FOCUS 8/21
Rispostedell’Agenzia delle Entrate Dal 1° al 31 AGOSTO 2021
1. Risposta n. 529 del 6 agosto 2021
IVA sugli aggiustamenti di prezzo – Profit True Up
L’Istante ha chiesto se un aggiustamento di prezzo su una transazione commerciale (il “Profit True Up”) incida sella determinazione della base imponibile ai fini IVA ai sensi dell’art. 13 DPR 633/1972, in quanto strettamente connesso ad una cessione dei beni sottostante.
A tal riguardo l’Istante ritiene che tale aggiustamento sia rilevante ai fini IVA in Italia, in quanto è volontà delle parti integrare il corrispettivo pattuito inizialmente, sulla base di alcuni elementi non noti nel momento di effettuazione dell’operazione originaria.
In altre parole, esso è parte del corrispettivo effettivamente determinato tra le Parti per la cessione dei beni e quindi integra la base imponibile secondo i principi enunciati dalla Corte di Giustizia Europea nelle cause C-249/12 e C250/12.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che secondo l’art.73 della direttiva 2006/112/CE la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell’acquirente.
L’art. 13 del DPR 633/1972, prevede che la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri accessori.
Premesso ciò, per verificare se gli aggiustamenti di prezzo configurino una variazione in aumento o in diminuzione della base imponibile delle cessioni già effettuate tra le parti, occorre appurare l’esistenza di un collegamento diretto tra le medesime somme e le predette cessioni.
La Commissione Europea ha chiarito che affinché sussistano implicazioni Iva, è necessario non soltanto che ci sia una cessione o prestazione resa verso un corrispettivo, ma altresì che il corrispettivo sia direttamente collegato a tale cessione o prestazione.
Pertanto, sulla base di quanto specificato, le variazioni iva andranno documentate mediante l’emissione di una nota di variazione in aumento o in diminuzione ai sensi dell’articolo 26 DPR 633/1972.
2. Risposta n. 532 del 6 agosto 2021
IVA sulle somme erogate in attuazione di un accordo di collaborazione ex art.15 DLGS 241/90
L’Istante, società in house del Ministero, svolge attività di natura pubblica
disciplinata da un rapporto di collaborazione ex art.15 Legge 241/1990 la cui attività svolta è rimborsata con un mero ristoro di costi anticipati. Non essendoci, alcuna remunerazione, l’Istante chiede di sapere se l’attività sia soggetta o meno ad IVA
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il presupposto oggettivo di applicazione dell’IVA può essere escluso ai sensi della normativa europea, solo qualora non si ravvisi alcuna correlazione tra l’attività finanziata e le elargizioni di denaro,
Con riferimento alla normativa comunitaria, l’AGE, più volte, ha chiarito che, in linea generale, un contributo assume rilevanza ai fini IVA se erogato a fronte di un obbligo di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive.
Pertanto, secondo tale logica, un’operazione è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA ogni qual volta che il soggetto che riceve il contributo non diventa obbligato a dare, fare o permettere alcunché in controprestazione.
Pertanto nell’ambito di un accordo di cooperazione (cd. Cooperazione orizzontale) tra pubbliche amministrazioni, disciplinato dall’art. 15 Legge 241/90, laddove la società in house riceva il “contributo” a titolo di remunerazione delle attività che si è impegnata a svolgere, il contributo stesso assume natura di corrispettivo e, come tale, rientra nel campo di applicazione dell’IVA.
3. Risposta n. 537 del 6 agosto 2021
Esenzione da ritenuta sui dividendi corrisposti alla società “madre” svizzera
L’Istante, società italiana con capitale sociale interamente posseduto da una società svizzera da meno di un anno, chiede di sapere se la distribuzione dei dividendi sia da assoggettare a ritenuta o meno.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che secondo la sentenza della CGUE del 17 ottobre 1996, spetta agli Stati membri stabilire il requisito del “possesso ininterrotto della partecipazione” e le norme intese a far rispettare il periodo minimo in conformità all’ ordinamento interno degli Stati.
