9. Focus_Risposte_dal 1° al 31 agosto 2020 (Prima parte)

FOCUS 9/20

Risposte dell’Agenzia delle Entrate Dal 1° al 31 AGOSTO 2020

Prima parte RISPOSTE

1. Risposta n.242 del 5 agosto 2020

LBO – cessione di partecipazioni

La società ALFA aveva intenzione di procedere ad una riorganizzazione societaria che le avrebbe permesso di modificare la compagine societaria attraverso le seguenti operazioni:

1. costituzione di una società (veicolo) a responsabilità limitata (NEWCO) contraente di un debito verso un istituto di credito per finanziare l’acquisto delle partecipazioni di ALFA;

2. cessione a NEWCO di tutte le quote di partecipazione in ALFA (100%), previamente rivalutate, da parte dei propri attuali soci persone fisiche, con contestuale pagamento del corrispettivo pattuito;

3. fusione per incorporazione inversa di NEWCO nella controllata ALFA.

Posto ciò l’istante ha chiesto se l’operazione di cessione delle partecipazioni precedentemente rivalutate a NEWCO e l’operazione di MLBO potessero considerarsi elusive.

L’AGE ha nuovamente premesso che, nell’ipotesi di recesso c.d. “tipico”, attuato tramite il rimborso della partecipazione detenuta al suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso, le somme ricevute dal socio recedente, per la parte eccedente il costo fiscalmente riconosciuto, costituiscono utile e quindi, considerata la natura di persona fisica del percipiente, redditi di capitale.

Invece, in caso di recesso c.d. “atipico”, mediante la cessione a titolo oneroso della partecipazione a terzi, le somme ricevute dal socio rientrano tra i redditi diversi di natura finanziaria (capital gain).

Come già chiarito dalla circolare n.16/2005 dell’AGE, il valore delle partecipazioni “rideterminato” è utilizzabile in occasione del recesso atipico, mentre non può essere utilizzato in caso di recesso tipico, in quanto le somme ricevute dai soci costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate.

Pertanto, l’AGE ha ritenuto che, se la cessione delle partecipazioni, previamente rivalutate, detenute dai soci uscenti, risulti una operazione fisiologica per la loro fuoriuscita definitiva dalla compagine sociale, non si determinerebbe alcun vantaggio fiscale indebito e sarebbe nella libera scelta dei soci uscenti recedere mediante il recesso atipico.

Invece, per quanto riguarda la posizione dei soci rimasti all’interno dell’azienda si verrebbe a determinare un vantaggio fiscale rinvenibile nel risparmio d’imposta derivante dal mancato assolvimento della ritenuta a titolo d’imposta del 26% prevista ordinariamente sui redditi di capitale.

Tenuto conto che, nel caso di specie, parte della compagine societaria di ALFA ha liquidato solamente una parte della loro partecipazione, per poi reinvestire nella NEWCO, l’AGE ha precisato che il disegno prospettato comporterebbe un numero superfluo di negozi giuridici, il cui perfezionamento non sarebbe coerente con le normali logiche di mercato, ma idoneo unicamente a far conseguire un vantaggio fiscale indebito ai soci.

In relazione al vantaggio fiscale conseguibile dalla società incorporante (ALFA) attraverso la deducibilità degli interessi passivi, per effetto del debt push down derivante dall’operazione di MLBO, l’AGE ha ritenuto che non può considerarsi indebito, dal momento che il ricorso al finanziamento si sarebbe reso comunque necessario anche in caso di recesso tipico dei soci superstiti dalla ALFA al fine di poter liquidare la loro quota-parte.

Con riferimento all’IRAP, nessun vantaggio fiscale sarebbe rinvenibile, posto che i maggiori valori che sarebbero iscritti in bilancio a seguito dell’operazione di fusione inversa non assumerebbero rilevanza ai fini del tributo regionale e gli interessi passivi derivanti dal finanziamento bancario non sarebbero deducibili dalla relativa base imponibile, non rientrando tra le componenti di costo rilevanti

2. Risposta n.246 del 5 agosto 2020

Ricerca e sviluppo – Certificazione spese ammissibili per PMI innovativa

La società ALFA, in qualità di PMI innovativa, avente l’obbligo di dover far certificare il proprio bilancio da un revisore contabile o da una società di revisione, ha chiesto di conoscere se il compenso previsto per il revisore legale che ha rilasciato la certificazione ai fini del riconoscimento del credito d’imposta in materia di ricerca e sviluppo possa essere considerato eleggibile al credito d’imposta.

