FOCUS 8/18
Risposte, Principi di Diritto e Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate
Dal 1° al 31 dicembre 2018 PARTE SECONDA
RISPOSTE
1. Risposta n. 127 del 24 dicembre 2018
Fusione da operazione di MLBO e disapplicazione dei requisiti di vitalità art. 172 comma 7 TUIR.
Con l’interpello in oggetto si richiede la disapplicazione delle limitazioni di cui all’articolo 172, comma 7 TUIR, relativamente al riporto delle perdite fiscali, degli interessi passivi indeducibili e delle eccedenze di ACE, in relazione a una operazione di fusione, che rispetta lo schema di un’acquisizione con indebitamento di cui all’articolo 2501-bis del codice civile (MLBO).
Una società di diritto olandese aveva acquisito il controllo della società ALFA mediante un’altra operazione di MLBO, che si concludeva con la stipula di un atto di fusione inversa per effetto della quale la controllata incorporava la controllante. A seguito della predetta operazione ALFA veniva acquistata, a sua volta, da una società BETA S.p.A.
Entrambe le società incluse nella fusione riportavano delle perdite, dovute ai costi sostenuti per l’operazione di MLBO, cosi come delle eccedenze di interessi passivi indeducibili ed ACE.
Inoltre Beta, in quanto società di nuova costituzione, non poteva calcolare il test di vitalità per mancanza degli esercizi di riferimento e non soddisfaceva il limite quantitativo del patrimonio netto perché il suo patrimonio derivava solo da conferimenti.
Alfa superava il test di vitalità, ma non il test del patrimonio netto.
L’AGE ha chiarito che le perdite fiscali delle società partecipanti all’operazione, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione, se sono rispettati i limiti di cui all’articolo 172, comma 7, del TUIR. Inoltre la società, la cui perdita si vuole riportare, deve essere operativa, negando, in sostanza, il diritto del riporto delle perdite se non esiste più l’attività economica cui tali perdite si riferiscono.
Nel caso di specie, sulla base della circolare n. 6/E del 30 marzo 2016, in mancanza dei parametri su cui si basano i test, è possibile desumere la vitalità aziendale da altri fattori.
Con la stessa circolare l’AGE ha precisato infatti che le società veicolo possono considerarsi “vitali”, se svolgono funzioni strumentali alla realizzazione dell’operazione di MLBO.
Nel caso di Beta il limite del patrimonio netto può essere disapplicato poiché:
(X) i conferimenti iniziali a favore della società veicolo sono da considerarsi “fisiologici” nell’ambito della realizzazione dell’operazione di MLBO; (Y) i risultati negativi conseguiti dalla ALFA non erano tali da pregiudicarne
l’operatività, in quanto la società presentava un organico rilevante e crescente e (Z) i componenti negativi erano prevalentemente da riconnettere alla operazione di MLBO e non alla ordinaria operatività dell’azienda.
Date queste motivazioni, L’AGE ha confermato che l’operazione di aggregazione aziendale non era finalizzata all’indebito utilizzo da parte del soggetto risultante dall’operazione di perdite fiscali, interessi passivi ed eccedenze di ACE, maturati da società, partecipanti alla fusione.
2. Risposta n. 129 del 27 dicembre 2018
Immobile trasferito da persona fisica con atto di transazione e successiva cessione dello stesso. Redditi diversi ai sensi degli articoli 67 e 68 TUIR.
Gli interpellanti hanno chiesto all’AGE se le plusvalenze derivanti dalla cessione del bene entro 5 anni dall’acquisto potessero essere considerati redditi diversi soggetti a tassazione, anche se l’acquisto è avvenuto a seguito ad un atto transattivo.
Gli istanti avevano acquistato un immobile, in seguito ad atto di transazione di una vertenza avente ad oggetto la lesione della quota di eredità loro spettante ex lege in quanto eredi legittimi del De Cuius. Il giudizio si era concluso con un accordo transattivo, con cui gli istanti acquistavano la proprietà dell’immobile.
