Circolari n.14/2010 – “Manovra d’estate” 5: Norme Antievasione

Circolare n. 14 del 9 dicembre 2010

“Manovra d’estate” 5: Norme Antievasione

Premessa

Il Dl n.78/2010 convertito dalla Legge 122/2010 (la”Manovra d’Estate”), ha apportato significative modifiche nell’ambito delle attività di accertamento, antiriciclaggio e del contrasto alle frodi internazionali.

Lo scopo della presente circolare è quello di descrivere alcuni degli articoli del suddetto decreto al fine di evidenziare le principali novità ed i nuovi adempimenti introdotti dal Legislatore.

Indice:

1. Art. 25: Ritenute d’acconto sui bonifici per agevolazioni

2. Artt. 18, 28: Partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento ed incrocio tra i dati Inps e quelli comunicati all’Agenzia delle Entrate

3. Art. 21: Invio telematico per le operazioni Iva

4. Art. 33: Aliquota addizionale sulle stock option

5. Art. 27: Contrasto alle frodi Iva intracomunitarie

6. Artt. 20, 36, 37: Modifiche alle regole sull’antiriciclaggio

7. Art. 22: Il Redditometro

1. Ritenute d’acconto sui bonifici per agevolazioni

L’art. 25 della Manovra Estiva dispone che“a decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane Spa operano una ritenuta del 10%, a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta”.

Nel concreto si tratta dei bonifici ordinati alle banche e alle Poste Italiane Spa per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio1e interventi di risparmio energetico2.

Le banche e le Poste Italiane Spa nella loro”nuova”veste di sostituti di imposta sono tenuti a versare la ritenuta d’acconto con il codice tributo 1039 e certificare al beneficiario l’ammontare delle somme accreditate e delle ritenute effettuate.

Con riferimento ai soggetti, ordinante e beneficiario del bonifico, il nuovo adempimento impatterà come segue:

1 art. 1 L. 449/1997 e successive modificazioni

2 art. 1 co. 344, 345, 346 e 347 della L. 296/2006 e successive modificazioni

 il soggetto che esegue il bonifico non è interessato dalle nuove disposizioni, continuando a essere tenuto, ai fini del godimento delle agevolazioni, ad adempiere a quanto previsto dalla norma (indicazione della causale corretta, codice fiscale proprio e codice fiscale o partita Iva del beneficiario, ecc.);

il beneficiario dei pagamenti all’atto del pagamento del corrispettivo spettante, otterrà l’accredito della somma fatturata al netto della ritenuta d’acconto nella misura del 10 %. Tale importo, al pari delle altre ritenute subite, verrà detratto in sede di liquidazione delle imposte dovute nella propria dichiarazione dei redditi, con riguardo a un criterio di cassa (la ritenuta opera sui pagamenti eseguiti) e non di competenza.

L’Agenzia delle Entrate, in merito ad alcuni dubbi legati all’introduzione della nuova disposizione, ha fornito i seguenti chiarimenti nella circolare del 28 luglio 2010 n. 40/E:

a) base imponibile su cui applicare la ritenuta: per esigenze di semplificazione e economicità, la ritenuta d’acconto del 10% deve essere operata sull’importo del bonifico decurtato dell’IVA del 20%;

b) somme già assoggettate a ritenuta: in alcuni casi per le somme oggetto di bonifico è già prevista la effettuazione di una ritenuta da parte del soggetto ordinante, in tali ipotesi al fine di evitare che le imprese e i professionisti, che effettuano prestazioni di servizi o cessioni di beni per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica, subiscano sullo stesso corrispettivo più volte il prelievo alla fonte, dovrà essere applicata la sola ritenuta del 10% prevista dal predetto art. 25 del D.L.78/2010;

c) scomputo della ritenuta: nel caso in cui i destinatari del bonifico usufruiscano di regimi fiscali per i quali è prevista la tassazione del reddito mediante imposta sostitutiva dell’Irpef, la ritenuta del 10% operata dalla banca o da Poste Spa sulle somme loro accreditate potrà essere scomputata dalla medesima imposta sostitutiva;

d) sanzioni applicabili: in sede di prima applicazione della disposizione sussistono le condizioni per escludere l’irrogazione di sanzioni in relazione a violazioni nell’applicazione della norma, ai sensi dell’articolo 10, comma 3 dello Statuto del contribuente, emanato con la legge 27 luglio 2000, n. 212.

