FOCUS 6/18
Risoluzioni, Risposte, Principi di Diritto e Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate
Dal 1° al 30 ottobre 2018
RISOLUZIONI
1. Risoluzione n. 76 del 5 ottobre 2018
Accesso al regime agevolato per i lavoratori impatriati – Attività lavorativa prestata all’estero in posizione di distacco.
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta di nuovo sul regime agevolato per i lavoratori impatriati, nel caso di un lavoratore che era stato distaccato più volte fuori dal territorio dello Stato, senza mai rientrare in Italia, iscritto all’AIRE e fiscalmente non residente in Italia dal 2005 al 2015, con trasferimento della residenza fiscale in Italia nel 2016.
La società istante riteneva che per il suo dipendente non dovesse applicarsi la preclusione all’accesso al regime speciale individuata nella circolare 17/E/2017 (preclusione operante per i lavoratori distaccati), in quanto il lavoratore aveva all’estero il suo centro di interesse (personale ed economico) e, al suo rientro in Italia, avrebbe assunto una posizione lavorativa completamente diversa dal ruolo assunto fin al quel momento.
L’AGE ha risposto che le restrizioni adottate dalla circolare richiamata, sono finalizzate ad evitare un uso strumentale dell’agevolazione, tuttavia, non sono precluse situazioni particolari dove, rispondendo alla ratio della norma, si possa beneficiare dell’agevolazione.
È il caso del lavoratore che ancorché distaccato all’estero, al suo rientro in Italia, abbia assunto un ruolo differente rispetto all’originario, in ragione delle maggiori competenze ed esperienze professionali maturate all’estero.
In conclusione, l’Age ha confermato l’accesso al regime agevolato previsto dal citato art. 16, sempreché il lavoratore soddisfi tutti gli requisiti previsti dalla norma, ampiamente enunciati nei nostri precedenti Focus.
2. Risoluzione n. 77 del 16 ottobre 2018
Trattamento fiscale agli effetti dell’IVA per le attività socio-educative svolte da un’azienda agricola.
L’AGE ha fornito chiarimento relativo al trattamento ai fini IVA delle attività socio educative svolte da una azienda agricola a favore di minori in situazioni di disagio.
L’azienda attuerebbe un modello di accoglienza che mira alla promozione dell’agricoltura sociale come definita dalla legge n. 141 del 18 agosto 2015, stipulando con i Comuni apposite convenzioni, dove a fronte di una retta pro capite al giorno, si presta ai minori l’accoglienza presso l’azienda per almeno 6 ore.
L’Agenzia ha specificato che le attività assistenziali rientrano nel regime di esenzione IVA di cui all’art. 10, comma 1, n.21 del D.P.R. n.633/1972, trovando la propria radice nell’art. 132 della direttiva CEE 112 del 2006, che ricollega l’esenzione al riscontro della sussistenza del carattere sociale dell’attività svolta.
Nel caso in esame, l’attività dell’azienda ha natura e finalità sociali, assistenziali e di mero soccorso a favore della gioventù che, anche se non specificatamente enunciata nel suddetto articolo 10, è assimilabile alle tipiche attività quali: “brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani”e pertanto, tali operazioni rientrano nel regime di esenzione IVA di cui all’art. 10, comma 1, n.21 del D.P.R. n.633/1972.
3. Risoluzione n. 78 del 19 ottobre 2018
Reddito di lavoro dipendente – Detassazione Premi di risultato.
La società Alfa ha chiesto se i premi di risultato stabiliti per il 2017, erogabili nel 2018, fossero coerenti con l’applicazione del regime agevolato previsto dall’art.1, commi 182 e ss., Legge n. 208/2015 considerato che quale parametro di redditività era stato stabilito l’EBIT, e quale parametro dell’efficienza, il miglioramento del rispetto dei tempi di consegna rispetto ai programmi stabiliti.
La norma prevede la tassazione agevolata con l’imposta sostitutiva IRPEF 10%, dei premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il MEF.
Detto ciò, l’Age ha evidenziato che i criteri definiti dal MEF evidenziano che il requisito dell’incrementalità dei parametri costituisce una caratteristica essenziale dell’agevolazione, misurabile come confronto tra il valore dell’obiettivo registrato all’inizio del periodo congruo (il cd. periodo congruo è stabilito dai contratti collettivi nazionali, i quali devono prevedere dei criteri di misurazione e verifica all’interno di un determinato periodo) e quello risultante al termine dello stesso.
