n.2/2018

FOCUS 2/18

RISOLUZIONI E PROVVEDIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Dal 1° marzo al 30 aprile 2018

RISOLUZIONI

1. Risoluzione n. 22 del 12 marzo 2018

Sisma Bonus – Lavori antisismici su immobili destinati alla locazione.

L’Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema delle agevolazioni del c.d. Sisma Bonus a favore dei soggetti IRES per interventi antisismici realizzati su immobili destinati alla locazione commerciale.

Fermo restando il rispetto della condizione oggettiva della riduzione della classe di rischio sismico, la società istante riteneva che i lavori di miglioramento sismico sull’edificio di sua proprietà potessero beneficiare delle agevolazioni previste dal comma 1-bis dell’art 16 del DL n.63 del 2013 anche allorquando le unità immobiliari ristrutturate venissero destinate alla locazione abitativa e commerciale e non solo all’utilizzo diretto ai fini produttivi.

Tale assunto derivava dalla classificazione normativa dell’agevolazione all’interno degli interventi di ristrutturazione edilizia e non nei lavori di risparmio energetico, dove l’AGE ha espressamente subordinato il riconoscimento dell’agevolazione energetica, da parte dei soggetti IRES, all’effettiva riduzione dei consumi energetici nell’ambito dell’attività imprenditoriale, e non per i beni oggetto dell’attività esercitata.

In conclusione, l’AGE ha evidenziato che la norma non prevede alcun ulteriore vincolo di natura soggettiva od oggettiva al riconoscimento del beneficio, pertanto, nel caso in oggetto, è possibile beneficiare del sisma bonus per gli interventi riguardanti immobili posseduti e non utilizzati direttamente per l’attività produttiva ma destinati alla locazione.

2. Risoluzione n. 26 del 6 aprile 2018

Istanza di consulenza giuridica – Trattamento IVA dei corrispettivi delle Banche depositarie in seguito al D.Lgs. 18 aprile 2016, n.71.

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul regime IVA applicabile alle prestazioni rese dalle banche depositarie di fondi comuni di investimento nei confronti delle società di gestione del risparmio.

Le attività erogate dalle banche depositarie ricadono sia nell’ambito di esenzione di cui all’art. 10, comma 1, n. 1), del DPR 633/1972 per “la gestione dei fondi comuni di investimento” sia nell’ambito di imponibilità per le attività di controllo e sorveglianza non rientranti nell’accezione “gestione” contemplata dalla Direttiva IVA, come chiarito dalla Corte di Giustizia UE del 4 maggio 2006.

L’AGE per porre rimedio all’impossibilità di suddividere le attività esenti da quelle imponibili, effettuò un’analisi del modello di business e delle attività svolte dalle banche depositarie e individuò nella percentuale del 28,3% la quota relativa alle attività di controllo e di sorveglianza, rispetto alla parte riferibile alla custodia e amministrazione dei beni, considerata esente.

Essendo il quadro normativo radicalmente mutato a seguito delle modifiche al TUF da parte del D.Lgs 71 del 2016 e della direttiva 2014/91/UE, le Associazioni di categoria hanno richiesto se la percentuale stabilita con la risoluzione 97/E del 2013 potesse essere considerata ancora valida.

Con la risoluzione in oggetto l’AGE ha affermato che detta percentuale di imponibilità non è più adeguata a quantificare le attività imponibili rispetto al totale della attività. Difatti, il Decreto ha eliminato la possibilità per le s.g.r. di affidare alla banca depositaria l’attività di calcolo del NAV secondo il modello dell’affidamento, prevedendo quale unico metodo possibile il regime dell’esternalizzazione.

Tale situazione ha modificato radicalmente il modello di business che aveva caratterizzato le analisi svolte dall’amministrazione finanziaria nel 2013, che avevano considerato l’attività di calcolo del NAV quale attività interna delle banche depositarie, modello non più ammesso.

In conclusione, L’AGE ha affermato che si rende necessario, alla luce del mutato quadro normativo, dare evidenza dei vari servizi resi nelle convenzioni tra le varie banche depositarie e le s.g.r., sia adeguando le convenzioni già esistenti sia stipulandone delle nuove, evidenziandone il regime di imposizione IVA.

