n.11/2009

Focus n.11/2009 – Risoluzioni Agenzia delle Entrate (1–15 luglio 2009)

Il documento riassume dieci risoluzioni fiscali pubblicate dall’Agenzia delle Entrate nel periodo.

  1. IVA di gruppo per società consortili – Le società consortili costituite in forma di società di capitali possono aderire alla liquidazione IVA di gruppo, poiché la natura consortile riguarda l’oggetto sociale e non la forma giuridica.

  2. Yacht detenuti all’estero – L’acquisto e la detenzione di yacht all’estero devono essere dichiarati nel modulo RW del Modello Unico, anche se non producono redditi nell’anno, in quanto potenzialmente produttivi di redditi imponibili in Italia.

  3. Riporto perdite nel consolidato – Nelle fusioni tra società dello stesso consolidato, le perdite pregresse restano utilizzabili se vi sono valide ragioni economiche e vengono compensate solo con redditi dell’incorporante.

  4. Fusioni transfrontaliere UE – Le fusioni tra società residenti in Stati UE con stabili organizzazioni in Italia sono fiscalmente neutrali, a condizione che vi sia continuità di valori e la beneficiaria sia residente nell’Unione.

  5. Prezzo-valore negli atti notarili – L’errata indicazione del valore catastale in atto non riattiva il potere accertativo sul valore di mercato; l’Ufficio può solo ricalcolare la maggiore imposta sulla base corretta.

  6. Apporto di clientela a studi associati – L’ingresso in un’associazione professionale senza corrispettivo non genera reddito imponibile, anche se l’apporto di clientela incide sulla quota di partecipazione agli utili.

  7. Scissione parziale e rettifica IVA – La beneficiaria può recuperare l’IVA non detratta dalla scissa per immobili ora utilizzati in operazioni imponibili, rettificando la detrazione annualmente per un decimo.

  8. Rivalutazione impianti carburante – Gli impianti fissi di distribuzione rientrano tra i beni immobili rivalutabili ai sensi del D.L. 185/2008 se infissi al suolo e iscritti tra le immobilizzazioni materiali.

  9. Test di vitalità nelle scissioni – Per il riporto delle perdite, la società deve dimostrare operatività e continuità aziendale, misurate su ricavi e costi caratteristici. I contributi UE straordinari non sono rilevanti ai fini del test.

  10. PEX e possesso ininterrotto – L’esenzione sulle plusvalenze (Participation Exemption) non è applicabile se le partecipazioni sono cedute prima di 12 mesi dall’acquisto; eventuali integrazioni di prezzo seguono lo stesso regime fiscale della plusvalenza.

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