Circolare n.6/2013 – Legge Europea

Circolare n. 6 del 23 ottobre 2013

Legge Europea

Premessa

Con l’approvazione della Legge n. 97 del 6 agosto 2013 (c.d. “Legge Europea”), è stata ampiamente modificata la disciplina relativa al monitoraggio fiscale valutario, apportando importanti novità concernenti gli obblighi dichiarativi su investimenti all’estero ed attività finanziarie estere, l’inasprimento delle sanzioni e la c.d. “tassazione presuntiva”.

Con la presente circolare si vuole fornire una prima analisi del nuovo regime alla luce delle citate novità normative.

Indice

1. Introduzione

2. Obblighi per gli intermediari

2.1. Sanzioni

3. Obblighi per i contribuenti

3.1. Tassazione

3.2. La Dichiarazione annuale

3.3. Sanzioni

4. Tassazione presuntiva

1. Introduzione

Le novità approvate vanno ad integrare e sviluppare la precedente norma interna contenuta nel Decreto Legge n. 167 del 28 giugno 1990.

Di particolare rilievo sono da un lato le nuove disposizioni riguardanti gli obblighi degli intermediari finanziari, gli obblighi dichiarativi dei contribuenti e la relativa disciplina sanzionatoria, proprie del sistema delle norme di antiriciclaggio di cui al

Decreto Legislativo n. 231 del 2007, dall’altro l’ampliamento ed il potenziamento dei poteri accertativi dell’Amministrazione Finanziaria.

Al fine di garantire la massima efficacia all’azione di controllo per la prevenzione e la repressione di condotte illecite legate al trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie estere, sulla base del nuovo assetto normativo, sarà possibile per l’Agenzia delle Entrate e per la Guardia di finanza chiedere conto agli intermediari informazioni, anche per masse di contribuenti, rispetto ad operazioni intercorse con l’estero in un determinato arco temporale ed, inoltre, l’identificazione del titolare effettivo di specifiche operazioni che coinvolgono tutti i soggetti sottoposti agli obblighi di antiriciclaggio ex D.Lgs. 231/2007, includendo anche i professionisti.

Alla luce della possibilità, già presente nella normativa vigente di contrasto al riciclaggio, di utilizzo ai fini fiscali e di accertamento della informazioni contenute all’interno dell’Archivio unico informatico detenuto dagli intermediari finanziari, l’estensione dei poteri dell’Amministrazione Finanziaria unitamente alla rimodulazione dei nuovi obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale, rende tali dati la più potente arma a disposizione delle autorità competenti in chiave di contrasto all’evasione ed fuga di capitali all’estero.

2. Obblighi per gli intermediari

L’articolo 9 della Legge Europea ha modificato gli obblighi di monitoraggio in capo agli intermediari, il comma 1 ha, infatti, stabilito che gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nel trasferimento da e verso l’estero di mezzi di pagamento, sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle predette operazioni oggetto di rilevazione.

Tale articolo reca ben tre richiami alla norma domestica antiriciclaggio: il primo nella definizione della platea degli intermediari a cui si applicano tali obblighi; il secondo nella definizione dei trasferimenti che determinano l’insorgenza degli

obblighi di monitoraggio fiscale in capo agli intermediari; il terzo nella tipizzazione delle informazioni da trasferire all’Agenzia delle Entrate.

Come nel previgente sistema ex D.L. n. 167/1990, le operazioni transfrontaliere che determinano l’insorgenza degli obblighi di segnalazione in capo agli intermediari sono quelle poste in essere da:

a) persone fisiche;

b) enti non commerciali;

c) società semplici ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi.

A differenza della precedente norma, nella quale l’obbligo di segnalazione in capo agli intermediari sorgeva solo in merito alle operazioni poste in essere da soggetti residenti, nel nuovo assetto normativo gli obblighi scattano anche in presenza presenza di operazioni effettuate da o per conto di soggetti non residenti.

Con l’approvazione della Legge Europea si ridefinisce, anche, la platea dei soggetti obbligati alla comunicazione, facendoli coincidere con i soggetti destinatari degli obblighi di antiriciclaggio indicati nell’articolo 11, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 231/2007.

Per intermediari finanziari si intendono:

a) le banche;

b) Poste italiane S.p.a.;

c) gli istituti di moneta elettronica;

d) gli istituti di pagamento;

e) le società di intermediazione mobiliare (SIM);

f) le società di gestione del risparmio (SGR);

g) le società di investimento a capitale variabile (SICAV);

h) le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all’articolo 2, comma 1, del CAP1;

i) gli agenti di cambio;

j) le società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi.