L’AGE ha precisato che, per effetto della transazione, gli istanti non hanno assunto la veste di eredi, ma hanno solo rinunciato ad ogni azione connessa alla successione a fronte del trasferimento di un immobile.
Ne consegue che, non essendo in presenza di una divisione dei beni ereditari, l’eventuale plusvalenza della successiva vendita dell’immobile acquisito con atto transattivo, costituisce una componente reddituale e dovrà essere assoggettato ad IRPEF ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera l), del TUIR.
Infatti, rientrano tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e nel caso in specie l’acquisizione non è avvenuta per successione.
3. Risposta n. 135 del 27 dicembre 2018
Detrazione d’imposta per gli interventi di riqualificazione energetica. Spese sostenute per l’acquisto di un sistema fototermico.
E’ stato chiesto all’Agenzia delle Entrate la possibilità di applicare la detrazione d’imposta per gli interventi di riqualificazione energetica posti in essere per la fornitura e posa in opera di un sistema fototermico, quale soluzione innovativa ed ecologica per scaldare l’acqua esclusivamente tramite il surplus di energia rinnovabile non assorbendo, tra l’altro, energia dalla rete elettrica nazionale.
Il beneficio previsto dalla legge 296/06 consiste nel riconoscimento di una detrazione d’imposta per le spese sostenute e rimaste a carico del contribuente, in relazione agli interventi di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.
L’AGE ha sostenuto che, come specificato con circolare 27 aprile 2018, n. 7/E, tali detrazioni non spettano per le spese sostenute per l’installazione di pannelli fotovoltaici, in quanto gli stessi non sono finalizzati al contenimento dei consumi energetici, ma alla produzione di energia “pulita”.
In seguito alla descrizione del sistema fornita dall’istante, l’AGE ha rilevato che l’impianto deve essere classificato come elettrico, finalizzato alla produzione e recupero dell’energia elettrica.
Ne consegue che il sistema fototermico in esame, non possa fruire della detrazione prevista per gli interventi di riqualificazione energetica di cui alla legge n. 296 del 2006.
In alternativa si potrà fruire della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
4. Risposta n. 137 del 27 dicembre 2018
Trattamenfo fiscale del finanziamento attraverso lo strumento del crowdfunding.
Il tema è il corretto inquadramento delle somme ricevute a titolo di finanziamento, attraverso l’istituto del cd. “crowdfunding” per realizzare un progetto destinato alla futura commercializzazione di un prodotto innovativo.
L’AGE ha risposto che le somme corrisposte al soggetto terzo, vengono percepite a titolo di finanziamento per la realizzazione del progetto e si qualificano come corrispettivo di una cessione, in cui il proponente offre la vendita del bene alla platea dei potenziali interessati, impegnandosi alla sua consegna, una volta che questo sia stato prodotto.
Così inquadrato l’AGE definisce anche gli step che il finanziamento deve seguire.
In primis per avviare un’attività di commercializzazione dei prototipi ideati, occorre aprire una posizione IVA e ad emettere fattura per la produzione dei beni o la cessione dei servizi nei confronti dei finanziatori, versando la corrispondente Iva, con periodicità mensile o trimestrale.
In questo caso, ai sensi dell’articolo 6 del DPR n. 633/72 la cessione rientra nella fattispecie della “vendita di cosa futura”.
Se il soggetto proponente è una persona fisica, ai fini reddituali, i proventi possono essere classificati, ai fini Irpef o tra i redditi da lavoro autonomo, Altrimenti, se il progetto riguarda un’attività di tipo commerciale, i proventi si considerano conseguiti nell’esercizio d’impresa.
Nel caso in cui, il proponente non è una persona fisica, i proventi derivanti dal progetto sono configurabili tra i redditi di impresa e saranno soggetti ad Irpef o ad Ires, a seconda della tipologia societaria adottata, o dal regime fiscale prescelto.
