FOCUS 6/20
Risposte dell’Agenzia delle Entrate Dal 1° al 31 MAGGIO 2020 RISPOSTE
1. Risposta n.126 dell’ 8 maggio 2020
Cessione del credito d’imposta ecobonus e sismabonus.
L’interpello riguarda la normativa precedente a quella di cui al cc.dd “110%”.
La società Istante ALFA aveva realizzato interventi finalizzati, congiuntamente, alla riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico su parti comuni di edifici condominiali e il relativo corrispettivo era stato regolato, in parte, tramite l’integrale cessione della detrazione d’imposta spettante al committente, per la restante parte, tramite bonifico bancario.
Posto ciò, l’Istante ha chiesto quale fosse la corretta modalità di cessione del credito d’imposta che aveva acquisito dai condomini a seguito dell’esecuzione dei lavori.
In particolare, ha chiesto se la facoltà di cedere in tutto o in parte il credito d’imposta c.d. ecobonus e ecobonus+sismabonus, in luogo del suo utilizzo in compensazione, dovesse essere esercitata sull’intero credito attribuito alla Società, dal momento in cui lo stesso fosse divenuto disponibile, ovvero, potesse essere esercitata sulla parte di credito che residuasse di anno in anno per l’utilizzo in compensazione.
Inoltre, ha chiesto se la cessione del credito d’imposta nei confronti di uno o più soggetti collegati dovesse essere effettuata in unica soluzione oppure potesse essere effettuata in più fasi temporalmente distinte.
Con riferimento al caso di specie, ai sensi del provvedimento n. 165110/2017, l’AGE ha chiarito che il singolo condomino può cedere l’intera detrazione calcolata o sulla base dell’intera spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, per la quota a esso imputabile.
La cessione del credito d’imposta può avvenire solo dopo che tale credito sia divenuto disponibile, vale a dire dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il fornitore abbia emesso fattura comprensiva del relativo importo.
Invece per quanto riguarda l’utilizzo del credito d’imposta da parte del cessionario, il citato provvedimento ha disposto che il credito d’imposta attribuito al cessionario, che non sia oggetto di successiva cessione, sia ripartito in dieci quote annuali di pari importo, utilizzabili in compensazione.
La quota di credito che non sia stata utilizzata nell’anno non può essere richiesta a rimborso, ma può essere utilizzata negli anni successivi, senza, peraltro, indicare alcun limite temporale.
Pertanto l’AGE ha ritenuto che sia possibile cedere il credito anche parzialmente in favore di soggetti diversi, anche in tempi diversi e dopo aver già utilizzato in compensazione alcune rate del credito, che naturalmente non saranno cedibili.
Inoltre, è possibile anche cedere le rate del credito che non siano ancora utilizzabili in compensazione, fermo restando che il cessionario utilizzerà in compensazione i crediti ricevuti secondo l’originaria dislocazione temporale delle rate maturate in capo al cedente.
2. Risposta n.130 del 15 maggio 2020
Patent box – Conferimento d’azienda
La società istante, BETA conferitaria , ha chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di considerare il contributo positivo da patent box, determinato con riferimento a un ramo d’azienda oggetto di conferimento, al lordo del contributo negativo da patent box prodotto dalla società ALFA con riferimento al medesimo ramo d’azienda, nella frazione di periodo d’imposta ante conferimento.
Il Patent box consiste in un regime opzionale di tassazione agevolata che prevede una parziale detassazione dei redditi derivanti dall’utilizzo di determinati beni immateriali, purché tali beni siano espressione delle attività di ricerca e sviluppo svolte dal Contribuente.
L’esercizio di tale opzione ha una durata di cinque esercizi sociali, durante i quali il Contribuente dovrà considerare sia l’eventuale perdita prodotta dal bene immateriale, quando i costi sono maggiori dei ricavi, sia l’eventuale reddito generato.
L’AGE, con circolare n. 36 del 2015, ha chiarito che nel caso in cui l’impresa verifichi che lo sfruttamento economico del bene immateriale generi una perdita, l’impresa in regime Patent Box rinvierà gli effetti positivi dell’opzione agli esercizi in cui lo stesso bene sarà produttivo di reddito.
