Circolare n. 8 del 29 ottobre 2013
Le Start-up
Premessa
Il decreto legge 76/2013, c.d. Decreto Lavoro1, è composto da tre titoli, e, contiene le misure rivolte al sostegno e al rilancio occupazionale, ed alla creazione di nuove imprese.
Con la presente circolare si intendono riassumere le principali novità introdotte per le start-up innovative, le agevolazioni fiscali previste e le forme di finanziamento innovative.
Indice
1. Le Start-up
2. Le agevolazioni in materia di Start – up
2.1. Modifiche all’art. 25 del D.L. 179/2012
2.2. Modifiche all’art. 25 del D.L. 179/2012
2.3. Limiti e vantaggi
2.4. Deroga all’art. 25 del D.L. 179/2012
1. Le start-up
Il D.L. 179/2012, ufficializza per la prima volta in Italia la disciplina sulle Start-up al fine di promuovere la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico e l’occupazione.
Il Decreto Lavoro apporta modifiche significative sul fronte delle semplificazioni amministrative e, in particolare, per quanto riguarda i requisiti richiesti per beneficiare delle misure di sostegno per le Start-up. Il target della norma non
1 Convertito con legge n. 99 del 9 agosto 2013
include qualsiasi nuova impresa ma solo quella il cui business è legata all’innovazione e alla tecnologia ovvero che abbia vocazione sociale2.
Le società che possono assumere la qualifica di start-up innovative sono: le società di capitali in genere (S.p.A., S.r.l., S.r.l.s., S.a.p.a.) e le società costituite in forma di cooperativa di diritto italiano o europee, le cui azioni o quote non devono essere quotate in un mercato regolamentato.
2.Le agevolazioni in materia di Start-up3
La nuova impresa deve presentare i requisiti di seguito riportati:
A) Requisiti obbligatori:
– deve essere operativa da meno di quattro anni (48 mesi);
– deve avere la sede principale in Italia;
– la maggioranza delle azioni o quote deve essere detenuta, al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi, da persone fisiche;
– a decorrere dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua risultante dall’ultimo bilancio approvato, deve essere inferiore a 5 milioni di euro;
– non deve aver proceduto a distribuire utili (anche nel passato);
– non deve essere stata costituita per effetto di operazioni straordinarie (fusione, scissione o cessione);
– deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente l’innovazione tecnologica, sviluppo, produzione e/o commercializzazione di prodotti e servizi innovativi4.
B) Requisiti facoltativi (di cui almeno uno obbligatorio):
– essere titolare, depositaria o licenziataria, di almeno una privativa industriale5 afferente l’oggetto sociale e/o l’attività d’impresa;
– il 20% degli utili conseguiti deve essere destinato alle spese di R&S6;
2 La start-up a “vocazione sociale” è una società che contiene gli stessi requisiti e vantaggi delle start-up innovative ma opera in alcuni settori specifici che la legge italiana considera di particolare valore sociale (art. 2, comma 1, D.L. 155/2006): assistenza sanitaria, sociale, ambientale, culturale, turismo, formazione extrascolastica, universitaria, post-universitaria.
3 Le norme sulle Start-Up sono ispirate al Rapporto Restart Italia, una task force istituita dal Ministero dello Sviluppo Economico, che individua misure specifiche per la crescita del paese e la nascita di nuove imprese definito nel D.L. 179/2012.
4 Il legislatore a riguardo non è stato preciso sulla definizione; pertanto, per servizi innovativi, si intendono tutti quei servizi ad alto valore tecnologico o nuovi (non ancora esistenti). Il prodotto o servizio innovativo deve rappresentare il risultato ovvero l’espressione di una tecnologia avanzata. Ad esempio, potrebbe essere considerata idea “innovativa” la start up che ha ideato una nuova ed originale forma di raccolta dei rifiuti con una tecnologia di alto valore mai usata prima; o una forma di raccolta ed utilizzo di energia pulita o un nuovo software (non esistente) per la gestione dei servizi.
5 Si parla di diritti di privativa su proprietà:
A) “industriale e/o intellettuale” inerente a: invenzione industriale/biotecnologica; topografia di prodotto a semiconduttori o una nuova varietà vegetale; B) “titolari di diritti” relativi a un programma per elaboratore originario registrato presso il registro Pubblico Speciale dei programmi per elaboratore (novità del Decreto lavoro).
