FOCUS 2/21
Risposte dell’Agenzia delle Entrate Dal 1° al 28 FEBBRAIO 2021
1. Risposta n. 72 del 2 febbraio 2021
Affitto d’azienda con attività di ricerca infragruppo
L’istante è una società costituita nel 2017, la quale è stata interessata nel 2018, in qualità di affittuaria, da un’operazione di affitto di ramo d’azienda appartenente ad una società dello stesso gruppo.
Nel fitto di ramo d’azienda è stato incluso un dipendente che nel triennio 2012- 2014 aveva svolto attività di ricerca e sviluppo presso la società dante causa dell’affitto.
L’istante, ha realizzato nel 2019 attività ammissibili al credito d’imposta, e ha chiesto di conoscere come calcolare la media del triennio 2012-2014 da raffrontare con la valorizzazione delle attività svolte nel 2019.
In particolare, la società ha chiesto se tale media si possa considerare pari a zero, in quanto essa è stata costituita successivamente al 2014, ovvero se debba considerare quale propria media del triennio i costi sostenuti prima di tale periodo dalla società dante causa dell’affitto del ramo d’azienda, e rappresentati nel caso di specie dal costo del personale addetto a tali attività.
L’Agenzia delle Entrate, in primis ha chiarito che, agli effetti della disciplina agevolativa, non possa considerarsi soggetto “nuovo” e, quindi, privo di media storica una società costituita nel corso di un periodo agevolato a seguito del conferimento di un ramo o dell’intera azienda da parte del soggetto conferente.
Nello specifico, nel proseguire i progetti di R&S ascrivibili al ramo d’azienda oggetto di affitto, l’istante, non ha intrapreso una nuova attività imprenditoriale bensì ha continuato un’attività già svolta in precedenza sotto altra forma organizzativa all’interno del medesimo gruppo di imprese
Il diniego ha l’obiettivo di evitare che operazioni di riorganizzazione aziendale fra soggetti di un medesimo gruppo o correlati siano finalizzate a trasferire la media di riferimento o ad azzerare la media della Newco, in modo da determinare la maturazione di un credito R&S maggiore rispetto a quello effettivamente spettante.
Quindi, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che in caso di affitto d’azienda con attività di ricerca infragruppo, ai fini della fruizione del credito d’imposta ricerca e sviluppo, il contribuente eredita la media storica di tutti gli investimenti in ricerca e sviluppo del triennio riferibili al ramo d’azienda trasferito.
2. Risposta n. 73 del 2 febbraio 2021
Patent box e software protetto da copyright
Una società ha chiesto informazioni in merito alla possibilità di esercitare l’opzione patent box per un software che dispone dei requisiti di originalità e novità richiesti dalla norma e ha dichiarato di aver presentato richiesta di registrazione presso il Pubblico Registro del software presso la SIAE.
Tuttavia, pur essendo decorso il termine ordinatorio di 60 giorni, la SIAE non ha ancora emesso il certificato di avvenuta registrazione.
La società ha chiesto alle Entrate se, ai fini dell’agevolazione, la documentazione prevista dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 30 luglio 2019, prot.658445, mediante la quale deve attestarsi la sussistenza dei requisiti di originalità e creatività necessari per poter identificare il software come opera dell’ingegno, può essere prodotta, firmata digitalmente e recare marca temporale oltre i termini ordinari di presentazione della dichiarazione dei redditi.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in caso di software protetto da copyright, il contribuente può apporre la marca temporale sulla dichiarazione sostitutiva con cui attesta anche la sussistenza dei requisiti di originalità e creatività necessari per poter identificare il bene immateriale come opera dell’ingegno, conservando la piena efficacia della documentazione, ai fini della disciplina Patent box.
Inoltre, la firma elettronica con marca temporale su tale documentazione deve essere apposta entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta cui si riferisce l’autoliquidazione.
