Circolare n. 8 del 30 Luglio 2010
“Decreto Incentivi” 4:
Deflazione del contenzioso e razionalizzazione della riscossione
Premessa
Il Decreto Legge del 25.03.2010 n. 40 convertito con modificazioni nella Legge 22.05.2010 n.
73 (di seguito “Decreto Incentivi) ha introdotto alcune novità in materia di contenzioso tributario, finalizzate alla deflazione dello stesso e nell’accelerazione della relativa riscossione, apportando modifiche al D.Lgs 546/92.
Come nelle precedenti circolari, si forniscono le principali informazioni sulle novità maggiormente significative.
Indice
1. Le notifiche delle sentenze
2. Pagamenti in pendenza di processo
3. Controversie pendenti da oltre dieci anni
4. Nuovi limiti all’iscrizione ipotecaria
5. Espropriazione forzata
1. Le notifiche delle sentenze
Con il Decreto Incentivi viene modificato l’articolo 38 del DLgs 546/92, con l’allargamento delle modalità relative alle notifiche delle sentenze delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, al fine di far decorrere il termine “breve” per l’impugnazione.
In precedenza l’articolo 38 prevedeva la notificazione delle sentenze solo a mezzo ufficiale giudiziario, ai sensi dell’articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile.
A partire dal 26.03.2010 la sentenza, (anche se a tale data è già stata depositata), può essere notificata, oltre che a mezzo ufficiale giudiziario, anche a mezzo posta mediante plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, ovvero dal ricorrente per consegna diretta all’Ufficio o all’Ente locale accertatore.
In sintesi la nuova disciplina delle notifiche delle sentenze, prevede per il contribuente:
notifica a mezzo ufficiale giudiziario;
notifica a mezzo servizio postale con plico senza busta raccomandato e con avviso di ricevimento;
notifica con consegna diretta presso l’Ufficio estensore dell’atto impugnato..
Di converso per l’Amministrazione, la notifica potrà avvenire nei seguenti modi:
notifica a mezzo ufficiale giudiziario;
notifica a mezzo servizio postale con plico senza busta raccomandato e con avviso di ricevimento;
notifica a mezzo messi comunali o autorizzati dalla stessa.
Con la modifica, si determina una anticipazione dell’accesso al grado successivo del giudizio e della definitività del provvedimento giurisdizionale.
La decorrenza del termine breve di impugnazione (60 giorni dalla notifica delle sentenza), sarà comprovata a seconda della modalità utilizzata, dalla relata di notifica apposta dall’ufficiale giudiziario o dal messo comunale sulla sentenza, dalla ricevuta rilasciata dall’Amministrazione Finanziaria cui è consegnato direttamente l’atto, ed infine dall’avviso di ricevimento rilasciato dall’ufficio postale.
Altra modifica riguarda il comma 2 dell’articolo 38 DLgs 546/92, nella parte relativa agli adempimenti presso la segreteria della Commissione Tributaria.
A seguito dell’introduzione della possibilità di notifica delle sentenze con consegna diretta e a mezzo servizio postale, si è reso necessario prevedere che il deposito delle sentenze presso le segreterie abbiano ad oggetto oltre all’originale o copia autenticata dell’originale notificato, copia autentica della sentenza spedita per posta o consegnata, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomanda unitamente all’avviso di ricevimento.
2. Pagamenti in pendenza di processo
Il comma 2 dell’articolo 3 del Decreto Incentivi, interviene sulla disciplina della riscossione in pendenza di giudizio recata dall’articolo 68 del citato DLgs.
La riscossione in pendenza di giudizio, prevista per le sentenze emesse dalla Commissione Tributaria Regionale, viene estesa anche per le decisioni della Commissione Tributaria Centrale.
Con tale disposizione, viene fornita la potestà agli Uffici di procedere all’emissione di ruoli provvisori a seguito di sentenze emesse dalla Commissione Centrale, o al rimborso di tributi pagati in eccesso rispetto a quanto stabilito nelle sentenze stesse, il tutto al fine di assicurare un effetto acceleratore nella riscossione a titolo provvisorio.
3. Controversie pendenti da oltre dieci anni
La Circolare Ministeriale 37/E/2010 nell’illustrare il nuovo istituto introdotto dal comma 2 bis dell’articolo 3 del Decreto Incentivi, pone l’attenzione sul contenimento della durata dei processi nei termini ragionevoli, così come dettato dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nel chiaro obiettivo di ridurre il contenzioso giacente dinanzi alla Commissione Tributaria Centrale e alla Corte di Cassazione.
Il decongestionamento dei Giudici della Commissione Centrale e della Suprema Corte è percorribile per i ricorsi depositati presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale, come attestato dalla ricevuta di deposito, nel primo grado di giudizio, entro e non oltre il 25 maggio 2000, a condizione che l’Amministrazione Finanziaria sia risultata totalmente soccombente sia in Commissione Tributaria Provinciale che in Commissione Tributaria Regionale e se la pronuncia è già intervenuta, in Commissione Tributaria Centrale per le
definizioni in Cassazione.
Le controversie pendenti davanti alla Commissione Tributaria Centrale, vengono definite automaticamente con decreto del Presidente del Collegio, mentre quelle pendenti innanzi alla Cassazione, possono essere estinte con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio1, e con contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi della Legge 24.3.2001 n. 89.
In tale ipotesi occorre presentare entro il 24.08.2010, un’istanza alla quale dovrà essere allegata l’attestazione di pagamento a mezzo delega F 24.
