FOCUS 1/20
Risposte dell’Agenzia delle Entrate Dal 1° al 31 GENNAIO 2020
RISPOSTE
1. Risposta n.2 del 10 gennaio 2020
Trattamento fiscale dei contributi per i rifiuti conferiti nelle piattaforme di selezione.
Il Consorzio ALFA, avente come finalità la gestione dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, in base alla legge regionale doveva versare a favore dei Comuni sede di impianti di trattamento dei rifiuti un indennizzo per i rifiuti sottoposti nell’anno alle operazioni di recupero.
Il Consorzio anche dopo l’abrogazione di tale norma aveva deciso di continuare a riconoscere i contributi a favore dei medesimi Comuni.
In tale periodo, il Consorzio aveva stanziato prudenzialmente a bilancio un accantonamento per tali indennizzi, anche se non riconosciuti da norme regionali, i quali non erano fiscalmente deducibili nell’esercizio di imputazione.
In base a quanto rappresentato, l’istante ha chiesto se il suddetto componente negativo di reddito possa essere recuperato nell’esercizio di corresponsione dell’indennizzo, alla stregua di una sopravvenienza passiva ai sensi dell’articolo 101, comma 4, del TUIR.
Secondo l’AGE, la corresponsione di tali contributi ai Comuni risulta fiscalmente deducibile, nel rispetto del principio di competenza di cui all’articolo 109 del TUIR, in quanto comunque inerente lo svolgimento dell’attività svolta del consorzio medesimo.
2. Risposta n.5 del 16 gennaio 2020
Detrazione fiscale nella compravendita di immobili che abbiano subito interventi antisismici
La Società istante ha dichiarato di voler realizzare unità immobiliari risultanti da demolizione e ricostruzione di preesistenti edifici, per il tramite di una costituenda partecipata di cui deterrà una quota maggioritaria.
L’istante ha precisato che gli interventi rientrano nelle previsioni dell’art 16 del DL n. 63/2013, dove viene stabilito che agli acquirenti di unità immobiliari, ubicate in comuni ricadenti nelle zone sismiche, vendute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che abbiano realizzato interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, spetta una detrazione d’imposta, ai sensi del comma 1-quater del medesimo articolo.
Inoltre viene chiarito che sarà la NewCo ad acquistare l’immobile e a sostenere le spese per la demolizione e ricostruzione al fine di procedere alla vendita delle unità immobiliari risultanti.
Sulla base di quanto esposto l’istante ha chiesto se:
1. Le spese sostenute per realizzare la totale demolizione e ricostruzione possano godere della detrazione IRES indipendentemente dal fatto che l’intervento sia qualificato come costruzione ex novo o come ristrutturazione di un fabbricato esistente;
2. i promissari acquirenti possano iniziare a detrarre l’85% di quanto versato a titolo di caparra/acconto nella dichiarazione IRES relativa all’anno di versamento sebbene l’atto pubblico di trasferimento avverrà in anni successivi;
3. gli acquirenti di tali immobili debbano ai fini della detrazione, effettuare gli specifici adempimenti previsti per la ristrutturazione sia “ordinaria” che antisismica;
4. il soggetto avente diritto alla detrazione possa optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori o ad altri soggetti privati, oppure per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta.
5. i soci della società costituenda che effettuerà le opere edilizie possano acquisire direttamente, come controparte del compratore dell’immobile, il credito corrispondente alla detrazione spettante agli acquirenti medesimi ovvero acquisire il credito nella cessione successiva alla prima.
Considerando l’art. 16, comma 1-septies del DL 63/2013, l’AGE ha chiarito quanto segue:
In merito al primo quesito la detrazione è applicabile anche per gli interventi realizzati dall’impresa di costruzione mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente.
Per quanto riguarda il secondo quesito, l’AGE ha ritenuto che la detrazione non è condizionata alla cessione o assegnazione di tutte le unità immobiliari, costituenti l’intero fabbricato, in quanto ciascun acquirente può beneficiare della detrazione in relazione al proprio atto di acquisto.
