n.5/2018

FOCUS 5/18

Risoluzioni, Risposte, Principi di Diritto e Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate

Dal 1° al 30 settembre 2018

Premessa

A seguito della meritevole decisione, assunta nel mese di settembre dall’Agenzia delle Entrate di dare maggiore pubblicità alle risposte agli interpelli di interesse generale, a partire dal presente Focus, lo Studio ha inteso allargare l’analisi sintetica anche a questi nuovi documenti di prassi, uniti ai Principi di diritto, con lo scopo di dare un quadro più completo delle interpretazioni dell’Autorità Fiscale.

RISOLUZIONI

1. Risoluzione n. 64 del 14 settembre 2018

Accesso al regime forfettario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89 L. 190/ 2014.

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta per chiarire la validità del comportamento concludente di un contribuente che, pur possedendo i requisiti per accedere al regime forfettario, aveva adottato il regime semplificato, senza esercitare l’opzione nel quadro VO della dichiarazione annuale IVA.

L’Age ha evidenziato che, nel 2015, il regime naturale per coloro che erano in possesso dei requisisti di cui all’art. 1 della succitata Legge n. 190/2014, era il regime forfettario e che l’art. 1 del DPR .442/1997 afferma che: “l’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili.”

Ciò posto, l’Age ha affermato che l’omessa indicazione dell’opzione nella dichiarazione IVA, seppur non vincolante ai fini dell’efficacia del regime semplificato in luogo del regime forfettario, costituisce una violazione sanabile con l’istituto del ravvedimento operoso, ma che non vincola il contribuente alla permanenza triennale nel regime scelto, trattandosi di un regime naturale dei contribuenti minori.

2. Risoluzione n. 68 del 21 settembre 2018

Comunicazione dei dati e delle fatture emesse per la somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, ecc.

Un Comune che gestisce direttamente la fornitura di acqua, depurazione e servizio fognatura, ha chiesto se le bollette emesse dovessero essere inserite nella Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute.

Il Comune riteneva di non dovere provvedere alla comunicazione, sia per l’esonero ai sensi del DM 370/2000, in quanto le bollette non sono fatture, sia per l’esonero richiamato dal provvedimento Age n. 94908 del 2 agosto 2013, che prevede l’esclusione dalla comunicazione delle operazioni che sono già comunicazioni all’Anagrafe tributaria (es. contratti di somministrazione di energia elettrica, servizi di telefonia ecc.).

L’Age ha ribadito l’assimilazione delle bollette alle fatture pertanto sussiste l’obbligo della Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute.

3. Risoluzione n. 72 del 26 settembre 2018

Accesso al regime agevolato per i lavoratori impatriati – Attività lavorativa prestata in Italia e all’estero per società dello stesso gruppo.

L’Age ha riaffrontato il tema dei lavoratori rimpatriati nel caso specifico di un cittadino italiano che, per l’anno 2016, risultava residente e lavoratore in Italia, successivamente trasferito negli Emirati Arabi, dove aveva lavorato per due diverse società emiratine, ed era impatriato nel 2018 per intraprendere un nuovo lavoro in Italia.

La peculiarità del caso in esame, risiedeva nel fatto che tutte le società per le quali aveva lavorato l’istante fanno parte dello stesso gruppo multinazionale, pertanto la richiesta era se, anche in tal caso, si potesse applicare il regime speciale di detassazione del reddito al 50%, di cui al comma 2 dell’art. 16 del D.LGS n. 147 del 2015, avendo l’istante trasferito la residenza in Italia ed essendo in possesso di un titolo di laurea.

Affinché il soggetto possa beneficiare della detassazione, nel periodo d’imposta nel quale il soggetto trasferisce la propria residenza fiscale in Italia, nonché nei quattro periodi d’imposta successivi, l’Age ha confermato che debbano essere soddisfatti, in via alternativa, i requisiti previsti dal comma 1 e dal comma 2 del predetto decreto.

L’Agenzia ha osservato che la casistica era stata già affrontata nella risoluzione 51/E di luglio 20181, dove aveva precisato che la norma non dispone alcunché sul periodo minimo di residenza all’estero, pertanto, era giunta alla conclusione di ritenere sufficiente, quale periodo di residenza all’estero, quello nei quali i lavoratori abbiano svolto un’attività di lavoro non inferiore ai due anni antecedenti il trasferimento della residenza fiscale in Italia.