Per tale motivo, l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 53/E del 21.06.2010 ha istituito il codice tributo 8109 denominato “Definizione delle liti fiscali pendenti ai sensi dell’articolo 3, comma 2 bis lettera b), del decreto legge 25.03.2010 n. 40.
Sulla novità normativa, l’Agenzia delle Entrate ha precisato altresì che non è definibile il seguente contenzioso:
le controversie in materia di aiuti di Stato dichiarati illegittimi con decisione della Commissione Europea;
le controversie che hanno ad oggetto la riscossione di crediti tributari esteri;
quelle ove la parte resistente, sia un Ente locale;
le controversie aventi ad oggetto istanze di rimborso;
4. Nuovi limiti all’iscrizione ipotecaria
Tra le misure che investono in maniera più diretta il rapporto tra poteri dell’Amministrazione Finanziaria e contribuenti/debitori, moderando l’esercizio delle misure cautelari dell’agente alla riscossione, si può annoverare il comma 2 ter dell’articolo 3 del Decreto incentivi.
Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, l’agente alla riscossione potrà procedere ai sensi dell’articolo 77 del DPR 602/19732 solo quando l’importo complessivo del credito per cui agisce sia superiore agli ottomila euro.
Il nuovo limite opera ex nunc, e questo spiega perché si sia scelta la via della disposizione autonoma, esterna al DPR 602/73 piuttosto che modificare direttamente l’articolo 77.
Il problema che sorge nell’immediato è legato alle iscrizioni ipotecarie già avvenute, che non godendo della cancellazione, possono solo fare affidamento sulla giurisprudenza favorevole,
1 Per valore della lite, da assumere come base di calcolo per la definizione, deve intendersi “l’importo dell’imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento, in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati”.
2 Articolo 77 DRP 602/73 Iscrizione di ipoteca: 1. Decorso inutilmente il termine di cui all’art. 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede.
2. Se l’importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell’immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell’art. 79, il concessionario, prima di procedere all’esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all’espropriazione.
che in via interpretativa aveva già individuato l’applicabilità del limite ora introdotto in via normativa.
Al riguardo la recente sentenza n. 4077 del 2010 emessa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, aveva rilavato che “rappresentando un atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare, anche l’ipoteca soggiace al limite per essa stabilito, nel senso che non può essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli ottomila euro “.
5. Espropriazione forzata
Se il concessionario incaricato delle riscossione procede, sulla base del ruolo all’espropriazione forzata, il debitore presente in lista può opporre una dichiarazione dall’ente creditore che è idonea ad interrompere questa procedura.
L’articolo 3 comma 3 bis del decreto incentivi, prevede una procedura formalizzata, per la quale il debitore ha diritto ad ottenere dall’ente creditore una dichiarazione ufficiale, in triplice copia, con indicazione o dei pagamenti effettuati o degli sgravi ottenuti successivamente all’iscrizione a ruolo.
Tale dichiarazione, potrà essere opposta dal contribuente all’agente alla riscossione che dovrà interrompere l’espropriazione forzata ai sensi del modificato articolo 49 del DPR 602/73, e sussitendone i presupposti, l’ente creditore dovrà in ogni caso comunicare tempestivamente all’agente alla riscossione la presenza di fatti sopravvenuti che inibiscano la procedura di riscossione coattiva.
Il legislatore con le modifiche introdotte all’articolo 49 del DPR 602/73, ha di fatto recepito ciò che l’agente alla riscossione aveva già enunciato pubblicamente nella recente direttiva interna n. 10 del 6 maggio 2010.
In sostanza, con l’integrazione dell’articolo 49 del DPR 602/733, viene ora stabilito che il valore del titolo esecutivo del ruolo non preclude che il debitore eserciti il diritto di dimostrare che le somme iscritte siano state pagate o siano state oggetto di sgravio integrale.
******************************* Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
3 All’articolo 49 del DPR 602/73 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole:”costituisce titolo esecutivo” sono inserite le seguenti: “fatto salvo il diritto del debitore di dimostrare, con apposita documentazione rilasciata ai sensi del comma 1-bis, l’avvenuto pagamento delle somme dovute ovvero lo sgravio totale riconosciuto dall’ente creditore”;
b) dopo il comma 1sono inseriti i seguenti:
1- bis. I pagamenti delle somme dovute all’ente creditore ovvero il riconoscimento dello sgravio da parte dell’ente creditore, effettuati in una data successiva a quelli dell’iscrizione a ruolo, devono essere tempestivamente comunicati dall’ente creditore al concessionario della riscossione. L’ente creditore rilascia la debitore, in triplice copia, una dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento ovvero lo sgravio totale riconosciuto; la dichiarazione è opponibile al concessionario.
1- ter. Con Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1- bis ed è approvato il modello di dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento o lo sgravio totale. La dichiarazione deve essere rilasciata dall’ente creditore in triplice copia.
1- quater. Nei casi di opposizione all’attività di riscossione di cui al comma 1- bis, il concessionario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’attività di riscossione qualora l’ente ceditore non abbia inviato la comunicazione dell’avvenuto pagamento o dello sgravio totale riconosciuto al debitore”.
Dott. Gianmaria Di Meglio
Dott. Marco Fiorentino
marcofiorentino@studiofiorentino.com
Dott. Maurizio Moccaldi Ruggiero
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DISCLAIMER
La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.