Le perdite generate, attraverso un meccanismo di recapture, saranno computate a riduzione del reddito lordo agevolabile, fino al loro completo esaurimento.
Nel caso di specie, l’AGE ha precisato che in caso di operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda, il soggetto avente causa subentrerà nell’esercizio dell’opzione effettuato dal dante causa, anche in relazione al sostenimento dei costi.
Pertanto, la possibilità di esercitare l’opzione per singolo bene immateriale implica che le perdite fiscali generate debbano essere mantenute all’interno del regime patent box del solo bene che le ha prodotte.
Le perdite fiscali di un determinato bene, infatti, andranno a decurtare i soli eventuali redditi positivi generati dallo stesso bene nel quinquennio di efficacia dell’opzione; ciò anche a seguito delle operazioni straordinarie previste dalla norma.
Posto ciò, l’AGE ha ritenuto che BETA dovrà computare in riduzione del suo contributo positivo il contributo negativo generato da ALFA ante conferimento, fino a relativo esaurimento.
3. Risposta n. 132 del 15 maggio 2020
Esenzione IVA – mandato senza rappresentanza
La società istante ALFA, oltre alla sua attività principale, aveva intenzione di intraprendere una seconda attività consistente nella gestione di un ambulatorio nel quale diversi professionisti, medici e fisioterapisti, erogassero a terzi clienti servizi sanitari.
La modalità di fatturazione adottata consisterebbe nel ricevere fattura dai singoli medici, con mandato senza rappresentanza, in esenzione IVA per le prestazioni rese ai pazienti, fatturare ai clienti/pazienti la prestazione del professionista, maggiorata del compenso di ALFA, sempre in regime di esenzione, e poi incassare il corrispettivo del cliente, provvedendo a pagare la fattura emessa dai professionisti.
L’Istante ha chiesto se tale modalità di fatturazione fosse corretta.
Il Decreto IVA prevede che le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.
L’AGE, con la risoluzione 250 del 2002, ha precisato che con il contratto di mandato senza rappresentanza, il mandatario assume e acquista in nome proprio rispettivamente gli obblighi e i diritti derivanti dal compimento dell’affare trattato per conto del mandante.
In tal caso, le prestazioni di servizi rese o ricevute dal mandatario senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.
Nella fattispecie prospettata, l’AGE ha chiarito che l’Istante deve emettere fattura ai clienti/pazienti per le prestazioni rese in esenzione da IVA, ricorrendone i presupposti applicativi, e ricevere fattura dal professionista/mandante per la prestazione dallo stesso effettuata, sempre in regime di esenzione e al ricorrere dei presupposti applicativi.
Nella fattura emessa dal professionista/mandante, il corrispettivo esente da IVA è pari alla differenza tra l’ammontare fatturato dalla Società al paziente e la provvigione spettante a quest’ultima, che sarà esclusa dalla base imponibile.
4. Risposta n. 135 del 20 maggio 2020
Conferimento a regime a realizzo controllato
Due coniugi, detentori del capitale sociale della holding BETA, la quale a sua volta controllava la società DELTA, conferivano nella controllante le loro partecipazioni possedute direttamente in DELTA.
Il capitale sociale della società DELTA era composto da una partecipazione maggioritaria detenuta da BETA e il restante diviso tra i due coniugi e azioni proprie.
L’Istante, volendosi avvalere del regime di “realizzo controllato”, ha chiesto se il possesso di azioni proprie da parte della società conferita potesse determinare in capo alla conferitaria una situazione già di controllo tale da precludere l’applicazione del regime in oggetto.
Il “regime di realizzo” prevede che le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società, ovvero incrementa la percentuale di controllo, sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.
Ai fini dell’applicazione di tale regime, per effetto dei conferimenti eseguiti, la società conferitaria deve acquisire il controllo della società scambiata, ovvero incrementare la percentuale di controllo, dovendo valutare tale requisito in capo alla società conferitaria.