6 Tra le voci contabili annoverate tra le spese di R&S troviamo quelle relative alla sperimentazione e sviluppo dell’idea imprenditoriale (business plan) e dell’impresa, costi del personale, consulenti, spese legali, registrazione e protezione della proprietà intellettuale (termini e licenze d’uso).
– un terzo della forza lavoro deve essere in possesso di requisiti qualificanti così come specificato di seguito (par. 3.1 lett. c);
Le società in possesso di tali requisiti devono iscriversi presso l’apposita sezione speciale del Registro delle imprese, per poter usufruire dei benefici previsti.
2.1 Modifiche all’art. 25 D.L. 179/2012
Il Decreto Lavoro ha semplificato i requisiti di cui all’art. 25 del D.L. 179. Al fine di poter beneficiare dei vantaggi previsti, si rende noto che:
a) non è più previsto che la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’Assemblea ordinaria dei soci sia detenuta da persone fisiche;
b) è stata ridotta la percentuale minima di oneri e spese destinati alla ricerca e sviluppo (R&S) dal 20% al 15%, determinata come il maggiore valore fra il costo e il valore totale della produzione su base annua. Tali spese devono essere quantificate in bilancio e descritte in nota integrativa, nel primo anno di vita della start – up la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta del legale rappresentante della società.
c) per il personale dipendente e per i collaboratori, la linea del decreto è quella dell’alta specializzazione, in termini di esperienza e/o qualifiche formative. Un terzo del team deve essere composto da dottorandi o dottori di ricerca o da personale che ha svolto attività di ricerca per almeno tre anni o almeno i due terzi del team deve essere rappresentato da persone in possesso di laurea magistrale;
d) la caratteristica dell’innovazione consta nel possedere almeno una licenza di una nuova invenzione ovvero essere titolare di diritti innovativi. Viene istituita una nuova ed apposita sezione “speciale” del Registro pubblico delle Imprese, presso le Camere di Commercio dove la licenza deve essere registrata;
e) per attestare il possesso dei requisiti previsti viene istituito il limite temporale, entro il quale, occorre presentare la dichiarazione del rappresentate legale (16-bis) presso l’Ufficio Registro Imprese (C.C.I.A.A.) 7. La possibilità di accedere al regime speciale vale anche per le società esistenti al 18 dicembre 2012, data di entrata in vigore della Legge di
7 I moduli di autocertificazione ed di iscrizione delle Start Up presso l’apposita sezione speciale del Registro delle imprese sono disponibili on line nella sezione “Startup innovative” del portale del Ministero dello Sviluppo Economico. Il modello di autodichiarazione per la certificazione degli incubatori è rimasto invariato. La dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti richiesti deve essere firmata dal Legale rappresentante ed inoltrata esclusivamente in formato elettronico e deve contenere una serie di dati (sede, data di costituzione, oggetto sociale, attività, soci, formazione studio rum, ultimo bilancio Xbrl, etc).
conversione del “Decreto crescita bis”, purché la società non sia costituita da più di 4 anni. Nello schema, di seguito riportato, si riepilogano i tempi utili per la presentazione della dichiarazione relativa al possesso dei requisiti sopra indicati:
| Tempi per depositare l’attestazione-dichiarazione del R.L. relativi al possesso dei requisiti per le Start-up | Data di costituzione della Start-up rispetto alla data di entrata in vigore del D.L. 76/2013 |
| 4 anni | Nei 2 anni precedenti D.L. 76/2013 |
| 3 anni | Nei 3 anni precedenti D.L. 76/2013 |
| 2 anni | Nei 4 anni precedenti D.L. 76/2013 |
Il regime agevolato può durare per un periodo massimo di quattro anni dalla costituzione delle start up innovative, ovvero per un minor periodo se la start up è già costituita alla data del 18 dicembre 2012.
2.2 Le modifiche apportate all’art. 29 D.L. 179/2012
Le modifiche apportate all’art. 29 D.L. 179/2012 riguardano le agevolazioni d’imposta utilizzabili negli anni d’imposta 2013, 2014, 2015. In particolare:
a) è prevista la detrazione IRPEF del 19% delle somme investite nei capitali sociali delle start- up innovative.
