n. 9/2017 – Le modifiche alla disciplina dell’ACE – 2

Le modifiche alla disciplina dell’ACE – 2

Nonostante nel corso degli anni la normativa originaria dell’ACE (Aiuto alla crescita economica), introdotta dal Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, sia stata più volte modificata1, solo nell’ultimo anno il legislatore è intervenuto riformandola significativamente.

Va innanzitutto dato evidenza delle modifiche apportate dalla Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, meglio nota come “Legge di Bilancio 2017”, le cui novità interessano i seguenti aspetti2:

1. modifiche al coefficiente di remunerazione del capitale proprio;

2. eliminazione del regime di favore per le società neo – quotate;

3. riduzione della base ACE per gli incrementi delle consistenze dei titoli e valori mobiliari;

4. equiparazione delle modalità di calcolo per gli imprenditori individuali e per le società di persone in contabilità ordinaria;

5. limitazioni per il riporto delle eccedenze ACE nell’ambito delle operazioni straordinarie;

6. obbligo di ricalcolo degli acconti IRES 2017.

Successivamente il DL n. 50/2017 (c.d. “Manovra correttiva”) ha poi previsto ulteriori modifiche alla disciplina ACE.

Nella versione originaria del decreto si prevedeva la rilevanza dei soli incrementi netti del Patrimonio netto registrati negli ultimi 5 anni (con decorrenza 1° gennaio 2017).

Nella versione convertita in legge, invece, questa previsione è stata eliminata, ma, quale misura compensativa, è stato prevista, come meglio si dirà nel prosieguo, un’ulteriore riduzione del coefficiente di remunerazione.

1 Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014.

2 Per maggiori approfondimenti si rimanda alla Newsletter n. 2/2017 del 13 febbraio 2017 “Le modifiche alla disciplina dell’ACE” pubblicata dall’Ufficio Studi e Ricerche Fiorentino Associati.

Da ultimo il DM 3 agosto 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’11 agosto 2017, abrogando il precedente DM 14 marzo 2012 ha profondamente revisionato le disposizioni di attuazione dell’ACE, con particolare riferimento alla determinazione della base imponibile.

In questa sede saranno analizzate le modifiche alla disciplina ACE apportate dal sopracitato DM, nonché dalla Manovra correttiva.

1. Coefficiente di remunerazione

Il coefficiente di remunerazione dell’incremento patrimoniale, disciplinato dall’art.1, comma 3 del DL 201/2011, era inizialmente previsto nella misura del 3%. Successivamente, con l’art.1, comma 137, lettera b) della L. 27.12.2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), il coefficiente è stato portato al:

 4% per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2014;

 4,5% per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2015;

 4,75% per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2016;

L’art. 7 della Manovra correttiva, ribadendo, come precedentemente sancito dalla Legge di                                                                                                                                                                                            2 Bilancio 2017, la revoca del potere del Ministero dell’Economia e delle Finanze di fissare il coefficiente con proprio decreto, ha da ultimo stabilito che questo sia pari al:

 1,6% per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2017;

 1,5% a regime dal 2018.

2. Determinazione dell’ACE per i soggetti IRES

Il presupposto per beneficiare dell’ACE è l’incremento del Patrimonio netto dell’impresa.

L’art. 1 del DL n. 201/2011 prevede che il capitale proprio rilevante ai fini ACE sia determinato come differenza tra quest’ultimo alla fine di un determinato esercizio e quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010.

Per tanto ai fini di un corretto calcolo della base imponibile ACE bisogna prendere in considerazione tutti gli incrementi patrimoniali, sterilizzati di determinati decrementi, successivi al 31.12.2010.

Variazioni in aumento del capitale proprio

In considerazione di quanto, fin ora, detto, rilevano come variazioni in aumento del capitale proprio:

1. i conferimenti in denaro;

2. gli accantonamenti a riserva.

Conferimenti in denaro

Così come chiarito dalla Circolare Ministeriale n. 76 del 6 marzo 1998, nella nozione di conferimenti in denaro rientrano, a mero titolo esemplificativo:

 i versamenti eseguiti a fronte della ricostituzione o dell’aumento del capitale sociale;

 i versamenti a fondo perduto o in conto capitale eseguiti dai soci;

i versamenti dei soci a titolo di sovrapprezzo emissioni azioni o quote.              

Per essere computati nella base di calcolo dell’agevolazione, è necessaria l’effettiva esecuzione di tali conferimenti con il relativo versamento, ovvero non rileva, in altre parole, la mera sottoscrizione o delibera di aumento di capitale.

L’art. 5, comma 2, lettera a) del DM 3.08.2017 ha chiarito che sono assimilati ai conferimenti in denaro:

 le compensazioni dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale,

 la rinuncia incondizionata dei soci al diritto alla restituzione dei crediti vantati verso la società.