e) bonifici in valuta: per i pagamenti effettuati in valuta estera da convertire in euro, la ritenuta deve essere operata sugli importi convertiti in euro sulla base del cambio di cui all’art. 9 co. 2 del Tuir; mentre per i pagamenti effettuati in euro da convertire in valuta estera, la ritenuta deve essere operata sugli importi in euro prima della conversione in moneta estera; la ritenuta deve essere operata anche sulle somme accreditate su conti in Italia di soggetti non residenti; questi ultimi potranno scomputare la ritenuta subìta dall’imposta eventualmente dovuta per i redditi prodotti in Italia o recuperare il prelievo mediante istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 602 del 1973.

2. Partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento ed incrocio tra i dati Inps e quelli comunicati all’Agenzia delle entrate

L’art. 18 definisce le nuove regole per il rafforzamento della partecipazione alla lotta all’evasione fiscale e contributiva da parte dei Comuni.

La partecipazione dei Comuni si concretizza nella segnalazione all’Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza e all’Inps, di elementi utili a integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi. Ai

fini della effettiva attuazione di quanto disposto dall’art. 44 del Dpr 600/1973 e dall’art.1 del Dl. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 248/2005, la norma prevede che i Comuni:

con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti ad istituire, laddove non vi abbiano già provveduto, il Consiglio tributario;

con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, laddove non abbiano già costituito il Consiglio tributario, sono tenuti a riunirsi in consorzio, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 267/2000, per la successiva istituzione del Consiglio tributario.

L’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei Comuni le dichiarazioni dei redditi dei contribuenti ivi residenti e, prima dell’emissione degli avvisi di accertamento da redditometro, invierà una segnalazione al Comune di domicilio fiscale del soggetto passivo.

Il Comune, entro 60 giorni, dovrà comunicare ogni elemento in suo possesso, utile alla determinazione del reddito complessivo del soggetto accertato.

I Comuni, per tali attività, potranno avvalersi di società ed enti partecipati dai comuni stessi nonché dei soggetti affidatari delle entrate comunali. Dalla loro attività di partecipazione alla lotta all’evasione tributaria, i Comuni incasseranno il 33%, da calcolarsi sulle maggiori somme relative a tributi statali riscossi a titolo definitivo, nonché sulle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi, anch’essi, a titolo definitivo.

L’art. 28 della Manovra Estiva prevede, inoltre, ulteriori controlli che verranno effettuati sulla base dell’incrocio dei dati Inps con quelli dell’Agenzia delle Entrate. L’obiettivo della disposizione è quello di contrastare l’inadempimento dell’obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi da parte di soggetti, che risultano aver percepito e non dichiarato redditi da lavoro dipendente e assimilati, sui quali in base ai flussi informativi dell’Inps, risultano versati i contributi previdenziali e non effettuate le previste ritenute.

3. Invio telematico per le operazioni Iva

L’art. 21 della Manovra Estiva impone un nuovo obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a € 3.000,00. L’attuazione della norma è demandata all’emanazione di un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate con il quale saranno fissati i termini e le modalità della suddetta comunicazione.

La norma mira a rafforzare gli strumenti a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria per il contrasto e la prevenzione all’evasione sia in tema di imposte indirette, che di imposizione sul reddito.

I dati ottenuti attraverso l’adempimento in questione dovrebbero consentire una più puntuale ricostruzione della congruità del volume d’affari e dei costi indicati nelle dichiarazioni, nonché l’individuazione di spese e consumi di particolare rilevanza, utili all’identificazione della capacità contributiva, in particolar modo ai fini dell’accertamento sintetico.

4. Aliquota addizionale sulle stock option

L’art. 33 interviene sulle stock option e sugli emolumenti variabili spettanti ai componenti dei consigli di amministrazione e ai dirigenti (bonus) per prevenire gli effetti distorsivi propri di tali forme di retribuzione. Si introduce un’addizionale del 10% che si applicherà a due condizioni: soggettiva e quantitativa.

La sovraimposta riguarderà solamente i dirigenti e i co.co.co. (in particolare, amministratori) che operano in società del settore finanziario.

