n. 10/2017 – Voucher digitalizzazione

Voucher digitalizzazione

Il decreto-legge 23 dicembre 2013 (decreto “Destinazione Italia”) aveva previsto una serie di agevolazioni al fine di favorire lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese. Tra i tanti anche l’attribuzione di un contributo a fondo perduto a determinate condizioni. A seguire il decreto interministeriale 23 settembre 2014 ha adottato la disciplina attuativa della suddetta agevolazione, “voucher digitalizzazione”. Infine con decreto direttoriale 24 ottobre 2017 sono state definite le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso all’agevolazione.

Qui di seguito vengono annotati i contenuti principali del beneficio:

1. Requisiti per accedere all’agevolazione.

1.2 Spese ammissibili

2. Misura e modalità di utilizzo del voucher

1. Requisiti per accedere all’agevolazione

Il voucher digitalizzazione è una misura agevolativa rivolta alle micro, piccole e medie imprese (che sono tali secondo quanto stabilito dalla raccomandazione della Commissione europea (2003/361/CE) del 6 maggio 2003 come recepita dal decreto 18 aprile 2005), iscritte al Registro delle Imprese, costituite in qualsiasi forma giuridica. Le imprese non devono risultare sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

Tale agevolazione prevede un finanziamento a fondo perduto, tramite concessione di un “voucher”, di importo non superiore a 10 mila euro, finalizzato all’adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico. Tale Voucher è utilizzabile per l’acquisto di software, hardware e/o servizi specialistici che consentano di:

a) migliorare l’efficienza aziendale;

b) modernizzare l’organizzazione del lavoro, mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro;

c) sviluppare soluzioni di e-commerce;

d) fruire della connettività a banda larga e ultralarga o del collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare;

e) realizzare interventi di formazione qualificata del personale nel campo ICT.

1.1 Spese ammissibili

Il decreto interministeriale citato ha chiarito che, ai fini dell’ammissibilità al voucher, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

 Le spese devono essere sostenute solo successivamente all’assegnazione del voucher; il progetto deve quindi essere avviato successivamente alla pubblicazione, sul sito del MISE, del provvedimento cumulativo di prenotazione del voucher, su base regionale, contenente l’indicazione delle imprese e dell’importo dell’agevolazione prenotata; per data di avvio si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile.

 Il progetto di digitalizzazione e ammodernamento tecnologico deve essere ultimato entro sei mesi dalla pubblicazione del suddetto provvedimento, intendendosi per “data di ultimazione” la data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile riferibile al progetto stesso, ancorché pagato successivamente e comunque entro il termine di 30 giorni dalla data di ultimazione.

 Le spese devono essere relative a beni nuovi di fabbrica acquistati da terzi, che non hanno relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato.

 Nel caso di spese per servizi di consulenza specialistica o di formazione qualificata, le stesse devono essere relative a prestazioni svolte nel periodo di svolgimento del progetto.

 Nel caso le spese si riferiscano agli ambiti di attività di cui alla lettera d) del precedente paragrafo, le stesse devono essere strettamente correlate ai servizi e alle soluzioni informatiche atti a migliorare l’efficienza aziendale, a modernizzare l’organizzazione del lavoro e/o a sviluppare soluzioni e-commerce.

 Nel caso le spese si riferiscano agli ambiti di attività di cui alla lettera e) del precedente paragrafo, le stesse devono essere strettamente correlate ai servizi e alle soluzioni informatiche atti a migliorare l’efficienza aziendale, a modernizzare l’organizzazione del

lavoro, sviluppare soluzioni di e-commerce e/o a fruire della connettività a banda larga e ultralarga o del collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare.

2. Misura e modalità di utilizzo del voucher

Il voucher spetta nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili e comunque di importo non superiore a 10.000 euro nel rispetto del regolamento UE n. 1407/2013 che disciplina gli aiuti a titolo “de minimis” e sono quindi escluse le imprese attive nei settori esclusi dagli aiuti “de minimis” (ad esempio le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura).

