo SIV (Beta) operante quale Special Purpose Acquisition Company (SPAC) che, nel perseguimento delle proprie finalità, aveva incorporato una società industriale (Alfa) non quotata operante come capogruppo nell’ambito di un consolidato fiscale che negli anni precedenti aveva realizzato un ingente ammontare di perdite pregresse.
In particolare l’istante ha ritenuto sussistenti i requisiti per la continuazione del consolidato fiscale, dopo la data di efficacia della fusione, come richiesto dall’art.117 del TUIR in quanto:
– ai fini del requisito del controllo, Beta subentrando nella totalità del capitale sociale della consolidante, non risultavano variate le precedenti quote di partecipazione.
– ai fini del requisito cd. Holding Period, la società incorporante subentrava ex lege ai sensi dell’art. 2504-bis, comma 1, in tutte le posizioni giuridiche rilevanti ai fini delle imposte sui redditi precedentemente appartenenti alla società incorporata.
Inoltre, l’istante non riteneva sussistenti gli effetti di cui all’art. 13, commi 5 e 6, del D.M. 9 giugno 2004, che prevede la riattribuzione delle perdite fiscali risultanti dall’ultima dichiarazione del consolidato fiscale.
L’operazione effettuata (costituzione di una SIV con quotazione della stessa e fusione per incorporazione della target Alfa) avrebbe avuto gli stessi effetti economici, finanziari e giuridici laddove il processo di quotazione fosse stato effettuato direttamente da Alfa, ricevendo un aumento di capitale. La procedura adottata, invece, con l’impiego di una SIV, risultava essere una operazione di “mercato” con specifiche caratteristiche tecniche che, nello specifico caso, ovendo consentito una facilitazione di immissione di risorse finanziarie in favore del “business di Alfa”.
L’Agenzia delle Entrate ha concordato con la tesi dell’istante, in quanto con la prosecuzione, senza soluzione di continuità, del consolidato, per effetto del subentro del soggetto incorporante in tutte le posizioni giuridiche attive e passive del soggetto incorporato, e, relativamente all’holding period, risulterebbe soddisfatto l’art. 120, comma 2, del TUIR.
Relativamente alla riportabilità delle perdite pregresse nel consolidato post fusione, l’AGE ha sottolineato che il citato comma 5, dell’art. 13 non risulta applicabile alla fattispecie in esame in quanto si applica quando la perdita dello status di consolidante consegua all’esercizio dell’opzione per una diversa fiscal unit in veste di soggetto consolidato. Nel caso di specie, ALFA non rivestiva più il ruolo di consolidante in quanto veniva incorporata da BETA, che assumeva la veste di consolidante.
Continuando, l’AGE ha affermato che nel caso de quo, occorrerebbe valorizzare le peculiarità dell’operazione. Infatti, lo specifico ruolo della società incorporante, unite alla necessarietà della fusione quale giusta conclusione del procedimento di quotazione ed acquisizione, farebbe ritenere che il consolidato non abbia cambiato, di fatto, la consolidante, diversamente da quanto avviene in occasioni di fusioni di consolidanti con società preesistenti esterne al consolidato.
Alla luce di quanto illustrato, l’AGE ha confermato la riportabilità, in capo alla consolidante Beta, delle perdite fiscali del consolidato di Alfa.
7. Risoluzione n. 17 del 16 febbraio 2018
Ambito soggettivo di applicazione dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla applicabilità del regime sostitutivo d’imposta sulle cessioni dei crediti sorti a seguito della concessione di finanziamenti a medio/lungo termine.
In particolare, l’atto di cessione in esame aveva per oggetto un credito derivante un finanziamento a medio termine, garantito da ipoteca, concesso da una banca in favore di una società, per il quale era stata esercitata l’opzione per l’applicazione dell’imposta sostituiva.
L’interpellante ha chiesto di conoscere se per tale cessione si potesse applicare il regime sostitutivo di cui agli articoli 15 e ss del DPR n. 601/1973, in quanto la risoluzione ministeriale n. 310273 del 1988, affermava che per l’applicazione dell’imposta sostitutiva il soggetto cessionario doveva rivestire la qualifica di istituto di credito.
L’Agenzia ha specificato che, in ragione delle modifiche alla disciplina delle agevolazioni tributarie in materia di operazioni di credito a medio e lungo termine, operate dal DL 91 del 2014, l’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva può essere esercitata anche in relazione alle operazioni di cessione del suddetto credito e che non assume alcuna rilevanza, a tal proposito, la qualifica del soggetto cessionario.
