FOCUS 10/20
Risposte dell’Agenzia delle Entrate Dal 1° al 31 AGOSTO 2020
Seconda parte
1. Risposta n. 265 del 14 agosto 2020
Nomina collegio sindacale – Certificazione costi ricerca e sviluppo
L’Istante aveva certificato la documentazione contabile concernente il credito di imposta per ricerca e sviluppo, per conto della società BETA, nel periodo di imposta in cui la stessa non era soggetta a revisione legale dei conti ed era priva di un collegio sindacale.
Successivamente, avendo superato uno dei limiti previsti dalla norma, la società ha provveduto alla nomina dell’organo di controllo.
Posto ciò, l’istante ha chiesto di sapere quale soggetto abbia l’obbligo di certificare.
L’obbligo di certificazione della documentazione contabile delle spese, in precedenza previsto solo per le imprese non soggette per legge al controllo legale dei conti, è stato esteso a tutti soggetti beneficiari.
L’AGE, verificando che la nomina del collegio sindacale era avvenuta rispettando il termine di scadenza, ha precisato che non ci sono indicazioni giuridiche sulla base delle quali poter sostenere che la revisione legale del bilancio, affidata all’organo di controllo in tal modo nominato nel corso dell’esercizio, non riguardi, in deroga alle regole ordinarie, lo stesso esercizio in chiusura, bensì il primo esercizio successivo alla nomina.
Tale asserzione si scontra, infatti, oltre che con il dettato normativo, anche con le stesse disposizioni contenute nel DLGS n. 39/2010, nonché con quanto stabilito dai principi di revisione in relazione alle procedure di accettazione di un incarico di revisione.
Inoltre, le procedure da porre in essere per assolvere all’incarico di revisione legale non sono sovrapponibili a quelle che l’organo di controllo deve espletare in ordine alla certificazione della documentazione contabile ai fini della fruizione del credito di imposta.
Sulla base di quanto esposto, l’AGE ha ritenuto che, che l’organo di revisione, seppur nominato a ridosso della scadenza del periodo d’imposta, ha l’obbligo di svolgere le attività di revisione in relazione a tale esercizio, nonché di occuparsi della certificazione della documentazione contabile relativa al credito di imposta con riferimento al medesimo periodo di imposta e quindi la società non può considerare le spese sostenute per tale attività per incrementare tale credito d’imposta.
2. Risposta n. 276 del 26 agosto 2020
Comunione di beni e prima casa – Imposta di registro, ipocatastali
Il coniuge dell’Istante, sposato in regime di comunione legale dei beni, dopo aver acquistato a titolo personale un immobile, chiedendo le agevolazioni “prima casa, aveva ricevuto, dall’AGE, un avviso di liquidazione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale.
Tale avviso per decadenza del regime agevolato “prima casa” si riferiva limitatamente alla quota di 1/2 dell’immobile acquistato, dovuto al fatto che l’Istante risultava già proprietaria di una porzione di immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni.
Dopo aver versato le imposte oggetto di recupero e le relative sanzione, l’Istante e il coniuge, con apposito atto notarile, avevano deciso di optare per il regime di separazione dei beni nei loro rapporti patrimoniali.
Posto ciò, l’Istante, avendo intenzione di acquistare dal coniuge l’intera proprietà dell’immobile, ha chiesto di poter corrispondere l’imposta di registro, ipotecaria e castale solo con riferimento alla quota residua di metà immobile, che ai fini fiscali non risulta ancora di sua proprietà.
La nota II-bis art.1 Tariffa, parte prima, TUR prevede l’applicazione dell’imposta di registro con aliquota agevolata del 2% per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e per gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, a condizione:
-che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività;
-che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
-che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni.
La circolare, n. 38/2005 dell’AGE ha chiarito che ai fini civilistici, in caso di acquisto compiuto da un solo coniuge in regime di comunione legale, anche l’altro coniuge, non intervenuto in atto, acquista la comproprietà del bene, in quanto il co-acquisto si produce, automaticamente, ex lege, per effetto dell’articolo 177 del codice civile.
Ai fini fiscali, affinché l’agevolazione “prima casa” possa essere applicata in relazione all’intero immobile acquistato, è necessario che entrambi i coniugi rendano le dichiarazioni previste dalla nota II-bis.
Nel caso in cui le dichiarazioni siano rese da uno solo dei coniugi, il beneficio fiscale sarà riconosciuto soltanto sulla quota dell’immobile a questi spettante, sulla quota relativa al coniuge non intervenuto in atto, l’imposta sarà applicata con aliquota ordinaria.
