Circolare n. 11 del 27 novembre 2013
Misure per la semplificazione amministrativa
Premessa
Con la presente circolare si vuole fornire una prima informazione delle nuove diposizioni introdotte in seguito all’entrata in vigore del Decreto Legge n. 98 del 9 agosto, 2013 (Decreto del Fare).
In particolare modo ci soffermeremo sui seguenti punti riguardanti le misure per la semplificazione amministrativa, per l’efficienza del sistema giudiziario e la definizione di contenzioso civile,
Indice
1. Semplificazioni in materia di DURC
2. Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti (L.248/2006)
3. Semplificazioni delle comunicazioni telematiche all’ Age per i soggetti titolari di partita Iva
4. Soppressione obbligo mensile del mod. 770 abrogato art. 44bis D.L. 269/2003 conv. In L. 326/2003
5. Novità in materia di riscossione
6. Misure in materia di concordato preventivo
6.1. Obblighi informativi periodici
1. Semplificazioni in materia di DURC
Si interviene in materia di DURC, con il particolare intento di “snellire” significativamente i connessi adempimenti a carico delle aziende nell’ambito degli appalti pubblici.
In particolare, è prevista una semplificazione delle procedure mediante:
l’estensione dei casi di acquisizione d’ufficio del DURC da parte delle stazioni appaltanti ed enti aggiudicatori;
l’ampliamento della sua validità fino a 180 giorni dall’emissione;
le richieste di eventuali regolarizzazioni comunicate tramite i Consulenti del lavoro.
Si prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori di acquisire d’ufficio il DURC:
ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi;
ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto.
Sono altresì individuati gli scopi specifici per i quali i soggetti pubblici individuati dall’art. 3 devono acquisire d’ufficio il DURC, ovvero per:
la verifica della dichiarazione sostitutiva ex art. 38 co. 1 lett. i) del DLgs. 163/2006, relativa all’assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
l’aggiudicazione e la stipula del contratto;
il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
il certificati di collaudo, regolare esecuzione e verifica di conformità;
l’attestazione di regolare esecuzione;
il pagamento del saldo finale.
Sono ampliati i termini di validità del DURC fino a 180 giorni.
Nello specifico, la norma consente l’utilizzo del DURC acquisito nella prima fase della procedura d’appalto ovvero per la verifica della dichiarazione sostitutiva anche nelle successive due, e cioè per l’aggiudicazione e la stipula del contratto. mentre nelle successive fasi il DURC dovrà essere acquisito ogni 180 giorni, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale, per il quale è necessaria l’acquisizione di un nuovo documento di regolarità contributiva.
Ai fini della verifica per il rilascio del DURC, in caso di mancanza dei requisiti, gli enti preposti al rilascio, prima dell’emissione del DURC o dell’annullamento del documento già rilasciato, devono invitare l’azienda interessata, mediante PEC o
con lo stesso mezzo per il tramite del Consulente del lavoro nonché degli altri soggetti di cui all’art. 1 della L. 11.1.79 n. 1259, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità.
2. Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti
Dal 22 giugno 2013 il Decreto del Fare ha cambiato la disciplina sulla responsabilità fiscale sugli appalti.
È stata eliminata la responsabilità solidale dell’appaltatore per il versamento all’Erario dell’IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto di subappalto.
La responsabilità solidale rimane solo per le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.
In particolare, l’art. 50 del DL 69/2013 (c.d. decreto “Fare”), modificando l’art. 35 co. 28 del DL 223/2006 (conv. L. 248/2006):
ha abrogato il regime di responsabilità solidale negli appalti e subappalti in relazione ai versamenti IVA;
ha mantenuto l’applicabilità delle disposizioni, contenute nel medesimo art. 35 co. 28, concernenti la solidarietà per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.
Resta ferma l’esclusione della responsabilità solidale se l’appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui sopra, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.
3. Semplificazioni delle comunicazioni telematiche all’ Age per i soggetti titolari di partita Iva
Tra le novità in tema di “Semplificazione delle comunicazioni telematiche all’Agenzia delle entrate per i soggetti titolari di partita IVA” si ritiene utile segnalare che dal 1° gennaio 2015:
1) i modelli INTRA, inerenti gli elenchi riepilogativi dei servizi “generici” che i committenti italiani ricevono da prestatori stabiliti in altri Paesi comunitari non dovranno più essere presentati, la disposizione si applica per tutti i titolari di partita Iva;
2) i titolari di partita Iva avranno facoltà di effettuare una “segnalazione” quotidiana all’Agenzia delle Entrate, per via telematica, indicando i dati analitici della fatture attive e passive, e connesse rettifiche ed inoltre l’ammontare dei corrispettivi delle operazioni non soggette ad obbligo di fatturazione. Qualora decideranno di farlo verranno premiati in quanto saranno esonerati dal presentare:
– In merito allo “Spesometro” si segnala che l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di comunicazione all’Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini IVA, che dovrà essere presentato per l’anno 2012 entro il 12 novembre 2013 per i contribuenti mensili ed entro il 21 novembre 2013 per i contribuenti trimestrali;
le comunicazioni delle operazioni nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black-list;
la trasmissione dei dati relativi alle lettere d’intento;
la comunicazione da parte delle Pubbliche amministrazioni degli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati;
A coloro che opteranno per la segnalazione quotidiana non verrà loro applicata la responsabilità solidale negli appalti e nemmeno la solidarietà ai fini IVA con il cedente, in caso di cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale.