L’AGE ha chiarito che, ai sensi dell’art. 3 del DL 145/2013, riguardante il “Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo”, le spese sostenute per adempiere all’obbligo della certificazione della documentazione contabile, sono incluse, nella determinazione del credito d’imposta in questione, esclusivamente per le “sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti”.

Posto ciò, la società istante, essendo sottoposta a revisione legale in virtù della specifica disciplina relativa alle PMI innovative, non è inclusa tra le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti.

Pertanto, l’AGE ha ritenuto che le spese sostenute per tale attività non incrementano il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo cui ha diritto di fruire, non risultando applicabile quanto previsto dal citato art.3, co 11.

3. Risposta n. 248 del 6 agosto 2020

Conferimento di partecipazioni e scissione totale della conferitaria

I due fratelli TIZIO E CAIO, proprietari rispettivamente delle società ALFA e BETA, le quali a loro volta sono titolari al 50% ciascuna del capitale sociale di diverse società immobiliari, avevano intenzione di procedere ad una riorganizzazione aziendale, dovuta alla differente visione di gestione aziendale, con l’obiettivo di dividere il gruppo in due entità autonome.

Tale obiettivo verrebbe raggiunto attraverso le operazioni di:

1. conferimento, in regime di realizzo controllato art.175 TUIR, da parte di ALFA e BETA, a favore di una società a responsabilità limitata di nuova costituzione, delle partecipazioni al 50% del capitale sociale delle Società Immobiliari rispettivamente detenute da ciascuna delle predette società conferenti;

2. la successiva scissione totale non proporzionale della società conferitaria a favore di due società beneficiarie di nuova costituzione a ciascuna delle quali verranno assegnate le partecipazioni totalitarie in una parte delle Società Immobiliari e ognuna delle quali sarà riconducibile totalmente a ciascuno dei due soggetti conferenti (ALFA e BETA).

Posto ciò, l’Istante ha chiesto un parere in ordine all’eventuale abusività ai fini IRES e IRAP, nonché ai fini dell’imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali.

In relazione a IRES/IRAP l’AGE, ha precisato che tutte le partecipazioni oggetto di conferimento non presentano i requisiti per l’esenzione di cui all’articolo 87 del TUIR (c.d. “participation exemption”) mancando quello della “commercialità” ed inoltre, che le minusvalenze generate dal conferimento non sarebbero deducibili dal reddito imponibile delle società conferenti, essendo la loro formazione non di natura realizzativa ma meramente connessa alla rappresentazione contabile adottata in funzione del regime “a realizzo controllato” di cui all’articolo 175 del TUIR.

Pertanto, l’AGE ha ritenuto che le operazioni prospettate di conferimento di partecipazioni e successiva scissione societaria non comportano il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito.

Infine, con riferimento al comparto dell’imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali, l’AGE ha ritenuto che la combinazione degli atti e dei negozi giuridici in questione non comportano il conseguimento di un vantaggio fiscale indebito e quindi vanno assoggettate a registrazione in termine fisso, con applicazione dell’imposta nella misura fissa di euro 200.

4. Risposta n. 253 del 7 agosto 2020

Imputazione componenti di reddito

La società ALFA stipula con i clienti contratti di licenza di durata annuale o pluriennale e contratti opzionali di prestazioni generiche di servizi, per la fornitura di servizi vari.

A tal proposito, la Società ha chiesto di conoscere il corretto trattamento contabile, sotto il profilo dell’imputazione temporale, dei ricavi e dei costi relativi alle forniture di licenze, al fine della corretta determinazione della base imponibile IRES ed IRAP.

Con la circolare n.77/2017, l’AGE ha precisato che per i soggetti che redigono il bilancio ai sensi del codice civile, sono state introdotte regole di determinazione del reddito coerenti con le nuove modalità di rappresentazione contabile, estendendo, ove compatibili, le modalità di determinazione del reddito imponibile previste per i soggetti IAS/IFRS adopter.

Posto ciò, l’AGE ha ricordato che il Principio Contabile OIC 15, in tema di crediti, stabilisce che quelli derivanti da prestazioni di servizi “sono rilevati in base al principio della competenza quando il servizio è reso, cioè la prestazione è stata effettuata”.