Invece, laddove la conferitaria detenga già una partecipazione di controllo nella società conferita, alla quale vengano ad aggiungersi le nuove partecipazioni conferite, il regime di “realizzo controllato” non è fruibile.
Nella fattispecie in esame, l’AGE ha precisato che la disciplina civilistica delle azioni proprie prevede che, nelle società per azioni che non ricorrono al mercato del capitale di rischio, quale quella di specie, le azioni proprie devono essere conteggiate nel calcolo sia dei quorum assembleari costitutivi che di quelli deliberativi.
Posto ciò, l’AGE ha precisato che il vincolo di controllo deriva dalla spettanza ad una società della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; il computo nel quorum deliberativo dei voti sospesi riferibili alle azioni proprie detenute dalla società conferita comporta che la società conferitaria nella situazione prospettata – ante conferimento – non detiene il controllo di diritto della società conferita.
Tale controllo verrebbe invece acquisito per effetto del conferimento con un unico atto delle partecipazioni detenute dalle persone fisiche, con conseguente applicabilità del regime in oggetto.
5. Risposta n. 139 del 22 maggio 2020
Sismabonus e Ecobonus – cessione del credito
L’interpello riguarda la normativa precedente a quella di cui al cc.dd “110%”.
L’Istante, proprietario di un immobile gravemente danneggiato dal sisma, aveva intenzione di effettuare interventi edilizi di demolizione e ricostruzione che avrebbero comportato l’adozione di misure antisismiche e di efficientamento energetico.
Pertanto, ha chiesto se fosse possibile fruire delle detrazioni del sisma+ecobonus avvalendosi della cessione del credito d’imposta spettante per gli interventi da eseguire.
L’art.14 del DL 63/2014 prevede che per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, spetta una detrazione nella misura dell’80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell’85 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori.
La predetta detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Inoltre, è previsto che, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possano optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.
Nella fattispecie in esame, l’AGE ha precisato che l’istante potrà fruire della detrazione a condizione che vengano rispettati tutti i requisiti necessari.
In particolare, con riferimento agli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, nel caso di un intervento di demolizione e ricostruzione, è necessario che dal titolo amministrativo, che attesti i lavori, risulti che l’opera consista in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione.
Ai fini dell’ecobonus, invece, è necessario che gli edifici oggetto degli interventi siano “esistenti” e abbiano determinate caratteristiche tecniche.
6. Risposta n. 140 del 22 maggio 2020
Interventi di recupero del patrimonio edilizio
L’istante aveva sostenuto spese per l’installazione di un condizionatore nella propria abitazione, detenuta con contratto di locazione stipulato con un Ente regionale.
In sede di presentazione del modello 730, successivamente all’intervento, l’istante aveva richiesto ed ottenuto l’autorizzazione scritta all’esecuzione dell’intervento da parte del predetto Ente.
Pertanto, l’Istante ha chiesto se fosse possibile applicare la detrazione IRPEF, sulla base della normativa in materia di detrazioni per le ristrutturazioni edilizie.
Il TUIR prevede una detrazione dall’imposta lorda, pari al 50 per cento delle spese sostenute, calcolata su di un ammontare massimo delle spese stesse pari a 96.000 euro per immobile, ripartita in dieci quote annuali di pari importo, a fronte degli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
L’AGE, con riferimento alla circolare n. 13 del 2019, ha precisato che la detrazione spetta anche ai detentori dell’immobile a condizione che la detenzione stessa risulti da un contratto di locazione o di comodato regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori, o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, e che siano in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Nel caso di specie, al fine di garantire la necessaria certezza ai rapporti tributari, la mancanza, al momento dell’inizio dei lavori, di un titolo di detenzione dell’immobile risultante da un atto registrato precludeva il diritto alla detrazione, pur se si provveda alla successiva regolarizzazione.
Con riferimento, invece, al consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario, l’AGE ha ritenuto che lo stesso possa essere acquisito in forma scritta anche successivamente all’inizio dei lavori a condizione, tuttavia, che sia formalizzato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intenda fruire della detrazione medesima.
Nel caso di specie, pertanto, l’Istante, essendo in possesso dell’autorizzazione in forma scritta dell’Ente proprietario, può usufruire della detrazione.
