n. 8/2016

FOCUS 8/16

RISOLUZIONI E PROVVEDIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Dal 1° dicembre al 31 dicembre

RISOLUZIONI

1. Risoluzione n. 112 del 6 dicembre 2016

Istanza di rimborso IVA recante visto di conformità garantito da polizza assicurativa con massimale inferiore alla somma chiesta in rimborso.

La società istante ha chiesto all’Agenzia se, nel caso di importo chiesto a rimborso superiore al massimale della polizza stipulata dal professionista che ha apposto il visto di conformità, il contribuente debba presentare un’ulteriore polizza a garanzia delle differenze non coperta dal valore della polizza del professionista, oppure una polizza che copra l’intero importo chiesto a rimborso.

L’ articolo 38-bis, del d.P.R. n. 633 del 1972, prevede che i rimborsi dell’eccedenza di credito IVA possono essere eseguiti previa presentazione della garanzia, ovvero, in presenza di determinati requisiti soggettivi, previa apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale o sull’istanza trimestrale. L’agenzia fa presente che è stato eliminato l’obbligo generalizzato di prestare la garanzia, che resta in caso di rimborso superiore ai 30.000 euro.

Per ciò che concerne l’apposizione del visto di conformità, la disciplina è contenuta nell’art.22 del dm. n. 164 del 1999. Tale articolo prevede che i professionisti stipulino una polizza con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non inferiore a 3.000.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti l’eventuale risarcimento dei danni provocati.

Dunque la presenza della garanzia, disposta dall’art 38-bis, mira ad assicurare all’Erario la possibilità di recuperare il credito fiscale rimborsato, mentre la polizza è volta ad assicurare il completo risarcimento dei contribuenti dell’eventuale danno arrecato.

Ciò posto, nel caso in cui sia presentata un’istanza di rimborso corredata da visto di conformità a fronte del quale vi sia una copertura assicurativa inferiore all’ammontare chiesto a rimborso, dal disposto delle norme sopra richiamate, l’Agenzia afferma che tale visto non può considerarsi privo di efficacia, con la conseguenza che non si può obbligare il contribuente a prestare garanzia per ottenere il credito chiesto a rimborso. Fare diversamente risulterebbe non conforme con la ratio

delle recenti modifiche dell’art 38-bis; di conseguenza in caso di istanza di rimborso, corredata da visto di conformità garantito da polizza assicurativa con massimale inferiore alla somma richiesta, il contribuente non è tenuto a prestare ulteriore garanzia al fine di ottenere il credito richiesto.

2. Risoluzione n. 118 del 22 dicembre 2016

Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno.

L’Agenzia delle Entrate fornisce risposta ad un interpello in merito al credito di imposta relativo agli investimenti effettuati nel Mezzogiorno.

Il credito di imposta, introdotto dalla art. 1 della legge 208/2015, è a favore delle imprese che hanno effettuato l’acquisizione di beni strumentali nuovi, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate in alcune regioni del sud Italia (Campania, Puglia Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise; Sardegna e Abbruzzo).

La società istante chiede se può usufruire di tale credito d’imposta per acquistare dei Totem digitali, (terminali informativi multimediali costantemente interconnessi in rete con il sistema aziendale centrale), anche se essi verranno istallati in esercizi commerciali ubicati al di fuori delle zone indicate in precedenza.

L’Agenzia delle Entrate risponde in maniera positiva, specificando che l’investimento relativo all’acquisto dei Totem digitali contribuisce alla crescita della struttura produttiva situata nel territorio agevolato indipendentemente dal luogo in cui gli apparecchi terminali sono installati. Pertanto, essi, possono essere considerati come semplici diramazioni della struttura aziendale, a cui sono correlati, con la conseguenza che i relativi investimenti possono usufruire del credito d’imposta previsto per lo sviluppo nel Mezzogiorno.

3. Risoluzione n. 119 del 17 dicembre 2016

Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo. (Legge di Stabilità del 2015).

La legge di Bilancio 2017 ha di nuovo ridisegnato il credito d’imposta per la Ricerca e Sviluppo, già modificato dalla Legge di Stabilità del 2015.

In particolare la misura di agevolazione, relativa al credito d’imposta per ricerca e sviluppo, spetta nella misura ordinaria del 50%, e viene esteso di un anno, fino al 31/12/2020, il periodo di tempo nel quale possono essere effettuati gli investimenti in ricerca e sviluppo.

L’art.3 del Dl 145/2013, che introduce la disciplina del credito d’imposta relativo alla attività di ricerca e sviluppo, riconosce tale credito a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo d’imposta che va dal 31/12/2014 fino a quello in corso al 31/12/2019.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce, con la risoluzione 119, che rientrano nella disciplina agevolativa del credito d’imposta per ricerca e sviluppo, anche le spese sostenute per “test e prove di laboratorio”.

I test e le prove di laboratorio vanno ad aggiungersi, dunque, alle attività che sono già ammesse al credito d’imposta, ovvero:

-lavori sperimentali o teorici svolti, aventi come finalità l’acquisizione di nuove conoscenze;

-ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi;

-acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze;

-definizione concettuale, pianificazione e documentazione di nuovi prodotti, processi e servizi;

realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota;

-produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi.