3. Risoluzione n. 27 del 9 aprile 2018

Iper ammortamento – Chiarimenti sui termini per l’acquisizione della perizia giurata da parte dell’impresa.

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta per chiarire il tema del “periodo di acquisizione” dei documenti indicati nell’articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017).

Come precisato dalla circolare 4/E del 30 marzo 2017, per beneficiare delle maggiorazioni del 150 per cento e del 40 per cento, i documenti, indicati nel suddetto comma 11, ossia la dichiarazione del legale rappresentante, la perizia tecnica giurata ovvero l’attestato di conformità, devono attestare il requisito della “interconnessione” al sistema aziendale di gestione della produzione o alla reta di fornitura dei beni.

Inoltre, il comma 11 non ha previsto alcun termine di decadenza per l’acquisizione dei documenti necessari per l’agevolazione. Pertanto, tali documenti dovranno essere acquisiti dall’impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso.

L’AGE ha inoltre evidenziato il ruolo fondamentale della documentazione richiesta nell’ambio della disciplina agevolativa, per cui, nella particolare ipotesi in cui i documenti richiesti fossero disponibili in un periodo di imposta successivo a quello dell’interconnessione, la fruizione dell’agevolazione avverrà dal periodo di imposta in cui i documenti vengono acquisiti.

Nel caso di un bene agevolabile, acquistato, entrato in funzione e interconnesso nel 2017, per il quale la perizia giurata viene acquisita nel 2018, l’impresa potrà fruire dell’iper ammortamento a partire dal periodo di imposta 2018, mentre per il 2017 beneficerà del super ammortamento.

La quota di iper ammortamento annualmente fruibile dal 2018 sarà calcolata applicando il coefficiente di ammortamento fiscale alla differenza tra la maggiorazione complessiva relativa all’iper ammortamento e la quota di

maggiorazione fruita a titolo di super ammortamento nel periodo d’imposta precedente (v. la circolare n. 4/E del 2017, paragrafo 6.4.1, esempio 9).

4. Risoluzione n. 28 dell’11 aprile 2018

Chiarimenti in merito al regime fiscale della tassazione catastale delle società di capitali agricole

L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad una serie di quesiti sulle società agricole e sul regime di tassazione catastale fornendo importanti chiarimenti in merito alle seguenti tematiche:

1. Comunicazione dell’opzione al regime agevolato e comportamento concludente;

2. Consolidato fiscale tra società agricole e non;

3. Deduzione dell’eccedenza Ace in consolidato;

4. Rateizzazione delle plusvalenze di cui all’art. 86, comma 4, del Tuir;

5. Interessi passivi indeducibili e Rol.

Relativamente al primo quesito la società istante aveva omesso di comunicare nel modello IVA 2017 l’opzione per il regime di tassazione catastale, pagando le imposte e presentando il modello Unico SC17 in conformità a tale scelta, ma accantonando in bilancio le imposte senza tenerne conto.

La società ha richiesto se tale comportamento, enunciato dall’interpellante come applicazione del principio di prudenza, avesse potuto viziare tutti gli altri comportamenti concludenti posti in essere.

L’AGE ha confermato l’applicazione della tassazione agevolata per comportamento concludente, fermo restando la sanzionabilità dell’omessa comunicazione nella dichiarazione IVA, senza la possibilità di applicare l’istituto della “remissione in bonis”. L’Amministrazione finanziaria ha già confermato in precedenti documenti di prassi, che ai fini della concreta attuazione del regime prescelto, prevalgono i comportamenti concludenti di carattere fiscale.

Relativamente al secondo quesito è stato richiesto se l’applicazione del regime “catastale” di cui all’art. 32 del TUIR potesse configurare come causa ostativa all’accesso al consolidato fiscale visto la causa di esclusione contenuta nel comma 1 dell’art. 126 del TUIR che nega l’opzione di cui all’art. 117 del Tuir “per le società che fruiscono di riduzione dell’aliquota dell’imposta agevolata sui redditi delle società”.

L’AGE ha evidenziato che l’opzione per la determinazione del reddito su base catastale non rientra tra le cause di esclusione del consolidato fiscale perché, nel caso di specie, non si configura come un’ipotesi di riduzione di aliquote, bensì un criterio di determinazione agevolata del reddito.

