n. 1/2016

FOCUS 1/16

RISOLUZIONI E PROVVEDIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Dal 1° gennaio al 31 marzo 2016

RISOLUZIONI

1. Risoluzione n. 7 del 28 gennaio 2016

Compensazioni relative ed eccessi di versamento di ritenute e rimborsi da assistenza fiscale – Disapplicazione di sanzioni

L’Agenzia ha reso noto che, in ossequio al principio di tutela dell’affidamento e della buona fede sancito dallo Statuto dei diritti del contribuente1, i sostituti d’imposta sono fatti salvi dagli eventuali errori commessi in sede di prima applicazione della nuova procedura di compensazione relativa ad eccessi di versamento di ritenute e rimborsi da assistenza fiscale.

Il Decreto Semplificazione2, ha stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2015, la possibilità di operare il recupero delle ritenute versate in eccesso dal contribuente, nonché dei rimborsi effettuati nei confronti dei sostituti, debba avvenire esclusivamente in compensazione tramite modello di pagamento F24.

Tuttavia, come segnalato da alcuni sostituti d’imposta, il mancato tempestivo adeguamento dei software gestionali alla nuova disposizione, in relazione alle operazioni di competenza dei periodi gennaio-marzo 2015, ha fatto sì che molti abbiano operato secondo le norme vigenti in precedenza.

Seppure questo comportamento è manifestamente non corretto secondo le disposizioni del Decreto Semplificazioni, l’Agenzia non provvederà a sanzionare coloro che non si siano adeguati alle previgenti disposizioni.

1 Art. 10, comma 3, L. 212/2000.

2 Art. 15 del D.Lgs n.175/2014.

PROVVEDIMENTI

2. Provvedimenton.27 del 04 gennaio 2016

Regole procedurali per le istanze di interpello presentate ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento in esame ha dato attuazione all’articolo 8 del Dlgs n. 156/2015 che ha operato una generale revisione della disciplina degli interpelli. I più significativi interventi riguardano la competenza per la trattazione delle istanze ed i canali di comunicazione delle stesse.

Tutte le istanze relative ai tributi erariali3, indipendentemente dalla tipologia, devono essere presentate alle Direzioni regionali competenti in funzione del domicilio fiscale del contribuente.

Tutte le istanze di competenza del ramo Territorio devono essere inviate alla Direzione Regionale nel cui ambito opera l’ufficio competente ad applicare la norma tributaria oggetto di interpello.

Per le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici a rilevanza nazionale, i soggetti di più rilevante dimensione e i contribuenti esteri, resta invece ferma la competenza delle strutture centrali4.

Le nuove istanze cd. “antiabuso” fino al 31/12/2017 (e pertanto solo in via transitoria) devono essere presentate direttamente alla Direzione Centrale Normativa, indipendentemente dai requisiti dimensionali o dalla residenza del contribuente che presenta l’istanza.

Per quanto riguarda i canali di comunicazione il provvedimento “allinea” i canali consentiti tra contribuenti ed amministrazione, con un particolare favore per l’utilizzo della posta elettronica certificata nei confronti dei soggetti che sono obbligati a dotarsi di un indirizzo ovvero per coloro che, pur non essendo obbligati, lo forniscano nell’istanza presentata.

3. Provvedimento n. 6743 del 14 gennaio 2016

Modalità e termini di fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 10, del DL n.83/2014, a favore delle imprese alberghiere.

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta per chiarire le modalità di fruizione del credito di imposta di cui all’articolo 10 del Decreto Legge 83/2014, concesso a favore delle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012.

Il credito, pari al 30% dell’ammontare delle spese sostenute per ristrutturazioni edilizie5 fino ad un massimo di 200.000, è disciplinato nel dettaglio dal Decreto Interministeriale 7 maggio 2015.

Il credito potrà essere utilizzato in compensazione presentando il modello F24 attraverso esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento6.

3 Per “tributi erariali” si intendono quelli gestiti dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 62 del D.Lgs 300/99.

4 Direzione Centrale Normativa e Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità immobiliare.

5 Interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e di risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia.

6 La Risoluzione 5/e/2016 indica le modalità per la compilazione dei modelli F24.

Appositi controlli automatizzati verificheranno, successivamente, per ciascun modello F24 ricevuto, che l’importo del credito d’imposta utilizzato non risulti superiore all’ammontare del beneficio complessivamente concesso7.

4. Provvedimento n. 27002 del 19 febbraio 2016

Comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese funebri.

