FOCUS 3/18
RISOLUZIONI E PROVVEDIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Dal 1° maggio al 30 giugno 2018
RISOLUZIONI
1. Risoluzione n. 35 del 7 maggio 2018
La natura del reddito prodotto dalle società tra avvocati STA.
L’Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema della natura dei redditi prodotti dalle STA rivedendo la propria posizione rispetto a quanto sostenuto in passato nella risoluzione 118/E del 2003.
Il dubbio interpretativo sollevato dall’istante, fa riferimento al nuovo art. 4 bis della legge 31 dicembre 2012 n. 247, introdotto dall’art.1, comma 141 della legge 4 agosto 2017, n. 124, che ha disciplinato l’esercizio della professione forense in forma societaria.
Tali dubbi, sono sorti anche alla luce di recenti consulenze giuridiche che l’AGE ha rilasciato sulle società tra professionisti, dove, è stato sostenuto che il reddito prodotto da tali società deve considerarsi reddito d’impresa in quanto assume rilevanza la veste societaria sotto la quale operano tali STP.
La risoluzione 118/E del 2003 stabiliva che le STA, costituite ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs 96 del 2001, fossero equiparate civilisticamente alle società in nome collettivo, mentre fiscalmente, l’esercizio in forma associata della professione di avvocato generava redditi di lavoro autonomo.
L’AGE ha confermato che l’art. 4 bis regola la professione forense in forma societaria sotto forma di società di persone, di capitali o di cooperative, e richiede, anche, il rispetto di una serie di condizioni, come: la qualità dei soci, la composizione dell’organo di gestione, il principio della personalità della prestazione professionale ed il principio della responsabilità personale.
Sul piano civilistico, invece, le società tra avvocati sono costituite e regolamentate dai titoli V e VI del codice civile, e quindi, sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto.
Tale interpretazione è stata confermata anche dalla Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle Finanze, interpellata, a tal proposito, dall’AGE, che ha evidenziato che per tali società, in mancanza di deroghe espresse “sembra difficile valorizzare l’elemento oggettivo della professione forense esercitata a discapito dell’elemento soggettivo dello schermo societario”.
Pertanto, i proventi conseguiti dalle società tra avvocati sono considerati redditi d’impresa, non più di lavoro autonomo.
2. Risoluzione n. 36 del 8 maggio 2018
Applicazione delle sanzioni nella illegittima compensazione per crediti IVA inesistenti e già sanzionati in ambito accertativo.
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito al trattamento sanzionatorio da adottare per l’utilizzo in compensazione di crediti IVA inesistenti, già sanzionati in sede accertativa per indebita detrazione e dichiarazione infedele.
L’Age ha ricordato che il regime sanzionatorio operato dall’art. 27, comma 18, del D.L. n.185/2008 prevedeva una severa disciplina per la compensazione di crediti inesistenti, rappresentata dalla sanzione variabile dal 100% al 200% dei crediti utilizzati, con la previsione della massima sanzione del 200% qualora il credito inesistente fosse stato utilizzato per un ammontare superiore ad €50.000 per anno solare, nonché l’allungamento dei termini decadenziali dell’accertamento sino a otto anni.
Tale disciplina colpiva la condotta illecita dei contribuenti realizzata mediante artifici o raggiri e con la consapevolezza della frode (scientia fraudis).
Il D.Lgs n. 158/2015 ha abrogato l’art. 27, comma 18, del D.L. n. 185/2008 ed ha riformato interamente il testo dell’art. 13 D.Lgs n. 471/1997, inserendo, al comma 5, la disciplina delle compensazioni dei crediti inesistenti.
Si definisce credito inesistente “il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo del credito e l’inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli automatici 36 bis e 36 ter del DPR n. 600/73 e 54 bis del DPR n. 633/72”.
Quest’ultimo riferimento, rappresenta una condizione ulteriore rispetto a quella dell’esistenza del credito ed è volta a evitare l’applicazione di sanzioni più gravi nei casi di riscontrabilità del credito mediante controlli automatizzati.
