FOCUS 5/20
Risposte dell’Agenzia delle Entrate Dal 1° al 30 APRILE 2020
Risposte
1. Risposta n.101 del 3 aprile 2020
Fusione – Disapplicazione limiti di riportabilità
La società BETA aveva acquistato la partecipazione totalitaria della società istante ALFA, per poi dar luogo ad una operazione di fusione inversa con cui la società controllante veniva incorporata nella società controllata.
Con riferimento (art. 172 del TUIR) al test di vitalità e limite del patrimonio netto, ai fini del riporto delle perdite fiscali, degli interessi passivi e delle eccedenze ACE, l’istante ha precisato che per quanto riguarda BETA entrambi i limiti non potevano essere rispettati a causa del fatto che la società risultava essere appena costituita.
Mentre, per la società ALFA, i test di vitalità risultavano essere soddisfatti nel periodo antecedente all’operazione di fusione, ma non risultavano rispettati nel periodo interinale in cui è avvenuta la fusione.
Dall’esito dei test quindi, le posizioni soggettive della incorporante e della incorporata non risultavano riportabili nei periodi d’imposta successivi, e l’istante ha chiesto se fosse possibile disapplicare le citate disposizioni.
Esaminando la posizione di ALFA, la serie storica dei ricavi della sua gestione caratteristica, la composizione qualitativa e quantitativa dell’attivo patrimoniale e verificando la presenza di un contratto di fornitura dei servizi da parte del personale della società GAMMA, l’AGE ha ritenuto che l’attività svolta dalla incorporante non avesse subito un depotenziamento e quindi che potessero ritenersi disapplicabili le disposizioni antielusive.
Le stesse disposizioni, esaminate con riferimento alla società BETA, non consentivano né l’effettuazione dei test di vitalità né del limite del patrimonio netto, in quanto la società medesima non disponeva dei bilanci relativi ad esercizi precedenti, essendo stata costituita nell’anno antecedente all’operazione di fusione, e il patrimonio netto doveva essere considerato al netto dei conferimenti avvenuti negli ultimi 24 mesi.
Tuttavia, l’AGE, ai sensi della circolare n. 6/2016, ha chiarito che le perdite fiscali, gli interessi passivi indeducibili e le eccedenze ACE maturate da BETA erano tutte riferibili all’operazione di fusione in questione e che pertanto, fosse possibile la disapplicazione delle disposizioni anche con riferimento a BETA.
Da qui, il via libera all’operazione dato che, né ALFA, né BETA risultavano qualificabili come bare fiscali.
2. Risposta n. 105 del 15 aprile 2020
Cessione del credito
La società ALFA ha rappresentato di far parte della rete di imprese GAMMA insieme alla società BETA, la quale aveva intenzione di realizzare molteplici interventi di riqualificazione energetica su edifici di proprietà e per conto di diverse persone fisiche.
Tali persone fisiche aventi diritto alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica, avrebbero intenzione di optare per la cessione del credito prevista dalla L. n. 205/2017 e la società ALFA, facendo parte della stessa rete di imprese di cui fa parte la società BETA e di conseguenza collegata al rapporto che aveva dato origine alla detrazione, sarebbe interessata ad acquistare tale credito.
Posto ciò, la società ALFA ha chiesto di sapere se sia possibile acquisire il credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all’articolo 14 del DL n. 63/2013.
L’articolo in questione prevede che per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, in luogo della detrazione fiscale, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.
In ordine ai soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito, l’AGE, sulla base di un parere reso dalla Ragioneria Generale dello Stato in merito agli effetti negativi sui saldi di finanza pubblica che deriverebbero dalla cedibilità illimitata dei crediti d’imposta corrispondenti alle detrazioni, ha precisato che per “soggetti privati” cessionari devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
In particolare, la circolare dell’AGE n. 17/2018 ha chiarito che nel caso di lavori effettuati da un’impresa appartenente a una Rete di imprese, il credito corrispondente alla detrazione può essere ceduto anche agli altri retisti, anche se non hanno eseguito i lavori.
