n. 4/2016

FOCUS 4/16

RISOLUZIONI E PROVVEDIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Dal 1° luglio al 31 luglio 2016

RISOLUZIONI

1. Risoluzione n. 54 del 18 luglio 2016

Tassazione della produzione e della cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali.

La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto una nuova modalità di tassazione della produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche.

In particolare, “la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo, e di prodotti chimici, derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario”.

Oltre i predetti limiti è prevista l’applicazione, ai fini IRPEF e IRES, di un coefficiente di redditività (del 25%) “all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, fatta salva l’opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari”.

Tuttavia, l’Agenzia precisa che il sistema di tassazione forfettaria previsto trova applicazione quando si superano i limiti di 260.000 kWh e 2.400.000 kWh, rispettivamente per la produzione di energia da fotovoltaico o da fonti agroforestali, a condizione che risulti, comunque, rispettata la regola della prevalenza1. Il requisito della prevalenza risulta soddisfatto quando, in termini quantitativi, i prodotti utilizzati nello svolgimento delle attività connesse ed ottenuti direttamente dall’attività agricola svolta nel fondo siano prevalenti, ossia superiori rispetto a quelli acquistati presso terzi.

Al superamento dei criteri fissati con la predetta circolare, il reddito ottenuto dalla produzione di energia andrà determinato secondo le regole ordinarie in materia di reddito d’impresa.

1 Con criteri stabiliti dalla Circolare 32/E del 2009.

2. Risoluzione n. 55 del 19 luglio 2016

Interpello – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo.

L’Agenzia delle Entrate fornisce risposta ad un interpello in materia di credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo.

In particolare, se siano ammissibili alla suddetta agevolazione i costi sostenuti per il personale altamente qualificato impiegato con contratto di somministrazione.

L’Agenzia delle Entrate precisa innanzitutto che a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

La misura dell’agevolazione è del 50% per le spese relative al personale altamente qualificato e per quelle relative a contratti di ricerca, contratti con Università, enti di ricerca e altre imprese, comprese le start-up innovative.

Successivamente l’Agenzia chiarisce che nell’ambito del credito di imposta per ricerca e sviluppo, le spese sostenute per i contratti di somministrazione di lavoro relativi a personale altamente qualificato rientrano tra quelle che danno diritto all’agevolazione in quanto equiparate a quelle per il personale dipendente2. Fanno eccezione le sole spese relative al contratto commerciale stipulato con il somministratore.

3. Risoluzione n. 58 del 20 luglio 2016

Cumulabilità dell’agevolazione c.d. “Tremonti Ambientale” con le agevolazioni previste dai c.d. “conti energie”.

Con la risoluzione in oggetto, l’Amministrazione Finanziaria ha voluto rispondere ai soggetti che hanno realizzato un impianto fotovoltaico, beneficiando dei particolari incentivi stabiliti dalla disciplina di settore (c.d. “conto energia”), e che, prudentemente, hanno deciso di astenersi dall’utilizzo della misura fiscale della detassazione, onde non esporsi al rischio di subire la revoca dei quali più vantaggiosi incentivi di settore.

La risoluzione specifica che per la c.d. “Tremonti ambientale” l’art. 6 della L.388/2000 non pone veti di cumulabilità con altre misure di vantaggio a meno che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente.

Nella risoluzione in oggetto, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che la problematica della cumulabilità tra agevolazioni fiscali esula dalla sua competenza, per cui non può essere fornita risposta mediante interpello. Il contribuente, che dovesse decidere di usufruire della detassazione ambientale potrebbe dunque rischiare di subire la revoca dei benefici previsti dai vari “conti energia, sulla base delle valutazioni del MISE in ordine alla cumulabilità degli stessi con altre misure agevolative.

Riguardo alla soglia di cumulo della detassazione con gli incentivi previsti dal “secondo conto energia”, il MISE ha chiarito la cumulabilità dei benefici di quest’ultimo con la detassazione ambientale, entro il limite del 20% del costo dell’investimento.

2 Secondo l’Agenzia delle Entrate il rapporto di lavoro istaurato tra l’utilizzatore e il lavoratore ha caratteristiche analoghe a quello tra datore di lavoro e lavoratore.

Nel caso in cui non si sia potuto usufruire del beneficio il contribuente può procedere alla riapprovazione dei bilanci relativi agli esercizi di effettuazione di tali investimenti. L’agevolazione, tuttavia, decade nel caso in cui non vengano rispettati i termini di trasmissione della comunicazione al MISE relativa agli investimenti agevolati, che dovrebbe avvenire entro un mese dall’approvazione del bilancio annuale.