L’addizionale si applica sui bonus e sulle stock option, che eccedono il triplo della retribuzione fissa, pertanto la base di calcolo è costituita dall’eccedenza del bonus rispetto al triplo del fisso. L’addizionale viene trattenuta dal sostituto d’imposta al momento del pagamento delle somme, con effetto dal 31 maggio scorso, data di entrata in vigore della manovra.

5. Contrasto alle frodi Iva intracomunitarie

Un’ulteriore novità introdotta dalla Manovra Estiva riguarda l’Imposta sul Valore Aggiunto, allo scopo di combattere le frodi fiscali effettuate utilizzando il meccanismo della tassazione a destino, previsto dal regime delle operazioni comunitarie.

La detassazione, ad esempio, di una cessione comunitaria è subordinata al fatto che la controparte del cedente sia un operatore Iva, titolare di un numero identificativo in uno Stato membro; a tal fine l’idea originaria degli organi comunitari era quella che gli Stati realizzassero delle analisi e verifiche prima dell’attribuzione delle partite Iva e che si operasse un veloce aggiornamento del sistema telematico Vies3, mediante il quale fosse possibile interrogare l’anagrafe della amministrazione finanziaria per conoscere se una certa partita Iva è attiva a livello comunitario. Da analisi e riscontri effettuati (comunicazione COM 2008/807) è risultato che tali presupposti non sempre si verificano e, di conseguenza, si rende necessario un aggiustamento delle norme comportamentali.

Nell’ambito di queste considerazioni nasce l’art. 27 del Dl 78/2010 che ha apportato tre specifiche modifiche all’art. 35 del Dpr 633/1972, relativo alle dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione dell’attività, in particolare:

1. si inserisce una nuova lettera e-bis al comma 2, prevedendo un nuovo obbligo per i contribuenti, che intendono chiedere l’attribuzione di una nuova partita Iva, al momento della presentazione dell’apposito modello, dovranno espressamente indicare che intendono effettuare operazioni intracomunitarie;

2. si inseriscono i nuovi commi 7-bis e 7-ter, ove si prevede che per i soggetti che hanno manifestato l’opzione, entro trenta giorni dalla data di attribuzione della partita Iva l’ufficio può emettere provvedimento di diniego dell’autorizzazione a effettuare le operazioni;

3. si inserisce un nuovo comma 15-quater, che stabilisce che le partite Iva rilasciate ai soggetti nazionali non saranno automaticamente inserite nel Vies. La nuova norma introduce pertanto un criterio di cernita delle partite Iva da inserire nel sistema automatizzato stabilendo che,“ai fini del contrasto alle frodi sull’Iva intracomunitaria, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno stabiliti i criteri e le modalità di inclusione delle partite Iva nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento (CE) del 7 ottobre 2003, n. 1798”.

Le nuove norme incrementano, quindi, i controlli “preventivi” che devono essere effettuati al momento della richiesta di attribuzione della partita Iva.

3 VAT INFORMATION EXCHANGE SYSTEM, banca dati dei soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie

6. Modifiche alle regole sull’antiriciclaggio

L’art. 20 ha modificato la soglia massima per effettuare i pagamenti in denaro contante in precedenza pari a 12.500 euro, ora 5.000 euro. In realtà l’ambito applicativo della modifica normativa è ben più ampio riguardando anche i libretti di deposito bancari o postali al portatore ed i titoli al portatore (in euro o in valuta estera). In particolare si configura una violazione qualora il predetto trasferimento venga ‘‘effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore a 5.000 euro’’.

Il divieto esiste indipendentemente dalla natura dell’operazione alla quale il trasferimento si riferisce ed è stato introdotto per dirottare transazioni ritenute significative verso gli intermediari abilitati, perché negli archivi tenuti ne resti traccia.

Deve ritenersi che al fine di verificare l’osservanza dei suddetti limiti previsti per il trasferimento del denaro contante si debba fare riferimento al momento in cui l’operazione si realizza effettivamente. Pertanto non assume alcun rilievo il momento in cui il professionista ha notizia dell’avvenuta operazione.