Pertanto, nella fattispecie in esame, l’AGE ha ritenuto che la società ALFA potrà beneficiare della cessione del credito in questione, in quanto facente parte della stessa rete di imprese della società BETA che effettuerà i lavori.
3. Risposta n. 107 del 16 aprile 2020
Stralcio debiti di importo residuo sino a mille euro – Nota di variazione
L’istante ALFA, società di gestione dei rifiuti urbani, si occupava anche dell’applicazione e riscossione della Tariffa ai sensi dell’art. 49, co. 9 e 13, del DLGS 22/1997 (TIA).
La società emetteva a carico degli utenti una fattura composta dalla tariffa e dalla relativa IVA, assolvendo al contempo all’obbligo di pagamento del tributo che veniva versato all’Erario all’atto dell’emissione.
Considerato che la riscossione della TIA nei confronti degli utenti morosi era stata, nel frattempo, affidata all’Agenzia della Riscossione, il DL n. 119/2018 aveva previsto lo stralcio automatico dei debiti fino a euro mille affidati all’Agente della riscossione.
Pertanto, l’Agenzia della Riscossione aveva annullato anche i carichi affidati ad ALFA.
Da tale disposizione è emerso, per ALFA, un credito corrispondete all’IVA sulla TIA anticipata all’Erario all’atto dell’emissione della fattura e non più recuperata.
Posto ciò, l’Istante ha chiesto se l’annullamento del credito, per effetto di una disposizione normativa, possa determinare l’emissione di un’unica nota di variazione in diminuzione, riepilogativa dell’IVA da rettificare, ed esercitare il diritto alla detrazione IVA con la dichiarazione IVA 2020.
Inoltre, dal punto di vista delle imposte dirette, ha chiesto se l’annullamento dei carichi generi una sopravvenienza passiva deducibile dal reddito d’esercizio del 2019.
L’articolo 4, comma 1, del DL n. 119/2018 dispone che i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione siano automaticamente annullati.
Ai fini IVA, la possibilità di effettuare la rettifica dell’imposta è disciplinata dall’articolo 26 del Decreto IVA che riconosce al cedente o prestatore il diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione quando l’operazione viene meno in tutto o in parte in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili, con la previsione, per il contribuente, di esercitare il diritto alla detrazione, a seguito dell’emissione della nota di variazione, al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.
L’AGE, come già chiarito dalla risoluzione n. 85/2009, ha sottolineato un’accezione ampia delle ragioni per le quali un’operazione fatturata può venir meno in tutto in parte o essere ridotta nel suo ammontare imponibile; ciò che conta è che la variazione e la sua causa siano registrate secondo le norme riportate nel Decreto IVA.
Nel caso in esame, per espressa disposizione di una normativa speciale sopravvenuta, l’operazione, per la quale era stata originariamente emessa fattura, viene meno in tutto o in parte a causa del venir meno in tutto o in parte del prezzo dovuto, corrispondente al debito di importo residuo fino a mille euro.
Considerato che la detrazione dell’imposta è consentita entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2019, l’AGE ha precisato che la nota di variazione in diminuzione dovrà essere emessa entro il termine ultimo di presentazione della dichiarazione IVA 2020, prorogato al 30 giugno 2020 per effetto del DL n. 18/2020.
In merito alle modalità di emissione della nota di credito, l’AGE ha ritenuto ragionevole l’emissione di un’unica nota di variazione riepilogativa di tutte le operazioni stralciate.
Con riferimento all’ultimo quesito, l’art. 101 del TUIR stabilisce che le perdite su crediti siano deducibili se risultano da elementi certi e precisi.
L’emanazione del DL n.119/2018 garantisce sia la definitività della perdita che la sua certezza e precisione; pertanto, l’AGE ha ritenuto possibile l’applicazione del citato articolo.
4. Risposta n. 109 del 20 aprile 2020
Non imponibilità IVA – Split payment
La società Istante ALFA aveva fornito materiale elettrico ad un Aeroporto che aveva richiesto l’applicazione del regime di non imponibilità IVA, ex art.9 comma 1 n.6 del Decreto IVA.