PROVVEDIMENTI
1. Provvedimento del 12/01/2018
Approvazione dello schema di certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate.
Il provvedimento in oggetto ha approvato lo schema di certificazione degli utili e degli altri proventi corrisposti, sostituendoe quello precedentemente approvato con provvedimento del 7 gennaio 2013, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Nel nuovo schema di certificazione è stata recepita la disposizione contenuta nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 maggio 2017 che prevede che gli utili derivanti dalla partecipazione in soggetti IRES e i proventi equiparati derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14%
2. Provvedimentodel 15 gennaio 2018
Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2018.
Il presente provvedimento, è emanato in base all’articolo 8 del decreto del 3 Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, al fine di adeguare la struttura e il contenuto del modello di dichiarazione in materia di imposta sul valore aggiunto alla vigente normativa e di semplificarne la compilazione, ha approvato il modello di dichiarazione IVA/2018, con le relative istruzioni, concernente la dichiarazione relativa all’anno 2017 da presentare nel 2018 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
3. Provvedimentodel 15 gennaio 2018
Approvazione del modello 770/2018, relativo all’anno di imposta 2017.
È approvato il modello 770/2018 per l’anno di imposta 2017, con le istruzioni per la compilazione, da utilizzare per comunicare i dati relativi alle ritenute operate nell’anno 2017 ed i relativi versamenti, nonché le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria ed i versamenti effettuati dai sostituti d’imposta.
Il modello 770/2018 è altresì utilizzato per l’indicazione delle compensazioni operate nonché per l’indicazione dei crediti d’imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.
4. Provvedimentodel 15 gennaio 2018
Approvazione del modello di dichiarazione per il fallimento o per la liquidazione coatta amministrativa, modello IVA 74 bis, con le relative istruzioni
È approvato il Modello IVA 74 bis, con le relative istruzioni, concernente le operazioni effettuate nella frazione d’anno antecedente la dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori.
Il modello deve essere utilizzato a partire dall’anno d’imposta 2018.
5. Provvedimentodel 15 gennaio 2018
Approvazione della Certificazione Unica “CU 2018”, relativa all’anno 2017, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.
Il presente provvedimento ha approvato, oltre al modello di Certificazione Unica, anche il frontespizio per la trasmissione telematica contenente i dati anagrafici del soggetto tenuto alla comunicazione dei dati contenuti nelle certificazioni uniche e del soggetto incaricato della trasmissione telematica, nonché il quadro “CT” per indicare, nei casi previsti, la sede telematica dove ricevere il flusso contenente i risultati finali delle dichiarazioni 730 (modello 730-4 e modello 730-4 integrativo).
6. Provvedimentodel 15 gennaio 2018
Approvazione dei modelli 730, 730-1,730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni.
Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni, i seguenti modelli:
a) 730/2018, relativo alla dichiarazione semplificata agli effetti delle imposte sul reddito delle persone fisiche che i contribuenti, ove si avvalgano dell’assistenza fiscale, devono presentare nell’anno 2018, per i redditi prodotti nell’anno 2017;
b) 730-1, concernente le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF;
c) 730-2 per il sostituto d’imposta e 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, che contengono la ricevuta dell’avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente;
d) 730-3, relativo al prospetto di liquidazione relativo all’assistenza fiscale prestata;
e) 730-4 e 730-4 integrativo, concernenti la comunicazione, la bolla di consegna e la ricevuta del risultato contabile al sostituto d’imposta;
f) bolla per la consegna dei modelli 730 e/o 730-1.
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7. Provvedimentodel 23 gennaio 2018
Comunicazione all’Agenzia delle entrate, da parte delle imprese elettriche.
Il presente provvedimento ha approvato la comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate, in assenza di rettifiche rispetto all’anno precedente, dei dati relativi al canone TV addebitato, accreditato e riscosso da parte delle imprese elettriche.
Il provvedimento si è reso necessario, in quanto, per primo anno di avvio del nuovo sistema di riscossione del canone tv ad uso privato, la conferma dei dati precedentemente trasmessi poteva essere trasmessa dalle imprese elettriche a mezzo posta elettronica certificata o spedita mediante raccomandata.
A decorrere dall’anno in corso, la conferma, è effettuata entro il 31 marzo di ogni anno con le modalità previste dal provvedimento del 4 luglio 2016, secondo le specifiche tecniche allo scopo implementate.
8. Provvedimentodel 30 gennaio 2018
Approvazione del modello di dichiarazione “REDDITI 2018–SP”.
