n. 5/2017 – Esenzioni fiscali – PIR – Cessione di perdite fiscali – Varie

Esenzioni fiscali – PIR – Cessione di perdite fiscali – Varie

Il DL 193/2016 conv. L.225/2016 (c.d. “Decreto Fiscale”) e la L.232/2016 (Legge di Bilancio 2017), hanno introdotto alcune novità in materia di imposte dirette riguardanti tra l’altro:

 l’esenzione da imposta per i redditi derivanti da investimenti a medio e lungo termine delle Casse di previdenza obbligatoria e dei Fondi pensione;

 il regime fiscale agevolato per i piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR);

 lo scomputo per cassa delle ritenute e il versamento delle ritenute dei corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore;

 l’esclusione delle società di gestione del risparmio dall’addizionale IRES del 3,5%;

 la cessione di perdite fiscali a capogruppo quotate;

1.Esenzione da imposta per redditi derivanti da investimenti a M/L termine delle casse di previdenza obbligatoria e dei fondi pensione

Con l’art. 1 co. 88 – 95 della Legge di Bilancio 2017 è stata introdotta una nuova disciplina di esenzione per i redditi relativi ad investimenti a medio e lungo termine, posti in essere dagli enti di previdenza obbligatoria c.d. “Casse di Previdenza” e dalle forme di previdenza complementare c.d. “Fondi pensione”, atta ad attenuare gli effetti negativi sugli investimenti operati da tali soggetti a seguito dell’aumento della tassazione applicata ai redditi di natura finanziaria percepiti dalle Casse di previdenza e al risultato maturato di gestione Fondi pensione.

In particolare, sono agevolabili le somme investite in:

 azioni o quote di imprese residenti in Italia o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) con stabile organizzazione in Italia;

 quote o azioni di OICR residenti in Italia o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE), che investono prevalentemente nei suddetti strumenti finanziari.

Gli strumenti finanziari oggetto di investimento devono essere detenuti per almeno 5 anni e le somme destinate a tali investimenti sono agevolabili nel limite dell’importo del 5%1 dell’attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente.

L’agevolazione si sostanzia nell’esenzione dall’imposta dei redditi (dividendi e plusvalenze) generati dai suddetti investimenti qualificati.

L’esenzione non è in ogni caso applicabile ai redditi relativi a partecipazioni “qualificate” di cui all’art. 67 co. 1 lett. c) del TUIR.

Per le casse di previdenza, in caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento agevolato prima dei 5 anni, i redditi derivanti dalla stessa cessione e quelli percepiti durante il periodo di investimento sono soggetti ad imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi e senza applicazione di sanzioni (il relativo versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione).

Relativamente ai Fondi pensione, invece, in caso di cessione prima dei 5 anni, i redditi realizzati (ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 252/2005) durante il periodo minimo di investimento, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (secondo l’aliquota del 20% di cui all’art. 17 del D.P.R.), senza applicazione di sanzioni (il relativo versamento, unitamente agli interessi, deve essere effettuato entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione).

Invece, in caso di rimborso o di scadenza degli strumenti finanziari prima dei 5 anni, il controvalore conseguito deve essere reinvestito negli strumenti finanziari agevolabili, entro 90 giorni dal rimborso.

1.1 Esclusione da ritenuta o imposta sostitutiva degli utili corrisposti a fondi pensione esteri

Agli utili corrisposti ai Fondi pensione istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) inclusi nella c.d. “white list”, derivanti dagli investimenti qualificati agevolabili, non si applicano:

1 Gli enti previdenziali possono anche decidere di investire di più ma l’esenzione si applica solo ai redditi corrispondenti agli investimenti rientranti nel plafond del 5%.

 la ritenuta dell’11% di cui all’art.27 del DPR 600/1973;

 l’imposta sostitutiva del 12,5% di cui all’art. 27-ter del medesimo decreto, in caso di deposito accentrato presso la “Monte Titoli Spa”.

Per godere delle agevolazioni di cui sopra, il soggetto non residente beneficiario effettivo degli utili deve produrre una dichiarazione dalla quale risultino:

 i dati identificativi del soggetto medesimo;

 l’impegno a detenere gli strumenti finanziari oggetto dell’investimento per il periodo tempo richiesto;

 tutte le altre condizioni alle quali è subordinata l’agevolazione.

Il soggetto non residente deve fornire, altresì, copia dei prospetti contabili che consentano di verificare l’osservanza delle predette condizioni.