Nell’ipotesi in cui la soglia minima di finanziamento prevista non venga raggiunta nel termine stabilito, l’operazione si intenderà non realizzata; con la conseguenza che il finanziamento ricevuto, che verrà restituito ai contributori, non assumerà alcuna rilevanza fiscale.
5. Risposta n. 139 del 27 dicembre 2018
Scissione parziale proporzionale immobiliare.
Il caso portato all’attenzione dell’Amministrazione riguarda un processo di spin- off immobiliare, con cui due Società Alfa e Beta, attraverso una scissione parziale proporzionale, intendevano trasferire ad Alfa, attuale gestore delle stesse attività immobiliari per conto del gruppo, le proprie strutture immobiliari.
Gli immobili oggetto della scissione erano detenuti a titolo di proprietà ad eccezione di una sola unità che era detenuta in forza di un contratto di Leasing.
Si ricorda che da un punto di vista civilistico, l’effetto delle scissioni comporta una riduzione del patrimonio della scindenda per un ammontare corrispondente alla parte di patrimonio assegnato alla beneficiaria, che a sua volta, incrementa il patrimonio netto in conseguenza dei beni a lei assegnati.
Ai soci della scindenda, invece, sono assegnate quote di partecipazione della beneficiaria in proporzione alle loro partecipazioni nel capitale della scindenda.
Al fine di determinare le quote della beneficiaria da attribuirsi ai soci è necessario fissare un rapporto di cambio mediante il raffronto tra il valore economico della quota di patrimonio netto delle scindende da trasferire e il valore economico del patrimonio netto della beneficiaria ante scissione.
In questo modo si arriva a determinare l’aumento di capitale sociale che la società beneficiaria stessa dovrà deliberare a fronte dell’apporto ricevuto dalle scindende.
L’AGE, come più volte chiarito, ha evidenziato che l’operazione di scissione è fiscalmente neutrale, ai sensi dell’articolo 173 del TUIR, di conseguenza il passaggio del patrimonio della società scissa ad una o più società beneficiarie non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d’impresa. Pertanto non saranno soggetti a tassazione fino al momento in cui i beni restano nella cerchia dell’impresa.
Ai fini dell’imposta di registro le operazioni oggetto di esame, sono assoggettate a registrazione, ragion per cui si applicherà l’imposta nella misura fissa di euro 200.
6. Risposta n. 146 del 28 dicembre 2018
Applicazione dell’addizionale del 10% sugli emolumenti variabili corrisposti a collaboratori che operano nel settore finanziario sotto forma di bonus e stock options (art. 33 DL n.78/2010).
L’istante ha chiesto, in qualità di sostituto di imposta, quale sia la corretta applicazione dell’addizionale del 10 per cento sui compensi variabili applicabili ai dirigenti ed ai collaboratori di imprese che operano nel settore finanziario.
Più nel dettaglio ha chiesto se si doveva applicare esclusivamente quando la retribuzione variabile percepita dal dirigente superi il triplo di quella fissa e solo sulla parte di retribuzione variabile eccedente quella fissa.
L’AGE ha precisato che con le circolari n. 4/E del 15 febbraio 2011 e n. 41/E del 5 agosto 2011 sono state date indicazioni circa i presupposti e le modalità applicative dell’addizionale in esame. In particolare è stato precisato che la modifica normativa intervenuta con l’aggiunta del comma 2-bis ha aumentato la quota di compensi variabili su cui applicare l’addizionale del 10 per cento.
Quindi la base imponibile è pari all’ammontare della retribuzione variabile che eccede l’importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione e pertanto la norma non riguarda più la sola parte di retribuzione corrisposta a titolo di bonus e/o stock options eccedente il triplo della retribuzione fissa, ma l’intera eccedenza.
