Definizione agevolata dei ruoli esattoriali /1
Il Decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193 all’art. 6 ha introdotto la sanatoria per le cartelle di pagamento e per gli accertamenti esecutivi/avvisi di addebito, portatrice di forti sconti per chi ne usufruisce.
La definizione agevolata (o rottamazione), può collegarsi alla prossima confluenza di Equitalia all’interno dell’Agenzia delle Entrate, che sarà operata a partire dal prossimo 1° luglio 2017, con l’istituzione dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione.
E’ di tutta evidenza, che una siffatta operazione, oltre a creare “cassa”, ha altresì la funzione di ridurre il “monte crediti”, facilitando il passaggio di consegne tra i due Enti che dovrebbe portare ad una differente modalità di quantificazione dell’aggio di riscossione e ad un avvicinamento ai principi dettati dallo Statuto dei diritti del contribuente.
Con la rottamazione delle cartelle di pagamento, viene prevista una agevolazione, per coloro i quali hanno pendenze con l’Agente alla Riscossione, per ruoli dal 2000 a tutto il 31.12.2016, attraverso un sostanziale azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora, rimanendo a carico del debitore, la sorta capitale del tributo e gli interessi compensativi, l’aggio1 e le spese di notifica, con il versamento di importi in un’unica soluzione o in un massimo di cinque rate.
In questa sede saranno analizzati gli aspetti principali della sanatoria, rinviando ad una successiva analisi l’approfondimento di casi particolari, anche a seguito dei numerosi chiarimenti e interventi sul tema offerti sia dall’Agente alla Riscossione, sia dall’Agenzia delle Entrate nel recente appuntamento di Tele Fisco 2017.
1 Calcolato solo sulla sorta capitale del tributo.
Di seguito si riportano gli argomenti trattati:
1. Ambito soggettivo;
2. Ambito oggettivo;
3. Perimetro temporale;
4. Iter procedurale;
5. Pagamenti.
1. Ambito soggettivo
La definizione agevolata è uno strumento previsto per una larga fascia di contribuenti quali:
Tutte le categorie di contribuenti; Ed in particolare anche:
Contribuenti soggetti a procedure concorsuali2;
Contribuenti che rinunciano al contenzioso;
Contribuenti che hanno avuto accesso alla dilazione precedente;
Contribuenti soggetti alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento3;
I soggetti sopra elencati possono sanare le posizioni dei debiti tributari nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni quali:
Agenzia delle Entrate;
INPS;
INAIL;
2Gli importi pagati in sede di definizione agevolata saranno considerati “crediti prededucibili” (ex artt. 111-111 bis R.D. 16.3.1942 n. 267)
3 Ai sensi della Legge 27.1.2012 n. 30 capo II Sez. I
Comuni;
Enti Locali
In caso di mancata adesione da parte del Comune di residenza e degli Enti locali alla Rottamazione, le cartelle relative ai debiti della loro fiscalità, dovranno essere pagate nella loro interezza, compresi sanzioni e interessi di mora.
Solo per le cartelle che si riferiscono a debiti gestiti direttamente da Equitalia si potrà usufruire dell’agevolazione.
Tuttavia, i cittadini dei Comuni che non aderiscono alla rottamazione potranno comunque beneficiare dell’agevolazione se il Comune usufruiva dei servizi di Equitalia nell’anno di attribuzione della cartella.
2. Ambito oggettivo
Sono oggetto di definizione agevolata i ruoli di natura patrimoniale e tributaria, affidati all’Agente alla Riscossione tra il 2000 e il 31.12.2016, quali:
l’IRPEF;
l’Addizionale Regionale;
l’Addizionale Comunale;
l’IRES;
l’IVA;
l’IMU, se non gestita direttamente dal Comune;
la TARI (se affidata ad Equitalia);
l’Ecotassa (se affidata ad Equitalia);
I contributi previdenziali ed assistenziali;
gli interessi sulle multe stradali.
La norma prevede altresì specifiche esclusioni di tributi e sanzioni non definibili quali:
I dazi doganali, accise e Iva all’importazione;
I diritti agricoli;
Somme relative a sentenze della Corte dei Conti;
Somme connesse a recuperi per aiuti di Stato illegittimi;
Sanzioni penali;
Le sanzioni relative al codice della strada, fatta salva la rottamazione degli interessi;
Sanzioni diverse da quelle tributarie o di carattere contributivo.
3. Perimetro temporale
La rottamazione, è limitata, per espressa normativa ai carichi affidati agli Agenti alla Riscossione dal 2000 al 2016.
Il rifermento agli “affidati”, permette di inserire nell’operazione di sanatoria anche le somme che derivano da accertamenti immediatamente esecutivi4, ed eventuali altre partite a debito per le quali il debitore non abbia avuto formale conoscenza.
Il temine “affidati”, ha già avuto una sua interpretazione da parte dell’AGE5, che ha chiarito che la definizione può riferirsi solo ai ruoli che siano stati effettivamente trasmessi telematicamente o consegnati al Consorzio Nazionale tra i Concessionari entro l’ultimo giorno del mese di dicembre di ogni anno solare.
