Circolare n. 6 del 9 luglio 2010
“Decreto Incentivi” 2: Contrasto alle frodi nazionali ed internazionali
Premessa
Si porta a conoscenza che l’art. 1 del D.L. n. 40 del 25 marzo 2010, convertito con modifiche nella Legge n. 73 del 22 maggio 2010 (di seguito “Decreto Incentivi”) ha introdotto, tra l’altro, nel nostro ordinamento nuove norme in contrasto alle frodi fiscali e finanziarie, internazionali e nazionali.
Come nelle precedenti circolari, si forniscono le principali informazioni sulle novità maggiormente significative.
Indice
1. Rapporti con Paesi Black list
1.1 Sintesi della norma
1.2 Ambito soggettivo
1.3 Aspetti operativi: contenuto, periodicità e modalità di presentazione
1.4 Profili sanzionatori
2. Trasferimento di sede all’estero e operazioni straordinarie
3 Marittimi: tutela dei crediti contributivi e fiscali
4 Monitoraggio sull’utilizzo dei crediti d’imposta
1. Rapporti con Paesi Black list (art. 1 co. 1, 2, 3)
1.1 Sintesi della norma
Le disposizioni del Decreto Incentivi, intendono contrastare il fenomeno elusivo delle cosiddette “frodi carosello”, sviluppate mediante scambi con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata.
Il Direttore Generale delle Finanze, durante l’audizione del 14 aprile 2010 presso la VI Commissione Finanze della Camera, ha illustrato sinteticamente le caratteristiche tipiche delle operazioni “carosello”, che, nel loro schema base, si realizzano attraverso l’interposizione in una normale operazione commerciale, di un operatore fittizio, detto anche “cartiera”, con lo scopo di azzerare l’Iva sugli acquisti e di non versare quella sulle vendite, consentendo all’interponente fraudolenti vantaggi fiscali ed economici.
La cartiera è di norma riconducibile a soggetti prestanome nullatenenti, e conferisce una parvenza di regolarità attraverso l’emissione di documenti che non rispecchiano un’operazione economica sottostante. Il funzionamento è piuttosto semplice, secondo due modalità principali. Il soggetto interposto acquista beni dal soggetto comunitario procedendo all’integrazione della fattura ai sensi dell’art. 46, co. 1, D.L. 331/1993 con l’evidenza dell’imposta ed alla relativa
duplice registrazione quale acquisto, con conseguente detrazione dell’Iva (art. 19, D.P.R. 633/1972) e nel registro delle vendite (art. 47, D.L. 331/1993), con conseguente esposizione del debito Iva. Ne consegue l’azzeramento del debito d’imposta, funzionale al relativo versamento nel momento di collocazione dei beni sul mercato nazionale, con conseguente fatturazione e maturazione del debito. E’ proprio qui che si ottiene il meccanismo illecito.
Il soggetto acquirente è fittizio, artificiosamente interposto, cede i beni acquistati in “neutralità” ad un secondo soggetto nazionale, spesso sottocosto, consentendogli sia la detrazione dell’imposta (è cessione nazionale), sia anche una competitività di prezzo non accessibile per gli operatori onesti. Il soggetto interposto non procede poi, ovviamente, al versamento dell’imposta a debito maturata venendo provvidenzialmente liquidato e cancellato.
Medesima operatività può realizzarsi con emissione di dichiarazioni di intento (art. 1, D.L. 746/1983), conseguente acquisizione del diritto di acquisto in “neutralità” e successiva cessione normale, quindi imponibile, dei beni.
A valle degli acquisti neutrali, la “cartiera” potrà rivendere il bene all’interponente ad un prezzo anche qui sottocosto, applicando formalmente l’Iva, senza versarla, consentendogli la detrazione di un’imposta di fatto mai versata e di affacciarsi sul mercato con prezzi inferiori realizzando una condotta di concorrenza sleale.
Allo schema di base possono poi aggiungersi altri soggetti che facciano da filtro rendendo più difficoltosa l’individuazione delle condotte fraudolente.
Nell’intento dichiarato di contrastare tale evasione fiscale, il Decreto Incentivi introduce l’obbligo, a carico dei contribuenti che effettuano scambi commerciali con soggetti operanti nei paradisi fiscali, di inviare all’Agenzia delle Entrate apposita comunicazione telematica.