Pertanto occorre verificare quando le prestazioni di servizi rese dall’istante ai propri clienti possano dirsi ultimate e, in particolare, se alcuni dei servizi sono forniti in relazione a più di un periodo d’imposta.

Sulla base di quanto rappresentato dall’Istante, l’AGE ha ritenuto che l’imputazione contabile dei componenti di reddito relativi alle licenze deve avvenire nel momento in cui il servizio risulta attivato o rinnovato per un ulteriore anno.

Per cui, in applicazione del principio di derivazione di cui all’articolo 83 del TUIR, le predette imputazioni temporali assumono rilievo anche ai fini della determinazione dell’IRES.

Ai fini IRAP, considerando il principio generale della “presa diretta da bilancio”, l’AGE ha ritenuto valide le medesime conclusioni presentate ai fini IRES.

5. Risposta n. 254 del 7 agosto 2020

Risarcimento da perdita su partecipazioni

La società ALFA, a causa dell’inadempienza di una terza parte per l’acquisto delle azioni della società BETA, qualche anno più tardi, ha dovuto vendere tali azioni ad un prezzo più basso a causa dell’andamento negativo che la società BETA aveva registrato.

Posto ciò, la società ALFA aveva convenuto in giudizio i soggetti ritenuti inadempienti chiedendo la condanna al risarcimento dei danni.

In pendenza di giudizio di appello, ALFA aveva concluso con le altre parti processuali una transazione, per effetto della quale queste ultime si obbligavano a pagare l’importo complessivo e omnicomprensivo, a saldo e stralcio di ogni e qualunque pretesa e credito vantati nei loro confronti.

Sulla base di quanto presentato, l’Istante ha chiesto se tale componente positivo potesse essere qualificato come plusvalenza (da eventualmente utilizzare a riduzione del costo di acquisto della partecipazione) avente i benefici PEX.

L’AGE ha premesso che l’articolo 86 del TUIR dispone che le plusvalenze dei beni relativi all’impresa, concorrono a formare il reddito se sono realizzate mediante il risarcimento per la perdita o il danneggiamento dei beni.

A sua volta, l’articolo 88 del TUIR prevede che sono invece considerate sopravvenienze attive le indennità conseguite a titolo di risarcimento.

In merito al risarcimento, sotto il profilo civilistico, l’articolo 1223 c.c. dispone che il risarcimento del danno è dovuto per la perdita subita ed il mancato guadagno subiti dal creditore quando tali circostanze sono una conseguenza “immediata e diretta” dell’inadempimento o del ritardo nell’adempimento.

Premesso ciò, l’AGE ha ritenuto che, nella fattispecie in esame, la transazione conclusa tra le parti processuali ha una natura solo “latu sensu” risarcitoria, configurandosi la causa contrattuale nella definizione di una lite giudiziaria, attraverso reciproche concessioni.

La somma percepita da ALFA in esecuzione dell’accordo transattivo, secondo l’AGE, è volta a ristorare un danno diverso dalla perdita di valore delle azioni, dato che non si è in presenza di alcuna perdita o danneggiamento delle partecipazioni, atteso che le stesse sono state vendute nelle more del contenzioso, realizzando un prezzo inferiore rispetto a quello originario a causa dell’andamento negativo della società partecipata.

Il conseguimento della somma nell’ambito dell’accordo transattivo, volta a risarcire l’originario inadempimento contrattuale, costituisce quindi sopravvenienza attiva imponibile ai sensi del menzionato articolo 88, comma 3, lettera a), del TUIR, risarcendo un danno diverso da quello considerato all’articolo 86 del TUIR.

L’AGE ha anche precisato che il parere negativo in merito alla qualificazione come plusvalenza patrimoniale delle somme incassate da ALFA a seguito di transazione assorbe il parere in merito alla possibilità di applicazione del regime di esenzione (c.d. regime pex) alla suddetta somma.

6. Risposta n. 257 del 7 agosto 2020

Credito d’imposta quotazione PMI: IVA indetraibile

L’Istante, soggetto esente IVA, quotato sul mercato AIM, sostenendo costi per la quotazione, riteneva di aver diritto al “credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI ex art. 1, comma 89, L. n.205/2017.

L’Istante ha chiesto se l’importo del tributo IVA indetraibile dovesse concorrere nei costi di consulenza relativi alla quotazione e quindi agevolabili.

