Circolare n.2/2013 – Tobin Tax – Ivie – Ivafe

Circolare n. 2 del 12 marzo 2013

Tobin Tax – Ivie – Ivafe

Premessa

La Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (c.d. Legge di stabilità 2013), ha introdotto nuove importanti disposizioni riguardanti la tassazione sulle transazioni finanziarie, con il fine di limitare le speculazioni sui titoli azionari e partecipativi, ed alcune significative modifiche alle norme sull’imposta sugli immobili detenuti all’estero (Ivie) e sulle attività finanziarie estere (Ivafe).

Con la presente circolare si vuole fornire una prima analisi delle citate disposizioni, avuto riguardo anche, per quel che concerne la Tobin Tax, al D. M. attuativo del 21 febbraio 2013.

Indice

1. Tobin Tax

1.1. Azioni e strumenti partecipativi

1.2. Strumenti derivati

1.3. Negoziazioni ad alta frequenza

1.4. Transazioni escluse

1.5. Modalità di versamento

2. Imposta sugli immobili detenuti all’estero (Ivie)

3. Imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe)

1. Tobin Tax

L’imposta in discorso colpisce le operazioni aventi ad oggetto in linea generale le transazioni di prodotti o beni finanziari.

Essa quindi si applica:

 nel trasferimento di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di cui al comma 6, articolo 2346 del Codice Civile, emessi da società residenti in Italia;

 nelle operazioni su strumenti finanziari derivati di cui al comma 3, articolo 1 del TUF, quando abbiano come sottostante uno o più azioni o strumenti finanziari partecipativi sopra individuati;

 nelle negoziazioni c.d. “ad alta frequenza”.

Tale imposta sulle transazioni su azioni e strumenti finanziari partecipativi, così come su strumenti finanziari derivati e su le negoziazioni ad alta frequenza, non è deducibile dal reddito ai fini della determinazione dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap.

1.1 Azioni e strumenti partecipativi

L’ambito di applicazione della Tobin Tax, include tutti i trasferimenti di proprietà, e dunque ad esempio anche i conferimenti, le permute o le assegnazioni ai soci, di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di cui all’articolo 2346, comma 6 del c.c., emessi da società residenti in Italia, nonché da titoli rappresentativi dei predetti strumenti finanziari, indipendentemente dalla residenza dell’emittente. A tal fine la residenza è determinata in base alla sede legale.

L’imposta è dovuta indipendentemente dal luogo in cui avviene la transazione e dal Paese di residenza delle parti. In virtù del fatto che l’ambito oggettivo dell’imposta sono i trasferimenti di azioni o titoli partecipativi, la natura soggettiva di coloro che pongono in essere l’operazione non incide sulla fattispecie applicativa dell’imposta, ma bisogna tenere conto solo della residenza delle società che ha emesso gli strumenti finanziari oggetto di transazione.

In pratica, qualsiasi transazione che abbia ad oggetto azioni o strumenti partecipativi emessi da società italiane è soggetta al pagamento dell’imposta, anche se effettuata ad esempio in Francia tra un soggetto inglese ed uno francese, o tra un soggetto italiano ed uno francese, o ancora tra due soggetti italiani.

Infine, l’imposta deve essere assolta a prescindere dalla natura giuridica delle controparti: sono tassate persone fisiche, persone giuridiche o enti diversi.

Così come prevede il testo sono assoggettate ad imposta anche le conversioni di obbligazioni in azioni, mentre sono esclusi:

 i trasferimenti avvenuti per successione o donazione;

 le operazioni di emissione e di annullamento di azioni e di strumenti finanziari;

 le operazioni di finanziamento tramite titoli, ovvero una concessione o una assunzione in prestito di azioni o di altri strumenti finanziari, un’operazione di vendita con patto di riacquisto o un’operazione di acquisto con patto di rivendita, o un’operazione buy – sell back o sell – buy back;

 i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate sui mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell’anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro.

Ai fini dell’applicazione dell’imposta, li trasferimento della proprietà, di azioni e strumenti partecipativi ammessi ad un sistema di gestione accentata, si considera avvenuto alla data di regolamento delle stesse. Dove per data di regolamento si intende la data di registrazione delle azioni. In alternativa, l’intermediario, previo assenso del contribuente, può assumere come data di effettuazione dell’operazione la data di liquidazione stabilita contrattualmente.