3. Risposta n. 79 del 2 febbraio 2021
Contributo in conto esercizio: tassazione ai fini IRES
La società istante ha chiesto il corretto trattamento ai fini IRES della sovvenzione diretta, qualificabile a titolo di contributo in conto esercizio.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la sovvenzione diretta è destinata a supportare la gestione ordinaria dell’impresa, in quanto destinata a ridurre l’impatto dei costi relativi all’ordinaria operatività aziendale e quelli determinati dall’emergenza da Covid-19 e dalle misure di contenimento della stessa.
Sotto il profilo contabile, sono definite “contributi in conto esercizio”, con conseguente rilevazione nella voce “A.5 – Altri ricavi e proventi” del conto economico, le erogazioni aventi natura di integrazione dei ricavi dell’attività caratteristica o delle attività accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi ed oneri.
Inoltre, i contributi in conto esercizio sono rilevati nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli, che può essere anche successivo all’esercizio al quale essi sono riferiti. Devono essere rilevati anche i contributi erogati in occasione di fatti eccezionali.
Pertanto, tenuto conto che la sovvenzione diretta in questione è qualificabile a titolo di “contributo in conto esercizio”, nel presupposto che la società non si configuri come micro-impresa ai sensi dell’art. 2435-ter c.c., ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 83 e 85 TUIR, la stessa concorre a tassazione ai fini IRES in funzione della corretta rappresentazione in bilancio.
La sovvenzione ricevuta concorre alla formazione del valore della produzione netta nel periodo d’imposta in cui transita a conto economico tra le voci rilevanti IRAP.
4. Risposta n. 89 dell’8 febbraio 2021
Scissione parziale proporzionale di ALFA S.p.A. e successivo acquisto di azioni proprie
ALFA è una società di carattere familiare operante nell’ambito del commercio dei prodotti petroliferi e della gestione di distributori di carburante ed il capitale sociale di ALFA è così suddiviso:
– il socio A detiene una quota di partecipazione pari al 74,30%;
– la socia B (moglie del socio A) detiene una quota di partecipazione pari al 15,70%;
– la socia C (sorella del socio A) detiene una quota di partecipazione pari al 5%;
– la socia D (altra sorella del socio A) detiene una quota di partecipazione pari al 5%.
Gli istanti intendono porre in essere un’operazione di scissione parziale proporzionale avente ad oggetto il ramo d’azienda costituito da titoli e attività finanziarie a favore di una neo costituita BETA e successivamente procedere all’acquisto (di azioni proprie) da parte di BETA delle partecipazioni delle socie C e D previamente rivalutate, così da concentrare l’intera proprietà di detta BETA solo nelle mani dei due coniugi, in vista della successiva attuazione del passaggio generazionale in favore dei figli.
Nel caso di specie, ciò che verrà trasferito alla società beneficiaria di nuova costituzione, per il tramite della scissione, sono esclusivamente attività finanziarie già presenti nel patrimonio della scissa.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’operazione di scissione come prospettata ex se non presenta elementi elusivi, rientrando nel normale ambito riorganizzativo delle attività.
In altre parole, condizione essenziale è che la scissione si caratterizzi come operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata all’effettiva continuazione dell’attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipante all’operazione, con il mantenimento, nel caso specifico, degli investimenti finanziari effettuati.
Il giudizio favorevole tuttavia è subordinato alla condizione che nessun asset societario sia impiegato per raggiungere obiettivi esclusivamente personali oppure familiari o, in generale, estranei ad un contesto imprenditoriale, e che dalla beneficiaria non provengano flussi finanziari, diversi dai dividendi, a favore dei soci (per esempio, a titolo di prestito/garanzia).
In definitiva, rileva il principio per cui le finalità perseguite attraverso la scissione rappresentata muovono da interessi propri delle società coinvolte e non da interessi dei singoli soci.
Nel caso in esame, conclude l’AGE non sembra ravvisarsi la volontà di distogliere le risorse finanziarie/disponibilità liquide dall’attività d’impresa, dal momento che ciascuna società coinvolta nell’operazione, secondo quanto dichiarato nell’istanza, continuerà a svolgere la propria attività (la scissa) ovvero svilupperà specifiche attività (la beneficiaria) e che le eventuali esigenze economico- patrimoniali dei soci sono destinate ad essere soddisfatte per il tramite di eventuali distribuzioni di dividendi, escludendo operazioni di finanziamento o di garanzia nei loro confronti.