Il D.M. Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 marzo 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2010, n. 88, detta i termini e le modalità con cui effettuare tali comunicazioni.
La redazione del modello è stata demandata a specifico provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato in data 28 maggio 2010.
A far data dal 1° luglio 2010 sono quindi chiamati a tale nuovo adempimento i soggetti passivi Iva, che effettuino nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paradisi fiscali, operazioni di acquisto o cessione di beni o ricevano/forniscano prestazioni di servizi.
1.2 Ambito soggettivo
Secondo quanto previsto dalla novella disciplina, i soggetti obbligati alla comunicazione di cui in premessa, sono tutti i soggetti passivi, identificati ai fini Iva nel territorio dello Stato, che abbiano effettuato, a decorrere dal 1° luglio 2010, operazioni nei confronti di altri soggetti residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata.
Dal punto di vista soggettivo, quindi, l’individuazione dei soggetti obbligati alla presentazione di tale comunicazione richiede che:
– il soggetto nazionale, con riferimento all’operazione posta in essere – acquisto o vendita di beni o servizi – assuma la qualifica di soggetto passivo d’imposta;
– il soggetto non nazionale, con il quale viene conclusa l’operazione, sia residente o domiciliato in uno degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati con i DD.MM. 4.5.19991 e 21.11.2001, alla data del 1° luglio 20102.
Si precisa che la disposizione in esame concede la facoltà al Ministro dell’Economia e delle Finanze di poter intervenire in senso restrittivo od estensivo, mediante decreto, per restringere od allargare anche a Paesi non inclusi nella Black list l’ambito applicativo della norma, onde adattarlo alle esigenze via via emergenti.
L’obbligo della comunicazione, potrebbe, pertanto essere escluso con riferimento a tutti gli operatori di taluni Paesi, ovvero nei confronti di quelli facenti parte di specifici settori di attività.
Parimenti, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale, l’obbligo può essere esteso anche a Paesi cosiddetti White List, nonché a specifici settori di attività e a particolari tipologie di soggetti.
1.3 Aspetti operativi: contenuto, periodicità e modalità di presentazione
Entrando più nel dettaglio sul contenuto della comunicazione, oltre ai dati identificativi dei soggetti dei Paesi a fiscalità privilegiata, andranno indicate per ciascuna controparte l’importo complessivo delle operazioni attive e passive effettuate, distinto tra operazioni imponibili non imponibili, esenti o non soggette all’Iva.
Il Decreto individua gli scambi commerciali oggetto di comunicazione: i) cessioni di beni; ii) prestazioni di servizi rese; iii) acquisti di beni; iv)prestazioni di servizi ricevute.
Quanto alla periodicità, è prevista una cadenza mensile della comunicazione, consentendo quella trimestrale solo ai soggetti che abbiano realizzato nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore ad euro 50.000,00 come evidenziato nella tabella seguente.
1 Alderney (Aurigny); Andorra (Principat d’Andorra); Anguilla; Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda); Antille Olandesi (Nederlandse Antillen); Aruba; Bahama (Bahamas); Bahrein (Dawlat al-Bahrain); Barbados; Belize; Bermuda; Brunei (Negara Brunei Darussalam); Cipro (Kypros); Costa Rica (Republica de Costa Rica); Dominica; Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-’Arabiya al Muttahida); Ecuador (Repuplica del Ecuador); Filippine (Pilipinas); Gibilterra (Dominion of Gibraltar); Gibuti (Djibouti); Grenada; Guernsey (Bailiwick of Guernsey); Hong Kong (Xianggang); Isola di Man (Isle of Man); Isole Cayman (The Cayman Islands); Isole Cook; Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands); Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands); Jersey; Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya); Liberia (Republic of Liberia); Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein); Macao (Macau); Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia); Maldive (Divehi); Malta (Republic of Malta); Maurizio (Republic of Mauritius); Monserrat; Nauru (Republic of Nauru); Niue; Oman (Saltanat ‘Oman); Panama (Republica de Panama`); Polinesia Francese (Polynesie Francaise); Monaco (Principaute` de Monaco); San Marino (Repubblica di San Marino); Sark (Sercq); Seicelle (Republic of Seychelles); Singapore (Republic of Singapore); Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis); Saint Lucia; Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines); Svizzera (Confederazione Svizzera); Taiwan (Chunghua MinKuo); Tonga (Puleanga Tonga); Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands); Tuvalu (The Tuvalu Islands); Uruguay (Republica Oriental del Uruguay); Vanuatu (Republic of Vanuatu); Samoa (Indipendent State of Samoa)
2 Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize,
Bermuda, Brunei, Cipro, Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant’Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Singapore, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.