Posto ciò, l’AGE ha ritenuto che le imposte di registro, ipotecaria e catastale, applicate dall’ufficio a seguito della liquidazione avvenuta in sede di accertamento e già corrisposte dall’istante possano essere scomputate dalle relative imposte dovute in relazione all’atto di trasferimento che si intende stipulare.
Una diversa interpretazione comporterebbe, infatti una doppia tassazione, ai fini dell’imposta di registro ipotecaria e catastale, del medesimo trasferimento.
3. Risposta n. 285 del 28 agosto 2020
Interventi autonomi di demolizione e ricostruzione – limite di spesa alla detrazione
L’Istante ha riferito di essere proprietaria di un immobile oggetto di “ristrutturazione edilizia ricostruttiva” comportante la demolizione e ricostruzione con stessa sagoma dell’edificio preesistente, relativamente alla quale deve essere presentata una nuova pratica per una nuova costruzione di un’autorimessa pertinenziale.
L’Istante ha chiesto se, ai fini della fruibilità della detrazione e dell’utilizzo di due autonomi limiti di spesa per entrambi gli interventi, sia necessario il completamento dei lavori dell’abitazione prima che siano avviati quelli di costruzione dell’autorimessa.
L’AGE ha ritenuto che l’Istante possa fruire di un nuovo limite di spesa per l’intervento di costruzione dell’autorimessa pertinenziale realizzato, a condizione, tuttavia, che tale intervento sia effettivamente autonomo rispetto a quello di ristrutturazione realizzato sull’immobile principale, a nulla rilevando, a tal fine, che quest’ultimo non sia stato ancora completato.
La verifica dell’autonomia degli interventi è onere dell’Istante e presuppone esami tecnici e accertamenti della situazione di fatto.
4. Risposta n. 287 del 28 agosto 2020
Bonus facciate
L’Istante ha rappresentato che sarà sostituito il rivestimento in mosaico delle facciate esterne di un edificio in condominio risalente agli anni ’70, senza eseguire interventi di efficientamento energetico e ha chiesto se il solo rifacimento del rivestimento in tessere di mosaico rientrasse nel cd “bonus facciate”.
Inoltre, qualora fosse necessario a tal fine effettuare il un intervento di coibentazione tramite insufflaggio della cassavuota, ha chiesto se tale intervento dovesse rispettare i “requisiti minimi” del decreto ministeriale 26 giugno 2015 e i valori limite di trasmittanza indicati nel decreto ministeriale 11 marzo 2008.
L’AGE ha ritenuto che il rifacimento completo del rivestimento esterno in tessere di mosaico delle facciate lato strada, che il condominio intende effettuare, rientra nel perimetro applicativo del bonus facciate.
Considerato, tuttavia, che il predetto intervento non sembra rientrare nella mera pulitura e tinteggiatura della facciata – il che implicherebbe, in linea di principio, l’obbligo di applicazione delle prescrizioni del decreto “requisiti minimi” – va valutato se sussistano gli impedimenti tecnici che non rendono possibile realizzare interventi influenti dal punto di vista termico, se non mutando completamente l’aspetto dell’edificio.
La verifica della sussistenza dell’obbligo di applicare il decreto “requisiti minimi” e il decreto 11 marzo 2008, nonché degli impedimenti che non rendano possibile realizzare interventi influenti dal punto di vista termico, presuppone tuttavia, competenze tecniche ed accertamenti della situazione di fatto che non possono formare oggetto di interpello.
Ai fini dell’applicazione del bonus facciate, sarà dunque onere dell’Istante fornire adeguata dimostrazione che l’intervento di rimozione del mosaico non è soggetto all’obbligo di rispetto di specifici requisiti minimi di prestazione energetica, anche in funzione della dimensione della superficie interessata rispetto alla superficie dell’involucro edilizio, atteso che, le caratteristiche architettoniche degli edifici non costituiscono una causa di esclusione dall’applicazione del predetto decreto che opera automaticamente.
5. Risposta n. 289 del 31 agosto 2020
Bonus facciate
L’Istante intendeva procedere al rinnovo degli elementi costitutivi di un balcone affacciato su una strada pubblica effettuando il rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone, la sostituzione dei pannelli in vetro e la tinteggiatura delle intelaiature metalliche.
Posto ciò, ha chiesto se le spese sostenute per i predetti interventi possono fruire del cd. “bonus facciate”.
L’AGE ha precisato che il bonus facciate spetta per le spese sostenute per il rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone e per la sostituzione dei pannelli in vetro che costituiscono le pareti perimetrali del balcone, trattandosi di elementi costitutivi del balcone stesso.