Il presente provvedimento approva il modello di dichiarazione “Redditi 2018– SP”, da presentare nell’anno 2018 dalle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate.
Sono anche approvati i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri per il periodo d’imposta 2017.
Tali modelli, che costituiscono parte integrante della dichiarazione “Redditi 2018–SP”, devono essere presentati dagli esercenti attività d’impresa o attività professionali per le quali non sono stati approvati gli studi di settore, ovvero, ancorché approvati, operano le condizioni di inapplicabilità individuate nei provvedimenti di approvazione degli studi stessi.
9. Provvedimentodel 30 gennaio 2018
Approvazione del modello “Consolidato nazionale e mondiale 2018”, con le relative istruzioni, ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo.
È approvato il modello “Consolidato nazionale e mondiale 2018”, da presentare nell’anno 2018 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti, con le relative istruzioni, annessi al presente provvedimento.
10. Provvedimentodel 30 gennaio 2018
Approvazione del modello di dichiarazione “Irap 2018” per l’anno 2017.
È approvato il modello di dichiarazione “Irap 2018” ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive per l’anno 2017, con le relative istruzioni, annessi al presente provvedimento.
11. Provvedimentodel 30 gennaio 2018
Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2018–ENC”.
È approvato il modello “Redditi 2018–ENC”, da presentare nell’anno 2018 da parte degli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e dei soggetti non residenti ed equiparati, con le relative istruzioni, annessi al presente provvedimento.
Sono approvati gli annessi modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri per il periodo d’imposta 2017.
Tali modelli, che costituiscono parte integrante della dichiarazione “Redditi 2018–ENC”, devono essere presentati dagli esercenti attività professionali per le quali non sono stati approvati gli studi di settore, ovvero, ancorché approvati,
operano le condizioni di inapplicabilità individuate nei provvedimenti di approvazione degli studi stessi.
12. Provvedimentodel 30 gennaio 2018
Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2018–SC”.
È approvato il modello “Redditi 2018–SC”, da presentare nell’anno 2018 da parte delle società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e dei soggetti non residenti equiparati, con le relative istruzioni per la compilazione e le istruzioni generali ai modelli “Redditi 2018 delle Società e degli Enti”, annessi al presente provvedimento.
Sono approvati gli annessi modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri per il periodo d’imposta 2017.
Tali modelli, che costituiscono parte integrante della dichiarazione “Redditi 2018–SC”, devono essere presentati dagli esercenti attività professionali per le quali non sono stati approvati gli studi di settore, ovvero, ancorché approvati, operano le condizioni di inapplicabilità individuate nei provvedimenti di approvazione degli studi stessi.
13. Provvedimentodel 30 gennaio 2018
Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2018–PF”.
È approvato il modello “REDDITI 2018–PF”, da presentare nell’anno 2018 da parte delle persone fisiche, con le relative istruzioni, annesso al presente provvedimento.
Sono approvati gli annessi modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri per il periodo d’imposta 2017, unitamente alle relative istruzioni. Tali modelli, che costituiscono parte integrante della dichiarazione “REDDITI 2018–PF”, devono essere presentati dagli esercenti attività d’impresa o attività professionali per i quali non siano stati approvati gli studi di settore, ovvero, ancorché approvati, operino le condizioni di inapplicabilità individuate nei provvedimenti di approvazione degli studi stessi.
14. Provvedimentodel 31 gennaio 2018
Proroga dei termini per l’utilizzo, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata 2018, dei dati delle spese sanitarie messi a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria.
Con il presente provvedimento sono stati derogati i termini individuati dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 luglio 2016 e del 15 settembre 2016, per consentire agli assistiti, per l’anno 2018, di poter esercitare la propria opposizione all’invio dei dati 2017 da parte del Sistema Tessera Sanitaria all’Agenzia delle entrate fino all’8 febbraio 2018, con riferimento ai dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa, mediante apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate, dal 9 febbraio 2018 all’8 marzo 2018, in relazione ad ogni singola voce di spesa, accedendo direttamente all’area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it).
Di conseguenza, è previsto che anche il Sistema Tessera Sanitaria, in deroga ai termini indicati nel richiamato provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 luglio 2016, metta a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati relativi alle spese sanitarie 2017 e 4 ai rimborsi per i quali non è stata esercitata l’opposizione da parte degli assistiti a partire dal 9 marzo 2018.
