Circolare n.9/2013 – I beni ai soci ed i finanziamenti: comunicazioni

Circolare n. 9 del 30 ottobre 2013

I beni ai soci ed i finanziamenti: comunicazioni

Premessa

Con la presente circolare si vuole fornire una analisi del nuovo regime riguardante la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei beni aziendali concessi in godimento ai soci e dei finanziamenti erogati, alla luce del provvedimenti direttoriali prot. n. 94902 e n. 94904 del 2 agosto 2013, che hanno fissato al 12 dicembre 2013 il termine ultimo per l’inoltro telematico delle relative comunicazioni.

Indice

1. La Comunicazione dei beni concessi in godimento

1.1. Soggetti obbligati alla comunicazione

1.2. La Comunicazione

1.3. Sanzioni

2. La Comunicazione dei finanziamenti erogati

2.1. Soggetti obbligati alla comunicazione

2.2. La Comunicazione

2.3. Sanzioni

1. ​ La Comunicazione dei beni concessi in godimento

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia della Entrate n. 94902/2013 sostituisce ed integra il precedente provvedimento del 16 novembre 2011, con il quale è stata data attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 36 – sexiesdecies del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 20111.

1 Per maggiori approfondimenti si veda la precedente Circolare n. 12/2011 predisposta da Fiorentino Studi & Ricerche.

Al fine di garantire l’attività di controllo, nell’ipotesi in cui beni d’impresa siano concessi in godimento ai soci o ai familiari dell’imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato, l’impresa concedente ovvero il socio o il familiare dell’imprenditore sono tenuti alla comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi a tali beni concessi in godimento.

Ai sensi dell’articolo 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies D. L. 138/2011, il reddito diverso individuato nella differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo pagato per il godimento di beni appartenenti ad imprese da parte dei soci di società o di familiari dell’imprenditore viene assoggettata a tassazione in capo al soggetto beneficiario.

La finalità della norma è chiara: disincentivare l’utilizzo di schermi societari per l’intestazione di beni, che pur risultando formalmente e giuridicamente dell’impresa, sono di fatto concessi ad uso esclusivo di soci e familiari.

Tale provvedimento direttoriale ha fissato al 12 dicembre 2013 il termine per l’inoltro telematico della comunicazione, relativa all’esercizio 2012, mentre per gli anni successivi la comunicazione va inviata entro il 30 aprile del periodo d’imposta successivo.

La norma prevede:

1) l’obbligo di comunicare, con apposito software telematico, i dati anagrafici degli utilizzatori, gli elementi per individuare i beni in uso, il valore di mercato corrispondente all’utilizzo del bene e il relativo importo imputato all’utilizzatore. Detto obbligo può essere assolto sia dalla società cedente sia dal socio o utilizzatore;

2) uno specifico sistema sanzionatorio nei confronti della società e del socio, solidamente responsabili, nel caso in cui non venga effettuata la predetta comunicazione o venga effettuata con dati infedeli.

1.1 Soggetti obbligati alla comunicazione

I destinatari delle disposizioni introdotte sono sia i soggetti che concedono in godimento i beni, sia quelli che li ricevono.

In particolare, sono interessati dalle disposizioni:

a) persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, soci di società o di enti privati di tipo associativo residenti che svolgono attività d’impresa;

b) i familiari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, dei soci o dell’imprenditore individuale residente nel territorio dello Stato;

I familiari dell’imprenditore e dei soci vanno individuati, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del T.U.I.R., e quindi sono considerati tali “il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado”.

Inoltre, al fine di evitare l’aggiramento della norma, debbono essere considerati destinatari delle disposizioni in esame anche i soci o i loro familiari che ricevono in godimento beni da società controllate o collegate, ai sensi dell’articolo 2359 del c.c., a quella partecipata dai medesimi soci.

Per quanto concerne i soggetti concedenti, sono considerati tali, purchè residenti:

a) imprenditore individuale;

b) società di persone;

c) società di capitali;

d) società cooperative;

e) stabili organizzazioni di società non residenti;

f) enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale.