Tuttavia, in tal caso, è necessario che i lavori riguardanti l’intero fabbricato siano stati ultimati e la detrazione potrà essere fruita dall’acquirente solo a partire dall’anno di ultimazione.
In risposta al terzo quesito, l’AGE ha rammentato che con provvedimento del Direttore n. 660057/2019, l’obbligo di effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale è espressamente escluso per gli interventi di cui al comma 1-septies dell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013
In merito al quarto quesito, in base alla L. 160/2019 (legge di Bilancio 2020), è possibile avvalersi solo dell’istituto della cessione del credito, che bisogna anche comunicare all’AGE.
La possibilità di optare per contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi è stata eliminata con l’abrogazione dell’articolo l’articolo 10, comma 2 del decreto legge 30 aprile 2019 eseguita dalla legge di Bilancio 2020.
Per quanto riguarda l’ultimo quesito, l’AGE ha fatto presente che la cessione del credito corrispondente alla detrazione può essere effettuata nei confronti dell’impresa costruttrice ovvero di altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.
La Circolare n.11 del 2018 ha chiarito che per “altri soggetti privati” devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione e che la cessione del credito deve intendersi limitata ad una sola eventuale cessione successiva a quella originaria.
La circolare di riferimento, inoltre, ha precisato che, la detrazione potrà essere ceduta, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti appartenenti ad un gruppo, anche nei confronti delle altre società del gruppo.
Sulla base di quanto esposto, l’AGE ha precisato che non sussistono ostacoli alla cedibilità, successiva alla prima, del credito in esame alla società istante o alle persone fisiche, che dovessero entrare a far parte della compagine societaria della NewCo, nel momento in cui i richiamati soggetti dovessero acquisire la partecipazione descritta nella NewCo.
3. Risposta n.6 del 17 gennaio 2020
Rimborso IVA azienda in liquidazione – prestazione garanzia
La società istante, partecipata per il 50% da una Pubblica Amministrazione e per l’altro 50% da impresa con patrimonio superiore ai 250 milioni, a totale partecipazione pubblica, ha evidenziato che dal proprio bilancio finale di liquidazione risultano crediti IVA per un importo superiore a Euro 30.000.
Affermando che il rimborso è subordinato alla prestazione di idonea garanzia da parte del richiedente, come previsto dall’art. 38- bis, comma 4, del DPR 633/1972, l’istante ha chiesto se fosse possibile avvalersi del comma 5 del medesimo articolo.
L’art. 38-bis, comma 4 prevede che sono eseguiti, previa prestazione della garanzia di cui al comma 5, i rimborsi di ammontare superiore a 30.000 euro quando richiesti da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.
Il citato comma 5 prevede che per i gruppi di società, con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, la garanzia può essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante della obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi, all’Amministrazione finanziaria.
Nel caso di specie l’AGE ha precisato che non esiste un bilancio consolidato di gruppo, né una società capogruppo ovvero controllante e, come precisato dalla circolare n. 32 del 2014, i suddetti presupposti sono essenziali ai fini dell’applicazione della citata disposizione.
Pertanto, l’AGE ha chiarito che la disposizione in esame non è applicabile nel caso in cui la garanzia fosse offerta mediante diretta assunzione dell’obbligazione da parte di un’Amministrazione dello Stato ovvero di una società a totale partecipazione pubblica
4. Risposta n. 10 del 23 gennaio 2020
Trattamento IVA di beni e servizi oggetto di welfare aziendale
La società istante ALFA, società di benefit, al fine di gestire il welfare aziendale dei propri clienti, ai sensi dell’art. 51, comma 3-bis del TUIR, avrebbe intenzione di utilizzare dei documenti di legittimazione in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale che permettono l’erogazione dei beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro
L’Istante ha chiesto se tale documento di legittimazione fosse assimilabile al “buono-corrispettivo” definito dall’articolo 6-bis del DPR 633/72 e in caso di risposta affermativa, se tale buono presentasse le caratteristiche di un “buono monouso” o “buono multiuso”.