Per tutti gli altri casi il trasferimento della proprietà, coincide con la data in cui si hanno gli effetti traslativi. Infine, per le azioni e strumenti partecipativi derivanti da conversioni di titoli obbligazionari o dallo scambio o rimborso di obbligazioni con azioni e strumenti partecipativi, la data di trasferimento della proprietà, coinciderà con la data di efficacia della conversione, dello scambio o del rimborso.

L’imposta è applicata sul valore della transazione, dove per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato.

Nel caso di azioni o strumenti quotati il valore della transazione sarà pari al saldo netto delle operazioni concluse nella giornata sullo strumento finanziario, nel caso invece di azioni o strumenti non quotati il valore della transazione, e quindi la base imponibile, coinciderà con il corrispettivo versato.

La base imponibile dell’imposta, risulterà essere pari alla somma algebrica positiva dei saldi netti così ottenuti, moltiplicati per il prezzo medio ponderato degli acquisti effettuati nella giornata di riferimento.

Al fine della determinazione dei saldi netti, bisogna tenere in considerazione le operazione esenti ed escluse. Infine, qualora un soggetto in una unica giornata abbia posto in essere più transazioni tramite diversi intermediari, ha la possibilità di calcolare un unico saldo netto pari alla somma algebrica dei singoli saldi netti di ogni intermediario, effettuando un’apposita richiesta ed individuando un unico intermediario responsabile del pagamento totale dell’imposta.

Per le operazioni aventi valute diverse dall’euro, la base imponibile è determinata con riferimento al cambio effettivamente applicato alle transazioni per le operazioni avente regolamento in euro.

È importante sottolineare che non viene tassata l’eventuale plusvalenza emergente dalla cessione, ma il valore netto della transazione: se la società Alfa cede alla società Beta 10.000 azioni Enel del valore di 10 Euro, anche se Alfa realizza una minusvalenza sulla cessione, l’imposta sarà comunque dovuta sul valore di 100.000 Euro.

L’imposta relativa al trasferimento di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi è dovuta dal beneficiario e si applica con decorrenza dal 1° marzo 2013, su ogni transazione conclusa. Per il 2013 l’imposta è fissata nella misura:

 dello 0,2 per cento sul valore della transazione, quando quest’ultima avviene “Over The Counter”, ossia non sul mercato regolamentato;

 dello 0,1 per cento sul valore della transazione, se il trasferimento avviene sui mercati regolamentati degli Stati Membri dell’Unione Europea e dello

Spazio Economico Europeo inclusi nella white list, definiti dalla Direttiva n. 39 del 2004 (es. Borsa Italiana, Euronext, ect.).

Per compensare il minor gettito legato all’entrata in vigore delle disposizioni fissate per il 1° marzo 2013, in via del tutto eccezionale e solo per l’anno 2013 l’aliquota è innalzata di 0,02 punti percentuali, passando così dallo 0,20 allo 0,22 per cento e dallo 0,10 allo 0,12 per cento.

1.2 Strumenti derivati

A partire dal 1° luglio 2013, sono soggette ad imposizione tutte le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui al comma 3, articolo 1 del TUF, e valori mobiliari di cui all’articolo 1, comma 1 – bis, lettere c) e d), del TUF, quando abbiano come strumento sottostante o quando il loro valore di riferimento dipenda prevalentemente (più del 50 per cento) dal valore di mercato di un’azione o di altro strumento partecipativo emesso da società italiana.

Con tale dicitura, si fa riferimento in particolare a: contratti futures, certificates, covered warrants; contratti di opzione su azioni o su rendimenti o indici relativi ad azioni, warrants su azioni, swaps su azioni o su rendimenti o indici azionari; contratti a termine o contratti differenziali collegati ad azioni o a rendimenti o indici azionari, o, infine, ogni titolo che comporti un regolamento in contanti determinato sulla base del valore di azioni o relativi rendimenti, indici o misure.