I criteri stabiliti dall’istante quali raggiungimento di un determinato EBIT e miglioramento dell’efficienza nei tempi di consegna, risulterebbero invece parametri stabili, e non misurabili, quali valori incrementali raggiunti dall’azienda rispetto al risultato registrato dalla stessa all’inizio del periodo di maturazione del premio.
Pertanto, per tali tipologie di premi di risultato non è possibile fruire del regime fiscale agevolato.
4. Risoluzione n. 80 del 24 ottobre 2018
Cessioni di diritti volumetrici – Agevolazioni ex. Art. 1, comma 88, legge n. 205/2017.
Un Comune, in attuazione di un piano di trasformazione del territorio, ha ceduto a privati dei diritti volumetrici di proprietà comunali, rappresentando tale cessione come soggetta IVA ai sensi dell’art. 2, comma 1, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, ed ha chiesto all’Amministrazione Finanziaria se, per tali fattispecie, potesse trovare applicazione il trattamento di favore previsto dall’art. 32 del DPR n. 601 del 1973, con applicazione dell’imposta ipotecaria e catastale in misura fissa, come previsto art. 1, comma 88, legge n. 205/2017.
L’AGE ha osservato che l’operazione prospettata dal Comune, rientrando nella propria attività istituzionale, risulta carente del requisito soggettivo richiesto dall’art. 4 del DPR IVA.
Non trovando applicazione l’IVA, per effetto del principio di alternatività IVA- registro, previsto dall’art. 40 del Testo Unico dell’imposta di registro, l’imposta di registro è dovuta in misura proporzionale.
Ciò premesso, il richiamato comma 88, ha modificato l’art. 20 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, prevedendo che l’applicazione dell’imposta ipotecaria e catastale in misura fissa “si applica anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi” ma relativamente alle convenzioni e atti di cui all’art. 40-bis della legge provinciale di Bolzano 11 agosto 1997, n.13. Quest’ultimi, sebbene possano essere qualificati come atti di cessioni di aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, sono specificamente relegati agli interventi disciplinati dalla legge n.10 del 1977, e non possono essere estesi oltre l’ambito di applicazione identificato dalla normativa.
In conclusione, la cessione operata dal Comune sconta l’imposta di registro nella misura fissa del 9%, come previsto dall’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, e le imposte ipotecaria e catastale ciascuna nella misura fissa di 50 euro.
RISPOSTE
1. Risposta n.21 del 3 ottobre 2018
Valutazione anti-abuso scissione proporzionale.
Due Società Alfa e Beta, intendevano effettuare una scissione parziale proporzionale con l’intenzione di scorporare da Alfa la componente immobiliare dalla componente commerciale ed assegnarla a Beta, in totale continuità dei valori contabili e fiscali.
Infine è stato precisato che nessun bene sociale sarebbe stato inutilizzato, o riservato al godimento personale dei soci e che “non risultano indicazioni, da parte dei soci, circa l’intenzione di voler cedere le rispettive partecipazioni”.
L’Age ha ritenuto non abusiva tale scissione ai fini delle imposte dirette, in quanto l’operazione risulterebbe fiscalmente neutrale, non comporta nessun vantaggio fiscale indebito e non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d’impresa.
Ai fini delle imposte indirette, essa sarà soggetta ad imposta di registro in misura fissa.
2. Risposta n.22 del 4 ottobre 2018
Spese di trasporto in occasione di trasferte – art. 51, comma 5, del TUIR.
L’istante ha richiesto di verificare la valenza probatoria, ai fini della non imponibilità prevista dall’art. 51, comma 5, del TUIR, della nota riepilogativa delle spese di trasporto, documentate attraverso l’estratto conto rilasciato da una carta di pagamento virtuale utilizzata da una agenzia di viaggi per l’acquisto di servizi vari, e connessa ad un portale web dedicato all’analisi e la gestione dei costi,
In particolare, il suddetto portale consente alla società di gestire le spese di trasferta dei propri lavoratori dipendenti, utilizzando una procedura centralizzata che per ciascuna transazione rilascia le seguenti informazioni: data d’acquisto, nome del passeggero, centro di costo, codice identificativo del dipendente, codice identificativo del viaggio.
