FOCUS 7/16
RISOLUZIONI E PROVVEDIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Dal 1° novembre al 30 novembre
RISOLUZIONI
1. Risoluzione n. 100 del 3 novembre 2016
Trattamento IVA applicabile al corrispettivo di disponibilità corrisposto nell’ambito di un contratto di concessione per la progettazione costruzione e gestione in project financing di un presidio ospedaliero.
L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al trattamento IVA del cosiddetto canone di disponibilità, stabilendo che, per la parte relativa alla costruzione di un polo ospedaliero, lo stesso può essere assoggettato ad aliquota Iva del 10%.
Nell’ambito dell’esecuzione dei così detti project financing, relativi ad attività di solito inserite nell’ambito di opere pubbliche, è previsto un corrispettivo che si compone di un contributo che viene corrisposto in base agli stati di avanzamento dei lavori, di un “corrispettivo di disponibilità” che viene erogato al momento della presa in consegna delle opere e, infine, di un ulteriore contributo per i servizi ‘no core’ (ad esempio manutenzione dell’edificio, pulizia, ristorazione per degenti, mensa per dipendenti, vigilanza, ecc.) che viene erogato ogni trimestre a partire dalla data di fruizione di tali servizi.
Nel caso in esame, l’Agenzia afferma che l’ammontare del “corrispettivo di disponibilità”, imputabile alla remunerazione della costruzione del presidio ospedaliero, deve essere desunto sulla base degli elementi del contratto di concessione e del relativo piano economico finanziario.
2. Risoluzione n. 101 del 3 novembre 2016
Scissione e conseguente trasformazione della società beneficiaria in società semplice avvalendosi della disposizione agevolativa.
L’Agenzia delle Entrate fornisce risposta ad un interpello in merito all’assegnazione agevolata ai soci, regime introdotto dalla legge di stabilità del 2016.
Nel caso di specie la società istante, successivamente alla cessazione dell’attività produttiva, aveva concesso i propri beni immobili a terzi con contratti di locazione e comodato. La società chiede, quindi, se la trasformazione in società semplice e la seguente assegnazione agevolata ai soci fosse o meno abuso di diritto, mettendo in luce che la trasformazione potrebbe essere ostacolata dalla presenza di cospicue partecipazione sociali.
Ne consegue che la società istante intende dapprima effettuare un’operazione di scissione, attribuendo alla società beneficiaria tutti i beni immobili e alla società scissa le partecipazioni finanziarie, in modo di poter quindi trasformare la società beneficiaria in società semplice e quindi poi godere dell’agevolazione.
L’Agenzia ha chiarito che ciò non costituisce abuso di diritto, ma è in linea con la ratio della legge di Stabilità del 2016, ovvero facilitare l’estromissione dalle imprese degli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, e la loro assegnazione agevolata ai soci.
In particolare nell’articolo 1 comma 115 della legge n.208 del 28 dicembre 2015 stabilisce che le agevolazioni previste per le assegnazioni e le cessioni dei beni ai soci si applicano alle società che entro il 30 settembre 2016 si sono trasformate in società semplici.
Nel merito la risoluzione evidenzia come il regime agevolativo in questione è diretto ad offrire l’opportunità di estromettere dal regime d’impresa, a condizioni fiscale meno onerose, quegli immobili per i quali allo stato attuale non si presentano condizioni di impiego mediamente profittevoli.
3. Risoluzione n. 106 del 17 novembre 2016
Regime IVA servizi di servicing forniti dalla banca originator nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione di crediti.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 106 del 17 novembre 2016, precisa che nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti, sono esenti da IVA i servizi di servicing che sono forniti dalla banca originator (soggetto concedente il credito).
Il D.P.R 633 del 1972 stabilisce, all’art. 10, che le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento, sono esenti da IVA. Deve tuttavia trattarsi di crediti in bonis, in relazione ai crediti in sofferenza, il suddetto articolo esclude il regime di esenzione, in quanto trattasi di attività di recupero crediti.
Il caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda un operazione di cartolarizzazione in cui il soggetto che cede i propri crediti alla società veicolo, è lo stesso soggetto che concede a quest’ultima il credito necessario per l’acquisto dei crediti ceduti.
La società istante chiede quindi chiarimenti in merito alla possibilità di considerare esenzione anche se sussiste la particolarità che l’originator e il servicer corrispondono allo stesso soggetto.
L’Agenzia conferma che, anche nell’ipotesi in cui le due figure sono riconducibili a un unico soggetto, opera l’esenzione di cui sopra.
Secondo l’Agenzia, l’attività svolta dall’originator in qualità di servicer, è riconducibile nel più ampio perimetro dell’attività di “gestione di crediti” da parte dei concedenti, quindi esente IVA.
4. Risoluzionen. 108 del 24 novembre 2016
Credito per le imposte pagate all’estero da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, attribuito al socio controllante residente al momento della tassazione integrale degli utili provenienti da tali società.
La risoluzione fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di beneficiare del credito d’imposta introdotto dal decreto di internalizzazione1, in relazione alla distribuzione dei dividendi.
1D.Lgs. n. 147/2015 recante misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese.
Nel caso di specie ci si riferisce ad una holding che detiene il controllo totalitario indiretto, tramite una società con sede a Lussemburgo, di una società che risiede ad Hong Kong, paese incluso nell’elenco degli stati a regime fiscale privilegiato.
Il quesito esposto all’Agenzia riguarda la possibilità di poter usufruire di un credito d’ imposta previsto in relazione ai dividendi distribuiti dalla società residente ad Hong Kong, alla società intermedia controllata, i cui redditi sono assoggettati in Italia, ai sensi della disciplina del Controlled Foreign Companies (CFC)2.