Infine, l’attività lavorativa all’estero, prestata con società appartenenti allo stesso gruppo, non ostacola l’istante all’accesso al regime, ma resta salva la circostanza dell’autonomia dei rapporti contrattuali delle singole società estere con la capogruppo, fattispecie non oggetto di controllo da parte dell’Agenzia.

1 Vedi punto 2 del focus n.4/2018.

RISPOSTE

1. Risposta n.1 del 4 settembre 2018

Aliquota IVA 10% – Punti 64) e 80) della Tabella A, Parte III (cacao).

Una Società con sede legale in un Paese dell’Unione Europea che vende in Italia in e-commerce attraverso il proprio sito Intenet, avendo superato il limite annuo previsto per la vendita a distanza di € 35.000, ai fini dell’identificazione diretta ai fini IVA, ha richiesto il corretto inquadramento merceologico dei beni venduti ai fini dell’aliquota IVA applicabile.

L’istante aveva anche fatto richiesta all’Agenzia delle Dogane di determinare la corretta classificazione doganale dei prodotti venduti, la quale aveva classificato il bene venduto “integratore alimentare di origine naturale” nella Tariffa Doganale “Preparazioni alimentari diverse” alla voce 210690: “Preparazioni alimentari non nomina né comprese altrove”.

L’Age, visti anche i pareri forniti dalle Dogane, ha ritenuto applicabile alla fattispecie l’IVA ridotta al 10 per cento, ricomprendendola tra i beni di cui ai punti 64) e 80)2 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/1972.

2. Risposta n.3 del 17 settembre 2018

Rettifica decennale della detrazione IVA su contratti di leasing immobiliare.

La società Alfa nell’esercizio della propria attività d’impresa aveva stipulato vari contratti di leasing, i cui canoni erano stati assoggettati ad IVA in misura ordinaria e l’imposta era stata detratta integralmente. La società aveva poi concesso gli immobili, condotti in leasing, in locazione prevedendo l’imponibilità dei relativi canoni.

Tutto ciò premesso, l’interpellante ha chiesto se in caso di passaggio dal regime di imponibilità al regime di esenzione ai sensi dell’art. 10, comma 1, numero 8 del DPR 633/1972, si potesse non applicare la rettifica della detrazione prevista dall’art. 19 bis2 del citato decreto IVA.

L’Age, accogliendo la soluzione dell’istante, ha evidenziato che era già stato chiarito che (circolare 178/E/2009), ai fini della rettifica non rileva la modalità di acquisizione degli immobili (acquisto-costruzioni, in leasing) e che (circolare 26/E/2016), nel caso di immobili acquisiti con contratto di leasing, per il periodo decennale di tutela fiscale, bisogna far riferimento alla data di esercizio del diritto di acquisto del bene da parte della società utilizzatrice.

2 Punto 64): cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. ex 18.06);

Punto 80): preparazioni alimentari non nominate ne’ comprese altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura.

3. Risposta n.6 del 19 settembre 2018

Intervento di recupero del patrimonio edilizio: acquisto e realizzazione di box pertinenziale.

L’istante aveva acquistato un box auto da un’impresa costruttrice, come pertinenza dell’abitazione situata nello stesso fabbricato.

Precedentemente il citato acquisto, il box era stato oggetto di lavori di trasformazione, da parte dell’impresa di costruzione, la quale aveva comprato l’intera proprietà accatastata come “civile abitazione” e successivamente suddivisa in “box e cantinole” finalizzata alla vendita;

L’impresa costruttrice aveva poi negato il rilascio della certificazione per i lavori ai fini della detrazione IRPEF di cui all’art.16-bis, comma 1, lettera d) del DPR 917/19863 in quanto, a suo dire, il costo di realizzo del box non rientrava in tale fattispecie.

L’Age ha evidenziato che la detrazione, di cui all’art. 16-bis, è riconosciuta anche per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali ad immobili residenziali; il termine “realizzazione” è da ritenersi come intervento “ex novo” come chiarito nelle varie circolari di prassi (cfr. circ. n. 121/98 e circ. n.7/2018).