Difatti, quando l’inesistenza del credito non è riscontrabile dal controllo formale delle dichiarazioni fiscali, il comportamento doloso può essere accertato solamente con un atto di recupero ai sensi dell’art. 1, comma 421, della Legge n. 311/2004, con l’estensione ad otto anni, dalla trasmissione del modello F24 viziato, dei termini di decadenza e l’irrogazione della sanzione dal 100% al 200%, con l’applicazione del massimo in presenza di crediti inesistenti maggiori di € 50.000.
Laddove, il credito inesistente sia stato esposto in dichiarazione, si dovrà procedere unicamente con l’accertamento in rettifica alla dichiarazione, nei termini ordinari di decadenza, e con l’applicazione della sanzione per infedele dichiarazione.
In conclusione, l’AGE ha affermato che detta riforma sanzionatoria, mira a individuare una sola sanzione per ciascuna condotta illecita, pertanto, l’ufficio, non dovrà sanzionare l’utilizzo in compensazione del credito insistente se risulta già sanzionato l’infedele dichiarazione e l’illegittima detrazione di tale credito.
3. Risoluzione n. 37 del 15 maggio 2018
Trattamento IRES dei componenti positivi derivanti dalla cessazione del diritto di superficie.
L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad una richiesta di chiarimenti sul trattamento IRES dei componenti positivi di reddito derivanti dalla costituzione di un diritto di superficie a tempo determinato su un terreno di proprietà.
L’interpellante si è posto il dubbio sulla corretta contabilizzazione di tale canone annuo, ripartito in tranche trimestrali, non essendo trattato in modo
specifico dai principi contabili nazionali. La società ha ritenuto di dover considerare tale concessione a tempo determinato, non come la cessione di un bene ma alla stregua di una prestazione di servizi di durata, inscrivendo i corrispettivi dovuti come ricavi.
L’AGE ha confermato che nei principi contabili nazionali non si rinviene una disciplina applicabile in via diretta e immediata ma ha evidenziato che l’OIC 12 in merito alla riclassificazione dei costi sostenuti dal superficiario per “canoni periodici corrisposti a terzi per (…) la concessione del diritto di superficie su immobili” ne prevede l’iscrizione di tali oneri nella voce B8) Per godimento beni di terzi.
Pertanto, esisterebbe una sostanziale equiparazione, dal lato dei componenti negativi di reddito, tra gli effetti contabili prodotti dal diritto di superficie e quello prodotti dalla locazione, inducendo a ritenere corretta, dal lato dei componenti positivi, la rilevazione come ricavi dei canoni periodici dovuti per la costituzione del diritto di superficie a tempo determinato.
Nel caso di specie, quindi, ai fini IRES, il corrispettivo conseguito dalla società, per la costituzione del diritto di superficie a tempo determinato, concorre alla formazione del reddito della Società come ricavo, in coerenza con il principio di derivazione rafforzata di cui all’art. 83 del TUIR.
4. Risoluzione n. 38 del 15 maggio 2018
Regime IVA del servizio di consulenza in materia di investimenti finanziari
Il tema affrontato riguarda il trattamento IVA dei servizi di consulenza in materia di investimenti finanziari.
In particolare, la società istante autorizzata a svolgere la gestione dei portafogli dei clienti e la consulenza in materia di investimenti, senza detenzione delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela, e senza assunzione di rischi diretti, nello svolgimento della “propria attività di consulenza in materia di investimenti, riveste una posizione di assoluta indipendenza rispetto a qualsiasi altra realtà finanziaria coinvolta (ad esempio, banche, gestori, ecc.), non distribuisce strumenti finanziari propri, non percepisce alcuna retrocessione dalle banche depositarie o da altri operatori finanziari che sono, a tutti gli effetti, soggetti terzi rispetto alla società ed al servizio offerto”.
