Circolari n.4/2010 – La Banca del Sud

Circolare n. 4 del 22 marzo 2010

La Banca del Sud

Premessa

La presente circolare intende offrire un quadro sintetico del pacchetto di misure stabilite a sostegno delle imprese dell’area Centro-Sud dalla legge 191 del 23 dicembre 2009 (di seguito “Finanziaria 2010”) attraverso la costituzione della “Banca del Sud”, società a partecipazione statale che promuoverà il credito alle piccole e medie imprese anche con il supporto di altri intermediari finanziari, allo scopo di rafforzare il tessuto bancario ed imprenditoriale delle regioni meridionali.

Indice

1. Obiettivi del legislatore

2. La disciplina precedente

3. Misure per il credito nel Mezzogiorno – Finanziaria 2010

1. Obiettivi del legislatore

Con il progetto “Banca del Sud” si intendono creare le condizioni finanziarie per lo sviluppo del Mezzogiorno, riducendo le differenze nell’accesso al credito, causate dal divario dell’economia reale esistente tra il Centro-Nord e Sud.

In particolare, l’obiettivo è quello di riequilibrare il sistema economico dell’intero territorio nazionale equiparando i livelli di tasso e nel contempo, definendo un rapporto più bilanciato fra impieghi e depositi nelle diverse aree del Paese.

Il provvedimento si basa su tre elementi ritenuti fondamentali:

– incrementare la capacità di offerta del sistema bancario e finanziario;

– sostenere le iniziative imprenditoriali più meritevoli;

– canalizzare il risparmio verso iniziative economiche che creino occupazione nelle regioni meridionali.

2. La disciplina precedente

Il Decreto Legge n. 112/20081 (di seguito “Decreto”) aveva, già in passato, stabilito un insieme di misure per l’istituzione della “Banca del Mezzogiorno S.p.A.”.

Era stato assegnato al Ministro dell’Economia il compito di emanare, entro il termine di 120 giorni, un decreto per la nomina di un Comitato promotore della nuova Banca e di disciplinare i criteri di redazione dello statuto e della composizione dell’azionariato, previsto in maggioranza privato ed aperto all’azionariato popolare diffuso.

Il Decreto avrebbe dovuto riconoscere la funzione di soci fondatori allo Stato, alle Regioni, alle Province, ai Comuni, alle Camere di Commercio e ad altri enti pubblici con sede nel Sud.

Il Decreto avrebbe dovuto altresì regolamentare le modalità di accesso ai fondi ed ai finanziamenti internazionali, con particolare riferimento alla risorse destinate da organismi sovranazionali per lo sviluppo di aree geografiche, dei quali la nuova Banca avrebbe potuto usufruire.

Infine avrebbe dovuto disciplinare le modalità per l’acquisizione di marchi, denominazioni e rami d’azienda già appartenuti a banche meridionali.

Per avviare l’iniziativa e favorire l’aggregazione di una maggioranza rappresentata da soggetti privati, era stata autorizzata la spesa di 5 milioni per la sottoscrizione del capitale sociale da parte dello Stato che, assumeva la qualità di soggetto fondatore, ma con l’obbligo di uscita entro la scadenza di cinque anni dall’inizio dell’operatività della Banca.

Il compito del Comitato promotore era di individuare e selezionare i soci fondatori, diversi dallo Stato, tra istituti di credito operanti nel Mezzogiorno, imprenditori o associazioni di imprenditori, società a partecipazione pubblica nonché tra altri soggetti che condividevano le finalità della Banca e, tra l’altro, definire le regole di governo della Banca, gli apporti minimi di capitale necessari a soggetti diversi dallo Stato per aderire in qualità di soci e le specifiche funzioni ed attività.

3. Misure per il credito nel Mezzogiorno – Finanziaria 2010

La Finanziaria 2010 riprende quanto stabilito precedentemente in materia del credito nel Mezzogiorno sviluppando un pacchetto di misure che tendono a definire l’ambito operativo sul territorio della nuova Banca.

Dopo aver indicato al comma 162 gli obiettivi sopraccitati, il legislatore affida allo Stato il ruolo di catalizzatore dei processi e delle iniziative private, puntualizzando che ogni disposizione dettata sarà in linea con la normativa nazionale e comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Al comma 164 subordina, inoltre, l’attuazione delle varie operazioni all’approvazione della Commissione Europea.

A differenza di quanto dettato nelle precedenti disposizioni, la Finanziaria 2010 definisce la composizione del Comitato promotore in un massimo quindici membri nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze (anche in rappresentanza delle categorie economiche e sociali). Si richiede che almeno cinque membri

1 Convertito in legge con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.

siano espressione di soggetti bancari e finanziari con sede legale in una delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia), almeno uno espressione dell’imprenditorialità giovanile e uno di Poste Italiane S.p.A.

