FOCUS 11/21
Risposte dell’Agenzia delle Entrate Dal 1° al 30 NOVEMBRE 2021
1. Risposta n. 756 del 3 novembre 2021
Operazioni post Brexit tra branch italiana e casa madre appartenente a Gruppo IVA inglese
L’Istante è una stabile organizzazione sul territorio italiano (“SO”), di una casa madre inglese appartenente ad un gruppo IVA.
La branch ha chiesto come comportarsi per ottenere il rimborso dell’IVA assolta sui beni e servizi acquistati nel territorio dello Stato, posto che non svolge operazioni attive rilevanti, trovandosi così in una posizione creditoria nei confronti dell’erario.
L’Istante fa presente che, in passato, ha già ottenuto risposta ad un interpello sui principi della sentenza Skandia, in cui è stata riconosciuta la rilevanza, agli effetti dell’IVA, delle operazioni intercorse tra la branch italiana e la casa madre, membro del Gruppo IVA inglese.
Nello specifico, l’istante ha chiesto di sapere se a seguito della fuoriuscita del Regno Unito dall’Unione Europea:
– possano ritenersi ancora valide le istruzioni fornite con il parere di risposta all’istanza di interpello già citata, che riconosce la rilevanza, agli effetti dell’IVA, delle operazioni intercorse tra la branch italiana e la casa madre, membro del Gruppo IVA inglese;
– o, in alternativa, se le operazioni intervenute tra casa madre e branch italiana debbano considerarsi escluse dal campo di applicazione dell’IVA e che, conseguentemente, il soggetto legittimato a chiedere il rimborso dell’Iva assolta in Italia dalla SO sia la casa madre, ai sensi dell’art. 38-ter del DPR 633/1972, che disciplina l’esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti nel territorio dell’Unione europea.
L’Agenzia ha precisato che in merito all’operatività dei principi statuiti con la sentenza si è espresso il Comitato IVA, il quale ha concluso che i principi “Skandia” si applicano a prescindere da quale “entity” (SO o casa madre) faccia parte del gruppo IVA e anche a prescindere dal fatto che la transazione avvenga tra Stati membri o tra uno Stato membro e un Paese terzo.
Conseguentemente, la disciplina recata dall’art. 70-quinquies, co. 4-quater del DPR n. 633/1972 – che prevede la rilevanza, agli effetti dell’IVA, delle operazioni intercorse tra casa madre e/o SO quando uno dei due soggetti appartiene a un Gruppo IVA costituito in uno Stato membro dell’UE mentre l’altro operatore è stabilito in Italia – trova applicazione anche per le operazioni intervenute, nel periodo post Brexit, tra casa madre e stabile organizzazione nell’ipotesi in cui uno dei due operatori aderisca al Gruppo IVA inglese, nel presupposto che quest’ultimo continui ad integrare la nozione di Gruppo IVA.
Pertanto, considerato che la SO non effettua operazioni imponibili in Italia, la stessa potrà chiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile.
2. Risposta n. 757 del 3 novembre 2021
Gruppo IVA: da quando decorre l’inclusione di società neo costituite
Un gruppo IVA, il cui rappresentante è ALFA (istante), rappresenta che successivamente alla nascita del gruppo sono state costituite due società: BETA e GAMMA, controllate da ALFA 1 che a sua volta è controllata da ALFA.
Per le due società il vincolo finanziario (controllo di diritto ex art. 2359, co. 1, n. 1, c.c.) si è costituito nel corso del 2021 per cui, in applicazione dell’art. 70-quater del DPR n. 633/1972, l’inclusione nel Gruppo IVA dovrebbe decorrere dall’anno 2022.
Nello specifico, come evidenziato dalla Risoluzione n. 30/E del 2021, per effetto del combinato disposto dell’art. 70-quater, co. 5, e dell’art. 70-ter, co. 1, del DPR n. 633/1972, per GAMMA, l’inclusione dovrebbe avvenire a decorrere dall’anno 2023, in quanto costituita successivamente al 1° luglio 2021.
