FOCUS 15/2020
Risposte dell’Agenzia delle Entrate Dal 1° al 30 NOVEMBRE 2020
1. Risposta n. 512 del 2 novembre 2020
TRUST: trasferimento della nuda proprietà di beni immobili
L’istante chiede delucidazioni in merito ai benefici previsti dall’articolo 6 della legge 22 giugno 2006, n. 112, che disciplina le erogazioni liberali, le donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust istituiti in favore di persone con disabilità grave.
In particolare l’istante chiede chiarimenti in merito:
1. alla rispondenza dello specifico trust ai requisiti prescritti dalla legge n. 112 per poter usufruire dei benefici fiscali predetti;
2. alle modalità con cui verranno effettuati gli apporti in trust ed alla disciplina fiscale;
3. al valore da attribuire agli immobili eventualmente conferiti in trust.
Al punto 1, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che gli atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di tali trust, danno diritto alle detrazioni per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro, cosi come previste dall’articolo 83, comma 1, DLGS 117/ 2017.
Quanto ai requisiti del Trust, oltre a quelli canonici, deve essere previsto nell’atto istitutivo il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte a carico del trustee.
In via generale, l’obbligatorietà della individuazione del soggetto preposto al controllo delle obbligazioni assunte nell’atto istitutivo, deve rinvenirsi nella necessità di garantire che durante la vita del trust le operazioni poste in essere siano sempre indirizzate al perseguimento delle finalità assistenziali, che la legge vuole tutelare, per le quali il trust è stato istituito.
Solo al concorrere delle condizioni sopra citate possono essere applicabili le agevolazioni previsti dalla Legge n. 212/2013.
Quanto al punto 2, l’AGE precisa che è possibile effettuare conferimenti di beni e/diritti in maniera frazionata nel corso della vita del Trust, senza che ciò configuri un comportamento contrario alla lettera e/o alla ratio della disposizione in esame e resta possibile conferire anche soltanto la nuda proprietà dei beni immobili.
Ai fini dell’attribuzione del valore ai beni conferiti in nuda proprietà (punto 3) l’AGE conferma che si può fare riferimento alle tabelle di valutazione del diritto di usufrutto in vigore al momento del conferimento.
2. Risposta n. 526 del 4 novembre 2020
Gruppo IVA: come verificare il vincolo organizzativo
La società istante, Alpha, sta valutando congiuntamente alle società controllate, di esercitare l’opzione per il regime del gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del DPR 633/1972, ed in particolare la dimostrazione dell’insussistenza del vincolo organizzativo, al fine di superare la presunzione legale determinata dalla ricorrenza del vincolo finanziario.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai sensi dell’art. 70-quater del DPR 633/1972, il Gruppo IVA è costituito a seguito di un’opzione esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo.
La disposizione, per ragioni semplificatorie, assegna una preminenza relativa al vincolo di carattere finanziario, stabilendo (art. 70-ter) che dall’esistenza dello stesso si presume anche quella del vincolo economico e del vincolo organizzativo.
La presunzione può essere superata fornendo prova contraria, mediante presentazione di apposita istanza di interpello da parte del soggetto individuato quale rappresentante del Gruppo e dal membro o dai membri in relazione al quale o ai quali il Gruppo voglia dimostrare l’insussistenza del vincolo presunto.
Per quanto riguarda, inoltre, il vincolo organizzativo, esso si considera sussistente tra soggetti stabiliti nel territorio dello Stato quando tra detti soggetti esiste un coordinamento, in via di diritto, ai sensi delle disposizioni di cui al Libro quinto, Titolo V, Capo IX, del Codice civile, o in via di fatto, tra gli organi decisionali degli stessi, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto.
Il coordinamento consiste nella definizione della politica economica, delle strategie e delle linee essenziali delle attività svolte da autonomi soggetti passivi d’imposta, imprimendo una identità o conformità di indirizzi operativi ad una pluralità di entità, formalmente distinte, tale da determinare la gestione del Gruppo alla stregua di una sola impresa.
3. Risposta n. 531 del 5 novembre 2020
Maggiore IVA addebitata con nota di variazione in aumento
La società istante chiede chiarimenti in merito alla possibilità di portare in detrazione l’imposta addebitatagli dal fornitore con note di variazione in aumento, sebbene le operazioni di acquisto si siano perfezionate nel 2017.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’articolo 19, comma 1, DPR 633/, deve essere interpretato in combinato all’articolo 26, comma 1 del medesimo decreto, in modo di salvaguardare la neutralità dell’IVA, di cui l’effettività del diritto di detrazione è un corollario, rendendo possibile l’esercizio dello stesso.
