n. 6/2016

FOCUS 6/16

RISOLUZIONI E PROVVEDIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Dal 1° ottobre al 31 ottobre

RISOLUZIONI

1. Risoluzione n. 91 del 3 ottobre 2016

Risoluzione di contratto di cessione d’azienda con riserva di proprietà.

L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello in merito agli effetti fiscali derivanti dalla risoluzione, per inadempimenti dell’acquirente, di un contratto di cessione d’azienda con riserva di proprietà.

In particolare, la società istante, società in liquidazione, aveva ceduto un complesso aziendale con riserva di proprietà ad un’altra società, che negli anni successivi aveva subito una trasformazione c.d. “regressiva”, passando da società di capitali a società di persone.

La società ha quindi chiesto chiarimenti riguardo alle conseguenze fiscali nel caso in cui esercitasse l’opzione di riserva di proprietà, in particolare ha richiesto:

– l’orientamento in ordine al regime di responsabilità solidale per i debiti fiscali contratti dall’acquirente;

– il trattamento fiscale da riservare nei confronti del venditore per

l’eventuale credito residuo non incassato;

– il trattamento relativo all’eventuale indennità disposta dal Giudice a carico del venditore;

– gli obblighi relativi all’imposta di registro per quanto concerne l’esercizio della clausola risolutiva espressa ovvero il ricorso ai sensi dell’art. 700 c.p.c..

L’ Agenzia ha evidenziato che, ai fini fiscali la risoluzione del predetto contratto è ricondotta ad una ulteriore vendita dello stesso bene, ne consegue che l’originale venditore è responsabile in solido con il nuovo venditore per i suoi debiti fiscali ai sensi dell’ art. 14 del DLgs. 472/1997.

Per ciò che concerne il trattamento fiscale da riservare nei confronti del primo venditore per l’eventuale credito residuo non incassato, nel momento dell’eventuale riconsegna del complesso aziendale, conseguente all’esercizio della clausola risolutiva, la società deve attribuire all’azienda un valore pari al valore normale dei beni che la compongono e stornare il valore residuo del credito per un importo pari al valore dell’azienda riconsegnata.

Nel caso in cui il valore d’azienda sia inferiore al valore del credito residuo, questa differenza costituirà una perdita su crediti deducibile ai fini IRES e indeducibile ai fini IRAP; nel caso contrario, invece, se il valore dell’azienda è superiore al valore residuo del credito, vi sarà una sopravvenienza attiva rilevante ai fini IRES, non rilevante ai fini IRAP.

In relazione all’indennità disposta dal Giudice a carico del primo venditore, essa costituisce, eventualmente ci fosse, una sopravvenienza passiva deducibile ai fini IRES e indeducibile ai fini IRAP.

Infine sugli obblighi relativi all’imposta di registro, per quanto concerne l’esercizio della clausola risolutiva, l’Agenzia ha specificato che, in assenza di corrispettivo, l’imposta è fissa (€ 200,00), mentre nel caso in cui ci sia un corrispettivo, l’imposta è proporzionale al relativo ammontare.

2. Risoluzione n. 93 del 17 ottobre 2016

Assegnazione agevolata ai soci, successiva rivendita.

L’Agenzia delle Entrate fornisce risposta ad un interpello in merito all’assegnazione agevolata ai soci, regime introdotto dalla legge di stabilità del 2016.

Nel caso in questione, la società istante aveva ricevuto una proposta d’acquisto di due immobili, i quali insistevano sul terreno dove la società esercitava la propria attività, nel momento in cui i soci erano intenzionati a liquidare la società.

L’Agenzia ha chiarito che gli immobili appartenenti a società che si trovano in fase di liquidazione rientrano nel regime agevolato di assegnazione dei beni ai soci, e l’eventuale successiva cessione degli immobili, effettuata dopo l’assegnazione, non configura un’ipotesi di abuso del diritto ed è da considerarsi fiscalmente legittima.

La legge di Stabilità 2016, accennata prima, ha introdotto infatti un regime fiscale agevolato di carattere temporaneo finalizzato all’estromissione dalle imprese degli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, e la loro assegnazione agevolata ai soci.

Tale disciplina di favore, come noto, prevede tra l’altro il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP (pari all’8% e al 10,5% per le società non operative o in perdita sistematica).

3. Risoluzione n. 98 del 27 ottobre 2016

Esercizio dell’opzione per la tassazione su base catastale da parte di una società agricola che produce energia fotovoltaica.

L’ Agenzia delle Entrate chiarisce che la gestione di un impianto fotovoltaico, e la conseguente produzione di energia elettrica, è considerata attività connessa a quella agricola nei casi in cui viene sfruttato il fondo agricolo della società e il volume d’affari dell’attività agricola risulti superiore alla produzione di energia elettrica.

La società istante, in particolare, aveva richiesto la possibilità di poter esercitare l’opzione per la tassazione su base catastale.

L’opzione può essere esercitata dalle società che hanno, fin dall’inizio del periodo d’imposta, nella ragione o denominazione sociale l’indicazione di società agricola, e che svolgono un’attività agricola, indipendentemente dai limiti entro i quali tali attività sono ritenute agricole ai fini fiscali.

