FOCUS 14/2020
Risposte dell’Agenzia delle Entrate Dal 1° al 31 OTTOBRE 2020
Seconda parte
1. Risposta n. 448 del 6 ottobre 2020
Contributo a fondo perduto: calcolo della riduzione del fatturato in ipotesi di SAL
La società istante ha chiesto chiarimenti in merito alla fruizione del contributo a fondo perduto specificando che in data 15 maggio 2019 ha emesso una fattura differita con riferimento ad un SAL, stato avanzamento lavori, al 30 aprile 2019.
Essa sostiene che, benché la fattura sia stata emessa a maggio, ai fini del calcolo del contributo sia da considerarsi pro quota tra le fatture emesse in aprile.
Per avvalorare questa tesi ha citato la Circolare AGE n 15/E del 13 giugno 2020 che chiarisce che, al fine del calcolo del calo del fatturato, vanno considerate tutte le fatture attive, al netto dell’IVA, con data di effettuazione dell’operazione che cade ad aprile nonché le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative ad operazioni effettuate nel mese di aprile precisando che nel caso della fattura differita sarà la data del DDT (o documento equipollente) ad essere presa in considerazione.
L’AGE ha innanzitutto richiamato la Circolare n. 22/E del 2020 che ha specificato che se un’impresa non ha operato nel mese di aprile 2020, ma ha emesso fatture differite attive in relazione a SAL relativi a novembre/dicembre 2019, queste vanno prese in considerazione, per quanto richiesto dal comma 4 dell’art 25 Dl Rilancio.
Per le imprese che operano con appalti con SAL intermedi deve farsi riferimento agli arti 3 e 6 del DPR 633/72 ossia a quanto previsto per l’effettuazione delle operazioni soggette ad IVA e per le prestazioni di servizi.
Alla luce di quanto sopra, l’AGE ha concluso che, per il calcolo della riduzione del fatturato, non può essere considerato il fatturato di maggio indipendentemente dalla circostanza che lo stesso faccia riferimento alla quota di lavori relativa al mese di aprile 2019.
2. Risposta n. 455 del 7 ottobre 2020
Superbonus per le spese di demolizione e ricostruzione di un edificio che non costituisce “abitazione principale”
La società istante chiede chiarimenti in merito alla possibilità di accedere alle misure fiscali per i lavori di demolizione e ricostruzione dell’edificio di un edificio che non costituisce abitazione principale.
L’Agenzia delle Entrate ricorda che gli interventi antisismici possono essere effettuati su tutte le unità abitative, anche in numero superiore alle due unità in quanto, l’unico requisito richiesto è che tali unità si trovino nelle zone sismiche 1, 2 e 3.
Per le opere effettuate tramite “demolizione e ricostruzione”, la circolare n. 24/E del 2020, ha precisato che l’agevolazione spetta anche a fronte di interventi inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
Pertanto ha confermato che sia possibile fruire del Superbonus per interventi di demolizione e ricostruzione dell’edificio a prescindere dalla condizione che lo stesso venga adibito ad abitazione principale, atteso che tale condizione non è più richiesta ai fini del Superbonus.
3. Risposta n. 462 del 12 ottobre 2020
Imposta sostitutiva: erronea dichiarazione di “seconda casa” per acquisto di immobile da parte di un soggetto non residente
L’istante, un italiano residente all’estero e correttamente iscritto all’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero (AIRE) da diversi anni, aveva da poco acquistato un appartamento a scopo di investimento (unico immobile posseduto in Italia).
L’appartamento è stato acquistato con un mutuo ipotecario ma la banca, durante l’istruttoria, ha processato erroneamente la pratica come “acquisto seconda casa”, chiedendo il versamento sul finanziamento di un’imposta sostitutiva del 2% non dovuta.
Pertanto, l’istante ha chiesto se ha diritto a recuperare questa imposta non dovuta e quale fosse la connessa procedura.