Essendo stata accertata dall’AGE l’erronea applicazione del regime di non imponibilità IVA, l’Istante aveva trasmesso all’Aeroporto le fatture in regime di split payment, ai sensi dell’art. 17-ter del Decreto IVA, le quali, però, erano state
rifiutate dallo stesso Aeroporto, che continuava a sostenere l’applicazione del regime di non imponibilità IVA.
Al fine di evitare ulteriori verifiche fiscali, nell’eventualità di ulteriori altre commesse dall’Aeroporto, l’Istante ha chiesto se le forniture di materiale elettrico debbano ritenersi non imponibili agli effetti dell’IVA ai sensi del citato articolo.
Inoltre, ha chiesto quali siano le corrette modalità di adempimento dell’obbligo del versamento dell’imposta qualora l’Aeroporto persista nel rifiutare di versare l’IVA in split payment.
L’articolo 9, primo comma, n. 6) del Decreto IVA prevede il trattamento di non imponibilità ad IVA per i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine, che riguardano direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari.
La circolare n. 41/2008 dell’AGE ha chiarito che il regime di non imponibilità ai fini IVA è applicabile alle prestazioni relative ad opere realizzate nelle preesistenti aree portuali e relative adiacenze, a condizione che siano previste nel piano regolatore portuale e nelle eventuali varianti e che siano qualificate come opere di adeguamento tecnico-funzionale della struttura portuale esistente.
Sulla base di quanto esposto, l’AGE ha chiarito che il regime di non imponibilità richiede, da un lato, che le prestazioni di servizi siano rese in un determinato luogo (porto, aeroporto ecc.) e, dall’altro, che le stesse siano direttamente riferibili al funzionamento e alla manutenzione degli impianti ovvero all’attività di movimentazione di beni o di persone, nonché di assistenza ai mezzi di trasporto, che viene ordinariamente svolta nel luogo stesso.
Nel caso in esame, l’AGE ha ritenuto che i rapporti contrattuali intercorrenti tra l’Aeroporto e ALFA avevano ad oggetto delle mere cessioni di beni che, in quanto tali, non consentivano di attribuire alla Società la qualifica di prestatore di un intervento strutturale riconducibile fra i servizi non imponibili ad IVA.
In merito al secondo quesito, l’Aeroporto in questione, essendo di proprietà di una pubblica amministrazione tenuta ad applicare lo split payment, è obbligato ad aderire a tale regime.
Pertanto, l’AGE ha chiarito che l’Istante, fornitore, è tenuto ad emettere fattura con l’indicazione “scissione dei pagamenti” o “split payment”, pena l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 9 del DLGS 471/1997.
5. Risposta n. 110 del 20 aprile 2020
Emissione token – IVA
La società ALFA ha sviluppato una blockchain, che permette alle imprese ad essa collegate di firmare, criptare e scambiare tra loro documenti commerciali digitali.
Le imprese che hanno intenzione di partecipare devono avere a disposizione un quantitativo minimo di token (“gettoni”) e devono essere disposti a vincolarli a garanzia della correttezza della propria attività di validazione.
Coloro che partecipano svolgono il ruolo di nodi validatori con il compito di dover validare le transizioni che avvengono all’interno della blockchain.
La società ha costituito un Consorzio che ha come scopo l’acquisto, in nome proprio e per conto dei consorziati, dei token che i consorziati a propria volta acquisteranno dal consorzio e utilizzeranno per svolgere l’attività nella costituenda blockchain.
Ciò premesso, l’Istante ha posto il dubbio interpretativo relativo al corretto trattamento IVA delle cessioni degli ALFA token al Consorzio.
L’AGE ha chiarito che la blockchain è un registro dove sono memorizzate le operazioni tra due parti del network in modo sicuro, verificabile e permanente, dove per ogni registrazione avviene un controllo delle informazioni da parte dei nodi validatori, scelti tra i partecipanti al network.