Sulla base di tali premesse, la società ha richiesto il regime IVA applicabile ai servizi di consulenza finanziaria alla luce dell’evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e dell’orientamento espresso dal Comitato IVA nei Working Paper.
Sul punto, infatti, la Corte di giustizia ha precisato che “i servizi di consulenza forniti a persone fisiche o giuridiche che investono direttamente il loro denaro in titoli, sono, invece, soggetti ad IVA”, mentre il Comitato IVA nel Working Paper n. 849 del 22 aprile 2015 ha specificato che “i servizi consistenti nella fornitura di consulenza d’investimento in materia di titoli devono essere visti come attività di negoziazione soltanto quando l’attività soddisfa le condizioni di una distinta attività di mediazione come stabilito dalla CGUE”.
Il Comitato IVA ha confermato che quando il consulente finanziario non è coinvolto nella fase di negoziazione e conclusione dei contratti, la prestazione non rientra nel campo di applicazione dell’esenzione di cui all’art. 10, comma 1, n. 4) e 9) del DPR 633/1972.
L’AGE riportando i principi enunciati dalla CGUE e dal Comitato IVA ha ulteriormente precisato che, nel caso in oggetto, la consulenza offerta è fornita direttamente ai clienti con assoluta indipendenza ed imparzialità.
Dal punto di vista operativo, l’autonomia e terzietà della società è evidenziata dal fatto che il cliente per disporre le operazioni finanziarie, in base alle raccomandazioni ricevute, deve avvalersi dell’intermediario (o di altri intermediari) dove ha depositato il patrimonio oggetto del servizio, senza che tali soggetti terzi siano coinvolti/collegati con la società che ha realizzato la proposta di investimento.
In conclusione, l’AGE ha confermato che tali operazioni non sono qualificabili come attività di intermediazione/negoziazione, come definite dalla CGUE e dal Comitato IVA, non rientrano nel campo di esenzione di cui all’art. 10, comma 1, n. 4) e 9) del DPR 633/1972, e pertanto, sono imponibili ai fini IVA.
5. Risoluzione n. 40 del 17 maggio 2018
Riorganizzazione societaria e accesso al regime della tassazione di gruppo
Con la risoluzione in oggetto l’Agenzia dell’Entrate ha esaminato il caso di una riorganizzazione societaria da parte di una holding neocostituita e della eventuale opzione per la tassazione di gruppo, sia dal punto di vista delle condizioni di ingresso nel consolidato fiscale, sia sotto il profilo dell’eventuale abuso di diritto.
In particolare, l’istante faceva presente che il processo di riorganizzazione prevedeva che le quattro società detenute dagli stessi soci, persone fisiche, fossero riunite sotto la società Alfa, holding neocostituita.
Il capitale di Beta veniva conferito ex articolo 177, comma 2, del Tuir, dai soci, mentre le partecipazioni totalitarie al capitale sociale di Gamma Srl e Delta Srl avveniva mediante acquisizione.
Infine, avendo Delta l’esercizio sociale non coincidente con l’anno solare (1° luglio – 30 giugno), successivamente l’acquisizione veniva modificata la durata dell’esercizio sociale riallineandolo all’anno solare.
L’istante ha richiesto se la holding possa consolidare la società Delta già con riferimento al periodo d’imposta 1° luglio – 31 dicembre, consolidando dall’esercizio successivo Beta e Gamma.
L’Agenzia ha ricondotto il caso in esame a quanto chiarito nella circolare n. 53/E del 2004 (paragrafo n. 3), dove veniva precisato che le società neocostituite possono esercitare l’opzione per la tassazione di gruppo, in qualità di controllanti, già nel corso dell’esercizio in cui ne è avvenuta la costituzione, se “tanto la società controllante quanto la controllata siano società neocostituite, e la data di costituzione della controllante è non successiva alla data di costituzione della controllata”.