Altresì, spetta anche per le spese sostenute per la ritinteggiatura delle intelaiature metalliche che sostengono i pannelli di vetro perimetrali del balcone nonché per la tinteggiatura e stuccatura della parete inferiore del balcone, trattandosi di opere accessorie e di completamento dell’intervento nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell’intervento stesso.
Tali interventi possono essere eseguiti a condizione che vengano rispettati tutti i requisiti richiesti ai fini dell’agevolazione.
6. Risposta n. 291 del 31 agosto 2020
Corretta qualificazione di titoli e il trattamento ai fini IRES dei relativi interessi.
La Società ALFA ha intenzione di emettere titoli perpetui, a favore di investitori qualificati, come “obbligazioni” soggette alla disciplina dettata dall’articolo 2410 e ss. del codice civile, che garantiranno ai loro possessori interessi pagabili annualmente in via posticipata ad un tasso fisso, nonché a partire dalla prima Reset Date al corrente tasso swap sull’Euro a cinque anni, maggiorato di una percentuale prestabilita ad ogni successiva Reset Date.
Il pagamento degli interessi cosi delineato determina la non partecipazione ai risultati economici della società.
ALFA, in quanto società quotata nel mercato regolamentato di Borsa Italiana S.p.A., è obbligata a redigere il bilancio di esercizio individuale e quello consolidato secondo i principi contabili internazionali.
A tal proposito, lo IAS 32 dispone che la Società è obbligata a classificare i Titoli tra le passività finanziarie o tra gli strumenti di capitale, a seconda delle rispettive definizioni.
Posto ciò, in conformità con i principi contabili internazionali e data la natura delle clausole contrattuali dei Titoli, secondo cui:
gli stessi sono strumenti perpetui, con obbligo di rimborso solo in caso di liquidazione della Società o di altri eventi che comportano egualmente la liquidazione della stessa;
la Società mantiene in ogni caso la discrezionalità sul pagamento degli interessi alla data in cui questi maturano, mediante l’esercizio dell’opzione di rinvio e tale rinvio non costituisce in alcun modo causa di default;
la Società mantiene il controllo sull’eventualità di rimborso anticipato del capitale, che costituisce oggetto di una mera opzione, e quindi non di un’obbligazione, esercitabile a discrezione della Società al ricorrere di determinati eventi, gli strumenti de quo verranno conseguentemente classificati nel bilancio di esercizio come strumenti di capitale.
Di conseguenza, la Società imputerà le somme ricevute dai possessori dei Titoli ad incremento del proprio patrimonio netto, e gli interessi loro dovuti, nonché il rimborso del capitale a decremento del patrimonio netto in conformità a quanto stabilito per gli strumenti rappresentativi di capitale.
In particolare, gli interessi verranno contabilizzati a tutti gli effetti come dividendi e decurtati contabilmente dal patrimonio netto nel momento stesso in cui sorgerà un’obbligazione di pagamento con specifico riferimento agli interessi.
Posto ciò, la Società ha chiesto di sapere:
1. se i Titoli Alfa siano qualificabili agli effetti delle imposte dirette come “obbligazioni” o “titoli similari alle obbligazioni e se, pertanto, gli interessi generati da tali titoli siano soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, essendo le sue azioni negoziate nel mercato regolamentato della Borsa Italiana S.p.A.
2. se gli interessi corrisposti ai possessori dei Titoli siano deducibili dall’imponibile IRES della predetta Società ai sensi degli articoli 83, 96 e 109 comma 9 del TUIR, sebbene essa li rileverà a decremento del proprio patrimonio netto.
L’art. 83, comma 1, TUIR stabilisce le modalità di determinazione del reddito complessivo ai fini IRES per le società ed enti commerciali e prevede che, per i soggetti IAS, assumono diretta valenza fiscale i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi princìpi contabili, secondo un principio di derivazione c.d. “rafforzata”
Tuttavia, al fine coordinare le regole di determinazione delle basi imponibili IRES con i principi contabili internazionali, il MEF ha stabilito che indipendentemente dalla qualificazione e dalla classificazione adottata in bilancio, si considerano:
similari alle azioni gli strumenti finanziari che presentano i requisiti di cui alla lettera a) del comma 2 dell’art. 44 TUIR;
similari alle obbligazioni gli strumenti finanziari che presentano i requisiti di cui alla lettera c) del comma 2 dell’art. 44 TUIR.
Questa disposizione disattiva la rilevanza fiscale della qualificazione e classificazione in bilancio degli strumenti assimilati alle azioni e assimilati alle obbligazioni, stabilendo che tale assimilazione è individuata sulla base dei requisiti di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell’art. 44 TUIR.