Per gli acquisti di biglietti aerei, ad esempio identifica, ragione sociale della compagnia aerea, numero del biglietto elettronico, classe di prenotazione, data partenza/check-in, itinerario di viaggio, la valuta e l’importo pagato.
Con cadenza mensile, la carta di pagamento mette a disposizione un estratto conto in formato pdf contenente le transazioni effettuate dall’agenzia di viaggi con le indicazioni su riportate.
Siccome per tali transazioni, spesso il dipendente, non dispone del giustificativo cartaceo da allegare alla nota spese come richiesto dal citato comma 5 dell’art. 51, è stato richiesto se l’estratto conto fosse necessario a sopperire a tale mancanza.
L’AGE ha confermato che l’estratto conto prodotto dall’istante fruisce le informazioni necessarie ai fini dell’identificazione della spesa sostenuta, spesa, che, tuttavia, dovrà essere ulteriormente confermata nella nota spese del dipendente redatta in forma cartacea.
Su tali basi, l’AGE ha affermato che le spese documentate nei modi descritti, sono sufficienti a soddisfare la previsione esentativa richiamata dal comma 5 dell’art. 51 del TUIR.
3. Risposta n.26 del 04 ottobre 2018
Trattamento fiscale dei redditi derivanti da attività di ricerca svolta in USA da parte di un soggetto fiscalmente residente in Italia.
Un contribuente ha svolto negli Stati Uniti, nel corso del 2017, attività di ricerca, i cui redditi sono stati dichiarati in USA, in quanto ivi residente ed iscritto all’AIRE dall’8/11/2017.
Tale contribuente ha richiesto all’AGE se, per tali redditi, fosse tenuto a presentare la dichiarazione anche in Italia.
L’AGE ha evidenziato che l’interpellante, essendo iscritto all’AIRE dall’8/11/17, deve essere considerato fiscalmente residente in Italia per l’anno 2017 e pertanto, i redditi, dovunque siano prodotti, devono essere dichiarati in Italia.
Nel caso di specie, tuttavia i redditi prodotti risultano essere esenti da imposta ai sensi dell’art. 20 della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti d’America contro le doppie imposizioni, ratificata con legge 3 marzo 2009 n. 20.
4. Risposta n.38 del 18 ottobre 2018
Revoca fruizione credito d’imposta per investimenti pubblicitari incrementali
La Società Alfa ha richiesto un parere in merito alla possibilità di usufruire del credito di imposta a sostegno degli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, sostenute nel corso del 2017 ed essendo una società neocostituite, ha ritenuto di considerare tutte le spese sostenute come incrementative.
L’AGE ha osservato che la ratio della norma risiede nel voler premiare gli investimenti “incrementali”.
Pertanto, sentito anche il parere consultivo n.01255/2018 emesso dal Consiglio di Stato che ha confermato il presupposto ineludibile della natura “incrementale” delle spese agevolabili, l’AGE ha ritenuto che l’assenza, per qualunque ragione, di spese precedenti l’incremento non viene a determinarsi e quindi le spese non risultano agevolabili.
5. Risposta n.40 del 19 ottobre 2018
Valutazione anti-abuso scissione totale non proporzionale.
L’AGE ha valutato l’elusività di un’operazione di scissione non proporzionale in regime di neutralità fiscale con suddivisione omogena del patrimonio aziendale, in continuità dei valori contabili, fiscali e economici.
Tale operazione, sarebbe finalizzata alla riorganizzazione e al proseguimento dell’attività d’impresa di gestione immobiliare dopo anni di incongruenze familiari tra i due soci persone fisiche.
In particolare, la scissione prevedrebbe che dalla società scissa, i cui soci sono due sorelle, nascano due società a responsabilità limitata a socio unico, ognuna con socia (al 100%) una delle due sorelle socie della scindenda.
Non potendo i beni immobili essere divisi esattamente al 50%, genererebbe la scissione una minima differenza di valore di assegnazione e la società beneficiaria riceverebbe un valore di patrimonio superiore, corrispondendo un conguaglio all’altra società.
Preliminarmente, l’AGE ha osservato che la corretta determinazione e quantificazione delle poste contabili, dei valori fiscali e dei valori economici delle partecipazioni e della determinazione del conguaglio previsto, esula dall’analisi dell’elusività dell’operazione.