L’Agenzia delle Entrate ha specificato che il soggetto legittimato alla richiesta di rimborso della maggiore imposta sostitutiva eventualmente versata, è la sola Banca erogatrice del mutuo e non il soggetto percipiente.
Inoltre, nel caso di specie, la parte mutuataria ha anche dichiarato che il finanziamento è stato contratto per l’acquisto di immobile ad uso abitativo e relative pertinenze da adibire come “seconda casa”. Pertanto, non sussistono i presupposti di legge per ottenere il rimborso dell’imposta sostitutiva.
Infatti, l’art. 18 DPR 601/1973 prevede, tra l’altro, che l’aliquota piena del 2% si applica anche ai finanziamenti erogati per l’acquisto di immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, per i quali, pur ricorrendo le condizioni “prima casa”, la sussistenza delle stesse non risulti da dichiarazione della parte mutuataria, resa nell’atto di finanziamento o allegata al medesimo.
Tuttavia, l’AGE ha precisato che, qualora il contribuente ritenga di essere nella condizione di poter fruire dell’applicazione dell’aliquota dello 0,25 per cento, in quanto mutuo “prima casa”, può stipulare un atto di mutuo sostitutivo e modificativo di quello già presentato, secondo le medesime formalità giuridiche dell’atto originario e rendere le relative dichiarazioni (previste dalla nota II-bis al TUR).
4. Risposta n. 467 del 13 ottobre 2020
Contributo a fondo perduto: calcolo della riduzione del fatturato in ipotesi di fusione
La società istante ha chiesto come effettuare il calcolo dei ricavi e del fatturato per il mese di aprile 2019, nel caso cui le società partecipanti alla fusione, prima dell’operazione straordinaria di aggregazione, abbiano intrattenuto rapporti economici reciproci.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che (con la circolare n. 15/E/2020) i soggetti “aventi causa” di un’operazione di riorganizzazione aziendale perfezionata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, devono tener conto gli effetti di tale evento.
Quindi, nel caso della fusione, verificandosi il subentro in regime di continuità da parte della società incorporante nelle posizioni fiscali delle società incorporate, ai fini della determinazione della soglia massima dei ricavi occorre far riferimento ai dati aggregati dei soggetti partecipanti (incorporante e incorporata).
In assenza di disposizioni normative che prevedano espressamente la necessità di operare delle rettifiche alle modalità di calcolo dei requisiti d’accesso, l’Agenzia ha chiarito che la società incorporante deve determinare la soglia di accesso al contributo includendo l’ammontare dei ricavi riferibili all’azienda incorporata.
Ciò vuol dire che per calcolare la soglia del fatturato annuo si deve far riferimento al dato aggregato riferibile a tutte le società partecipanti, sommando i ricavi propri e quelli dell’azienda incorporata.
5. Risposta n. 469 del 13 ottobre 2020
Cessione di beni in depositi IVA: cessione del credito IVA
La società istante che esercita attività di cui all’art. 50-bis, comma 4, lettera c), D.L. n. 331/1993 ossia cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito IVA, ha chiesto la possibilità di cedere a terzi il credito IVA, ancorché questo non sia stato ancora richiesto a rimborso nella dichiarazione annuale o nel modello IVA/TR trimestrale.
A tal fine ha chiesto se la cessione possa essere oggetto di notifica al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate anche prima della presentazione della dichiarazione annuale e/o del Modello IVA TR in cui il credito medesimo troverà evidenza e ne sarà richiesto il relativo rimborso.
In merito, l’Agenzia delle Entrate ricorda che è consentito il rimborso dell’IVA, sempreché l’eccedenza detraibile sia superiore a 2.582,28 euro, all’atto della presentazione della dichiarazione:
– quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell’art. 17, commi 5, 6 e 7, nonché a norma dell’art. 17-ter;
– quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
– limitatamente all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche;
– quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all’imposta;
– quando si trova nelle condizioni previste dall’art. 17, comma 3.