Rappresentano operazioni vietate e formeranno oggetto di comunicazione ex articolo 51 del D.lgs 231/2007 da parte di intermediari e professionisti al Ministero dell’Economia e delle Finanze:

 il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali o di titoli al portatore in euro o in valuta estera effettuata a qualsiasi titolo tra soggetti diversi senza ricorrere a intermediari finanziari, quando il valore oggetto di trasferimento sia complessivamente pari o superiore a 5.000,00 euro;

 pagamenti effettuati mediante assegni bancari o postali, di importo pari o superiore a 5.000,00 euro, qualora tali titoli siano privi dell’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e/o della clausola di non trasferibilità;

 pagamenti effettuati mediante assegni bancari o postali emessi all’ordine del traente e che vengano girati a soggetti diversi da una banca o da Poste Italiane Spa per l’incasso da parte del beneficiario;

 esistenza di libretti di deposito bancari o postali al portatore aventi saldo pari o superiore a 5.000,00 euro, i libretti devono essere estinti entro il 30 giugno 2011 ovvero il saldo deve essere ridotto entro tale data sotto la soglia citata.

Un’ulteriore novità introdotta dalla manovra estiva 2010 riguarda un generale rafforzamento dell’impianto sanzionatorio per le violazioni alle limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore. L’art. 58 del decreto antiriciclaggio è stato integrato dall’art. 20 del Dl 78/2010 come si evince nella seguente tabella:

VIOLAZIONESANZIONEMODIFICHE INTRODOTTE DAL DL 78/2010RAVVEDIMENTO
VIOLAZIONE DEL DIVIETO AL TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE O TITOLI AL PORTATORESanzione pecuniaria da 1% al 40% dell’importo trasferitoLa sanzione non può essere inferiore nel minimo a 3.000,00 euro  Per importi superiori a 50.000,00 euro non può essere inferiore a 15.000,00 euroSolo per importi non superiori a 250.000,00 euro, pagamento entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica di una somma pari a un terzo del massimo o, se più favorevole, pari al doppio del minimo
VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI MANTENERE IL SALDO DEI LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARIO O POSTALE AL PORTATORE CON IMPORTO INFERIORE A 5.000 EUROSanzione pecuniaria da 20% al 40% del saldoSe il saldo riguarda importi superiori a 50.000,00 euro, le sanzioni minime e massime sono aumentate del 50%Non ammesso
OMESSA COMUNICAZIONE AL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DA PARTE DI INTERMEDIARI FINANZIARI E PROFESSIONISTI DELLE INFRAZIONI RISCONTRATESanzione pecuniaria da 3% al 30% dell’importo dell’operazione, del saldo del libretto ovvero del contoLa sanzione non può essere inferiore nel minimo a 3.000,00 euroNon ammesso

Il D.L. n. 78 stabilisce una serie di innovazioni anche nell’ambito della procedura di adeguata verifica della clientela da parte di coloro che sono soggetti alla disciplina antiriciclaggio, introducendo contestualmente una nuova Black list antiriciclaggio e nuove sanzioni per chi non si adegua.

Si ritiene opportuno osservare, preliminarmente, che il decreto 231/2007 contempla già specifiche misure rafforzate di verifica della clientela. In particolare, l’ articolo 28 pone obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela:

 in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

 quando il cliente non è fisicamente presente;

 in caso di prestazioni professionali con persone politicamente esposte residenti in un altro Stato comunitario o in un Paese terzo.

L’articolo 36 della Manovra Estiva integra il citato articolo 28 del decreto antiriciclaggio istituendo un ulteriore obbligo a carico di intermediari e professionisti. In particolare, si prevede che il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con proprio decreto, individui una lista di Paesi in ragione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni anche in materia fiscale e questo sulla base delle decisioni assunte dal Gafi e dall’Ocse, nonché delle informazioni risultanti dai rapporti di valutazione dei sistemi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e delle difficoltà riscontrate nello scambio di informazioni e nella cooperazione bilaterale.

In altri termini, viene elaborata una nuova Black list antiriciclaggio e gli enti e le persone soggetti alla disciplina antiriciclaggio (tranne poche esclusioni) si devono astenere dall’instaurare un rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero devono porre fine al rapporto continuativo o alle prestazioni professionali già in essere di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi individuati dal decreto con cui si andrà a definire la Black list.