4 Art. 29 comma1 lett. b) DL n. 78/2010
5 Circ. A.E. n.22/2003 e Ris. A.E. n.150/2005
Per agevolare coloro i quali vogliano utilizzare lo strumento della rottamazione, ma che ad oggi non sono a conoscenza della formazione/trasmissione di eventuali ruoli a loro carico, Equitalia entro la fine del mese di febbraio 2017, spedirà ai debitori a mezzo posta ordinaria, una comunicazione avente ad oggetto le somme in relazione alle quali non era ancora stato formalizzato il relativo carico esattoriale, e per le quali sono aperti i termini per aderire alla sanatoria.
4. Iter procedurale
Di seguito si riportano i passaggi principali per aderire alla sanatoria:
entro il 31 marzo 2017, in base al comma 2 dell’art. 6, il contribuente dovrà presentare la domanda (mod. DA1), disponibile sul sito internet di Equitalia;
la domanda, redatta e rispondente alle istruzioni del Concessionario alla Riscossione, dovrà contenere gli estremi del contribuente; le cartelle o gli avvisi per i quali viene richiesta la rottamazione6; il numero di rate prescelto (max 5); l’eventuale esistenza di giudizi pendenti relativi al ruolo da sanare, con indiretta volontà di rinunciarvi; luogo, data e firma;
entro il 31 marzo 2017 il debitore, potrà integrare la dichiarazione già resa, oppure secondo quanto auspicato durante Tele Fisco 2017, potrà rinunciarvi presumibilmente nei termini di versamento della prima o unica rata che scadono nel mese di luglio 2017;
una volta completata la domanda, Equitalia ha messo a disposizione dei contribuenti, diversi canali per la relativa consegna entro il 31.03.2017: (i) direttamente presso gli sportelli Equitalia; (ii) alle caselle e mail – PEC della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di Riscossione dedicate, allegando oltre al modello anche un documento di riconoscimento;
6 E’ consentito richiedere la rottamazione anche di uno solo dei carichi iscritti a ruolo, previa indicazione del o dei medesimi a pag. 2 della domanda.
l’Agente della Riscossione entro il 31 maggio 2017, comunicherà l’importo complessivo del debito da rottamare, l’eventuale numero di rate con il giorno e il mese in cui saldare ciascuna rata, comprensivo anche dell’eventuale interesse di dilazione pari al 4,5% annuo;
si precisa che in caso di rottamazione dei ruoli, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora e altre somme aggiuntive;
dopo la presentazione della domanda, l’Agente alla Riscossione, relativamente ai carichi definibili, non potrà avviare nuove azioni esecutive, o iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatte salve le procedure cautelari già iscritte alla data di presentazione del modello di rottamazione. Non potrà altresì proseguire le procedure di recupero coattivo avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo, o non sia stata presentata istanza di assegnazione, o non sia stato già emesso il provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
5. I pagamenti
Il combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 6 prevede che: (i) nel 2017 dovranno essere pagate le prime 3 rate della dilazione, nei mesi di luglio, settembre e novembre il cui ammontare dovrà essere pari ad almeno il 70% del debito totale; (ii) nel 2018, si dovranno versare le restanti due rate, nel mese di aprile e settembre, il cui ammontare dovrà essere pari al 30% del residuo debito rottamato.
Equitalia ha precisato durante l’ultimo Tele Fisco del 2.2.2017, che la sola presentazione della domanda, o il versamento della sola prima rata delle somme dovute non sono di fatto sufficienti a perfezionare la definizione.
Quindi l’abbattimento delle sanzioni e interessi moratori è condizionato al pagamento integrale di:
Capitale e interessi compresi nei carichi affidati;
Aggio e rimborso delle spese per le procedure esecutive;
Spese di notifica della cartella di pagamento.
Pertanto in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o di una delle rate, la definizione si rende inefficace e riprendono i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza. Nel caso di specie, i versamenti effettuati, verranno acquisiti a titolo di acconto sull’importo complessivamente dovuto.
In buona sostanza, la definizione ha un suo efficace completamento solo se tutte le somme dovute sono tempestivamente versate.
Il pagamento delle somme dovute, sia in unica soluzione che a rate, potrà avvenire attraverso:
1. Domiciliazione sul conto corrente secondo le indicazioni che verranno fornite nella comunicazione delle somme da versare ai fini della definizione;
2. Bollettini precompilati allegati alla risposta di accettazione di Equitalia;
3. Pagamento diretto presso gli sportelli dell’Agente alla Riscossione.
Non è ammesso il versamento tramite il modello F24. Ciò significa che non sarà possibile estinguere il debito della rottamazione utilizzando eventuali crediti d’imposta in compensazione.
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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento. Roma, 16.2.2017
Dott. Gianmaria Di Meglio
dimeglio@fiorentinoassociati.it
Dott. Antonino Fiorentino
antoninofiorentino@fiorentinoassociati.it
Dott. Marco Fiorentino
marcofiorentino@fiorentinoassociati.it
DISCLAIMER
Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.