7. Risposta n. 143 del 25 maggio 2020
Trasferimento del credito d’imposta – conferimento d’azienda
L’Istante aveva conferito la propria azienda nella neocostituita società BETA e con tale operazione era stato trasferito, nella società conferitaria, il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno ottenuto dalla società conferita, prima dell’operazione di conferimento.
Ritenendo che il conferimento d’azienda non costituisse causa di rideterminazione del credito di imposta, l’Istante ha chiesto quali fossero le “modalità operative” da adottare per effettuare il trasferimento del richiamato credito, per la parte non utilizzata.
L’art. 1 della L. 208/2015 prevede un credito di imposta a favore delle imprese che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone dell’Italia meridionale.
Inoltre, il credito d’imposta viene rideterminato nel caso in cui, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione.
Nel caso di specie, l’AGE ha ritenuto che l’ipotesi di rideterminazione del credito non possa trovare applicazione, perché i beni oggetto di agevolazione non erano stati singolarmente dismessi o ceduti a terzi, ma circolavano insieme all’azienda.
Con riferimento al quesito posto dall’istante, relativo “alle modalità operative”, la società conferitaria, per utilizzare in compensazione il credito d’imposta maturato dalla società conferente, non ha la necessità di rettificare il modello CIM (presentato dalla conferente), ma deve compilare il modello F24 indicando, nel campo codice fiscale, il proprio codice fiscale, nel campo codice fiscale contribuente coobbligato, il codice fiscale della società conferente e, nel campo codice identificativo, il codice “62”.
8. Risposta n. 144 del 25 maggio 2020
Credito d’imposta per spese pubblicitarie – Conferimento d’azienda
La cessata ditta individuale aveva sostenuto spese per spot pubblicitari e, successivamente, era stata oggetto di conferimento d’azienda nella società ALFA, la quale, a sua volta, aveva sostenuto spese di pubblicità.
L’Istante, ritenendo che le spese pubblicitarie fossero sia quelle sostenute dalla ditta individuale che quelle sostenute dalla società ALFA post conferimento, aveva presentato telematicamente la richiesta per la fruizione del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali.
Posto ciò, l’Istante ha chiesto un parere in merito alla fattispecie rappresentata.
Ai sensi dell’art. 57-bis del DL 24/2017, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, il cui valore superi almeno dell’1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente, è attribuito un credito di imposta pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative.
Inoltre, secondo l’art. 98 del DL 18/2020, sono esclusi dalla concessione del credito di imposta, oltre che i soggetti che nell’anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio non abbiano effettuato investimenti pubblicitari ammissibili, anche quelli che abbiano iniziato l’attività nel corso dell’anno per il quale si richiede il beneficio.
Nella fattispecie analizzata, considerando che la ditta cessata aveva conferito alla società istante l’intera azienda, cui gli investimenti pubblicitari effettuati si riferivano e che la medesima azienda veniva condotta dalla conferitaria nell’ambito dell’esercizio di attività imprenditoriale, l’AGE ha ritenuto che l’istante debba considerare quale riferimento l’ammontare degli investimenti effettuati nel 2018 dalla ditta individuale, ai fini del computo dell’investimento incrementale del 2019 su cui calcolare il credito di imposta in questione.
9. Risposta n. 146 del 26 maggio 2020
Incentivi fiscali Start up innovative
L’Istante, avendo sottoscritto un investimento in una società avente i requisiti di start up innovativa, ha chiesto se fosse possibile usufruire della detrazione riconosciuta in misura pari al 30% della somma investita, indipendentemente dal regime di comunione legale con il coniuge.
L’art. 29 del DL n. 179/2012, al fine di incentivare gli investimenti in startup innovative, riconosce determinati benefici fiscali ai soggetti che investono nel capitale sociale di tali società, sia direttamente sia indirettamente, tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o altre società che investono prevalentemente nelle start up innovative.
Tali incentivi fiscali consistono in una riduzione delle imposte sui redditi derivante dalla concessione di detrazioni, per gli investitori soggetti IRPEF, o di deduzioni, per gli investitori soggetti IRES.
