FOCUS 13/2020
Risposte dell’Agenzia delle Entrate Dal 1° al 31 OTTOBRE 2020
Prima parte PRINCIPIO DI DIRITTO
1. Principio di diritto n.17 del 30 ottobre 2020
Prestazioni di servizi dipendenti da un contratto di appalto – momento di emissione della fattura
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla determinazione del momento di emissione di una fattura elettronica nei confronti di una Pubblica Amministrazione da parte di una impresa per prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’appalto.
Con espresso richiamo all’art. 3, comma 1 del Dpr n. 633/1972, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che tali prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo oppure l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento, se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati o se indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo.
Tuttavia, sempre in base al Dpr n. 633/1972, la fattura deve essere comunque emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6.
RISOLUZIONI
1. Risoluzione n.65 del 11 ottobre 2020
Contributo a Fondo Perduto – errori – istanze di autotutela
Con Decreto rilancio e st•ato introdotto un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall’Agenzia delle entrate e destinato ai soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid 19”.
L’ottenimento del contributo è stato subordinato all’invio di un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate. Alcune delle quali sono state regolarmente pagate ma che, per errori commessi dai richiedenti e individuati solo dopo l’accreditamento della somma, hanno comportato il pagamento di un importo inferiore a quello spettante.
Per altre, invece, trasmesse a ridosso della scadenza, il sistema dell’Agenzia delle Entrate ha inviato una seconda ricevuta di scarto oltre i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza e l’utente non è stato in grado di trasmettere l’istanza sostitutiva con la correzione dell’errore (per esempio, per correggere l’Iban indicato nella domanda che non era intestato al richiedente), in quanto il sistema l’ha respinta per decorrenza termini.
Per questi casi è stata prevista la possibilità di ripresentare l’istanza al fine di chiedere la revisione, in autotutela, dell’esito di rigetto o dell’entità del contributo erogato sulla base di quella già inviata nei termini.
L’istanza, firmata digitalmente dal soggetto richiedente ovvero dall’intermediario indicato nel riquadro dell’impegno alla trasmissione presente nell’istanza, deve essere trasmesso via PEC alla Direzione provinciale territorialmente competente in relazione al domicilio fiscale del soggetto richiedente.
Oltre all’istanza, è necessario inviare una nota con la quale si specificano i motivi dell’errore ovvero l’impossibilità di trasmettere nei termini l’istanza sostitutiva di istanza per la quale il sistema ha consegnato una seconda ricevuta di scarto.
Se dall’esame dell’istanza dovesse emergere la correttezza della stessa, l’Agenzia effettuerà il mandato di pagamento del contributo a fondo perduto spettante.
Qualora, invece, dovesse essere confermato l’esito comunicato con riferimento all’istanza iniziale perché, per esempio, risulta corretto l’importo del contributo già pagato, l’ufficio notificherà motivato diniego di annullamento o revisione, che costituisce un atto impugnabile, esclusivamente per vizi propri, davanti alla competente Commissione Tributaria.
RISPOSTE
1. Risposta n.421 del 1 ottobre 2020
Scissione parziale proporzionale
L’istante svolge l’attività di locazione dei propri beni immobili e ha richiesto il parere dell’Agenzia delle Entrate relativamente ad un’operazione di scissione parziale non proporzionale della società istante, in favore di una neo società beneficiaria.
La società in questione è partecipata da due persone fisiche, ciascuno dei soci possiede una quota di partecipazione pari al 50% del capitale sociale. Siccome i due soci sono in disaccordo sulle scelte aziendali circa la locazione o la vendita dei beni immobili, si vorrebbe realizzare un’operazione di scissione parziale non proporzionale a seguito della quale uno dei due soci sarebbe interamente titolare delle quote della società beneficiaria, mentre l’altro diventerebbe titolare del 100 per cento delle quote della società scissa.
L’AGE ha chiarito nuovamente che l’operazione di scissione ai sensi dell’art. 173 TUIR è fiscalmente neutrale e il passaggio del patrimonio della società scissa a una o più società beneficiarie, che non usufruiscano di un sistema di tassazione agevolato, non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d’impresa.
I plusvalori relativi alle poste patrimoniali trasferiti dalla scissa alla società beneficiaria, mantenuti provvisoriamente latenti con l’operazione, concorreranno alla formazione del reddito secondo le ordinarie regole impositive vigenti nel momento in cui i beni fuoriusciranno dalla cerchia dei beni relativi all’impresa.