I soggetti indicati agli artt. 27 e 27-ter del DPR 600/73 ossia:

 le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata,

 le società cooperative e le società di mutua assicurazione (nonché le società europee e le società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato)

 gli enti pubblici e privati diversi dalle società nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali,

 i soggetti presso i quali sono depositati azioni e strumenti finanziari similari alle azioni, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A che corrispondono utili ai suddetti Fondi pensione esteri, sono obbligati a comunicare annualmente all’Amministrazione finanziaria i dati relativi alle operazioni compiute nell’anno precedente.

2. Piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR)

L’art. 1 co. 100-114 della Legge di Bilancio 2017 introduce una ulteriore agevolazione fiscale che attiene i piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR).

Nello specifico viene prevista l’esenzione da imposizione per i redditi di capitale (art.44 del TUIR) e i redditi diversi di natura finanziaria (ex art. 67 co. 1 lett. c-bis) – lett. c-quinquies) del TUIR) derivanti dagli investimenti effettuati:

 da persone fisiche residenti in Italia;

 al di fuori dello svolgimento di attività di impresa commerciale.

Per poter beneficiare dell’esenzione è necessario che i redditi non siano costituiti da plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate2.

Tale agevolazione è finalizzata a convogliare il risparmio delle famiglie verso investimenti produttivi nel capitale di rischio delle imprese.

L’agevolazione spetta per PIR di importo non superiore, in ciascun anno solare, a 30.000,00 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000,00 euro di ammontare investito.

Inoltre, ai fini dell’esenzione, occorre che in ciascun anno solare di durata del piano e per almeno i due terzi dell’anno stesso, le somme e i valori allocati nel PIR siano investiti tenendo conto dei seguenti condizioni e limiti:

 per almeno il 70% del valore complessivo le somme devono essere investite in strumenti finanziari, anche non quotati, emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, fiscalmente residenti in Italia o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) con stabile organizzazione in Italia;

 la predetta quota del 70% deve essere investita per almeno il 30% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nel FTSE MIB o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati;

 non più del 10% delle somme o valori destinati può essere investito in strumenti finanziari emessi o stipulati con lo stesso soggetto, o con altra società appartenente al medesimo gruppo, oppure in depositi e conti correnti.

All’interno del PIR non possono essere inseriti strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.

2 Sono «qualificate» le partecipazioni che rappresentano una partecipazione al capitale o al patrimonio di una società superiore al 25% (5% se quotata) ovvero che consentono una percentuale di voto esercitabile nell’assemblea ordinaria superiore al 20% (2% se quotata).

Per la costituzione di un PIR, è necessario attivare un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell’opzione per l’applicazione del regime del risparmio amministrato (art.6 del DLgs. 461/97) o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione mediante:

 operatori professionali residenti;

 intermediari abilitati o imprese di assicurazioni non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra gli operatoti professionali residenti.

Il conferimento di valori nel PIR si considera cessione a titolo oneroso e l’intermediario applica sui rendimenti l’imposta sostitutiva ai sensi dell’art. 6 del Dlgs. 461/97, pari al 26% su azioni ed obbligazioni corporate e al 12,5% su titoli di Stato l’imposta.

La condizione per godere dell’agevolazione è che gli strumenti finanziari in cui è investito il piano vengano detenuti per almeno 5 anni. Nel caso si verifichi la cessione prima dei 5 anni, i redditi realizzati attraverso la stessa e quelli percepiti durante il periodo di investimento del piano sono soggetti ad imposizione secondo il regime ordinario (l’imposta, unitamente agli interessi, ma senza sanzioni, deve essere versata dai soggetti gestori il 16 del secondo mese successivo alla cessione). In caso di rimborso degli strumenti finanziari, per non perdere le agevolazioni, il contribuente dovrà reinvestire l’importo conseguito in altri strumenti finanziari che rispettano le condizioni per godere del regime agevolativo entro 30 giorni dal rimborso. 

3. Scelta del criterio di scomputo delle ritenute operate sui redditi tassati per competenza

Il Decreto Fiscale ha modificato il criterio di scomputo delle ritenute a titolo d’acconto previsto dell’art. 22 co. 1 lett. c) del TUIR e dell’art. 25-bis del DPR 600/73, relativamente ai redditi tassati per competenza.

Per le ritenute operate nell’anno successivo a quello di competenza dei redditi ma anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, il percipiente può scegliere di scomputare tali ritenute:

 dall’imposta relativa al periodo d’imposta di competenza dei redditi relativi

 le ritenute dall’imposta relativa al periodo d’imposta nel quale le ritenute sono state operate

Prima dell’intervento normativo in oggetto, le ritenute operate anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi erano esclusivamente scomputabili dall’imposta relativa al periodo di competenza dei redditi.