In relazione all’ agevolazione “Tremonti-ter” e con riferimento alla possibilità di beneficiare dell’agevolazione in un periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione dell’investimento ambientale, l’Agenzia ha ritenuto che la mancata indicazione della deduzione per fruire della detassazione ambientale entro il termine di presentazione della dichiarazione originaria non sia di ostacolo alla possibilità di avvalersi di tale deduzione in sede di dichiarazione dei redditi integrativa. Decorsi i termini per la presentazione della dichiarazione è possibile recuperare l’agevolazione presentando un’istanza di rimborso.

4. Risoluzione n. 64 del 28 luglio 2016

Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal convivente more uxorio.

L’Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema della spettanza delle detrazioni per lavori di ristrutturazione di un’abitazione in capo al convivente “more uxorio”, ivi residente, che ha sostenuto la spesa stessa.

Con l’approvazione della Legge n.76/2016, che equipara il vincolo derivante dalle unioni civili fra persone dello stesso sesso a quello prodotto dal matrimonio vengono estesi ai conviventi di fatto alcuni diritti spettanti ai coniugi e sono riconosciuti al convivente superstite il diritto di abitazione, nonché la successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza, in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto.

Sulla base della nuova normativa quindi si è espressa l’Agenzia delle Entrate che ha precisato che il convivente more uxorio che sostiene le spese di recupero del patrimonio edilizio può fruire della relativa detrazione IRPEF.

In altre parole, valgono le regole previste per i familiari conviventi e, quindi, il convivente non proprietario dell’immobile può fruire della detrazione anche per le spese sostenute per interventi effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza anche se diversa dall’abitazione principale della coppia. Inoltre, la disponibilità dell’immobile, necessaria per la detrazione stessa, è insita nella convivenza stessa senza necessità di ulteriori dimostrazioni o documentazioni formali quali potrebbe essere un contratto di comodato.

PROVVEDIMENTI

5. Provvedimento del 15 luglio 2016

Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei sogetti destinatari di un processo verbale di constatazione contenente rilievi fiscali.

Al fine di migliorare la comunicazione tra l’Amministrazione fiscale e il contribuente e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione di specifiche categorie di contribuenti elementi e informazioni di cui è in possesso e ad essi riferibili.

Dall’analisi dei dati presenti nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, sono stati individuati i contribuenti sottoposti a controlli fiscali conclusi con la consegna di processi verbali contenenti constatazioni di violazioni di norme tributarie.

Con il provvedimento in oggetto, l’AGE ha individuato le modalità di comunicazione – al contribuente e alla Guardia di Finanza – delle informazioni riguardanti i PVC.

I dati contenuti nelle comunicazioni sono:

– codice fiscale e denominazione/nome e cognome del contribuente;

– anno d’imposta dei rilievi riportati nel processo verbale di constatazione.

L’AGE trasmette la comunicazione agli indirizzi PEC attivati dai contribuenti ovvero, in mancanza, per posta ordinaria.

Il contribuente può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate, anche tramite intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Infine, lo stesso contribuente può regolarizzare le violazioni constatate mediante ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione delle sanzioni ad un quinto del minimo, presentando una dichiarazione integrativa o una prima dichiarazione qualora non siano decorsi i termini ordinari di presentazione.

6. Provvedimento del 19 luglio 2016

Estensione delle modalità di versameno di cui all’art.17, del DL n.241/199, alle imposte e relative sanzioni ed interessi connessi alla registrazione degli atti costitutivi delle startup inovative.

Con il provvedimento in oggetto, l’AGE ha disposto l’estensione dell’utilizzo del modello F24 per il versamento dell’imposta di registro, dell’imposta di bollo e dei relativi interessi e sanzioni connessi alla registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto delle società start up innovative.

L’estensione ha efficacia a decorrere dal 20 luglio 2016. Tuttavia fino al 31 luglio 2016 è ammessa la possibilità di effettuare i medesimi versamenti con il modello “F23″ secondo le modalità ordinariamente previste per la registrazione degli atti privati.

I codici tributo da utilizzare per il versamento tramite modello F24, invece, saranno istituiti dall’Agenzia delle Entrate con apposita risoluzione.

7. Provvedimento del 22 luglio 2016

Individuazione delle modalità di esercizio dell’opzione per il mantenimento dell’applicazione delle disposizioni sulla trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d’imposta.

Con il provvedimento in esame l’AGE detta le regole per permettere alle imprese interessate di confermare l’opzione per la trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d’imposta (D.L. n. 59/2016).

Già con circolare n. 32/E/ 2016, l’Agenzia ha fornito chiarimenti in ordine alla predetta opzione per la trasformazione delle DTA iscritte in bilancio.