In fine, l’Age ha concluso che, fermo restando le valutazioni tecniche, che esulano dalla competenza dell’Ufficio, che potrebbero ricondurre un intervento edilizio nell’ambito della ristrutturazione piuttosto che nell’ambito della nuova costruzione edilizia, nel caso prospettato dall’istante l’intervento pare rientrate nella fattispecie della ristrutturazione immobiliare, quindi un intervento non agevolabile.

4. Risposta n.8 del 19 settembre 2018

Detrazioni per risparmio energetico – spese per l’acquisto di un sistema di accumulo collegato ad un impianto fotovoltaico.

L’istante ha chiesto di poter beneficiare delle detrazioni di cui all’art.16-bis, comma 1, lettera h) del DPR 917/1986 (TUIR) 4 per l’acquisto ed il montaggio di un sistema di accumulo collegato ad un impianto fotovoltaico, per il quale non ha mai usufruito delle detrazioni IRPEF.

L’Age ha già chiarito in precedenti documenti di prassi che l’intervento rientra tra quelli agevolabili, a condizione che l’accumulatore sia posto direttamente al servizio dell’abitazione, che il soggetto non benefici delle tariffe incentivanti, che la detrazione è cumulabile con il meccanismo dello scambio sul posto e del ritiro dedicato ed infine che è sempre escluso nel caso di impianti superiori ai 20kw, in quanto configurabili come impianti destinati all’attività commerciale.

Infine, la circolare n.7 del 2018 ha affermato che il suddetto intervento è riconducibile alla lettera h) dell’art. 16 bis, comma 1 del TUIR solo se l’istallazione sia contestuale o successiva a quella dell’impianto fotovoltaico, configurandosi come elemento funzionalmente collegato allo stesso ed in grado di migliorare le potenzialità.

3 La detrazione è riconosciuta, ai sensi della lettera d), comma 1, del citato art. 16-bis del TUIR anche per gli interventi “relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali ad immobili residenziali, anche a proprietà comune”.

4 La detrazione è riconosciuta, ai sensi della lettera h), comma 1, del citato art. 16-bis del TUIR per gli interventi “relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia”.

Nel caso in esame, l’Age ha concluso che l’istante potrà beneficiare della detrazione rispettandone tutti i requisiti e le condizioni previste dalla normativa di riferimento.

5. Risposta n.10 del 19 settembre 2018

Bonus strumenti musicali.

L’Age è intervenuta nel caso di un contribuente che, a fronte della vendita di strumenti musicali nei confronti di clienti che hanno usufruito del previso bonus fiscale, aveva maturato un credito d’imposta tale da non trovare capienza nel reddito dell’anno 2017.

In considerazione della modifica intervenuta per il regime contabile semplificato dal principio di competenza a quello di cassa, l’istante ha chiesto se l’importo del credito maturato e non utilizzato dovesse essere inserito nel quadro Rg al rigo RG colonna 2, quale componente positivo che concorre alla determinazione del reddito.

L’Age ha evidenziato che la concessione del credito, che avviene telematicamente con rilascio della ricevuta, rappresenta una forma tecnica di concessione di una provvidenza a seguito di normale operazione di vendita, per cui, il contributo non perde la propria natura di ricavo da inserire nel quadro di riferimento del modello Unico, concorrendo alla formazione del reddito.

6. Risposta n.13 del 27 settembre 2018

Pagamenti tracciabili – art.1, comma 923, L.205/ 2017.

L’Age è intervenuta sull’obbligo di utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili per l’acquisto di carburanti nel caso specifico di un agricoltore che determina il reddito su base catastale con detrazione forfettizzata dell’IVA.

Siccome tale regime non prevede la deduzione dal reddito dell’acquisto di carburante, (anche perché trattasi di gasolio agevolato assegnato dalla Regione agli agricoltori ed annotato nel “libretto fiscale di controllo per le iscrizioni e i prelievi di carburanti agevolati per uso agricolo”) l’agricoltore ha richiesto se nel caso in esame dovesse trovare applicazione l’obbligo di tracciare l’acquisto di carburante comprato, visto che tale costo non fruisce della deduzione, né della detrazione ordinaria dell’IVA.