Sulla base delle disposizioni in vigore, l’AGE ha precisato che la detrazione è riconosciuta in favore del soggetto che ha effettuato l’investimento agevolato e nessuna ulteriore specificazione consente di chiarire a chi spetti la detrazione nell’ipotesi in cui, come nel caso in esame, la titolarità giuridica dell’investimento faccia capo anche al coniuge, non sottoscrittore dello stesso.
L’art. 177 del codice civile prevede che costituiscono oggetto della comunione gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali.
Posto ciò, l’AGE ha ritenuto che per la fruizione della detrazione si debba far riferimento all’effettivo sostenimento della spesa e all’idonea documentazione della stessa, a nulla rilevando né la composizione degli assetti patrimoniali all’interno della famiglia, né la circostanza che i relativi redditi siano imputati pro quota in ragione del regime di comunione legale.
Nel caso in esame, con riferimento alla circolare n. 16/2014 dell’AGE, se l’Istante risultava essere il solo sottoscrittore dell’investimento ed era in possesso della documentazione che comprovasse l’operazione cui il beneficio in questione era connesso, la detrazione spettava allo stesso per intero ove avesse effettivamente sostenuto l’intera spesa dell’investimento, indipendentemente dalla circostanza che, per effetto del regime della comunione legale, la titolarità giuridica delle quote appartenga, per il 50 per cento, alla moglie.
10. Risposta n. 152 del 27 maggio 2020
Redditi diversi
L’Istante, proprietario di una unità immobiliare riconducibile alla categoria C2, aveva intenzione di cambiare la destinazione della suddetta unità immobiliare in A3 e successivamente di procedere all’alienazione delle abitazioni.
L’Istante ha chiesto se gli eventuali atti di cessione fossero idonei a configurare un’attività imprenditoriale e se generassero una plusvalenza imponibile.
L’art. 67 del TUIR definisce come redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni e che non siano stati conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice.
Pertanto, presupposto per la tassazione della plusvalenza nell’ambito dei redditi diversi è che l’attività posta in essere dalla persona fisica non sia idonea a configurare l’esercizio di impresa commerciale.
Sulla base di quanto esposto, l’AGE ha ritenuto che l’attività compiuta dall’Istante debba considerarsi imprenditoriale dal momento che l’intervento sull’immobile originariamente C3 di cui era proprietaria risultava finalizzato non al proprio uso o a quello della propria famiglia, bensì alla vendita a terzi, previo ottenimento del cambiamento della destinazione d’uso, avvalendosi di un’organizzazione produttiva idonea e svolgendo un’attività protrattasi nel tempo.
Ne consegue che il reddito generato dalla vendita delle suddette unità immobiliari deve essere considerato imponibile quale reddito rientrante nella categoria dei redditi di impresa.
11. Risposta n. 155 del 28 maggio 2020
Scissione asimmetrica parziale – Imposta sulle successioni e donazioni
Gli eredi delle azioni costituenti il capitale sociale della Società DELTA, ricevute in comproprietà e in parti uguali tra loro, con la dichiarazione di successione, si erano avvalsi dell’agevolazione prevista dall’art. 3, comma 4-ter del TUS, relativa all’esenzione dell’imposta sulle successioni e donazioni.
Posto ciò, gli Eredi intendevano attuare una scissione parziale asimmetrica, in esito alla quale si sarebbero costituite tre distinte società di capitali, ciascuna delle quali sarebbe stata detenuta da uno solo degli eredi.
Al riguardo, gli Istanti hanno chiesto se, in caso di realizzazione dell’operazione di scissione parziale asimmetrica, si verificasse la decadenza dall’agevolazione di cui all’art. 3, comma 4-ter del TUS.
Tale disposizione prevede che i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia a favore dei discendenti, di aziende, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni.
Il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo e a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.
L’AGE, con le circolari n. 3 del 2008 e n. 18 del 2013, ha precisato che le operazioni di trasformazione, fusione e scissione, prima del decorso di cinque anni dalla donazione o successione, non siano causa automatica di decadenza dall’agevolazione, ma il requisito della prosecuzione dell’attività di impresa, richiesto dalla norma, si può considerare comunque assolto purché il socio mantenga o integri, nella società di capitali, una partecipazione di controllo.