L’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità operative e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni relative ai dati degli oneri detraibili riguardanti le spese funebri, da utilizzare per la precompilazione dei modelli 730, Secondo la previsione della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) quest’ obbligo di comunicazione si applica a partire dai dati relativi al 2015.

I soggetti che emettono fatture relative a spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone sono tenute a trasmettere in via telematica8, utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline, una comunicazione contenente l’ammontare delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone nell’anno precedente, con indicazione per ciascun decesso dei dati del soggetto deceduto e dei soggetti intestatari del documento fiscale.

La scadenza entro cui effettuare la trasmissione è il 28 febbraio di ciascun anno, con riferimento ai dati dell’esercizio precedente.

Si ricorda che ai fini della detraibilità delle spese funebri, la Legge di Stabilità 2016, con effetto retroattivo dal periodo d’imposta 2015, ha stabilito che la detrazione IRPEF del 19% spetta, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo parentela o affinità con il defunto, su un importo massimo di euro 1.550 per ciascun decesso. Tale limite costituisce un limite massimo complessivo anche nel caso di più soggetti che sostengono spese relative allo stesso defunto.

5. Provvedimento n. 36294 del 08 marzo 2016

Modalità attuative del contributo per l’acquisto di strumenti musicali nuovi e del correlato credito d’imposta.

Con il provvedimento in oggetto sono individuate le modalità applicative per l’attribuzione del contributo di 1.000 euro per l’acquisto di un nuovo strumento musicale, previsto dalla Legge di stabilità 2016.

Beneficiari del bonus sono gli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, iscritti e in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti negli anni accademici 2015/16 o 2016/17, ai corsi di strumento secondo il precedente ordinamento e ai corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento.

Per poter accedere al beneficio, consistente in uno sconto sul prezzo di vendita dello strumento, gli studenti dovranno richiedere all’istituto un certificato di iscrizione che riporti alcuni dati principali9 da consegnare al rivenditore all’atto dell’acquisto.

I rivenditori, prima di concludere la vendita, dovranno comunicare all’AdE, utilizzando i canali telematici Entratel o Fisconline, il proprio codice fiscale, quello dello studente e dell’istituto che ha rilasciato il certificato di iscrizione, lo

7 Nel caso in cui l’importo del credito utilizzato risulti essere stato superiore al beneficio residuo, il relativo modello F24 verrà scartato e i pagamenti ivi contenuti si considerano non effettuati.

8 Come previsto dall’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2016.

9 Cognome, nome, codice fiscale, corso e anno di iscrizione, strumento musicale coerente con il corso di studi.

strumento musicale, il prezzo totale, comprensivo dell’iva, e l’ammontare del contributo.

Il sistema verificherà l’ammissibilità al beneficio, nel limite delle risorse stanziate, pari ad euro 15milioni, e assegnate in ordine cronologico, e rilascerà un’apposita ricevuta relativa alla eventuale fruibilità da parte dei venditori di un credito d’imposta pari al contributo riconosciuto agli studenti.

6. Provvedimento n. 42295 del 21 marzo 2016

Disposizioni per l’attuazione della disciplina degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale.

Il decreto “Internazionalizzazione” ha introdotto il nuovo art. 31-ter, DPR 600/73, dedicato agli “Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale”.

La norma prevede, a favore delle imprese con attività internazionale, la facoltà di accedere ad una procedura finalizzata alla stipula di accordi preventivi.

Con il provvedimento in eame sono definite le modalità e i termini della procedura.

Le imprese con attività internazionale possono accedere agli accordi preventivi con riferimento ai seguenti ambiti:

– preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni infragruppo con società residenti all’estero10;

– applicazione ad un caso concreto di norme concernenti l’attribuzione di utili o perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un’impresa residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente;

– applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l’erogazione o la percezione di dividendi, interessi, royalties e altri componenti reddituali a oppure da soggetti non residenti.

Gli accordi possono avere anche ad oggetto la definizione dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza o la valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

Le imprese che vogliono stipulare gli accordi preventivi possono presentare una domanda, in carta libera e inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite consegna diretta, all’Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali della Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate, Sezione di Roma o di Milano.

L’istanza può essere presentata indifferentemente all’una o all’altra struttura.

Il provvedimento, a seconda della tipologia della domanda presentata, specifica tutti gli elementi che le imprese devono indicare nell’istanza e lo svolgimento del procedimento.

7. Provvedimento n. 43434 del 22 marzo 2016

Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese di riqualificazione eneretica.

La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto la possibilità per i soggetti che non possono fruire del bonus del 65% per le spese relative a interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali, di cedere, come parte del pagamento loro dovuto, tale detrazione ai fornitori che hanno effettuato i lavori.