Ne consegue che al contribuente che abbia ricevuto, oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, una nota di variazione in aumento ex articolo 26, comma 1, per correggere errori nella qualificazione della operazione originaria, non possa essere precluso il diritto alla detrazione della maggiore IVA addebitatagli.
Quindi in assenza di elementi di frode, il cessionario può esercitare il diritto alla detrazione della maggiore IVA addebitata dal cedente mediante la nota di variazione in aumento.
Il dies a quo per l’esercizio del predetto diritto deve individuarsi nel momento di emissione della nota di variazione da parte del cedente, e può essere esercitato oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.
In ogni caso è bene specificare che per esercitare il diritto alla detrazione il cessionario, società senza identificazione ai fini IVA in Italia, deve nominare di un rappresentante fiscale.
4. Risposta n. 537 del 9 novembre 2020
Scambio azionario mediante conferimento
La società istante ha chiesto informazioni in merito all’applicazione del regime fiscale del realizzo controllato di cui all’art. 177, comma 2, del T.U.I.R., nell’ipotesi di scambio azionario mediante conferimento al quale si aggiunge un corrispettivo in denaro ad integrazione del corrispettivo in azioni, per la determinazione del reddito del conferente.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il criterio di valutazione del “realizzo controllato”, contenuto nell’articolo 177, comma 2, del TUIR rappresenta una deroga al criterio generale di valutazione delle operazioni di conferimento, caratterizzato dal ricorso al “valore normale” di cui all’articolo 9, comma 2, del TUIR, avente natura agevolativa e applicabile, ex se, in presenza dei presupposti previsti dalla legge.
In base all’articolo 177, comma 2, la valutazione delle azioni ricevute dal conferente è ancorata esclusivamente, e in misura proporzionalmente corrispondente, al valore contabile attribuito dalla conferitaria alle partecipazioni ricevute in conferimento, anziché al valore normale delle azioni ricevute in cambio; di conseguenza, le partecipazioni ricevute dal conferente assumono un valore fiscalmente riconosciuto pari al (corrispondente) incremento di patrimonio netto formato dalla società conferitaria a seguito del conferimento.
Nel caso in specie, tuttavia, non si tratta di mero scambio di partecipazioni mediante conferimento, ma di un’operazione di conferimento a cui si aggiunge una componente di compravendita azionaria.
Ne discende che non è possibile valutare, dal punto di vista fiscale, le azioni ricevute in cambio dal conferente (ovvero il corrispettivo dell’offerta) sulla base del solo aumento del patrimonio netto, che costituisce, in base all’articolo 177, comma 2, l’unico parametro valutativo del corrispettivo del conferente.
Ciò, in quanto in aggiunta alle azioni emesse a servizio del conferimento, è presente un corrispettivo in denaro che non trova corrispondenza nella “quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento”.
Pertanto non si è nell’ambito dell’articolo 177, comma 2, che regola lo scambio di partecipazioni tout court, senza alcuna aggiunta di corrispettivi in denaro e torna applicabile la regola generale di valutazione prevista dall’articolo 9, comma 2 e 4, lett. a), del TUIR, per le operazioni di conferimento in società quotate.
Per quanto concerne il calcolo del corrispettivo ai sensi dell’articolo 9, comma 2 e 4 del TUIR, ai fini della determinazione del reddito dei soci conferenti, la valutazione del corrispettivo realizzato dal conferente presupporrà il confronto tra due valori e sarà effettuata prendendo in considerazione il maggiore tra il valore normale delle azioni conferite e il valore normale delle azioni ricevute.
5. Risposta n. 544 del 12 novembre 2020
Piano Transizione 4.0: credito d’imposta per macchinari su veicoli
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la Legge di Bilancio 2020, all’articolo 1, commi da 184 a 197, è stata ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0, mediante l’introduzione di un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, parametrato al costo di acquisizione degli stessi.
La nuova disciplina prevede, in particolare, la concessione di un credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, alle imprese che dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuino investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive localizzate sul territorio dello Stato, con i requisiti e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.
Inoltre, riguardo all’ambito oggettivo, si prevede che per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell’allegato A annesso alla Legge di Bilancio 2017, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro, e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.