Inoltre, gli Stati non sono tenuti, in obbligo alla Direttiva “Madre-Figlia” a concedere tale agevolazione in modo immediato nel caso in cui la capogruppo si impegna unilateralmente a rispettare il periodo minimo di partecipazione.
In particolare, l’AGE ha sottolineato che qualora la non applicazione della ritenuta sui dividendi distribuiti venisse direttamente riconosciuta dal sostituto d’imposta sulla base di una semplice dichiarazione di voler mantenere il requisito della detenzione ininterrotta per almeno un anno della partecipazione qualificata, non sarebbe agevole vigilare a posteriori sul mantenimento dell'”impegno” assunto dal socio che ha percepito i dividendi.
In questa direzione il sostituto d’imposta non avrebbe alcun potere-dovere di riscontro e la stessa Amministrazione finanziaria incontrerebbe difficoltà nell’attivare controlli efficaci.
L’AGE a tale riguardo, ha osservato che il “regime di adempimento collaborativo “prevede l’adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate, tra Agenzia delle entrate e contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale “basate sul reciproco affidamento”.
L’art. 5 DLGS 128/2015 prevede in capo all’AGE una serie di impegni nei confronti dei contribuenti ammessi al regime dell’adempimento collaborativo, tra cui la:
-realizzazione di specifiche semplificazioni degli adempimenti tributari, in conseguenza degli elementi informativi forniti dal contribuente nell’ambito del regime.
Pertanto, con riguardo al regime di adempimento collaborativo, le esigenze di controllo possono essere pienamente soddisfatte nell’ordinario svolgimento delle attività.
Ne consegue che è possibile consentire alla società di effettuare le distribuzioni di dividendi senza applicazione della ritenuta di cui all’art.27 del DPR 600/1973 (o della ritenuta convenzionale), purché in presenza delle prescritte certificazioni di legge, e fatta salva la restituzione della ritenuta applicata qualora venisse meno, successivamente al pagamento del dividendo, la condizione secondo cui “la società madre detiene direttamente almeno il 25% del capitale della società figlia per un minimo di due anni”.
4. Risposta n. 544 dell’11 agosto 2021
Termini di emissione per la nota di variazione IVA in diminuzione
La società istante ha chiesto chiarimenti in merito all’emissione di una nota di variazione, ai sensi dell’art. 26 co.2 DPR 633/72, per recuperare l’IVA relativa ad una fattura mai incassata anche in considerazione del fatto che, richiesto in giudizio il pagamento della fattura, la sentenza era risultata sfavorevole.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la nota di variazione in diminuzione, così come previsto dall’art.19 co.1 DPR 633/72, deve essere emessa (e la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta), al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il congetturato per operare la variazione in diminuzione.
Quanto al presupposto per la variazione, il soggetto ha diritto di emettere la nota di variazione e di detrarre l’imposta, “senza che sia necessario un formale atto di accertamento (negoziale o giudiziale) del verificarsi dell’anzidetta causa di risoluzione“.
Ciò che conta è non tanto la modalità con cui si manifesta la causa della variazione dell’imponibile Iva, quanto piuttosto che si effettui la registrazione della variazione e della sua causa nei termini stabiliti.
5. Risposta n. 551 del 25 agosto 2021
Agevolazioni prima casa in caso di possidenza di altro immobile nello stesso Comune
L’Istante ha chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di poter procedere alla vendita di un immobile preposseduto (pervenutogli in successione dal padre e dal fratello) dopo aver acquistato il nuovo immobile usufruendo delle agevolazioni “prima casa” alla condizione che tale vendita sia effettuata entro l’anno dal nuovo acquisto, ai sensi dell’art.1 co. 4-bis, della Nota II-bis della Tariffa parte prima, allegata al TUR.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’agevolazione “prima casa” è subordinata al verificarsi, congiuntamente, delle seguenti condizioni:
1. l’immobile deve essere ubicato nel comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività;
2. l’acquirente non deve essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
3. l’acquirente non deve essere titolare neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni prima casa.
Per quanto riguarda il presupposto della ‘novità’ della “impossidenza” di altra abitazione acquistata con l’agevolazione “prima casa”, l’AGE ha precisato che l’applicazione di tale agevolazione, non preclude la possibilità di fruire, in caso di successivo acquisto a titolo oneroso di altra abitazione, dei benefici riservati alla “prima casa”, per la diversità dei presupposti che legittimano l’acquisto del bene in regime agevolato.