L’operazione di scissione parziale non proporzionale non comporta il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito nel momento in cui è posta in essere con lo scopo di rendere ciascun socio autonomo nella gestione degli immobili facenti parte del patrimonio immobiliare attribuito alla società scissa e alla società beneficiaria.
In relazione a quanto chiesto dall’istante circa le imposte indirette, l’operazione di scissione è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera f) del DPR n. 633/72, secondo cui non sono considerate cessioni di beni “i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o di trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti”.
Mentre, per quanto concerne, le imposte di registro, ipotecarie e catastali, le operazioni di scissione sono assoggettata all’applicazione nella misura fissa di 200 euro.
2. Risposta n.425 del 1 ottobre 2020
Cessione della detrazione ecobonus in presenza di più fornitori
Il quesito rivolto all’Agenzia delle entrate viene posto dal titolare di una delle ditte che ha preso parte ai lavori di risparmio energetico eseguiti su un immobile. L’istante ha ricevuto dal committente, tramite l’opzione della cessione, l’intero credito d’imposta dichiarato, anche quello che altri fornitori non stati disponibili ad acquistare.
A tal proposito l’istante chiede all’Agenzia delle Entrate di specificare se ciascun fornitore può essere cessionario solo della quota parte del credito corrispondente alla propria prestazione erogata o può acquisire anche la quota relativa l’altro fornitore.
L’Amministrazione chiarisce che, nell’ambito della detrazione ecobonus, in presenza di più fornitori il contribuente può acquisire a titolo di cessione l’intero ammontare delle detrazioni maturate dal cedente, a nulla rilevando la circostanza che parte del credito acquisito è relativo ad interventi effettuati da altri fornitori che hanno rinunciato al credito.
Tuttavia, se la cessione interviene nei confronti di più fornitori, la stessa deve rientrare nei limiti dell’ammontare massimo delle spese sostenute, senza limitare la facoltà di cessione degli altri fornitori.
Quindi nel caso in questione, avendo partecipato all’esecuzione dei lavori due distinti fornitori e avendo uno di essi rifiutato la cessione del credito proposta dal committente, questa potrà essere riconosciuta nella totalità del suo ammontare all’unico fornitore che ha accettato.
3. Risposta n.426 del 1 ottobre 2020
Contributo covid 19- soglia di accesso – modalità di calcolo della riduzione del fatturato in ipotesi di azienda in affitto.
L’istanza è di una Sas esercente attività d’impresa, che ha concesso in affitto l’intera azienda a una neocostituita S.r.l., con inizio attività a partire dal 1° gennaio 2020.
Il contribuente, dopo aver esposto i dati contabili essenziali, ha chiesto se e in che misura le due società possano fruire del contributo destinato ai soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19 previsto dall’art.25 DL34/2020.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nell’ipotesi di azienda concessa in affitto, per verificare la sussistenza delle condizioni necessarie ai fini dell’accesso al contributo a fondo perduto, il soggetto avente causa del contratto deve includere nel conteggio l’ammontare dei ricavi e del fatturato direttamente riferibili all’azienda oggetto di fitto.
Pertanto il soggetto avente causa, nella determinazione della soglia di accesso, deve includere i ricavi riferibili all’azienda ricevuta in affitto e, per il calcolo della riduzione del fatturato, confrontare i dati dei due mesi considerando, oltre al proprio fatturato, quello relativo all’azienda presa in affitto.
Mentre il dante causa deve, nella determinazione della soglia di accesso, scalare dai propri ricavi quelli riferibili all’azienda data in affitto e, per il calcolo della riduzione del fatturato, confrontare i dati dei due mesi eliminando dal fatturato gli importi relativi all’azienda trasferita.
4. Risposta n.427 del 2 ottobre 2020
Consorzio tra imprese – contributo a fondo perduto – restituzione
Con la risposta all’interpello in oggetto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i contribuenti che hanno percepito, indebitamente, il contributo a fondo perduto, previsto dall’art.25 DL. 34/2020, devono restituirli tempestivamente con l’aggiunta degli interessi.
Il caso in esame è quello di un consorzio tra imprese che ha richiesto e ricevuto il contributo previsto dal decreto Rilancio sulla base delle disposizioni vigenti al momento della presentazione della domanda.
