Circolare n.10/2013 – Misure per il sostegno alle imprese

Circolare n. 10 del 19 novembre 2013

Misure per il sostegno alle imprese

Premessa

Il Decreto Legge n. 98 del 9 agosto, 2013 (di seguito “Decreto del Fare”), ha introdotto le nuove disposizioni adottate dal governo per favorire la ripresa economia del paese, tramite la concessione di agevolazioni e di semplificazioni burocratiche e fiscali.

Con la presente circolare si intende fornire una prima informativa sulle principali novità riguardanti i finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari per le imprese.

Con le successive circolari, verranno, poi, affrontate le altre misure concerni al Decreto del Fare:

– per la semplificazione amministrativa

– per l’efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile

Indice

1. Fondo di garanzia pe le Pmi

2. Acquisto di impianti e macchinari

3. Similarità con la legge 1329/65 (Legge Sabatini)

1. Fondo di garanzia per le Pmi

La prima norma che merita di essere citata è contenuta nel cd. decreto «del fare» (D.L. 69/2013) e dispone il potenziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese previsto dall’art. 2, co. 100, lett. a), L. 662/1996.

Si ricorda che si tratta di un Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.a. con l’intento di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese.

Con le modifiche apportate, si assiste ad una estensione della copertura del Fondo:

 alle operazioni a favore di imprese ubicate in aree di crisi industriale complesse (art. 27, D.L. 83/2012);

 alle operazioni garantite a valere sulla sezione speciale del Fondo riservata alla concessione di garanzie sui finanziamenti accordati a piccole e medie imprese di autotrasporto di merci (D.M. 27.7.2009);

 ai professionisti iscritti agli ordini professionali;

 ai professionisti non regolamentati (aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo economico ed in possesso dell’attestazione rilasciata dall’associazione ex L. 4/2013).

Passando all’aspetto procedurale, con le nuove norme si vuole:

a) assicurare un più ampio accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, anche tramite:

 l’aggiornamento dei criteri di valutazione delle imprese ai fini dell’accesso alla garanzia del Fondo e della misura dell’accantonamento a titolo di coefficiente di rischio;

 l’incremento della misura massima di copertura del Fondo fino all’80% dell’importo dell’operazione finanziaria, con riferimento alle «operazioni di anticipazione di credito, senza cessione dello stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni» e alle «operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi» di cui, rispettivamente, agli artt. 4 e 5, D.M. 26.6.2012;

 la semplificazione delle procedure e delle modalità di presentazione delle richieste;

 l’introduzione di misure volte a garantire l’effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle piccole e medie imprese beneficiarie dell’intervento;

b) limitare il rilascio della garanzia del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione, escludendo la possibilità di garantire operazioni finanziarie già deliberate dai soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta di garanzia, salvo che le stesse non siano condizionate, nella loro esecutività, all’acquisizione della garanzia da parte del Fondo.

Il tutto sarà disciplinato da un apposito D.M. di prossima emanazione.

Infine, viene anche previsto che una quota non inferiore al 50% (e non più al vigente 80%) delle disponibilità finanziarie del Fondo sia riservata ad interventi non superiori ad euro 500.000 d’importo massimo garantito per singola impresa

2. Acquisto di impianti e macchinari

Restando sempre nel campo degli incentivi alle imprese, il D.L. 69/2013 ha rispolverato una vecchia agevolazione conosciuta come «agevolazione Sabatini».

Si tratta, sostanzialmente, di finanziamenti e contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, software e tecnologie digitali.

Come è possibile notare è una misura rivolta alle Pmi (come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE del 6.5.2003 recepita con il D.M. 18.4.2005) al fine di accrescere la competitività dei crediti al sistema produttivo.

Si segnala, comunque, che compatibilmente con la normativa europea vigente in materia, possono usufruire dell’agevolazione anche le piccole e medie imprese agricole e del settore della pesca.

L’agevolazione ha le seguenti caratteristiche:

• i finanziamenti sono concessi, entro il 31.12.2016, dalle banche convenzionate e dagli intermediari finanziari autorizzati all’esercizio dell’attività di leasing finanziario, purché garantiti da banche, con un plafond, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a., per un importo massimo di euro 2,5 miliardi incrementabili sulla base delle risorse ce si renderanno disponibili;

• i finanziamenti hanno durata massima di cinque anni dalla data di stipula del contratto e sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore ad euro 2 milioni per ciascuna impresa beneficiaria, anche frazionato in più iniziative di acquisto. Essi possono coprire fino al 100% dei costi ammissibili individuati da un apposito D.M.;

• alle imprese beneficiarie il Ministero dello Sviluppo economico concede un contributo, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti di cui sopra, nella misura massima e con le modalità stabilite con un decreto attuativo di prossima emanazione;

• l’autorizzazione di spesa è di euro 7,5 milioni per l’anno 2014, euro 21 milioni per l’anno 2015, euro 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, euro 17 milioni per l’anno 2020 ed euro 6 milioni per l’anno 2021.