Pertanto l’Istante può usufruire delle agevolazioni “prima casa” per l’acquisto a titolo oneroso dell’immobile, senza incorrere in decadenze e sanzioni, a condizione che alieni l’immobile pervenutogli per successione entro un anno dalla suddetta compravendita e il nuovo immobile sia adibito a propria abitazione principale.
6. Risposta n. 555 del 25 agosto 2021
Scissione parziale asimmetrica non proporzionale e divisione ereditaria
L’Istante, è titolare, congiuntamente ai due fratelli, di una quota di partecipazione totalitaria nella società agricola ALFA S.r.l. (interamente detenuta dalla madre prima del decesso), esercente attività agricola e immobiliare e avente una partecipazione di controllo nella società agricola GAMMA S.a.s.
Detta partecipazione, per effetto della successione ereditaria, è stata trasferita come unica quota indivisa ai tre fratelli unitamente ad ulteriori altri immobili e partecipazioni in precedenza detenuti dalla de cuius.
In accordo con i fratelli, l’Istante intende:
a) suddividere il compendio ereditario mediante attribuzione delle quote di ALFA a due dei tre fratelli, ed assegnazione al terzo di taluni immobili ricadenti nell’asse ereditario, oltre ad un conguaglio in denaro;
b) operare una scissione parziale asimmetrica non proporzionale di ALFA, in cui uno dei due eredi resterà unico socio della scissa e l’altro diverrà unico socio della beneficiaria.
Nel dettaglio, la società scissa eserciterà attività di gestione immobiliare e l’attività agricola anche attraverso la partecipata GAMMA S.a.s, mentre la beneficiaria eserciterà l’attività di gestione immobiliare e valorizzazione dell’area edificabile attribuita con la scissione.
Entrambi i soci della scissa e della beneficiaria dichiarano di non voler cedere le rispettive quote di partecipazione.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il valore dei beni attribuiti nell’ambito di una divisione ereditaria possono non essere equivalenti, per cui si può prevedere l’attribuzione di un conguaglio a carico di uno in favore dell’altro.
In tale circostanza, l’importo relativo al corrispettivo percepito a fronte della cessione di parte dei beni corrispondenti alla quota spettante al socio sulla massa comune, è da assoggettare a tassazione come reddito diverso, secondo le regole ordinarie di cui all’art. 67 del TUIR.
In merito alla scissione parziale asimmetrica, l’Age chiarisce che essa è un’operazione fiscalmente neutrale, e il passaggio del patrimonio della società scissa ad una o più società beneficiarie non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d’impresa.
In particolare, i plusvalori relativi ai componenti patrimoniali attribuiti alle beneficiarie, mantenuti provvisoriamente latenti dall’operazione in questione, concorreranno alla formazione del reddito solo quando verranno ceduti a titolo oneroso, o diverranno oggetto di risarcimento (anche in forma assicurativa) per la loro perdita o danneggiamento, o verranno assegnati ai soci, ovvero destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
Tuttavia, affinché l’operazione di riorganizzazione aziendale non ravvisi profili elusivi, essa deve caratterizzarsi come operazione finalizzata all’esercizio separato delle attività, senza sottrazione degli asset al regime dei beni di impresa e non deve riguardare solo l’assegnazione dei beni della scissa, della beneficiaria, ai rispettivi soci mediante la creazione di società “contenitore” non connotate da alcuna operatività.
7. Risposta n. 566 del 26 agosto 2021
Pertinenze accatastate nella categoria D/10 senza agevolazioni prima casa
L’Istante ha stipulato un contratto preliminare di compravendita regolarmente registrato avente ad oggetto una “ex casa colonica”, costituita da un corpo di fabbrica principale e da vari annessi agricoli, oltre alla corte e piccoli appezzamenti di terreno di pertinenza.
L’istante chiede se possono essere applicabili le agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della c.d. prima casa anche per le pertinenze attualmente censite in categorie D/10, ma che successivamente, ad ultimazione dei lavori di demolizione e ricostruzione, saranno accatastate in categoria C/2, C/6 e C/7.