Il comma 168 stabilisce che la Banca agirà tramite la rete di banche ed istituzioni che vi aderiscono con l’acquisto delle azioni, potendo stipulare accordi e convenzioni con Poste Italiane. Ciò presuppone che si debba affiancare al marchio di ciascun soggetto coinvolto, quello della Banca in tutte le attività, i prodotti ed i servizi sviluppati e diffusi congiuntamente.

In base al comma 169 la Banca opererà per almeno 5 anni come istituzione finanziaria di secondo livello, sostenendo progetti d’investimento e promuovendo il credito alle PMI, con il supporto di intermediari finanziari dotati di adeguato livello di patrimonializzazione.

Il sostegno sarà prioritariamente indirizzato a favorire il conseguimento dei seguenti obiettivi:

– nascita di nuove imprese;

– imprenditorialità giovanile e femminile;

– aumento dimensionale e internazionalizzazione;

– ricerca ed innovazione, con lo scopo di creare maggiore occupazione.

In particolare la Banca potrà favorire lo sviluppo di servizi e strumenti finanziari per il credito di medio-lungo periodo anche emettendo obbligazioni e passività esplicitamente indirizzate a finanziare le piccole e medie imprese che investono nel Mezzogiorno.

L’emissione di obbligazioni sarà rivolta a finanziare specifici progetti infrastrutturali.

Nei primi due anni dalla prima emissione lo Stato potrà assistere con garanzie a copertura della quota capitale ed interessi.

Agli interessi degli strumenti finanziari emessi da banche per sostenere progetti di investimento di PMI del Sud, e sottoscritti da persone fisiche, si applicherà un’aliquota agevolata del 5% (in luogo di quella del 12,5% ordinariamente prevista per le abrogazioni e titoli similari).

Le obbligazioni non potranno avere durata inferiore a tre anni.

Il Ministro dell’economia e delle finanze fisserà con decreto i criteri, le modalità e le condizioni economiche per la concessione della garanzia dello Stato nonchè il volume complessivo di obbligazioni sulle quali potrà essere prestata la garanzia.

La Banca potrà acquisire dalle banche aderenti mutui a medio-lungo termine delle PMI del Mezzogiorno con adeguato merito di credito in modo da creare portafogli efficienti in termini di diversificazione e riduzione del rischio da cedere al mercato.

Eventuali emissioni di titoli rappresentativi di tali portafogli potranno essere assistiti dalla garanzia del Fondo2 a seguito di istruttoria sul sottostante da parte del Comitato di Gestione del Fondo stesso.

Il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell’Economia e delle Finanze stabiliranno con decreto i criteri e modalità per la concessione della garanzia e l’ammontare massimo che può essere assistito dalla garanzia del Fondo sopraccitato.

Sarà fondamentale anche la consulenza e l’assistenza offerta alle piccole e medie imprese per una migliore fruizione degli strumenti di agevolazione messi a disposizione dalle amministrazioni pubbliche, dalle istituzioni multilaterali e dagli organismi sopranazionali e l’incoraggiamento ed il supporto alla nascita di nuove banche a vocazione territoriale nelle aree del Mezzogiorno.

2 di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Il comma 170 obbliga il Comitato promotore entro due mesi dall’entrata in vigore della Finanziaria 2010 a presentare una relazione al Ministro dell’Economia e delle Finanze sullo stato di avanzamento del progetto. Qualora lo stato d’avanzamento non sia ritenuto soddisfacente il Ministro dell’Economia e delle Finanze potrà revocare il finanziamento come socio fondatore con successivo decreto e, comunque, le necessarie autorizzazioni dovranno essere richieste entro 12 mesi dall’approvazione della presente legge.

Il comma 171 prevede che al termine dei cinque anni dall’inizio dell’operatività della Banca, l’intera partecipazione posseduta dallo Stato sia ridistribuita tra i soci fondatori privati mantenendo il possesso di una sola azione. Nello statuto saranno presenti le modalità per l’acquisizione delle azioni sottoscritte dallo Stato al momento della fondazione da parte dei soci fondatori privati. Ogni altra partecipazione detenuta da un ente appartenente alla pubblica amministrazione3 dovrà essere trattata in modo analogo alle azioni possedute dallo Stato. Resta fermo che la partecipazione pubblica non potrà in nessun caso ed in nessun momento rappresentare la maggioranza delle azioni sottoscritte.