L’investimento massimo detraibile non può eccedere l’importo di Euro 500.000 in ciascun periodo d’imposta8. L’eventuale cessione, anche parziale, prima che sia decorso il termine di due anni dall’investimento iniziale, comporta la decadenza del beneficio e l’ obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto aggiungendo gli interessi legali maturati.
b) non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, diversi dalle imprese in start-up innovative, il 20% della somma investita nel capitale delle start-up.
L’investimento massimo deducibile non può eccedere l’importo di Euro 1.800.000 in ciascun periodo d’imposta, e deve essere mantenuto per almeno due anni. Anche in questo caso, l’eventuale cessione, anche parziale, prima
8 Per esempio: la società start up innovativa X, è partecipata da un socio Caio, che, nel 2013, sottoscrive e versa un aumento del capitale sociale per euro 200.000. Nella dichiarazione dei redditi Unico 2014 (redditi 2013) del socio Caio, spetterà una detrazione di imposta pari a 38.000. In altre parole, il contribuente, dedurrà dalle imposte euro 38.000 da utilizzare nei tre anni successivi anche non in quote costanti. Se nel 2014 versa imposte per importi inferiori, la differenza sarà compensabile sulle imposte successive ma sempre nei 3 anni successivi.
che sia decorso il termine di due anni dall’investimento iniziale, comporta la decadenza del beneficio e l’ obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto aggiungendo gli interessi legali maturati.
Per le start-up a vocazione sociale in ambito energetico, la detrazione all’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche è ammessa nella misura pari al 25% della somma investita, e, una deduzione pari al 27% del capitale investito in riferimento ai soggetti passivi d’imposta sul reddito delle società.
In ogni caso tale deduzione è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea richiesta a cura del Ministero dello Sviluppo Economico (ART. 3 Trattato CEE).
2.3. Limiti e vantaggi
La normativa a favore delle Start Up Innovative riguarda diversi settori produttivi: socio-culturale, digitale, artigianato, agricoltura, industria.
A) I vantaggi
I principali vantaggi sono agevolazioni in ambito fiscale, amministrativo, gestionale e costi del personale dipendente durante la delicata fase di star up della società, i vantaggi valgono al massimo 4 anni dalla costituzione.
Possiamo riassumere di seguito alcune delle agevolazioni di rilievo che toccano aspetti fiscali, economici9, normativi, e materia lavoristica:
a) in fase di costituzione il capitale sociale può essere pari anche ad un Euro;
b) abbattimento degli oneri di avvio e conseguenti risparmi per l’esonero dai diritti di bollo, di segreteria e diritto annuale;
c) Agevolazioni per una gestione più flessibile e funzionale per le start up in forma di S.r.l.:
– rinvio a nuovo di 12 mesi delle perdite, e quindi, alla chiusura del secondo esercizio successivo, con la possibilità quindi, di una mancata applicazione delle disposizioni per le società di comodo (L. 724/94) e per quelle in perdita sistemica (D.L. 138/2011) con eventuale risparmio Ires del 10,5%;
– possibilità di utilizzare istituti ammessi solo per le S.p.A.: libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci attraverso la creazione di categorie di quote anche prive di diritto di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione, o emissione di strumenti finanziari;
– possibilità di offrire al pubblico quote di partecipazione in forma di S.r.l. facilitando l’accesso al capitale indipendentemente dalla forma giuridica scelta. In altre parole è consentito far leva sugli asset patrimoniali attraverso operazioni di leverage (ad oggi consentite solo alle S.p.a.);
– facoltà di operare sulle proprie partecipazioni se l’operazione è attuata mediante piani di incentivazione che prevedano assegnazione di strumenti finanziari a dipendenti, collaboratori, componenti, dell’organo amministrativo quali stock Options e work for equity.