Tabella 1: Periodicità della comunicazione
| Periodicità | Tipologia di contribuente |
| Trimestrale | Soggetti che hanno realizzato nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni sensibili un ammontare totale trimestrale non superiore ad Euro 50.000,00 |
| Mensile | Soggetti che hanno realizzato nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni sensibili un ammontare totale trimestrale superiore ad Euro 50.000,00 |
Dal momento che la comunicazione va effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento, e che il nuovo adempimento riguarderà le operazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2010, il primo adempimento è previsto per il 31 agosto 2010, con riferimento ai soggetti mensili.
I contribuenti con periodo di riferimento trimestrale dovranno, invece, presentare la prima comunicazione, relativa al terzo trimestre 2010, entro il 31 ottobre 2010.
L’invio della comunicazione deve essere effettuato in modalità telematica, con apposito modello approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che si riporta di seguito.
1.4 Profili sanzionatori
Dal punto di vista sanzionatorio, a riprova del dichiarato obiettivo di contrasto e non tolleranza verso operazioni e comportamenti che potrebbero consentire frodi Iva, il co. 3, art. 1 del Decreto in commento è particolarmente severo, prevedendo l’applicazione dell’ammontare doppio delle sanzioni previste dall’art. 11, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, per l’omissione della comunicazione o la presentazione di comunicazione incompleta o non veritiera.
Inoltre viene esclusa la possibilità di applicare l’art. 12, D.Lgs. 472/1997 che consente, nei casi di continua e ripetuta violazione della norma fiscale, la riduzione della sanzione medesima.
In conclusione, quindi, il soggetto passivo IVA che non dovesse adempiere correttamente all’obbligo di comunicazione sarà punito con una sanzione amministrativa variabile da un minimo di Euro 516,00 ad un massimo di Euro 4.130,00, con l’esclusione dell’applicabilità degli istituti del concorso di violazioni e della continuazione, che, in caso di applicazione mitigherebbero le sanzioni.
In altre parole, ogni violazione sarà punita in maniera separata, ed il soggetto che si sarà reso responsabile di più violazioni nel corso di uno o più periodi d’imposta non potrà beneficiare dell’eventuale riduzione sanzionatoria prevista dall’art. 12, D.Lgs. 472/1997.
2. Trasferimento di sede all’estero e operazioni straordinarie (art. 1 co. 4)
Sul piano internazionale la lotta agli illeciti fiscali passa anche per le Camere di Commercio, l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (Inps) e per l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail).
Allo scopo quindi di contrastare le pratiche di evasione fiscale attuabili mediante il trasferimento della sede all’estero da parte di società italiane, viene introdotto l’obbligo, decorrente già dallo scorso 1° maggio 2010, di informarne, oltre all’Agenzia delle Entrate, anche la Camera di commercio e le amministrazioni Inps e Inail, mediante Comunicazione Unica di cui all’art. 9, D.L. 7/2007.
L’immediata conoscibilità di tali eventi da parte dell’Amministrazione Finanziaria potrebbe consentire maggiori verifiche fiscali in merito al rilievo tributario dei plusvalori latenti nel momento del trasferimento della sede al di fuori del territorio nazionale3.
Analoga comunicazione sarà obbligatoria anche in caso di effettuazione di altre operazioni straordinarie, quali conferimenti d’azienda, fusioni e scissioni societarie.
Viene, in tal modo, garantita alla Camera di commercio, all’Agenzia delle Entrate, all’Inps ed all’Inail l’acquisizione di tutte le informazioni, dati e variazioni rilevanti circa i contribuenti e la loro attività. Ciò consentirà loro di disporre in tempi utili delle informazioni necessarie affinché possano attivarsi per la riscossione delle loro eventuali posizioni creditorie.
3. Marittimi: tutela crediti contributivi e fiscali (art. 1 co. 5)
Viene poi assicurata all’Ipsema adeguata tutela dei crediti previdenziali ed al Fisco dei crediti concernenti i tributi dalla medesima amministrati.