A tal fine rileva che l’operazione risulta essere fiscalmente neutrale ai sensi dell’art. 173 del TUIR, e che il passaggio dei beni da una società ad un’altra, non determina la fuoriuscita degli stessi dal regime ordinario d’impresa verso un sistema di tassazione agevolato.
Pertanto, sulla base dell’analisi del contenuto e della documentazione allegata all’istanza di interpello, l’AGE ha affermato che l’operazione di scissione non risulta essere in contrasto con i principi dell’ordinamento tributario.
6. Risposta n.46 del 22 ottobre 2018
Mancata estensione degli effetti dell’opzione prevista dal comma 5 dell’art. 18 DPR n.600/73 alla disciplina delle detrazioni per il risparmio energetico e l’adeguamento sismico.
L’AGE è intervenuta per chiarire la modalità di pagamento necessaria per fruire della detrazione per interventi antisismici sia per le imprese in contabilità semplificata che adottano il regime per cassa sia per le imprese che esercitano l’opzione prevista dall’art.18, comma 5, del DPR n. 600/19731.
In particolare, l’istante riteneva che il momento del sostenimento della spesa fosse individuabile nel momento dell’effettivo pagamento mediante bonifico mentre nel caso di esercizio dell’opzione succitata, il momento di sostenimento delle spese andrebbe individuato nel momento di registrazione delle relative fatture, con la conseguenza che fosse sufficiente utilizzare mezzi di pagamento tracciati.
L’AGE ha evidenziato che la circolare n.7/E/2018 ha chiarito che i soggetti che non sono titolari di reddito d’impresa, devono effettuare i pagamenti con bonifico bancario […] mentre tale obbligo non è previsto per i soggetti esercenti attività d’impresa, il cui reddito è determinato in base al principio di competenza, in quanto il momento dell’effettivo pagamento della spesa non assume rilevanza.
Inoltre, l’esercizio dell’opzione di cui al suddetto comma 5, rappresenterebbe un criterio di semplificazione nella determinazione del reddito delle imprese minori, ma non incide sulle modalità di determinazione del loro reddito imponibile che resta soggetto al principio di cassa.
In conclusione, per usufruire delle detrazioni per il risparmio energetico e per l’adeguamento sismico, sussiste l’obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico bancario o postale, e quindi, il diritto alla detrazione della spesa sorge nell’anno in cui è stato effettuato il bonifico.
1 Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell’imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.
7. Risposta n.47 del 23 ottobre 2018
Credito d’imposta art. 20 DLGS 26/02/1999, n. 60 per gli esercenti delle sale cinematografiche
L’AGE è intervenuta per chiarire la modalità di compilazione del quadro RU per usufruire del credito d’imposta previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, nel caso di una associazione che non aveva mai fatto valere né utilizzato tale credito.
In particolare, l’associazione interpellante ha proposto due strade alternative, la prima prevede di integrare tutte le dichiarazioni già presentate a partire dal 2014, primo anno utile, indicando nei rispettivi quadri RU i crediti maturati la seconda, invece, prevede di indicare nel modello Redditi ENC 2018 relativo all’anno 2017, l’intero credito maturato.
L’AGE ha osservato che la mancata indicazione dei crediti nei suddetti quadri RU, non è di ostacolo alla spettanza dell’agevolazione. Tuttavia, ha ritenuto utile sanare tale omissione con la presentazione di una dichiarazione integrativa per ciascun anno di omissione (2014, 2015, 2016). In tal modo, si avranno tanti crediti quanti sono i periodi rettificati, che potranno essere spesi in compensazione dal giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione integrativa.
8. Risposta n.49 del 25 ottobre 2018
Adempimenti fiscali nell’ambito dei un consolidato nazionale.
L’Age ha risposto a tre quesiti inerenti il consolidato nazionale, posti da una società consolidante che avendo esercitato l’opzione relativa al triennio 2017 – 2019, voleva un chiarimento sul corretto utilizzo del proprio credito ante consolidato nel caso di trasferimento del citato credito al consolidato, ovvero di cessione dello stesso ad una società non appartenente al consolidato.