Il credito d’imposta permette al socio, residente in Italia, di scomputare dalle imposte maturate sugli utili provenienti da una società controllata residente in un territorio a fiscalità privilegiata, le imposte estere da questa assolte, qualora però la medesima abbia ottenuto la disapplicazione della disciplina CFC per effetto del riconoscimento della prima esimente3, prevista dall’art. 167 del TUIR.
Il credito d’imposta, qualora sussistano le condizioni esposte pocanzi, spetta in proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili.
Di conseguenza il credito in esame spetta fino a concorrenza della quota d’imposta italiana, al netto delle perdite dei precedenti periodi d’imposta ammessi in detrazione.
5. Risoluzione n.110 del 28 novembre 2016
Rimborso IVA per soggetti non residenti stabiliti in un altro Stato membro UE.
La società istante è un soggetto passivo olandese il cui oggetto sociale consiste nel prestare servizi relativi alla procedura per ottenere il rimborso dell’IVA a soggetti passivi che hanno assolto la relativa imposta in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento.
L’interpellante chiede se è possibile incassare, per conto di altri, il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto come previsto dall’art. 38 bis2 D.P.R. 633 del 1972.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il soggetto non residente, stabilito in altro Paese Ue, avente diritto al rimborso , può delegare un terzo a incassare le somme dovute; si rende però necessario che la procura sia autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale idoneo a conferire pubblica fede all’atto.
L’autentificazione della firma tutela, infatti, l’identità del contribuente e garantisce la sua volontà di essere rappresentato da un soggetto terzo.
2La disciplina CFC comporta la tassazione per trasparenza in capo al soggetto controllante residente, redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato, localizzato in Stati non White List.
3Art.167 del TUIR della legge del 28 dicembre 2015, n.208. Dimostrazione che la società non residente svolge un’effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello stato di insediamento.
PROVVEDIMENTI
6. Provvedimento del 4 novembre 2016
Modalità di fruizione del credito d’imposta in caso di accesso ai finanziamenti agevolati per far fronte a diverse tipologie di interventi e di danni.
L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 4 novembre 2016, dispone, delle modalità di utilizzo del credito d’imposta nei casi di finanziamenti agevolati per far fronte a diverse tipologie di danni.
Tale provvedimento è frutto del decreto legge del 17 ottobre 2016, riguardante gli urgenti interventi per le popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto, dello stesso anno, che ha colpito il centro Italia.
L’Agenzia delibera che il credito d’imposta, nei casi di accesso al finanziamento agevolato, è comparato all’ ammontare della quota capitale sommata agli interessi dovuti e alle spese strettamente necessarie per la gestione di tali finanziamenti.
La sorte capitale, gli interessi dovuti e le spese di gestione sono importi che vengono recuperati dal soggetto finanziatore mediante la compensazione4, oppure mediante la cessione del credito5.
7. Provvedimento 17 novembre 20168.
Comunicazione per la promozione all’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione d’IVA con la sola compilazione del campo VA.
L’Agenzia delle Entrate dispone delle modalità con cui possono essere reperite le informazioni derivanti dal confronto dei dati relativi alla comunicazione annuale dei dati IVA con quelli relativi alla presentazione della dichiarazione ai fini IVA, da cui potrebbe risultare o dalla mancata presentazione di quest’ultima, o dalla presentazione della stessa con la sola compilazione del quadro VA.
L’Agenzia mette a disposizione tali informazioni per consentire al contribuente di poter fornire fatti, casi o circostanze che possano giustificare la presunta anomalia.
La comunicazione è trasmessa dall’Agenzia via PEC, per i contribuenti che invece non ne sono in possesso, viene comunicato il tutto via posta ordinaria, inoltre è sempre consultabile, nell’area riservata, il “Cassetto Fiscale” del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Infine viene disposto che i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA, relativa all’anno 2015, con la sola compilazione del quadro VA possono renderla regolare avendo beneficio della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla comunicazione delle violazioni.
8. Provvedimento del 28 novembre 2016
Comunicazione per la promozione all’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA che non hanno dichiarato compensi per prestazioni di lavoro autonomo certificati dai sostituti d’imposta.
L’Agenzia delle Entrate dispone delle modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza le informazioni
4Istituto della compensazione di cui all’art 17 dll. 9 luglio 1997.
5Secondo quanto previsto dall’art. 43-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n.602.
riguardante la comunicazione di eventuali anomalie presenti nella dichiarazione dei redditi relative alla corretta indicazione dei compensi certificati dai sostituti d’imposta nei modelli 770.
Tale comunicazione sarà trasmessa per via PEC, per chi non ne è in possesso sarà utilizzata la posta ordinaria; nel caso in cui si vogliano le informazioni al dettaglio basterà consultare il Cassetto Fiscale.
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente le informazioni per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati, per far sì che venga individuato l’errore e corretta l’anomalia.
*****************************
CIRCOLARI
Infine, per completezza informativa, si riporta qui di seguito la Circolare dell’Agenzia delle Entrate pubblicata nel periodo:
Circolare n. 43/E del 18/11/16
Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – Agevolazione del 36% – Acquisto di box auto pertinenziale senza bonifico bancario (art. 16- bis, comma 1, lett. d) del TUIR).
Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Dott.ssa Grazia Alberico
graziaalberico@fiorentinoassociati.it
Dott. Gianmaria Di Meglio
dimeglio@fiorentinoassociati.it
Dott. Marco Fiorentino
marcofiorentino@fiorentinoassociati.it
DISCLAIMER
Il presente focus ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.
FOCUS
Dal 1° novembre al 30 novembre 2016
7. Focus Risoluzioni dal 1° novembre al 30 novembre 2016