Le modifiche alla disciplina dell’ACE
La legge 11.12.2016 n.232, meglio nota come “Legge di Bilancio 2017”, ha modificato significativamente la disciplina dell’ACE (Aiuto alla crescita economica), introdotta con decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
L’ACE è un incentivo alla capitalizzazione delle imprese che opera mediante una riduzione della imposizione fiscale sui redditi.
In estrema sintesi, l’agevolazione consiste nell’ammettere in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato un importo corrispondente al rendimento nozionale degli aumenti di capitale proprio. A tal fine, la variazione in aumento di capitale proprio che assume rilevanza agli effetti della disciplina è l’incremento rispetto al patrimonio netto esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, con esclusione dell’utile di esercizio.
Le novità in materia di ACE interessano in particolare i seguenti aspetti:
1. modifiche al coefficiente di remunerazione del capitale proprio;
2. eliminazione del regime di favore per le società neo – quotate;
3. riduzione della base ACE per gli incrementi delle consistenze dei titoli e valori mobiliari;
4. equiparazione delle modalità di calcolo per gli imprenditori individuali e per le società di persone in contabilità ordinaria;
5. limitazioni per il riporto delle eccedenze ACE nell’ambito delle operazioni straordinarie.
1. Coefficiente di remunerazione
Il coefficiente di remunerazione dell’incremento patrimoniale, disciplinato dall’art.1 co. 3 del DL 201/2011, era inizialmente previsto nella misura del 3%. Successivamente, con l’art.1 co.137 lett. b) della L. 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), il coefficiente è stato portato al:
4% per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2014;
4,5% per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2015;
4,75% per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2016;
Per i periodi a decorrere da quello in corso al 31.12.2017 si rimandava, invece, ad apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La Legge di Bilancio 2017 ha, invece, ridefinito i coefficienti per l’anno in corso al 31/12/2017 fissandolo al 2,3% e ha stabilito a regime (dal periodo d’imposta 2018) un coefficiente del 2,7%, revocando il potere del Ministero dell’Economia e delle Finanze di fissare il coefficiente con proprio decreto.
2. Abrogazione del regime speciale per le società neo – quotate
Con l’art. 19 co. 1 del DL 24.6.2014 n. 91 (convertito in legge n.116 del 11.8.2014) era stato disposto l’incremento della base di calcolo dell’ACE nella misura del 40% per le società le cui azioni fossero state quotate a partire dal 25.06.2014 (data di entrata in vigore del DL 91/2014) in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione italiani o comunitari, previa autorizzazione della Commissione europea.
Tuttavia, per ragioni di possibile incompatibilità con la legislazione comunitaria, in materia di aiuti di Stato, la Legge di Bilancio 2017 ha provveduto a sopprimere il suddetto articolo, il quale non ha così, di fatto, mai trovato applicazione.
3. Riduzione della base ACE per investimenti in titoli e valori mobiliari
Il nuovo art.1 co. 6-bis del DL 201/2011, introdotto dall’art. 1 co. 550 lett. d) della Legge di Bilancio 2017, prevede che la variazione in aumento del capitale proprio, su cui calcolare l’ACE spettante, non abbia effetto fino a concorrenza della consistenza dei titoli e valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, rispetto a quelli risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2010.
Questa previsione normativa ha lo scopo di garantire che il nuovo capitale non venga impiegato per investimenti in tesoreria, ma sia piuttosto effettivamente connesso agli investimenti produttivi.
La nuova limitazione, per espressa previsione normativa, riguarda soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione (per queste ultime, infatti, l’investimento in titoli e valori mobiliari rappresenta il core business). Pertanto, non essendovi alcun’altra specificazione in merito, si è portati a ritenere che tutti gli altri soggetti potenzialmente beneficiari dell’ACE, sia IRPEF che IRES, siano, invece, soggetti a tale limitazione.
La nuova norma si applica a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015 (per i soggetti con periodo coincidente con l’anno solare); pertanto già per il 2016 occorrerà ricostruire le movimentazioni dei titoli e dei valori mobiliari sin dall’1.1.2011.