In particolare, nei confronti della beneficiaria, è fondamentale (come gli Istanti hanno precisato) che la scelta di effettuare la scissione è dovuta all'”ottimizzazione della gestione del ramo d’azienda [finanziario] mediante apposita autonoma struttura operativa e societaria dedicata alla gestione tipica degli strumenti finanziari … impiego di risorse umane dedicate in via esclusiva e professionale alla complessa gestione degli strumenti finanziari … sviluppo in modo professionale e dedicato di attività specifiche nell’ambito degli investimenti finanziari tradizionali e innovativi compresa l’assunzione di partecipazioni in altre società“.
In buona sostanza, affinché non siano ravvisabili profili elusivi, occorre che la scissione non sia, di fatto, volta a surrogare lo scioglimento del vincolo societario da parte dei soci (o di alcuno di essi) e l’assegnazione agli stessi del patrimonio aziendale – imponibile – attraverso la formale attribuzione dei relativi beni a società di “mero godimento”, non connotate da alcuna operatività, al solo scopo di rinviare sine die la tassazione delle plusvalenze latenti sui beni trasferiti e/o, come nel caso specifico, delle riserve di utili in capo ai soci, usufruendo del regime di neutralità fiscale.
Inoltre, l’AGE ha considerato censurabile la successiva operazione di acquisto di azioni proprie da parte di BETA, preceduta da rivalutazione da parte dei cedenti, ritenendola solo un modo per evitare il recesso “tipico” dalla società e quindi per sottrarsi al più penalizzante regime fiscale previsto in questo caso.
L’AGE ha precisato infine che dall’analisi della fattispecie non sono ravvisabili valide ragioni extrafiscali che potrebbero “assorbire” la presunzione di recesso tipico e pertanto ha espresso parere negativo.
5. Risposta n. 107 del 15 febbraio 2021
Servizi di raccolta rifiuti – esercizio del diritto di detrazione dell’IVA
Il Comune Alfa effettua, attraverso l’affidamento in appalto ad una società terza, il servizio di raccolta/smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la società Beta, affidataria del servizio, effettua il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti solidi urbani.
A fronte di tale attività, la società Beta fattura il corrispettivo con applicazione dell’IVA al Comune.
Il Comune ritiene che tale servizio sia attività avente natura istituzionale e non commerciale posto anche che nei confronti del cittadino/utente viene addebitato il mero costo del servizio attraverso l’emissione degli avvisi di pagamento della TARI.
Inoltre, in attuazione della normativa vigente in materia ambientale, il Comune conferisce i rifiuti riciclabili raccolti, ai Consorzi di lavorazione dei materiali, facenti parte della filiera produttiva CONAI, allo scopo di procedere con il riciclaggio degli stessi.
Con tali Consorzi sono state stipulate delle convenzioni che prevedono da parte del Comune l’obbligo di compiere l’attività di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti e da parte dei Consorzi l’obbligo di effettuarne il ritiro e corrispondere al Comune un corrispettivo, parametrato alla quantità e qualità del materiale consegnato.
A fronte del pagamento di detto corrispettivo, il Comune emette fatture ai Consorzi in regime di imponibilità IVA, con l’applicazione dell’aliquota del 10 per cento.
Il Comune ha rappresentato che, finora, per l’effetto della presumibile natura di attività istituzionale, non ha provveduto alla detrazione dell’imposta assolta per il servizio di raccolta/smaltimento reso dalla suddetta società Beta.
Pertanto, ha chiesto se, nonostante tale qualificazione di attività non commerciale, possa invece detrarre, a partire dall’anno di imposta corrente, l’Iva addebitata dalla società affidataria almeno per il servizio di “raccolta differenziata” dei rifiuti riciclabili, in quanto relativa ad operazioni di acquisto rientranti nell’ambito dell’attività commerciale di cessione dei rifiuti a favore dei Consorzi.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che anche il Comune può detrarre l’IVA relativa ai costi per beni e servizi per la parte imputabile all’esercizio dell’attività commerciale.