Il terzo quesito verteva sulla possibilità, in regime di consolidato, di ammettere, in deduzione dal reddito complessivo netto di gruppo, l’eccedenza di ACE generata dalla società consolidante non agricola con il reddito prodotto dalla società agricola che determina il reddito su base catastale.

L’AGE ha negato tale possibilità in quanto il D.M. 3 agosto 2017 (nuovo decreto ACE) ha vietato espressamente l’applicabilità dell’ACE alle società agricole che determinano il reddito su base catastale.

Per cui, l’eccedenza ACE trasferita al consolidato non potrà essere ammessa in deduzione dalla quota di reddito trasferita al consolidato da parte della società agricola che ha determinato il reddito su base catastale.

Per quanto riguarda la rateizzazione delle plusvalenze, l’istante ha chiesto la conferma della corretta applicazione dell’art. 86 del TUIR, in presenza dei requisiti richiesti, in costanza di applicazione del regime catastale.

L’AGE ha confermato che esse “si determinano, in ogni caso, secondo i criteri ordinari di cui agli articoli 86 e 101 de TUIR”.

L’ultimo quesito è relativo alla riportabilità degli interessi passivi eccedenti il 30% del ROL e maturati in annualità precedenti rispetto all’ingresso nel regime catastale. L’AGE ha ribadito che nell’ambito del regime catastale il reddito è determinato in modo forfettario, ed ha evidenziato che il Legislatore ogniqualvolta ha voluto far concorrere in modo ordinario alla determinazione del predetto reddito alcune componenti, ha espressamente richiamato le relative norme del TUIR.

Pertanto, non essendoci alcun riferimento all’art. 96, comma 4 del TUIR, nella norma che istituisce il regime di tassazione catastale, non risulta ammessa la riportabilità degli interessi passivi indeducibili.

5. Risoluzione n. 31 del 20 aprile 2018

Contratti a canone concordato – attestazioni rilasciata dalle organizzazioni rappresentative delle proprietà edilizie e dei conduttori

Con la risoluzione in oggetto l’Agenzia dell’Entrate ha chiarito che per i contratti a canone concordato, stipulati senza l’assistenza delle organizzazioni di categoria, per poter beneficiare della cedolare secca al 10%, è necessaria l’attestazione che confermi la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’Accordo territoriale.

Con il Decreto del MEF del 16 gennaio 2017 sono stati individuati i criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ed in particolare, è stato stabilito che, per la definizione del canone effettivo, le parti di un contratto di locazione possono:

– farsi assistere dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori;

– possono stipulare i cd. contratti ‘non assistiti’, per i quali però sono tenuti ad acquisire un’attestazione, rilasciata da almeno una delle organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori, che verifichi la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo stesso. Tale attestazione assume valenza anche con riguardo alle agevolazioni fiscali ai sensi dell’art. 2 co. 3 della L. 431/98.

L’interpellante ha richiesto se la suddetta attestazione sia obbligatoria al fine di poter godere delle agevolazioni fiscali previste, e se, in fase di registrazione, debba essere allegata al contratto di locazione, soggetta all’imposta di registro ed all’imposta di bollo.

L’AGE ha stabilito che l’attestazione costituisce elemento necessario per il riconoscimento delle agevolazioni ed elemento obbligatorio per dimostrare la correttezza dei dati in caso di verifica fiscale.

Inoltre, l’AGE ha dichiarato che la suddetta attestazione non risulta necessaria:

– per i contratti stipulati prima dell’entrate in vigore del decreto del MEF;

– per i contratti stipulati successivamente al decreto del MEF ma prima che risultino stipulati gli accordi territoriali che recepiscono tale disciplina.

Infine, l’AGE ha evidenziato che il decreto non stabilisce l’obbligo di allegare l’attestazione in fase di registrazione ma si rende opportuna laddove il contribuente richieda l’applicazione dell’art. 8 L. 431/1998 per la riderminazione della base imponibile per l’applicazione proporzionale dell’imposta di registro.

In quest’ultimo caso, così come nei casi indicati nell’art. 11 del TUIR, l’attestazione costituisce un atto non soggetto a registrazione e pertanto, non è soggetta all’imposta di registro.