Per quanto riguarda, invece, la tipologia di mezzi di pagamento che fanno scattare in capo agli intermediari i nuovi obblighi di trasmissione, la normativa così approvata richiama l’articolo 1, comma 2, lettera i), del D. Lgs. n. 23/2007, che espressamente individua come mezzi di pagamento:

a) il denaro contante;

b) gli assegni bancari e postali;

c) gli assegni circolari e gli altri assegni ad essi assimilabili o equiparabili;

d) i vaglia postali;

e) gli ordini di accreditamento o di pagamento;

f) le carte di credito e le altre carte di pagamento;

g) le polizze assicurative trasferibili, di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.

Infine l’ultimo richiamo alla normativa interna sull’antiriciclaggio di cui al D. Lgs. 23/2007, viene effettuato per individuare i limiti delle operazioni transfrontaliere generanti gli obblighi di rilevazione e segnalazioni in capo agli intermediari. Il precedente limite di 10.000 euro viene portato a 15.000 euro, facendo riferimento non più al trasferimento da o verso l’estero di denaro, titoli o certificati in serie o di massa, bensì ai trasferimenti da e verso l’estero di mezzi di pagamento come sopra definiti.

1 Codice delle assicurazioni private.

Le informazioni oggetto della trasmissione diventano, quindi, tutte le informazioni contenute all’interno dell’Archivio unico informatico tenuto ai sensi della norma antiriciclaggio ex art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 231/2007.

Si tratta delle informazioni riferite a tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un’operazione unica o di più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata: la data, la causale, l’importo, la tipologia dell’operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua l’operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera.

2.1 Sanzioni

Per la violazione degli obblighi di trasmissione all’Agenzia delle Entrate posti a carico degli intermediari, prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, si applicava la sanzione proporzionale prevista dall’articolo 5 del D. L. n. 167/1990, fissata nella misura del 5 per cento dell’importo non rilevato, l’articolo 9 delle Legge europea, invece, eleva la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 25 per cento dell’importo dell’operazione non segnalata.

3. Obblighi per i contribuenti

Per quanto riguarda, invece, i contribuenti, il nuovo riferimento alla normativa di prevenzione del riciclaggio è fatto del tutto innovativo ed andrà ad ampliare gli obblighi in dichiarazione degli investimenti all’estero, rispetto alle norme di cui al D. L. n. 167/1990.

L’obbligo dichiarativo, in precedenza, riguardava le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società di persone e le associazioni, ad esse equiparate ai sensi dell’articolo 5 del T.u.i.r., fiscalmente residenti in Italia che, nel periodo di imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.

Ai sensi dell’articolo 74, comma 1, T.U.I.R., gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni devono essere ritenuti esclusi da ogni adempimento dichiarativo relativo al monitoraggio fiscale di cui alla Legge europea.

Sono, inoltre, soggetti all’obbligo dichiarativo gli enti di previdenza obbligatoria istituiti nella forma delle associazioni o fondazioni, anche se la prassi giurisprudenziale tende a collocare detti soggetti tra gli enti pubblici2.

Sono, altresì, tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nei precedenti periodi che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell’investimento ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera u), e dell’allegato tecnico del D. Lgs. n. 231/2007.

Dove per titolare effettivo si intende:

a) per le società:

i. la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un’entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purchè non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali

2 Consiglio di Stato, sent. n. 182 del 2006.

equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;

ii. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un’entità giuridica.

b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:

i. se i futuri beneficiari sono stati già determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un’entità giuridica;

ii. se le persone che beneficiano dell’entità giuridica non sono state ancora determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l’entità giuridica;

iii. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un’entità giuridica.

Nessun obbligo o adempimento dichiarativo grava sulle società ed enti che svolgono attività di impresa, in quanto il legislatore ha ritenuto che i presidi contabili previsti dal codice civile e dalle leggi fiscali fossero già sufficienti a ricostruire l’intero patrimonio del soggetto in questione.

Se da un lato la nuova norma non ha apportato alcuna modifica sostanziale per quel che riguarda i soggetti obbligati, meritano considerazioni diverse gli obblighi dichiarativi veri e propri.

3.1 Tassazione

I redditi derivanti dagli investimenti all’estero e dalle altre attività di natura finanziaria sono in ogni caso assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dagli intermediari finanziari, ai cui sono affidate in custodia, gestione o amministrazione o nei caso in cui intervengano nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi.

Per i redditi di capitale di cui all’articolo 44, comma 1, lettera a), del T.U.I.R. derivanti da mutui, depositi e conti correnti, diversi da quelli bancari, nonché per le successive tipologie di redditi di cui alla lettere c), d) ed h) del citato articolo 44, troverà applicazione una ritenuta a titolo d’acconto nella misura pari al 20 per cento.