Ciò è possibile quando parte dei rifiuti ricevuti dal Comune, seppure derivanti dalla generale attività di gestione dei rifiuti solidi urbani, che costituisce attività istituzionale per gli enti pubblici, divenga oggetto di successivo conferimento che realizza un’operazione commerciale, soggetta a IVA in regime di imponibilità.
6. Risposta n. 113 del 16/02/2021
Conferimento di una quota di start-up innovativa in un PIR alternativo – decadenza dall’agevolazione
L’istante aveva investito euro 7.500 nel mese di ottobre 2019 in una società iscritta nel registro delle società “start-up innovative”, tramite una piattaforma di equity crowdfunding, e la sottoscrizione della quota era avvenuta tramite il servizio di rubricazione quote di cui all’articolo 100-ter, comma 2-bis, del TUF.
Tale servizio era stato offerto da una SIM, che deteneva la quota in nome proprio ma per conto del contribuente.
La società è una start – up innovativa ed essendosi verificate tutte le condizioni previste dall’articolo 29 del DL 179/2012 e dalle disposizioni attuative del DM 7 maggio 2019, l’istante potrà beneficiare della detrazione dall’Irpef del 30 per cento della somma investita.
E’ intenzione dell’Istante istituire presso un società fiduciaria residente in Italia un “PIR Alternativo” nel quale verrà conferito, oltre alla quota, anche del denaro e in aderenza a quanto contenuto nella circolare AGE n. 3/E, paragrafo 3, del 26 febbraio 2018, verrà concluso con la società fiduciaria un “mandato fiduciario senza intestazione” e la quota resterà intestata a nome dell’Istante.
Il denaro sarà successivamente investito, al fine di rispettare per i due terzi dell’anno i limiti di composizione del portafoglio e di concentrazione previsti dalla normativa PIR.
L’Istante ha chiesto di sapere se il conferimento della quota detenuta nel PIR Alternativo rappresenti una causa ostativa per la fruizione della detrazione fiscale pari al 30 per cento dell’investimento.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, il conferimento in un PIR di un investimento in una start – up innovativa non comporta la decadenza dall’agevolazione fiscale dal momento che non si determina sul piano sostanziale il mutamento nella titolarità dell’investimento ma si realizza esclusivamente una modifica del regime fiscale applicabile ai proventi derivanti dagli strumenti conferiti ai quali, al ricorrere delle condizioni previste, sarà riconosciuta la detassazione.
7. Risposta n. 123 del 22 febbraio 2021
Servizi sostitutivi delle somministrazioni di vitto in favore dei lavoratori in smart working
L’istante ha rappresentato che, da aprile 2020 al 31 luglio 2020 – prorogato per tutto il mese di settembre e con possibilità di estensione fino alla fine dell’anno 2020 – ha concesso lo svolgimento da parte dei propri dipendenti dello smart working.
Tenuto conto della nuova modalità di lavoro, l’Istante ha chiesto se ai fini delle imposte dirette, il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, erogato in favore dei propri lavoratori agili, non concorra alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera c), TUIR.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso in cui si riconoscono i buoni pasto ai lavoratori agili, si ritiene che gli stessi non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
In assenza di disposizioni che limitano l’erogazione, da parte del datore di lavoro, dei buoni pasto, per tali prestazioni sostitutive del servizio di mensa trova applicazione il regime di parziale imponibilità prevista dalla lettera c) del comma 2 dell’articolo 51 TUIR, indipendentemente dall’orario di lavoro e dalle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
8. Risposta n. 124 del 24 febbraio 2021
Gruppo IVA: disapplicazione vincolo economico
ALFA ha presentato interpello, unitamente a BETA, in merito alla possibilità di includere quest’ultima nel Gruppo IVA già costituito dall’Istante.