La norma in commento replica, in sostanza,quella prevista dall’art. 2 co. 1 lett. a) del D.lgs. 466/97 per la DIT – Dual Income Tax, che aveva tuttavia lo scopo diverso di applicare un’aliquota ridotta alla parte di reddito corrispondente alla remunerazione del capitale investito, mentre con l’ACE la remunerazione viene esclusa da imposta.
Per delimitare l’ambito di applicazione delle limitazioni, in mancanza di prassi ministeriali, può essere utile fare riferimento alle norme sulla DIT sopra citate. A tal proposito la circolare ministeriale 6 giugno 1998 n.76/E, ha precisato che erano ricompresi tra i titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni, i titoli non rappresentativi di merci, i certificati di massa e le quote di partecipazione ad OICVM.
Nello specifico si tendeva a ricomprendere nella nozione:
– le obbligazioni e titoli similari;
– i titoli atipici;
– le quote di partecipazione a fondi comuni;
– i certificati di deposito, le cambiali e le accettazioni bancarie.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate aveva escluso dagli investimenti in questione, suscettibili di ridurre l’ACE, quelli derivanti da contratti di pronti contro termine con l’obbligo di rivendita a termine, in quanto, dal punto di vista economico, essi non hanno ad oggetto l’acquisizione di un titolo (lo stesso, infatti, non è iscritto nell’attivo patrimoniale).
Un diverso approccio per definire la nozione di titoli è quello di individuare i valori mobiliari riferendosi alla definizione contenuta nell’articolo 1, comma 1-bis, D.lgs. 24 febbraio 1998 n.58 (Tuf).
Sulla base di questa non rientrerebbero, infatti, né i conti correnti né i depositi bancari (che espressamente non costituiscono prodotti finanziari), né i certificati di deposito (strumenti del mercato monetario), né le quote di un OICR.
Viceversa per “valori mobiliari” si intenderebbero le categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali.
Tuttavia è opinione diffusa che, prendendo a riferimento questa definizione, si rischierebbe di escludere strumenti che la prassi in materia di DIT aveva invece espressamente e giustamente considerato, poiché normalmente rappresentano investimenti temporanei per “parcheggiare” liquidità.
3.1. Meccanismo di riduzione della base ACE
La norma prevede che la variazione in aumento del capitale proprio non abbia effetto sino a concorrenza degli incrementi delle consistenze dei titoli e valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, rispetto a quelli risultanti dal bilancio al 31.12.2010.
Alla luce di quanto sopra detto, tuttavia, non è corretto, come ribadito dall’ AGE nella circolare 19 giugno 2001 n.61, assumere quale incremento delle consistenze la mera differenza tra lo stock dei titoli alla data di calcolo, 31 dicembre 2016, e la data di riferimento, 31 dicembre 2010 (sempre con riferimento ai soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
Ma è comunque necessario ricostruire, in modo puntuale e analitico, gli investimenti e i disinvestimenti correlati ai titoli, per evitare di tener conto degli effetti delle valutazioni di bilancio.
Si precisa che l’incremento delle consistenze di titoli e valori mobiliari non rientra tra le movimentazioni finanziarie per le quali è possibile presentare interpello in quanto, secondo opinione condivisa dalla dottrina, la riduzione della base ACE, derivante dal suddetto incremento, rappresenterebbe una sorta di vera e propria “regola di funzionamento dell’agevolazione”.
3.2. Ricalcolo degli acconti IRES per il 2017
L’art. 1 co. 553 della Legge di Bilancio 2017 prevede che gli acconti IRES dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 debbano essere calcolati rideterminando l’imposta del periodo precedente in base alle novità introdotte dall’art. 1 co. 550, cioè già riducendo la base ACE nella misura dell’incremento delle consistenze di titoli e valori mobiliari.
Nessun obbligo di ricalcolo è previsto, invece, per gli acconti IRPEF.
4. Imprese individuali e società di persone equiparate alle società di capitali
A far data dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2016, per gli imprenditori individuali e per le società di persone in contabilità ordinaria, il criterio di calcolo statico del Patrimonio netto contabile, tipico dei soggetti IRPEF, viene sostituito dal criterio incrementale, proprio dei soggetti IRES.
