Focus n.11/2009 – Risoluzioni Agenzia delle Entrate (1–15 luglio 2009)
Il documento riassume dieci risoluzioni fiscali pubblicate dall’Agenzia delle Entrate nel periodo.
-
IVA di gruppo per società consortili – Le società consortili costituite in forma di società di capitali possono aderire alla liquidazione IVA di gruppo, poiché la natura consortile riguarda l’oggetto sociale e non la forma giuridica.
-
Yacht detenuti all’estero – L’acquisto e la detenzione di yacht all’estero devono essere dichiarati nel modulo RW del Modello Unico, anche se non producono redditi nell’anno, in quanto potenzialmente produttivi di redditi imponibili in Italia.
-
Riporto perdite nel consolidato – Nelle fusioni tra società dello stesso consolidato, le perdite pregresse restano utilizzabili se vi sono valide ragioni economiche e vengono compensate solo con redditi dell’incorporante.
-
Fusioni transfrontaliere UE – Le fusioni tra società residenti in Stati UE con stabili organizzazioni in Italia sono fiscalmente neutrali, a condizione che vi sia continuità di valori e la beneficiaria sia residente nell’Unione.
-
Prezzo-valore negli atti notarili – L’errata indicazione del valore catastale in atto non riattiva il potere accertativo sul valore di mercato; l’Ufficio può solo ricalcolare la maggiore imposta sulla base corretta.
-
Apporto di clientela a studi associati – L’ingresso in un’associazione professionale senza corrispettivo non genera reddito imponibile, anche se l’apporto di clientela incide sulla quota di partecipazione agli utili.
-
Scissione parziale e rettifica IVA – La beneficiaria può recuperare l’IVA non detratta dalla scissa per immobili ora utilizzati in operazioni imponibili, rettificando la detrazione annualmente per un decimo.
-
Rivalutazione impianti carburante – Gli impianti fissi di distribuzione rientrano tra i beni immobili rivalutabili ai sensi del D.L. 185/2008 se infissi al suolo e iscritti tra le immobilizzazioni materiali.
-
Test di vitalità nelle scissioni – Per il riporto delle perdite, la società deve dimostrare operatività e continuità aziendale, misurate su ricavi e costi caratteristici. I contributi UE straordinari non sono rilevanti ai fini del test.
-
PEX e possesso ininterrotto – L’esenzione sulle plusvalenze (Participation Exemption) non è applicabile se le partecipazioni sono cedute prima di 12 mesi dall’acquisto; eventuali integrazioni di prezzo seguono lo stesso regime fiscale della plusvalenza.