L’Istante chiede chiarimenti in merito al momento di decorrenza dell’inclusione nel Gruppo IVA delle società neocostituite BETA e GAMMA.
L’Agenzia chiarisce che l’ammissione ad un Gruppo IVA è subordinata al verificarsi di due condizioni:
– la sussistenza tra soggetti passivi d’imposta del rapporto di controllo, diretto o indiretto o la sottoposizione degli stessi ad analoga forma di controllo da parte della medesima entità;
– la permanenza del suddetto legame almeno dal 1° luglio dell’anno precedente a quello in cui l’opzione per la costituzione del Gruppo IVA stesso ha effetto.
La condizione temporale assolve, con finalità antielusive, alla funzione di evitare il confezionamento di assetti partecipativi funzionali unicamente all’ammissione al regime di soggetti che non siano parte del gruppo inteso come unità economica e mira, dunque, ad impedire che possano fondersi in un unico soggetto passivo entità legate da vincoli occasionali o temporanei.
Anche ai fini dell’ampliamento del perimetro soggettivo del Gruppo IVA e della relativa decorrenza, occorre che sia rispettato il duplice requisito contemplato dall’articolo 70-ter, comma 1, ai fini della esistenza di un “vincolo finanziario” nell’accezione qualificante in questa occasione, e cioè:
– oggettivo (esistenza di una partecipazione di controllo “di diritto”), e
– temporale (sussistenza del controllo alla data del 1° luglio dell’anno precedente).
Pertanto, in costanza di un Gruppo IVA già costituito, qualora nel corso di un anno di validità dell’opzione (ad esempio, anno X) venga conseguito il controllo ex articolo 2359, primo comma, n. 1), codice civile di un soggetto precedentemente non ricompreso nel perimetro soggettivo del Gruppo, il vincolo finanziario si considera instaurato nei confronti di tale soggetto nel medesimo anno (anno X) qualora tale controllo sussista almeno alla data del 1° luglio dello stesso anno solare, con l’effetto di far decorrere la sua partecipazione al Gruppo IVA dall’anno successivo (anno X+1).
Qualora, invece, il controllo venga conseguito in data successiva al 1° luglio dell’anno X, il vincolo finanziario si considera instaurato nel corso dell’anno solare anno X+1, con l’effetto che la partecipazione al Gruppo IVA del nuovo soggetto decorrerà dal successivo anno X+2.
3. Risposta n. 761 del 3 novembre 2021
Disallineamenti tra valori civilistici e fiscali di beni ammortizzabili: modalità di recupero
L’Istante, chiede chiarimenti sulla corretta interpretazione degli articoli 102 e 109, comma 4, del TUIR, in relazione alle modalità di “recupero” dei disallineamenti tra i valori civilistici e i valori fiscali di taluni beni materiali ammortizzabili.
L’articolo 102, comma 2, del TUIR, stabilisce che la deduzione delle quote di ammortamento è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
La deduzione, ovviamente, è consentita nel rispetto del principio di previa imputazione al conto economico, di cui all’articolo 109, comma 4, del TUIR.
La risoluzione n. 98/E del 19 dicembre 2013 ha fornito chiarimenti in merito alla problematica, già trattata nella circolare n. 26/E del 20 giugno 2012, delle modalità di “riassorbimento”, ai fini IRES e IRAP, della svalutazione delle immobilizzazioni materiali avente rilevanza solo civilistica.
Con la risoluzione in argomento è stato precisato che la svalutazione può essere recuperata, ai fini IRES, deducendo delle quote di ammortamento più alte rispetto a quelle imputate al conto economico, attraverso l’effettuazione di variazioni in diminuzione nella dichiarazione dei redditi; tali variazioni devono essere determinate nella misura massima consentita, pari alla differenza tra la quota di ammortamento fiscale (calcolata in base al coefficiente previsto dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988) e la quota di ammortamento imputata a conto economico.
L’Agenzia ha quindi chiarito che i principi espressi dalla risoluzione n. 98/E del 2013, che consentono di riassorbire il disallineamento derivante dalla svalutazione solo civilistica attraverso un incremento delle quote annue di ammortamento fiscale (fino al limite massimo costituito dal coefficiente tabellare), valgono – a maggior ragione – anche per il disallineamento che scaturisce dalla diversa dinamica temporale dell’ammortamento civilistico rispetto all’ammortamento fiscale.