Inoltre, l’istante ha chiesto quali fossero le modalità di documentazione e intestazione delle erogazioni realizzate mediante documenti di legittimazione, per quanto concerne i rapporti fra i fornitori e i lavoratori, i rapporti fra la Società istante e i fornitori nonché fra l’istante e i suoi clienti.
Secondo la Direttiva UE 2016/1065, gli elementi essenziali di un buono corrispettivo sono: (i)l’obbligo di essere accettato dal potenziale fornitore come corrispettivo o parziale corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizio e (ii) l’indicazione dei beni/servizi che consente di acquistare o, in alternativa, l’identità dei potenziali fornitori.
Nel caso in esame, l’AGE ha ritenuto che documenti descritti dalla Società rientrino nell’ambito di applicazione del concetto di “buoni corrispettivo” dato che contengono entrambi i requisiti.
Per quanto riguarda il secondo quesito, ciò che assume rilevanza per la qualificazione come monouso o multiuso di un buono-corrispettivo è la certezza o meno, già al momento dell’emissione del buono-corrispettivo, del trattamento IVA della cessione di beni o prestazione di servizi che esso incorpora, da intendersi come certezza circa la territorialità dell’operazione, la natura, qualità e quantità dei beni o servizi, oltre l’IVA applicabile a detti beni e servizi.
Sulla base della documentazione presentata dall’istante, l’AGE ha chiarito che nei voucher presentati, i beni e servizi sono determinati sin dall’origine in termini di natura, qualità e quantità, come del resto anche il luogo di effettuazione dell’operazione, oltre all’identità del personale dipendente.
Tali elementi permettono di individuare la disciplina IVA dell’operazione o delle operazioni cui il voucher dà diritto e, pertanto, fanno assumere a quest’ultimo le caratteristiche di un buono monouso.
Relativamente alla tematica dei rapporti tra i diversi soggetti interventori, la posizione dell’AGE può riassumersi come segue.
ISTANTE SOCIETA’ BENEFIT – DATORE DI LAVORO – DIPENDENTE
All’atto dell’emissione del buono, il fornitore dovrà fatturare la transazione all’Istante, committente dell’operazione, che agisce per conto della società erogante il welfare aziendale (datore di lavoro), ai sensi dell’art 6-ter del Decreto IVA.
L’istante, assumendo la gestione amministrativa del piano di welfare, sarà la mandataria al trasferimento dei buoni al personale dipendente per conto del mandante (datore di lavoro) e al momento del loro trasferimento porrà in essere un’operazione che esclude dall’ambito di applicazione dell’IVA le prestazioni di servizi tipicamente oggetto del welfare aziendale.
L’istante, successivamente, trasferirà poi al datore di lavoro gli effetti giuridici relativi sia all’acquisto del welfare dai fornitori sia al loro trasferimento al personale dipendente, ribaltando l’operazione di acquisto del welfare al mandante, ai sensi dell’art. 3 del Decreto IVA che considera le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza come prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario
Il mandante a sua volta, dovrà valutare, ai fini della detrazione IVA, l’inerenza dell’operazione all’attività d’impresa, ferma restando l’irrilevanza per il datore di lavoro della successiva operazione di trasferimento nei confronti del personale dipendente.
FORNITORE – ISTANTE SOCIETA’ BENEFIT
Nel caso in cui il fornitore sia in regime forfetario, egli emetterà fattura senza addebitare l’IVA, mentre l’istante, a sua volta, al momento del trasferimento dei voucher al personale dipendente, porrà in essere un’operazione fuori campo IVA.
L’Istante dovrà trasferire al datore di lavoro gli effetti giuridici relativi sia all’acquisto del welfare dai fornitori, sia al suo trasferimento al personale dipendente, nel rispetto dell’articolo 3, comma 3, del Decreto IVA e dovrà ribaltare l’acquisto alla mandante applicandovi comunque l’IVA
PRESTAZIONI DI SERVIZIO ESENTI
Nel caso di prestazioni di servizi esenti, il fornitore dovrà emettere una fattura esente ai fini IVA nei confronti dell’istante al momento dell’emissione del voucher, a sua volta l’istante, al momento del trasferimento dei voucher al personale dipendente, porrà in essere, normalmente, un’operazione fuori campo IVA.