Per poter accedere alla blockchain bisogna acquistare dei token che possono avere diverse funzioni tra cui quella di pagamento, di rappresentare diritti economici e/o amministrativi, ovvero di rappresentare il diritto all’utilizzo del prodotto o del servizio che l’emittente intende realizzare.
Nel caso in oggetto, il possesso dei token da parte degli acquirenti non comporterà alcun diritto alla partecipazione in ALFA o nel Consorzio e/o nessun diritto patrimoniale o amministrativo relativo alla Società, non costituisce prestito o contributo al Consorzio, né prestito o conferimento all’Istante e non rappresenta una forma di investimento né di risparmio.
Il soggetto cedente, ALFA nel primo contratto e il Consorzio nel secondo, non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, di commerciabilità o cambio dei token in altre criptovalute o in moneta avente corso legale.
Nella fattispecie in esame, stabilito che l’acquisto dei token in oggetto permette l’utilizzo dei servizi della blockchain, l’AGE ha ritenuto che la Società ALFA, nel corrispondere una commissione per poter accedere e utilizzare la blockchain e svolgere l’attività di nodo validatore, effettua una prestazione di servizi.
Pertanto, la prestazione risulterà essere effettuata con il pagamento della commissione e tassata come prestazione di servizi generica, con aliquota IVA ordinaria.
6. Risposta n. 111 del 21 aprile 2020
Trust revocabile – Ritenute su dividendi
La società Istante ALFA operava come Trustee all’interno del Trust revocabile BETA.
L’Istante ha rappresentato che tutte le somme apportate dal Disponente venivano gestite attraverso relazioni bancarie istituite con intermediari finanziari non residenti con stabile organizzazione in Italia e con intermediari finanziari residenti, per le quali era stata esercitata l’opzione del regime del risparmio gestito e amministrato.
Inoltre, il Disponente aveva mantenuto la facoltà di revocare il Trust fino alla data del suo decesso, determinando, cosi, l’imputazione dei redditi prodotti direttamente a lui.
Posto ciò, con riferimento ai redditi realizzati, l’Istante ha chiesto se possano ritenersi valide le opzioni, esercitate per conto del Trust, per i regimi del risparmio amministrato e gestito.
Inoltre, ha chiesto se sia possibile attribuire al disponente i crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero e le ritenute a titolo di acconto applicate nei confronti del Trust in relazione ai redditi realizzati sui beni costituenti il Fondo che non rientravano nell’ambito applicato del regime del risparmio amministrativo e/o gestito, nonché con riferimento ai redditi realizzati o maturati sulle relazioni bancarie.
L’AGE ha precisato che, affinché un Trust possa qualificarsi come soggetto passivo ai fini delle imposte sui redditi, il trustee dovrà assumere l’effettivo potere per amministrare e disporre dei beni affidatigli dal Disponente, mentre, nel caso in cui non si verifichi il reale spossamento di tali beni, il Trust si configurerebbe come una mera struttura interposta rispetto al disponente al quale devono continuare ad essere attribuiti i redditi prodotti dal trust stesso.
La circolare n. 48/2006 dell’AGE ha stabilito che il trust revocabile, anche se ammesso in alcuni ordinamenti, ai fini delle imposte sui redditi non dà luogo ad un autonomo soggetto passivo d’imposta cosicché i suoi redditi sono tassati in capo al disponente.
Nel caso di specie, come espressamente dichiarato dall’Istante, il Trust in oggetto era revocabile e, pertanto, dal punto di vista delle imposte sui redditi, l’imposizione dei redditi formalmente prodotti dal Trust deve avvenire nei confronti del Disponente.
Ne consegue che anche le opzioni per il regime del risparmio amministrato e del risparmio gestito, esercitate dal Trustee per conto del Trust, esplicano la loro validità nei confronti del Disponente.
Relativamente ai redditi di capitale realizzati nel 2018, derivanti da partecipazioni di natura non qualificata che non erano stati assoggettati a ritenuta o imposizione sostitutiva da parte dell’intermediario o del gestore, l’AGE ha precisato che il Disponente dovrà indicare tali redditi nella propria dichiarazione annuale ed applicare l’imposta sostitutiva del 26 per cento. Trattandosi, nel caso di specie, di redditi di fonte estera che non concorrevano alla determinazione del reddito complessivo del Disponente, tali redditi non danno diritto al credito d’imposta sulle imposte pagate all’estero in via definitiva.