Ai fini dell’imposta di bollo, invece, ai sensi dell’art. 5 della Tabella allegata al DPR n. 642/1972, costituendo un atto “presentato al competente ufficio ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie”, risulta essere esente dall’imposta in modo assoluto.

6. Risoluzione n. 34 del 27 aprile 2018

Sisma bonus – Interventi di demolizione e ricostruzione di immobile inagibile.

L’Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso relativo alla demolizione e alla fedele ricostruzione di un immobile dichiarato inagibile a seguito del terremoto delle Marche del 1972.

I proprietari dell’immobile hanno chiesto all’Amministrazione finanziaria se: (i) per i lavori di demolizione e fedele ricostruzione, con riduzioni di due classi di rischio sismico, di unità immobiliare censita nella categoria catastale F/2, spetti la detrazione di cui all’art. 1-quater del D.L. n. 63 del 2013; (ii), per tali lavori, sia applicabile l’aliquota agevolata IVA e, infine, (iii) le detrazioni vengano suddivise tra i comproprietari oppure spettino in base alle spese effettivamente sostenute da ognuno.

L’AGE ha evidenziato che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con parere n. 27/2018, ha precisato che i lavori di demolizione e fedele ricostruzione di un immobile, senza modificare la consistenza volumetrica, fatti salvi i necessari adeguamenti alle norme antisismiche, sono da considerare alla stregua dei lavori di ristrutturazione edilizia di cui all’art.3, comma 1, lett. d) del DPR n. 380/2001 e pertanto, dal punto di vista tecnico, tali interventi posso rientrare tra quelli indicati nell’art. 16-bis del TUIR, relativi alle misure antisismiche.

A tal uopo, avendo ricondotto gli interventi di demolizione e ricostruzione ai lavori rientranti nell’art.3, comma 1, lett. d) del DPR n. 380/2001, l’AGE ha ritenuto applicabili sia le detrazioni previste dal sisma bonus di cui all’art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013, sia l’aliquota agevolata al 10% prevista dall’art. n. 127-quaterdecies) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, a condizione che tali lavori concretizzino un intervento di ristrutturazione edilizia e non un intervento di nuova costruzione.

Relativamente all’ultimo quesito è stato specificato che la circolare 7/E del 2017 era già intervenuta sul tal proposito evidenziando che la detrazione spetta al soggetto che ha effettivamente sostenuto la spese, anche se non risulti intestatario del bonifico e/o della fattura. In quest’ultimo caso, si rende necessario integrare i documenti di spesa (fatture) con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l’indicazione della relativa percentuale.

PROVVEDIMENTI

1. Provvedimento del 01/03/2018

Regole procedurali per le istanze di interpello presentate ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n.212

Il provvedimento in oggetto ha modificato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 4 gennaio 2016 che stabilisce le regole procedurali per le istanze di interpello presentate ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n.212, seguito della nuova articolazione interna degli uffici centrali dell’Agenzia delle Entrate.

A partire dal 1° marzo 2018 la struttura deputata a ricevere gli interpelli per gli Uffici centrali è la Divisione Contribuenti.

Il nuovo indirizzo unico di Posta elettronica Certificata utile per la trasmissione delle istanze è:

interpello@pec.agenziaentrate.it.

Per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, le persone fisiche non residenti che presentano i requisiti di cui all’articolo 24-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 e per i soggetti che presentano le istanze di interpello sui nuovi investimenti di cui al Provvedimento n. 77220 del 20 maggio 2016 che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, l’indirizzo unico di PEL:

div.contr.interpello@agenziaentrate.it.

2. Provvedimento del 15 marzo 2018

Modificazioni del modello di dichiarazione “Redditi 2018–PF” e del modello 770/2018 con le relative istruzioni

Il presente provvedimento ha apportato alcune modifiche al modello di dichiarazione “Redditi 2018–PF”, e alle relative istruzioni, al modello “770/2018”, alle relative istruzioni e specifiche.