3.1 Sviluppo del sistema del credito cooperativo

Per favorire la crescita della banca sul territorio è ammessa per un periodo massimo di 5 anni dall’autorizzazione all’attività bancaria, l’emissione di azioni di finanziamento (di cui all’articolo 2526 del codice civile) nelle banche di credito cooperativo autorizzate all’attività bancaria successivamente al 1° gennaio 2010, a condizione che partecipino al capitale della Banca del Mezzogiorno. Le azioni sono sottoscrivibili solo da parte di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione4.

Qualora fosse necessario, in base alla vigente normativa (comma 173), il Ministro dell’Economia e delle Finanze potrà autorizzare enti e società partecipate – autorizzate all’attività bancaria successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre i cinque anni – a contribuire, in qualità di soci finanziatori, alla sottoscrizione del capitale di banche di credito cooperativo.

Il valore delle azioni complessivamente sottoscrivibile dai soci finanziatori di cui al comma 172 non potrà superare la misura di un terzo del capitale sociale esistente al momento dell’emissione delle azioni di finanziamento. Le azioni di finanziamento potranno essere cedute solo con l’autorizzazione del consiglio di amministrazione.

Il comma 175 assegna ad ogni socio finanziatore un voto, qualunque sia il numero delle azioni di finanziamento possedute e riconosce loro il diritto di designare un componente del consiglio di amministrazione ed un componente del collegio sindacale. Il comma 176 dispone la tempistica di rimborso delle azioni di finanziamento in dieci anni dalla loro sottoscrizione aggiungendo che le modalità di liquidazione sono stabilite in un apposito piano predisposto dalla banca e sottoposto alla preventiva approvazione della Banca d’Italia.

Il comma 177 affida al decreto del Ministero dell’Economia, sentita la Banca d’Italia, il compito di stabilite le disposizioni attuative dei commi dal 172 al 176 dell’articolo 2.

3 Di cui all’elenco ISTAT pubblicato ai sensi dell’art. 1, comma 5, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311.

4 Di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59 in deroga ai limiti di cui all’art. 34, commi 2 e 4 del decreto legislativo 1°

settembre 1993, n. 385.

3.2 Titoli di risparmio per l’economia meridionale

Il comma 178 detta una serie di misure finalizzate a favorire la destinazione del risparmio verso iniziative economiche rivolte all’incremento occupazionale nel Mezzogiorno o che perseguano finalità etiche. In particolare:

– agli strumenti finanziari con scadenza non inferiore a diciotto mesi, sottoscritti da persone fisiche non esercenti attività di impresa ed emessi da banche per sostenere progetti di investimento di medio-lungo termine di piccole e medie imprese del Mezzogiorno si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, che stabilisce, inoltre tra l’altro, che sugli interessi relativi ai suddetti titoli si applica una aliquota di favore nella misura del cinque per cento;

– l’imposta si applica sugli interessi relativi ad un ammontare di titoli non superiore a

100.000 euro per ciascun sottoscrittore e a condizione che il periodo di tempo intercorrente tra le operazioni di acquisto e di cessione dei titoli non sia inferiore a dodici mesi.

Il comma 179 affida ad un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, il compito di stabilite le modalità attuative dei commi dal 178 al 182, con riguardo alle modalità di rendicontazione delle iniziative finanziate, ai limiti annuali di emissioni che possono beneficiare dell’imposta sostitutiva agevolata ed alle caratteristiche dei progetti etici.

Un decreto del Ministero dell’Economia, concederà il beneficio fiscale previa verifica della conformità dello strumento con le finalità di cui ai commi da 178 a 182 e del rispetto delle condizioni fissate nel decreto previsto al comma 179. Inoltre, il beneficio fiscale si applicherà agli strumenti finanziari emessi successivamente alla adozione del decreto di concessione dello stesso beneficio.

La Banca del Mezzogiorno avrà il compito di monitorare gli impieghi attivati dagli strumenti suddetti per cinque anni mediante apposita convenzione che dovrà essere stipulata con le istituzioni finanziarie emittenti.

Il comma 182 stabilisce che i fondi della raccolta di Bancoposta5 potranno essere investiti, per una quota pari a massimo del cinque per cento dei fondi, in altri titoli se assistiti dalla garanzia dello Stato italiano.

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5 Comma 1097 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Dott. Giuseppe Rigillo

giusepperigillo@studiofiorentino.com

Dott. Marco Fiorentino

marcofiorentino@studiofiorentino.com

Dott. Maurizio Moccaldi Ruggiero

mauriziomoccaldi@studiofiorentino.com

DISCLAIMER

La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

 

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