Il rimborso dell’IVA è, pertanto, dovuto quando il contribuente viene a trovarsi “strutturalmente” a credito perché esercita un’attività che comporta l’effettuazione abituale di operazioni attive soggette ad aliquote inferiori rispetto a quelle applicate sugli acquisti o sulle importazioni.
Se invece la società effettua prevalentemente cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito IVA, occorre evidenziare che tali operazioni sono effettuate senza pagamento dell’imposta sul valore aggiunto, poiché essa deve essere assolta da colui che esegue l’estrazione dei beni dal deposito IVA.
Ne discende che non può ritenersi integrato il presupposto oggettivo richiesto dall’art. 30, comma 2, lettera a), D.P.R. n. 633/1972, consistente nell’esercizio esclusivo o prevalente di attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta ad aliquote inferiori rispetto a quelle degli acquisti.
Pertanto, le operazioni non assoggettate ad imposta effettuate nel deposito IVA non possono partecipare al calcolo dell’aliquota media.
Tuttavia, poiché le operazioni effettuate senza applicazione dell’IVA non limitano il diritto alla detrazione, il contribuente può chiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile.
L’Agenzia precisa inoltre che laa cessione anticipata del credito tributario, valida civilisticamente tra le parti, acquista efficacia, anche ai fini fiscali, soltanto quando il medesimo credito è chiesto a rimborso nella dichiarazione annuale o nel modello IVA TR, purché siano rispettate le modalità di cui all’art. 43-bis del D.P.R. n. 602/1973.
Inoltre l’atto di cessione deve essere redatto nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio e notificato al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate.
La notifica dell’atto di cessione del credito all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente, va effettuata dopo la presentazione della dichiarazione/modello in cui confluisce il credito futuro ceduto e chiesto a rimborso, perché è solo da tale data che il credito IVA spettante diviene certo e definito, cristallizzandosi nella scelta operata dal contribuente tra le alternative in proposito offerte dall’ordinamento (riporto del credito anche al fine del suo utilizzo in compensazione o richiesta di rimborso).
6. Risposta n. 473 del 14 ottobre 2020
Strumenti finanziari partecipativi sottoscritti da dipendenti
L’istante chiede di sapere il trattamento fiscale dei proventi derivanti dalla sottoscrizione di strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati in assenza di uno dei requisiti soggettivi richiesti dall’articolo 60, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’art. 60, D.L. n. 50/2017 (rubricato “Proventi da partecipazioni a società, enti o OICR di dipendenti e amministratori”) stabilisce che i proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta, a società, enti od OICR percepiti da dipendenti e amministratori di tali società, enti ovvero di soggetti ad essi legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione, se relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati, si considerano, al ricorrere di determinati requisiti, in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi.
Relativamente ai requisiti di carattere soggettivo, la previsione normativa in commento prevede fondamentalmente due ipotesi:
– i proventi derivano dalla partecipazione a società, enti od OICR da parte di dipendenti e/o amministratori di tali società, enti od OICR;
– i proventi derivano dalla partecipazione a società, enti od OICR da parte di dipendenti e/o amministratori di soggetti ai primi legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o di gestione.
In queste ipotesi, a parte il caso del rapporto di gestione, è la stessa struttura partecipativa a garantire l’allineamento di interessi fra investitori (soci o partecipanti all’OICR) e i sottoscrittori degli strumenti finanziari partecipativi (manager/dipendenti), motivo per cui sorge la difficoltà e l’esigenza, assolta dalla norma in esame, di stabilire dei criteri per qualificare il reddito derivante da strumenti finanziari partecipativi alla stregua di reddito di lavoro o di natura finanziaria.
Nell’ipotesi in cui il sottoscrittore degli strumenti finanziari partecipativi è dipendente e/o amministratore del soggetto emittente, cioè di colui che decide di effettuare l’investimento, gli interessi del soggetto emittente sono necessariamente in linea con gli interessi dei sottoscrittori manager, a loro volta, diretta espressione dei primi.
