FOCUS 3/16
RISOLUZIONI E PROVVEDIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Dal 1° maggio al 30 giugno 2016
RISOLUZIONI
1. Risoluzione n. 42 del 25 maggio 2016
Riscossione tramite modello “F24 EP” per l’imposta immobiliare semplice (IMIS)
Con Legge Provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, la Provincia Autonoma di Trento ha istituito l’Imposta Immobiliare Semplice (IMIS), che dal 2015 sostituisce integralmente l’IMU e la TASI.
L’IMIS si applica nella sola provincia di Trento.
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione in oggetto informa che il modello F24 Enti Pubblici può essere utilizzato anche per il versamento dell’Imposta immobiliare semplice utilizzando i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 51/E del 21 maggio 2015.
PROVVEDIMENTI
2. Provvedimento del 04 maggio 2016
Definizione delle modalità di presentazione della dichiarazione di esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato per effetto di convenzioni internazionali.
Con il provvedimento in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva di sussistenza dei requisiti di esenzione dal pagamento del canone RAI, approvando il modello e le relative istruzioni per la compilazione.
Il modello è presentato dagli agenti diplomatici, i funzionari o impiegati consolari, i funzionari di organizzazioni internazionali, i militari di cittadinanza non italiana e il personale civile non residente in Italia appartenenti alle forze NATO.
La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata, a mezzo posta, all’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1 S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.
Il modello nell’anno in corso doveva essere presentato entro il 23 maggio u.s.. Per gli anni successivi, invece, potrà essere presentato in qualsiasi giorno dell’anno.
Nello stesso provvedimento in oggetto, l’Agenzia delle Entrate inoltre precisa che saranno considerate valide anche le comunicazioni di esenzione presentate prima della pubblicazione del nuovo modello, che non dovrà quindi essere ripresentato.
3. Provvedimentodel 20 maggio 2016
Individuazione dell’Ufficio competente alla trattazione delle istanze di interpello sui nuovi investimenti e alla verifica della corretta applicazione delle risposte rese.
L’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 20 maggio 2016 ha normato le modalità applicative del nuovo istituto dell’interpello previsto dal “Decreto Internazionalizzazione” per i nuovi investimenti effettuati in Italia dalle imprese italiane ed estere1.
È previsto innanzitutto che le domande siano indirizzate all’Ufficio Interpelli Nuovi Investimenti della Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate2.
L’Agenzia delle Entrate comunicherà l’esito dell’interpello al contribuente entro 120 giorni dal ricevimento della domanda, avendo cura di analizzare tutti gli elementi informativi forniti dall’investitore.
Successivamente la verifica sulla corretta applicazione delle risposte fornite dall’Agenzia dalle Entrate viene svolta dalla Direzione Provinciale competente sulla base del domicilio fiscale del contribuente3.
1 Si rinvia alla nostra newsletter n. 16/2015.
2 I contribuenti ammessi al regime dell’adempimento collaborativo (cooperative compliance) devono presentare le istanze alla Direzione Centrale Accertamento.
3 La verifica per i soggetti con volume d’affari, ricavi o compensi superiori a 100 milioni di euro spetta all’ufficio Grandi Contribuenti ovvero all’ufficio controlli Fiscali della Direzione Regionale.
4. Provvedimento del 30 maggio 2016
Imposta sulle transazioni finanziarie di cui all’articolo 1, comma 491, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero crediti.
L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato l’elenco degli Stati o territori con cui l’Italia ha accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero crediti ovvero per l’individuazione dei soggetti tenuti all’imposta sulle transazioni finanziarie (“Tobin tax”). Il nuovo elenco conta 36 presenze.
5. Provvedimento del 1°giugno 2016
Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti cui si applicano gli studi di settore.
Con il provvedimento in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha concesso la regolarizzazione su base spontanea delle anomalie sugli studi di settore relative agli anni 2012 – 2014.
Tale regolariazzazione avviene tramite comunicazioni da parte dell’Agenzia che garantiscono un maggiore dialogo tra quest’ultima e i contribuenti nonchè l’assolvimento spontaneo degli obblighi fiscali.
I contribuenti, infatti, possono, anche attraverso gli intermediari incaricati, fornire chiarimenti tramite il software gratuito “Comunicazioni 2016”4, e, dunque, regolarizzare omissioni ed errori commessi grazie all’istituto del ravvedimento operoso.
6. Provvedimento del 6 giugno 2016
Modalità e termini di fruizione delle agevolazioni a favore delle microimprese localizzate nella zona franca istituita nei comuni della regione Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.
La Legge di Stabilità 2016 ha istituito una zona franca nei comuni della regione Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed ha stabilito le caratteristiche dei beneficiari e le agevolazioni concedibili, individuando anche le risorse finanziarie a copertura dell’intervento.
In particolare, alle microimprese che svolgono la propria attività nella zona franca, è riconosciuta l’esenzione dalle imposte sui redditi, dall’IRAP e dall’IMU, esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità.
Le agevolazioni secondo quanto stabilito dall’Agenzia con il provvedimento in oggetto sono fruibili mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
7. Provvedimento del 9 giugno 2016
Imposta sulle transazioni finanziarie di cui all’articolo 1, comma 491, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero crediti.