Nel trasferire al mandante gli effetti giuridici relativi sia all’acquisto del welfare dai fornitori, sia al suo trasferimento al personale dipendente, l’Istante dovrà ribaltare al mandante l’operazione di acquisto in regime di esenzione IVA.
Resta ferma l’irrilevanza, ai fini IVA, per il mandante, dell’operazione di trasferimento al personale dipendente.
AGENZIA DI VIAGGI
Nel caso in cui il fornitore sia un’agenzia di viaggi che adotta il regime speciale ex art. 74- ter Decreto IVA, al momento in cui incasserà il corrispettivo per la prestazione di servizi nei confronti del personale dipendente, emetterà fattura nei confronti dell’istante senza separata indicazione dell’imposta, essendo di fatto inclusa nel corrispettivo.
Al momento del trasferimento dei voucher al personale dipendente, la società istante normalmente porrà in essere un’operazione fuori campo IVA
Infine, l’Istante per trasferire al mandante gli effetti giuridici relativi all’acquisto del welfare dai fornitori dovrà ribaltare l’operazione sul datore di lavoro rispettando il regime speciale di cui al citato articolo 74-ter.
Per quanto riguarda invece il trasferimento al personale dipendente, il ribaltamento sarà fuori dal campo di applicazione dell’IVA.
5. Risposta n. 11 del 24 gennaio 2020
Applicazione del meccanismo dell’inversione contabile
L’istante, società polacca, ha dichiarato di aver emesso fatture con IVA nei confronti dei propri clienti italiani per i quali effettua operazioni di intermediazione di materia prima secondaria all’interno del territorio Italiano, di aver ricevuto fatture dai fornitori italiani, in relazione a fatture emesse e di aver effettuato i versamenti trimestrali risultanti dalla contabilizzazione delle fatture clienti e fornitori.
In merito a quanto riportato, ha chiesto un parere sulla correttezza del proprio operato.
Nel caso specie, la territorialità IVA relativa all’ attività di intermediazione, dipende dal luogo in cui è stabilito il committente con la conseguenza che se la prestazione in commento è stata resa a soggetti passivi IVA stabiliti nel territorio dello Stato, l’operazione è considerata ivi effettuata.
L’AGE ha precisato che l’IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia, anziché dal prestatore o dal cedente estero, è assolta dal cessionario o committente italiano mediante l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (c.d. reverse charge).
Nella fattispecie in esame, dato che l’istante risulta essere un soggetto passivo IVA stabilito all’interno dell’UE, l’imposta relativa alle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate a favore dei clienti italiani sarà assolta da questi ultimi, che dovranno integrare la fattura (senza IVA) emessa dal soggetto estero e annotarla nei registri acquisti e vendite.
Nel caso in cui il cliente non fosse residente in Italia, il reverse charge non è applicabili, e gli obblighi o i diritti IVA, sono adempiuti dal fornitore stabilito all’estero, direttamente, se identificato in Italia, ovvero tramite un proprio rappresentante fiscale.
Sulla base di quanto esposto, l’AGE ha precisato che per le operazioni riportate nell’art. 74 del Decreto IVA, che sembrerebbero essere quelle che la società intenderà effettuare in Italia, gli obblighi IVA sono sempre in capo al committente che, qualora non fosse stabilito in Italia, dovrà identificarsi o nominare un proprio rappresentante fiscale per assolvere gli obblighi previsti dalla legislazione nazionale.