Pertanto, la variazione in diminuzione ai fini IRES deve essere recuperata nel primo periodo di imposta in cui vi è “capienza” per la deduzione di un’ulteriore quota di ammortamento fiscale, fino alla quota massima calcolata in applicazione delle aliquote tabellari previste dal decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 e non al termine del periodo di ammortamento civilistico.
4. Risposta n. 762 del 4 novembre 2021
Diritto al rimborso IVA per errore nell’emissione della fattura senza perdita del gettito fiscale
L’istante chiede chiarimenti in merito alla partecipazione di una gara d’appalto con una società, a seguito della quale si sono verificate delle liti per il riconoscimento del subentro di quest’ultima nella società istante, definite in sede giurisdizionale tramite un accordo transattivo.
L’istante fa presente che in assenza della corresponsione delle somme da parte della subentrata ha emesso in data 7 novembre 2019 delle fatture con la relativa Iva versata all’erario.
La società subentrata però ha ritenuto non corretta tale operazione, non concordata, e ha respinto le richieste di pagamento dell’istante. La questione è stata risolta quindi con un accordo transattivo con il quale è stato concordato il pagamento di una somma nei confronti dell’istante e, da parte di quest’ultimo, la rinuncia al pagamento delle predette fatture.
L’istante ha chiesto quindi se può procedere alla variazione in diminuzione per le fatture emesse il 7 novembre 2019 e, in alternativa, se può presentare istanza di rimborso Iva.
Sul punto l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
l’emissione di note di variazione ex art. 26 del decreto IVA è lo strumento principale (e generale) per porre rimedio agli errori compiuti in sede di fatturazione;
nell’impossibilità oggettiva di emettere tempestivamente le note, può farsi ricorso all’art. 30-ter del medesimo decreto.
Tuttavia, il ricorso all’istituto disciplinato dall’art. 30-ter del decreto IVA, essendo norma residuale ed eccezionale, trova applicazione ogni qual volta sussistano condizioni oggettive che non consentono di esperire il rimedio di ordine generale.
Esso, infatti, non può essere utilizzato ordinariamente per ovviare alla scadenza del termine di decadenza per l’esercizio del diritto alla detrazione, qualora tale termine sia decorso per “colpevole” inerzia del soggetto passivo.
In continuità con la linea interpretativa dei giudici di legittimità sul punto, secondo l’Agenzia, il diritto al rimborso deve comunque essere riconosciuto, nel rispetto del principio di neutralità dell’imposta, laddove vi sia stato un errore a fronte del quale il rischio di perdita del gettito fiscale può ritenersi insussistente.
Questa circostanza ricorre, ad esempio, (come nel caso in specie) quando risulti accertato che la fattura erroneamente emessa sia stata tempestivamente ritirata dal destinatario senza che questi ne abbia fatto uso fiscale.
5. Risposta n. 776 del 10 novembre 2021
Accordo di “work for equity” con una start up innovativa
La società istante ha chiesto chiarimenti in merito alle prestazioni rese nei confronti di una start up innovativa, in adesione di un accordo di work for equity e se la quota di partecipazione ricevuta a fronte della prestazione effettuata nei confronti della società committente debba concorrere o meno alla formazione del proprio reddito complessivo.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tra gli interventi previsti a favore delle start up innovative e degli incubatori certificati, il decreto legge n. 179 del 2012 all’articolo 27 ha introdotto agevolazioni di carattere fiscale e contributivo, che si applicano agli strumenti finanziari diretti a remunerare prestazioni lavorative e consulenze qualificate (“work for equity”).
In particolare, il comma 4 del suddetto articolo 27 dispone che le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi resi in favore di start-up innovative o di incubatori certificati, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, resi nei confronti degli stessi, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l’apporto.
Il successivo comma 5 dispone che le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso degli strumenti finanziari sono assoggettate ai regimi loro ordinariamente applicabili.
