n.1/2009

FOCUS 1/09

RISOLUZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE

Dal 1° al 15 gennaio 2009

1. Risoluzione n. 3 del 05.01.2009

Termini per la presentazione della proposta di transazione fiscale

Ai fini dell’ammissibilità di una proposta di transazione fiscale, requisito fondamentale risulta essere la presentazione di copia della domanda debitamente documentata, sia al competente agente della riscossione sia al competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate.

La presentazione della proposta di transazione fiscale, con la relativa documentazione, ha lo scopo di consentire all’Ufficio dell’Agenzia (per i tributi non iscritti a ruolo ovvero iscritti in ruoli non ancora consegnati all’Agente della riscossione alla data di presentazione della domanda) e all’Agente della riscossione (per i tributi iscritti in ruoli già consegnati allo stesso alla data di presentazione della domanda) di esprimere l’adesione o il diniego alla proposta di transazione fiscale.

Per consentire al concessionario e/o all’Ufficio competente di esplicare tutte le formalità previste dalla Legge, è interesse dell’istante assicurare che la domanda di transazione sia presentata all’Ufficio e all’Agente della riscossione nello stesso giorno in cui viene depositata presso il Tribunale la domanda di ammissione al concordato preventivo.

2. Risoluzione n. 4 del 07.01.2009

Credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate (art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)

In ordine alla fruizione del credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate, i nuovi investimenti effettuati mediante locazione finanziaria sono agevolabili solo se i relativi contratti contengono “l’obbligo di acquisire l’attivo alla scadenza del contratto di locazione”.

Al fine della corretta applicazione del credito d’imposta e nel contestuale rispetto della normativa comunitaria e della disciplina contrattuale interna, nei contratti di leasing relativi a beni agevolati deve essere inserita una specifica disposizione che preveda l’esercizio “anticipato”del diritto di opzione da parte dell’impresa utilizzatrice, già al momento di stipula

del contratto, i cui effetti decorreranno dal momento della finita locazione.

Per i contratti già stipulati alla data di emanazione dei chiarimenti ministeriali in materia (C.M. 38/2002) l’esercizio anticipato dell’opzione può avvenire, nei termini appena evidenziati, mediante successiva e tempestiva corrispondenza.

3. Risoluzione n. 5 del 07.01.2009

Thin capitalization rule

Il sistema della cd. thin capitalization rule (in vigore fino al 31 dicembre 2008) considerava indeducibili dal reddito le remunerazioni dei finanziamenti erogati o garantiti da un socio qualificato o da sue parti correlate nel caso in cui la sommatoria di detti finanziamenti eccedesse di almeno quattro volte il patrimonio netto contabile riferibile ai medesimi soci qualificati ovvero loro parti correlate.

Era tuttavia previsto una temperamento alla norma, laddove il contribuente debitore avesse fornito la dimostrazione che i finanziamenti rilevanti erano giustificati dalla propria esclusiva capacità di credito e che, di conseguenza, gli stessi fossero stati erogati anche da terzi indipendenti con la sola garanzia del patrimonio sociale.

Sottoposti al regime della thin capitalization rule erano anche i contratti di factoring, in qualità di contratti di finanziamento atipici. Per tali contratti, tuttavia, la possibilità di avvalersi dell’esimente non può essere valutata preventivamente in sede di interpello, ma solo in sede di accertamento da parte degli Uffici dell’Agenzia, che valuteranno l’effettiva capacità di credito della società.

4. Risoluzione n. 6 del 07.01.2009

Cessione di terreni agricoli

Ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro non sono considerate cessioni di beni “le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria a norma delle vigenti disposizioni”, le quali scontano l’imposta di registro nella misura del 15 per cento. Un terreno agricolo sul quale vengano istallate apparecchiature necessarie per lo svolgimento di un’attività, non acquisisce una nuova destinazione urbanistica e, di conseguenza, non è comunque utilizzabile a scopo edificatorio.

In caso di cessione tale terreno sconterà imposta di registro nella misura suindicata.

Napoli, 26 gennaio 2009 Dott.ssa Francesca Sanseverino

FOCUS

Dal 1° al 15 gennaio 2009

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