7. Risposta n. 147 del 28 dicembre 2018
Investimenti da parte di fondi esteri in fondi immobiliari italiani Articolo 7, comma 3, D.L. 351/2001
Una società fiscalmente residente in Lussemburgo posseduta da tre fondi di investimento (di seguito, “Fondi Alfa”), deteneva il 100 per cento delle quote di un fondo immobiliare italiano speculativo di tipo chiuso riservato a investitori qualificati.
I Fondi Alfa, istituiti ai sensi del diritto statunitense, canadese e delle Isole Cayman, avevano costituito patrimoni separati raccolti tra una pluralità di investitori e gestiti autonomamente da un gestore terzo indipendente soggetto alla supervisione e al controllo da parte della U.S. Securities and Exchange Commission (SEC).
Con l’interpello in oggetto è stato chiesto se sia corretto non applicare, ai proventi derivanti dalla partecipazione al Fondo Immobiliare Italiano, la ritenuta alla fonte ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del DL 351/01, il quale prevede un regime di non imponibilità relativamente per i proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari italiani percepiti da OICR esteri sempreché istituiti in Stati e territori white list.
Da quanto esposto dall’istante sia i Fondi Alfa che i gestori degli stessi erano costituiti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni (c.d. Paesi white listed).
L’AGE in risposta all’interpello ha ripreso la risoluzione n. 54/E, del 18 luglio 2013, secondo la quale il regime di non imponibilità di cui all’articolo 7, comma 3, D.L. 351/2001, si applica non soltanto in caso di partecipazione diretta al fondo immobiliare, ma anche qualora l’investitore estero partecipi o controlli società che pongono in essere l’investimento, a condizione che anche questi siano residenti in Paesi white listed.
Dato che i Fondi Alfa sono gestiti nell’interesse dei partecipanti e in totale autonomia dai medesimi, si ritiene che i proventi derivanti dalla partecipazione indiretta nel fondo immobiliare italiano non siano soggetti a ritenuta alla fonte.
8. Risposta n. 149 del 28 dicembre 2018
Fruizione dell’Art-bonus per erogazioni liberali Articolo 1, comma 1, D.L 83/14.
Una Fondazione costituita da amministrazioni pubbliche il cui scopo è la gestione di un museo internazionale e dei servizi da esso erogati, ha chiesto alla luce della risoluzione n. 136/E del 2017, se le erogazioni liberali in denaro ricevute da terzi e finalizzate al proprio sostegno possano essere ammesse a beneficiare dell’agevolazione di cui all’articolo in oggetto.
L’articolo 1, comma 1, del DL 83/2014 prevede un credito d’imposta (c.d. Art- Bonus), nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici e per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica nonché per la realizzazione, restauro e il potenziamento di strutture di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.
L’AGE ha chiarito che gli istituti della cultura aventi personalità giuridica di diritto privato, ad esempio le fondazioni, se hanno natura sostanzialmente pubblicistica possono ricevere erogazioni liberali, per il sostegno delle loro attività, beneficiando del credito di imposta in oggetto.
Il requisito dell’appartenenza pubblica, richiesto dallo stesso articolo, si considera soddisfatto anche nel caso della fondazione istante, poiché costituita per iniziativa di pubbliche amministrazioni e mantiene una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti.
La Fondazione svolgendo, nell’ambito della propria missione, anche attività di valorizzazione, promozione culturale e turistica sul territorio potrà applicare l’agevolazione fiscale dell’Art-Bonus esclusivamente alle erogazioni liberali destinate espressamente al sostegno delle attività relative al Museo e ai beni culturali di appartenenza pubblica ad essa affidati.
Di conseguenza non sarà possibile fruire del medesimo beneficio nel caso di erogazioni liberali genericamente destinate alla Fondazione per attività concernenti altri progetti o manifestazioni.
9. Risposta n. 153 del 28 dicembre 2018
Rivalutazione di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e mancata perizia giurata.