Tali quesiti erano:
1. La sussistenza o meno dell’obbligo di apporre il visto di conformità al modello REDDITI SC 2018 e/o al modello CNM 2018 in caso di trasferimento del credito IRES maturato ante consolidato;
2. In caso di risposta positiva al primo quesito, la possibilità di regolarizzare la mancata l’apposizione del visto di conformità con una dichiarazione integrativa, e con quali sanzioni;
3. Se, in caso di cessione infragruppo del credito maturato ante consolidato, il limite annuo di euro 700.000 dovesse essere rispettato dalla società cedente e/o dalla società cessionaria.
Al primo quesito l’AGE ha risposto confermando che l’utilizzo in compensazione dei crediti, per importi superiori a 5.000 euro annui, devono essere certificati mediante l’apposizione del visto di conformità. Tale obbligo sussiste solo per le compensazioni “orizzontali” dei crediti.
Nel caso di cessione invece, il visto di conformità deve essere apposto sulla dichiarazione del soggetto cedente, mentre sulla dichiarazione del soggetto cessionario dovrà essere apposto il visto di conformità, solo in caso di utilizzo per un ammontare superiore alla soglia prefissata.
In risposta al secondo quesito, l’AGE ha affermato che l’omessa apposizione del visto può essere sanata con la presentazione di una dichiarazione correttiva, entro il termine di scadenza ordinario senza applicazione di alcuna sanzione, oltre il termine di scadenza, con una dichiarazione integrativa con applicazione della sanzione di cui all’articolo 8, comma 1, del D.LGS 471/97, eventualmente ridotta ai sensi dell’articolo 13 del D.LGS 472/97.
Infine, per il terzo quesito, in caso di cessione infragruppo del credito maturato ante consolidato, il cessionario è tenuto a rispettare il limite di euro 700.000 nel caso di compensazioni orizzontali, mentre non sarà tenuto a rispettare tale limite in caso di compensazioni verticale.
Il cedente, invece, non dovrà conteggiare tale importo ai fini del computo del limite di euro 700.000 cui all’articolo 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000.
9. Risposta n. 52 del 25 ottobre 2018
Patent Box – licenza software su piattaforma web cloud.
La società istante aveva intenzione di optare per il regime del “Patent Box” a partire dal 1° gennaio 2017, per il reddito prodotto dalla concessione in uso di due configuratori di prodotti grafici, per i quali detiene la titolarità esclusiva dei diritti, e che rispondono ai requisiti di originalità e creatività tali da poter essere identificati come opere dell’ingegno.
La concessione in uso di tali software, ha generato proventi che possono essere ricondotti: a) alla concessione della licenza iniziale, b) alla realizzazione e alla concessione in uso di implementazioni e personalizzazioni dei software, c) all’attività di assistenza e/o manutenzione.
L’istante ha richiesto se i proventi indicati ai sub a) e b) possano rientrare nell’agevolazione del Patent Box.
L’AGE ha identificato il servizio reso dalla società come riconducibile al regime agevolativo c.d. “Patent Box”, ma il suddetto non risulta essere assimilabile a un’attività di sviluppo, mantenimento e accrescimento del software con prerogativa autoriale.
In particolare, il concetto di “prerogativa autoriale” è soddisfatto quando lo sviluppo, il mantenimento e l’accrescimento del software sono attività che:
a) possono essere svolte in via esclusiva dal proprietario del diritto;
b) accrescono il valore economico del software;
c) sono finalizzati alla realizzazione di una funzione, nuova rispetto al bene principale e originale rispetto agli standard del settore, giuridicamente tutelabile;
d) siano il frutto di un intervento unico nel suo genere non riconducibile a funzioni già presenti nel software stesso.
Pertanto, non essendo presenti tali caratteristiche nei servizi resi dalla società, l’AGE è dell’avviso che tale attività debba essere esclusa dal regime del Patent box.
PRINCIPI DI DIRITTO
1. Principio di diritto n. 4 del 15 ottobre 2018
Gruppo IVA – insussistenza del vincolo finanziario ai sensi dell’art. 70 – ter, DPR IVA.
L’opzione per il Gruppo IVA è esercitata ai sensi dell’articolo 70-quater del DPR IVA se ricorrono congiuntamente il vincolo finanziari, economici ed organizzativi di cui all’art- 70 ter del medesimo DPR.
Nella definizione di vincolo finanziario, contenuta nel comma 1 del suddetto art. 70 – ter, si fa riferimento alla nozione generale di controllo di diritto contenuta nell’art. 2359 del c.c. secondo cui sono considerate controllate le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria.