Per i redditi diversi di cui all’articolo 67 del T.U.I.R., derivanti dalle attività di intermediazione finanziaria, che concorrono alla formazione del reddito del percipiente, gli intermediari residenti applicano una ritenuta d’acconto nella misura del 20 per cento sulla parte imponibile dei redditi corrisposti per loro tramite.

In tali circostanze, il contribuente è tenuto a fornire tutti i dati utili per la determinazione della base imponibile, che in mancanza di tali informazioni sarà applicata sull’intero importo oggetto del flusso finanziario messo in pagamento.

Gli obblighi dichiarativi, di cui al precedente paragrafo, non operano qualora i flussi finanziari ed i redditi derivanti da tale attività di intermediazione finanziaria siano stati assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva da parte dell’intermediario stesso.

3.2 La Dichiarazione annuale

La Legge Europea ha introdotto la soppressione dell’obbligo di compilazione delle sezioni I3 e III4 del quadro RW, che è stato fonte di forti dubbi ed incertezze interpretative, da parte dei contribuenti e dei professionisti, nonché la duplicazione di sanzioni in presenza di omissioni dichiarative e delle consistenze riguardanti le attività estere.

3 Trasferimenti attraverso non residenti.

4 Movimenti da, per e sull’estero.

D’ora in poi l’obbligo dichiarativo sarà limitato alle consistenze degli investimenti detenuti all’estero ovvero alle attività estere di natura finanziaria, senza dover più indicare le movimentazioni connesse ai predetti investimenti.

L’obbligo dichiarativo scatta per tutti gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre anche in via astratta reddito in Italia.

Tale riferimento, che prescinde dalla fonte del reddito o dai presupposti di territorialità, porta a ritenere che l’obbligo dichiarativo riguardi non soltanto le attività estere, ovvero le attività che danno origine a redditi di fonte estera, ma anche le attività che danno origine a redditi di fonte italiana, sempre che siano detenute al di fuori del territorio dello Stato italiano.

Riguardo all’obbligo dichiarativo, la nuova norma non pone più un limite minimo di importo al di sotto del quale non scatta nessun adempimento dichiarativo (10.000 euro).

Pertanto, gli investimenti e le attività finanziarie devono essere sempre dichiarati a prescindere dal loro valore.

La fissazione della soglia minima di importo impedisce di avere evidenza in dichiarazione di tali investimenti che con il passare del tempo potrebbero originare redditi di rilevate ammontare imponibili in Italia.

Infine, nell’ottica di semplificazione degli adempimenti dichiarativi, gli investimenti esteri dovranno essere evidenziati in dichiarazione al valore effettivo al termine del periodo d’imposta e non più al costo storico.

L’adozione del valore di mercato, anziché del costo storico, consentirà al contribuente di indicare gli stessi importi sia nel quadro RW sia nel quadro RM per quanto concerne le basi imponibili dell’imposta sul valore delle attività estere5.

5 Per maggiori approfondimenti circa l’Ivie e l’Ivafe si rimanda alla Circolare n. 2 – 2013 predisposta dall’Ufficio studi e ricerche Fiorentino Associati.

3.3 Sanzioni

Per quel che concerne, invece, l’aspetto sanzionatorio, la violazione dell’obbligo di dichiarazione è punta con la sanzione amministrativa dal 3 al 15 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati.

Nel caso in cui la violazione sia relativa ad investimenti detenuti nei Paesi c.d. a fiscalità privilegiata di cui al Decreto Ministeriale del 4 maggio 1999 e del 21 novembre 2001, la sanzione è raddoppiata (dal 6 al 30 per cento).

Infine, nel caso in cui il quadro RW sia presentato entro 90 giorni dal termine si applica la sanzione fissa in misura pari a 258 euro.

È evidente che la sanzione ridotta a 258 euro si applica, non solo al caso di presentazione entro i 90 giorni di un modulo RW totalmente omesso, ma anche nel caso in cui entro lo stesso termine sia presentata una dichiarazione integrativa.

5. Tassazione presuntiva

Se da una parte viene ridotto il regime sanzionatorio relativo al modulo RW, dall’altra si amplia l’ambito di applicazione della presunzione di fruttuosità prevista dall’art. 6 del D. L. n. 167/90.

Per i soggetti tenuti all’indicazione delle attività detenute all’estero, infatti, saranno considerati fruttiferi, in misura pari al tasso ufficiale di riferimento, sia gli investimenti esteri che le attività estere di natura finanziaria, trasferiti o costituiti all’estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi e salvo prova contraria.

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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Roma, 23 ottobre 2013

Dott. Antonino Fiorentino

antoninofiorentino@fiorentinoassociati.it

Dott. Marco Fiorentino

marcofiorentino@fiorentinoassociati.it

Dott. Maurizio Moccaldi Ruggiero

mauriziomoccaldi@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

 

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