L’omonimo Gruppo IVA, di cui è rappresentante, è stato costituito con opzione esercitata a settembre dell’anno X, con effetto dal 1° gennaio X+1.
In ossequio al principio “all in, all out” che caratterizza questo regime sono state incluse nel Gruppo IVA, ALFA, che è capogruppo, e le sue partecipate per le quali sussistevano alla data del 1° luglio X i vincoli finanziario, economico e organizzativo e per le quali non ricorrevano cause di esclusione oggettive.
Non è stata inclusa BETA per la quale non ricorreva il vincolo finanziario, in quanto ALFA aveva sottoscritto quote di BETA solo a settembre dell’anno X, mediante conversione di un suo credito in conto aumento di capitale, unitamente a un altro versamento in conto aumento capitale, allo scopo di risollevare BETA da temporanee difficoltà finanziarie.
Per altro verso, le due società, operando nel settore immobiliare e delle costruzioni ed essendo vigente tra loro un contratto di appalto per la costruzione di fabbricati ad uso commerciale, ritengono invece sussistente il vincolo economico.
Esse ritengono anche di essere soggette alla medesima direzione operativa e gestionale, esercitata dal Sig. Y, legale rappresentante di entrambe, con ciò ritenendo sussistere anche il vincolo giuridico.
Ciò premesso, le Società, considerato che:
– per l’articolo 70-ter comma 6 DPR 633/72, il vincolo economico si considera in ogni caso insussistente quando il vincolo finanziario è
instaurato in dipendenza di partecipazioni acquisite nell’ambito di interventi finalizzati al recupero crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria;
– in virtù del medesimo comma 6, “Per dimostrare la sussistenza del vincolo economico è presentata …istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b) della” legge 27 luglio 2000, n. 212 “; chiedono di
disapplicare la presunzione di cui al comma 6 dell’articolo 70-ter per il ricorrere del vincolo economico, consentendo così l’inclusione di BETA nel Gruppo IVA dall’anno successivo all’acquisizione.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la presunzione di insussistenza del vincolo economico è superabile solo mediante presentazione di interpello probatorio.
9. Risposta n. 126 del 24 febbraio 2021
Agevolazioni prima casa, riacquisto all’estero
L’istante, cittadino straniero, residente in Italia dal 2013 al 2020 e successivamente residente all’estero, ha fatto presente che intenderebbe procedere alla vendita della propria abitazione ubicata a X, acquistata in data Y fruendo delle agevolazioni “prima casa”, entro il mese di gennaio 2020.
Tale vendita avverrebbe, dunque, prima del decorso del quinquennio previsto dalla Nota II-bis, articolo 1 della Tariffa, Parte I, DPR 131/1986 (TUR).
L’istante intenderebbe riacquistare all’estero, ove risiede, un’altra casa da adibire ad abitazione principale, entro il termine di un anno dalla predetta vendita, senza incorrere nella decadenza dalle agevolazioni fruite e ha chiesto di conoscere se esista una procedura che consenta di far pervenire all’Agenzia delle entrate copia del rogito notarile di acquisto della nuova abitazione all’estero e un’autocertificazione di residenza principale nel suddetto immobile, prima di ricevere la notifica di un avviso di liquidazione per avvenuta decadenza dall’agevolazione “prima casa”.
L’Agenzia con la risposta all’interpello in oggetto ha chiarito che non si decade dai benefici prima casa in caso di vendita infraquinquennale dell’immobile anche nell’ipotesi in cui il nuovo immobile acquistato adibito ad abitazione principale sia situato in uno Stato estero, sempreché sussistano strumenti che consentono di verificare che effettivamente l’immobile ivi acquistato sia stato adibito a dimora abituale.
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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Napoli, 7 agosto 2021
Dott.ssa Claudia De Falco
claudiadefalco@fiorentinoassociati.it
Dott. Salvatore Esposito
salvatoreesposito@fiorentinoassociati.it
Dott. Marco Fiorentino
marcofiorentino@fiorentinoassociati.it
Fiorentino Associati sostiene www.associazionedo.no.it
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Il presente focus ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.