Ne consegue che chi esercita l’opzione assoggetta a tassazione catastale il reddito derivante dall’attività agricola (nell’ambito del quale rientra anche il reddito relativo alla produzione di energia fotovoltaica nel limite di 260.000 kwh annui) e determina il reddito forfetariamente applicando il coefficiente del 25 per cento, per la produzione di energia fotovoltaica eccedente il predetto limite.

PROVVEDIMENTI

4. Provvedimento del 12 ottobre 2016

Approvazione del nuovo modello e delle relative istruzioni per l’istanza di computo in diminuzione delle perdite pregresse.

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per la presentazione dell’istanza di computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili. Tale provvedimento va a sostituire quello approvato precedentemente all’8 aprile 2016.

Il modello è denominato IPEA ed è composto dal frontespizio e dal quadro US per l’identificazione dei dati rilevanti ai fini del computo in diminuzione delle perdite. Esso deve essere presentato dal contribuente che vuole utilizzare le perdite pregresse, non utilizzate, in diminuzione dei maggiori imponibili accertati.

L’ufficio competente all’accertamento nei confronti del contribuente pone dapprima in essere gli adempimenti conseguiti alla presentazione del Modello e procede al computo in diminuzione delle perdite pregresse, poi provvede a ridurre l’importo delle perdite riportabili.

Il Modello IPEA deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dai contribuenti abilitati, esso è reso disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it.).

5. Provvedimento del 18 ottobre 2016

Modalità di attuazione delle disposizioni contenute nella Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale del 1°aprile 2015 (articoli 2 e 10).

Con il provvedimento del 18 ottobre 2016, l’Agenzia delle Entrate disciplina gli adempimenti inerenti le modalità di determinazione e versamento delle imposte dovute ai sensi della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede, inoltre viene individuato il sistema di tassazione applicabile nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della stessa Convenzione.

L’Agenzia dispone che gli enti che svolgono un’attività di natura finanziaria nello Stato della Città del Vaticano e che intrattengono rapporti di deposito, amministrazione e gestione di attività finanziarie con soggetti fiscalmente residenti in Italia, determinano redditi di natura finanziaria (art 7dlgs. n. 461/97) avvalendosi dell’esercizio dell’opzione dell’imposta sostitutiva .

È compito degli enti, indicati nella Convenzione in esame, comunicare all’intermediario finanziario, che assume l’incarico di rappresentate fiscale in Italia, i dati e le informazioni necessarie per il versamento delle imposte.

6. Provvedimento del 18 ottobre 2016

Modalità di attuazione delle disposizioni contenute nella Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale del 1°aprile 2015 (articoli 3,4 e 10).

L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 18 ottobre 2016, approva, unitamente alle relative istruzioni, i modelli di istanza di definizione per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche, che consentono ai contribuenti di regolarizzare le proprie posizioni fiscali per tutti i periodi d’imposta precedenti alla Convenzione, approvando anche le specifiche tecniche dei tracciati dati contenuti in essi.

Il modello deve essere presentato, sia per le persone fisiche che per i soggetti diversi dalle persone fisiche, rispettivamente da persone fisiche e persone giuridiche fiscalmente residenti in Italia e può essere reperito da siti internet in particolare da www.agenziaentrate.gov.it.

I soggetti, che rientrano nella Convenzione, entro il 180° giorno di entrata in vigore della stessa devono presentare istanza, compilata e sottoscritta, all’Autorità competente della Santa Sede, in modo da trasmetterla in via telematica all’Agenzia delle Entrate.

7. Provvedimento del 26 ottobre 2016

Individuazione degli Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero crediti.

L’Agenzia delle Entrate ha indicato, con provvedimento del 26 ottobre del 2016, che a partire dal 13 luglio del 2016 nell’elenco degli Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero crediti deve intendersi ricompresa anche la Svizzera.

Inoltre sempre con tale provvedimento l’Agenzia delle Entrate dispone che tale lista può essere modificata dal direttore dell’Agenzia con successivi provvedimenti.

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CIRCOLARI

Infine, per completezza informativa, si riportano qui di seguito le Circolari dell’Agenzia delle Entrate pubblicate nel periodo:

Circolare n. 42/E del 12/10/16

Regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo. Ravvedimento operoso. Ulteriori chiarimenti rispetto al comunicato stampa del 18 dicembre 2015.

Circolare n. 41/E del 03/10/2016

Decadenza della rateazione di somme chieste in pagamento dall’Agenzia delle Entrate a seguito di accertamenti – Possibilità di rateizzare i residui importi dovuti mediante un nuovo piano di rateazione- Art 13-bis, comma 3, decreto legge 24 giugno 2016, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Dott.ssa Grazia Alberico

graziaalberico@fiorentinoassociati.it

Dott. Gianmaria Di Meglio

dimeglio@fiorentinoassociati.it

Dott. Marco Fiorentino

marcofiorentino@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

Il presente focus ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

FOCUS

Dal 1° ottobre al 31 ottobre 2016

 

6. Focus Risoluzioni dal 1° ottobre al 31 ottobre 2016

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