6. Risposta n. 14 del 24 gennaio 2020
Iper ammortamento – beni dati a noleggio a clienti presso cantieri esteri
La società istante che opera nel campo del noleggio dei macchinari per l’edilizia, ha chiesto se il noleggio di macchinari, sottoposti all’agevolazione dell’iper ammortamento, effettuato nei confronti di clienti italiani che li hanno impiegati presso cantieri esteri, possa determinare il recupero di tale agevolazione configurando una destinazione a struttura produttiva situata all’estero, o rientri tra le cause di esclusione previste dall’art. 7 del Decreto Dignità
Secondo il Decreto Dignità, l’agevolazione dell’iper ammortamento spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale e dispone che si procede al recupero dell’agevolazione se, nel corso del periodo di fruizione del beneficio, i beni oggetto di agevolazione sono destinati a strutture produttive, anche se appartenenti alla stessa impresa, situate all’estero.
L’istante, società senza controllate e controllanti, ha precisato che il trasporto del bene al di fuori del territorio dello Stato ha avuto un carattere meramente temporaneo, effettuato sulla base di un accordo derogatorio delle condizioni normalmente previste e che soltanto l’1% del totale dei noleggi sono stati spostati all’estero.
Inoltre, l’istante ha precisato che tali macchinari, tramite l’interconnessione con i sistemi informatici aziendali, hanno permesso lo scambio di dati relativi al funzionamento e all’operatività del bene.
Secondo quanto esposto l’AGE ha ritenuto che la fattispecie in esame non configuri una destinazione a struttura produttiva situata all’estero ai sensi del citato articolo 7, comma 1, del Decreto Dignità, mantenendo i beni un nesso funzionale con l’attività d’impresa svolta in Italia.
Quindi tali beni non perdono il beneficio dell’iperammortamento.
7. Risposta n. 15 del 24 gennaio 2020
Acconto annuale nell’ambito della procedura Iva di gruppo.
La società istante è la controllante di un gruppo che ha partecipato alla procedura di liquidazione IVA di gruppo, dove le società controllate hanno liquidato l’imposta sia con cadenza mensile, attraverso il metodo storico, che con cadenza trimestrale, attraverso il metodo storico speciale
In merito all’acconto IVA dell’anno, per due delle società trimestrali non è stato verificato il presupposto che riguardava i versamenti IVA dell’anno precedente superiori a due milioni di euro, in quanto tali società hanno trasferito alla procedura IVA di gruppo esclusivamente posizioni IVA creditorie.
Pertanto, per tali società l’acconto IVA dell’anno non potrà essere determinato mediante utilizzo del “metodo storico speciale” ma sarà necessario ricorrere alla disciplina prevista per la generalità dei contribuenti.
Ciò premesso, l’Istante ha chiesto:
– se il credito IVA relativo alla liquidazione del quarto trimestre dell’anno precedente delle società trimestrali, per le quali non è stato applicato il “metodo storico speciale”, debba essere sommato al credito IVA di gruppo relativo al mese di dicembre dell’anno precedente delle società mensili;
– e se l’88 % di tale sommatoria possa essere sommato algebricamente all’acconto determinato per le altre società trimestrali mediante utilizzo del “metodo storico speciale”.
Sulla base dell’art. 73 del DPR 633/72 e della Circolare n.52 del 1991 del Ministero delle Finanze, l’AGE ha chiarito che la società controllante, in qualità di soggetto deputato al calcolo dell’acconto nella liquidazione IVA di gruppo, deve determinare l’importo dell’acconto dopo aver provveduto alla compensazione delle risultanze a debito con quelle a credito delle società partecipanti alla procedura di liquidazione IVA di gruppo.
Pertanto, l’acconto IVA di gruppo sarà dato dalla somma
a) del 97 % dell’importo corrispondente alla media dei versamenti trimestrali eseguiti, o che avrebbero dovuto essere eseguiti per i precedenti trimestri dell’anno dalle società che adottano il “metodo storico speciale”;
b) dell’88 % della somma algebrica delle posizioni creditorie e debitorie delle liquidazioni Iva dell’ultimo trimestre dell’anno precedente effettuate dalle due società che non hanno potuto utilizzare il “metodo storico speciale”,
c) dell’88 % della somma algebrica delle posizioni creditorie e debitorie delle liquidazioni Iva del mese di dicembre dell’anno precedente effettuate dalle società “mensili”.