Questa equiparazione è stata raggiunta mediante una “nuova” norma (art.1 co. 552 della Legge di Bilancio 2017) autonoma secondo la quale, per i soggetti IRPEF “rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il Patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il Patrimonio netto al 31 dicembre 2010”.
Secondo il vecchio regime la base di calcolo dell’agevolazione era rappresentata dal patrimonio netto contabile esistente al termine dell’esercizio e non dall’incremento del capitale proprio. Ciò comportava l’irrilevanza delle limitazioni previste per le società di capitali, in merito, ad esempio, alla possibilità per le società di persone di computare nel Patrimonio netto rilevante ai fini del calcolo anche i conferimenti in natura e le riserve di rivalutazione, escluse invece per le società di capitali in quanto derivanti da fenomeni di mera rivalutazione delle attività di bilancio.
L’equiparazione risulta essere tuttavia parziale, in quanto, mentre per le società di capitali il dato di partenza sul quale “innestare” le variazioni in aumento o in diminuzione previste per l’ACE è rappresentato dal patrimonio netto contabile esistente alla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010 (assunto al netto dell’utile di esercizio), per le società di persone occorre, invece, rifarsi al già citato art. 1 co. 552, secondo cui “rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010”.
Ponendosi nell’ottica del calcolo 2016, quindi, è sufficiente:
prendere come dato fisso la differenza tra il patrimonio netto 2015 e il patrimonio netto 2010
aggiungere/sottrarre al dato fisso gli incrementi o decrementi netti rilevati nel 2016.
5. Limiti al riporto delle eccedenze ACE nelle operazioni straordinarie
La Legge di Bilancio 2017 ha, inoltre, con apposite modifiche agli artt. 172 co. 7, 173 co. 10 e 181 co. 1 del T.U.I.R., esteso alle eccedenze ACE le medesime limitazioni già previste per le perdite fiscali e per le eccedenze di interessi passivi e ROL nel contesto, rispettivamente:
delle fusioni;
delle scissioni;
delle operazioni straordinarie intracomunitarie.
E’ cioè necessario, per il riporto in avanti, che siano verificati:
la sussistenza del c.d. presupposto di vitalità (dal conto economico della società le cui perdite sono riportabili, relativo all’esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell’attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all’art.2425 del Codice Civile, superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori) della società;
il rispetto del limite del patrimonio netto contabile (ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dall’ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all’art. 2501-quater del Codice Civile senza tenere conto dei conferimenti e versamenti effettuati negli ultimi 24 mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa);
Il rispetto del limite dell’importo delle precedenti svalutazioni, con effetto fiscale, delle partecipazioni nelle società incorporate o fuse (limite da non osservare tuttavia per il riporto delle eccedenze di interessi).
Inoltre, come chiarito dalla circolare 21.4.2009 n. 19 dell’Agenzia delle Entrate, il limite del patrimonio netto contabile si deve intendere riferito alla somma di perdite fiscali ed eccedenze di interessi passivi, pertanto, la società può decidere discrezionalmente quale dei due importi portare avanti (o in quale combinazione).
5.1. Disapplicazione mediante interpello
A seguito delle modifiche nella formulazione dell’art.172 co. 7 del T.U.I.R., nel caso di fusioni, scissioni etc…, anche ai fini del riporto delle eccedenze ACE, così come già previsto per il riporto delle perdite e delle eccedenze di interessi, è possibile presentare apposito interpello disapplicativo nel caso in cui la società non superasse il test di vitalità, o lo superasse ma avesse un patrimonio netto contabile insufficiente e volesse comunque attribuire perdite e/o interessi e/o ACE alla società incorporante o risultante dalla fusione.
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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento. Roma, 13 febbraio 2017
Dott. Alessandra Allocca
alessandraallocca@fiorentinoassociati.it
Dott. Marco Fiorentino
marcofiorentino@fiorentinoassociati.it
DISCLAIMER
Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.