Al riguardo, il Legislatore precisa che tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche altrimenti denominate aventi sede nei Paesi black list di cui non è possibile identificare il titolare effettivo e verificarne l’identità.

Naturalmente, per scongiurare eventuali trasgressioni dei nuovi obblighi, l’articolo 36 del D.L. 78/2010 introduce una specifica previsione sanzionatoria. In particolare, nel caso di violazione dell’obbligo di astensione ovvero di fine anticipata del rapporto della prestazione professionale di importo fino a 50.000 euro si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 5.000 euro, mentre per quelle di importo superiore a 50.000 euro si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 40% dell’importo dell’operazione. Nel caso in cui l’importo dell’operazione non sia determinato o determinabile, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 250.000 euro. Nel decreto ministeriale che definisce la Black list saranno stabilite anche le modalità applicative e il termine degli adempimenti a carico di intermediari finanziari e professionisti.

Infine la Manovra Estiva 2010 pone ulteriori disposizioni antiriciclaggio riguardo alle condizioni per poter partecipare a procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici. L’art. 37 del Dl 78/2010 stabilisce che gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi della Black list fiscale, di cui al Dm 4 maggio 1999 e al Dm 21 novembre 2001, sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, solo previa autorizzazione rilasciata dal ministero dell’Economia e delle Finanze. Le modalità per richiedere l’autorizzazione saranno poi stabilite con separato decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze. Il rilascio di tale autorizzazione è subordinato:

 alla previa individuazione dell’operatore economico, individuale o collettivo, mediante la comunicazione dei dati che identificano gli effettivi titolari delle partecipazioni societarie, anche per il tramite di società controllanti e per il tramite di società fiduciarie;

 all’identificazione del sistema di amministrazione e del nominativo degli amministratori e del possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla normativa italiana.

Al Ministro dell’Economia e delle Finanze viene concessa la facoltà di escludere, con proprio decreto, l’obbligo di autorizzazione preventiva nei riguardi di Paesi delle citate Black List, ovvero di settori di attività svolte negli stessi Paesi; con il medesimo decreto, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale, l’obbligo può essere inoltre esteso anche a Paesi cosiddetti”non Black List” nonché a specifici settori di attività e a particolari tipologie di soggetti.

7. Il Redditometro

I provvedimenti sull’accertamento e sul recupero dell’evasione sono tra i più significativi della manovra economica 2010, e nello specifico del decreto 78/2010. Tra queste misure, probabilmente la più rilevante riguarda il nuovo accertamento sintetico.

Occorre anzitutto rilevare che molte volte si parla di accertamento sintetico pensando al cosiddetto “redditometro”. Tuttavia accertamento sintetico e redditometro non sono la stessa cosa, nel senso che l’accertamento basato sul redditometro rappresenta una sorta di specie del più ampio genere dell’accertamento sintetico.

La logica dell’accertamento sintetico è quella di determinare il reddito complessivo della persona fisica, prescindendo dall’individuazione della categoria reddituale, sulla base di fatti ritenuti certi e sui quali si presume l’esistenza di un reddito superiore rispetto a quello dichiarato. Questi elementi certi sono stati fino a ora generalmente individuati nelle spese sostenute dal contribuente.

In sostanza, il ragionamento sotteso è che le spese non potevano che essere alimentate dal reddito. Si tratta di un ragionamento, per così dire, inverso, nel senso che presuntivamente si giunge a individuare il reddito complessivo del contribuente non considerando le fonti di determinazione della stesso, ma attraverso gli atti dispositivi del reddito medesimo.

L’accertamento sintetico basato sul redditometro è invece risultato finora basato sulla disponibilità di determinati elementi (veicoli, immobili, imbarcazioni, colf, eccetera) individuati da taluni decreti ministeriali. Poiché il redditometro poggiava sulla disponibilità dei beni, la norma richiedeva che la “non congruità” del contribuente si verificasse per almeno due periodi d’imposta. Questo perché la disponibilità non poteva risultare occasionale, ma costante nel tempo, dovendosi individuare un reddito periodico e non straordinario.