4. Versamento delle ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore

L’art. 1 co. 36 della legge di bilancio 2017 modifica l’art. 25-ter del DPR 600/73, riguardante la ritenuta d’acconto del 4% operate dal condominio, nel momento in cui effettua il pagamento del corrispettivo all’appaltatore.

Il versamento delle suddette ritenute deve essere effettuato dal condominio (quale sostituto d’imposta) entro i termini, quando l’ammontare delle ritenute raggiunge l’importo di 500,00 euro. Resta fermo in ogni caso l’obbligo per il condominio ad adempiere al versamento, entro il 30 giugno ed entro il 20 dicembre di ogni anno di tali ritenute, anche qualora non sia stato raggiunto il suddetto limite.

Il pagamento dei corrispettivi deve avvenire tramite conti correnti bancari o postali loro intestati, ovvero secondo altre modalità, da stabilire con decreto ministeriale, per garantire la tracciabilità dei pagamenti e consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.

L’inosservanza dei suddetti disposti sarà punita con l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

5. Cessione delle perdite fiscali a società collegate quotate

L’art.1 co. 76-80 della legge di bilancio 2017 ha introdotto la possibilità di cedere le perdite fiscali IRES ad una società quotata che possiede una partecipazione di collegamento nella società cedente, con le stesse modalità previste per la cessione dei crediti d’imposta di cui all’art. 43-bis del DPR 602/733, a condizione che le azioni della società cessionaria, o della società che controlla direttamente o indirettamente la società cessionaria, siano negoziate in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione di uno degli Stati membri UE o SEE.

La cessione deve riguardare l’intero ammontare delle perdite fiscali conseguite nei primi tre esercizi.

3 L’art. 43-bis del DPR 602/73 richiede, come formalità necessarie:

 la redazione dell’atto di cessione in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio;

 la notifica all’Amministrazione finanziaria.

5.1 Requisiti soggettivi, tipologia e modalità di utilizzo delle perdite fiscali

Al fine di fruire del beneficio la società cedente deve:

 avere un esercizio sociale “identico” a quello delle società cessionarie;

 essere partecipata nella misura almeno del 20% dalla cessionaria o da sua controllante che risultino quotate al termine del periodo d’imposta per il quale la società si avvale della possibilità di cedere le perdite in argomento;

 perfezionare la cessione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

A condizione che le perdite si riferiscano a una nuova attività produttiva4 (ai sensi dell’art.84 co. 2 del TUIR), la società cessionaria può computare le perdite fiscali cedute, relative ad un determinato periodo d’imposta, in diminuzione del reddito complessivo dello stesso periodo d’imposta e, per la differenza, nei successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi.

Infine la società cessionaria è obbligata a remunerare la società cedente per il vantaggio fiscale ricevuto, entro 30 giorni dal termine per il versamento del saldo IRES relativo allo stesso periodo d’imposta.

La remunerazione percepita ovviamente non concorre alla formazione del reddito imponibile e del pari è indeducibile dai redditi dell’erogante.               

4 Il comma 2 dell’articolo 84 del TUIR disciplina le modalità di riporto delle perdite realizzate dalle società neocostituite nei primi tre periodi d’imposta. e stabilisce che: “Le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva”. Il diritto di riportare le perdite fiscali ai successivi periodi d’imposta è escluso se (art. 84 co. 3 primo periodo del TUIR):

– la maggioranza delle partecipazioni con diritto di voto nell’assemblea ordinaria della società che ha realizzato le perdite viene trasferita o acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo;

– e inoltre, nel periodo compreso tra i due anni antecedenti ed i due anni successivi a quello nel corso del quale si è verificato il predetto trasferimento delle partecipazioni, viene modificata l’attività principale di fatto esercitata dall’impresa nei periodi d’imposta in cui le perdite sono state realizzate

6. Esclusione delle SGR dall’addizionale IRES 3.5%

L’art. 1 co. 65 della Legge di Stabilità 2015 con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 introdusse un’addizionale IRES del 3.5% sui redditi per gli enti creditizi e finanziari di cui all’al DLgs. 27.1.92 n. 87 e per la Banca d’Italia.

A tal proposito, l’art. 1 co. 49 della Legge di Bilancio 2017 stabilisce che la suddetta addizionale non opera nei confronti delle società di gestione dei fondi comuni di investimento.

Coerentemente con tale esclusione, viene previsto per le stesse che la deducibilità degli interessi passivi operi nel limite del 96% del loro ammontare.

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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento. Roma, 23 giugno 2017

Dott. Alessandra Allocca

alessandraallocca@fiorentinoassociati.it

Dott. Gianmaria Di Meglio

dimeglio@fiorentinoassociati.it

Dott. Marco Fiorentino

marcofiorentino@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

 

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