L’articolo 1, comma 89, della L. n.205/2017 riconosce alle piccole e medie imprese, che intraprendono una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di uno Stato membro dell’Unione europea un credito d’imposta, fino ad un importo massimo di 500.000 euro, del 50% dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020 (termine esteso con la legge di bilancio 2021).

L’AGE ha precisato che ai fini della determinazione del credito d’imposta sono ammissibili i costi direttamente connessi allo svolgimento delle attività specifiche, da consulenti esterni, persone fisiche e giuridiche, come servizi non continuativi o periodici e al di fuori dei costi di esercizio ordinari dell’impresa connessi ad attività regolari, quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

La circolare n. 44/2009 dell’AGE ha chiarito che non rileva ai fini della determinazione del valore degli investimenti l’IVA parzialmente indetraibile in misura corrispondente al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione ed operazioni esenti.

Posto ciò, la circolare ha precisato che l’IVA parzialmente indetraibile per effetto del pro-rata non può essere considerata come costo afferente le singole operazioni d’acquisto ma è una massa globale che si qualifica come costo generale, evidenziando che resta salva, ovviamente, la possibilità di computare nel valore degli investimenti l’IVA totalmente indetraibile derivante dal pro rata pari a zero.

Pertanto, laddove il contribuente abbia effettivamente un prorata di detraibilità pari a zero, l’AGE ha ritenuto che possa rientrare tra i costi rilevanti ai fini dell’agevolazione in esame l’IVA indetraibile assolta sui costi agevolabili.

7. Risposta n. 258 del 7 agosto 2020

Credito d’imposta per imposte estere e contratto di trasferimento di know how.

La società ALFA aveva stipulato con la società BETA un contratto di trasferimento di know how, dove il compenso consisteva in tre componenti.

La prima componente era una somma versata una tantum pari ad un milione di euro, da versare in rate trimestrali, la seconda era pari all’1 per cento del fatturato generato dalla vendita dei prodotti realizzati con la tecnologia data in licenza e la terza porzione era, invece, specificatamente pattuita per l’uso di disegni ed informazioni tecniche, da versare in rate trimestrali.

L’istante ha fatto presente che, sulle rate già corrisposte, BETA aveva operato una ritenuta alla fonte, in base alla legislazione estera in tema di royalties, pari al 20% degli importi pagati, quando invece, la Convenzione tra Italia e Paese estero stabilisce una misura massima della ritenuta, se il percettore della royalty è il beneficiario effettivo, pari al 15%.

Posto ciò, l’Istante ha chiesto un parere in merito alla qualificazione dei proventi percepiti come canoni, ai sensi dell’articolo 12 del Trattato contro le doppie imposizioni tra Italia e il Paese estero

Inoltre, ha chiesto se fosse possibile beneficiare del credito d’imposta sulle ritenute subite in Paese estero sui pagamenti percepiti in forza del contratto stipulato con BETA, in base al combinato disposto dell’articolo 165 del TUIR e dell’articolo 23 della Convenzione.

Il Modello di Convenzione OCSE definisce come “canoni” i pagamenti di ogni tipo percepiti per l’uso o il diritto d’uso di marchi, disegni e modelli, formule segrete o processi, o per le informazioni riguardanti l’esperienza industriale, commerciale o scientifica.

Nel caso di specie i pagamenti si riferivano al c.d. know how, vale a dire al trasferimento di informazioni non divulgate, di natura industriale, commerciale o scientifica, derivanti da una pregressa esperienza, aventi una rilevanza pratica nell’attività di una società e dalla cui divulgazione può derivare un vantaggio economico.

Il contratto di know how differisce dal contratto di prestazione di servizi, in cui una parte si assume l’obbligo di utilizzare le sue usuali abilità, inerenti la sua professione, per eseguire da sé un lavoro per l’altra parte.

Al fine di distinguere tra la concessione in uso del c.d. know how, convenzionalmente inclusa nel campo di applicazione dell’articolo 12 del Modello, e la mera prestazione di servizi, inclusa nell’articolo 7 del medesimo Modello, assumono rilevanza i seguenti criteri:

-i contratti di trasferimento di know how riguardano informazioni che sono già esistenti o riguardano la cessione di tali informazioni dopo il loro sviluppo o la loro creazione ed includono specifiche disposizioni in merito alla confidenzialità delle suddette informazioni;

-nei contratti di prestazioni di servizi, il cedente si impegna a prestare servizi che possono richiedere l’uso, da parte sua, di speciali conoscenze, capacità ed esperienza, ma non il loro trasferimento all’altra parte;

-in molti casi inerenti la cessione di know how, oltre alla fornitura delle informazioni esistenti o alla riproduzione di materiale esistente, ci dovrebbe essere molto poco di più da fare in base al contratto.

