n. 1/2017 – Legge di Stabilità 2017/1: Agevolazioni fiscali

Legge di Stabilità 2017/1: Agevolazioni fiscali

In data 21 dicembre 2016 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 297 la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (di seguito “Legge di Stabilità” o anche “Legge”).

In questa sede saranno analizzate le principali novità in tema di agevolazioni fiscali, ed in particolare:

1. Credito d’imposta per la ristrutturazione alberghiera;

2. Credito d’imposta per Ricerca & Sviluppo;

3. Nuova Sabatini;

4. Credito d’imposta per le erogazioni liberali agli istituti di istruzione (c.d. “school bonus”);

5. Bonus per l’acquisto di strumenti musicali.

1. Credito d’imposta per la ristrutturazione alberghiera

Nell’ambito degli interventi finalizzati alla crescita economica, la Legge di Stabilità ha prorogato, apportando alcune modifiche, il credito d’imposta per la ristrutturazione ricettive, ai sensi dell’art. 10, D.L. n. 83/2014.

Tale impianto normativo, nella sua formulazione originale, riconosceva alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 20121, previa presentazione di apposita istanza telematica, un credito d’imposta nelle misura del 30 per cento dei costi sostenuti nel triennio 2014 – 2016 per la riqualificazione delle strutture alberghiere, fino ad un massimo di spesa di Euro 666.667, corrispondente ad un potenziale credito d’imposta massimo riconosciuto di Euro 200.000.

1 Con il Parere n. 4969 del 18 febbraio 2016, il Ministero Beni ed attività culturali e del turismo ha chiarito che, ai fini dell’esistenza di una imprese al 1° gennaio 2012, occorre che:

1. l’attività alberghiera sia stata registrata alla Camera di Commercio di competenza precedentemente alla suddetta data;

2. l’attività alberghiera deve risultare attiva alla data di presentazione dell’istanza.

La Legge di Stabilità ha esteso il suddetto credito d’imposta anche per gli esercizi 2017 e 2018, riconoscendo, di fatto, il beneficio nell’arco di un quinquennio (2014 – 2018) ed incrementando la misura del credito d’imposta riconosciuto che passa dal 30 al 65 per cento.

Si precisa che l’incremento della misura del credito d’imposta al 65 per cento, riguarda esclusivamente i periodi d’imposta 2017 e 2018, ed:

1. è ripartito in due quote annuali di pari importo;

2. può essere utilizzato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati.

L’agevolazione opera a condizione che gli interventi abbiano anche finalità di:

 restauro e risanamento conservativo;

 ristrutturazione edilizia;

 eliminazione di barriere architettoniche;

 riqualificazione antisismica;

 riqualificazione energetica;

 acquisto di mobili        

Nella nuova versione dell’agevolazione sono, inoltre, inclusi tra i beneficiari del credito d’imposta anche le strutture che svolgono attività agrituristica, definite ai sensi della L. 96/2006 e delle relative norme regionali vigenti.

Per i costi sostenuti nel 2016, per i quali si intende ottenere il tax credit, il termine ultimo per la presentazione delle istanze è previsto per mercoledì 9 febbraio 2017 ore 16.00 (c.d. “click day”).

Tale istanza deve essere presentata, in forma telematica, assieme all’attestazione delle spese sostenute, tramite il “Portale dei Procedimenti” messo a disposizione dal Ministero dei Beni culturali.

2. Credito d’imposta per Ricerca & Sviluppo

La Legge di Stabilità è intervenuta modificando, tra le altre agevolazioni, anche il credito d’imposta riconosciuto per le spese in attività di R&S, di cui all’art. 3, D.L. n. 145/2013 e successive modificazioni.

L’agevolazione consisteva nel riconoscimento di un credito d’imposta sulla spesa incrementale relativa ai costi di ricerca e sviluppo sostenute dalle imprese.

In particolare, la normativa prevedeva innanzitutto l’identificazione della media delle spese sostenute nel triennio antecedente, ed il successivo raffronto della media così individuata con i costi sostenuti nel quinquennio 2015 – 2019.

Tale differenza incrementale costituiva la base sulla quale applicare annualmente la percentuale del 25 o del 50 per cento ai fini del riconoscimento del credito d’imposta in R&S.

La Legge di Stabilità è intervenuta modificando l’ambito temporale per il riconoscimento del credito, che ora è prorogato fino al 31 dicembre 2020 e pertanto, risultano agevolabili gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020.

La principale novità introdotta dalla Legge di Stabilità riguarda la misura dell’agevolazione, che dal 1° gennaio 2017 sarà pari al 50 per cento con riferimento a tutte le spese, senza quindi più alcuna distinzione in base alla tipologia dei costi.

La precedente versione dell’agevolazione, infatti, prevedeva, che il credito d’imposta fosse riconosciuto in misura pari al 50 per cento soltanto per le spese relative al personale altamente qualificato e per i contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese (contratti c.d. “extra – muros”), ed in misura al 25 per cento per le spese di attrezzature di laboratorio e per le spese relative a competenze tecniche ed industriali.

Pertanto, è ora sufficiente che il personale sia impiegato in attività di ricerca e sviluppo, senza che sia più necessariamente “altamente qualificato”.