Però, con i successivi chiarimenti dei documenti di prassi, l’Agenzia delle Entrate, ha precisato che consorzi di imprese sono esclusi dal beneficio, poiché si limitano a operare il ribaltamento dei costi e proventi percepiti alle imprese che ne fanno parte.
Pertanto il contributo percepito dall’istante è risultato indebito.
In relazione a tale situazione l’Amministrazione finanziaria spiega che il soggetto che ha percepito impropriamente la somma deve restituirla in modo tempestivo, versando anche i relativi interessi, mentre non sono previste sanzioni.
5. Risposta n.428 del 2 ottobre 2020
Regime transitorio strumenti finanziari derivati.
L’istante, società OIC Adopter non rientrante nella categoria delle micro-imprese, ha stipulato, nel corso dell’anno 2011, un contratto derivato (IRS) a copertura dei rischi di rialzo dei tassi di interesse.
Essa ha fatto presente che prima dell’esercizio 2016 tale strumento finanziario non era stato iscritto nei propri bilanci, poiché rientrante nelle operazioni “fuori bilancio”.
A seguito del D.Lgs. n. 139/2015 che ha modificato numerose norme in materia di redazione del bilancio tra cui anche quelle relative al trattamento contabile degli strumenti finanziari derivati, la società ha provveduto all’iscrizione in bilancio, del derivato, nell’esercizio 2016.
Piu precisamente, a seguito della sopravvenuta inefficacia del derivato dovuta dal fatto che il prestito bancario coperto era stato rimborsato, il derivato è stato iscritto nel passivo al 1° gennaio 2016.
Mentre al 31 dicembre 2016, in sede di valutazione del derivato, l’adeguamento di valore dell’IRS, è stato contabilizzato in Conto economico tra le componenti positive, nella voce “Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati” (D.18.d.).
La società istante ha chiesto chiarimenti circa il trattamento fiscale da attribuire alle rivalutazioni dello strumento derivato operate a partire dall’esercizio 2016 e all’eventuale componente negativo di reddito che dovesse emergere a seguito dell’estinzione del derivato.
Nella formulazione del presente interpello, l’istante ha espressamente richiesto chiarimenti circa la possibilità di rientrare nella disciplina transitoria contenuta nell’art. 13-bis comma 5 del DL 244/2016.
Il citato articolo prevede che, per gli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura, in essere nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015, le relative valutazioni assumono rilevanza fiscale; diversamente, per i derivati speculativi in essere, che non sono stati iscritti nei bilanci precedenti a quello nel quale si applicano le nuove regole contabili e fiscali, le componenti valutative assumono rilevanza fiscale solo al momento del realizzo o dell’estinzione del derivato.
Sul punto l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, l’operazione si qualifica come di copertura quando essa ha lo scopo di proteggere dal rischio di variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio e dei prezzi di mercato.
Nel caso esaminato, questa classificazione è però venuta meno dati l’avvenuto rimborso del debito bancario inerente e la conseguentemente riclassifica dell’IRS tra quelli non di copertura.
Ne consegue che le componenti valutative assumono rilevanza fiscale all’atto del realizzo o dell’estinzione dello strumento.
Infine l’Agenzia rileva che tale componente negativo è deducibile, senza essere inclusa tra gli oneri finanziari di cui all’art. 96 del TUIR, ai sensi dell’art. 112 commi 2 e 3-bis, nella misura in cui riassorbe variazioni positive rilevate a seguito della classificazione fiscale come derivato non di copertura.
6. Risposta n.429 del 2 ottobre 2020
Compravendita di partecipazione e conferimento con realizzo controllato.
Due dei tre soci della holding ALFA, B e C, hanno intenzione di realizzare un progetto di riorganizzazione societaria consistente nella creazione di due holding, ciascuna partecipata totalmente da ognuno dei due.
Il capitale sociale della società Alfa S.p.A. è suddiviso tra i soggetti A, B e C e Alfa detiene diverse partecipazioni in altre commerciali e nel settore bancario/assicurativo.
L’intenzione dei soci è quella di conferire, nelle due holding neocostitutite, la propria partecipazione in Alfa, tuttavia essi posseggono solo il 24,497%.