15. Provvedimentodel 31 gennaio 2018
Approvazione di n. 193 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per il periodo di imposta 2017.
Sono stati approvati i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, che sono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con i modelli Redditi.
Tali modelli sono costituiti da una Parte generale, comune a tutti gli studi di settore, e da una Parte specifica per ciascuno studio.
I modelli dovranno essere compilati dai contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore, ovvero, ancorché esclusi dall’applicazione degli stessi, tenuti comunque alla loro presentazione, che nel periodo d’imposta 2017 hanno esercitato in via prevalente una delle attività economiche del settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio.
16. Provvedimentodel 05 febbraio 2018
Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
Il presente provvedimento ha definito che per le fatture di importo inferiore ad euro 300 registrate cumulativamente ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695 è possibile comunicare per ogni documento riepilogativo delle fatture emesse e delle fatture ricevute:
– il numero e la data del documento;
– la partita IVA del cedente/prestatore;
– la base imponibile;
– l’aliquota IVA applicata;
– l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.
17. Provvedimentodel 05 febbraio 2018
Comunicazione dei dati relativi ai pagamenti effettuati a mezzo bonifico per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.
Con il presente provvedimento vengono modificate le specifiche tecniche approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 75159 del 30 maggio 2014, relative alla comunicazione dei dati dei bonifici per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.
In particolare, nelle specifiche tecniche è stata introdotta una nuova causale al fine di individuare i bonifici relativi alle spese per l’arredo degli immobili ristrutturati.
18. Provvedimentodel 06 febbraio 2018
Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi ai contributi versati alle forme pensionistiche complementari.
Con il presente provvedimento vengono modificate le specifiche tecniche relative alle comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi ai contributi versati alle forme pensionistiche complementari.
È stato previsto l’obbligatorietà, a partire dai dati relativi al 2018, dell’indicazione del codice fiscale del soggetto che sostiene la spesa diverso dall’iscritto alla forma di previdenza complementare, consentendo così una corretta compilazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
19. Provvedimentodel 06 febbraio 2018
Modalità e termini di comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese sanitarie rimborsate.
Con il presente provvedimento vengono modificate le specifiche tecniche relative alle comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati alle spese sanitarie rimborsate.
È stata prevista l’acquisizione dell’informazione dei contributi detraibili, anziché deducibili, ricevuti dai soggetti che erogano rimborsi delle spese sanitarie, consentendo così una più corretta e completa elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
20. Provvedimentodel 09 febbraio 2018
Comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati riguardanti le spese relative alle rette per la frequenza degli asili nido, pubblici e privati.
Con il presente provvedimento sono definite le modalità attraverso le quali coloro che hanno sostenuto la spesa per la retta di frequenza agli asili nido possono esercitare la propria opposizione all’inserimento delle spese effettuate nella dichiarazione precompilata. Nell’effettuare l’opposizione, tali soggetti dovranno indicare il codice fiscale del minore che frequenta l’asilo nido, per il quale hanno sostenuto l’onere.
21. Provvedimentodel 27 febbraio 2018
Proroga dei termini per le comunicazioni all’anagrafe tributaria, dei dati riguardanti le rette per la frequenza degli asili nido, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali e le spese sanitarie rimborsate.
Con il presente provvedimento l’Agenzia delle Entrate ha prorogato di nove giorni, esclusivamente con riferimento ai dati relativi all’anno 2017, i termini previsti per la trasmissione dei dati riguardanti le spese per la frequenza degli asili nido, le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali e i rimborsi delle spese sanitarie, senza impatti sul calendario della campagna dichiarativa 2018.
CIRCOLARI
Infine, per completezza informativa, si riportano qui di seguito le Circolari dell’Agenzia delle Entrate pubblicata nel periodo:
Circolare n. 1/Edel 17 gennaio 2018
La disciplina della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto dopo le modifiche introdotte dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017.
Circolare n. 2/Edel 26 gennaio 2018
Regime di consolidato nazionale e utilizzo delle perdite – Casi particolari.
Circolare n. 3/E del 26 febbraio 2018
Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), articolo 1, commi da 100 a 114. Applicazione delle disposizioni concernenti i piani di risparmio a lungo termine (PIR).
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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Napoli, 07.05.2018
Dott. Stefano Valerio
stefanovalerio@fiorentinoassociati.it
Dott. Marco Fiorentino
marcofiorentino@fiorentinoassociati.it
DISCLAIMER
Il presente focus ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.
FOCUS
Dal 1° gennaio al 28 febbraio 2018