Con il Dl 78/2010 l’accertamento sintetico rimane sempre basato su una presunzione legale relativa, con onere probatorio che si riversa sul contribuente, ma viene stabilito, come principio generale, che tutto quanto si è speso nel periodo d’imposta si presume “finanziato” con redditi posseduti nel periodo medesimo, ferma restando la possibilità di provare che ciò non è avvenuto, in quanto le spese sono state “finanziate” con altri mezzi, quali i redditi di altri periodi d’imposta, redditi esenti assoggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ovvero attraverso liberalità.

Il nuovo redditometro, come modificato dal Dl n. 78/2010, interessa i redditi relativi all’anno d’imposta 2009 e seguenti. Pertanto, per le annualità ancora accertabili dal fisco (2005, 2006, 2007 e 2008), l’accertamento sintetico continuerà ad essere applicato sulla base della previgente versione dell’articolo 38 del Dpr n. 600/1973.

Con la conseguenza che, in linea teorica, a parità di beni posseduti e di tenore di vita del contribuente negli anni d’imposta 2008 e 2009, l’ammontare di reddito ricostruito dall’Amministrazione Finanziaria potrà essere diverso.

Nel merito, la vera e propria attuazione del nuovo redditometro è demandata al varo di un provvedimento ad hoc (che sostituirà l’attuale decreto ministeriale del 1992) che individuerà gli elementi indicativi di capacità contributiva posti a base della determinazione sintetica del reddito complessivo anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza.

Il comma 5 del nuovo articolo 38 del Dpr 600/1973 dispone, infatti, che «la determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza, con decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale».

È di estremo interesse il fatto che il nuovo redditometro sarà, per legge, tarato sul monitoraggio anche del nucleo familiare, e modulato in relazione all‘area territoriale in cui risiede il contribuente.

In ordine allo scostamento necessario per l’applicazione del redditometro, la nuova formulazione normativa prevede che si debba registrare un differenziale tra l’ammontare accertato e quello dichiarato pari al 20% e, tale scostamento, come già ribadito, potrà riguardare anche un solo periodo d’imposta.

Tra le altre novità, si segnala, l’obbligatorietà dell’avvio del contraddittorio da accertamento con adesione in caso di utilizzo delle risultanze delle “spese” del contribuente al fine della (ri)determinazione del suo reddito complessivo.

La norma in sostanza prevede che “l’ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l’obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.“

In linea con quanto già avviene da anni in tema di studi di settore, quindi, anche per gli accertamenti redditometrici viene introdotto il cosiddetto”contraddittorio obbligatorio”.

La presa di posizione del Legislatore è decisamente apprezzabile, in quanto introduce come obbligatorio un passaggio posto a presidio di un equo accertamento a carico del contribuente, considerando che, in ogni caso, si tratta di un accertamento di tipo presuntivo.

******************************* Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Napoli, 9 dicembre 2010 Dott.ssa Cristina Iovino

cristinaiovino@studiofiorentino.com

Dott. Marco Fiorentino

marcofiorentino@studiofiorentino.com

Dott. Maurizio Moccaldi Ruggiero

mauriziomoccaldi@studiofiorentino.com

DISCLAIMER

La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

 

Leggi tutto

Altre news

Articolo Costo Zero – Incasso giuridico – la Cassazione chiude la vexata quaestio

INCASSO GIURIDICO: LA CASSAZIONE CHIUDELA VEXATA QUAESTIO Marco Fiorentinodottore commercialista / revisore legale dei Contimarcofiorentino@fiorentinoassociati.it Ristabilita, in via interpretativa, la simmetria fiscale delle operazioni di rinuncia ai crediti dei soci, negata fino ad oggi dall’Agenzia delle Entrate Il cc.dd. “incasso giuridico” è un’esplicita fictio iuris, cui finora ha fatto ricorso

Articolo Costo Zero – La Corte di Giustizia UE interviene sulla detrazione IVA

LA CORTE DI GIUSTIZIAUE INTERVIENESULLA DETRAZIONE IVA Marco Fiorentinodottore commercialista / revisore legale dei Contimarcofiorentino@fiorentinoassociati.it In commento due sentenze che appaiono molto rigorose e suscettibili di essererecepite dall’Agenzia delle Entrate Due recenti sentenze della Corte di Giustizia UE hanno trattato della sorte dell’IVA a credito nel caso di cessazione della