Le modifiche si sono rese necessarie per aggiornare le istruzioni e le specifiche e per rimuovere alcuni errori materiali riscontrati successivamente alla pubblicazione dei predetti modelli di dichiarazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

3. Provvedimento del 19 marzo 2018

Proroga per il 2018 del contributo per l’acquisto di strumenti musicali nuovi e del correlato credito d’imposta a favore del produttore o del rivenditore

Il presente provvedimento ha previsto la proroga per l’anno 2018 del contributo una tantum per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi cosi come disposto dall’art. 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel limite complessivo di spesa di 10 milioni di euro.

Il contributo deve essere erogato secondo i criteri e le modalità di cui all’articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e quindi deve essere anticipato dal rivenditore o produttore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita.

Lo sconto pari al 65 per cento del prezzo finale e per un massimo di euro 2.500 è rimborsato al rivenditore o al produttore sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione.

Gli studenti che hanno già beneficiato della agevolazione per l’acquisto di uno strumento musicale nel 2016 e nel 2017, lo sconto spetta al netto del contributo già fruito.

4. Provvedimento del 21 marzo 2018

Modifica delle informazioni da trasmettere per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA

Con il presente provvedimento è stato approvato il modello per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, che sostituiscono quanto approvato al punto 2 del citato provvedimento del 27 marzo 2017.

5. Provvedimento del 4 aprile 2018

Modalità di attuazione delle disposizioni relative all’esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato in favore dei soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni e approvazione dei relativi modelli

Con il presente provvedimento è, pertanto, approvato il modello di dichiarazione sostitutiva da rendere, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ai fini dell’esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato per i cittadini di età pari o superiore a settantacinque anni ed approvato il modello per la richiesta di rimborso del canone di abbonamento alla televisione per uso privato versato dai contribuenti in possesso dei requisiti di esenzione di cui al citato articolo 1, comma 132, della legge n. 244 del 2007, e all’articolo 1, comma 1, del decreto interministeriale del 16 febbraio 2018.

I modelli approvati con il presente provvedimento sostituiscono quelli allegati alla circolare dell’Agenzia dell’entrate 20 settembre 2010, n. 46/E.

6. Provvedimento del 4 aprile 2018

Disponibilità dei dati presenti nelle banche dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI), relativi al Numero Transazioni Normalizzate

L’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle entrate, in attuazione della normativa europea in materia di riutilizzo dei documenti nel settore pubblico, ha reso disponibili in formato elettronico i dati relativi al numero di compravendite immobiliari relative ad una destinazione edilizia rispetto alle quote di proprietà oggetto della transazione (Numero Transazioni Normalizzate).

I suddetti dati vengono resi disponibili con aggregazione comunale e in modalità gratuita, tramite i servizi telematici Fisconline o Entratel.

7. Provvedimento del 4 aprile 2018

Individuazione dei mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni di cui all’articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Il presente provvedimento ha individuato le forme di pagamento qualificato ai fini della detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto per l’acquisto di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore in attuazione della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 27 dicembre 2017) con decorrenza 1° luglio 2018.

Si considerano idonei a provare l’avvenuta effettuazione delle operazioni i seguenti mezzi di pagamento:

a) gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali di cui, rispettivamente, al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, con successive modificazioni e integrazioni;

b) quelli elettronici previsti all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005,

n. 82, secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014, punto 5, tra cui, a titolo meramente esemplificativo: addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.

I medesimi mezzi di cui alle lettere a) e b) del punto 1 sono idonei a consentire la deducibilità della spesa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8. Provvedimento del 6 aprile 2018

Modalità attuative per la fruizione della detrazione di cui all’art. 15, comma 1, lett. e-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il presente provvedimento in attuazione dell’art. 1, commi da 665 a 667, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto, a partire dall’anno 2018, la detrazione, prevista nella misura del 19%, dall’imposta lorda delle persone fisiche delle spese sostenute dai soggetti sia minori che maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici necessari all’apprendimento, nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.

Per fruire della detrazione, il beneficiario dovrà essere in possesso di un certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, da specialisti o strutture accreditate, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n. 170 dell’8 ottobre 2010, recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”, e spetterà a condizione che il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti compensativi e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato risulti da tale certificazione ovvero dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico.

Le spese sostenute dovranno essere documentate da fattura o scontrino fiscale, nel quale indicare il codice fiscale del soggetto affetto da DSA e la natura del prodotto acquistato o utilizzato.