Condizione necessaria per l’incremento della base imponibile ACE è, quindi, non la sola erogazione del finanziamento da parte del socio alla società, ma l’effettiva ed incondizionata rinuncia dello stesso, o parte di esso.

Alla luce del nuovo OIC 28, il quale attribuisce la natura di apporto a qualsiasi tipo di rinuncia, purchè finalizzata all’incremento della dotazione patrimoniale della società, è, tuttavia, opportuno precisare che, in base alle disposizioni attuative, rilevano le sole rinunce ai crediti di natura finanziaria, con la conseguenza di una distinzione, non del tutto giustificata, con le rinunce di crediti di natura commerciale.

Discorso a parte merita l’erogazione di finanziamenti intercompany infruttiferi d’interessi o a tasso diverso da quello di mercato.

Infatti, come chiarito dal DM 3.08.2017, per tali finanziamenti, nonostante contabilmente la differenza tra il valore attualizzato ed il valore nominale debba essere imputata dalla società controllata in una specifica riserva patrimoniale, e tale incremento non assume rilevanza ai fine della determinazione dell’ACE.

Accantonamenti a riserva

Rilevano ai fine della determinazione dell’ACE, tutti gli accantonamenti di utili alle riserve patrimoniali, fatta eccezione per quelli destinati a riserve indisponibili.

L’art. 5, comma 6 del DM 3.08.2017 ha precisato che si considerano riserve non disponibili:

 le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell’art. 2433 c.c., in quanto derivanti da processi di valutazione.

 le riserve formate con utili realmente conseguiti che, per disposizioni di legge, sono o divengono, contestualmente, non distribuibili, né utilizzabili per aumenti di capitale, né utilizzabili per copertura di perdite.

Tuttavia, se una riserva originariamente non computata in quanto indisponibile diventa disponibile, essa è calcolata nella base ACE nell’esercizio in cui viene meno il vincolo di indisponibilità, sempre che la riserva si sia formata successivamente all’esercizio in corso al 2010.

In tema di riserve patrimoniali, un breve approfondimento merita poi il tema delle variazioni delle riserve frutto dell’applicazione dei nuovi principi contabili OIC.

Infatti, ai fini della determinazione della variazione in aumento legata agli utili accantonati a riserva, sono rilevanti le seguenti ipotesi rettificative operate in sede di prima adozione dei principi contabili:

 eliminazione dei costi di ricerca e pubblicità non più capitalizzabili;

 utilizzo del criterio del costo ammortizzato.

La Relazione illustrativa al DM 3.08.2017 ha precisato, quindi, che rilevano ai fini del calcolo dell’incremento di capitale proprio, gli effetti patrimoniali derivanti dalla nuova modalità di contabilizzazione dei costi di ricerca e pubblicità, per i quali in sede di prima adozione si registra l’eliminazione della relativa quota non più capitalizzabile, nonchè del criterio del costo ammortizzato, nell’ipotesi di applicazione retrospettica delle nuove regole contabili, dove si registra tra le riserve patrimoniali l’applicazione del meccanismo di attualizzazione dei crediti, titoli e debiti. In quest’ultimo caso però, laddove non inerisca ai finanziamenti soci infruttiferi o a tassi fuori mercato.

Secondo la Relazione, tutte le altre rettifiche da fist time adoption non sono rilevanti al fine della determinazione della base ACE.

È opportuno precisare che tali disposizioni trovano applicazione anche per i soggetti IAS adopter.

Infine, il comma 8 del sopracitato articolo 5 ha, parimenti, sancito che non sono rilevanti, le riserve formate con utili derivanti dalla valutazione al fair value di strumenti derivati.

Come più volte precisato con interventi di prassi, le variazioni in aumento del Patrimonio netto devono essere ragguagliate pro rata temporis, e quindi gli incrementi derivati:

1. da conferimenti in denaro, rilevano a partire dalla data di versamento,

2. dalla rinuncia crediti, rilevano alla data dell’atto di rinuncia;

3. dalla compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale sociale, rilevano dalla data in cui assume effetto la compensazione;

4. dall’accantonamento di utili, rilevano a partire dall’inizio dell’esercizio in cui le relative riserve si sono formate;

5. dall’emissione di diritti di opzione (warrant) e di obbligazioni convertibili, rilevano dall’esercizio in cui viene esercitata l’opzione.

3 Circolare IRDCEC n. 28 del 29 marzo 2012.

Variazioni in diminuzione del capitale proprio e le clausole anti – abuso

L’art. 1, comma 5 del D.L. n. 201/2011 stabilisce che sono considerate come variazioni in diminuzione del capitale proprio:

1. le riduzioni del Patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci;

2. gli acquisti di partecipazioni in società controllate;

3. gli acquisti di aziende o di rami di azienda.