Dato che i due soggetti conferenti non raggiungono le soglie di legge (diritti di voto soglia per superiori al 20 per cento o una partecipazione superiore al 25 per cento nella Alfa e in tutte le società indirettamente partecipate) viene chiesto se tale conferimento possa rientrare nella fattispecie di cui all’art. 177 comma 2bis TUIR al termine di una serie di dismissioni di partecipazioni, da parte di Alfa e sue controllate, tali da determinare la condizione di cui al citato comma 2-bis.
L’AGE ha chiarito che ai fini dell’operazione devono essere smobilizzati anche i titoli bancari posseduti. Infatti la presenza di partecipazioni bancarie ‘sotto soglia’ indirettamente detenute preclude l’integrazione del requisito previsto dalla normativa sullo scambio di partecipazioni e non consente la fruizione del relativo regime a realizzo controllato.
Invece, per ciò che riguarda le singole operazioni descritte che hanno come scopo quello di semplificare la struttura del gruppo che fa capo alla società Alfa S.p.A., e favorire la nascita di due NEWCO da costituire (conferitarie), sia se considerate singolarmente che complessivamente, si presentano, insieme al conferimento che le segue, coerenti con le finalità riorganizzative illustrate dall’Istante.
Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ritiene che non risulti indebito, il vantaggio fiscale, rappresentato dall’applicazione dell’articolo 177, comma 2-bis del TUIR.
7. Risposta n.437 del 5 ottobre 2020
Esenzione IVA per intermediazione nella cessione di partecipazioni
L’istanza di interpello presentata da una società, alla quale altre due società hanno affidato il compito di fare da intermediario nella vendita delle loro quote sociali, ufficializzando l’incarico mediante la stipula di un mandato con rappresentanza.
l’Istante chiede chiarimenti in merito all’applicabilità dell’esenzione da IVA prevista dall’art. 10, primo comma, n. 9), D.p.r 633/72 al compenso percepito da Alfa per l’attività di intermediazione svolta nella cessione delle partecipazioni descritta.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’esenzione che il decreto Iva riconosce è di tipo oggettivo e cioè quando l’attività si concretizza nel fare il necessario perché due parti concludano un contratto, senza che il negoziatore abbia un proprio interesse riguardo al contenuto del contratto.
L’imparzialità del negoziatore è elemento essenziale della fattispecie, in assenza della quale non si ravvisa attività di mediazione determinando l’esclusione dell’operazione dalla casistica di quelle esenti previste dal citato articolo 10. In questo caso la prestazione va inquadrata quale “obbligazione di fare, non fare e permettere”, da assoggettare a Iva con aliquota ordinaria.
Nel caso in questione, è emerso un interesse proprio della mandataria, in quanto, tra coloro che hanno sottoscritto l’accordo quadro vi è la presenza di vari soggetti coinvolti nell’operazione, riconducibili ai soci e all’amministratore della stessa.
Pertanto, non sussistendo il requisito dell’imparzialità in capo alla mandataria, secondo l’Agenzia delle Entrate, la sua prestazione si configura come “obbligazione di fare, non fare e permettere” e quindi soggetta a Iva con aliquota ordinaria.
8. Risposta n. 438 e 439 del 5 ottobre 2020
Credito d’imposta investimenti – documentazione sui costi agevolabili.
In entrambi gli interpelli in oggetto, è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se si potesse beneficiare del credito di imposta per beni strumentali previsto dall’articolo 1, commi 184-197, L. 160/2019 anche quando le fatture, necessarie a dimostrare il sostenimento della spesa, sono prive del riferimento normativo.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che le regole per beneficiare del credito d’imposta per beni strumentali, sono equivalenti a quelle previste per la Nuova Sabatini.
Sul punto Il decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze il 25 gennaio 2016, dispone che sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, relativa agli investimenti per i quali sono state ottenute le agevolazioni, l’impresa deve riportare, con scrittura indelebile, anche utilizzando un apposito timbro, la dicitura “Spesa di euro … realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall’art…”.
Pertanto se, in caso di controlli e verifiche, la fattura viene trovato priva dell’indicazione, non si considera valida e la quota corrispondente di agevolazione viene revocata.
Con la risposta agli interpelli in oggetto l’Agenzia delle Entrate, chiarisce che è prevista, per la società beneficiaria, la possibilità di regolarizzazione.
In pratica, l’Agenzia delle Entrate, specifica che relativamente alla fattura cartacea, il riferimento normativo può essere riportato dall’impresa acquirente sull’originale di ogni fattura con scrittura indelebile anche tramite l’utilizzo di un apposito timbro.