Tra gli strumenti compensativi essenziali sono ricompresi, in via esemplificativa:

– la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;

– il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;

– i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;

– la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;

– altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.

Sono considerati, altresì, sussidi tecnici ed informatici le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, quali, ad esempio, i computer necessari per i programmi di video scrittura, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, l’accesso alla informazione e alla cultura.

9. Provvedimento del 24 aprile 2018

Disposizioni in materia di trasmissione da parte delle istituzioni finanziarie italiane delle comunicazioni FATCA

Il presente provvedimento è intervenuto sul termine previsto del 31 maggio 2018 per l’invio delle informazioni relative all’anno 2017, da parte delle istituzioni finanziarie italiane, dei conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie italiane da parte dei cittadini e residenti statunitensi e dei conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie statunitensi da parte residenti italiani, in attuazione dell’accordo intergovernativo FATCA (IGA)

Il termine del 31 maggio 2018 è finalizzato a consentire alle istituzioni finanziarie italiane (“RIFI”) di avvalersi operativamente delle procedure indicate dall’Internal Revenue Service (“IRS”) per la comunicazione dei codici fiscali statunitensi relativi ai conti preesistenti (Notice 2017-46), tramite un aggiornamento del programma.

Inoltre, viene previsto un maggiore intervallo temporale (30 giorni anziché 15) per effettuare integrazioni o correzioni.

10. Provvedimento del 24 aprile 2018

Disposizioni in materia di trasmissione da parte delle istituzioni finanziarie italiane delle comunicazioni ai fini del Common Reporting Standard (CRS) e della Direttiva 2014/107/UE del Consiglio (DAC2).

Il presente provvedimento ha stabilito il termine del 20 giugno 2018 per la trasmissione delle informazioni relative all’anno 2017 in materia di scambio automatico, tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa e i Paesi membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – OCSE del 1988, come modificata dal Protocollo del 2010, di informazioni finanziarie a fini fiscali secondo uno standard comune di comunicazione (c.d. “Common Reporting Standard” o “CRS”) al fine di contrastare l’evasione fiscale internazionale.

Al fine di ottemperare agli obblighi di trasmissione dei dati previsti dalla direttiva e dagli accordi, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione trasmettono all’Agenzia delle entrate i dati su ciascuna persona oggetto di comunicazione e sul relativo conto oggetto di comunicazione,

compresi quelli relativi a entità non finanziarie passive controllate da una o più persone oggetto di comunicazione.

Inoltre, viene previsto un maggiore intervallo temporale (30 giorni anziché 15) per effettuare integrazioni o correzioni.

11. Provvedimento del 30 aprile 2018

Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, utilizzando il Sistema di Interscambio.

Il presente provvedimento ha definito e le regole tecniche per la corretta predisposizione della fattura elettronica e delle note di variazione, per la trasmissione e la ricezione dei file al SdI.

Tali disposizioni sono valide anche per le fatture elettroniche relative alle cessioni di benzina o di gasolio per autotrazione, per le quali l’obbligo di fatturazione elettronica è anticipato al 1° luglio 2018.

La trasmissione dei file fattura elettronica al SdI può essere effettuata mediante una PEC, servizi web e mobile messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate ovvero mediante sistemi di cooperazione applicativa “web service” o trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP1.

Per consentire al SdI di recapitare la fattura elettronica alla controparte, l’emittente deve compilare nel file della fattura il campo “CodiceDestinatario” valorizzandolo con il codice numerico di 7 cifre ovvero con il codice convenzionale indicato nelle specifiche tecniche del provvedimento e la PEC del cessionario/committente.

Per i consumatori finale, i soggetti IVA rientranti nei regimi agevolati di vantaggio o forfettario o dell’agricoltura, dovrà essere valorizzato solo il campo “CodiceDestinatario” con il codice convenzionale e la fattura verrà messa a disposizione del file su apposita area web riservata dell’Agenzia delle entrate.

I soggetti passivi dovranno registrare il canale attraverso cui intendono ricevere tutte le proprie fatture di acquisto sulla propria area web riservata.