In luogo dei precedenti 5 milioni, per effetto delle modifiche apportate, il credito d’imposta sarà riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 20 milioni di Euro per ciascun beneficiario.

L’Amministrazione Finanziaria, con la pubblicazione della Circolare n. 12/E del 25 gennaio 2017, ha chiarito che il credito d’imposta è cumulabile con gli incentivi comunitari aventi ad oggetto i medesimi costi, purchè complessivamente i benefici riconosciuti non superino i costi ammissibili.

Con riferimento ai soggetti beneficiari, la nuova agevolazione ha esteso il credito d’imposta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, che eseguono attività di R&S nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati UE, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo, ovvero in Stati inclusi nella lista di cui al DM 4.09.96.

È stato, infine, previsto che il credito d’imposta riconosciuto sia utilizzabile in compensazione soltanto a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi agevolabili sono stati sostenuti.

3. Nuova Sabatini

L’art. 2 del D.L. n. 69/2013, disciplinando la c.d. “Nuova Sabatini”, ha previsto per le micro, piccole e medie imprese la possibilità di accedere a contributi in conto interessi a fronte di finanziamenti stipulati per l’acquisto, anche mediante opzioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuove di fabbrica ad uso produttivo, nonché gli investimenti in hardware, software e tecnologie digitali.

La Legge di stabilità è intervenuta prorogando il termine per la concessione dei finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature fino al 31 dicembre 2018, introducendo, altresì, un contributo maggiorato del 30 per cento in caso di investimenti spiccatamente tecnologi ed innovativi, quali:

1. big data;

2. cloud computing,

3. banda ultralarga;

4. cybersecurity;

5. robotica avanzata e meccatronica;

6. realtà aumentata;

7. manifattura 4D;

8. radio frequency identification;

9. sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

Con successivo provvedimento del MISE saranno definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione per usufruire del predetto contributo maggiorato.

4. Credito d’imposta per le erogazioni liberali agli istituti di istruzione (c.d. “school bonus”)

L’art. 1, commi 145 – 150 L. n. 107/2015 (c.d. “la Buona scuola”) ha previsto la concessione di un credito d’imposta per favorire le erogazioni liberali in denaro:

 destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione;

 per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento

di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti.

Il nuovo credito d’imposta è riconosciuto:

 alle persone fisiche;

 agli enti non commerciali;

 ai soggetti titolari di reddito d’impresa.

Ai sensi dell’art. 55 TUIR, per soggetti titolati di reddito d’impresa, si intendono:

 le persone fisiche che svolgono attività commerciale (imprenditori individuali);

 le società e gli enti che svolgono attività commerciale, cioè:

– le società commerciali (snc, sas, srl, spa, sapa, società cooperative);

– gli enti commerciali;

– gli enti non commerciali che esercitano, anche marginalmente, attività commerciale;

 le stabili organizzazioni in Italia di imprese non residenti. Il credito d’imposta è pari al:

 65% delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2015 (anni 2016 e 2017, per i soggetti “solari”);

 50% delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 (anno 2018, per i soggetti “solari”).

Tale credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale sono effettuate le erogazioni liberali.

È opportuno segnalare che il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che le erogazioni liberali siano versate necessariamente:

 in un apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato;

 secondo le modalità definite con il DM 8.4.2016.

In particolare, il credito d’imposta è riconosciuto alle persone fisiche, agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d’impresa, a condizione che le somme siano versate all’entrata del bilancio dello Stato sul capitolo n. 3626, codice IBAN: IT40H 01000 03245 348013362600.

I versamenti devono essere effettuati distintamente per ciascuna istituzione scolastica beneficiaria.

Nella causale del versamento deve essere riportato, nell’esatto ordine di seguito indicato:

 il codice fiscale dell’istituzione scolastica beneficiaria;

 il codice della finalità alla quale è vincolata ciascuna erogazione, vale a dire:

– C1: realizzazione di nuove strutture scolastiche;

– C2: manutenzione e potenziamento di strutture scolastiche esistenti;

– C3: sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti;

 il codice fiscale delle persone fisiche o degli enti non commerciali o dei soggetti titolari di reddito d’impresa.

Si precisa, infine, che il credito d’imposta in esame non rileva ai fini:

 delle imposte sui redditi (IRPEF/IRES);

 dell’IRAP.

5. Bonus per l’acquisto di strumenti musicali

È stato concesso per l’anno 2017 un contributo per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo e coerente con il corso di studi musicali frequentato.

Possono beneficiare dell’agevolazione gli studenti iscritti:

1. ai licei musicali;

2. ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamente, ai corsi di diploma di I e II livello dei conservatori di musica, degli istituti di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 212/2005.

L’agevolazione è riconosciuta mediante la concessione di un contributo una tantum pari al 65 per cento del prezzo finale per l’acquisto dello strumento, e per un massimo di Euro 2.500.

Il contributo è anticipato all’acquirente dello strumento dal rivenditore mediante sconto sul prezzo di vendita, specularmente al rivenditore sarà riconosciuto un credito d’imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/97.

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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento. Roma, 3 febbraio 2017

Dott. Antonino Fiorentino

antoninofiorentino@fiorentinoassociati.it

Dott. Gianmaria Di Meglio

dimeglio@fiorentinoassociati.it

Dott. Marco Fiorentino

marcofiorentino@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

 

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