8. Risposta n. 17 del 30 gennaio 2020
Nota di variazione in diminuzione
La società istante, creditrice nei confronti della società BETA, non avendo avuto esito positivo la procedura esecutiva per la soddisfazione del credito, ha chiesto quale sia il momento iniziale e il termine finale del diritto ad emettere la nota di variazione in diminuzione ex articolo 26 del DPR 633/72 e portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione IVA effettuata.
L’articolo 26, comma 2, del DPR 633/72 dispone che se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla sua registrazione, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza del mancato pagamento, a causa di procedura concorsuale o esecutiva individuale rimasta infruttuosa, il cedente del bene ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione.
Pertanto, l’AGE ha chiarito che il diritto alla variazione è subordinato alla “infruttuosità” delle procedure concorsuali o esecutive ed il verificarsi di tali condizioni consentono, in linea generale, l’emissione di una nota di variazione che, secondo la risoluzione n. 89 del 2002, possono essere effettuate senza limiti di temporali.
Nel caso di specie, il presupposto relativo all’infruttuosità della procedura concorsuale che ha determinato la variazione della base imponibile dell’operazione verificatosi ante 1° gennaio 2017, comporta l’applicazione dell’articolo 19, comma 1, DPR n. 633/72, vigente ratione temporis, secondo cui il diritto alla detrazione dell’imposta sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
Posto ciò, l’AGE ha precisato che sebbene non esistano termini specificamente fissati per l’emissione della nota di variazione, una volta verificatisi i presupposti, affinché possa essere esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA, la stessa deve essere emessa entro i termini stabiliti.
Sulla base di quanto riportato nell’istanza, detti termini risultano ormai spirati.
9. Risposta n. 18 del 30 gennaio 2020
Cessione credito da DTA
La società fallita, intestataria di un credito fiscale derivante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate, ai sensi dell’articolo 2, del DL 225/2010, ha chiesto le possibili modalità di liquidazione del credito residuo dopo la compensazione dei debiti erariali, e più precisamente, alla percorribilità di una dismissione del credito nell’ambito di procedura competitiva ex articolo 107 e ss. della L.F.
L’AGE, come espresso dalla Circolare n. 37 del 2012 ha precisato che il contribuente ha la possibilità di scegliere tra diverse opzioni di utilizzo del credito
Se all’esito della trasformazione delle DTA in credito d’imposta, risultano imposte da versare, il contribuente può scegliere, alternativamente, di utilizzare il credito da DTA in compensazione c.d. orizzontale ovvero di cederlo infragruppo.
Nel caso di opzione per la prima modalità di utilizzo (compensazione orizzontale), solo qualora non sia possibile fruire integralmente del credito nel modello F24, lo stesso può essere chiesto a rimborso, per l’importo residuo, nella prima dichiarazione utile.
Qualora, invece, attivata la trasformazione, non risultino debiti fiscali da estinguere, il contribuente può chiedere integralmente il credito da DTA a rimborso nella prima dichiarazione utile, se non intende cederlo.
Una volta scelto il criterio di utilizzo, tornano applicabili le disposizioni ordinarie che consentono la cessione dei crediti chiesti a rimborso in dichiarazione, ai sensi dell’articolo 43-bis del DPR 602/73.
In assenza di un divieto in tal senso, non sembra ravvisabile una preclusione alla possibilità di cedere a terzi il credito chiesto a rimborso.
In merito alla seconda parte del quesito, l’AGE, qualora sussistano i presupposti, ha ritenuto applicabile l’articolo 56 della L.F., secondo cui i creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantavano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento.
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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Roma, 22.05.2020
Dott. Marco Senesi
marcosenesi@fiorentinoassociati.it
Dott. Marco Fiorentino
marcofiorentino@fiorentinoassociati.it
DISCLAIMER
Il presente focus ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.