La holding, quindi, potrà optare, in qualità di consolidante, già a partire dall’esercizio in cui ne è avvenuta la costituzione, per il regime della tassazione di gruppo con la società Delta, fermo restando la modifica dell’esercizio sociale da allineare alle altre società del gruppo, e consolidando i redditi prodotti da quest’ultima nel periodo d’imposta 1° luglio – 31 dicembre.
Riguardo al quesito dell’abuso di diritto del presunto indebito vantaggio fiscale scaturito a seguito della riorganizzazione societaria, l’AGE ha richiamato quanto già affermato in precedenti documenti di prassi specificando che sussiste “la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale”.
Infatti, “laddove il legislatore consenta la scelta tra diversi regimi fiscali opzionali ovvero tra diverse “strade”, tutte poste sullo stesso piano, (…) il vantaggio fiscale così ottenuto non può qualificarsi di per sé come “indebito”.
Pertanto, nel caso in esame non è abusivo la realizzazione di un assetto partecipativo volto a garantire l’accesso delle società del gruppo al consolidato fiscale.
6. Risoluzione n. 46 del 22 giugno 2018
Credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo
L’Agenzia delle Entrate ha affrontato nuovamente il caso dell’ambito applicativo del credito di imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di una società che svolge attività di supporto all’organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi nonché ogni altra manifestazione finalizzata alla diffusione e alla conoscenza di beni e servizi.
L’istante aveva effettuato alcuni investimenti sia nella riorganizzazione dei processi industriali in una logica di “smart factory” sia nei servizi innovativi cd. “Internet of Things”. Tali investimenti avrebbero l’utilità, da una parte, di integrare la catena logistica di produzione delle fiere, aumentandone l’efficacia e l’efficienza, e dall’altra, di avvicinare i servizi alle persone.
Il programma di progettazione, programmazione e realizzazione dei software, dei servizi web, app e di impianti tecnologici, consentirebbe alla società di:
i. colmare i gap attualmente presenti nei sistemi che gestiscono lo svolgimento di attività manuali;
ii. digitalizzare integralmente i flussi documentali;
iii. migliorare ed ampliare i database;
iv. sviluppare i processi di valutazione dei risultati operativi;
v. creare nuovi ed innovativi servizi.
L’Agenzia delle Entrate ha ribadito che l’individuazione delle attività ammissibili al credito devono ricalcare le definizioni di “ricerca fondamentale”, “ricerca applicata” e “sviluppo sperimentale” contenute nel paragrafo 1.3, punto 15, della Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 198/01), secondo i criteri di classificazione definiti in ambito OCSE e, più in particolare, nel c.d. “Manuale di Frascati”.
Pertanto, il Ministero, interpellato dall’AGE per il caso in esame, ha negato il beneficio alla società istante, precisando che le tecnologie d’avanguardia adottate e introdotte consistono in tecnologie “già disponibili e ampiamente diffuse in tutti i settori economici (incluso quello dei servizi)”.
Tali investimenti non rispecchierebbero né il requisito della novità e né quello del rischio finanziario, tipici degli investimenti in ricerca e sviluppo.
Infine, l’AGE ha evidenziato che le attività poste in essere dalla società sono qualificabili come programma di investimenti in capitale fisso, ossia in beni strumentali (immateriali e materiali) direttamente impiegati nelle attività caratteristiche dell’impresa, pertanto, vanno trattati alla stregua delle immobilizzazioni.
7. Risoluzione n. 47 del 22 giugno 2018
Opzione IRI per l’anno 2017, slittamento dei termini di applicazione del regime e carente versamento degli acconti IRPEF
L’AGE ha risposto ad un interpello in merito alla disapplicazione delle sanzioni sui carenti versamenti degli acconti IREF in applicazione dell’opzione per l’assoggettamento all’Imposta sul reddito d’impresa IRI, disciplina posticipata al periodo d’imposta 2018.
Nel caso in oggetto, il contribuente aveva opzionato l’assoggettamento all’IRI nel modello Unico 2017, ed in previsione di conseguire minori utili tassabili, aveva ridotto gli acconti IRPEF.