Tra le società di persone sono escluse dall’obbligo di comunicazione le “società semplici”.

1.2 La Comunicazione

La comunicazione deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento a far data dal periodo d’imposta 2012.

L’obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in periodi precedenti, qualora ne permanga l’utilizzo nell’anno di riferimento della comunicazione.

Ai fini del’applicazione della normativa, non assume rilevanza il titolo giuridico in base al quale l’impresa concedente ha in disponibilità il bene (proprietà – leasing – locazione – ecc.), né la tipologia di contratto attraverso il quale essa trasferisce la disponibilità in capo al beneficiario.

Parimenti, non rileva la classificazione del bene nel bilancio dell’impresa concedente (merce – immobilizzo), essenziale è solo che l’utilizzo del bene sensibile sia passato dalla sfera di utilizzo dell’impresa concedente a quella del beneficiario.

Inoltre, non viene previsto un periodo minino di utilizzo del bene, per cui la disciplina si applica anche per utilizzi saltuari o sporadici.

Nella comunicazione devono essere inoltre indicati i seguenti elementi:

 per gli utilizzatori persone fisiche: codice fiscale, dati anagrafici e Stato estero per i non residenti nel territorio dello Stato;

 per i soggetti diversi dalle persone fisiche: codice fiscale, denominazione e comune del domicilio fiscale o lo Stato di residenza;

 informazioni circa l’utilizzo del bene;

 data della concessione (data di inizio ed eventuale data di fine);

 corrispettivo versato;

 valore normale del bene.

In merito ai beni oggetto di comunicazione, sono state individuate sei diverse categorie:

1) autovetture;

2) altri veicoli;

3) unità da diporto;

4) aeromobili;

5) immobili;

6) altri

Con riguardo ai beni sopra indicati è opportuno precisare che la comunicazione deve, inoltre, indicare: il numero del telaio di autovetture ed altri veicoli, la lunghezza espressa in metri delle unità da diporto, la potenza del motore in Kw per gli aeromobili, il Comune, la Provincia, il foglio e la particella degli immobili.

Si precisa, che è stata prevista l’esclusione dalla comunicazione dei beni di modesto valore, individuati dalla categoria altro, di valore non superiore ai 3.000 euro, al netto dell’Iva.

Sono esclusi dalla comunicazione:

 i beni concessi in godimento agli amministratori, quando rientrano nei c.d. fringe benefit;

 i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit assoggettati alla disciplina prevista dagli articoli 51 e 54 del T.U.I.R.;

 i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale;

 i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti e non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;

 gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;

 i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge;

Si precisa che l’obbligo della comunicazione sorge solo quando il corrispettivo pattuito per il godimento del bene sia inferiore al valore normale.

Fondamentale, ai fini della comunicazione, risulta essere la giusta determinazione del valore normale del diritto di godimento, sulla quale impostare il calcolo del reddito diverso.

Per l’individuazione del valore normale, occorre far riferimento a criteri oggettivi rappresentati:

 da specifici provvedimenti, per i beni i cui prezzi sono soggetti ad una disciplina legale;

 dal prezzo normalmente praticato dal fornitore o, in mancanza, da quello desunto dai tariffati redatti da organismi istituzionali oppure dalle mercuriali, per i beni forniti in condizioni di libero mercato.

In caso di beni per i quali non si possibile utilizzare i citati criteri, si ritiene che il valore di mercato da confrontare con il corrispettivo pattuito possa risultare da apposita perizia che descriva in maniera esaustiva il bene oggetto del diritto di godimento motivando, altresì, il valore attribuito al diritto stesso.

La norma si applica sia nel caso in cui il bene venga concesso in godimento per l’intero anno, sia nel caso in cui venga concesso solo per una frazione dell’anno.

Nella prima ipotesi, il reddito diverso da assoggettare a tassazione sarà pari alla differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo pattuito; nella seconda ipotesi, invece, coinciderà con il reddito diverso determinato come sopra, e rapportato al periodo reale di godimento del bene.

Il reddito diverso così individuato dovrà, inoltre, essere ripreso a tassazione e dichiarato nel quadro RL rigo 10 del modello Unico 2013 del beneficiario.