Con il provvedimento del 9 giugno 2016, l’Agenzia delle Entrate ha inserito la Croazia5 nell’elenco degli Stati (o territori) con i quali sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero dei crediti valido ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax).
4 Presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
5 Stato membro dell’Unione Europea dal 1° luglio 2013.
8. Provvedimento del 20 giugno 2016
Modalità e termini di fruizione del credito d’imposta a favore delle imprese di esercizio cinematografico.
L’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità e i termini per la fruizione del credito d’imposta concesso alle imprese di esercizio cinematografico.
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per il ripristino, il restauro e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, esistenti almeno dal 1° gennaio 1980.
Il predetto credito d’imposta è utilizzabile solo in compensazione tramite modello F24, presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie del credito, con l’importo concesso a ciascuna di esse.
L’Agenzia delle Entrate verifica, invece, per ciascun modello F24 ricevuto, che l’importo del credito d’imposta utilizzato non risulti superiore all’ammontare del beneficio complessivamente concesso all’impresa. Nel caso in cui l’importo del credito utilizzato risulti superiore al beneficio residuo, il relativo modello F24 è scartato e i pagamenti ivi contenuti si considerano non effettuati.
9. Provvedimento del 21 giugno 2016
Comunicazioni per l’adempimento spontaneo riferite alla mancata tassazione ordinaria della quota, eccedente il milione di euro, delle indennità legati alla cessazione di un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa.
l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento in oggetto, ha annunciato che nei prossimi mesi procederà ad inviare delle comunicazioni riguardanti anomalie, presenti nelle dichiarazioni dei redditi, relative alla mancata indicazione tra i redditi di lavoro dipendente della quota delle indennità e dei compensi legati alla cessazione di un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, nel caso in cui l’ammontare complessivo di tali indennità ecceda il milione di Euro.
Per tali indennità, il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011,è prevista l’applicazione della tassazione ordinaria in luogo della tassazione separata.
10. Provvedimento del 24 giugno 2016
Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo riferite a più categorie reddituali.
Con il provvedimento in oggetto, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di comunicazione al contribuente di errori ed omissioni reddituali risultanti dalle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria.
Una comunicazione segnala al contribuente la presenza nell’anagrafe tributaria di dati e informazioni che indicano una ipotesi di omessa dichiarazione di redditi, evidenziando la fonte e la tipologia di reddito non dichiarato, nonché elementi e informazioni utili al fine di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso.
L’Agenzia delle Entrate invia la comunicazione al contribuente tramite PEC o posta ordinaria.
La comunicazione contiene ogni informazione utile alla procedura di compliance Fisco-contribuente.
Il contribuente ricevuta la comunicazione può:
a) richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti per il riesame della propria posizione;
b) regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse, beneficiando della riduzione delle sanzioni con l’applicazione del ravvedimento operoso.
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Infine, per completezza informativa, si riportano qui di seguito le Circolari dell’Agenzia delle Entrate pubblicate nel periodo:
Circolare n. 18/E del 06/05/16
Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri soggetti
Circolare n. 19/E del 06/05/16
Articolo 1, comma 908, legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) – Decreto ministeriale 26 gennaio 2016 – IVA – Settore agricolo – Aumento delle percentuali di compensazione per alcuni prodotti
Circolare n. 20/E del 18/05/16
Commento alle novità fiscali. Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2016). Primi chiarimenti
Circolare n. 21/E del 25/05/16
Reverse charge per le cessioni “di console da gioco, tablet PC e laptop” – art. 17, sesto comma, lett. c) del DPR n. 633 del 1972
Circolare n. 22/E del 26/05/16
IVA. Prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici – Territorialità – Regime speciale del c.d. “Mini One Stop Shop” (MOSS)
Circolare n. 23/E del 26/05/16
Articolo 1, commi da 91 a 94 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi (c.d. “super ammortamento”)
Circolare n. 24/E del 30/05/16
Studi di settore – periodo di imposta 2015
Circolare n. 25/E del 01/06/16
Articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, (c.d. Decreto Internazionalizzazione). Chiarimenti sull’ambito applicativo e sulle modalità di presentazione dell’interpello sui nuovi investimenti
Circolare n. 26/E del 01/06/16
Disciplina dell’assegnazione e cessione di beni ai soci, della trasformazione in società semplice e dell’estromissione dei beni dell’imprenditore individuale
Circolare n. 27/E del 13/06/16
Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti dalla stampa specializzata in occasione del convegno Il Sole 24ore per i 130anni del Catasto
Circolare n. 28/E del 15/06/16
Premi di risultato e welfare aziendale – articolo 1 commi 182-190 legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016)
Circolare n. 29/E del 21/06/16
Circolare esplicativa delle regole di determinazione del canone dovuto per le varie casistiche – Articolo 3, comma 1, del regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 94 del 13 maggio 2016
Circolare n. 30/E del 28/06/16
Articolo 67, comma 1, lettera c-ter), testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) – Rimborso obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina
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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Roma, 02 agosto 2016
Dott. Giuseppe Giannotto
giuseppegiannotto@fiorentinoassociati.it
Dott. Marco Fiorentino
marcofiorentino@fiorentinoassociati.it
DISCLAIMER
Il presente focus ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.
FOCUS
Dal 1° maggio al 30 giugno 2016
3. Focus Risoluzioni dal 1° maggio al 30 giugno 2016