FOCUS 2/16
RISOLUZIONI E PROVVEDIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Dal 1° aprile al 30 aprile 2016
RISOLUZIONI
1. Risoluzione n. 23 del 14 aprile 2016
S.t.p. – Rilascio del visto di conformità da parte del professionista socio
L’Agenzia delle Entrate ha inteso chiarire che il professionista che esercita l’attività di assistenza fiscale nell’ambito di una società tra professionisti (s.t.p.), iscritta all’ordine competente, possa rilasciare il visto di conformità1 utilizzando la partita IVA della stessa s.t.p. (abilitata alla trasmissione telematica delle dichiarazioni).
La posizione del professionista di una s.t.p. è equiparata a quella del socio di associazione professionale oppure di società commerciale di servizi contabili, già autorizzato a rilasciare il visto di conformità utilizzando la partita Iva della società o associazione professionale partecipata.
Pertanto non emergendo elementi sostanziali che consentano di discriminare la s.t.p. rispetto alla società commerciale di servizi contabili non devono operare preclusioni al rilascio del visto di conformità da parte del professionista socio di s.t.p. utilizzando la partita IVA della medesima.
2. Risoluzione n. 31 del 27 aprile 2016
Indicazione degli estremi di registrazione del contratto di locazione nei modelli 730/2016 e UNICO PF 2016
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che nei Modelli 730/2016 e UNICO PF 2016, in caso di contratto di locazione registrato in via telematica è consentito, in alternativa all’indicazione del codice identificativo del contratto di locazione, utilizzare le precedenti modalità espositive, indicando gli estremi di registrazione del contratto (data, serie numero e codice ufficio).
1 Ai sensi dell’art. 35 del DLgs 241/97.
PROVVEDIMENTI
3. Provvedimento n. 51240 del 08 aprile 2016
Approvazione del modello per l’istanza di computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili nell’ambito dell’attività di accertamento.
L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento in esame ha approvato il modello (denominato IPEA) e le relative istruzioni per l’istanza di computo delle perdite pregresse dai maggiori imponibili rilevati in caso di accertamento.
Il modello deve essere presentato dal contribuente2 che intenda avvalersi dell’utilizzo delle perdite pregresse non utilizzate in diminuzione dei maggiori imponibili accertati e nel procedimento di accertamento con adesione3.
Il modello va presentato:
in caso di notifica di avviso di accertamento, entro il termine per la proposizione del ricorso;
in caso di istanza di accertamento con adesione anteriore alla notifica
dell’avviso di accertamento, anche nel corso del contraddittorio;
in caso di istanza di accertamento con adesione successiva alla notifica dell’avviso di accertamento, entro il termine per la proposizione del ricorso4.
Presentata la richiesta i termini per la proposizione del ricorso vengono sospesi per un periodo di 60 giorni.
Verificata l’utilizzabilità delle perdite, l’Agenzia delle Entrate procede al ricalcolo dell’eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate.
4. Provvedimento n. 53376 del 13 aprile 2016
Accesso al regime premiale previsto dall’articolo 10 del DL 6 dicembre 2011, n. 201.
Con il provvedimento del 13 aprile 2016 l’Agenzia delle Entrate individua gli studi ammessi al regime premiale previsto dall’articolo 10 del DL 201/2011.
I vantaggi del regime premiale si traducono nella limitazione ai poteri di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate:
– vengono inibiti gli accertamenti analitico-presuntivi basati su presunzioni semplici;
– viene ridotto di un anno il termine di decadenza per l’attività di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’IVA;
– la determinazione sintetica del reddito complessivo può avvenire se l’importo accertabile eccede il dichiarato di almeno un terzo.
I contribuenti che possono accedere al regime premiale sono quelli che rispettano contestualmente tre condizioni:
– dichiarano ricavi o compensi pari o superiori alla stima dello studio di settore, anche per adeguamento;
2 Via Pec.
3 Sia che venga avviato prima o dopo la notifica dell’avviso di accertamento.
4 Tenendo conto anche del periodo di sospensione previsto dal DLgs n. 218/97
– risultano coerenti con gli specifici indicatori previsti dai decreti sugli studi di settore applicabili;
– sono in regola con gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi.
Per l’anno 2015 sono 159 gli studi di settore che consentono di accedere al regime premiale. L’elenco degli studi ammessi è contenuto nel provvedimento in esame.
5. Provvedimento n. 54237 del 14 aprile 2016
Disposizioni concernenti i requisiti di accesso al regime di adempimento collaborativo disciplinato dagli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 128.
L’Agenzia delle Entrate ha reso noto con il provvedimento n.54237/2016 i requisiti di accesso al regime di adempimento collaborativo disciplinato dal DL 128/2015.
Tale regime è stato introdotto nell’intento di promuovere una più ampia cooperazione tra l’Amministrazione finanziaria e quei contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.