Analogamente, nel caso in cui il sottoscrittore degli strumenti finanziari partecipativi è dipendente e/o amministratore del soggetto legato da un rapporto di controllo, anche indiretto, con il soggetto emittente, l’allineamento degli interessi fra investitore e manager sottoscrittori è assicurato dal fatto che questi ultimi sono espressione del potere decisorio del soggetto controllante.
Anche nel particolare caso in cui il sottoscrittore degli strumenti finanziari partecipativi è dipendente o amministratore del soggetto incaricato, per legge o per contratto, della gestione dell’emittente (SGR o advisory company), il predetto allineamento è garantito dal fatto che i sottoscrittori degli strumenti in questione sono dipendenti e/o amministratori del soggetto che interviene sulle strategie di investimento dell’emittente, condizionandone inevitabilmente e concretamente le decisioni.
In altre parole, la norma prende in considerazione quelle ipotesi in cui l’allineamento di interessi fra i soci o partecipanti all’OICR da un lato e i dipendenti e/o amministratori dall’altro è talmente presente che si pone il dubbio se la remunerazione collegata all’investimento dei manager non costituisca in realtà un reddito da lavoro.
7. Risposta n. 483 del 19 ottobre 2020
Conferimento in realizzo controllato di partecipazioni di minoranza
Una holding Alfa è partecipata da due rami familiari, con l’istante A e suo padre (socio D) titolari rispettivamente del 48 e del 2 per cento, il socio C e il relativo padre (socio B) titolari anch’essi delle medesime percentuali.
Inoltre, la holding detiene il 100% per cento della società Beta e il 26% della società Gamma. Alfa e Beta possiedono anche ulteriori partecipazioni.
L’intenzione dei due rami è quella di effettuare dei conferimenti in modo tale da raggruppare le partecipazioni attualmente detenute in Alfa in due holding di riferimento di ciascun ramo, una di nuova costituzione e l’altra esistente.
I soci B e C conferirebbero le proprie quote in una NEWCO mentre i soci A e D conferirebbero le proprie quote in una società esistente (DELTA).
L’istante ed i soci chiedono se le operazioni, pur essendo i conferimenti effettuati a favore di società pluripersonali, possano beneficiare del regime a ‘realizzo controllato’ previsto dall’articolo 177 comma 2-bis del TUIR.
L’Agenzia delle Entrate ha ribadito che il regime del realizzo controllato si applica, oltre ai casi di controllo di cui al comma 2, anche a quelli del comma 2- bis relativi a partecipazioni che superano determinate soglie di qualificazione, solo se in presenza di due condizioni:
1) le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
2) purché le conferitarie, di nuova costituzione o già esistenti, siano interamente partecipate dal conferente.
Per quanto su esposto, nel caso in esame non sia applicabile il regime di realizzo controllato per mancata integrazione del requisito di cui al punto 2.
8. Risposta n. 484 del 19 ottobre 2020
Spese detraibili anche con utilizzo della carta bancomat intestata al figlio
L’istante chiede all’Agenzia delle Entrate se può utilizzare la carta bancomat intestata al figlio per pagare le spese detraibili, per le quali sussiste l’obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione.
Secondo il parere dell’Agenzia delle Entrate il contribuente può utilizzare la carta bancomat intestata al figlio per pagare le spese detraibili, per le quali sussiste l’obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario il documento di spesa.
Invece, sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale, il contribuente dimostra l’utilizzo del mezzo di pagamento “tracciabile” mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. In mancanza, l’utilizzo del mezzo di pagamento “tracciabile” può essere documentato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.
9. Risposta n. 485 del 19 ottobre 2020
Proroga termini del diritto alla detrazione degli interessi passivi su mutuo per acquisto immobile – emergenza covid
L’istante ha chiesto chiede chiarimenti circa la proroga dei termini ai fini del diritto alla detrazione degli interessi passivi su mutuo per acquisto immobile da accorpare all’abitazione principale.