Con riferimento, quindi, alle variazioni in diminuzione del capitale proprio, le uniche novità apportate dal legislatore, riguardano l’acquisto delle azioni proprie, chiarendo che se effettuate ai sensi dell’art. 2357 – bis del c.c., rilevano integralmente tra gli elementi negativi della variazione della base di calcolo ACE.

Mentre, le riduzioni del Patrimonio netto, conseguenti all’acquisto di azioni proprie ai sensi dell’art. 2357 del c.c., rilevano, invece, nei limiti della variazione in aumento formata con gli utili che hanno concorso, in precedenza, ad incrementare tale variazione.

Importanti novità sono state, invece, introdotte dall’art. 10 DM 3.08.2017 in tema di clausole anti – abuso.

Nonostante la norma primaria si limiti a prevedere la riduzione della base di calcolo dell’agevolazione per effetto di partecipazioni in società controllate, la materia è stata meglio regolata dal sopracitato articolo 10, che ha definito le clausole anti – abuso, secondo cui la variazione in aumento è ridotta nei seguenti casi:

1. conferimenti in denaro a favore di società del gruppo,

2. acquisto di partecipazioni in società già controllate già appartenenti al gruppo;

3. acquisto di aziende o di rami di azienda da società del gruppo;

4. incremento dei crediti da finanziamento nei confronti di società del gruppo;

5. conferimenti in denaro provenienti da soggetti domiciliati in paradisi fiscali.

Va innanzitutto osservato che l’articolo 10 individua in maniera più puntuale la nozione di gruppo, specificando che si considerano società del gruppo le società controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell’art. 2359 del c.c.

Ai fini dell’applicazione della clausola anti – abuso è sufficiente che nell’ambito del gruppo sia presente almeno un soggetto beneficiario dell’ACE.

Qualora il contribuente non intenda ridurre la base ACE degli importi delle operazioni infragruppo, può di fatto disapplicare le clausole anti – abuso, adottando uno dei seguenti comportamenti:

 presentare istanza di interpello probatorio ex art. 11, comma 1, lettera b) della L. n. 212/2000; oppure

 non presentare istanza di interpello, se ritiene comunque non sussistente la duplicazione del beneficio ACE. In tal caso bisogna compilare l’apposito campo del modello USC4.

3. Riduzione della base ACE per investimenti in titoli e valori mobiliari

La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto una nuova limitazione alle variazioni in aumento del capitale proprio su cui calcolare l’ACE.

In particolare, è stato precisato che l’ACE spettante, non abbia effetto fino a concorrenza                                                                                                                                                                                    

dell’incremento della consistenza dei titoli e valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, rispetto a quella risultante dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2010.

L’art. 5 comma 3 del DM 3.08.2017, intervenendo nel merito, ha disposto che per individuare titoli e valori mobiliari occorre rifarsi alla nozione contenuta nel TUF (Testo Unico della Finanza), includendo altresì le quote OICR.

Secondo tale definizione, per valori mobiliari si intendono le categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio:

1. azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partenership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario;

2. obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli;

4 Rigo RS 115 per il modello USC 2017.

3. qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari di cui sopra;

4. qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari di cui sopra, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure.

A tali attività vanno aggiunte, come detto, le quote OICR.

La relazione illustrativa al DM ha, invece, escluso dagli investimenti suscettibili di ridurre la base ACE:

1. i contratti di pronti contro termine con l’obbligo di rivendita a termine;

2. i finanziamenti infragruppo operati mediante l’acquisto di titoli emessi da soggetti del gruppo stesso;

5. gli acquisti operati per fini strettamente funzionali ad assicurare la compensazione e la conclusione dei contratti stipulati sui mercati regolamentati di titoli.

4. Modalità di utilizzo della base ACE non utilizzata

L’eventuale eccedenza ACE non utilizzata, oltre ad essere riportata a nuovo per nettare i redditi imponibili degli esercizi successivi, può essere trasformata in crediti d’imposta IRAP.

Ai sensi dell’art. 3 del DM 3.08.2017, le eccedenze non utilizzate possono essere, quindi trasformate in un credito d’imposta, utilizzabile ai soli fini IRAP, e che deve ripartito in cinque quote annuali di pari importo fino a concorrenza dell’IRAP a debito.

Il credito da utilizzare in compensazione è determinato applicando alle eccedenze ACE non utilizzare l’aliquota IRES. Il credito così determinato può essere utilizzato in compensazione sia del saldo IRAP che dei relativi acconti.

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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento. Roma, 2 ottobre 2017

Dott. Antonino Fiorentino

antoninofiorentino@fiorentinoassociati.it

Dott. Marco Fiorentino

marcofiorentino@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

 

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