Visto che l’art.1, comma 1063, Legge n.205/2017, ha slittato l’entrata in vigore dell’IRI, al periodo d’imposta 2018, l’istate si è trovato ad aver versato insufficienti acconti IRPEF, e pertanto, ha richiesto di effettuare i relativi versamenti ancora dovuti senza l’applicazione delle sanzioni e degli interessi, in linea a quanto affermato dall’AGE, per un caso analogo, nella risoluzione 176 del 2003.
L’AGE ha confermato che nella citata risoluzione 176/2003 è stato chiarito che “il comportamento di un contribuente non può essere sanzionato laddove egli abbia posto in essere comportamenti conformi al tenore letterale della normativa applicabile “ratione temporis”, e l’errore sia scaturito da modifiche normative introdotte successivamente al versamento degli acconti ma con efficacia retroattiva.”
Pertanto, l’istante potrà, entro il termine previsto per il versamento del saldo dell’imposta, versare quanto dovuto, senza applicazione di sanzioni ed interessi, provvedendo a compilare correttamente i campi RS148 Rideterminazione dell’acconto” e RN38 “Acconti” del modello Redditi PF 2018.
PROVVEDIMENTI
1. Provvedimento del 21/05/2018
Modificazioni dei modelli di dichiarazione dei Redditi
Con il presente provvedimento vengono approvate le modifiche dei seguenti modelli e delle relative istruzioni approvati con separati provvedimenti del 30 gennaio 2018:
– Redditi 2018-PF Fascicolo 3;
– Redditi 2018-ENC;
– Redditi 2018-SC;
– Redditi 2018-SP;
– Consolidato nazionale e mondiale 2018;
– Irap 2018;
Le modifiche alle istruzioni e ai modelli di dichiarazione si rendono necessarie per adeguarli alla normativa vigente e alla prassi emanata successivamente alla loro approvazione e per la correzione di alcuni errori materiali riscontrati dopo la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
2. Provvedimento del 28 maggio 2018
Regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina o di gasolio.
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli e il Ministero dello sviluppo economico, hanno definito le informazioni da memorizzare e trasmettere telematicamente nonché i soggetti passivi IVA obbligati ad effettuare l’adempimento comunicativo con riferimento alle operazioni di cessione effettuate a partire dal 1° luglio 2018.
Con successivi provvedimenti verranno individuate le altre categorie di soggetti e saranno definite modalità e termini graduali per l’adempimento dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi e dei dati del registro di carico e scarico dei carburanti, fermo restando che l’ultimo termine viene individuato nella data del 1° gennaio 2020.
3. Provvedimento del 01 giugno 2018
Approvazione del modello per la richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all’estero.
Il presente provvedimento è emanato in attuazione dell’articolo 5-septies del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che ha introdotto la procedura di regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all’estero.
Attraverso tale istituto è consentita l’emersione delle attività depositate e delle somme detenute su conti correnti e libretti di risparmio all’estero, da parte di contribuenti rientrati in Italia dopo aver svolto attività di lavoro autonomo o dipendente in via continuativa all’estero, in quanto iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) o frontalieri.
Rientrano nella procedura di regolarizzazione anche le attività e le somme, depositate e detenute in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione dell’attività lavorativa da parte dei soggetti di cui sopra.
La procedura prevede che la regolarizzazione avvenga con il versamento del 3 per cento, a titolo di imposte, sanzioni ed interessi, del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016.
Qualora a tale data il valore o la giacenza siano pari o inferiori a zero, ai fini della determinazione degli importi dovuti si prende a riferimento il 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente al 2016 con valore e giacenza superiori a zero.
Il pagamento dell’importo dovuto, in un’unica soluzione o ripartito in tre rate mensili di pari importo, consente di regolarizzare le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale e degli obblighi dichiarativi ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVAFE.
4. Provvedimento del 13 giugno 2018
Conferimento delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica
Con il presente Provvedimento vengono disciplinate le modalità di conferimento delle deleghe nell’utilizzo di tali servizi di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.