3) con apposito decreto anche le informazioni inserite nei registri Iva verranno modificate in quanto già trasmesse quotidianamente per coloro che ne avranno scelto l’opzione. Per lo stesso motivo per costoro sarà prevista l’abrogazione parziale o totale anche di altri adempimenti dichiarativi.
Si segnala che la semplificazione dell’’articolo 50-bis DL 60/13 resta ancorata alle disposizioni che dovranno essere emanate da un apposito regolamento da parte dell’Agenzia delle Entrate e dunque la decorrenza effettiva potrebbe essere anche anticipata.
4. Soppressione obbligo mensile del mod. 770 abrogato art. 44bis D.L. 269/2003 conv. In L. 326/2003
Viene abrogato l’art. 44-bis del DL 30.9.2003 n. 269, conv. L. 24.11.2003 n. 32634, il quale prevedeva l’obbligo, per i sostituti d’imposta tenuti al rilascio delle certificazioni di cui all’art. 4 (es. modelli CUD), di comunicare mensilmente all’Agenzia delle Entrate:
i dati retributivi;
le informazioni necessarie per:
– il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli;
– il calcolo dei contributi;
– la rilevazione della misura della retribuzione e dei versamenti eseguiti;
– l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e l’erogazione delle prestazioni.
In pratica, era prevista un’evoluzione dell’attuale denuncia retributiva mensile, con valenza non solo più ai fini contributivi, ma anche ai fini fiscali; la denuncia mensile di era quindi comunemente definita come “770 mensile”.
I “770 mensili” avrebbero dovuto essere presentati:
esclusivamente in via telematica;
direttamente o tramite gli intermediari abilitati (es. dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, CAF, ecc., comprese le società del gruppo);
entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Originariamente, il nuovo invio mensile dei dati si sarebbe dovuto applicare a decorrere dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2009;
tuttavia, per effetto di una serie di rinvii, la decorrenza dell’adempimento in esame era stata differita al mese di gennaio.
L’obbligo di presentazione dei modelli “770 mensili”, ora soppresso, non è quindi mai diventato operativo, né è stata avviata la prevista fase di sperimentazione.
5. Novità in materia di riscossione
Il Decreto Fare, ha introdotto alcune innovazioni in materia di riscossione coattiva, che riguardano principalmente: la dilazione delle somme iscritte a ruolo, il fermo dei beni mobili registrati, il pignoramento immobiliare ed alcune delle fasi che interessano il procedimento di espropriazione esattoriale.
Le modifiche hanno l’effetto di rendere meno gravoso nei confronti dei contribuenti il sistema di riscossione, e ciò lo si nota soprattutto dal fatto che il limite al di sotto del quale l’espropriazione immobiliare non è più possibile è stato innalzato da 20.000,00 a 120.000,00 euro.
Per ciò che riguarda la decorrenza esse trovano applicazione a partire dal 22.6.2013.
Prima delle modifiche apportate dal suddetto Decreto, la dilazione delle somme iscritte a ruolo oppure derivanti da avvisi di accertamento “esecutivi” poteva essere accordata sino ad un massimo di 72 rate mensili, previa dimostrazione dello stato di temporanea difficoltà economica.
Il DL 69/2013 legittima Equitalia a concedere al contribuente una rateazione per un periodo massimo di 120 rate mensili e possibile domandare che il debito venga rateizzato in dieci anni già dal momento delle prima richiesta di dilazione.
Tale forma di dilazione richiede che il contribuente si trovi in uno stato di grave difficoltà finanziaria, non dallo stesso causato e legato all’attuale fase di congiuntura economica.
Oltre a ciò, devono ricorrere, congiuntamente, due condizioni:
deve essere accertata l’impossibilità ad assolvere il debito secondo il piano di dilazione ordinario (quindi sino ad un massimo di 72 rate mensili);
occorre una valutazione circa la solvibilità in relazione al piano concedibile. Se il contribuente decade dal piano di dilazione accordato, l’intero debito viene richiesto anche coattivamente e non potrà più essere oggetto di rateazione.
Ora, grazie alle modifiche del DL 69/2013, la decadenza si verifica quando non vengono pagate otto rate del piano, anche non consecutive.
In precedenza, invece, era necessario che il debitore non versasse due rate consecutive.
Decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o, di norma, 90 giorni dalla notifica dell’accertamento “esecutivo”, Equitalia può disporre il fermo dei beni mobili registrati del debitore.
Per effetto delle modifiche apportate dal DL 69/2013 convertito, ora Equitalia non può procedere con il fermo senza prima avvisare di ciò il contribuente, infatti, è necessario un preavviso contenente l’intimazione al pagamento degli importi entro i successivi 30 giorni.
Il contribuente, ricevuto il preavviso, può evitare l’iscrizione del fermo nel PRA dimostrando che il bene è strumentale all’esercizio dell’attività, dell’arte o della professione
Decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o, di norma, 90 giorni dalla notifica dell’accertamento “esecutivo”, Equitalia, per riscuotere il proprio credito, può disporre il pignoramento dei beni immobili del contribuente o dei coobbligati.
Il “Decreto del Fare” ha reso la procedura di espropriazione immobiliare meno invasiva nei confronti dei contribuenti.
A prescindere dall’entità del debito, Equitalia non può più pignorare la casa di abitazione del contribuente, a condizione che, in primo luogo, l’immobile da pignorare sia l’unico di proprietà del debitore e che questi vi risieda anagraficamente, inoltre, il pignoramento può avvenire, ancorché si tratti dell’unico immobile di proprietà del debitore, qualora l’abitazione abbia le caratteristiche di lusso indicate dal DM 2.8.69 e, comunque, se esso risulta accatastato nelle categorie A/8 e A/9.
6. Misure in materia di concordato preventivo
Vengono introdotte alcune ulteriori novità, rispetto a quelle, in materia di concordato preventivo, con particolare riferimento alla disciplina della domanda “in bianco”, ovvero con riserva del successivo deposito del piano, della proposta e della relativa documentazione.
Viene ampliata la documentazione costituente il ricorso di preconcordato: ai bilanci degli ultimi tre esercizi, viene aggiunto l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti.
È, inoltre, riconosciuto al tribunale il potere di nominare, in sede di decreto di fissazione del termine per il deposito differito, il commissario giudiziale, rispetto al quale il debitore è obbligato a tenere a disposizione i libri .
Il commissario giudiziale è investito di un dovere analogo a quello previsto nella vera e propria procedura concorsuale.
Infatti, il commissario giudiziale deve verificare se il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall’art. 173 del RD 267/42 quali, ad esempio, l’esposizione di passività insussistenti o il compimento di atti di frode al ricorrere delle quali, deve darne notizia immediatamente al tribunale, che, previa verifica dei suddetti comportamenti, può dichiarare improcedibile la domanda di concordato.
In tale sede, l’autorità giudiziaria è anche investita del potere di dichiarare il fallimento del debitore, su istanza di uno o più creditori o del Pubblico Ministero, dopo aver verificato i presupposti di fallibilità dello stesso.
Viene apportata un’integrazione alla normativa riguardante il compimento, dopo il deposito del ricorso della domanda di concordato preventivo e sino al decreto di eventuale ammissione, di atti urgenti di straordinaria amministrazione.
In particolare, alla precedente disposizione che prevedeva la possibilità da parte del tribunale, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, di assumere sommarie informazioni, viene aggiunto l’obbligo di acquisire il parere del commissario giudiziale
6.1 Obblighi informativi periodici
Nello specifico, il tribunale deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell’impresa e all’attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere sino alla scadenza del termine fissato per la presentazione della documentazione:
con periodicità almeno mensile;
sotto la vigilanza del commissario giudiziale (se nominato).
Viene stabilito che il debitore deve depositare, con frequenza mensile, una situazione finanziaria dell’impresa, che il cancelliere provvede, poi, a pubblicare, entro il giorno successivo, presso il Registro delle imprese.
Viene aggiunto che, qualora l’attività compiuta dal debitore sia manifestamente inidonea alla predisposizione del piano e della proposta, il tribunale, anche d’ufficio, sentito il debitore e il commissario giudiziale, abbrevia il termine fissato per il deposito differito della documentazione.
All’autorità giudiziaria è, inoltre, riconosciuto il potere di sentire, in ogni momento, i creditori.
Viene introdotta una condizione perché le cooperative di produzione e lavoro possano ottenere il privilegio generale sui beni mobili spettante, per corrispettivi dei servizi prestati e dei manufatti prodotti.
In particolare, il privilegio è accordato a condizione che la cooperativa abbia superato positivamente la revisione (annuale o biennale) stabilita dal DLgs. 220/2002.
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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Roma, 27 novembre 2013
Dott. Maurizio Mestrallet
mauriziomestrallet@fiorentinoassociati.it
Dott. Marco Fiorentino
marcofiorentino@fiorentinoassociati.it
Dott. Maurizio Moccaldi Ruggiero
mauriziomoccaldi@fiorentinoassociati.it
DISCLAIMER
La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.