L’Age ha chiarito che, nel caso in esame, considerato che le imposte non sono determinate in modo analitico, viene meno il presupposto che impone l’uso di mezzi di pagamento tracciabili, ossia di individuare i costi sostenuti e l’IVA pagata per rivalsa. Ciò detto, l’istante non è obbligato ad utilizzare mezzi di pagamento tracciabili, fermo restando il rispetto delle norme generali riguardanti l’uso del contante.

7. Risposta n.15 del 27 settembre 2018

Applicazione dello split payment a Uffici ministeriali esteri.

Un Ufficio italiano dislocato all’estero, ha chiesto se sia soggetto alla disciplina sulla scissione dei pagamenti.

L’Age ha evidenziato che l’art. 17 ter del DPR n. 633 del 1972 dispone che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato, delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, degli Istituti Universitari, delle Aziende Sanitarie Locali, degli Enti Ospedalieri, degli Enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalentemente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza

Con riferimento alla fattispecie in esame, pertanto, è esclusa l’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese agli Uffici all’estero del Ministero, anche in virtù della speciale autonomia gestionale e finanziaria a cui sono soggetti, che consente loro di costituire conto correnti valuta Tesoro-CCVT, e di usufruire di semplificazioni procedurali e documentali dei rendiconti concernenti le spese ordinate all’estero.

PRINCIPI DI DIRITTO

1. Principio di diritto n. 2 del 24 settembre 2018 – IVA

Servizi relativi a beni immobili – art. 7quater comma 1, lett. a), DPR 633/72.

Alla luce dei chiarimenti forniti dall’articolo 31-bis del Regolamento di esecuzione UE n. 1042/2013 ed alla luce degli orientamenti interpretativi comunitari, nell’ipotesi di una prestazione di servizi composta dalla concessione a titolo oneroso dell’uso di beni immobili ubicati in Italia, destinati ad attività congressuale, e dalla fornitura di servizi effettuata in occasione di eventi sportivi, se dall’esame delle circostanze del caso specifico emerge che:

 la concessione in uso degli immobili è essenziale e indispensabile per la prestazione del servizio e

 i servizi pattuiti sono ancillari alla concessione in uso degli immobili, anche in relazione al loro valore economico,

la prestazione di servizi dedotta in contratto sarà territorialmente rilevante in Italia ai sensi dell’articolo 7-quater, comma 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 12 del DPR 633/1972 e il committente non residente può ottenere il rimborso dell’IVA assolta in Italia, ricorrendone i presupposti di legge.

PROVVEDIMENTI

2. Provvedimento del 19/09/2018

Approvazione del modello AGI/1, dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA, con le relative istruzioni

Con il presente provvedimento viene approvato il modello AGI/1, dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA e le relative istruzioni, da utilizzare per presentare le dichiarazioni previste dall’articolo 1, comma 24, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha inserito nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

*****************************

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Napoli, 18.11.2018

Dott. Stefano Valerio

stefanovalerio@fiorentinoassociati.it

Dott. Marco Fiorentino

marcofiorentino@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

Il presente focus ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

 

Leggi tutto

Altre news

Articolo Costo Zero – Incasso giuridico – la Cassazione chiude la vexata quaestio

INCASSO GIURIDICO: LA CASSAZIONE CHIUDELA VEXATA QUAESTIO Marco Fiorentinodottore commercialista / revisore legale dei Contimarcofiorentino@fiorentinoassociati.it Ristabilita, in via interpretativa, la simmetria fiscale delle operazioni di rinuncia ai crediti dei soci, negata fino ad oggi dall’Agenzia delle Entrate Il cc.dd. “incasso giuridico” è un’esplicita fictio iuris, cui finora ha fatto ricorso

Articolo Costo Zero – La Corte di Giustizia UE interviene sulla detrazione IVA

LA CORTE DI GIUSTIZIAUE INTERVIENESULLA DETRAZIONE IVA Marco Fiorentinodottore commercialista / revisore legale dei Contimarcofiorentino@fiorentinoassociati.it In commento due sentenze che appaiono molto rigorose e suscettibili di essererecepite dall’Agenzia delle Entrate Due recenti sentenze della Corte di Giustizia UE hanno trattato della sorte dell’IVA a credito nel caso di cessazione della