L’AGE precisa che le agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa si applicano anche all’acquisto di beni da destinare a pertinenza dell’immobile abitativo, limitatamente ad una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7.
Il comma 3 della Nota II-bis stabilisce, infatti, che le agevolazioni prima casa spettano anche per l’acquisto, con atto separato o meno, delle pertinenze dell’immobile. Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato.
La circolare n. 18/E/2013 ha, altresì, precisato che l’elencazione delle categorie catastali deve reputarsi tassativa e l’agevolazione compete esclusivamente per non più di una delle pertinenze ricadenti nelle citate categorie catastali.
Quindi le agevolazioni per la prima casa previste per le pertinenze dal comma 3 della Nota II-bis non possono essere riconosciute con riferimento alle pertinenze accatastate, al momento dell’acquisto, nella categoria D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), in quanto sono agevolabili soltanto le pertinenze classificate o classificabili, al momento della stipula dell’atto di acquisto, nelle categorie catastali C/2, C6 e C/7.
8. Risposta n. 571 del 30 agosto 2021
Donazione di quote di società di famiglia: quando non è soggetta all’imposta
L’Istante con atto del 2017 aveva ricevuto in donazione dai propri genitori le quote della società di famiglia, non versando l’imposta di donazione, in quanto aveva usufruito delle agevolazioni tributarie di cui all’art. 3, comma 4-ter del d.lgs. n. 346 del 1990, trattandosi di trasferimento a favore di discendente, che acquisiva il controllo di cui all’articolo 2359 c.c. e si impegnava a continuare l’attività per almeno cinque anni.
L’istante, che dovrebbe ricevere in donazione dalla madre un immobile con relative pertinenze, ha chiesto di sapere se la donazione delle quote benchè non soggetta a imposta sulle donazioni vada ad erodere la franchigia di 1.000.000 Euro prevista per le liberalità tra parenti in linea retta, rendendo quindi soggetta a tassazione per intero la prospettata seconda donazione.
L’art. 57 del d.lgs. 346/1990 (TUS) stabilisce che il valore globale netto dei beni e dei diritti oggetto della donazione è maggiorato di un importo pari al valore complessivo di tutte le donazioni, anteriormente fatte dal donante al donatario, comprese quelle presunte di cui all’art. 1, co. 3, ed escluse quelle indicate nell’art. 1, comma 4, e quelle registrate gratuitamente o con pagamento dell’imposta in misura fissa a norma degli articoli 55 e 59.
Agli stessi fini, nelle ipotesi di cui all’art. 56, comma 2, il valore globale netto di tutti i beni e diritti complessivamente donati è maggiorato di un importo pari al valore complessivo di tutte le donazioni anteriormente fatte ai donatari e il valore delle quote spettanti o dei beni e diritti attribuiti a ciascuno di essi è maggiorato di un importo pari al valore delle donazioni a lui anteriormente fatte dal donante.
Tale disposizione, quindi, da un lato prevede la regola secondo cui tutte le donazioni, anteriormente fatte dal donatario concorrono alla determinazione delle franchigie fruibili in applicazione dell’attuale atto donativo (riducendo di fatto l’importo della franchigia) e dall’altro ne prevede specifiche deroghe.
In particolare, non erodono la franchigia le donazioni remuneratorie e di modico valore, le donazioni registrate gratuitamente a norma dell’art. 55 del TUS aventi ad oggetto i trasferimenti di cui all’art. 3 e le donazioni per cui l’imposta si applica nella misura fissa, ai sensi dell’art. 59 del medesimo decreto.
Sul punto l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la donazione dei genitori delle quote della società di famiglia, rientrando tra gli atti previsti dall’art. 3 comma 4-ter del TUS, non determina effetti pregiudizievoli sull’importo della cd. franchigia, riducendone l’ammontare.
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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Napoli, 10 gennaio 2022
Dott.ssa Claudia De Falco
claudiadefalco@fiorentinoassociati.it
Dott. Mario Fabozzi
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Dott.ssa Annabella Arienzo
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Dott. Marco Fiorentino
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