Le misure previste dall’articolo 27 sono finalizzate a favorire l’acquisizione di opere o servizi qualificati da parte delle start up innovative e degli incubatori certificati, stabilendo l’irrilevanza fiscale degli strumenti finanziari ricevuti a fronte di apporti, sia di opere e servizi, sia di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi resi in favore delle start up innovative e degli incubatori certificati.
In sostanza, il soggetto che apporta “opere e servizi, inclusi quelli professionali” ricevendo in cambio partecipazioni in start up innovative, sospende la tassazione di tale reddito fino al momento in cui effettuerà atti dispositivi della partecipazione.
Alla luce dei chiarimenti operati dalla circolare n. 16/E del 2014, l’agevolazione riguarda i soli apporti di opere e servizi, inclusi quelli professionali, altamente qualificati per la start up innovativa, e non apporti generici.
In tali casi la società può beneficiare dell’agevolazione, con conseguente irrilevanza, ai propri fini reddituali, del valore fiscale della partecipazione ricevuta.
6. Risposta n. 782 del 16 novembre 2021
Clausole di earn-out in presenza di cessioni di partecipazioni rivalutate
L’istante è una persona fisica che detiene una partecipazione di maggioranza nel capitale sociale di una S.p.A, ha rivalutato le azioni possedute al 1° gennaio 2021 in virtù delle disposizioni della Legge di Bilancio 2021 e sta definendo un’operazione finalizzata alla cessione delle stesse ad una società aderente al sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia.
Il contratto di cessione delle azioni prevede che il corrispettivo sarà costituito da una componente fissa predeterminata, da corrispondersi al momento del closing, e da una componente variabile legata ai risultati economico-finanziari futuri (componente di integrazione del prezzo ovvero “earn out”), da corrispondersi in anni successivi.
In merito alla tassazione, l’Istante ha chiesto chiarimenti sulle modalità di calcolo delle relative plusvalenze, tenendo conto della rivalutazione effettuata.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’articolo 68 del Tuir stabilisce le modalità di quantificazione della plusvalenza che è costituita, in linea generale, dalla differenza tra il corrispettivo percepito e il costo di acquisto della partecipazione, aumentato di ogni onere inerente alla produzione.
Ai fini della individuazione del momento di realizzo della plusvalenza, come chiarito nella circolare 24 giugno 1998, n. 165/E, le plusvalenze si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, titoli e diritti, piuttosto che nell’eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione.
Pertanto, le persone fisiche possono fare riferimento al valore rideterminato, secondo le modalità contenute nella predetta disposizione, in luogo del costo o valore di acquisto di detti beni, posseduti al di fuori del regime d’impresa, ai fini del calcolo dei redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del Tuir.
Al fine di evitare che la modalità di pagamento del corrispettivo determini fenomeni di doppia imposizione, il corrispettivo complessivamente percepito (vale a dire sia la parte fissa sia la parte variabile) fino a concorrenza del valore rideterminato della partecipazione, non deve essere ulteriormente assoggettato a tassazione.
A tal fine, pertanto, se la parte fissa del corrispettivo è inferiore al valore rideterminato della partecipazione, in sede di compilazione del Modello Redditi PF di competenza, nel quadro RT dovrà essere indicato come “costo” non l’ammontare rivalutato ma il medesimo valore del corrispettivo percepito.
Nei periodi d’imposta successivi, se sarà incassata anche la parte variabile del corrispettivo (earn-out), in sede di dichiarazione, il cedente dovrà tener conto dell’eccedenza di “costo” non utilizzato, indicando nella colonna 3 del Rigo RT22 ” totale dei costi o valori di acquisto” la differenza tra il valore rideterminato e quello in precedenza indicato nel quadro RT.
7. Risposta n. 788 del 24 novembre 2021
Monitoraggio fiscale ed obblighi dichiarativi per le valute virtuali in digital wallet
L’Istante, ha chiesto di sapere quale sia il trattamento fiscale delle valute virtuali detenute in alcuni digital wallet e quali siano gli adempimenti dichiarativi.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la moneta “virtuale” è utilizzata come “moneta” alternativa a quella tradizionale emessa dall’Autorità monetaria, la cui circolazione si fonda su un principio di accettazione volontaria da parte degli operatori che la utilizzano.