Invece, un contratto di prestazione di servizi dovrebbe richiedere, nella maggior parte dei casi, un livello di spese molto più elevato da parte del cedente al fine di adempiere le proprie obbligazioni contrattuali.

L’AGE ha precisato che nella pratica commerciale, i contratti possono prevedere, come contratti misti, sia la concessione di know how che la prestazione di assistenza tecnica, di conseguenza occorre suddividere l’intero importo concordato, secondo le diverse pattuizioni incluse nel contratto.

Tuttavia, se una delle parti dell’accordo costituisce di gran lunga lo scopo principale del contratto e le altre parti sono di carattere ancillare alla prima e principalmente di carattere irrilevante, il trattamento convenzionale applicabile alla parte principale dovrebbe, in linea generale, essere applicato all’intero contratto.

Nel caso di specie, l’AGE ha ritenuto che i pagamenti percepiti da ALFA possono essere qualificati, ai sensi dell’articolo 12 della Convenzione Italia Paese estero, come “canoni”, determinando una potestà impositiva concorrente, potendo le somme essere oggetto di tassazione sia in Paese estero, come Stato della fonte, sia in Italia, come Stato di residenza del percettore.

Inoltre, ha precisato che ALFA, in veste di beneficiario effettivo dei pagamenti, ha diritto all’applicazione della ritenuta convenzionale del 15 per cento sugli importi pagati dall’altra società e può avvalersi del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero.

Per le ritenute già subite in misura superiore a quella prevista dalla Convenzione, invece, l’istante è tenuto a presentare istanza di rimborso alle competenti autorità fiscali estere.

8. Risposta n. 261 del 11 agosto 2020

Note di variazione emesse dopo la dichiarazione di fallimento

La società ALFA, successivamente alla dichiarazione di fallimento, aveva ricevuto note di accredito emesse, da fornitori di servizi ad esecuzione continuata o periodica.

Le note di accredito non erano state emesse avvalendosi del presupposto del “mancato pagamento” del corrispettivo, ma a seguito della “risoluzione del contratto” per inadempimento del cliente.

Posto ciò, l’Istante ha chiesto di sapere come registrare dal punto di vista contabile/fiscale le note di accredito ricevute.

Il decreto IVA dispone che se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione , viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma.

La legge di Stabilità 2016 ha stabilito che nel caso di risoluzione contrattuale, relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento, la facoltà non si estende a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.

Posto ciò, il cedente prestatore ha la facoltà di recuperare l’IVA relativa ai corrispettivi non percepiti per forniture di beni e servizi effettuate in forza di contratti ad esecuzione continuata o periodica, purché ci si trovi in presenza di una risoluzione per inadempimento e l’esercizio della clausola comporti l’effettiva interruzione della fornitura.

Ne consegue che, in caso di mancato pagamento, previsto come causa di risoluzione del contratto, il cedente/prestatore ha la possibilità di operare le corrispondenti variazioni in diminuzione, senza promuovere una procedura esecutiva ed attenderne l’esito, e, quindi, recuperare l’IVA relativa a tutte le forniture regolarmente adempiute e per le quali non ha ricevuto alcun pagamento.

Pertanto, l’AGE ha ritenuto che, laddove sia stato dichiarato il fallimento prima dell’esercizio della clausola risolutiva per inadempimento e dell’emissione delle note di variazione, il fornitore, al fine di recuperare l’IVA non riscossa, deve necessariamente insinuarsi al passivo della procedura ed attendere l’esito della stessa.

Il curatore, a sua volta, ricevute le note di accredito emesse dovrà procedere alla sola annotazione di dette note di accredito senza inclusione nel riparto finale e nella dichiarazione IVA finale della procedura.

Tale annotazione non determina l’inclusione del relativo credito IVA nel riparto finale, il quale è ormai definitivo, ma ha soltanto lo scopo di evidenziare il credito da parte dell’erario eventualmente esigibile nei confronti del fallito tornato in bonis.