4. Risoluzione n. 121 del 27 dicembre 2016

Riconoscimento in prededuzione delle perdite fiscali trasferite al consolidato.

L’Agenzia delle Entrate risponde ad un interpello riguardante il diritto, da parte delle società aderenti al consolidato fiscale, alla prededuzione delle perdite, non ancora utilizzate, trasferite in passato alla fiscal unit, prima di utilizzare le perdite fiscali generate nel periodo d’imposta.

La società istante ha chiesto che, per il triennio 2016-2018 gli venisse riconosciuto alla fiscal unit il diritto di utilizzare le perdite trasferite in passato e non ancora utilizzate in via prioritaria rispetto alle perdite generate nel periodo d’imposta.

In prima analisi l’Agenzia, a conferma di quanto stabilito nella circolare 53 del 20 dicembre 2004, afferma che non è possibile procedere con la prededuzione delle perdite trasferite alla fiscal unit e non ancora utilizzate, alla luce di quanto stabilito dall’art.124 del TUIR.

Tuttavia, fa presente che, accanto alla regola contenuta in tale articolo, secondo cui le perdite fiscali riportate a nuovo risultanti dalla dichiarazione del consolidato permangono nell’esclusiva disponibilità della società o ente consolidante, è previsto che i soggetti interessati possano stabilire criteri di ripartizione diversi, in sede di rinnovo dell’opzione.

Pertanto coerentemente con la disciplina contenuta nel TUIR (Art. 124), le società aderenti al consolidato fiscale, attraverso opportuni accordi di consolidamento, possono regolare le modalità operative dello stesso, con particolare riferimento ai rapporti giuridici, economici e finanziari tra le società rientranti nel perimetro di consolidamento e agli adempimenti previsti per il consolidato. Di conseguenza, nel caso di specie, le società possono anche accordarsi sul criterio di utilizzo delle perdite in modo differente da quanto viene stabilito nei confronti dell’Erario.

PROVVEDIMENTI

5. Provvedimento del 1 Dicembre 2016

Modifiche ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016, relativi alla trasmissione dei dati delle fatture e alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

L’Agenzia delle Entrate dispone delle modifiche relative ai provvedimenti del 28 ottobre del 2016, riguardanti la trasmissione dei dati delle fatture e la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Il Direttore dell’Agenzia aggiunge che per entrambi, in fase di prima applicazione, per consentire la trasmissione e la memorizzazione dei dati riferiti alle operazione del periodo d’imposta del 2017, l’opzione può essere esercitata entro il 31 Marzo 2017.

Per quanto concerne invece le eventuali modifiche dei dati già trasmessi, è possibile farli entro 15 giorni dalla scadenza del termine previsto in relazione alla trasmissione dei dati trimestrali (ovvero l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre).

6. Provvedimento 2 dicembre 2016

Approvazione del modello di dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

Il Direttore dell’Agenzia, con il provvedimento del 2 dicembre 2016, ha approvato il modello per la dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, e le specifiche tecniche relative alla trasmissione dei dati.

Tale dichiarazione è presentata all’Agenzia in via telematica da parte di soggetti abilitati ad Entratel o Fisconline, o tramite altri soggetti incaricati, che hanno l’obbligo di rilasciare al dichiarante la copia della dichiarazione inviata e la relativa ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.

7. Provvedimento del 15 dicembre 2016

Comunicazione per la promozione all’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono delle differenze tra il volume d’affari dichiarato e l’importo delle operazioni comunicate dai loro clienti all’Agenzia.

L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione di specifici contribuenti, soggetti passivi IVA, le informazioni derivanti dal confronto con i dati comunicati dai loro clienti all’Agenzia delle Entrate, da cui risulterebbe che gli stessi abbiano omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d’affari conseguito.

I contribuenti possono valutare la correttezza dei dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate, avendo anche la possibilità di poter giustificare la presunta anomalia.

Le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate vengono inviate agli indirizzi PEC, o possono essere consultate nel “Cassetto Fiscale”, area riservata sul portale dell’Agenzia.

Infine i contribuenti che hanno avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni rese dall’Agenzia possono regolarizzare gli eventuali errori o omissioni beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come previsto dalle disposizione normativa citata.

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CIRCOLARI

Infine, per completezza informativa, si riporta qui di seguito la Circolare dell’Agenzia delle Entrate pubblicata nel periodo:

Circolare n. 44/E del 14/12/16

Approvazione automatica degli atti di aggiornamento del Catasto Terreni con contestuale aggiornamento della mappa e dell’archivio censuario. Indirizzi operativi per l’utilizzo della procedura Pregeo 10 “versione 10.6.0 – APAG 2.08”

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Dott.ssa Grazia Alberico

graziaalberico@fiorentinoassociati.it

Dott. Gianmaria Di Meglio

dimeglio@fiorentinoassociati.it

Dott. Marco Fiorentino

DISCLAIMER

Il presente focus ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

FOCUS

Dal 1° dicembre al 31 dicembre 2016

 

8. Focus Risoluzioni dal 1° dicembre al 31 dicembre 2016

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