Con riferimento all’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione e, quindi, alla riconducibilità dei beni, per i quali si vuole fruire dei benefici, tra quelli indicati nel richiamato Allegato A, il comma 189 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 può applicarsi agli investimenti nella parte qualificabile alla stregua di “macchina” ai sensi della c.d. “Direttiva Macchine”.
A questi effetti, peraltro, non è comunque di ostacolo la circostanza che tali componenti e attrezzature siano installate su di un bene che si qualifica come “veicolo” ai sensi della definizione di cui all’art. 1 della Direttiva 46/2007/CE e che, in quanto tale sarebbe escluso in via di principio dalla disciplina agevolativa.
6. Risposta n. 545 del 12 novembre 2020
Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sul credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, previsto dal decreto Rilancio (art. 120), in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Coronavirus e destinato ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico.
In particolare gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-Co V-2, tra cui rientrano espressamente:
1. quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza. Sono ricomprese in tale insieme gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell’attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica;
2. gli interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (“arredi di sicurezza”).
Gli investimenti agevolabili sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti.
Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile:
– esclusivamente in compensazione; o, in alternativa
– entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
Pertanto, non rientra tra gli interventi agevolabili:
– l’adeguamento del porticato esterno da utilizzare come area per la somministrazione di alimenti e bevande, tramite la posa di un pavimento facilmente sanificabile e l’apposizione di chiusure perimetrali ed elementi riscaldanti che consentano di utilizzare l’area anche nei periodi freddi, al fine di recuperare i posti a sedere interni persi a causa dell’imposizione del distanziamento sociale;
– la realizzazione di una ulteriore zona esterna coperta, dotata di arredi lavabili e sanificabili, per aumentare la superficie utilizzabile dai clienti nel periodo estivo, nel rispetto del distanziamento sociale.
Essi sono solo interventi finalizzati a estendere gli spazi a disposizione della clientela, in modo da recuperare la riduzione del numero di posti per i clienti causata dal rispetto delle prescrizioni relative al distanziamento interpersonale.
7. Risposta n. 546 del 12 novembre 2020
Cessione ramo d’azienda: trattamento fiscale
La società istante chiede se l’operazione descritta nei contratti di compravendita sia qualificabile ai fini fiscali come una cessione di singoli beni, imponibile ai fini IVA ovvero se, diversamente, la detta operazione configuri una cessione di ramo d’azienda, esclusa dall’ambito di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. b DPR 633/1972 e assoggettata ad imposta di registro in misura proporzionale ai sensi del DPR 131/1986, n. 131.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la cessione deve riguardare l’azienda o il complesso aziendale nel suo insieme, intesa quale universitas di beni materiali, immateriali e di rapporti giuridico economici suscettibili di consentire l’esercizio dell’attività di impresa e non i singoli beni che compongono l’azienda stessa.
Nell’ambito della cessione d’azienda, la suprema Corte ha avuto modo di precisare che si deve trattare di un insieme organicamente finalizzato ex ante all’esercizio dell’attività d’impresa, di per sé, idoneo a consentire l’inizio o la prosecuzione di quella determinata attività.
Ne deriva che, se non è necessaria la cessione di tutti gli elementi che normalmente costituiscono l’azienda, deve tuttavia potere essere rilevato che, nel complesso di quelli ceduti, permanga un residuo di organizzazione che ne dimostri l’attitudine all’esercizio dell’impresa, sia pure mediante la successiva integrazione da parte del cessionario.
Alla luce di ciò, è necessario identificare i fattori rivelatori dell’esistenza dell’azienda o del ramo d’azienda, che si possono individuare nella “organizzazione”, nei “beni” e nel loro fine “per l’esercizio dell’impresa”.
Pertanto, non si possono fissare aprioristicamente, in via generale ed astratta, quali e quanti beni e rapporti siano necessari a costituire o, meglio, ad identificare, il nucleo indispensabile per determinare l’esistenza di un’azienda, poiché non assume esaustiva rilevanza il semplice complesso di “beni”, in sé e per sé stesso considerato, ma anche i “legami” giuridici e di fatto tra gli stessi, nonché la destinazione funzionale del loro insieme.
Al fine di individuare una cessione di azienda o di ramo di azienda, quanto ceduto deve essere di per sé un insieme organicamente finalizzato all’esercizio dell’attività d’impresa ed autonomamente idoneo a consentire l’inizio o la continuazione di quella determinata attività da parte del cessionario.