Le “valute virtuali” sono stringhe di codici digitali criptati, generati via informatica attraverso dei complessi algoritmi matematici. Lo scambio di questi codici criptati tra gli utenti avviene attraverso dei software specifici.
Pertanto, tali “valute” hanno natura esclusivamente ” digitale” e sono conservate in “portafogli elettronici” (c.d. wallet).
I wallet sono classificati in base a criteri diversi basati sulla tecnologica del mezzo di conservazione (i.e. paper, hardware, desktop, mobile, web), sulla connettività alla rete dell’ambiente in cui sono archiviate le chiavi (i.e. hot wallet e cold wallet) e sul controllo o meno della chiave privata da parte dell’utente (custodial/non custodial wallet). Inoltre, il mercato delle valute virtuali è estremamente volatile.
I wallet consistono in una coppia di chiavi crittografiche di cui:
– la chiave pubblica, comunicata agli altri utenti, rappresenta l’indirizzo a cui associare la titolarità delle valute virtuali ricevute;
– la chiave privata, mantenuta segreta per garantire la sicurezza delle valute associate, consente di trasferire valute virtuali ad altri portafogli.
Con riferimento al trattamento fiscale tali operazioni rientrano tra quelle “relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio”.
L’AGE ritiene che, ai fini IRPEF per le operazioni in valuta virtuale si applichino i medesimi principi che regolano le operazioni relative alle valute tradizionali.
Ai sensi dell’art. 67, co. 1c-ter TUIR costituiscono redditi diversi di natura finanziaria “le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso o rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti sempreché siano allo stato grezzo o monetato”.
Tali plusvalenze concorrono a formare reddito a condizione che nel periodo d’imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all’inizio del periodo di riferimento sia superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui.
Secondo l’art. 67 co.1-bis TUIR, per determinare le plusvalenze (o minusvalenze), si considerano cedute per prime le valute acquisite in data più recente.
Per tali motivazioni il prelievo dei wallet è equiparato ad una cessione a titolo oneroso, inoltre, la giacenza media va verificata rispetto all’insieme di tutti i wallet detenuti.
Ai fini della tassazione del reddito diverso occorre, verificare se la conversione della valuta (con un’altra valuta virtuale o altra valuta avente corso legale) avviene per effetto di una cessione a termine o a pronti.
Considerato che a queste valute manca un prezzo ufficiale giornaliero di riferimento, il contribuente può utilizzare il rapporto di cambio al 1°gennaio rilevato sul sito dove ha acquistato la valuta virtuale oppure il sito dove effettua la maggior parte delle operazioni
Il reddito, se percepito da una persona fisica al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, è soggetto ad imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento.
Con riferimento agli obblighi di monitoraggio fiscale, l’art. 4 DL 167/1990 prevede che le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi.
Le valute virtuali sono assimilate alle attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, e per tale ragione vanno indicate nel quadro RW classificate come “Altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali”, senza compilare la colonna “Codice Paese estero”.
Infine le valute virtuali non sono soggette all’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, in quanto tale imposta si applica ai depositi e conti correnti esclusivamente di natura bancaria.
8. Risposta n. 790 del 24 novembre 2021
Cedolare secca sugli affitti
L’Istante, ha acquistato un immobile locato destinato al custode di un condominio, il quale lo utilizza come abitazione principale. Dovendo subentrare nel contratto di fitto, l’Istante chiede di sapere se sia possibile optare per la cedolare secca.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’art. 3 DL 23/2011 prevede che in alternativa al regime ordinario, il proprietario possa optare per il regime della cedolare secca, usufruendo di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione.
E’ possibile applicare il regime della cedolare secca sui contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo censiti nel catasto dei fabbricati come cat. A, ad esclusione della cat. A/10, con le relative pertinenze.