Infatti, l’art. 165 del TUIR dispone che, se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo, al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione.
Nel caso in cui, invece, la materiale riscossione degli utili distribuiti dai soggetti non residenti non dovesse avvenire per il tramite di un intermediario residente che interviene nella riscossione del reddito in qualità di sostituto d’imposta, trova applicazione l’articolo 18 del TUIR, il quale dispone che tali redditi devono essere assoggettati in Italia ad un’imposizione sostitutiva da applicare all’utile distribuito dal soggetto non residente, che va considerato al lordo delle eventuali ritenute operate all’estero a titolo definitivo
7. Risposta n. 113 del 21 aprile 2020
Agevolazioni prima casa
L’Istante, proprietaria di una porzione di un’unità immobiliare acquistata con le agevolazioni della prima casa, aveva intenzione di acquistare un’ulteriore porzione della stessa unità immobiliare, per poi demolire l’intero fabbricato ed edificare un villino.
L’Istante ha chiesto se sul nuovo acquisto dell’unità immobiliare possa fruire delle agevolazioni “prima casa”.
La Circolare n. 38/2005 e la Risoluzione n. 25/2005 hanno riconosciuto la possibilità di godere delle agevolazioni “prima casa”, con riferimento all’imposta di registro, per l’acquisto di una nuova unità immobiliare da accorpare ad altra abitazione, a condizione che l’abitazione conservi, anche dopo la riunione degli immobili, le caratteristiche “non di lusso”, vale a dire non rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni signorili, ville, castelli o palazzi storici).
L’AGE ha ritenuto che le agevolazioni “prima casa” non possono essere riconosciute nel caso di specie.
Inoltre, ha ritenuto che l’operazione di demolizione dell’intero fabbricato e la successiva ricostruzione non può essere assimilata ad un ampliamento o accorpamento della preesistente prima casa con un’altra unità immobiliare in modo da creare un’unica unità abitativa.
8. Risposta n. 116 del 23 aprile 2020
Trasferimento di partecipazione
La società di persone istante ha fatto presente che la cessione di quote societarie da parte dei due soci di capitale in favore del socio d’opera, aveva determinato una modifica della compagine societaria per effetto dell’acquisizione della qualifica di socio a tutti gli effetti giuridici del socio d’opera, determinando altresì la variazione delle quote di partecipazione agli utili e alle perdite dei soci.
L’Istante ha chiesto chiarimenti in ordine al corretto comportamento da adottare in sede di predisposizione del modello di dichiarazione della società e per l’imputazione e la certificazione del reddito.
Il co. 2 dell’articolo 5 del TUIR dispone che le quote di partecipazione agli utili si presumano proporzionate al valore dei conferimenti dei soci, se non risultano determinate diversamente dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione di data anteriore al periodo d’imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.
La ratio del riferimento alla “data anteriore al periodo d’imposta” in relazione all’atto pubblico o alla scrittura privata autenticata è di evitare arbitraggi nell’imputazione del reddito della società tra i medesimi soci, a seguito della modifica delle quote di partecipazione agli utili degli stessi, con decorrenza dal periodo d’imposta in corso.
L’AGE ha ritenuto che ai redditi imputati ai soci nell’esercizio in corso non potrà essere applicata la predetta modifica stipulata nel medesimo esercizio, ma si dovrà applicare la percentuale di partecipazione agli utili e alle perdite applicata negli esercizi precedenti.
9. Risposta n. 121 del 24 aprile 2020
Società gestione portafoglio finanziario
La società ALFA, rientrante nella categoria delle micro-imprese, svolgeva attività di compravendita di strumenti finanziari per conto proprio e non nei confronti del pubblico.