Similarmente a quanto detto per le transazioni su azioni e strumenti partecipativi, l’imposta deve essere evasa indipendentemente dal Paese nel quale si conclude il contratto o le parti contraenti hanno la residenza. È dunque soggetto a tassazione qualsiasi contratto derivato che abbia come strumento sottostante azioni o altro strumento partecipativo emesso da società italiane. Tale operazioni su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari sono soggette ad imposta al momento della conclusione, da intendersi come momento di sottoscrizione, negoziazione o modifica del contratto e come momento di trasferimento della titolarità dei valori mobiliari.

Differente, invece, è la determinazione dell’imposta. Per gli strumenti derivati l’imposta è stabilità in misura fissa, secondo la tipologia ed il valore nozionale del contratto, ed è dovuta in egual misura da entrambe le parti. Qualora il valore nozionale subisca un variazione in aumento, in modo automatico e non discrezionale, in base ai termini contrattuali, l’imposta sarà applicata soltanto sulla variazione del valore nozionale. Se i contratti sono sottoscritti su mercati regolamentari, l’imposta è ridotta ad 1/5. Quando il regolamento del contratto derivato prevede altresì il trasferimento della proprietà dello strumento sottostante il contratto (ad esempio physical settlement), si applica anche un’imposta proporzionale dello 0,20 o 0,10 per cento prevista per il trasferimento di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi.

Al fine di meglio comprendere il pagamento dell’imposta sui contratti derivati, gli importi da versare sono indicati nella tabella 1 allegata alla presente circolare.

1.3 Negoziazioni ad alta frequenza

A partire dal 1 luglio 2013 sono assoggettate al pagamento dell’imposta le operazioni definite ad alta frequenza, ovvero le operazioni generate da un algoritmo informatico che determina le decisioni di invio, modifica o cancellazione dei relativi parametri, o che avvengono con un intervallo non superiore al mezzo secondo, tale lasso di tempo è calcolato come tempo incorrente tra l’immissione di un ordine di acquisto o di vendita e la successiva modifica o cancellazione del medesimo ordine da parte dello stesso algoritmo. L’imposta si calcola giornalmente ed è dovuta qualora, in un’unica giornata di borsa aperta, il rapporto tra la somma degli ordini cancellati o modificati, e la somma degli ordini immessi o modificati sia superiore al 60 per cento. L’imposta, pari allo 0,02 per cento, si applica sul valore degli ordini modificati e cancellati che eccedono la soglia del 60 per cento.

1.4 Transazioni escluse

La Legge di Stabilità, infine stabilisce che, oltre alle esclusioni di cui al precedente paragrafo 1.1, non sono soggette a tassazione le transazioni su azioni e strumenti partecipativi e derivati:

 effettuate tra società del medesimo gruppo, tra le quali vi è un rapporto di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del c.c.;

 effettuate a seguito di operazioni di ristrutturazione aziendale ai sensi dell’art. 4 della direttiva 2008/7 CE, nonché operazioni di fusione e scissione di organismi di investimento collettivo del risparmio;

 che hanno come contro parte l’Unione Europea, la BCE e le Banche Centrali degli altri Stati Membri, nonché enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali e resi esecutivi in Italia;

 effettuate nell’ambito dell’attività di supporto agli scambi dai market maker;

 effettuate per conto di una società emittente per favorire la liquidità delle azioni emesse;

 effettuate dagli enti di previdenza obbligatori, dai fondi pensioni e dalle forme di previdenza complementari;

 relative a prodotti o servizi definiti etici o socialmente utili, secondo quanto prescritto dal TUF.

1.5 Modalità di versamento

Il versamento dell’imposta deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui avviene la transazione determinate la fattispecie impositiva.

Gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono nell’operazione, non sono tenuti al versamento dell’imposta qualora il contribuente attesti che l’operazione rientra tra le ipotesi di esclusione ed esenzione sopra indicate. Se nell’operazione intervengano più soggetti tra banche, società fiduciarie ed imprese di investimento, l’imposta è versata da colui che riceve direttamente dall’acquirente o dalla controparte finale l’ordine dell’esecuzione. Tali soggetti non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione, qualora l’imposta versata sia inferiore a 50 Euro.