10 Di cui all’art. 110, comma 7, TUIR.

ll provvedimento in oggetto, fissa le modalità attuative della norma,

I fornitori beneficiari della cessione potranno essere solo coloro che hanno fornito beni e servizi finalizzati alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica, le cui spese danno diritto alla detrazione stessa.

Il credito che può essere ceduto corrisponde alla detrazione IRPEF prevista per il singolo intervento ed è pari al 65% delle spese, sostenute nel corso del 2016, a carico del condomino sulla base della tabella millesimale di ripartizione delle stesse. La cessione del credito è consentita anche per le spese pagate nel 2016 riferite a interventi iniziati in anni precedenti.

La volontà, da parte degli aventi diritto, di cedere il proprio credito, deve risultare dalla delibera assembleare che approva gli interventi di riqualificazione energetica oppure da apposita comunicazione trasmessa dal condomino interessato al condominio che è tenuto, a sua volta, a trasmetterla ai fornitori.

I fornitori dovranno comunicare in forma scritta al condominio la volontà di accettare la cessione del credito a titolo di pagamento parziale del corrispettivo per i beni ceduti o i servizi prestati.

8. Provvedimento n. 45080 del 24 marzo 2016

Approvazione del modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno.

L’Agenzia delle Entrate ha comunicato, con il provvedimento in specie l’approvazione del modello che i titolari di reddito d’impresa potranno utilizzare per beneficiare del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno12, istituito dalla Legge di Stabilità 2016.

La suddetta agevolazione, per la quale la legge di stabilità ha stanziato 617 milioni l’anno, spetta in relazione agli investimenti realizzati nel corso degli anni 2016 – 2019.

L’agevolazione ha carattere automatico, può essere fruita dai soggetti titolari di reddito d’impresa per quegli investimenti legati all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio13.

11 La cessione del credito può essere effettuata, dai soggetti incapienti, ovvero che non possono beneficiare della detrazione IRPEF del 65% perché titolari di un reddito tassabile ai fini IRPEF troppo basso o addirittura nullo. Tale situazione di incapienza deve sussistere nel periodo d’imposta 2015 (ovvero nel periodo d’imposta precedente a quello in cui sono sostenute le spese).

12 Nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

13 Sono esclusi dal beneficio i soggetti che operano in alcuni particolari settori (industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo) e le imprese in difficoltà.

Le imprese interessate devono presentare la comunicazione esclusivamente in via telematica14.

Il beneficiario potrà utilizzare il credito d’imposta maturato solo in compensazione15 mediante F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

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Infine, per completezza informativa, si riportano qui di seguito le Circolari dell’Agenzia delle Entrate pubblicate nel periodo:

Circolare n. 1/E del 20/01/16

EXPO Milano 2015 – Trattamento fiscale delle operazioni relative alla fase di smantellamento dei padiglioni espositivi

Circolare n. 2/E del 01/02/16

Unità immobiliari urbane a destinazione speciale e particolare – Nuovi criteri di individuazione dell’oggetto della stima diretta. Nuove metodologie operative nel sistema informativo catastale (procedura Docfa).

Circolare n. 3/E del 02/03/16

Questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri soggetti.

Circolare n. 4/E del 04/03/16

Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 – Applicazione del favor rei, nell’ambito della revisione delle sanzioni tributarie non penali.

Circolare n. 5/E del 16/03/16

Articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo.

Circolare n. 6/E del 30/03/16

Chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle “operazioni di acquisizione con indebitamento” – La deducibilità degli interessi passivi ed il trattamento delle componenti reddituali destinate a soggetti localizzati in paesi esteri.

Circolare n. 7/E del 31/03/16

Interventi di ristrutturazione edilizia – Bonus mobili per giovani coppie.

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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Roma, 24 maggio 2016

14 La trasmissione avviene tramite i servizi online Fisconline o Entratel, a partire dal 30.06.2016, direttamente o attraverso gli intermediari incaricati quali professionisti, associazioni di categoria, Caf e altri soggetti. La trasmissione telematica avviene utilizzando il software “Creditoinvestimentisud”, che sarà disponibile sul sito dell’AdE.

15 Ai sensi dell’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997.

Dott. Giuseppe Giannotto

giuseppegiannotto@fiorentinoassociati.it

Dott. Marco Fiorentino

marcofiorentino@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

Il presente focus ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

FOCUS

Dal 1° gennaio al 31 marzo 2016

 

1. Focus Risoluzioni dal 1° gennaio al 31 marzo 2016

 

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