La società ha chiesto se debba essere trattata fiscalmente come società industriale o commerciale oppure debba ritenersi soggetta al diverso trattamento fiscale previsto per le società di partecipazione finanziaria di cui all’articolo 162-bis del TUIR.
La società ha fatto presente di non detenere alcuna partecipazione ma solamente titoli allo scopo di impego della liquidità.
Inoltre, ha chiesto quale sia il corretto trattamento fiscale da riservare agli strumenti finanziari presenti nel proprio portafoglio, rientranti nella categoria degli ETC – exchange traded commodities, precisando che siccome rientrava tra le micro-imprese non aveva la possibilità di applicare il metodo del fair value per la rilevazione degli strumenti finanziari.
Infine, l’Istante ha chiesto se dovrà attribuire rilevanza fiscale ai componenti positivi e negativi da valutazione al fair value degli ETC, ancora eventualmente detenuti, nel caso in cui in futuro non risulti più una micro-impresa.
L’art 162-bis del TUIR individua come società di partecipazione finanziaria e non finanziaria quei soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni, rispettivamente, in intermediari finanziari o in soggetti diversi dagli intermediari finanziari; inoltre, si individuano come società assimilate a quelle di partecipazioni non finanziaria quei soggetti che svolgono tale attività non nei confronti del pubblico.
Posto ciò, l’AGE ha ritenuto che l’interpellante debba determinare la base imponibile IRES e IRAP secondo le modalità previste per le società diverse da quelle di cui all’articolo 162-bis del TUIR, non rientrando in nessuna delle tipologie, dal momento che il portafoglio dallo stesso detenuto era composto unicamente da ETC emessi da una società veicolo a fronte dell’investimento in una materia prima.
In merito alla corretta valutazione dei titoli in portafoglio detenuti dalla società, l’AGE, assunto che l’istante sia una micro-impresa e che non si tratti di derivati di copertura, ha precisato che alla formazione del reddito concorreranno i componenti positivi e negativi che risulteranno dalla valutazione degli strumenti finanziari derivati alla data di chiusura dell’esercizio.
Ai fini IRAP, le componenti di reddito derivanti sia dalla valutazione a fine esercizio, sia dal realizzo degli strumenti debbano essere ricondotti tra le voci rilevanti ai fini del tributo regionale, in quanto rappresentativi dell’attività caratteristica della società istante.
Per quanto riguarda il terzo quesito, non potendosi configurare come un caso concreto e personale, l’AGE lo ha ritenuto inammissibile.
10. Risposta n. 123 del 30 aprile 2020
Conferimento d’azienda – fusione inversa
Nella fattispecie in esame il Consorzio Istante aveva conferito alla società ALFA un ramo aziendale, ricevendo in cambio la quota di maggioranza della società ALFA.
A causa della legge regionale che imponeva la soppressione del Consorzio in questione, lo stesso aveva intenzione di procedere ad un’operazione di fusione per incorporazione inversa del consorzio in ALFA, al fine di trasferire le quote di partecipazione in ALFA ai Comuni consorziati, in cambio di quelle attualmente detenute nel consorzio, ed estinguere in tal modo l’ente.
Posto ciò l’Istante ha chiesto se le operazioni poste in essere fossero da ritenersi abusive ai sensi dell’articolo 10-bis della L. n. 212/2000, con riferimento al comparto delle imposte dirette.
L’AGE ha ritenuto che la riorganizzazione prospettata dall’Istante aveva come unico fine quello di procedere all’estinzione dell’ente, in seguito all’entrata in vigore della legge regionale che ne prevedeva la soppressione.
Pertanto, l’operazione di fusione inversa non avrebbe comportato il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, non ravvisandosi alcun contrasto con la ratio di disposizioni fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario.
La fusione inversa appare, quindi, un’operazione fisiologica per pervenire all’estinzione del consorzio.
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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Roma, 24.07.2020
Dott. Marco Senesi marcosenesi@fiorentinoassociati.it
Dott. Marco Fiorentino marcofiorentino@fiorentinoassociati.it
Fiorentino Associati sostiene www.associazionedo.no.it
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Il presente focus ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.