L’accesso al regime di adempimento collaborativo è riservato:
1. ai soggetti residenti e non che realizzano un volume d’affari o di ricavi non inferiore a dieci miliardi di euro;
2. ai soggetti residenti e non che realizzano un volume d’affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro e che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto Pilota5;
3. alle imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell’Agenzia delle Entrate, fornita a seguito di istanza di interpello sui nuovi investimenti, di cui all’art. 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015,n. 1476, indipendentemente dal volume di affari o di ricavi.
I requisiti di cui ai punti a) e b) sono valutati assumendo, quale parametro di riferimento, il valore più elevato tra i ricavi indicati, secondo corretti principi contabili, nel bilancio relativo all’esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda e ai due esercizi anteriori e il volume di affari indicato nella dichiarazione IVA relativa all’anno solare precedente e ai due anni solari anteriori.
È richiesto anche il possesso di un efficace sistema di controllo del rischio fiscale.
La domanda di accesso al regime deve essere redatta utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate e deve essere inviato alla Direzionale Centrale Accertamento tramite posta elettronica certificata o, per i soggetti non residenti, con posta elettronica ordinaria.
5 Con il Progetto Pilota, le imprese ivi ammesse, hanno cooperato con l’Agenzia delle Entrate per analizzare diversi aspetti del regime di adempimento collaborativo, quali ad esempio: le caratteristiche di modelli interni di gestione del rischio fiscale, gli elementi e le caratteristiche del nuovo approccio, gli adempimenti e incentivi che potranno essere posti a carico/beneficio del contribuente, gli impegni da parte dell’Agenzia delle entrate e così via.
6 Le imprese che intendono effettuare investimenti nel territorio dello Stato di ammontare non inferiore ad euro 30 milioni e che abbiano ricadute occupazionali significative possono presentare all’Agenzia delle Entrate un’istanza di interpello in merito al trattamento fiscale del loro piano di investimento e delle eventuali operazioni straordinarie che si ipotizzano per la sua realizzazione, ivi inclusa, ove necessaria, la valutazione circa l’esistenza o meno di un’azienda. Possono formare oggetto dell’istanza anche la valutazione preventiva circa l’eventuale assenza di abuso del diritto fiscale o di elusione, la sussistenza delle condizioni per la disapplicazione di disposizioni antielusive e l’accesso ad eventuali regimi o istituti previsti dall’ordinamento tributario.
L’esito della verifica dei requisiti è comunicata entro centoventi giorni decorrenti dal ricevimento dell’istanza o della documentazione.
6. Provvedimento n. 60535 del 27 aprile 2016
Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell’articolo 30 del DPR 602/73
Il DPR 602/1973 prevede che, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecunarie tributarie e gli interessi, si applicano a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, interessi di mora che con il presente provvedimento sono determinati dall’Agenzia delle Entrate nella misura del 4,13 per cento in ragione annuale.
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Infine, per completezza informativa, si riportano qui di seguito le Circolari dell’Agenzia delle Entrate pubblicate nel periodo:
Circolare n. 8/E del 01/04/16
Problematiche relative alla tassazione di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione vita – Articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n° 190 (legge di stabilità 2015)
Circolare n. 9/E del 01/04/16
Commento alle novità del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 recante revisione della disciplina degli interpelli
Circolare n. 10/E del 04/04/16
Regime forfetario – legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, commi da 54 a 89, Stabilità 2015
Circolare n. 11/E del 07/04/16
Chiarimenti in tema di Patent Box – Articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni e Decreto MISE di concerto con il MEF del 30 luglio 2015
Circolare n. 12/E del 08/04/16
Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti in occasione di eventi in videoconferenza organizzati dalla stampa specializzata
Circolare n. 13/E del 22/04/16
Decadenza dalla rateazione di somme chieste in pagamento dall’Agenzia delle entrate a seguito di accertamenti. Riammissione alla rateazione – Art. 1, commi 134 – 138, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
Circolare n. 14/E del 27/04/16
Credito d’imposta in favore degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare. Articolo 1, commi da 91 a 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Decreto del MEF 19 giugno 2015
Circolare n. 15/E del 27/04/16
Bonus acquisto strumenti musicali – articolo 1, comma 984, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015
Circolare n. 16/E del 28/04/16
Anno 2016 – Prevenzione e contrasto all’evasione – Indirizzi operativi
Circolare n. 17/E del 29/04/16
Disciplina dei pagamenti dovuti a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle entrate – Novità del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159
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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Roma, 16 giugno 2016
Dott. Giuseppe Giannotto
giuseppegiannotto@fiorentinoassociati.it
Dott. Marco Fiorentino
marcofiorentino@fiorentinoassociati.it
DISCLAIMER
Il presente focus ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.
FOCUS
Dal 1° aprile al 30 aprile 2016
2. Focus Risoluzioni dal 1° aprile al 30 aprile 2016