I soggetti intermediari possono avvalersi della Società di Gestione Accentrata per il versamento dell’imposta e per gli obblighi dichiarativi, inviando alla Società l’apposita delega e le informazioni utilizzate per il calcolo dell’imposta, necessarie per il versamento e per l’adempimento dei relativi obblighi dichiarativi. I soggetti deleganti restano comunque responsabili del corretto assolvimento dell’imposta e dei relativi obblighi strumentali.

Gli intermediari ed i soggetti non residenti che prendono parte all’operazione, in possesso di una stabile organizzazione in Italia, adempiono agli obblighi derivanti l’applicazione dell’imposta tramite la stabile organizzazione, che risponde negli stessi termini e con le medesime responsabilità del soggetto non residente. Mentre gli intermediari ed i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione, possono nominare un rappresentate fiscale, individuato ai sensi dell’articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, solidamente responsabile con i non residenti per l’assolvimento e gli obblighi dichiarativi dell’imposta.

Ai fini dell’accertamento, della riscossione e delle sanzioni applicabili, la Tobin Tax è soggetta alle norme sull’Iva. In particolare, le sanzioni per omesso o ritardo pagamento possono essere applicabili esclusivamente nei confronti dei soggetti tenuti al versamento stesso, e dunque intermediari o il contribuente, in assenza di intermediari.

2. Imposta sugli immobili detenuti all’estero (Ivie)

La Legge di Stabilità 2013 ha apportato alcune modifiche all’istituto dell’Ivie, introdotta dall’articolo 19 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (c.d. Decreto Monti).

I requisiti oggettivi e soggettivi dell’imposta non sono stati modificati, ciò che invece è stata cambiata è la decorrenza dell’imposta, che viene posticipata al 2012. A seguito di tale modifica, si ne è conseguito che ciò che è stato versato nel 2012, dovrà essere considerato un acconto per l’anno 2012.

Gli immobili detenuti all’estero a titolo di proprietà o di altro diritto reale, da persone fisiche residenti in Italia sono soggette all’imposta in misura pari allo 0,76 per cento da calcolare al costo di acquisto risultante dall’atto o in mancanza al valore di mercato del bene. Per gli immobili posseduti nell’Unione Europea è possibile utilizzare come base imponibile il valore catastale. L’imposta non è dovuta se di importo inferiore ai 200 Euro.

Infine ultima modifica apportata dalla sopracitata Legge, è la possibilità di applicare l’aliquota dello 0,4 per cento sull’immobile adibito a prima abitazione. Nella versione originale del Decreto Monti, tale agevolazione era prevista solo per i soggetti che prestavano lavoro all’estero per lo Stato italiano, una sua divisione politica o per un suo ente locale.

Rimangono ferme le detrazioni pari a: 200 Euro per la quota ed il periodo di possesso; 50 Euro per ogni figlio a carico che non abbia ancora compiuto 26 anni e che dimori abitualmente nell’unità immobiliare. La detrazione non può comunque essere superiore a 400 Euro.

Le modalità di versamento non sono state modificate, per cui si prevedono sempre 2 acconti, uno a giugno e l’altro a novembre il saldo viene versato l’anno successivo rispetto a quello di riferimento. L’imposta può essere rateizzata, ma solo per il saldo finale e per il primo acconto.

3. Imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe)

Anche in questo caso la Legge di Stabilità ha posticipato l’applicazione dell’Ivafe al 2012, prevedendo che quanto versato nel 2012 deve essere considerato versamento in acconto dell’imposta dovuta, come quanto previsto per l’Ivie.

A partire dal 2013, le modalità di pagamento prevedono il pagamento di 2 acconti dell’imposta, a giugno e a novembre, ed il saldo finale è dovuto a giugno dell’anno successo a quello a cui l’imposta fa riferimento.

Infine è prevista una imposta fissa sui conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all’estero in misura pari ad Euro 34,20.

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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Roma, 12 marzo 2013

Dott. Antonino Fiorentino

antoninofiorentino@fiorentinoassociati.it

Dott. Marco Fiorentino

marcofiorentino@fiorentinoassociati.it

Dott. Maurizio Moccaldi Ruggiero

mauriziomoccaldi@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

 

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