I requisiti, le condizioni di accesso, le modalità di erogazione dei contributi e le relative attività di controllo verranno stabiliti con un apposito D.M.

Inoltre viene disposto che la concessione dei finanziamenti può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, nella misura massima dell’80% dell’ammontare del finanziamento.

NUOVA AGEVOLAZIONE SABATINI
    In cosa consisteFinanziamenti e contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, software e tecnologie digitali
            Chi ne può fruire – Chi può erogare i finanziamenti – FinanziamentiPmi (come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE del 6.5.2003 recepita con il D.M. 18.4.2005), anche agricole e del settore della pesca.   Banche convenzionate e intermediari finanziari autorizzati all’esercizio dell’attività di leasing finanziario, purché garantiti da banche   • Sono concessi entro il 31.12.2016; • hanno durata massima di cinque anni dalla data di stipula del contratto; • sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore a euro 2 milioni per ciascuna impresa beneficiaria, anche frazionato in più iniziative di acquisto;
 • possono coprire fino al 100% dei costi ammissibili individuati da un apposito D.M
    Come funzionaAlle imprese beneficiarie il Ministero dello Sviluppo economico concede un contributo, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti di cui sopra, nella misura massima e con le modalità stabilite da un decreto attuativo

3. Similarità con la legge 1329/65 (Legge Sabatini)

Questo strumento finanziario era dedicato alle Piccole e Medie Imprese appartenenti a qualsiasi settore che si trovavano nella necessità di acquistare nuovi macchinari e non avevano la capacità finanziaria per sostenere l’investimento.

Per una serie di costi fissi che bisognava sostenere per accedere alle agevolazioni della legge “Sabatini” era consigliabile e conveniente programmare gli investimenti di almeno 50.000 euro

Con la legge “Sabatini” si potevano acquistare nuovi macchinari o sottoscrivere contratti di leasing per macchinari di produzione necessari per la propria attività.

Si potevano ottenere dei contributi per abbattere il costo degli interessi passivi sulle dilazioni di pagamento.

Il finanziamento “Sabatini” consisteva in una operazione di sconto di cambiali, con scadenze comprese tra 1 e 5 anni, emesse dall’acquirente a favore del venditore, per il pagamento di macchinari acquistati con regolare contratto di compravendita o in leasing.

L’agevolazione consisteva in un contributo in conto interessi che veniva erogato in via anticipata e in unica soluzione.

Il funzionamento della legge “Sabatini” era piuttosto complesso in quanto erano previste diverse alternative a secondo se:

– l’operazione veniva effettuata con contributo al venditore o con contributo all’acquirente,

– l’operazione veniva stipulata con clausola pro-soluto o pro-solvendo,

– veniva stabilito di effettuare la vendita con riserva di proprietà o con privilegio speciale.

L’operazione “Sabatini” più frequente era quella che prevedeva il contributo all’acquirente, la clausola pro-solvendo e il privilegio speciale.

La procedura classica prevedeva l’intervento di 6 figure: l’acquirente, il venditore, il notaio, il cancelliere del tribunale, la banca e il Mediocredito Centrale.

L’acquirente emetteva le cambiali per un importo pari al costo del macchinario più gli interessi calcolati al tasso di riferimento.

Successivamente il venditore portava le cambiali allo sconto presso una Banca convenzionata con il Mediocredito Centrale mentre l’acquirente riceveva, in breve tempo, il contributo in conto interessi.

Il notaio doveva redigere e stipulare il contratto di compravendita che veniva depositato presso la cancelleria del tribunale e registrato in un apposito registro per l’iscrizione del privilegio speciale.

Con la clausola pro-solvendo la banca, in caso di mancato pagamento delle cambiali da parte dell’acquirente, poteva rivalersi, oltre che contro l’acquirente, anche nei confronti del venditore.

******************************* Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Roma, 19 novembre 2013

Dott. Maurizio Mestrallet

mauriziomestrallet@fiorentinoassociati.it

Dott. Marco Fiorentino

marcofiorentino@fiorentinoassociati.it

Dott. Maurizio Moccaldi Ruggiero

mauriziomoccaldi@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

 

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