Di conseguenza ai fini della determinazione della base imponibile IRES, la qualificazione dei Titoli deve essere effettuata sulla base dei criteri “formali” contenuti nell’art. 44 TUIR, in deroga al principio di derivazione rafforzata, il quale al comma 2 dispone che “ai fini delle imposte sui redditi.
si considerano similari alle azioni, i titoli e gli strumenti finanziari emessi da società ed enti la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi.
si considerano similari alle obbligazioni,
1. i buoni fruttiferi emessi da società esercenti la vendita a rate di autoveicoli,
2. i titoli di massa che contengono l’obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell’impresa emittente o dell’affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa.
Sulla base di quanto esposto all’interno dell’istanza, l’AGE ha ritenuto che i Titoli Alfa debbano essere qualificati come titoli “similari alle obbligazioni”.
Per quanto attiene al regime di deducibilità dall’imponibile IRES della relativa remunerazione, l’AGE, ai sensi della risoluzione n. 30/2019, ha precisato che gli interessi derivanti dai Titoli ALFA non sono soggetti ai limiti di deducibilità dall’imponibile IRES sanciti dalla lettera a) dell’articolo 109, comma 9, del TUIR, dato che relativa remunerazione non comporta neanche indirettamente una partecipazione ai risultati economici della società emittente, di altre società del gruppo o di un affare.
Pertanto, gli interessi generati dai Titoli Alfa sono deducibili ai fini IRES anche se imputati a patrimonio in conformità ai principi contabili internazionali.
7. Risposta n. 292 del 31 agosto 2020
Rimborso IVA – richiesta di garanzia – visto di conformità dichiarazione integrativa
La società Istante, con sede fuori dall’UE assolve agli obblighi relativi alla propria attività tramite rappresentante fiscale, ha presentato richiesta di rimborso dell’eccedenza dell’imposta detraibile all’interno delle dichiarazioni IVA 2016 e 2018.
L’AGE per poter procedere all’effettuazione dei rimborsi, ha chiesto all’istante di presentare apposita garanzia.
Posto ciò l’Istante, non avendo apposto il visto di conformità nelle dichiarazioni IVA, ha chiesto se il visto di conformità possa essere apposto in sede di dichiarazione integrativa ai fini dell’ottenimento del rimborso laddove:
1. i presupposti per l’esecuzione dei rimborsi si siano manifestati successivamente alla dichiarazione originaria, e
2. la Società abbia già ricevuto la richiesta di garanzia, a conclusione dell’attività di verifica condotta dall’AGE in merito alla richiesta di rimborso IVA effettuata con la dichiarazione originaria, oggetto di successiva rettifica.
La procedura prevede che i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro:
a) in assenza delle condizioni soggettive di rischio, non necessitano della presentazione di garanzia qualora sull’istanza/dichiarazione da cui emerge il credito sia apposto il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo e sia presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, riportante le informazioni relative alla solidità patrimoniale, alla continuità aziendale ed alla regolarità dei versamenti contributivi;
b) vanno erogati previa presentazione della garanzia se i soggetti che ne fanno richiesta:
– esercitano attività di impresa da meno di due anni, ad esclusione delle start-up innovative;
– presentano la dichiarazione o l’istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo, oppure non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
– richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività;
– sono considerati dal legislatore più “a rischio”, ovvero nei due anni precedenti la richiesta di rimborso hanno ricevuto avvisi di accertamento o di rettifica che evidenziano significativi scostamenti tra quanto accertato e quanto dichiarato.
Sui punti è stato chiarito che:
nel caso in cui il contribuente intenda apporre il visto assente nella dichiarazione originaria, potrà essere presentata la dichiarazione integrativa anche oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza della presentazione della dichiarazione;
gli atti da considerare non sono solo gli avvisi di accertamento e rettifica ai fini IVA, ma anche quelli relativi agli altri tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate;
Sulla base di quanto esposto l’AGE ha ritenuto possibile ottenere i rimborsi richiesti senza prestazione di garanzia, previa presentazione, delle dichiarazioni integrative (per gli anni 2015 e 2017) recanti il visto di conformità in precedenza omesso, unitamente al rispetto delle ulteriori prescrizioni individuate dalla procedura per l’esecuzione dei rimborsi.
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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Roma, 21.01.2021
Dott. Marco Senesi
marcosenesi@fiorentinoassociati.it
Dott. Marco Fiorentino
marcofiorentino@fiorentinoassociati.it
Fiorentino Associati sostiene www.associazionedo.no.it
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Il presente focus ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.