Il caso riguarda un soggetto che aveva esercitato l’opzione prevista dalle disposizioni contenute nella legge 28 dicembre 2001, n. 488 la quale consentiva ai contribuenti che detenevano titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati, nonché terreni edificabili e con destinazione agricola, di rideterminare il loro costo o valore di acquisto alla predetta data.
Tale procedura si perfezionava (e tutt’ora si perfeziona) con il versamento di un’imposta sostitutiva parametrata al valore risultante da un’apposita perizia giurata di stima.
Nel caso di specie, l’istante aveva effettuato il versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva sulla base di una perizia di stima che non è stata sottoposta a giuramento entro la data del 30 giugno 2017.
L’istante ha chiesto se la perizia giurata di stima costituisca requisito essenziale, la cui mancanza non consenta il perfezionamento della procedura, nonostante sia stata versata la prima rata dell’imposta sostitutiva.
L’AGE ritiene che la disciplina normativa di riferimento condiziona la spettanza dell’agevolazione fiscale in esame ad una serie di adempimenti posti a carico del contribuente, tra i quali, l’obbligo di redazione di una perizia di stima giurata e la conservazione, esibizione o trasmissione della stessa in caso di richiesta da parte dell’Amministrazione finanziaria.
L’istante, pertanto non potrà usufruire della disciplina prevista dalla citata legge, ma avrà il diritto di recuperare l’imposta versata e non dovuta ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 602/73
PRINCIPI DI DIRITTO
1. Principio di diritto n. 15 del 11 dicembre 2018
Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3, comma 1-bis, D.L 145/13. Costi sostenuti per attività di ricerca commissionata a società residente dal socio unico statunitense
L’articolo in oggetto riconosce a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, fino al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, un credito di imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di prima applicazione dell’agevolazione.
Con la circolare n. 13/E del 2017 è stato chiarito che il credito d’imposta è riconosciuto anche al soggetto commissionario residente che esegue attività di ricerca e sviluppo per conto di committenti non residenti.
Ai fini della determinazione del beneficio spettante, non assume rilievo il corrispettivo contrattuale pattuito con il committente estero, ma la somma delle singole voci di spesa, rilevate nel periodo di imposta del loro effettivo sostenimento e analiticamente documentate, appartenenti alle categorie di costi ammissibili all’agevolazione.
Il beneficio si estende anche alle spese sostenute da una stabile organizzazione in Italia per l’attività di ricerca e sviluppo commissionata dalla società madre estera.
Non si considerano ammissibili al beneficio i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei beni immateriali, derivanti da operazioni infragruppo.
2. Principio di diritto n. 17 del 17 dicembre 2018
Articolo 21 D.P.R 633/72 – Raggruppamento temporaneo di imprese.
Nel caso di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), istituito per l’esecuzione di un appalto pubblico, il rapporto tra le associate e la capogruppo è assimilabile al mandato collettivo speciale con rappresentanza, che, ai sensi dell’articolo 48, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
Ne deriva che gli obblighi di fatturazione nei confronti della stazione appaltante, sono assolti dalle singole imprese associate relativamente ai lavori di competenza da ciascuna eseguiti.
3. Principio di diritto n. 19 del 28 dicembre 2018
Requisito di inerenza dei costi sostenuti per la quotazione.
Con l’articolo 1, commi da 89 a 92, della Legge di bilancio 2018, è stata introdotta un’agevolazione a favore delle PMI per le attività propedeutiche ai processi di quotazione nei mercati regolamentati di uno Stato membro dell’Unione Europea.
L’agevolazione consiste nel riconoscimento di un credito d’imposta commisurato ai costi sostenuti dalle predette imprese in sede di quotazione, e compete solo se gli oneri in esame concorrano alla formazione del reddito imponibile delle società.
4. Principio di diritto n. 20 del 31 dicembre 2018
Disapplicazione dell’articolo 89, comma 3, del TUIR, utili provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato distribuiti da una società “figlia” UE.