Anche se non espressamente chiarito dal provvedimento in esame dell’Agenzia delle Entrate, si fa presente che il modello telematico di comunicazione nel rigo VG09 richiede l’indicazione di due elementi: il valore venale del bene ed il corrispettivo versato dal socio.

Infine, nel caso in cui l’impresa concedente dia in uso a beneficiari beni d’impresa ad un corrispettivo più basso rispetto al valore normale del bene, ai sensi dell’articolo 2, comma 36 – quaterdecies, del D. L. n. 138/2011, si è sancita l’indeducibilità, in capo all’impresa concedente, di tutti i costi relativi ai beni concessi in godimento.

Pertanto, per l’impresa saranno indeducibili, non solo i costi di acquisto dei beni concessi in godimento, ma anche le eventuali altre spese e componenti negativi relativi agli stessi beni, come spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, spese di gestione, e conseguentemente l’Iva relativa ai costi indeducibili risulterà indetraibile.

Al fine di individuare la parte di costi indeducibili per la società, è necessario tener conto della differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo pattuito e tassato dalla società.

Esempio 1:

A. Valore mercato annuo: 20.000,00 euro

B. Periodo godimento del bene: 30 gg.

C. Corrispettivo pattuito: 1.400,00 euro

Valore di mercato per il periodo di godimento: 1.643,83 euro, così determinato: Valore di mercato annuo * periodo di godimento / 365

Il reddito da assoggettare a tassazione sarà uguale alla differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo pattuito, nel nostro caso:

Euro 1.643,83 – Euro 1.400,00 = Euro 243,83

Esempio 2:

A. Valore mercato annuo: 10.000,00 euro

B. Corrispettivo pattuito: 8.000,00 euro

C. Costi sostenuti per il bene concesso in godimento: 1.000,00 euro

Quota di costo indeducibile: 200,00 euro, così determinata: C * (A – B) / A

La comunicazione va, infine, effettuata entro il 12 dicembre 2013 per i beni concessi in godimento al 2012, mentre a regime la scadenza è fissata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in cui sono stati concessi i beni.

1.3 Sanzioni

In caso di omissione o infedeltà della comunicazione è dovuta, in solido tra l’impresa ed il beneficiario, una sanzione pari al 30 per cento della differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo.

Se però sia la società sia il socio hanno assolto regolarmente i propri obblighi, rappresentati dalla ripresa in aumento dei costi relativi ai beni concessi in godimento, nonchè la tassazione nel quadro RL a fronte del godimento del bene, la sanzione applicata è in misura fissa da 258,00 a 2.065,00 euro.

Si conferma, infine, che in caso di beni concessi in uso al valore di mercato, le comunicazioni non devono essere effettuate.

2. La Comunicazione dei finanziamenti erogati

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 94904 del 2 agosto 2013 sono state stabilite le modalità ed i termini di comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai soci o familiari dell’imprenditore che effettuano o hanno effettuato finanziamenti o capitalizzazioni a favore dell’impresa, assumendo come anno di riferimento il 2012.

Per tale adempimento si è prevista una comunicazione autonoma e differente rispetto a quella relativa ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci e familiari, regolamentata dal provvedimento di cui si è discusso nel precedente paragrafo.

L’Amministrazione finanziaria ha inteso chiarire che le due comunicazioni hanno una diversa finalità:

1) la comunicazione dei finanziamenti, ha lo scopo di acquisire dati utili alla ricostruzione sintetica del reddito delle persone fisiche;

2) la comunicazione di beni concessi in godimento, ha lo scopo di controllare la posizione delle persone fisiche che utilizzano i beni dell’impresa e di evitare che tali beni vengano sottratti a tassazione.

Pertanto, l’obbligo di comunicazione dei dati relativi a finanziamenti e capitalizzazioni sussiste anche se si tratta di operazioni non strumentali al semplice acquisto di beni concessi in godimento.

Per entrambe le comunicazioni è stato previsto un unico modello, tale circostanza farebbe supporre che i soggetti obbligati alla comunicazione dei dati siano gli stessi soggetti per entrambi gli adempimenti.