Nel caso di specie, all’esito dell’operazione di scissione parziale non proporzionale, la società verrebbe parzialmente scissa a favore di tre nuove società beneficiarie, ALFA, BETA e GAMMA, di proprietà esclusiva di ciascuno, separando così il patrimonio aziendale e mantenendo in capo alla comunione ereditaria il controllo della società scindenda.
Tale operazione di riorganizzazione, tuttavia, non permetterebbe alla medesima comunione ereditaria di mantenere o integrare il controllo delle società beneficiarie poiché ognuna di esse sarebbe totalmente partecipata da ogni singolo erede, portando allo scioglimento della comunione ereditaria.
Pertanto, il requisito della prosecuzione dell’attività di impresa, richiesto dalla norma, non si intende assolto in quanto, prima del decorso dei cinque anni stabiliti, non si realizza il mantenimento o integrazione del controllo delle società beneficiarie da parte dei tre eredi.
Sulla base di quanto esposto, l’AGE ha ritenuto che l’operazione di scissione descritta configuri una causa di decadenza parziale dal beneficio, limitatamente alla parte di imposta sulle successioni e donazioni relativa alle quote di patrimonio netto scorporate dalla Società scindenda e confluenti nelle tre società beneficiarie.
Mentre, non si ravvisa la decadenza dall’agevolazione per la parte di imposta relativa alla quota di patrimonio netto che rimane nella Società scindenda, purché la comunione ereditaria continui a detenerne il controllo per il periodo richiesto dalla norma.
12. Risposta n. 156 del 28 maggio 2020
Tassazione sugli utili corrisposti a soggetti esteri
GAMMA, fondo pensione locale partecipante allo Schema pensionistico del settore pubblico nel Regno Unito, partecipava al veicolo condiviso ZETA che aveva adottato uno schema contrattuale denominato “Authorised Contractual Scheme”(ACS).
L’ACS risulta essere uno schema contrattuale, autorizzato dalla “Financial Conduct Authority” (FCA), di proprietà collettiva di attività finanziarie che non ha personalità giuridica e non costituisce un’entità per conto proprio.
Sul piano fiscale, un ACS è considerato trasparente, non rientra quindi tra i soggetti passivi delle imposte sui redditi.
Al momento della costituzione dello ZETA ACS, GAMMA aveva conferito talune delle proprie attività all’interno dello ACS, in cambio dell’emissione di quote dello stesso ACS.
Tra gli investimenti già detenuti da GAMMA, e ora detenuti dallo ACS, vi erano azioni emesse da società fiscalmente residenti in Italia.
In base alla norma interna, i dividendi pagati da tali società allo ACS scontano la ritenuta del 26 per cento.
Dal momento che ACS, in quanto fiscalmente trasparente, non era soggetto ad imposta nel Regno Unito, non poteva qualificarsi come residente ai fini del trattato con l’Italia e, conseguentemente, ad ACS non spettavano i benefici convenzionali.
Con l’istanza di interpello in esame, l’Istante ha chiesto se nei confronti di ACS, fino all’uscita del Regno Unito dalla UE, fosse applicabile l’articolo 27, co. 3, DPR n. 600/73, laddove è previsto che l’aliquota della ritenuta è ridotta all’11 per cento sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri e dell’Unione europea.
Inoltre, nei confronti di GAMMA, anche post Brexit, ha chiesto se fosse applicabile l’articolo 10, co. 2, del trattato tra Italia e Regno Unito, ove dispone che tali dividendi possano essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non possa eccedere il 15 percento dell’ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
In merito al primo quesito, l’AGE ha precisato che il destinatario della disposizione non è il beneficiario effettivo, ovvero il soggetto al quale ricondurre il flusso degli utili maturati e, quindi, il percettore finale del reddito, ma esclusivamente la platea di soggetti indicati dalla stessa norma.