8. Risposta n. 550 del 17 novembre 2020
Detassazione premio risultato
L’istante ha chiesto chiarimenti sulle condizioni per godere del regime fiscale agevolato previsto dall’art. 1 commi 182 e ss., della legge di Stabilità 2016.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la Legge di Stabilità 2016 ha reintrodotto a regime, dal periodo di imposta 2016, una modalità di tassazione agevolata, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali del 10% ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto emanato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze in data 25 marzo 2016 e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro in data 16 maggio 2016.
Al riguardo, l’art. 2, comma 2, del decreto, nello stabilire, tra l’altro, che i contratti collettivi devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi sopra descritti, individua con una elencazione esemplificativa, alcuni criteri di misurazione degli indici incrementali ai quali devono essere commisurati i premi.
Al termine del periodo previsto dal contratto, il c.d. “periodo congruo”, ovvero di maturazione del premio, deve essere, quindi, verificato un incremento di uno degli obiettivi indicati, costituente il presupposto per l’applicazione del regime agevolato.
Non è, pertanto, sufficiente che l’obiettivo prefissato dalla contrattazione di secondo livello sia stato raggiunto, ma occorre che il risultato conseguito dall’azienda risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo di maturazione del premio.
In ragione della funzione incentivante delle norme in esame, il regime fiscale di favore si applica, sempreché sia il raggiungimento degli obiettivi incrementali alla base della maturazione del premio (previamente definiti nel contratto e misurati nel periodo congruo stabilito su base contrattuale), sia la relativa erogazione, avvengano successivamente alla stipula del contratto.
Inoltre, i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi.
Tale circostanza è da intendersi in senso assoluto, non necessariamente ancorata ad uno specifico riferimento temporale, in ragione del quale si presumerebbero incerti gli obiettivi individuati nei contratti aziendali/territoriali sottoscritti entro una certa data del periodo congruo.
Pertanto, qualora nel contratto aziendale/territoriale venga attestato che il raggiungimento dell’obiettivo incrementale è effettivamente incerto alla data della sua sottoscrizione perché l’andamento del parametro adottato in sede di contrattazione è suscettibile di variabilità, l’Agenzia sottolinea (come da risoluzione n. 36/E del 2020) che l’azienda, sotto la propria responsabilità, può applicare l’imposta sostitutiva del 10% qualora al termine del periodo congruo sia stato conseguito il risultato incrementale.
Con la risoluzione n. 36/E/2020, l’Agenzia delle Entrate ha demandato al sostituto d’imposta la verifica e la legittimazione circa l’effettiva sussistenza o meno dei requisiti richiesti per la tassazione agevolata.
9. Risposta n. 553 del 23 novembre 2020
Scissione parziale non proporzionale
La società istante ha chiesto conferma sulla non elusività di una scissione parziale non proporzionale di ALFA s.r.l. a beneficio di BETA s.r.l, in quanto non è volta ad eludere la disciplina fiscale prevista per l’ipotesi di cessione a titolo oneroso.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’operazione di scissione è fiscalmente neutrale e il passaggio del patrimonio della società scissa a una o più società beneficiarie, che non usufruiscano di un sistema di tassazione agevolato, non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d’impresa.
Infatti, i plusvalori relativi ai componenti patrimoniali trasferiti dalla scissa alla società beneficiaria, mantenuti provvisoriamente latenti con l’operazione, concorreranno alla formazione del reddito secondo le ordinarie regole impositive vigenti nel momento in cui i beni fuoriusciranno dalla cerchia dei beni relativi all’impresa, verranno assegnati ai soci, ovvero destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
Quindi l’operazione di scissione parziale non proporzionale non comporta il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito allorquando è esclusivamente preordinata alla divisione delle attività commerciali.
In relazione al comparto delle imposte indirette l’Agenzia fa comunque presente che:
– ai fini dell’IVA, si applicano gli articoli 2, comma 3, e 19-bis, comma 7, D.P.R. n. 633/1972 secondo cui le società beneficiarie della scissione effettuano la rettifica della detrazione IVA, qualora sussistano i presupposti;
– ai fini dell’imposta di registro le operazioni di scissione societaria sono sottoposte a registrazione con applicazione dell’imposta nella misura fissa di 200 euro;
– ai fini delle imposte ipotecarie e catastali si applicano l’art. 4 della Tariffa allegata al TUIC e l’art. 10, comma 2, TUIC, in base ai quali sono soggetti a imposta nella misura fissa di 200 euro gli atti di fusione o di scissione di società di qualunque tipo.