9. Risposta n. 264 del 14 agosto 2020

Cessione dei crediti nell’ambito del consolidato – pagamento debiti – limiti alla compensazione

La società ALFA, partecipante alla procedura di tassazione di gruppo insieme alla controllante BETA, aveva ricevuto due intimazioni di pagamento ed una cartella di pagamento con le quali le veniva richiesto di corrispondere gli importi a titolo provvisorio, relativi all’esito delle sentenze con riferimento ad una controversia tributaria, accompagnati anche da un avviso di accertamento ai fini IRES, IRAP e IVA.

L’Istante aveva effettuato il pagamento di tali importi, avvalendosi di crediti IRES ceduti dalla controllante BETA, ma, tuttavia, tale compensazione era stata scartata con la conseguenza che la stessa risultava essere debitrice delle somme dovute a titolo provvisorio i cui termini di pagamento erano ormai scaduti.

L’Istante, ritenendo, in generale, di poter estendere la speciale procedura di compensazione quale forma di pagamento dei debiti fiscali scaduti anche alle somme dovute a titolo provvisorio in base ad accertamenti c.d. esecutivi o in base alle intimazioni di pagamento emesse, ha chiesto di sapere se i limiti previsti alla compensazione operino anche quando la compensazione è volta al pagamento di debiti erariali iscritti a ruolo, dovuti in pendenza di giudizio a titolo provvisorio, per i quali è scaduto il termine di pagamento.

L’articolo 43-ter del DPR n. 602/1973 prevede che le eccedenze dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle società o enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o più società o all’ente dello stesso gruppo.

Mentre, in base al regime ordinario previsto dalla legge sulla contabilità di Stato, le cessioni relative a somme dovute dallo Stato devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e, ai fini della loro opponibilità, devono essere notificate all’amministrazione cui spetta di ordinare il pagamento, la citata disposizione consente a società o enti appartenenti ad un gruppo di effettuare la predetta cessione mediante l’indicazione nella dichiarazione dei redditi.

Quanto alle concrete modalità di utilizzo del credito IRES ceduto e all’operatività di eventuali obblighi e/o limiti alla fruizione dello stesso, l’AGE ha precisato che l’articolo 31 del DL n. 78/2010 dispone il divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

Pertanto, al contribuente titolare di un credito non è consentito di effettuare alcuna compensazione se non estingue, preventivamente, l’intero debito per il quale è scaduto il termine di pagamento, unitamente ai relativi accessori.

Oltre al pagamento diretto dell’intero debito scaduto, è ammesso, dal medesimo articolo 31 del DL n. 78/2010, il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante una speciale forma di compensazione le cui modalità attuative sono state stabilite con il decreto attuativo del 10 febbraio 2011.

In particolare, l’art. 1 di questo decreto ha stabilito che il pagamento è effettuato dai contribuenti attraverso il sistema del versamento unificato, utilizzando nel modello F24 il codice tributo “RUOL”.

Tanto premesso:

– in assenza di preclusioni espresse nulla vieta che il credito IRES ceduto dalla propria controllante al contribuente possa essere da quest’ultimo utilizzato in compensazione per il pagamento dei debiti erariali iscritti a ruolo, dovuti in pendenza di giudizio a titolo provvisorio, per i quali è scaduto il termine di pagamento;

– il rinvio all’articolo 17, che stabilisce il momento in cui è possibile eseguire la compensazione, non include alcun riferimento, esplicito od implicito, al limite alla compensazione, ma risulta finalizzato esclusivamente a determinare le modalità concrete del pagamento delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali mediante compensazione.

Pertanto, l’AGE ha ritenuto che l’istante possa compensare, ai sensi all’articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010, l’intero debito iscritto a ruolo scaduto per imposte erariali e relativi accessori con il credito IRES risultante dalla dichiarazione presentata per il periodo d’imposta 2019, a condizione che vengano rispettate le disposizioni che, successivamente all’entrata in vigore del decreto attuativo del 2011, sono state emanate in materia di controllo preventivo dell’utilizzo in compensazione di crediti diversi dall’IVA.

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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Roma, 12.01.2021

Dott. Marco Senesi

marcosenesi@fiorentinoassociati.it

Dott. Marco Fiorentino

marcofiorentino@fiorentinoassociati.it

Fiorentino Associati sostiene www.associazionedo.no.it

DISCLAIMER

Il presente focus ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

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