Tuttavia, precisa il MISE, le imprese che operano in tali settori e svolgono anche attività ammissibili possono beneficiare del voucher a condizione che siano in possesso di un adeguato sistema di separazione delle attività o di un sistema contabile che assicuri la distinzione dei costi.

Le agevolazioni previste dal decreto 23 settembre 2014 non sono cumulabili con altri contributi pubblici concessi a valere sugli stessi costi ammessi. Tuttavia il predetto divieto di cumulo agisce solo qualora i suddetti contributi pubblici siano inquadrabili come aiuti di stato ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Le domande di accesso al voucher devono essere presentate, esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposita procedura informatica disponibile sul sito del MISE (WWW.MISE.GOV.IT), accessibile dalla sezione “Voucher per la digitalizzazione”, a partire dalle ore 10.00 del 30 gennaio 2018 e fino alle ore 17.00 del 9 febbraio 2018, utilizzando il modello allegato al Dm 24 ottobre 2017, che sarà effettivamente generato dalla procedura a seguito della compilazione da parte dell’impresa. Sarà possibile precompilare la domanda dalle ore 10.00 del 15 gennaio 2018.

Ciascuna impresa proponente può presentare una sola domanda di accesso alle agevolazioni, nella quale è tenuta ad indicare l’ubicazione dell’unità produttiva nell’ambito della quale viene realizzato il progetto di digitalizzazione e ammodernamento tecnologico.

Il soggetto proponente assolve l’obbligo relativo all’imposta di bollo provvedendo ad annullare una marca da bollo di importo pari a 16,00 euro e riportando il numero identificativo della stessa nell’apposita sezione del modulo di domanda.

Si ricorda al riguardo che: “l’annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro” e che la marca da bollo deve essere conservata in originale presso la propria sede o uffici per eventuali successivi controlli.

L’erogazione del voucher avverrà successivamente alla presentazione, da parte dell’impresa richiedente, della rendicontazione delle spese sostenute.

Tutte le domande presentate nei termini si considerano pervenute nello stesso momento ed è prevista una procedura di riparto delle risorse finanziarie in proporzione alle richieste delle imprese, nel caso in cui le risorse disponibili a livello regionale non siano sufficienti a coprire le richieste pervenute.

In fase di domanda di agevolazioni, l’impresa è tenuta ad indicare esclusivamente la tipologia di bene e/o servizio previsto e il relativo importo; mentre in fase di erogazione, l’impresa assegnataria può rendicontare spese riferibili anche a tipologie di beni e/o di servizi diverse rispetto a quanto indicato in domanda, fermo restando che le spese rendicontate possono essere ammissibili nel limite dell’importo previsto in domanda per ciascun ambito di attività e nel rispetto di specifiche condizioni.

Il voucher si sostanzia in un contributo in conto impianti.

In merito alla imputazione di tali contributi ci sono due metodi alternativi:

– metodo indiretto, il contributo viene iscritto alla voce A5) e rinviato per competenza agli esercizi successivi mediante l’iscrizione di risconti passivi, da girocontare a conto economico pari passu con l’ammortamento dell’investimento.

– metodo diretto, il contributo viene portato a diretta riduzione del costo delle immobilizzazioni cui si riferisce. In tal modo il contributo non viene iscritto a conto economico, ma il risultato d’esercizio è correttamente influenzato poiché l’ammortamento del bene viene calcolato sul valore al netto dell’importo del contributo.

I principi contabili non danno preferenza ad alcuna delle due modalità di contabilizzazione, ma prevedono l’obbligo di indicazione in nota integrativa del metodo prescelto.

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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento. Roma, 23 novembre 2017

Dott.ssa Alessandra Allocca

alessandraallocca@fiorentinoassociati.it

Dott. Marco Fiorentino

marcofiorentino@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

 

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