Nella fattispecie rappresentata, pertanto, la condizione per l’applicazione dell’aliquota agevolata sarebbe la configurabilità dell’ACS quale fondo pensione, ma tale configurabilità non risulta possibile per la sua forma contrattuale.
Posto ciò, l’AGE non ha ritenuto possibile applicare agli utili corrisposti ad ACS il regime previsto dal secondo periodo del comma 3 dell’articolo 27.
In merito al secondo quesito, l’assenza di soggettività passiva dell’ACS, nel Regno Unito, impedisce di considerare tale forma di investimento collettivo come persona residente in tale Paese, in quanto entità fiscalmente trasparente, non assoggettata ad un’obbligazione fiscale illimitata.
Di conseguenza, non potrà essere applicato il Trattato a beneficio diretto dell’ACS.
Tuttavia, dal Commentario del Modello OCSE si evince che i partecipanti a un veicolo che investe in Italia possono godere del trattamento convenzionale previsto dal Trattato concluso dall’Italia e il Paese in cui risiedono, purché i proventi generati dagli asset siano loro imputati ai fini dell’imposizione nel rispettivo Stato di residenza.
Tale condizione si ritiene verificata quando lo Stato di residenza dei partecipanti qualifichi il veicolo come fiscalmente trasparente e assoggetta a imposizione gli utili di gestione in capo agli investitori, indipendentemente dalla percezione.
Al riguardo, in base alla legislazione fiscale britannica, il reddito che deriva dagli investimenti è imputato a ciascun partecipante in proporzione alla sua quota, come se lo avesse ricevuto direttamente, prescindendo dalla distribuzione.
Ne consegue che il riconoscimento del vantaggio convenzionale è sempre subordinato al riscontro della qualifica di residente ai fini del Trattato, nonché della sussistenza di tutte le condizioni a cui è subordinata l’applicazione del regime convenzionale.
Al ricorrere delle suesposte condizioni, i fondi pensione partecipanti all’ACS possono beneficiare del trattamento previsto dall’articolo 10, paragrafo 2, della Convenzione.
13. Risposta n. 160 del 29 maggio 2020
Rimborso IVA
ALFA, stabile organizzazione che svolgeva funzioni di supporto all’attività commerciale effettuata dalla casa madre, aveva presentato una dichiarazione IVA dalla quale risultava una eccedenza di imposta che era stata indicata come imposta a credito, da riportare in detrazione o in compensazione all’anno successivo.
L’Istante ha domandato se fosse possibile chiedere il rimborso di tale credito, dato che il credito IVA emergente dalla dichiarazione per il periodo d’imposta rappresentava il totale dell’eccedenza di imposta derivante dai moduli relativi all’istante stesso e alla casa madre.
L’articolo 30 del decreto IVA contiene un’elencazione tassativa dei presupposti che consentono la richiesta di rimborso del credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale, al di fuori dei quali lo stesso deve necessariamente essere riportato in detrazione/compensazione nel periodo d’imposta successivo.
In particolare, il rimborso dell’IVA è previsto per i soggetti non residenti e senza stabile organizzazione.
Posto ciò, per espressa previsione normativa, alla stabile organizzazione è precluso l’accesso al rimborso del credito IVA, perché riservato esclusivamente a quei soggetti non stabiliti per i quali non sussiste alcun criterio di collegamento con il territorio dello Stato in cui ha maturato il credito.
Nel caso di specie, la stabile organizzazione, assolvendo l’IVA in dogana per le importazioni dei beni in Italia, perfezionava le operazioni effettuate dalla casa madre e, pertanto, non poteva considerarsi irrilevante ai fini della realizzazione delle stesse.
Di conseguenza l’istante, al pari degli altri soggetti passivi stabiliti, non può avvalersi del presupposto di cui all’articolo 30 del decreto IVA per richiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione annuale.
Pertanto, l’IVA a credito, come complessivamente emergente dalla dichiarazione annuale presentata dall’istante, può essere riportata da quest’ultimo in detrazione/compensazione all’anno successivo.
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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Roma, 12.10.2020
Dott. Marco Senesi
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Dott. Marco Fiorentino
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Fiorentino Associati sostiene www.associazionedo.no.it
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