Ciò in quanto, a causa dell’emergenza covid-19 i lavori di accorpamento hanno subito dei ritardi tali da non poterlo rendere possibile entro il tempo previsto di un anno dall’acquisto dell’immobile da unire all’abitazione principale.
La norma di riferimento prevede la detrazione degli interessi passivi e relativi oneri accessori in dipendenza di mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro annui.
Tale detrazione spetta però a decorrere dalla data in cui l’unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall’acquisto.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate, tenuto conto che la causa di forza maggiore si è verificata in pendenza del termine entro cui stabilire la residenza nell’immobile, ha stabilito che il contribuente possa fruire di una proroga del termine per un tempo corrispondente alla durata della causa di forza maggiore.
10. Risposta n. 494 del 21 ottobre 2020
Trattamento fiscale dei contributi una tantum del Comune in favore di talune attività di impresa soggette a chiusura durante l’emergenza COVID-19
L’istante ha chiesto quale fosse il trattamento fiscale del contributo “una tantum” deliberato da un Comune, destinato a talune attività di impresa del proprio territorio, soggette a chiusura durante l’emergenza COVID-19.
In sede di erogazione, il Comune ha applicato sul contributo la ritenuta d’acconto del 4%.
L’Agenzia delle Entrate in primis ha chiarito che il contributo ex art. 25 del decreto Rilancio non concorre alla formazione della base imponibile IRPEF, IRES e IRAP pertanto, non è soggetto alla ritenuta del 4%, inoltre che per esso non è rinvenibile nell’ordinamento una norma che ne escluda la tassazione.
Pertanto, in assenza di disposizioni che riconoscono un regime fiscale di favore a tali erogazioni, il contributo in questione è tassato e da assoggettare, al momento dell’erogazione, alla ritenuta a titolo d’acconto nella misura del 4%.
11. Risposta n. 496 del 22 ottobre 2020
Credito di imposta “prima casa” – immobile frazionato
L’Istante aveva stipulato un contratto preliminare di compravendita immobiliare per persona da nominare, avente ad oggetto la vendita della sua “prima casa” che il promissario acquirente avrebbe provveduto a ristrutturare e frazionare, ricavandone tre diversi immobili da rivendere.
La particolarità del preliminare è che il promissario avrebbe dovuto anche identificare gli acquirenti delle singole unità frazionate, che avrebbero stipulato i contratti direttamente con l’istante.
Quest’ultimo, successivamente alla stipula del contratto di vendita della prima unità immobiliare oggetto del frazionamento, dovendo acquistare la sua “nuova” prima casa, ha chiesto all’Agenzia delle Entrate, di poter beneficiare del credito di imposta per l’acquisto della nuova prima casa, tenuto conto che era passato meno di un anno da quando aveva venduto il primo immobile frazionato dalla sua “ex prima casa” e che egli si impegnerebbe in atto, a vendere gli ulteriori immobili oggetto del frazionamento entro un anno.
L’Agenzia delle Entrate ha dichiarato che può beneficiare del credito d’imposta per il recupero dell’imposta di registro scontata sul precedente acquisto, ma dovrà cedere le rimanenti unità immobiliari derivanti dal frazionamento dell’immobile pre-posseduto entro il termine di un anno dalla data del nuovo acquisto.
12. Risposta n. 498 del 23 ottobre 2020
Accordo di ruling “Patent Box” – dichiarazioni integrative da parte di una società ex consolidata di un consolidato fiscale nazionale
L’Istante, una società che, negli anni 2015-2017, partecipava, come consolidata, assieme ad altre società al regime di consolidato fiscale nazionale a seguito di un’operazione di riorganizzazione societaria, dal 1° gennaio 2018, era fuoriuscita dal gruppo.
Tale società già dal 2018 aveva aderito, in qualità di capogruppo, a un nuovo consolidato, con le società partecipate, già aderenti al precedente consolidato e successivamente, aveva siglato con il Fisco un accordo di ruling per la definizione dei metodi e criteri di calcolo del contributo economico in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali.