Il regime di imposizione integrale dei dividendi di cui all’articolo 89, comma 3, del TUIR trova applicazione anche nei confronti degli utili distribuiti da società “figlia”, ma che provengono da società partecipate residenti in Paesi a fiscalità privilegiata.
Ai fini della disapplicazione dell’articolo di cui sopra è necessario che l’analisi sia basata non solo sulla quantificazione del carico fiscale subìto dagli utili percepiti dalla società “madre” italiana, ma anche sulla circostanza che la partecipazione nel soggetto localizzato in Paesi a fiscalità privilegiata non sia detenuta tramite la società figlia allo scopo di evitare artificiosamente che i redditi siano tassati in maniera congrua.
PROVVEDIMENTI
1. Provvedimento del 12 dicembre 2018
Modalità e termini di fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati ai sensi del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 23 aprile 2018
Con il presente provvedimento sono dettate le modalità e i termini di fruizione del credito d’imposta nonché la procedura di controllo automatizzato, anche allo scopo di garantire che ciò avvenga nei limiti dell’importo concesso dal Ministero per i beni e le attività culturali
L’articolo in oggetto, riconosce a decorrere dall’anno 2018 un credito d’imposta a favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, con codice ATECO principale 47.61 o 47.79.1.
Il credito d’imposta è parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI, con riferimento ai locali dove si svolge l’attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il relativo decreto attuativo.
Lo stesso articolo stabilisce, inoltre, che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
Il presente provvedimento stabilisce che l’Agenzia delle entrate verifica, per ciascun modello F24 ricevuto, che l’importo del credito d’imposta utilizzato non risulti superiore all’ammontare del credito complessivamente concesso all’impresa, al netto dell’agevolazione fruita attraverso i modelli F24 già presentati.
Nel caso in cui l’importo del credito utilizzato risulti superiore al beneficio residuo, il relativo modello F24 è scartato e i pagamenti ivi contenuti si considerano non effettuati.
2. Provvedimento del 24 dicembre 2018
Definizione della percentuale del credito d’imposta spettante per l’anno 2018 alle fondazioni di origine bancaria (FOB), di cui all’articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate dispone con il presente provvedimento che la percentuale del credito d’imposta spettante per l’anno 2018 alle fondazioni di origine bancaria (FOB), in relazione ai versamenti effettuati al fondo unico nazionale (FUN) entro il 31 ottobre 2018, è pari al 38,54 per cento.
3. Provvedimento del 28 dicembre 2018
Modalità per l’emissione delle fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio verso consumatori finali da parte dei soggetti passivi dell’IVA che offrono servizi disciplinati dai regolamenti di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 366 e al decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 370, ai sensi dell’articolo 10-ter del decreto legge 23 ottobre 2018, come modificato dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136
Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate dispone con il presente
provvedimento:
– l’ambito di applicazione della fatturazione elettronica;
– gli adempimenti preliminari;
– le modalità di predisposizione delle fatture elettroniche;
– i controlli effettuati dall’Agenzia delle entrate;
– il trattamento dei dati trasmessi.
L’articolo 1, comma 909, della legge 205/2017 prevede l’obbligo di fatturazione elettronica in relazione alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti e stabiliti nel territorio dello Stato, utilizzando il Sistema di Interscambio (SDI).
La stessa procedura è prevista anche per le fatture emesse nei confronti di consumatori finali diversi da soggetti passivi IVA, le quali dovranno essere in formato elettronico e nel caso in cui non riportino, nei dati identificativi del cessionario/committente, un codice fiscale esistente in Anagrafe Tributaria queste saranno scartate dal SdI.
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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Napoli, 19.04.2019
Dott. Alfredo Scaramuzzo
alfredoscaramuzzo@fiorentinoassociati.it
Dott. Marco Fiorentino
marcofiorentino@fiorentinoassociati.it
DISCLAIMER
Il presente focus ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.