L’arcicolo 2, comma 36 – septiesdecies, del D. L. n. 138/2013, prevede che l’Agenzia delle Entrate, oltre a procedere al controllo sistematico della posizione delle persone fisiche dei beni concessi in godimento dall’impresa, deve tener conto, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, anche di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società.

2.1 Soggetti obbligati alla comunicazione

Come è stato precedente ribadito, risultano essere obbligati alla comunicazione dei finanziamenti i medesimi soggetti colpiti dalla normativa valida per i beni concessi in godimento dall’impresa, analizzati nel precedete sotto paragrafo 1.1 del presente lavoro.

2.2 La Comunicazione

I soggetti sopra indicati, comunicano all’Anagrafe tributaria i dati delle persone fisiche soci o familiari dell’imprenditore che hanno concesso all’impresa, nell’anno di riferimento, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore ad Euro 3.600,00.

Con il presente provvedimento è stato stabilito che l’obbligo di comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuate dai soci e dai familiari scatta, pertanto, se:

 l’importo complessivo dei finanziamenti o della capitalizzazioni concessi nell’anno di riferimento risulta essere pari o superiore a 3.600,00 euro;

 detti finanziamenti e capitalizzazioni sono stati effettuati a decorrere dall’anno 2012.

È stato chiarito che risultano esclusi dall’obbligo di comunicazione i dati relativi agli apporti già in possesso dell’Amministrazione finanziaria, come ad esempio i versamenti effettuati per la sottoscrizione di aumenti di capitale risultanti da verbale dell’assemblea straordinaria registrati presso l’Agenzia delle Entrate.

Devono, invece, essere comunicati i dati dei finanziamenti formalizzati mediante scambio di corrispondenza.

Occorre precisare che per finanziamento debba intendersi, la messa a disposizione di una provvista di danaro, titoli o altri beni fungibili per i quali sussiste l’obbligo di restituzione e in relazione ai quali è prevista un specifica remunerazione, che si sintetizza nella natura finanziaria del rapporto.

Secondo quanto stabilito dal provvedimento, nella comunicazione devono essere indicati i seguenti elementi:

a) codice fiscale, dati anagrafici e per i non residenti lo Stato estero;

b) ammontare dei finanziamenti e delle capitalizzazioni.

L’obbligo di effettuare la comunicazione, riguarda solo i soggetti che esercitano attività d’impresa, sia in forma individuale che collettiva.

A differenza di quanto stabilito per la comunicazione dei beni concessi in godimento, non è stata prevista la possibilità che l’obbligo sia assolto, in via alternativa, anche dal socio o dal familiare.

Per quanto concerne i termini per l’invio dei dati in questione, è previsto che per i finanziamenti e le capitalizzazioni ricevute dall’impresa nell’anno 2012 la comunicazione deve essere effettuata entro il 12 dicembre 2013, a regime, invece, la scadenza è fissata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in cui sono stati ricevuti gli apporti.

2.3 Sanzioni

Nel caso della comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni, non è applicabile la sanzione del 30 per cento, prevista per la comunicazione dei beni concessi in godimento in caso di omissione o infedeltà della comunicazione, in quanto non esiste la base imponibile rappresentata dalla differenza tra il valore di mercato della concessione e il relativo corrispettivo.

Non è, inoltre, applicabile la sanzione amministrativa residuale da 258 a 2.065 euro prevista dall’articolo 11, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 471/1997.

Risulta, pertanto, applicabile la sanzione generale stabilita dall’articolo 13, comma 2, del D. P. R. n. 605/1973, secondo il quale chi omette dati da comunicare all’Agenzia delle entrate e colpito da sanzione fissa da 206,58 a 5.164,57 euro.

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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Roma, 30 ottobre 2013

Dott. Antonino Fiorentino

antoninofiorentino@fiorentinoassociati.it

Dott. Marco Fiorentino

marcofiorentino@fiorentinoassociati.it

Dott. Maurizio Moccaldi Ruggiero

mauriziomoccaldi@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

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