L’istante fa presente che ha intenzione di presentare, nel corso del 2020, per i periodi d’imposta 2015, 2016 e 2017, dichiarazioni integrative a favore, al fine di dare evidenza dei minori imponibili fiscali da trasferirsi al gruppo per effetto della sottoscrizione dell’accordo di ruling “Patent Box”.
Pertanto, all’Agenzia delle Entrate sono stati chiesti chiarimenti in merito agli adempimenti dichiarativi da porre in essere per ottenere il riconoscimento dell’eccedenza di credito alla stessa spettante, in relazione al minor reddito imponibile dalla medesima realizzato, per gli esercizi in esame, a seguito della stipula dell’accordo “Patent box”.
L’Agenzia delle Entrate relativamente agli ultimi due periodi d’imposta oggetto di accordo (2019 e 2018), ha chiarito che per l’anno 2019, l’agevolazione può essere fruita direttamente in sede di dichiarazione nel modello Redditi Sc 2020.
Mentre per l’anno 2018 il contribuente può presentar una dichiarazione integrativa a favore, sia della società (Redditi Sc 2019) sia del consolidato (modello Cnm 2019). L’eventuale credito emergente è utilizzabile subito in compensazione.
Invece, relativamente ai periodi d’imposta 2015, 2016 e 2017, per evidenziare le variazioni in diminuzione conseguenti alla stipula dell’accordo, la società può integrare le proprie dichiarazioni e la ex consolidante può presentare le dichiarazioni integrative del modello Cnm, in modo da far emergere la maggior eccedenza in capo all’ex consolidato.
Tale credito, però, non è cedibile, mancando le condizioni richieste dalla disposizione normativa; infatti, il consolidato si è interrotto e la ex consolidante non fa più parte del gruppo. Pertanto, è la ex controllante a poter disporre del maggior credito emergente dalle dichiarazioni integrative.
13. Risposta n. 506 del 30 ottobre 2020
TRUST: Disciplina del monitoraggio fiscale per i protector
La richiesta di chiarimenti nasce dal quesito posto da un “protector”, ovvero un guardiano, che esercita la funzione di vigilanza attraverso il preventivo e obbligatorio consenso, necessario ai trustee per esercitare i poteri discrezionali attribuitigli dall’atto di trust, circa l’obbligo di monitoraggio fiscale in qualità di protector di trust estero interposto ed al conseguente obbligo di compilazione del Quadro RW della propria dichiarazione dei redditi in relazione a tale fattispecie.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all’estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione.
Il decreto antiriciclaggio definisce il titolare effettivo come la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita.
In tale contesto però, non si fa esplicito riferimento ai trust.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in tema di monitoraggio fiscale, ai fini del titolare effettivo, deve sussistere una relazione giuridica (intestazione) o di fatto (possesso o detenzione) tra il soggetto e le attività estere oggetto di dichiarazione.
Quindi, resta esclusa l’esistenza di un autonomo obbligo di monitoraggio nell’ipotesi in cui il soggetto possa esercitare, per le attività detenute all’estero, un mero potere dispositivo in esecuzione di un mandato per conto del soggetto intestatario.
Pertanto, nel caso di specie il guardiano del Trust non ha l’obbligo di monitoraggio fiscale, non potendo il contribuente essere considerato titolare effettivo del trust.
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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Napoli, 12 maggio 2021
Dott.ssa Claudia De Falco
claudiadefalco@fiorentinoassociati.it
Dott. Alfredo Scaramuzzo
Alfredoscaramuzzo@fiorentinoassociati.it
Dott. Marco Fiorentino
marcofiorentino@fiorentinoassociati.it
Fiorentino Associati sostiene www.associazionedo.no.it
DISCLAIMER
Il presente focus ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.
14. Focus_Risposte_dal 1° al 31 ottobre 2020 (Seconda parte)