Alla luce di ciò, L’AGE ha dichiarato che è preclusa la partecipazione al Gruppo IVA in veste di controllanti a tutti i soggetti passivi non costituiti in forma societaria per i quali non possono trovare applicazione le regole generali dell’assemblea ordinaria delle società di capitali, cui si riferisce il primo comma, n-1), dell’art. 2359 c.c..
2. Principio di diritto n. 5 del 15 ottobre 2018
Gruppo IVA – insussistenza del vincolo finanziario ai sensi dell’art. 70 – ter, DPR IVA.
Tra i soggetti partecipanti al Gruppo Iva, l’articolo 70-ter, comma 2, del DPR n. 633 del 1972 ravvisa sussistere il vincolo economico in presenza di una delle seguenti forme di cooperazione economica:
svolgimento di un’attività principale dello stesso genere;
svolgimento di attività complementari o interdipendenti;
svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi.
Pertanto, per la verifica dell’insussistenza del vincolo economico, a fini dell’esclusione dal Gruppo Iva, l’AGE ha dichiarato che non può essere attribuita rilevanza all’attività risultante dal codice Ateco indicato, dovendosi invece tenere conto delle attività previste dall’atto costitutivo, anche nel caso in cui non siano temporaneamente esercitate.
3. Principio di diritto n. 7 del 19 ottobre 2018
Gruppo IVA – Modalità di calcolo del pro – rata provvisorio di detrazione del Gruppo IVA nel suo primo anno di operatività.
Il Gruppo IVA è un soggetto passivo unico che calcola il pro – rata di detrazione secondo gli art. 19, comma 5 e 19 – bis del D.P.R. n. 633 del 1972, alla stregua di ogni altro soggetto passivo d’imposta.
Pertanto, nel caso del primo anno di operatività, la determinazione del pro – rata opera presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell’anno.
4. Principio di diritto n. 8 del 24 ottobre 2018
D.M. 31 dicembre 1988 – Ammortamento dei beni tecnologicamente avanzati
L’AGE ha affrontato la questione di un bene che alla luce dei progressi tecnologici registrati nel settore di riferimento, risulterebbe di difficile inquadramento negli schemi tabellari relativi ai coefficienti di ammortamento stabiliti dal D.M. 31 dicembre 1988 facile.
E’ il caso dei convogli ferroviari a composizione bloccata, vale a dire non suscettibili di diverso assemblaggio, e a trazione diffusa, ossia con la trazione diffusa in tutte le carrozze anziché concentrata esclusivamente nella locomotiva, per quali non risulta corretta la classificazione prevista dal D.M. del 1988 che suddivide i treni di vecchia generazione tra la motrice separata, soggetta al coefficiente tabellare di ammortamento del 10%, e di uno o più vagoni trainati, soggetti al coefficiente tabellare di ammortamento del 7,5%.
L’AGE ha evidenziato che per tali beni, ai fini della corretta aliquota tabellare è necessario utilizzare la dichiarazione di messa in servizio rilasciata dall’ ANSF.
Tale documento consente di identificare, correttamente, gli elementi motore e gli elementi trainati e quindi le aliquote di ammortamento da applicare.
Il suddetto documento risulterebbe rilevante anche ai fini dell’agevolazione del superammortamento.
PROVVEDIMENTI
1. Provvedimento del 08/10/2018
Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono delle differenze tra il volume d’affari dichiarato e l’importo delle operazioni comunicate dai contribuenti e dai loro clienti all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78
Con il presente provvedimento sono dettate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto con i dati comunicati, dal contribuente e dai suoi clienti soggetti passivi IVA, all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, nella versione vigente fino al 23 ottobre 2016, da cui risulterebbe che lo stesso abbia omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d’affari conseguito.
Infine, per completezza informativa, si riportano qui di seguito le Circolari dell’Agenzia delle Entrate pubblicate nel periodo:
1. Circolare n. 19 del 31/10/2018
IVA – Chiarimenti sulla disciplina del Gruppo IVA contenuta nel Titolo V-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e nel D.M. 6 aprile 2018 del Ministro dell’Economia e delle Finanze – pdf
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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Napoli, 3.1.2019
Dott. Stefano Valerio
stefanovalerio@fiorentinoassociati.it
Dott. Marco Fiorentino
marcofiorentino@fiorentinoassociati.it
DISCLAIMER
Il presente focus ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.