Mentre per le fatture elettroniche, si può regolarizzare l’omissione, stampando documento di spesa e apponendo la predetta scritta indelebile che, in ogni caso, dovrà essere conservata ai sensi dell’articolo 39 del d.P.R 600/73 oppure realizzando un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate nella circolare n. 14/E del 2019.
In ogni caso è possibile procedere con la regolarizzazione dei documenti già emessi, entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo.
9. Risposta n. 440 del 5 ottobre 2020
Credito d’imposta per canoni di locazione immobili ad uso non abitativo e ad affitto d’azienda – acconti.
L’istante ha chiesto se l’agevolazione è riconosciuta esclusivamente per gli importi versati nell’anno 2020 o se valga anche per coloro che hanno anticipatamente pagato l’affitto nell’anno precedente, anche se effettivamente di competenza dell’anno 2020.
Ciò in quanto, dinanzi ad un’attività a carattere stagionale, svolta a seguito di contratto di affitto d’azienda sottoscritto nel mese di dicembre 2019, erano stati corrisposti, anticipatamente, i canoni pattuiti compresi quelli relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno 2020.
Il credito d’imposta in oggetto spetta relativamente ai canoni di marzo, aprile e maggio.
Mentre per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, per i canoni di Aprile, Maggio e Giugno.
Possono accedere al credito d’imposta: i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, le strutture alberghiere e agrituristiche e gli enti non commerciali.
Il credito d’imposta, in caso di contratti di locazione, leasing e concessione di immobili spetta per un importo pari al 60% del canone mensile versato, mentre per i contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività, spetta per un importo pari al 30% del canone mensile.
Relativamente ai requisiti necessari per beneficiare del credito d’imposta, imprese e professionisti potevano accedervi purché nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2020 avessero registrato una diminuzione pari almeno al 50%.
Inoltre, non dovevano aver conseguito ricavi in misura superiore a 5 milioni di euro e l’immobile doveva avere destinazione non abitativa.
Le strutture alberghiere, possono beneficiare del credito d’imposta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente.
L’Agenzia delle Entrate ritiene che, nonostante il canone sia stato versato in via anticipata, l’istante possa fruire del credito d’imposta in esame sarà, però, necessario calcolare l’importo di ciascuna delle rate relative ai mesi di possibile fruizione dell’agevolazione secondo le modalità ivi indicate, fermo restando il rispetto degli altri requisiti di legge.
Inoltre, poiché, nel caso di specie, il trasferimento del possesso dell’azienda affittata è avvenuto nel mese di dicembre 2019, il calcolo del requisito della riduzione del fatturato dovrà essere effettuato, in capo al soggetto avente causa, confrontando l’ammontare del fatturato di ciascuno dei mesi di possibile fruizione del beneficio rispetto al fatturato dell’azienda trasferita riferibile ai medesimi periodi dell’anno precedente, ancorché nei predetti periodi la stessa azienda fosse in possesso del soggetto dante causa.
10. Risposta n. 442 del 5 ottobre 2020
Credito d’imposta per canoni di locazione immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda.
La società Alfa s.r.l., nel mese di settembre 2019, ha stipulato un contratto di affitto di azienda con la ditta individuale Beta.
La società istante, avendo stipulato un contratto di affitto d’azienda ed essendo subentrata in tutti i rapporti giuridici spettanti all’impresa individuale affittante e quindi anche nel contratto di locazione dell’immobile in corso, ha chiesto se potesse beneficiare del credito d’imposta in oggetto.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il calcolo della riduzione del fatturato deve essere effettuato, in capo al soggetto avente causa del contratto d’affitto d’azienda, confrontando l’ammontare del fatturato di ciascuno dei mesi di possibile fruizione del beneficio rispetto al fatturato dell’azienda affittata riferibile ai medesimi periodi dell’anno precedente, ancorchè nei predetti periodi la stessa azienda fosse in possesso del soggetto dante causa, fermo restando il rispetto degli altri requisiti di legge.
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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Napoli, 2 aprile 2021
Dott. Alfredo Scaramuzzo
Alfredoscaramuzzo@fiorentinoassociati.it
Dott. Marco Fiorentino
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Fiorentino Associati sostiene www.associazionedo.no.it
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