Prima di inoltrare la fattura elettronica al destinatario, il SdI effettuerà una serie di controlli che riguarderanno la presenza, all’interno del file, delle informazioni obbligatoriamente previste e, per alcune di essi, la validità (ad esempio, l’esistenza in Anagrafe Tributaria della partita IVA del cedente/prestatore e del committente/cessionario ovvero del codice fiscale nel caso che quest’ultimo sia un consumatore finale) e la coerenza (coerenza tra i valori dell’imponibile, dell’aliquota IVA e dell’imposta indicata in fattura).

Nel caso in cui la fattura non superi i controlli, il SdI scarterà la fattura ed emetterà una “ricevuta di scarto”. In tal caso, la fattura è considerata non emessa. Viceversa, in caso di superamento dei controlli il SdI restituirà al soggetto trasmittente una ricevuta in cui viene specificato il buon esito del processo sia di controllo che di recapito o messa a disposizione del file.

Il momento di invio della ricevuta di scarto ovvero di superamento dei controlli e recapito o messa a disposizione della fattura elettronica da parte del SdI non è sincrono rispetto al momento di trasmissione della fattura stessa al SdI. I tempi di elaborazione da parte di SdI possono variare da pochi minuti sino a 5 giorni, anche in conseguenza dei momenti di elevata concentrazione degli invii delle fatture elettroniche (es. fine mese o fine anno).

1 I sistemi “web service” e “FTP” prevedono un colloquio totalmente automatizzato tra il sistema informatico del soggetto che trasmette i file fattura elettronica e il SdI, pertanto, sono canali telematici che necessitano di un particolare grado di informatizzazione del soggetto trasmittente, devono essere preventivamente abilitati dal SdI attraverso una procedura di “accreditamento”.

Ai fini della data di esigibilità dell’imposta, si considera la data riportata nella fattura ai sensi degli articoli 21 o 21 bis del D.P.R. n. 633/1972, mentre, ai fini della detraibilità dell’imposta, si considera la data di ricezione attestata dai canali telematici.

I file fattura transitati dal SdI saranno disponibili su apposita area web con la possibilità di effettuare il download degli stessi.

L’AGE metterà a disposizione un servizio web per la generazione di un QR-Code che, al pari della Tessera Sanitaria per i clienti privati, potrà essere mostrato dal destinatario all’emittente per consentire l’acquisizione automatica dei dati identificativi IVA del cessionario/committente.

È prevista, inoltre, la creazione di un’app IOS e Android in grado anche di leggere il QRCode, nonché un’applicazione “stand alone” installabile su PC.

Sarà possibile, inoltre, aderire alla conservazione digitale delle fatture a norma del D.M. 17 giungo 2014 per tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute attraverso il SdI, utilizzando il servizio gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, l’AGE ha precisato che non potrà consultare o elaborare i dati contenuti nei file della fattura elettronica trasmessa tramite SdI, se non limitatamente allo svolgimento delle funzioni istituzionali nel rispetto dei principi di liceità, trasparenza e correttezza nonché di necessità, pertinenza e non eccedenza.

CIRCOLARI

Infine, per completezza informativa, si riportano qui di seguito le Circolari dell’Agenzia delle Entrate pubblicata nel periodo:

Circolare n. 4 del 12/03/18

Assistenza fiscale prestata da Caf/professionisti e sostituti d’imposta – Dichiarazione presentata direttamente – Flusso 730-4 – Conguagli

Circolare n. 5 del 29/03/18

Premi di risultato e welfare aziendale – art. 1, commi 182 a 190, legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016), così come modificato dall’art.1, commi 160 – 162, legge 11

dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017), dall’art. 55 decreto legge 24 aprile 2017, n.

50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e dall’art. 1, commi 28 e

161, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018)

Circolare n. 6 del 20/04/18

Trattamento fiscale dei corrispettivi ricevuti a seguito di costituzione e cessione di diritto reale di superficie

Circolare n. 7 del 27/04/18

Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2017: spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità

Circolare n. 8 del 30/04/18

Legge 27 dicembre 2017, n. 205 – novità in tema fatturazione e pagamento delle cessioni di carburanti

*****************************

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Napoli, 18.06.2018

Dott. Stefano Valerio

stefanovalerio@fiorentinoassociati.it

Dott. Marco Fiorentino

marcofiorentino@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

Il presente focus ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

 

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