10. Risposta n. 555 del 23 novembre 2020
Bonus facciate anche per le imprese consorziate
La società istante chiede se il credito di imposta per gli interventi di ripristino delle facciate esterne previste all’articolo 1, commi 219-224, della legge n. 160 del 2019, spetti anche ad imprese consorziate.
L’Agenzia delle Entrate ha risposto che la legge di Bilancio 2020 ha introdotto una detrazione pari al 90% delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B e con riferimento a tale agevolazione, ha ricordato che sono stati forniti chiarimenti con la circolare n. 2/E del 2020.
Sotto il profilo soggettivo, l’agevolazione riguarda tutti i contribuenti residenti o non residenti nel territorio dello Stato, a prescindere dalla categoria di reddito di cui sono titolari.
Sotto il profilo oggettivo, la detrazione è ammessa a fronte del sostenimento delle spese relative a interventi finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna, realizzati su edifici esistenti detenuti in base a un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio, ubicati nelle zone A o B ai sensi del D.M. n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
La detrazione spetta sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente. Ne consegue che la detrazione non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito.
Nel caso in specie, un consorzio tipico, costituito ai sensi dell’art. 2602 e seguenti c.c., con attività esterna, ha anche il compito di amministrare le parti immobiliari e impianti in uso o godimento comune, ed è anche il soggetto deputato alla manutenzione degli immobili facenti parte del Comprensorio, mentre le relative spese sono a carico delle imprese consorziate e/o dei privati che posseggono gli immobili oggetto di intervento.
In considerazione della circostanza che il consorzio è tenuto a ribaltare le spese per gli interventi sulle parti comuni degli immobili posseduti dalle imprese consorziate e/o i privati subentrati, l’Agenzia ha precisato che questi ultimi, per le spese rimaste effettivamente a loro carico possano fruire della detrazione.
11. Risposta n. 564 del 27 novembre 2020
Demolizione di edificio esistente e costruzione di un nuovo edificio residenziale con aumento della volumetria
La società istante ha chiesto informazioni in merito alla possibilità di usufruire degli interventi di “ristrutturazione edilizia” di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del Trattato sull’Unione Europea, per la demolizione di edificio esistente e costruzione di un nuovo edificio con aumento della volumetria.
L’Agenzia delle Entrate ha premesso che la legge Finanziaria 2007 ha introdotto un’agevolazione fiscale per la realizzazione di determinati interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti.
Questa agevolazione spetta, in linea generale, anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”.
Per quanto concerne gli interventi agevolabili, ha evidenziato che:
– l’art. 1, comma 345 della legge Finanziaria 2007 ha previsto una detrazione d’imposta per le spese sostenute relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi pari al 55% fino ad un valore massimo di 60.000 euro;
– l’art. 1, comma 347 della citata legge ha previsto, invece, una detrazione d’imposta per le spese relative ad interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, pari al 55% fino ad un valore massimo di 30.000 euro.
Sul punto, è stato precisato che gli edifici interessati dall’agevolazione devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati di impianti di riscaldamento, presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile.
Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di interventi agevolabili ad eccezione dell’installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e, dal 1° gennaio 2015, dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari.
Per gli edifici collabenti, nei quali l’impianto non è funzionante, deve essere dimostrabile che l’edificio è dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal DLGS 311/2006 e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica.
Quindi, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese ammissibili è necessario fare riferimento alle unità immobiliari che componevano l’edificio da demolire che rispettano i requisiti appena descritti (i.e. impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile).
Ai fini IVA, occorre evidenziare che gli interventi di demolizione e fedele ricostruzione di un fabbricato “Tupini” oppure di una “prima casa” non sono soggetti all’aliquota IVA del 4 per cento prevista dal n. 39) della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72, in quanto la demolizione con fedele ricostruzione non configura una “nuova costruzione”, bensì un intervento di recupero di edifici preesistenti.
A tali tipologie di interventi si applica, dunque, l’aliquota IVA del 10 per cento ai sensi del n. 127- quaterdecies della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72
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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Napoli, 21 maggio 2021
Dott.ssa Claudia De Falco
claudiadefalco@fiorentinoassociati.it
Dott. Marco Fiorentino
marcofiorentino@fiorentinoassociati.it
Fiorentino Associati sostiene www.associazionedo.no.it
DISCLAIMER
Il presente focus ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.