Per i contribuenti che non volessero conferire una delega di tale portata, resta la possibilità di delegare, separatamente, uno o più intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998
Vista l’importanza che andrà a rivestire il nuovo servizio di generazione del codice a barre bidimensionale (QR-Code) per l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA e del relativo “indirizzo telematico” scelto da un soggetto titolare di partita IVA per la ricezione dei file contenenti le fatture elettroniche emesse dai suoi cedenti/prestatori, tale QR-Code potrà essere generato anche da un intermediario in possesso di una qualsiasi delle deleghe all’utilizzo dei servizi “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”, “Registrazione dell’indirizzo telematico”, “Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA”, “Cassetto fiscale delegato”.
5. Provvedimentodel 18 giugno 2018
Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti cui si applicano gli studi di settore
Con il presente provvedimento sono individuate le anomalie nei dati degli studi di settore, afferenti il triennio di imposta 2014-2016, che sono comunicate ai contribuenti interessati mediante pubblicazione nel proprio “Cassetto Fiscale”, consultabile accedendo al sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Come previsto dal citato provvedimento del 18 giugno 2015, tali comunicazioni di anomalie sono trasmesse dall’Agenzia delle Entrate, via Entratel, all’intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione di REDDITI 2017, per il periodo di imposta 2016, e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.
Nel caso in cui il contribuente non abbia delegato l’intermediario a ricevere le comunicazioni di anomalie, l’Agenzia delle entrate comunica agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata che la sezione degli studi di settore del “Cassetto fiscale” è stata aggiornata.
Inoltre, per i contribuenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate viene visualizzato un avviso personalizzato nell’area autenticata e inviato, ai riferimenti dallo stesso indicati, un messaggio di posta elettronica e/o tramite
Short Message Service, con cui è data comunicazione che la sezione degli studi di settore del “Cassetto fiscale” è stata aggiornata con l’invio delle citate comunicazioni di anomalie.
6. Provvedimento del 20 giugno 2018
Termini di trasmissione dei dati relativi ai contratti di cui all’articolo 4, commi 1 e3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono trasmettere i dati dei contratti conclusi per il loro tramite entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 luglio 2017 sono state adottate le disposizioni di attuazione ed in data 12 giugno 2018 sono state pubblicate le specifiche tecniche sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Pertanto, per consentire ai soggetti tenuti all’obbligo di comunicazione di usufruire di un congruo termine per l’effettuazione dell’adempimento, il termine per la trasmissione dei dati viene prorogato al 20 agosto 2018.
7. Provvedimento del 27 giugno 2018
Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti per i quali risulta la mancata presentazione della dichiarazione IVA ovvero la presentazione della stessa con il solo quadro VA compilato
Con il presente provvedimento, sono individuate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, le informazioni relative alla presenza di fatture emesse, che segnalano la possibile mancata presentazione della dichiarazione IVA per il periodo di imposta 2017 o la presentazione della stessa con la compilazione del solo quadro VA.
CIRCOLARI
Infine, per completezza informativa, si riportano qui di seguito le Circolari dell’Agenzia delle Entrate pubblicate nel periodo:
Circolare n. 9 del 07/05/18
IVA. Modifiche alla disciplina della scissione dei pagamenti – Art.3 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,n. 172.
Circolare n. 10 del 16/05/18
Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – Problematiche applicative in presenza di operazioni straordinarie.
Circolare n. 11 del 18/05/18
Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di efficienza energetica. – Articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
Circolare n. 12 del 13/06/18
Articolo 5-septies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante “Disposizioni in
materia di collaborazione volontaria per l’emersione di redditi prodotti all’estero”.
*****************************
Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Napoli, 31.07.2018
Dott. Stefano Valerio
stefanovalerio@fiorentinoassociati.it
Dott. Marco Fiorentino
marcofiorentino@fiorentinoassociati.it
DISCLAIMER
Il presente focus ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.