Come ricorda la predetta circolare l’opzione può essere esercitata da quelle imprese che, a partire dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31/12/ 2010, presentano in bilancio attività per imposte anticipate relative a svalutazioni e perdite su crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi del co. 3 dell’art. 106 del TUIR, ovvero alle rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti non ancora dedotte dalla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, nonché quelle relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d’imposta ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

L’opzione per il mantenimento dell’applicazione delle disposizioni sulla trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d’imposta è irrevocabile e va esercitata entro il 1° agosto 2016 con il versamento del canone annuo oppure.

Il canone annuo corrisponde all’1,5 per cento della differenza tra l’ammontare delle attività per imposte anticipate e le imposte versate. Le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio sono rappresentate dal loro valore indicato nell’apposita voce dell’attivo dello stato patrimoniale; per le imposte versate si tiene conto dell’imposta netta di periodo.

In caso di base imponibile negativa o nulla, ovvero di imposte versate superiori o equivalenti all’ammontare delle attività per imposte anticipate, il canone non è dovuto.

Il provvedimento del 22 luglio 2016 disciplina anche il caso di imprese appartenenti a un consolidato nazionale. In particolare, per le imprese aderenti al regime di consolidato, il versamento del canone o la comunicazione alla Direzione regionale competente da parte della consolidante determina l’esercizio dell’opzione per le società consolidate. Invece, nel caso di imprese che non abbiano ancora esercitato l’opzione ed entrino in un consolidato nazionale in cui un’impresa lo ha fatto, la scelta si intende effettuata anche dall’impresa che entra a far parte del nuovo consolidato, a partire dal periodo di imposta in cui quest’ultimo è efficace.

8. Provvedimento del 26 luglio 2016

Modalità e termini per la correzione da parte degli istituti finanziari tenuti alla comunicazione (RIFI) di errori minori o amministrativi ovvero gravi non conformità notificati dall’Autorità fiscale degli USA.

In base all’accordo FATCA, sottoscritto da Italia e Stati Uniti le istituzioni finanziarie italiane, per contrastare l’evasione fiscale internazionale, trasmettono all’AGE le informazioni sui titolari e sui conti dei cittadini statunitensi detenuti in Italia.

Se durante lo scambio delle informazioni emergono delle criticità, l’Agenzia avviserà l’operatore via Pec della presenza di errori minori e amministrativi3 o di gravi non conformità4.

Gli errori possono essere corretti a seguito delle comunicazioni da parte delle Entrate o di propria spontanea iniziativa mediante la trasmissione di un file, utilizzando l’infrastruttura informatica SID, entro 90 giorni dalla data di ricezione della Pec in caso di errore minore e amministrativo, o entro 16 mesi in caso di grave non conformità.

In base al provvedimento, le Entrate elaboreranno i dati comunicati dagli operatori per la trasmissione all’Autorità fiscale degli Stati Uniti d’America, econdo le modalità e i termini fissati dall’accordo e in base alla normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.

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Infine, per completezza informativa, si riportano qui di seguito le Circolari dell’Agenzia delle Entrate pubblicate nel periodo:

Circolare n. 31/E del 15/07/16

Articolo 1, commi 960, 962 e 963 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) – IVA. Prestazioni sociali, sanitarie ed educative delle cooperative sociali

Circolare n. 32/E del 22/07/16

Disciplina dell’opzione per il mantenimento dell’applicazione delle disposizioni sulla trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d’imposta – Articolo 11 del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119

Circolare n. 33/E del 22/07/16

Esecuzione dei rimborsi IVA, di cui all’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla luce delle novità introdotte dai decreti legislativi n. 156 e 158 del 24 settembre 2015 e ulteriori chiarimenti in merito ai requisiti per l’esonero dalla presentazione della garanzia

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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Roma, 05 agosto 2016

3 Gli errori minori e amministrativi includono le comunicazioni di informazioni inesatte o incomplete.

4 Le gravi non conformità riguardano, ad esempio, l’omessa comunicazione, la mancata

tempestiva correzione di errori minori e amministrativi a seguito di notifica dell’autorità statunitense e altre non conformità collegate alla mancata applicazione della ritenuta d’imposta, ove prevista, sui pagamenti di fonte statunitense effettuati nei confronti delle istituzioni finanziarie non partecipanti.

Dott. Giuseppe Giannotto

giuseppegiannotto@fiorentinoassociati.it

Dott. Marco Fiorentino

marcofiorentino@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

Il presente focus ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

FOCUS

Dal 1° luglio al 31 luglio 2016

 

4. Focus Risoluzioni dal 1° luglio al 31 luglio 2016

 

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