Sono esclusi dal regime anche i conduttori che esercitano attività d’impresa o lavoro autonomo, o immobili utilizzati dal locatario per esigenze di collaboratori o dipendenti. Sono inclusi, invece, i contratti stipulati con enti pubblici purchè gli immobili siano destinati a finalità abitative.
Nella fattispecie prospettata, il conduttore è un condominio che non esercita attività di impresa. Il condominio costituisce una particolare forma di comunione in cui coesiste la proprietà individuale dei singoli condòmini (appartamenti, box, cantine, etc.), ed una comproprietà sui beni comuni dell’immobile.
Trattandosi di una comunione forzosa, non soggetta a scioglimento, in cui il condomino non può, rinunciando al diritto sulle cose comuni, sottrarsi al sostenimento delle spese per la loro conservazione sarà comunque tenuto a parteciparvi in proporzione ai millesimi di proprietà.
Poiché l’immobile è “destinato al custode del Condominio” che lo utilizza come abitazione principale l’AGE ritiene che l’Istante, persona fisica, possa optare per il regime della cedolare secca.
Infine, poiché non sussiste alcun obbligo di stipulare un nuovo contratto perché l’Istante subentra nella titolarità del contratto di locazione, è possibile optare per la cedolare secca mediante presentazione del modello RLI entro trenta giorni decorrente dalla data del subentro.
9. Risposta n. 793 del 25 novembre 2021
Cessione di beni tramite incaricati alla vendita
La società istante, esercente attività di commercio on line, si avvale di Incaricati alla vendita (soggetti indipendenti ai sensi della L.173/2005), agendo quali intermediari con l’Acquirente, chiede di sapere se tale attività possa essere qualificata come “commercio elettronico indiretto” e per l’effetto possa godere dell’esonero disposto dall’art. 2 DPR 696/96 per le vendite di beni per corrispondenza.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai sensi dell’art. 22 DPR 633/72 nell’ipotesi in cui «la transazione commerciale avviene in via telematica ma il cliente riceve la consegna fisica della merce a domicilio secondo i canali tradizionali, ossia tramite vettore o spedizioniere, ai fini IVA, l’ operazione di commercio elettronico indiretto è assimilabile alle vendite per corrispondenza e, pertanto, non sono soggette all’obbligo di emissione della fattura, né all’obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale.
I corrispettivi delle vendite devono, tuttavia, essere annotati nel registro previsto dall’art. 24 DPR 633/72.
Con riferimento agli obblighi di memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi ai sensi dell’ art. 2 DL 127/2015 si è evidenziata la non applicabilità alle ipotesi di commercio elettronico: «l’operazione di vendita […]
che l’istante intende realizzare è configurabile come “commercio elettronico indiretto”, posto che le fasi di ordinazione, pagamento dei beni da acquistare e, quindi, stipula del contratto di vendita, sono interamente gestite telematicamente e la relativa consegna dei beni avviene ”fisicamente” mediante mezzi ordinari»
Ne deriva l’esonero dall’obbligo di certificazione, anche telematica, dei corrispettivi, salva la facoltà di adempiervi in base all’art. 1 co. 3 del predetto decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 maggio 2019, che stabilisce “I soggetti che effettuano le operazioni di cui al comma 1 (ovvero, i cd. “casi di esonero”) possono comunque scegliere di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri di tali operazioni” .
Considerato, che il rapporto si instaura tra l’istante cedente ed un cessionario consumatore italiano, e che l’acquisto avviene tramite il sito internet dell’Istante, utilizzando strumenti tracciabili di pagamento con consegna a domicilio tramite vettore, tale tipologia di vendita è da considerarsi commercio elettronico indiretto e, pertanto, l’istante non è tenuto a documentare i relativi corrispettivi neanche tramite fattura.
Resta l’obbligo di procedere comunque all’annotazione dei corrispettivi nel registro di cui all’art. 24 DPR 633/72.
***************************** Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Napoli, 3 marzo 2022
Dott.ssa Claudia De Falco
claudiadefalco@fiorentinoassociati.it
Dott. Mario Fabozzi
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Dott.ssa Annabella Arienzo
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Dott. Marco Fiorentino
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Il presente focus ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.