Il comma 5 introduce, difatti, una significativa novità rappresentata dalla necessità di subordinare la dismissione di bandiera per la vendita o demolizione di navi a soggetti stranieri
3 Art. 166, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
da parte delle autorità marittime, ad un accertamento da parte di queste ultime sull’assenza di carichi tributari pendenti nei confronti di Ipsema e Agenzia delle Entrate.
L’art. 15, L. 413/1984 dispone che le autorità marittime possano autorizzare la dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione, previo accertamento presso l’Inps dell’avvenuto pagamento di tutti i crediti contributivi o l’avvenuta costituzione in favore dell’Istituto di un deposito cauzionale o idonea garanzia in base alle modalità da esso determinate. Come anticipato, in base al co. 5, art. 1 del Decreto in esame, tale disposizione si applica ora, oltre che per l’Inps, anche per Ipsema e Agenzia delle Entrate.
Si prevede, pertanto, che l’autorizzazione alla dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione della nave stessa non possa essere accordata qualora risultino, dal Sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, carichi pendenti derivanti da atti emessi per la violazione degli obblighi relativi ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o dall’Ipsema, fatti salvi i casi di prestazione di idonee garanzie fideiussorie.
In caso di esistenza di carichi pendenti, sarà preciso dovere del contribuente fornire una fideiussione rilasciata da un’azienda o istituto di credito o polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione, per un importo corrispondente all’intero valore del debito esistente fino al momento dell’estinzione definitiva del carico.
Il co. 5 dispone infine in materia di diritto di prelazione sui crediti privilegiati di cui all’art. 2778, Codice civile stabilendo che i crediti vantati dall’Ipsema per i premi dovuti dai contribuenti devono essere ora inclusi per il 100% del loro ammontare al primo posto nell’ordine dei crediti aventi privilegio generale o speciale su beni mobili.
Ne deriva per tali crediti maggior rilevanza, basti pensare che prima dell’introduzione di tale norma essi occupavano l’ottavo posto per un ammontare pari al 50% del credito stesso.
4. Monitoraggio sull’utilizzo dei crediti d’imposta (art. 1 co. 6, 6bis)
L’ultimo comma dell’art. 1, introduce un’attività di monitoraggio con l’obiettivo di contrastare gli utilizzi illegittimi dei crediti d’imposta effettuati dai contribuenti attraverso la compensazione con imposte a debito o il riporto nelle dichiarazioni dei redditi.
Viene prevista la trasmissione da parte dell’Agenzia delle Entrate alle Amministrazioni e agli enti tenuti al recupero delle somme indebitamente fruite, dei dati e delle informazioni relative ai crediti d’imposta indicati nelle dichiarazioni dei redditi o utilizzati in compensazione per il pagamento d’imposte, tributi o contributi.
Tali somme, una volta recuperate, dovranno essere riversate confluendo nel bilancio dello Stato e non rilevando ai fini della determinazione degli stanziamenti previsti a legislazione vigente per gli utilizzi in compensazione dei crediti d’imposta.
Il comma in esame, dunque, interessa i procedimenti amministrativi di controllo della corretta fruizione delle agevolazioni concesse dalle Amministrazioni e dagli enti pubblici, anche territoriali, nella forma di credito d’imposta. Ciò si traduce nella previsione dell’obbligo posto a capo dell’Agenzia delle Entrate di trasmettere alle Amministrazioni e agli altri enti interessati tutti quei dati presenti nelle dichiarazioni fiscali, inerenti i crediti d’imposta così come tutti quei dati relativi all’avvenuta compensazione di tali crediti a mezzo di versamenti effettuati tramite Modello F24.
Tutto questo entro i termini e secondo le modalità telematiche stabiliti con provvedimenti dirigenziali generali adottati d’intesa.
Una volta che le Amministrazioni e gli enti coinvolti nell’attività di contrasto alle frodi fiscali avranno recuperato le somme illecitamente fruite, si procederà con il contestuale versamento degli importi corrispondenti nell’attivo del bilancio statale mediante il loro confluire nelle casse erariali.
Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Dott.ssa Francesca Sanseverino francescasanseverino@studiofiorentino.com
Dott. Marco Fiorentino marcofiorentino@studiofiorentino.com
Dott. Maurizio Moccaldi Ruggiero mauriziomoccaldi@studiofiorentino.com
DISCLAIMER
La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.