Il beneficio maggiore riguarda le imprese a vocazione sociale che operano nel settore energetico (vedi par. 3.2);
d) Introduzione del crowdfunding10, quale strumento di raccolta del capitale di rischio attraverso portali on line e vigilanza Consob;
e) Corsia privilegiata per la fruizione dei crediti di imposta per l’assunzione del personale altamente qualificato a tempo indeterminato;
f) Agevolazioni contributive e contrattuali per poter instaurare rapporti di lavoro subordinati flessibili in quanto prorogabili fino a 4 anni senza soluzione di continuità;
g) Accesso semplificato, gratuito e diretto al Fondo Centrale di Garanzia11;
9 Artt. 26-27-28-29 D.L. 179/2012.
10 L’Italia è l’unico paese della Ue con una normativa organica sull’Equity crowdfunding disciplinato e vigilato dalla Consob. L’Equity crowdfunding è uno strumento che può favorire lo sviluppo delle start-up innovative attraverso regole e modalità di finanziamento in grado di sfruttare le potenzialità di internet. In breve, più persone conferiscono danari per finanziare progetti ed idee di impresa, dietro ricompensa. Esistono diversi modelli di crowdfunding in funzione del rapporto che si instaura tra i finanziatori ed imprese.
11 Si tratta di un fondo governativo che facilita l’accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari.
h) Sostegno ad hoc nel processo di internazionalizzazione delle Start Up da parte dell’Agenzia ICE12;
i) In caso di crisi aziendale, è previsto che le start-up siano sottratte alle discipline concorsuali vigenti. In tal caso si applica la disciplina per i soggetti non fallibili per crisi da sovra indebitamento (L. n. 3 del 27/01/2012 Capo II).
B) I limiti
Possiamo rilevare alcuni limiti, quali, ad esempio:
1) Non poter inserire ed utilizzare clausole secondo la volontà dei soci. Il risultato è quello di non poter creare uno statuto su misura per tutelare le esigenze e necessità dei soci. In tal caso, i soci, sono soggetti passivi che devono accettare una forma societaria già preconfezionata13.
2) Le regole imposte ai soggetti interessati, possono talvolta, per alcuni aspetti, risultare non coerenti con la disciplina vigente. Ad esempio l’impossibilità di far certificare dal notaio l’età dei soci; vietare il trasferimento delle quote fra soggetti di età superiore a 35 anni; far risultare che l’amministrazione è affidata ai soci.
Pertanto, l’adozione del modello standard è il “prezzo” da pagare per beneficiare delle agevolazioni previste e in particolari di costi di costituzione assai ridotti e di notevoli semplificazioni rispetto alla procedura di costituzione di una S.r.l. normale.
2. 4 Deroga all’art. 25 del DL 179/2012
Un parere del Ministero dello Sviluppo economico dell’8 ottobre 2013 n. 0164029, ha ritenuto il regime speciale previsto per le start up innovative applicabile anche ad un’impresa individuale che assume la forma della srl unipersonale.
Pertanto un imprenditore individuale ma detentore di una privativa, può costituire ex novo una srl unipersonale mediante trasmissione del proprio patrimonio aziendale con separato atto di cessione.
12 Agenzia per la promozione all’Estero e internazionalizzazione delle imprese offre il sostegno in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica, creditizia, ed altre attività diverse.
13 Tra le clausole escluse più importanti, ad esempio, la scelta delle forme di amministrazioni e relative forme decisionali in caso di più amministratori, trasferimento delle quote, quorum decisionali, diritto di prelazione e recesso, diritti ad hoc per i soci, il termine di approvazione di bilancio maggiore.
Quindi il regime delle start up innovative e le relative agevolazioni fiscali si applicano anche nel caso della trasformazione societaria a mezzo “cessione” , ciò in quanto un’interpretazione diversa creerebbe un regime discriminatorio14.
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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Napoli, 29 ottobre 2013
Dott. Antonino Fiorentino
antoninofiorentino@fiorentinoassociati.it
Dott. Marco Fiorentino
marcofiorentino@fiorentinoassociati.it
Dott. Maurizio Moccaldi Ruggiero mauriziomoccaldi@fiorentinoassociati.it
DISCLAIMER
La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.
14 Fra i requisiti ai fini dell’applicazione della normativa sulle start up innovative, vi è però la costituzione della società non tramite fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda (art. 25, comma 2, lett. g) del DL 179/2012).
L’estromissione – precisa il Ministero – porterebbe, all’esclusione del beneficio previsto a favore delle start up innovative per tale categoria di soggetti, che, anche se titolari di una privativa industriale come ad esempio nel caso de quo, “non concorrerebbero al rilancio produttivo del Paese e potrebbero essere costretti ad emigrare all’estero per lo sviluppo del know-how”.